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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 06/12/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO Sezione Civile
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Micaela PIREDDA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2170 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
T R A
(nato a [...] l'[...] e residente in [...] c.f. ), rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Monica Ortenzi (c.f. ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio (domicilio digitale dichiarato:
Email_1
Opponente
e
con NTparte_1 sede in Roma via Lucrezia Romana 41/47, c.f. e p.iva P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale P.IVA_2 mandataria della NTparte_2
già , c.f. in persona del suo legale
[...] CP_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede in Riano (RM), via Dante Alighieri n. 25, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio Fiorelli (C.F. ) in Campagnano di Roma (RM), via Unità d'Italia C.F._3
n. 25 e con domicilio digitale Email_2
Opposta - contumace
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – fase di cognizione
CONCLUSIONI: All'udienza del 06.11.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa, il Procuratore della opponente ha precisato le conclusioni come formulate nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 454/2023 (R.G. n. 1305/2023) depositato il 26.05.2023, riportandosi integralmente alle stesse;
la causa è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. per il deposito della sentenza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
In data 26.05.2023 il Tribunale di Viterbo emanava il decreto ingiuntivo n. 454/2023 nell'ambito della procedura monitoria R.G. n. 1305/2023, azionata da NTparte_1 quale mandataria della NTparte_2
già .
[...] CP_3
Il decreto ingiuntivo n. 454/23, non provvisoriamente esecutivo, veniva notificato all'odierno opponente come da lui Parte_1 dichiarato in atti, in data 20.07.2023. In data 26.09.2023 notificava atto di citazione in Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo al creditore procedente e in data 05.10.2023 iscriveva a ruolo l'opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo sopra indicato, con il quale il Tribunale Ordinario di Viterbo aveva ingiunto al medesimo (in qualità di socio al 50% della Farmatre e all'epoca anche amministratore unico della stessa, nonché sottoscrittore di NT fidejussione specifica a favore della per l'apertura delle linee di credito unitamente all'altro socio, il pagamento in favore della NTparte_4
(quale NTparte_1 mandataria della NTparte_2
già ) dell'importo complessivo di euro 36.155,46,
[...] CP_3 oltre interessi e spese legali, emesso sulla base delle linee di credito concesse NT alla società dalla . Parte_2
L'opponente, in particolare, concludeva chiedendo al Tribunale:
“In via preliminare: dichiarare nullo e di nessun effetto giuridico e, comunque, annullare e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 454/2023 (R.G. n. 1305/2023) depositato il 26.05.2023, emesso dal Tribunale Ordinario di Viterbo ad istanza della NTparte_1
in Roma alla via Lucrezia Romana 41/47, c.f. e
[...] P.IVA_1
p.iva in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 quale mandataria della NTparte_2
già , c.f. in persona del suo legale
[...] CP_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede in Riano (RM), via Dante Alighieri n. 25 nei confronti del sig. per intervenuta prescrizione della Parte_1 pretesa creditoria azionata con il deposito del procedimento monitorio azionato e doverosamente qui opposto e, comunque, per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente e/o per ogni motivo che si riterrà equo e di giustizia. In via preliminare: dichiarare nullo e di nessun effetto giuridico e, comunque, annullare e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. n. 454/2023 (R.G. n. 1305/2023) depositato il 26.05.2023, emesso dal Tribunale Ordinario di Viterbo ad istanza della NTparte_1
in Roma alla via Lucrezia Romana 41/47, c.f. e
[...] P.IVA_1
p.iva in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 quale mandataria della NTparte_2
già , c.f. in persona del suo legale
[...] CP_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede in Riano (RM), via Dante Alighieri n. 25 nei confronti del sig. per il mancato esperimento della Parte_1 mediazione obbligatoria in materia di contratti bancari ricadente sulla stessa quale NTparte_1 condizione di procedibilità ex art. 163 n. 3bis c.p.c. In via principale: dichiarare nullo e di nessun effetto giuridico e, comunque, annullare e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. n. 454/2023 (R.G. n. 1305/2023) depositato il 26.05.2023, emesso dal Tribunale Ordinario di Viterbo ad istanza della NTparte_1
in Roma alla via Lucrezia Romana 41/47, c.f. e
[...] P.IVA_1
p.iva in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 quale mandataria della NTparte_2
già , c.f. in persona del suo legale
[...] CP_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede in Riano (RM), via Dante Alighieri n. 25 nei confronti del sig. per violazione dell'art 2, comma 1, Parte_1 lett. a), della Legge n. 287 del 1990, degli art 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione omnibus per cui oggi è causa e per i motivi tutti ampiamente rappresentati nella narrativa del presente atto e/o per ogni motivo che verrà ritenuto equo e di giustizia anche in corso di causa. In via subordinata: nella denegata ipotesi che fossero meritevoli di accoglimento le argomentazioni e richieste della opposta, dichiarare comunque nullo e di nessun effetto giuridico, annullando e/o revocando il decreto ingiuntivo opposto n. 454/2023 (R.G. n. 1305/2023) depositato il 26.05.2023, emesso dal Tribunale Ordinario di Viterbo ad istanza della
[...]
