Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/05/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3506 del V.G. 2024, avente ad oggetto
separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. FRANZOSO MICHELE come Parte_1
da mandato in atti,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. FRANZOSO MICHELE, come Parte_2
da mandato in atti
NONCHÈ
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1
, premettevano che: in data 20/05/2017 avevano contratto matrimonio in Manduria
[...]
(Ta); che dalla loro unione non erano nati figli e che l'unione coniugale era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso;
chiedevano, altresì, decorsi i termini di legge, previa fissazione di udienza cartolare, acquisito il parere del PM, la pronuncia di sentenza di divorzio alle condizioni riportate in ricorso.
La domanda congiunta di separazione è fondata e merita accoglimento.
All'udienza del 28/03/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., i coniugi confermavano per iscritto la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle successive note di trattazione scritta.
Non resta che prendere atto della volontà dei coniugi, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica delle convenzioni innanzi indicate, le cui condizioni, riportate in ricorso e nelle successive note scritte, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La causa dovrà proseguire per la richiesta pronunzia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando nella causa tra e Parte_1
, così provvede: Parte_2
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(TA) il 30/12/1986, e , nato a [...] il [...] , uniti Parte_2
in matrimonio in Manduria (Ta) il 20/05/2017 con atto trascritto nell'apposito registro del
Comune di Manduria (Ta) al n. 10, parte 2, serie A, anno 2017;
2) ordina la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile competente per le annotazioni e le incombenze di legge;
3) disciplina le condizioni della separazione in conformità a quelle dai coniugi indicate congiuntamente nell'atto di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte
4) rimette la causa per il prosieguo dinanzi al G.D. come da separata ordinanza.
Così deciso il 28/03/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
2 Il Giudie est.
Anna Carbonara
Il Presidente.
Martino Casavola
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