Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/03/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di L'Aquila, riunita in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Barbara Del Bono - Presidente
Dott. Francesca Coccoli – Consigliere
Dott. Paolo Cerolini – Giudice ausiliario rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1061/2023 R.G., assegnata in decisione in seguito alla trattazione scritta dell'udienza di del 14.1.2025, dopo la precisazione delle conclusioni in data e il deposito delle comparse conclusionali, promossa da
(Cod. Fisc. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante, (Cod. Fisc. Parte_2 C.F._1
) e (Cod. Fisc.
[...] Parte_3 C.F._2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Esposto per procura in calce all'atto
[...]
di citazione in appello, Appellanti
Contro
(Cod. Fisc. ), rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_3 difesa dall'Avv. Giuseppe Falace, per procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta, Appellata
Oggetto: appello all'ordinanza del Tribunale di Teramo n. cron. 11405/2023 dell'1.8.2023 emessa nella causa civile iscritta al n. 14/2023 R.G.
Conclusioni degli appellanti: “Contrariis reiectis, la Corte d'Appello de L'Aquila, con ogni consentita motivazione e statuizione, in accoglimento dell'atto di appello proposto dalla società da , in proprio, e Parte_1 Parte_2 da ed in riforma della impugnata ordinanza, dichiarativa Parte_3 dell'estinzione del processo, del Tribunale di Teramo del 01 agosto 2023, Cronologico n° 11405/2023 e pubblicata in pari data, resa dal Giudice Dott. ssa
1
in proprio, e di e, per l'effetto, in riforma
[...] Parte_3 della ordinanza appellata, accolga le conclusioni sulla sola competenza precisate in prime cure nei confronti dell'appellata e che quì di seguito si Controparte_1 confermano nei termini che seguono: ”Contrariis reiectis, l'adita Corte d'Appello de L'Aquila: - in accoglimento della eccezione di incompetenza funzionale per materia dell'adito Tribunale di Teramo, ritualmente e tempestivamente sollevata dai convenuti con la comparsa di costituzione e risposta del 08.03.2023, accerti e dichiari la incompetenza dell'adito Tribunale di Teramo a decidere sulla presente controversia, poichè era ed è funzionalmente competente per materia il Tribunale delle Imprese de L' rectius Tribunale de L'Aquila, Sezione specializzata in Pt_4 materia di impresa, in quanto trattasi di trasferimento di partecipazioni sociali, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), d. lgs. n. 168 del 2003, in virtù di competenza funzionale, quindi per materia, non derogabile né disponibile dalle parti, ai sensi dell'art. 38, terzo comma c.p.c.; - conseguentemente, condanni, l'attrice CP_1
a rifondere ai convenuti società
[...] Parte_1 Parte_2 in proprio e le spese ed il compenso di lite, da distrarre Parte_3 in favore del sottoscritto difensore antistatario”;
- per l'effetto, in accoglimento alle modifiche alla impugnata ordinanza, proposte con l'atto di appello: - in via principale, disponga la rimessione del procedimento ad altra sezione del Tribunale di Teramo, adito in primo grado, già iscritto a ruolo al n° 14/2023 R.G., tra l'attrice , odierna appellata, e la società Controparte_1
, in proprio, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 odierni appellanti, per il prosieguo del giudizio e, quindi, per la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni sulla sola competenza, ex art. 189 c.p.c., nella quale dovranno, poi, essere concessi alle parti i richiesti termini ex art. 190 c.p.c., anche in conformità all'art. 38, terzo comma, c.p.c., trattenendo, quindi, la causa in decisione;
- in via subordinata, si opus sit, disponga la decisione in merito alla sola questione sulla competenza del procedimento, già iscritto a ruolo davanti al Tribunale di Teramo al n° 14/2023 R.G., tra l'attrice , Controparte_1 odierna appellata, e la società , in Parte_1 Parte_2 proprio, e odierni appellanti, anche in conformità all'art. Parte_3
38, terzo comma, c.p.c., accogliendo le conclusioni sulla sola competenza, già precisate in prime cure nei confronti dell'appellata , e che quì di Controparte_1 seguito si confermano e riproducono integralmente nei termini che seguono:
”Contrariis reiectis, l'adita Corte d'Appello de L'Aquila: - in accoglimento della eccezione di incompetenza funzionale per materia dell'adito Tribunale di Teramo, ritualmente e tempestivamente sollevata dai convenuti con la comparsa di costituzione e risposta del 08.03.2023, accerti e dichiari la incompetenza dell'adito
Tribunale di Teramo a decidere sulla presente controversia, poichè era ed è funzionalmente competente per materia il Tribunale delle Imprese de L Pt_4 rectius Tribunale de L'Aquila, Sezione specializzata in materia di impresa, in quanto trattasi di trasferimento di partecipazioni sociali, ai sensi dell'art. 3, comma
2, lett. b), d. lgs. n. 168 del 2003, in virtù di competenza funzionale, quindi per materia, non derogabile né disponibile dalle parti, ai sensi dell'art. 38, terzo comma c.p.c.;
2 - conseguentemente, condanni, l'attrice a rifondere ai convenuti Controparte_1 società in proprio e Parte_1 Parte_2 Parte_3
le spese ed il compenso di lite, da distrarre in favore del sottoscritto
[...] difensore antistatario”; - e condanni la convenuta appellata a Controparte_1 pagare agli appellanti, la società , in Parte_1 Parte_2 proprio, e le spese giudiziarie ed i compensi difensivi Parte_3 del doppio grado“.
Conclusioni dell'appellata: “Voglia l'eccellentissima Magistratura adita, contrariis rejectis: 3.1) dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità ex art. 279 cpc e seguenti dell'appello ex adverso proposto, con ogni conseguenziale effetto di legge;
3.2) rigettare per assoluta infondatezza il gravame antagonista, con ogni consequenziale effetto di legge;
3.3) condannare gli appellanti, in solido tra loro alla refusione delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 cpc, in favore del difensore antistatario, che ha anticipato le spese tutte e non introitato le competenze, giusta dichiarazione dell'assistita in procura.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Teramo, con l'ordinanza n. 11405/2023 dell'1.82023, emessa nella causa civile iscritta al n.14/2023 R.G., ha dichiarato la propria incompetenza per materia essendo competente per tale controversia il Tribunale delle Imprese di
L'Aquila, fissando per la riassunzione dinanzi a quest'ultimo Tribunale il termine di gg.90 e disponendo la compensazione integrale delle spese processuali.
Il predetto Tribunale ha dunque accolto l'eccezione di incompetenza per materia dei convenuti odierni appellanti, proposta in ordine alla domanda, formulata da
, di risoluzione per inadempimento del contratto di cessione delle Controparte_1 quote sociali della IE , con risarcimento del danno. Parte_1
Il Tribunale di Teramo, a fondamento della citata decisione, ha rilevato la competenza della in materia di Impresa ai sensi dell'art. 3 del Parte_5
D.Lgs. n. 168 del 2003, anche con riguardo alle cause relative ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti.
La IE , in persona del legale rappresentante, Parte_1 Pt_6
e hanno proposto l'appello alla sentenza in
[...] Parte_3 esame, chiedendo, l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate;
l'appellata si è costituita in giudizio, chiedendo la dichiarazione di Controparte_1
inammissibilità e comunque il rigetto dell'appello.
3 Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e depositato le memorie conclusionali e, mediante la trattazione scritta dell'udienza del 14.1.2025, la causa
è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Gli appellanti, nel primo motivo dell'impugnazione hanno dedotto la violazione del diritto di difesa, non essendo stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., e la violazione dell'art. 38, 3° comma, c.p.c.
Ad avviso dei predetti, il Tribunale di Teramo, avendo fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni, a tale udienza, trattenendo la causa in decisione, avrebbe dovuto concedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decidendo poi con sentenza, avendo invece emesso l'ordinanza sull'incompetenza senza la concessine di tali termini.
Inoltre, poiché tale incompetenza in questo caso concerne la materia, il predetto
Tribunale non avrebbe dovuto applicare l'art. 38, 2° comma, c.p.c., che prevede l'adesione dell'altra parte all'eccezione di incompetenza per territorio.