in Roma alla via Lucrezia NTparte_1
Romana 41/47, c.f. e p.iva ,in persona del suo P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, quale mandataria della
[...]
già , c.f. NTparte_2 CP_3
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_3 in Riano (RM), via Dante Alighieri n. 25 nei confronti del sig. Parte_1 per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto e, comunque, rispetto al procedimento monitorio azionato a seguito di espletamento di opportuna C.T.U.
– accertando e dichiarando gli effettivi saldi contabili di dare/avere del conto corrente ordinario e del conto anticipi intestato alla NTparte_5
Con vittoria di spese ed onorari di causa”. In sede di verifiche preliminari, il Tribunale emetteva in data 07.02.2024 il decreto ex art. 171-bis c.p.c. e, constatata la regolarità della notifica dell'atto di citazione in opposizione nei confronti dell'opposta, ne dichiarava la contumacia differendo la prima udienza alla data del 18.04.2024, assegnando i termini ex art. 171-ter c.p.c. a ritroso da tale data. Alla prima udienza di comparizione, parte opponente insisteva per l'accoglimento delle proprie conclusioni e per l'espletamento di una CTU contabile;
il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza in questione, ritenuta la CTU richiesta esplorativa in quanto volta alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non circostanziati in maniera specifica e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29.10.2025; udienza che poi, per intervenuto mutamento del Giudice, veniva differita per i medesimi incombenti al 06.11.2025, data in cui parte opponente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'opposizione introduttiva della fase di cognizione. Al termine della discussione orale, riservato il deposito della sentenza nei termini di cui all'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la causa è stata decisa come di seguito. La presente controversia attiene a materia del contendere sottoposta a procedura di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28/2010. Nelle controversie sottoposte a mediazione obbligatoria, una volta superato l'eventuale sbarramento temporale rappresentato dalla pronuncia in ordine alla concessione ovvero sospensione della provvisoria esecuzione (che nel caso in esame non si è neppure verificato, atteso che il decreto ingiuntivo veniva emesso senza provvisoria esecuzione e parte opposta rimaneva contumace), la mediazione configura condizione di procedibilità del giudizio e il mancato esperimento della stessa determina l'improcedibilità dell'opposizione. La giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 19596/2020), atteso il contrasto in passato insorto quanto all'individuazione del soggetto sul quale incombe l'onore di promuovere la procedura di mediazione, aveva chiarito che “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione
o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”. L'orientamento consolidato delle Sezioni Unite poc'anzi richiamato, peraltro, è stato poi recepito a livello normativo nella riformulazione dell'art.
