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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/03/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1750/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice rel. ed estensore dott. Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1750/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GATTUSO LUIGI, RT C.F._1 giusto mandato ed elezione di domicilio in calce al ricorso;
parte ricorrente
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LANDI LAURA Controparte_1 C.F._2 giusto mandato ed elezione di domicilio in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
parte convenuta
parte resistente
Nonché con la partecipazione necessaria del PM in sede
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09.03.2023, a chiesto ai sensi dell'art. 250 RT
c. IV c.c. di essere autorizzato al riconoscimento del figlio minore Persona_1 nato a [...], il [...] da una relazione con avvenuta, peraltro, Controparte_1 sino al sesto mese di gravidanza, a partire dal quale egli deduce di non essere più riuscito a pagina 1 di 9 mettersi in contatto con la resistente e, per l'effetto, anche a provvedere al riconoscimento come per legge.
Parte resistente, costituendosi, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e si è opposta al riconoscimento, contestando la qualità stessa di padre del ricorrente e, in subordine, solo in caso di positivo accertamento tramite test della paternità, ha chiesto emettersi anche i provvedimenti a tutela della minore, relativi all'affido ed al mantenimento, all'uopo, peraltro, anche formulando domanda di pagamento degli arretrati sostenuti dalla nascita, quantificati in euro 15.000,00; con vittoria di spese.
Medio tempore, a fronte di un'iniziale opposizione della resistente, le parti hanno concordemente effettuato il test del DNA (allegato alla memoria del 10.09.2024) da cui è emerso come a
[...]
è stata attribuita una paternità biologica di RT Persona_1 superiore al 99,99%.
Per l'effetto, il procedimento è stato rinviato per discussione all'udienza del 19.02.2025, ove la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
∗∗∗
Ciò posto, appare doveroso precisare che, in relazione al procedimento ex art. 250 c. IV c.c., il Tribunale pronuncia con sentenza – all'uopo, peraltro, dando atto dell'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 473 e ss c.p.c. con riguardo al rito da seguire – e che è opinione unanime che l'opposizione al riconoscimento determini l'instaurazione di un procedimento di natura contenziosa. D'altronde, la natura contenziosa, nel caso di specie, emerge altresì dal fatto che parte resistente, costituendosi, ha a monte contestato lo status di padre del ricorrente (ancorché, in via subordinata e per l'ipotesi di accertata paternità, ha chiesto comunque emettersi i provvedimenti a tutela della prole), pertanto costringendolo ad adire l'Autorità giudiziaria, al fine di vedersi riconosciute le proprie prerogative paterne oltre che, a monte, il diritto stesso di poter essere considerato e riconosciuto come padre. Inoltre, nel merito, la citata disposizione prevede, per quanto d'interesse, che “Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, il quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto l'ascolto del minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei ed urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che la difesa del convenuto non sia palesemente infondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice adotta i provvedimenti più opportuni in relazione all'affidamento ed al mantenimento del minore ai sensi dell'art. 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'art. 262..omississ..”. pagina 2 di 9 Nel caso di specie presupposta la propria qualità di padre del piccolo RT
(oggi, peraltro, bambino di soli 4 anni e che, per l'effetto, non è Persona_1 stato possibile udire), poi comprovata dal test genetico del DNA, concordemente effettuato in corso di causa dalle parti, ancorché in una seconda fase processuale, ha dedotto di non aver potuto riconoscere il bambino al momento della nascita, stante l'opposizione della madre, vedendosi, peraltro, muovere una ferma opposizione al riconoscimento e finanche alla frequentazione del figlio, a decorrere dal sesto mese di gravidanza;
ha chiesto, pertanto, nel superiore interesse della minore, che il Tribunale emanasse gli opportuni provvedimenti ex art. 250 c.c.
Ciò premesso, reputa il Collegio che il ricorso debba trovare definizione ai sensi dell'art. 250 comma IV c.c., periodo primo. Deve allora trovare applicazione la decisione mediante sentenza che tenga luogo del consenso di controparte, nel caso di specie mancante ab origine; al riguardo, infatti, l'opposizione di è senz'altro idonea a far scattare il meccanismo operativo della Controparte_1 normativa sopra richiamata. La circostanza poi che, in un secondo momento, abbia deciso di sottoporre il figlio al test del DNA non preclude, a monte, la natura contenziosa del procedimento, posto che la madre, a sostegno della propria opposizione, oltre a nutrire timori in merito alla frequentazione del figlio con il padre – stante la minore età del bambino e la circostanza che, ad oggi, non lo riconosce ancora come padre – ne ha contestato il presupposto fondante, ovvero la stessa paternità. Dal test effettuato, pertanto – come esposto in premessa – è emersa una paternità biologica di nei confronti di superiore al 99%, in RT Persona_1 quanto tale, all'evidenza, idonea a comprovarne lo status di padre, con tutte le conseguenze di legge.