1.1. In ordine ai rilievi indicati occorre considerare, in primo luogo, che ai sensi dell'art. 279 c.p.c., - applicabile anche al giudizio dinanzi al giudice monocratico secondo l'art. 281 bis c.p.c. – la decisione sulle sole questioni di competenza è adottata con ordinanza.
Pertanto, il primo Giudice, applicando tale forma di provvedimento, non ha violato le disposizioni dell'art. 38 c.p.c., essendo appunto prevista la forma dell'ordinanza indipendentemente dall'adesione della controparte all'eccezione di incompetenza.
1.2. Poi, con riguardo alla dedotta violazione del diritto di difesa per la mancata concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., si deve considerare che tale omissione può effettivamente determinare la nullità della decisione, che però non è stata tempestivamente dedotta dagli appellanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 161
c.p.c.
Inoltre, occorre osservare che la dedotta violazione non comporta la rimessione della causa al Giudice di primo grado poiché la stessa violazione non è prevista nell'elencazione tassativa degli artt. 353 e 354 c.p.c.
Il motivo dell'impugnazione riferito alla violazione dell'art. 190 c.p.c. risulta allora inammissibile per la carenza del presupposto processuale dell'interesse ad agire.
4 Infatti, la critica in esame non sottende alcun interesse per gli odierni appellanti poiché, essendo stata accolta la loro eccezione di incompetenza, essi non possono ottenere, per le ragioni sopra indicate, alcuna diversa statuizione rispetto a quella di primo grado.
Invero, l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (Cass., 9 maggio 2024, n. 12773; Cass.,
24 gennaio 2019, n. 2057; Cass., 4 maggio 2012, n. 6749).
Il primo motivo dell'impugnazione è dunque inammissibile e infondato.
2. Il secondo motivo dell'impugnazione concerne la statuizione sulla compensazione delle spese processuali, che invece, secondo gli appellanti, si sarebbero dovute porre a carico dell'odierna appellata, atteso che l'incompetenza è stata dai predetti tempestivamente eccepita e l'adesione dell'altra parte non assume alcun rilievo nel caso, come quello in esame, di incompetenza per materia.
2.1. Occorre al riguardo considerare che la predetta adesione, pur non comportando in questo caso gli effetti previsti dall'art. 38, 2° comma c.p.c. poiché inerenti alla sola incompetenza per territorio derogabile, può comunque costituire un presupposto per la compensazione delle spese processuali. In effetti, l'adesione all'eccezione di incompetenza ha determinato la conclusione del processo nella fase iniziale su una questione pregiudiziale, evitando quindi, per la parte che ha proprosto la citata eccezione, qualsiasi ulteriore dispendio dell'attività processuale.
Tali ragioni giustificano la compensazione delle spese processuali, per cui anche il secondo motivo dell'appello non è fondato.
3. Alla luce delle considerazioni esposte l'appello proposto dalla IE
[...]
, in persona del legale rappresentante, e Parte_1 Parte_6 [...]
è integralmente infondato e deve essere respinto, disponendo la Parte_7
condanna degli appellanti, in ragione della loro soccombenza e in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo grado del giudizio. Tali spese si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e succ. modd., come in dispositivo, secondo i valori minimi della vigente tariffa professionale forense in ragione della non complessità delle questioni oggetto dell'impugnazione.
5 4. Gli appellanti sono anche tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile sopra indicata, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto dalla IE , in persona del Parte_1
legale rappresentante, e nei confronti Parte_6 Parte_3 di all'ordinanza del Tribunale di Teramo n. cron. 11405/2023 Controparte_1 dell'1.8.2023, emessa nella causa civile iscritta al n. 14/2023 R.G., confermando dunque la predetta ordinanza.
2) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di questo grado del giudizio, che liquida in € 3.473,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese generali 15%, al c.a.p. 4% e all'i.v.a.
22% come per legge;
con distrazione in favore del difensore dell'appellata, dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella Camera di Consiglio virtuale del 24 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott. Barbara Del Bono
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Paolo Cerolini
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