5-bis d.lgs. n. 28/2010 nei seguenti termini: “Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”. Conseguentemente, l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione nel termine di legge di 15 giorni incombe in generale sulla parte opposta e, NT nel caso specifico, incombeva sulla opposta . A conclusioni diverse dall'improcedibilità della domanda - con conseguente revoca del decreto opposto - neppure si può pervenire nell'ipotesi di contumacia (come nel caso in esame) della parte opposta (in tal senso, recentemente, anche Trib. Teramo, sent. 15.07.2025, est. ). Per_1
L'onere di attivare nei termini di legge la mediazione obbligatoria (esplicitato inizialmente a livello giurisprudenziale ma oggi recepito nel testo normativo) grava, infatti, unicamente sulla opposta in ragione della peculiare natura e struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: la parte opposta solo formalmente assume la veste di parte convenuta, mentre rappresenta la parte attrice in senso sostanziale, la quale aziona la propria pretesa creditoria tramite il ricorso monitorio;
la parte opponente, invece, solo formalmente assume la veste di parte attrice introducendo la fase di cognizione, mentre sostanzialmente assume la veste di convenuta che, in quanto tale, ha l'onere di contestare la pretesa creditoria azionata da controparte. La peculiare struttura bifasica del giudizio monitorio – come sopra delineata
- osta, nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio di parte opposta (di cui sia dunque dichiarata la contumacia, come nel caso di specie è avvenuto per NT la ), alla possibilità di addossare su parte opponente quell'onere di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria che, fisiologicamente, avrebbe gravato sull'opposta ove ritualmente costituita. Il mancato esperimento della procedura di mediazione, condizione di procedibilità del giudizio nell'ipotesi di procedura obbligatoria e il cui onere di attivazione grava – dunque - unicamente sulla parte opposta, in quanto parte attrice in senso sostanziale, impedisce l'esame della controversia nel merito, con conseguente pronuncia di rito circa l'improcedibilità della domanda giudiziale ex art. 633 e ss. c.p.c. avanzata da parte ricorrente in fase monitoria e oggi opposta, con conseguente apertura della successiva fase di cognizione nella quale, tuttavia, la ricorrente/opposta non si è costituita nei termini ed è rimasta contumace, nonostante la regolarità della notifica. La notifica dell'atto di citazione in opposizione, infatti, è stata correttamente effettuata ai sensi dell'art. 645, comma 1, c.p.c. da parte opponente nei luoghi di cui all'art. 638 c.p.c. e, quindi, Parte_1 innanzitutto via pec all'indirizzo di posta elettronica certificata appartenente all'avv. FIORELLI Antonio, procuratore costituito della creditrice opposta NT
in fase monitoria, che come da procura alle liti allegata al ricorso monitorio era, peraltro, anche elettivamente domiciliata presso il difensore costituito (cfr. anche Cass. Civ. sez. I n. 13739/2023). Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, a fronte della contumacia di parte opposta dichiarata con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 07.02.2024, va dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (esclusa la fase istruttoria, per assenza di attività istruttoria diversa da quella meramente documentale), in ragione dell'attività difensiva in concreto svolta e considerata la definizione del giudizio con una pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA l'improcedibilità della domanda giudiziale monitoria per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e, per l'effetto,
2. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 454/2023 (R.G. n. 1305/2023) depositato il 26.05.2023
3. NA parte opposta alla rifusione a favore di parte opponente delle spese di lite, che liquida nella somma di euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Viterbo, in data 06 dicembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Micaela PIREDDA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Micaela PIREDDA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2170 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
T R A
(nato a [...] l'[...] e residente in [...] c.f. ), rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Monica Ortenzi (c.f. ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio (domicilio digitale dichiarato:
Email_1
Opponente
e
con NTparte_1 sede in Roma via Lucrezia Romana 41/47, c.f. e p.iva P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale P.IVA_2 mandataria della NTparte_2
già , c.f. in persona del suo legale
[...] CP_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede in Riano (RM), via Dante Alighieri n. 25, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio Fiorelli (C.F. ) in Campagnano di Roma (RM), via Unità d'Italia C.F._3
n. 25 e con domicilio digitale Email_2
Opposta - contumace
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – fase di cognizione
CONCLUSIONI: All'udienza del 06.11.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa, il Procuratore della opponente ha precisato le conclusioni come formulate nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 454/2023 (R.G. n. 1305/2023) depositato il 26.05.2023, riportandosi integralmente alle stesse;
la causa è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. per il deposito della sentenza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
In data 26.05.2023 il Tribunale di Viterbo emanava il decreto ingiuntivo n. 454/2023 nell'ambito della procedura monitoria R.G. n. 1305/2023, azionata da NTparte_1 quale mandataria della NTparte_2
già .