In relazione, poi, all'adozione dei provvedimenti più opportuni e ciò, peraltro, ai sensi dell'art. 250 IV comma, ultimo periodo c.c., si osserva quanto segue. In seguito alle modifiche introdotte dalla Legge n. 219 del 10/11/2012, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., così come sostituito, sono divenuti di competenza del Tribunale ordinario i provvedimenti di cui all'art. 317 bis c.c., oggi previsti dagli art. 337 bis e ss. c.c., concernenti l'affidamento e il mantenimento della prole nel caso di figli di coppie non sposate, prima di competenza del Tribunale per i Minorenni. Nel merito, in tema di affidamento del minore, deve appena evidenziarsi l'orientamento della Suprema Corte, cui questo Tribunale integralmente aderisce, secondo il quale, nel quadro della nuova disciplina relativa ai "provvedimenti riguardo ai figli" in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, di cui agli artt. 337 ter e seguenti, l'affidamento "condiviso" (comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. pagina 3 di 9 Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (così Cass. civ., Sez. I, 17.12.2009, n. 26587, in Foro it. 2010, 2, I, 428; Cass. civ., sez. I, 18.6.2008, n. 16593; Cass. civ., sez. VI, 2.12.2010, n. 24526). Ed infatti diritto fondamentale del bambino è quello, sancito dall'art. 24 n. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7.12.2000, e dall'art. 147 della convenzione di New York del 20.11.1989 resa esecutiva in Italia dalla l. 176/1991, alla cd. bigenitorialità e cioè il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, ed il rispetto di tale diritto si identifica innegabilmente con un interesse superiore di qualsiasi bambino (Trib. Minorenni Milano, 25.3.2011, in banca dati De Jure). In concreto, la partecipazione del genitore non convivente alle decisioni relative ai figli, fulcro dell'affidamento condiviso, è imprescindibilmente collegata alla condivisione dei compiti di cura, istruzione ed educazione dei minori e deve necessariamente corrispondere ad una concreta partecipazione alla quotidianità della loro vita.
Venendo ai fatti di causa, non emergono evidenze documentali e fattuali tali da precludere l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori. Persona_1
D'altronde anche la dichiarata apertura come da ultimo palesata dalla resistente, ancorché per il tramite della domanda subordinata (ove sono stati richiesti i provvedimenti diretti a disciplinare il rapporto paterno), oggi induce a disporre tale forma di affidamento che costituisce la norma, giacché presuppone una fattiva collaborazione delle parti nel superiore e prevalente interesse del figlio, il cui diritto a vivere, paritariamente, l'amore materno e paterno è, senza dubbio, interesse presupposto rispetto a tutte le ulteriori proprie esigenze che può manifestare nel corso della sua infanzia ed adolescenza. D'altronde il Tribunale apprezza anche l'intento del ricorrente di proporre un mantenimento per il figlio, all'uopo deducendo come, allo stato, sostiene di corrispondergli la somma di euro 250,00 e, pertanto, manifesta la volontà di poter esercitare, in pieno, le proprie prerogative paterne, non solo nell'esercizio dei propri diritti di padre, ma anche nell'assunzione dei correlati doveri.
Per quanto concerne, invece, la regolamentazione delle visite di con il padre, Persona_1 al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, si ritiene congruo disporre l'ausilio del Servizio Sociale territorialmente competente di Cava De' Tirreni, il quale avrà la più ampia delega sul punto, valutando, per l'effetto:
- la previsione di iniziali incontri protetti, ove ritenuto necessario al fine di far conoscere al figlio il padre e, per l'effetto, instaurare proficuamente la relazione genitoriale paterna;
- Il prosieguo di successivi incontri liberi, ma supervisionati dal Servizio;
pagina 4 di 9 - infine, laddove i tempi siano maturi, anche la previsione di incontri liberi.
La suddetta scansione temporale, peraltro, è, nell'ordine sopra riportato, solo indicativa, giacché il Servizio incaricato, per il tramite di propri esperti di fiducia, dovrà valutare l'an ed il quomodo di detti incontri e, per l'effetto, adoperarsi di conseguenza. Infatti, nel caso concreto, gli incontri protetti potrebbero risultare troppo restrittivi in relazione alle esigenze del figlio, oppure, al contrario, opportuni e come base iniziale per cementificare la relazione padre-minore. Pertanto, la concreta modalità attraverso cui detti incontri dovranno svolgersi non può che essere rimessa alla prudente valutazione del Servizio Sociale, ove ritenuto, coadiuvato da personale specializzato di proprio riferimento. Dette cautele, invero, sono evidentemente giustificate dal fatto che , oggi, ha Persona_1 solamente quattro anni e d'altronde, oltre alla madre, è lo stesso padre che si rimette al Giudicante per la previsione del diritto di visita nelle modalità più idonee ed opportuni, essendo entrambi consapevoli della necessità di favorire la relazione paterna con gradualità e, pertanto, salvaguardando l'equilibrio psico-fisico del minore.
Occorre, peraltro ed ai sensi dell'art. 337 c.c., la vigilanza attiva del Giudice Tutelare, al fine di valutare, nel corso del tempo, l'andamento degli incontri, come concretamente predisposti dal Servizio Sociale incaricato, tra ed il padre, all'uopo, peraltro, disponendo che Persona_1 il Servizio relazioni al Giudice Tutelare periodicamente, onde renderlo edotto dell'esito degli incontri genitoriali, come attuati.
Tanto chiarito, la minore va collocato in via preferenziale presso la madre per ovvie ragioni di continuità.
Con riguardo all'importo dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento del minore da porsi a carico del padre, vista la documentazione in atti (al riguardo, il ricorrente produce CUD e dichiarazioni dei redditi, anche recenti che fanno emergere una redditualità di circa 10.000,00 euro annui;
la resistente, invece, è percettrice del reddito di sostegno per circa euro 500,00 e non svolge attività lavorativa) si ritiene congruo prevedere che il padre versi alla madre, con le modalità di cui in parte dispositiva, la somma di euro 270,00 mensili, rivalutabili come di legge, ritenendo detto importo, per il momento, congruo alla luce sia dell'età del minore sia del diritto di visita previsto che, garantendo un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, favorisce un rapporto paritario del minore – tuttavia domiciliato presso la madre – con le rispettive figure genitoriali.
