Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8706/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino - Giudice rel./est- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8706 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, riservata in decisione con ordinanza del 26 febbraio 2025 avente ad oggetto separazione giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Qualiano alla Via Parte_1 C.F._1
Benedetto Croce, 79 presso lo studio legale dell'Avv. Daniela Greco che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliata in Qualiano alla CP_1 C.F._2
Piazza G. D'Annunzio, 4 presso lo studio dell'Avv. Roberta Morgera che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.473-bis 12 e ss. c.p.c. depositato il 29.10.2024, il ricorrente (nato a [...] il
29.5.1960), premesso di aver contratto matrimonio in Napoli in data 16 ottobre 1989 con la resistente
(nata a [...] il [...]), dal quale sono nati due figli (nato a [...] il [...]) ed Per_1
1
(nato a [...] il [...]), attualmente maggiorenni ed indipendenti economicamente- Per_2
chiedeva la separazione giudiziale con addebito alla moglie, senza alcuna pattuizione accessoria.
Nel costituirsi in giudizio la resistente aderiva alla domanda principale, dando atto di aver raggiunto un accordo.
All'udienza del 26.2.2025, tenutasi in modalità cartolare, i procuratori si riportavano all'accordo e la causa era rimessa al Collegio per la decisione senza i termini ai sensi dell'art. 473bis-21, ultimo comma, c.p.c.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. dovendo intendersi rinunciata la domanda di addebito avanzata.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e , ordinando Parte_1 CP_1
al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione del provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio;
2) Dichiarare che i figli maggiorenni della coppia sono economicamente autosufficienti non necessitando di alcun mantenimento da parte dei genitori;
3. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a [...] il [...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte motiva, da CP_1
intendersi integralmente trascritte;
b) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
c) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria
2 R.G. n. 8706/2024
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (atto n. 167, parte I, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 1989) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 25 marzo 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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