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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/12/2024, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. v.g. 21695/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 21695/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. Schivalocchi Paola Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Schivalocchi Paola CP_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio
A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
“1) affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
2) assegnazione della casa familiare alla madre unitamente a mobili e arredi;
3) il padre terrà con sé il figlio minore a weekend alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera, onerandosi di accompagnare e prelevare il figlio da casa e/o a scuola, curando gli impegni dello stesso;
nella settimana in cui non compete il weekend il padre terrà con sé il figlio almeno due giorni a settimana (indicativamente il martedì e giovedì) anche con pernottamento;
metà vacanze natalizie e pasquali alternando Natale e Capodanno, Pasqua e
Pasquetta, ponti alternati;
4) i genitori si impegnano a rispettare gli impegni scolastici, ricreativi, sportivi e sociali del figlio;
5) i genitori verranno coadiuvati nella gestione del figlio minore dai rispettivi genitori e/o familiari;
6) il sig. verserà alla signora la somma mensile di euro 400,00= a titolo di mantenimento CP_1 Parte_1 del figlio minore, da aggiornare annualmente all'indice Istat, a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note;
pagina 1 di 2 oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia che le parti dichiarano di conoscere e accettare;
7) assegno unico e detrazioni per figli a carico al 100% in favore della madre, così come eventuali emolumenti pubblici, già a decorrere dall'anno 2024;
8) i genitori concedono sin d'ora il consenso all'espatrio del figlio minore e al rilascio e/o rinnovo dei documenti necessari (carta identità passaporto, ecc);
9) le parti dichiarano di aver già diviso i beni comuni e di nulla avere a pretendere per qualsiasi ragione e causa sorti in virtù del rapporto di convivenza e a qualsiasi titolo;
1
10) il sig. dichiara di aver già ritirato i beni personali e, comunque, di sua proprietà dalla casa CP_1 famigliare.
Spese di lite integralmente compensate”.
Fatto e diritto
Con ricorso congiunto depositato il 11.11.2024, e , premesso di essere genitori Parte_1 CP_1 di nato il [...], domandavano la regolamentazione dei rapporti personali ed economici concernenti Per_1
i figli in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio.
Il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
***
Ritenuto accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale del figlio minore il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, l'ascolto dei figli minorenni ultradodicenni si reputa manifestamente superfluo e le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c, dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 26/11/2024
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 21695/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. Schivalocchi Paola Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Schivalocchi Paola CP_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio
A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
“1) affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
2) assegnazione della casa familiare alla madre unitamente a mobili e arredi;
3) il padre terrà con sé il figlio minore a weekend alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera, onerandosi di accompagnare e prelevare il figlio da casa e/o a scuola, curando gli impegni dello stesso;
nella settimana in cui non compete il weekend il padre terrà con sé il figlio almeno due giorni a settimana (indicativamente il martedì e giovedì) anche con pernottamento;
metà vacanze natalizie e pasquali alternando Natale e Capodanno, Pasqua e
Pasquetta, ponti alternati;
4) i genitori si impegnano a rispettare gli impegni scolastici, ricreativi, sportivi e sociali del figlio;
5) i genitori verranno coadiuvati nella gestione del figlio minore dai rispettivi genitori e/o familiari;
6) il sig. verserà alla signora la somma mensile di euro 400,00= a titolo di mantenimento CP_1 Parte_1 del figlio minore, da aggiornare annualmente all'indice Istat, a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note;
pagina 1 di 2 oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia che le parti dichiarano di conoscere e accettare;
7) assegno unico e detrazioni per figli a carico al 100% in favore della madre, così come eventuali emolumenti pubblici, già a decorrere dall'anno 2024;
8) i genitori concedono sin d'ora il consenso all'espatrio del figlio minore e al rilascio e/o rinnovo dei documenti necessari (carta identità passaporto, ecc);
9) le parti dichiarano di aver già diviso i beni comuni e di nulla avere a pretendere per qualsiasi ragione e causa sorti in virtù del rapporto di convivenza e a qualsiasi titolo;
1
10) il sig. dichiara di aver già ritirato i beni personali e, comunque, di sua proprietà dalla casa CP_1 famigliare.
Spese di lite integralmente compensate”.
Fatto e diritto
Con ricorso congiunto depositato il 11.11.2024, e , premesso di essere genitori Parte_1 CP_1 di nato il [...], domandavano la regolamentazione dei rapporti personali ed economici concernenti Per_1
i figli in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio.
Il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
***
Ritenuto accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale del figlio minore il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, l'ascolto dei figli minorenni ultradodicenni si reputa manifestamente superfluo e le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c, dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 26/11/2024
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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