Il padre, poi, contribuirà nella misura del 50% alle spese scolastiche (acquisto dei libri annuale, gite, recite), mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche e sportive e straordinarie in generale. Le spese straordinarie sono da intendersi, secondo il dictum della Cassazione (Cass. n. 9372 del 2012, nonché in sede di merito Trib. Bari Sez. I, 23-10-2013 e Trib. Nocera Inferiore, 24-06-2013), come spese non preventivabili per il figlio e non ordinariamente pagina 5 di 9 affrontate per lo stesso (ad esempio spese mediche sostenute a seguito di un infortunio o per l'acquisto degli occhiali da vista, spese per corsi di formazione non rientranti nell'ordinario percorso scolastico) (cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-09-2013, n. 21273 sulla non riconducibilità di tutte le spese mediche, sportive e scolastiche alle spese straordinarie). Le spese scolastiche, mediche, ludiche/sportive e straordinarie in generale dovranno essere, anche a fini di esigibilità, concordate tra i genitori, ove possibile, e successivamente documentate.
Infine, avuto riguardo alla disposizione di cui all'art. 250 c. IV c.c., tenuto conto dei desiderata come espressi dal padre e ritenuto, inoltre, di dover preservare il cognome della madre che già il bambino ha – il minore assumerà il cognome del padre, aggiungendolo a Persona_1 quello, già posseduto, della madre e, per l'effetto, si chiamerà: Persona_2
D'altronde ed a tal fine:
- l'acclarata paternità,
- in uno al desiderio del di poter, anche formalmente, essere e comportarsi RT da padre nei confronti di , Persona_1
- l'assenza di ragionevoli giustificazioni della madre in ordine al diniego, anche solo di aggiungere il cognome del padre a quello del figlio;
- nonché, infine, dall'assenza di elementi di pregiudizio per che, si noti, Persona_1 ha solamente quattro anni e, per l'effetto, la propria identità, anche “nominale” è in fieri, sono tutti elementi che inducono questo Tribunale a provvedere conformemente a quanto sopra rilevato.
Infine, meritevole di accoglimento è, altresì, la domanda di condanna al pagamento delle spese sostenute dalla madre, a titolo di mantenimento del figlio, dalla nascita e sino all'attualità. Infatti, la mera paternità ne giustifica la previsione, ancorché nella misura del 50% (tenuto conto del pari obbligo che grava sulla madre) in relazione alle spese straordinarie che, oltretutto, risultano documentate solamente per euro 263,00, giuste fatture in atti, posto che le restanti pertengono a spese antecedenti alla nascita del minore e, oltretutto, per la gran parte prive di ricevute fiscali che, inequivocabilmente, possano comprovarne il contenuto (non potendo, al riguardo, valere i pagamenti effettuati tramite postepay). Pertanto, la quota in capo al padre va quantificata in euro 131,50, oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo.
In relazione, invece, alle spese ordinariamente sostenute per il figlio che, in difetto di prova, ben possono essere liquidate in via equitativa, giacché comunque ex lege dovute dal padre, occorre tenere di conto, a tal fine, dei seguenti criteri di quantificazione:
1. dell'età del minore;
2. delle condizioni reddituali delle parti, come in premessa esposte;
3. del costo della vita, relativo al luogo di residenza prevalente della madre;
pagina 6 di 9 4. delle esigenze che, secondo la comune esperienza e fermo restando, lo si ripete, la redditualità comprovata dal padre e dalla madre, sono proprie di un bambino dalla nascita e sino al quarto mese di vita;
5. infine, della necessità che, tenuto conto della sproporzione reddituale in premessa indicata, il padre partecipi per la somma di euro 270,00 mensili (come, appunto, anche quantificata pro futuro) che corrisponde ai 2/3 del mantenimento ordinario mensile, avuto riguardo ai criteri precedentemente enucleati. A Tal fine, infatti, è stato stabilito come “l'obbligazione di mantenimento si collega allo status genitoriale e assume di conseguenza pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui all'art. 148 cod. civ.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 cod. civ. nei rapporti fra condebitori solidali. Tuttavia, in considerazione dello stato di incertezza che precede la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, non è utilmente esercitabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale, con la conseguenza che detto momento segna altresì il dies a quo della decorrenza della prescrizione del diritto stesso” (ex plurimis, Cass. Civ. n. 15756/2006). Da ultimo, peraltro, anche Cass. Civ., con la sentenza n. 40698/2023 ha affermato come “anche nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, per ciò stesso non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità
o maternità naturale, proprio perché il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato, nei confronti di entrambi i genitori, è sorto fin dalla sua nascita“. Sul punto, peraltro, è stato altresì stabilito come “in materia di mantenimento del figlio naturale il diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, non è utilmente azionabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale, che conseguentemente costituisce il dies a quo della decorrenza della ordinaria prescrizione decennale, tale principio non è inficiato dalla puntualizzazione che l'azione di regresso può essere esercitata (dal genitore che ha provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio) anche unitamente alla domanda di dichiarazione giudiziale della paternità naturale, difatti in tal caso l'azione serve alla precostituzione del titolo, il quale è comunque e sempre eseguibile soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della paternità naturale” (ex plurimis, Cass. Civ. n. 16651/2020)