[...] CP_3
Il decreto ingiuntivo n. 454/23, non provvisoriamente esecutivo, veniva notificato all'odierno opponente come da lui Parte_1 dichiarato in atti, in data 20.07.2023. In data 26.09.2023 notificava atto di citazione in Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo al creditore procedente e in data 05.10.2023 iscriveva a ruolo l'opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo sopra indicato, con il quale il Tribunale Ordinario di Viterbo aveva ingiunto al medesimo (in qualità di socio al 50% della Farmatre e all'epoca anche amministratore unico della stessa, nonché sottoscrittore di NT fidejussione specifica a favore della per l'apertura delle linee di credito unitamente all'altro socio, il pagamento in favore della NTparte_4
(quale NTparte_1 mandataria della NTparte_2
già ) dell'importo complessivo di euro 36.155,46,
[...] CP_3 oltre interessi e spese legali, emesso sulla base delle linee di credito concesse NT alla società dalla . Parte_2
L'opponente, in particolare, concludeva chiedendo al Tribunale:
“In via preliminare: dichiarare nullo e di nessun effetto giuridico e, comunque, annullare e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 454/2023 (R.G. n. 1305/2023) depositato il 26.05.2023, emesso dal Tribunale Ordinario di Viterbo ad istanza della NTparte_1
in Roma alla via Lucrezia Romana 41/47, c.f. e
[...] P.IVA_1
p.iva in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 quale mandataria della NTparte_2
già , c.f. in persona del suo legale
[...] CP_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede in Riano (RM), via Dante Alighieri n. 25 nei confronti del sig. per intervenuta prescrizione della Parte_1 pretesa creditoria azionata con il deposito del procedimento monitorio azionato e doverosamente qui opposto e, comunque, per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente e/o per ogni motivo che si riterrà equo e di giustizia. In via preliminare: dichiarare nullo e di nessun effetto giuridico e, comunque, annullare e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. n. 454/2023 (R.G. n. 1305/2023) depositato il 26.05.2023, emesso dal Tribunale Ordinario di Viterbo ad istanza della NTparte_1
in Roma alla via Lucrezia Romana 41/47, c.f. e
[...] P.IVA_1
p.iva in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 quale mandataria della NTparte_2
già , c.f. in persona del suo legale
[...] CP_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede in Riano (RM), via Dante Alighieri n. 25 nei confronti del sig. per il mancato esperimento della Parte_1 mediazione obbligatoria in materia di contratti bancari ricadente sulla stessa quale NTparte_1 condizione di procedibilità ex art. 163 n. 3bis c.p.c. In via principale: dichiarare nullo e di nessun effetto giuridico e, comunque, annullare e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. n. 454/2023 (R.G. n. 1305/2023) depositato il 26.05.2023, emesso dal Tribunale Ordinario di Viterbo ad istanza della NTparte_1
in Roma alla via Lucrezia Romana 41/47, c.f. e
[...] P.IVA_1
p.iva in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 quale mandataria della NTparte_2
già , c.f. in persona del suo legale
[...] CP_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede in Riano (RM), via Dante Alighieri n. 25 nei confronti del sig. per violazione dell'art 2, comma 1, Parte_1 lett. a), della Legge n. 287 del 1990, degli art 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione omnibus per cui oggi è causa e per i motivi tutti ampiamente rappresentati nella narrativa del presente atto e/o per ogni motivo che verrà ritenuto equo e di giustizia anche in corso di causa. In via subordinata: nella denegata ipotesi che fossero meritevoli di accoglimento le argomentazioni e richieste della opposta, dichiarare comunque nullo e di nessun effetto giuridico, annullando e/o revocando il decreto ingiuntivo opposto n. 454/2023 (R.G. n. 1305/2023) depositato il 26.05.2023, emesso dal Tribunale Ordinario di Viterbo ad istanza della
[...]
in Roma alla via Lucrezia NTparte_1
Romana 41/47, c.f. e p.iva ,in persona del suo P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, quale mandataria della
[...]
già , c.f. NTparte_2 CP_3
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_3 in Riano (RM), via Dante Alighieri n. 25 nei confronti del sig. Parte_1 per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto e, comunque, rispetto al procedimento monitorio azionato a seguito di espletamento di opportuna C.T.U.
– accertando e dichiarando gli effettivi saldi contabili di dare/avere del conto corrente ordinario e del conto anticipi intestato alla NTparte_5
Con vittoria di spese ed onorari di causa”. In sede di verifiche preliminari, il Tribunale emetteva in data 07.02.2024 il decreto ex art. 171-bis c.p.c. e, constatata la regolarità della notifica dell'atto di citazione in opposizione nei confronti dell'opposta, ne dichiarava la contumacia differendo la prima udienza alla data del 18.04.2024, assegnando i termini ex art. 171-ter c.p.c. a ritroso da tale data. Alla prima udienza di comparizione, parte opponente insisteva per l'accoglimento delle proprie conclusioni e per l'espletamento di una CTU contabile;
il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza in questione, ritenuta la CTU richiesta esplorativa in quanto volta alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non circostanziati in maniera specifica e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29.10.2025; udienza che poi, per intervenuto mutamento del Giudice, veniva differita per i medesimi incombenti al 06.11.2025, data in cui parte opponente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'opposizione introduttiva della fase di cognizione. Al termine della discussione orale, riservato il deposito della sentenza nei termini di cui all'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la causa è stata decisa come di seguito. La presente controversia attiene a materia del contendere sottoposta a procedura di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28/2010. Nelle controversie sottoposte a mediazione obbligatoria, una volta superato l'eventuale sbarramento temporale rappresentato dalla pronuncia in ordine alla concessione ovvero sospensione della provvisoria esecuzione (che nel caso in esame non si è neppure verificato, atteso che il decreto ingiuntivo veniva emesso senza provvisoria esecuzione e parte opposta rimaneva contumace), la mediazione configura condizione di procedibilità del giudizio e il mancato esperimento della stessa determina l'improcedibilità dell'opposizione. La giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 19596/2020), atteso il contrasto in passato insorto quanto all'individuazione del soggetto sul quale incombe l'onore di promuovere la procedura di mediazione, aveva chiarito che “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione
o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”. L'orientamento consolidato delle Sezioni Unite poc'anzi richiamato, peraltro, è stato poi recepito a livello normativo nella riformulazione dell'art.
