Ordinanza presidenziale 2 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza presidenziale 02/02/2023, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/02/2023
N. 16475/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
Il Presidente
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 16475 del 2022, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Pignatiello, Luigi Seccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anac Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento e/o per la declaratoria di nullità
A) della Delibera ANAC n. -OMISSIS-, approvata dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in un'adunanza non specificata, firmata digitalmente in data 17.10.2022, e pubblicata sulla intranet dell'ANAC in data 18.10.2022, nonché delle Delibere Consiliari dell'ANAC del-OMISSIS-, non ancora conosciute;
B) della Proposta di nuovo inquadramento formulata dall'ANAC in data 4.10.2022, che costituisce parte integrante della Delibera citata e detta criteri e modalità per l'inquadramentogiuridico-economico del personale, nonché delle Tabelle di reinquadramento allegate alla stessa Proposta;
C) del Provvedimento ANAC – SG – URU – Risorse umane e formazione, prot. -OMISSIS-, recante modifiche al primo inquadramento dei candidati risultati vincitori nella graduatoria del Concorso RIPAM di cui al Bando del 20.3.2018 e assunti in prova con decorrenza dal 2.4.2019, tra cui l'odierna ricorrente;
D) per quanto occorrer possa ed in parte qua, del Regolamento per la disciplina giuridica ed economica del personale ANAC (di seguito anche “Reg.”), comprensivo di tutti i relativi Allegati, approvato dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 9.1.2019, come modificato con le Delibere n.-OMISSIS-, del precedente Verbale di accordo tra l'ANAC e le OO.SS. del 20.12.2018, nonché dell'Accordo sindacale relativo al detto Regolamento, stipulato tra ANAC e le OO.SS. in data 15.1.2019 e del Provvedimento ANAC prot. -OMISSIS-, con cui si è proceduto al reinquadramento di tutti i dipendenti dell'Autorità in base all'Allegato 3 al predetto Regolamento;
E) della Nota prot. -OMISSIS- e della non meglio precisata, mai comunicata e non conosciuta, “decisione” del Consiglio dell'Autorità su cui si fonderebbe la predetta nota, e, per quanto occorrer possa, nei limiti di cui al presente ricorso, delle previsioni lesive del Bando di concorso per titoli ed esami per l'assunzione di n. 35 unità di personale di ruolo da inquadrare nella Categoria A – parametro retributivo F1, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per il profilo “Specialista di area amministrativa e giuridica”, pubblicato sulla G.U., IV Serie Speciale – Concorsi ed esami, n. 23 del 20.3.2018;
F) del Provvedimento presidenziale dell'ANAC prot. -OMISSIS-, di assunzione in prova, con decorrenza dal 2.4.2019, dei candidati vincitori del predetto Concorso RIPAM del 20.3.2018, nonché di tutti gli atti conseguenti, ivi compreso, per quanto di interesse, in parte qua, il contratto di lavoro della ricorrente;
G) per quanto occorrer possa, di tutti i Verbali degli incontri sindacali relativi alla Proposta di nuovo inquadramento dei dipendenti ANAC, tra cui il Verbale del 29.9.2022;
I) di ogni ulteriore atto agli stessi connesso, presupposto o consequenziale lesivo per la ricorrente ancorché allo stato non ancora noto o conoscibile;
nonché per l'accertamento
- del diritto della Dott.ssa -OMISSIS- ad ottenere il corretto livello iniziale di primo inquadramento – anche come risultante dall'applicazione delle statuizioni della Sentenza del C.d.S., Sez. V, n. 7725 del 5.9.2022, dalla valorizzazione della pregressa esperienza e del grado di professionalità della ricorrente e comunque previa applicazione degli incrementi risultanti dalla deroga all'ordinario sistema delle progressioni, per come delineata nell'Accordo sindacale del 15.1.19 e/o nell'incontro del 29.9.22 – e quantomeno il livello retributivo iniziale 6, ovvero il livello che sarà ritenuto adeguato, fermi gli ulteriori livelli frattanto attribuiti in sede di valutazione, con conseguente ricostruzione anche a livello contributivo e previdenziale;
e per la condanna dell'Amministrazione resistente
- a procedere al corretto inquadramento iniziale dei dipendenti assunti all'esito della vittoria del Concorso RIPAM indetto con bando del 20.3.2018, tra cui l'odierna ricorrente, come dianzi delineato – risultante quindi dall'applicazione delle statuizioni della Sentenza del C.d.S., Sez. V, n. 7725 del 5.9.2022, dalla valorizzazione della pregressa esperienza e del grado di professionalità e comunque previa applicazione degli incrementi risultanti dalla deroga all'ordinario sistema delle progressioni, per come delineata nell'Accordo sindacale del 15.1.2019 e/o nell'incontro del 29.9.2022 – e quantomeno il livello retributivo iniziale 6, ovvero il livello che sarà ritenuto adeguato, fermi i livelli frattanto attribuiti in sede di valutazione, con conseguente ricostruzione anche a livello contributivo e previdenziale;
- al pagamento, in favore della Dott.ssa -OMISSIS-, delle differenze retributive dalla data del 1.1.2020 e sino all'effettivo soddisfo quantificate in ragione dell'inquadramento che dovesse essere disposto in accoglimento del presente ricorso, ovvero, in subordine, quantificate in ragione dell'inquadramento già disposto con i provvedimenti impugnati, che ne hanno tuttavia previsto l'efficacia solamente a decorrere dal 12.10.2022, con conseguente ricostruzione anche a livello contributivo e previdenziale;
- in ogni caso, il tutto oltre interessi legali decorrenti da ciascuna scadenza, fino al soddisfo, da calcolarsi ex art. 1284, comma 4, c.c.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 46, co. 2, e 65, co. 3, cod. proc. amm;
Ravvisata l’opportunità, per esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio, riconducibili anche all’art. 1 c.p.a., di ordinare alla P.A., ai sensi dell’art. 2, comma 2, c.p.a., il deposito di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché di ogni altro atto e/o documentato chiarimento, ritenuto utile ai fini del presente giudizio;
Considerato che al predetto adempimento l'Amministrazione dovrà provvedere al più presto possibile;
P.Q.M.
Dispone incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in parte motiva.
Il presente ricorso sarà assegnato ad udienza secondo l'ordine cronologico della Sezione.
La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti ed alla P.A. anche presso la sede reale.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma il giorno 31 gennaio 2023.
| Il Presidente |
| Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.