Tanto chiarito e, peraltro, tenuto conto di come sia nato il [...] e Persona_1 preso atto di come, alla luce del mantenimento come in tal sede quantificato in euro 270,00 mensili (ovvero i 2/3 del contributo ordinario presumibilmente sostenuto dalla madre durante l'assenza del padre) e computato mensilmente dalla data dalla nascita e sino alla data dell'emissione del presente decisum, tenuto conto degli obblighi anche gravanti sulla madre, lo stesso può essere complessivamente quantificato in euro 14.310,00, oltre rivalutazione, nonché interessi legali, dalla domanda e sino al soddisfo;
pagina 7 di 9 Le spese di lite, peraltro, possono essere compensate, attesa la peculiarità delle questioni trattate nonché i rapporti tra le parti, valorizzando, a tal fine, oltre che il parziale accoglimento della riconvenzionale della resistente, anche il comportamento di quest'ultima che, a fronte di un'iniziale opposizione al riconoscimento (peraltro subordinandolo all'accertamento della paternità), ha poi deciso di sottoporvi il figlio e, per l'effetto, in uno al ricorrente, hanno effettuato il test genetico.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 250, comma IV, c.c. definitivamente pronunziando, così provvede:
autorizza il ricorrente (C.F. ), a procedere al RT C.F._1 riconoscimento, quale proprio figlio, di nato a [...], il Persona_1
14.10.2020 e già riconosciuto dalla madre;
dispone che al cognome materno – ovvero – venga aggiunto anche quello paterno, di _1 modo che il minore si chiamerà: “ nato a [...] Persona_2 il 14.10.2020”;
di poi, letto l'art. 250 c. IV, ultimo periodo, c.p.c.
affida in forma condivisa ad entrambi i genitori, con domiciliazione Persona_1 prevalente presso la madre, i quali assumeranno, concordemente, le scelte di maggiore rilevanza nel superiore e prevalente interesse del figlio, delegando, invece, la gestione ordinaria del minore alla madre;
il figlio starà con il padre, in conformità e nei termini di cui in parte motiva, all'uopo delegando il Servizio Sociale di Cava De' Tirreni, valutando, per l'effetto:
- la previsione di iniziali incontri protetti, ove ritenuto necessario al fine di far conoscere al figlio il padre e, per l'effetto, instaurare proficuamente la relazione genitoriale paterna;
- Il prosieguo di successivi incontri liberi, ma supervisionati dal Servizio;
- infine, laddove i tempi siano maturi, anche la previsione di incontri liberi;
- la suddetta scansione temporale, peraltro, è, nell'ordine sopra riportato, solo indicativa, giacché il Servizio incaricato, per il tramite di propri esperti di fiducia, dovrà valutare l'an ed il quomodo di detti incontri e, per l'effetto, adoperarsi di conseguenza. Infatti, nel caso concreto, gli incontri protetti potrebbero risultare troppo restrittivi in relazione alle esigenze del figlio, oppure, al contrario, opportuni e come base iniziale per cementificare la relazione padre-minore. Pertanto, la concreta modalità attraverso cui detti incontri dovranno svolgersi non può che essere rimessa alla prudente valutazione del Servizio Sociale, ove ritenuto, coadiuvato da personale specializzato di proprio riferimento. Dette cautele, invero, sono evidentemente giustificate dal fatto che , oggi, ha Persona_1
pagina 8 di 9 solamente quattro anni e d'altronde, oltre alla madre, è lo stesso padre che si rimette al Giudicante per la previsione del diritto di visita nelle modalità più idonee ed opportuni, essendo entrambi consapevoli della necessità di favorire la relazione paterna con gradualità e, pertanto, salvaguardando l'equilibrio psico-fisico del minore.
- manda ai sensi dell'art. 337 c.c., il presente provvedimento per la vigilanza del Giudice Tutelare, all'uopo disponendo che il Servizio Sociale incaricato relazioni periodicamente a detto Giudice in merito all'attuazione del presente provvedimento;
- pone a carico di 'assegno mensile di € 270,00 a titolo di contributo RT al mantenimento del figlio , da versarsi alla madre, Persona_1 CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese tramite vaglia postale, o bonifico bancario e/o
[...] postale e rivalutate annualmente secondo indici Istat;
- pone le spese straordinarie a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
- condanna l pagamento, in favore di della RT Controparte_1 complessiva somma di euro 14.310,00 oltre interessi e rivalutazione, a titolo di mantenimento ordinario, per arretrati non corrisposti, del figlio minore _1
;
[...]
- condanna l pagamento, in favore di della RT Controparte_1 complessiva somma di euro 131,50, oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo, a titolo di mantenimento straordinario, per arretrati non corrisposti e documentati, del figlio minore;
Persona_1
- autorizza l'Ufficiale di Stato Civile competente a procedere alle relative annotazioni sull'atto di nascita della minore e alle ulteriori incombenze di Legge, al passaggio in giudicato del presente decisum;
- dispone che la Cancelleria comunichi il presente provvedimento al Giudice Tutelare ex art. 337 c.c., per il concreto svolgimento della vigilanza attiva.