5-bis d.lgs. n. 28/2010 nei seguenti termini: “Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”. Conseguentemente, l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione nel termine di legge di 15 giorni incombe in generale sulla parte opposta e, NT nel caso specifico, incombeva sulla opposta . A conclusioni diverse dall'improcedibilità della domanda - con conseguente revoca del decreto opposto - neppure si può pervenire nell'ipotesi di contumacia (come nel caso in esame) della parte opposta (in tal senso, recentemente, anche Trib. Teramo, sent. 15.07.2025, est. ). Per_1
L'onere di attivare nei termini di legge la mediazione obbligatoria (esplicitato inizialmente a livello giurisprudenziale ma oggi recepito nel testo normativo) grava, infatti, unicamente sulla opposta in ragione della peculiare natura e struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: la parte opposta solo formalmente assume la veste di parte convenuta, mentre rappresenta la parte attrice in senso sostanziale, la quale aziona la propria pretesa creditoria tramite il ricorso monitorio;
la parte opponente, invece, solo formalmente assume la veste di parte attrice introducendo la fase di cognizione, mentre sostanzialmente assume la veste di convenuta che, in quanto tale, ha l'onere di contestare la pretesa creditoria azionata da controparte. La peculiare struttura bifasica del giudizio monitorio – come sopra delineata
- osta, nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio di parte opposta (di cui sia dunque dichiarata la contumacia, come nel caso di specie è avvenuto per NT la ), alla possibilità di addossare su parte opponente quell'onere di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria che, fisiologicamente, avrebbe gravato sull'opposta ove ritualmente costituita. Il mancato esperimento della procedura di mediazione, condizione di procedibilità del giudizio nell'ipotesi di procedura obbligatoria e il cui onere di attivazione grava – dunque - unicamente sulla parte opposta, in quanto parte attrice in senso sostanziale, impedisce l'esame della controversia nel merito, con conseguente pronuncia di rito circa l'improcedibilità della domanda giudiziale ex art. 633 e ss. c.p.c. avanzata da parte ricorrente in fase monitoria e oggi opposta, con conseguente apertura della successiva fase di cognizione nella quale, tuttavia, la ricorrente/opposta non si è costituita nei termini ed è rimasta contumace, nonostante la regolarità della notifica. La notifica dell'atto di citazione in opposizione, infatti, è stata correttamente effettuata ai sensi dell'art. 645, comma 1, c.p.c. da parte opponente nei luoghi di cui all'art. 638 c.p.c. e, quindi, Parte_1 innanzitutto via pec all'indirizzo di posta elettronica certificata appartenente all'avv. FIORELLI Antonio, procuratore costituito della creditrice opposta NT
in fase monitoria, che come da procura alle liti allegata al ricorso monitorio era, peraltro, anche elettivamente domiciliata presso il difensore costituito (cfr. anche Cass. Civ. sez. I n. 13739/2023). Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, a fronte della contumacia di parte opposta dichiarata con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 07.02.2024, va dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (esclusa la fase istruttoria, per assenza di attività istruttoria diversa da quella meramente documentale), in ragione dell'attività difensiva in concreto svolta e considerata la definizione del giudizio con una pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA l'improcedibilità della domanda giudiziale monitoria per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e, per l'effetto,
2. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 454/2023 (R.G. n. 1305/2023) depositato il 26.05.2023
3. NA parte opposta alla rifusione a favore di parte opponente delle spese di lite, che liquida nella somma di euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Viterbo, in data 06 dicembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Micaela PIREDDA