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 18.03.2025
Il Giudice relatore, Dott. Simone Iannone La Presidente Dott.ssa Enrica De Sire
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice rel. ed estensore dott. Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1750/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GATTUSO LUIGI, RT C.F._1 giusto mandato ed elezione di domicilio in calce al ricorso;
parte ricorrente
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LANDI LAURA Controparte_1 C.F._2 giusto mandato ed elezione di domicilio in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
parte convenuta
parte resistente
Nonché con la partecipazione necessaria del PM in sede
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09.03.2023, a chiesto ai sensi dell'art. 250 RT
c. IV c.c. di essere autorizzato al riconoscimento del figlio minore Persona_1 nato a [...], il [...] da una relazione con avvenuta, peraltro, Controparte_1 sino al sesto mese di gravidanza, a partire dal quale egli deduce di non essere più riuscito a pagina 1 di 9 mettersi in contatto con la resistente e, per l'effetto, anche a provvedere al riconoscimento come per legge.
Parte resistente, costituendosi, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e si è opposta al riconoscimento, contestando la qualità stessa di padre del ricorrente e, in subordine, solo in caso di positivo accertamento tramite test della paternità, ha chiesto emettersi anche i provvedimenti a tutela della minore, relativi all'affido ed al mantenimento, all'uopo, peraltro, anche formulando domanda di pagamento degli arretrati sostenuti dalla nascita, quantificati in euro 15.000,00; con vittoria di spese.
Medio tempore, a fronte di un'iniziale opposizione della resistente, le parti hanno concordemente effettuato il test del DNA (allegato alla memoria del 10.09.2024) da cui è emerso come a
[...]
è stata attribuita una paternità biologica di RT Persona_1 superiore al 99,99%.
Per l'effetto, il procedimento è stato rinviato per discussione all'udienza del 19.02.2025, ove la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
∗∗∗
Ciò posto, appare doveroso precisare che, in relazione al procedimento ex art. 250 c. IV c.c., il Tribunale pronuncia con sentenza – all'uopo, peraltro, dando atto dell'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 473 e ss c.p.c. con riguardo al rito da seguire – e che è opinione unanime che l'opposizione al riconoscimento determini l'instaurazione di un procedimento di natura contenziosa. D'altronde, la natura contenziosa, nel caso di specie, emerge altresì dal fatto che parte resistente, costituendosi, ha a monte contestato lo status di padre del ricorrente (ancorché, in via subordinata e per l'ipotesi di accertata paternità, ha chiesto comunque emettersi i provvedimenti a tutela della prole), pertanto costringendolo ad adire l'Autorità giudiziaria, al fine di vedersi riconosciute le proprie prerogative paterne oltre che, a monte, il diritto stesso di poter essere considerato e riconosciuto come padre. Inoltre, nel merito, la citata disposizione prevede, per quanto d'interesse, che “Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, il quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto l'ascolto del minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei ed urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che la difesa del convenuto non sia palesemente infondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice adotta i provvedimenti più opportuni in relazione all'affidamento ed al mantenimento del minore ai sensi dell'art. 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'art. 262..omississ..”. pagina 2 di 9 Nel caso di specie presupposta la propria qualità di padre del piccolo RT
(oggi, peraltro, bambino di soli 4 anni e che, per l'effetto, non è Persona_1 stato possibile udire), poi comprovata dal test genetico del DNA, concordemente effettuato in corso di causa dalle parti, ancorché in una seconda fase processuale, ha dedotto di non aver potuto riconoscere il bambino al momento della nascita, stante l'opposizione della madre, vedendosi, peraltro, muovere una ferma opposizione al riconoscimento e finanche alla frequentazione del figlio, a decorrere dal sesto mese di gravidanza;
ha chiesto, pertanto, nel superiore interesse della minore, che il Tribunale emanasse gli opportuni provvedimenti ex art. 250 c.c.
Ciò premesso, reputa il Collegio che il ricorso debba trovare definizione ai sensi dell'art. 250 comma IV c.c., periodo primo. Deve allora trovare applicazione la decisione mediante sentenza che tenga luogo del consenso di controparte, nel caso di specie mancante ab origine; al riguardo, infatti, l'opposizione di è senz'altro idonea a far scattare il meccanismo operativo della Controparte_1 normativa sopra richiamata. La circostanza poi che, in un secondo momento, abbia deciso di sottoporre il figlio al test del DNA non preclude, a monte, la natura contenziosa del procedimento, posto che la madre, a sostegno della propria opposizione, oltre a nutrire timori in merito alla frequentazione del figlio con il padre – stante la minore età del bambino e la circostanza che, ad oggi, non lo riconosce ancora come padre – ne ha contestato il presupposto fondante, ovvero la stessa paternità. Dal test effettuato, pertanto – come esposto in premessa – è emersa una paternità biologica di nei confronti di superiore al 99%, in RT Persona_1 quanto tale, all'evidenza, idonea a comprovarne lo status di padre, con tutte le conseguenze di legge.
In relazione, poi, all'adozione dei provvedimenti più opportuni e ciò, peraltro, ai sensi dell'art. 250 IV comma, ultimo periodo c.c., si osserva quanto segue. In seguito alle modifiche introdotte dalla Legge n. 219 del 10/11/2012, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., così come sostituito, sono divenuti di competenza del Tribunale ordinario i provvedimenti di cui all'art. 317 bis c.c., oggi previsti dagli art. 337 bis e ss. c.c., concernenti l'affidamento e il mantenimento della prole nel caso di figli di coppie non sposate, prima di competenza del Tribunale per i Minorenni. Nel merito, in tema di affidamento del minore, deve appena evidenziarsi l'orientamento della Suprema Corte, cui questo Tribunale integralmente aderisce, secondo il quale, nel quadro della nuova disciplina relativa ai "provvedimenti riguardo ai figli" in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, di cui agli artt. 337 ter e seguenti, l'affidamento "condiviso" (comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. pagina 3 di 9 Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (così Cass. civ., Sez. I, 17.12.2009, n. 26587, in Foro it. 2010, 2, I, 428; Cass. civ., sez. I, 18.6.2008, n. 16593; Cass. civ., sez. VI, 2.12.2010, n. 24526). Ed infatti diritto fondamentale del bambino è quello, sancito dall'art. 24 n. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7.12.2000, e dall'art. 147 della convenzione di New York del 20.11.1989 resa esecutiva in Italia dalla l. 176/1991, alla cd. bigenitorialità e cioè il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, ed il rispetto di tale diritto si identifica innegabilmente con un interesse superiore di qualsiasi bambino (Trib. Minorenni Milano, 25.3.2011, in banca dati De Jure). In concreto, la partecipazione del genitore non convivente alle decisioni relative ai figli, fulcro dell'affidamento condiviso, è imprescindibilmente collegata alla condivisione dei compiti di cura, istruzione ed educazione dei minori e deve necessariamente corrispondere ad una concreta partecipazione alla quotidianità della loro vita.
Venendo ai fatti di causa, non emergono evidenze documentali e fattuali tali da precludere l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori. Persona_1
D'altronde anche la dichiarata apertura come da ultimo palesata dalla resistente, ancorché per il tramite della domanda subordinata (ove sono stati richiesti i provvedimenti diretti a disciplinare il rapporto paterno), oggi induce a disporre tale forma di affidamento che costituisce la norma, giacché presuppone una fattiva collaborazione delle parti nel superiore e prevalente interesse del figlio, il cui diritto a vivere, paritariamente, l'amore materno e paterno è, senza dubbio, interesse presupposto rispetto a tutte le ulteriori proprie esigenze che può manifestare nel corso della sua infanzia ed adolescenza. D'altronde il Tribunale apprezza anche l'intento del ricorrente di proporre un mantenimento per il figlio, all'uopo deducendo come, allo stato, sostiene di corrispondergli la somma di euro 250,00 e, pertanto, manifesta la volontà di poter esercitare, in pieno, le proprie prerogative paterne, non solo nell'esercizio dei propri diritti di padre, ma anche nell'assunzione dei correlati doveri.
Per quanto concerne, invece, la regolamentazione delle visite di con il padre, Persona_1 al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, si ritiene congruo disporre l'ausilio del Servizio Sociale territorialmente competente di Cava De' Tirreni, il quale avrà la più ampia delega sul punto, valutando, per l'effetto:
- la previsione di iniziali incontri protetti, ove ritenuto necessario al fine di far conoscere al figlio il padre e, per l'effetto, instaurare proficuamente la relazione genitoriale paterna;
- Il prosieguo di successivi incontri liberi, ma supervisionati dal Servizio;
pagina 4 di 9 - infine, laddove i tempi siano maturi, anche la previsione di incontri liberi.
La suddetta scansione temporale, peraltro, è, nell'ordine sopra riportato, solo indicativa, giacché il Servizio incaricato, per il tramite di propri esperti di fiducia, dovrà valutare l'an ed il quomodo di detti incontri e, per l'effetto, adoperarsi di conseguenza. Infatti, nel caso concreto, gli incontri protetti potrebbero risultare troppo restrittivi in relazione alle esigenze del figlio, oppure, al contrario, opportuni e come base iniziale per cementificare la relazione padre-minore. Pertanto, la concreta modalità attraverso cui detti incontri dovranno svolgersi non può che essere rimessa alla prudente valutazione del Servizio Sociale, ove ritenuto, coadiuvato da personale specializzato di proprio riferimento. Dette cautele, invero, sono evidentemente giustificate dal fatto che , oggi, ha Persona_1 solamente quattro anni e d'altronde, oltre alla madre, è lo stesso padre che si rimette al Giudicante per la previsione del diritto di visita nelle modalità più idonee ed opportuni, essendo entrambi consapevoli della necessità di favorire la relazione paterna con gradualità e, pertanto, salvaguardando l'equilibrio psico-fisico del minore.
Occorre, peraltro ed ai sensi dell'art. 337 c.c., la vigilanza attiva del Giudice Tutelare, al fine di valutare, nel corso del tempo, l'andamento degli incontri, come concretamente predisposti dal Servizio Sociale incaricato, tra ed il padre, all'uopo, peraltro, disponendo che Persona_1 il Servizio relazioni al Giudice Tutelare periodicamente, onde renderlo edotto dell'esito degli incontri genitoriali, come attuati.
Tanto chiarito, la minore va collocato in via preferenziale presso la madre per ovvie ragioni di continuità.
Con riguardo all'importo dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento del minore da porsi a carico del padre, vista la documentazione in atti (al riguardo, il ricorrente produce CUD e dichiarazioni dei redditi, anche recenti che fanno emergere una redditualità di circa 10.000,00 euro annui;
la resistente, invece, è percettrice del reddito di sostegno per circa euro 500,00 e non svolge attività lavorativa) si ritiene congruo prevedere che il padre versi alla madre, con le modalità di cui in parte dispositiva, la somma di euro 270,00 mensili, rivalutabili come di legge, ritenendo detto importo, per il momento, congruo alla luce sia dell'età del minore sia del diritto di visita previsto che, garantendo un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, favorisce un rapporto paritario del minore – tuttavia domiciliato presso la madre – con le rispettive figure genitoriali.
Il padre, poi, contribuirà nella misura del 50% alle spese scolastiche (acquisto dei libri annuale, gite, recite), mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche e sportive e straordinarie in generale. Le spese straordinarie sono da intendersi, secondo il dictum della Cassazione (Cass. n. 9372 del 2012, nonché in sede di merito Trib. Bari Sez. I, 23-10-2013 e Trib. Nocera Inferiore, 24-06-2013), come spese non preventivabili per il figlio e non ordinariamente pagina 5 di 9 affrontate per lo stesso (ad esempio spese mediche sostenute a seguito di un infortunio o per l'acquisto degli occhiali da vista, spese per corsi di formazione non rientranti nell'ordinario percorso scolastico) (cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-09-2013, n. 21273 sulla non riconducibilità di tutte le spese mediche, sportive e scolastiche alle spese straordinarie). Le spese scolastiche, mediche, ludiche/sportive e straordinarie in generale dovranno essere, anche a fini di esigibilità, concordate tra i genitori, ove possibile, e successivamente documentate.
Infine, avuto riguardo alla disposizione di cui all'art. 250 c. IV c.c., tenuto conto dei desiderata come espressi dal padre e ritenuto, inoltre, di dover preservare il cognome della madre che già il bambino ha – il minore assumerà il cognome del padre, aggiungendolo a Persona_1 quello, già posseduto, della madre e, per l'effetto, si chiamerà: Persona_2
D'altronde ed a tal fine:
- l'acclarata paternità,
- in uno al desiderio del di poter, anche formalmente, essere e comportarsi RT da padre nei confronti di , Persona_1
- l'assenza di ragionevoli giustificazioni della madre in ordine al diniego, anche solo di aggiungere il cognome del padre a quello del figlio;
- nonché, infine, dall'assenza di elementi di pregiudizio per che, si noti, Persona_1 ha solamente quattro anni e, per l'effetto, la propria identità, anche “nominale” è in fieri, sono tutti elementi che inducono questo Tribunale a provvedere conformemente a quanto sopra rilevato.
Infine, meritevole di accoglimento è, altresì, la domanda di condanna al pagamento delle spese sostenute dalla madre, a titolo di mantenimento del figlio, dalla nascita e sino all'attualità. Infatti, la mera paternità ne giustifica la previsione, ancorché nella misura del 50% (tenuto conto del pari obbligo che grava sulla madre) in relazione alle spese straordinarie che, oltretutto, risultano documentate solamente per euro 263,00, giuste fatture in atti, posto che le restanti pertengono a spese antecedenti alla nascita del minore e, oltretutto, per la gran parte prive di ricevute fiscali che, inequivocabilmente, possano comprovarne il contenuto (non potendo, al riguardo, valere i pagamenti effettuati tramite postepay). Pertanto, la quota in capo al padre va quantificata in euro 131,50, oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo.
In relazione, invece, alle spese ordinariamente sostenute per il figlio che, in difetto di prova, ben possono essere liquidate in via equitativa, giacché comunque ex lege dovute dal padre, occorre tenere di conto, a tal fine, dei seguenti criteri di quantificazione:
1. dell'età del minore;
2. delle condizioni reddituali delle parti, come in premessa esposte;
3. del costo della vita, relativo al luogo di residenza prevalente della madre;
pagina 6 di 9 4. delle esigenze che, secondo la comune esperienza e fermo restando, lo si ripete, la redditualità comprovata dal padre e dalla madre, sono proprie di un bambino dalla nascita e sino al quarto mese di vita;
5. infine, della necessità che, tenuto conto della sproporzione reddituale in premessa indicata, il padre partecipi per la somma di euro 270,00 mensili (come, appunto, anche quantificata pro futuro) che corrisponde ai 2/3 del mantenimento ordinario mensile, avuto riguardo ai criteri precedentemente enucleati. A Tal fine, infatti, è stato stabilito come “l'obbligazione di mantenimento si collega allo status genitoriale e assume di conseguenza pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui all'art. 148 cod. civ.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 cod. civ. nei rapporti fra condebitori solidali. Tuttavia, in considerazione dello stato di incertezza che precede la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, non è utilmente esercitabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale, con la conseguenza che detto momento segna altresì il dies a quo della decorrenza della prescrizione del diritto stesso” (ex plurimis, Cass. Civ. n. 15756/2006). Da ultimo, peraltro, anche Cass. Civ., con la sentenza n. 40698/2023 ha affermato come “anche nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, per ciò stesso non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità
o maternità naturale, proprio perché il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato, nei confronti di entrambi i genitori, è sorto fin dalla sua nascita“. Sul punto, peraltro, è stato altresì stabilito come “in materia di mantenimento del figlio naturale il diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, non è utilmente azionabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale, che conseguentemente costituisce il dies a quo della decorrenza della ordinaria prescrizione decennale, tale principio non è inficiato dalla puntualizzazione che l'azione di regresso può essere esercitata (dal genitore che ha provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio) anche unitamente alla domanda di dichiarazione giudiziale della paternità naturale, difatti in tal caso l'azione serve alla precostituzione del titolo, il quale è comunque e sempre eseguibile soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della paternità naturale” (ex plurimis, Cass. Civ. n. 16651/2020)
Tanto chiarito e, peraltro, tenuto conto di come sia nato il [...] e Persona_1 preso atto di come, alla luce del mantenimento come in tal sede quantificato in euro 270,00 mensili (ovvero i 2/3 del contributo ordinario presumibilmente sostenuto dalla madre durante l'assenza del padre) e computato mensilmente dalla data dalla nascita e sino alla data dell'emissione del presente decisum, tenuto conto degli obblighi anche gravanti sulla madre, lo stesso può essere complessivamente quantificato in euro 14.310,00, oltre rivalutazione, nonché interessi legali, dalla domanda e sino al soddisfo;
pagina 7 di 9 Le spese di lite, peraltro, possono essere compensate, attesa la peculiarità delle questioni trattate nonché i rapporti tra le parti, valorizzando, a tal fine, oltre che il parziale accoglimento della riconvenzionale della resistente, anche il comportamento di quest'ultima che, a fronte di un'iniziale opposizione al riconoscimento (peraltro subordinandolo all'accertamento della paternità), ha poi deciso di sottoporvi il figlio e, per l'effetto, in uno al ricorrente, hanno effettuato il test genetico.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 250, comma IV, c.c. definitivamente pronunziando, così provvede:
autorizza il ricorrente (C.F. ), a procedere al RT C.F._1 riconoscimento, quale proprio figlio, di nato a [...], il Persona_1
14.10.2020 e già riconosciuto dalla madre;
dispone che al cognome materno – ovvero – venga aggiunto anche quello paterno, di _1 modo che il minore si chiamerà: “ nato a [...] Persona_2 il 14.10.2020”;
di poi, letto l'art. 250 c. IV, ultimo periodo, c.p.c.
affida in forma condivisa ad entrambi i genitori, con domiciliazione Persona_1 prevalente presso la madre, i quali assumeranno, concordemente, le scelte di maggiore rilevanza nel superiore e prevalente interesse del figlio, delegando, invece, la gestione ordinaria del minore alla madre;
il figlio starà con il padre, in conformità e nei termini di cui in parte motiva, all'uopo delegando il Servizio Sociale di Cava De' Tirreni, valutando, per l'effetto:
- la previsione di iniziali incontri protetti, ove ritenuto necessario al fine di far conoscere al figlio il padre e, per l'effetto, instaurare proficuamente la relazione genitoriale paterna;
- Il prosieguo di successivi incontri liberi, ma supervisionati dal Servizio;
- infine, laddove i tempi siano maturi, anche la previsione di incontri liberi;
- la suddetta scansione temporale, peraltro, è, nell'ordine sopra riportato, solo indicativa, giacché il Servizio incaricato, per il tramite di propri esperti di fiducia, dovrà valutare l'an ed il quomodo di detti incontri e, per l'effetto, adoperarsi di conseguenza. Infatti, nel caso concreto, gli incontri protetti potrebbero risultare troppo restrittivi in relazione alle esigenze del figlio, oppure, al contrario, opportuni e come base iniziale per cementificare la relazione padre-minore. Pertanto, la concreta modalità attraverso cui detti incontri dovranno svolgersi non può che essere rimessa alla prudente valutazione del Servizio Sociale, ove ritenuto, coadiuvato da personale specializzato di proprio riferimento. Dette cautele, invero, sono evidentemente giustificate dal fatto che , oggi, ha Persona_1
pagina 8 di 9 solamente quattro anni e d'altronde, oltre alla madre, è lo stesso padre che si rimette al Giudicante per la previsione del diritto di visita nelle modalità più idonee ed opportuni, essendo entrambi consapevoli della necessità di favorire la relazione paterna con gradualità e, pertanto, salvaguardando l'equilibrio psico-fisico del minore.
- manda ai sensi dell'art. 337 c.c., il presente provvedimento per la vigilanza del Giudice Tutelare, all'uopo disponendo che il Servizio Sociale incaricato relazioni periodicamente a detto Giudice in merito all'attuazione del presente provvedimento;
- pone a carico di 'assegno mensile di € 270,00 a titolo di contributo RT al mantenimento del figlio , da versarsi alla madre, Persona_1 CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese tramite vaglia postale, o bonifico bancario e/o
[...] postale e rivalutate annualmente secondo indici Istat;
- pone le spese straordinarie a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
- condanna l pagamento, in favore di della RT Controparte_1 complessiva somma di euro 14.310,00 oltre interessi e rivalutazione, a titolo di mantenimento ordinario, per arretrati non corrisposti, del figlio minore _1
;
[...]
- condanna l pagamento, in favore di della RT Controparte_1 complessiva somma di euro 131,50, oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo, a titolo di mantenimento straordinario, per arretrati non corrisposti e documentati, del figlio minore;
Persona_1
- autorizza l'Ufficiale di Stato Civile competente a procedere alle relative annotazioni sull'atto di nascita della minore e alle ulteriori incombenze di Legge, al passaggio in giudicato del presente decisum;
- dispone che la Cancelleria comunichi il presente provvedimento al Giudice Tutelare ex art. 337 c.c., per il concreto svolgimento della vigilanza attiva.
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 18.03.2025
Il Giudice relatore, Dott. Simone Iannone La Presidente Dott.ssa Enrica De Sire
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