CA
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/05/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1081/2018 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti RUSSO GABRIELE e BERTUGLIA VITO
PEC: Email_1 Email_2
appellante contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
in proprio e n.q. di erede di , rappresentato e difeso dall'avv. VIA Persona_1
DIONISIO , PEC: Email_3
appellato
Conclusioni per l'appellante:
- in riforma della sentenza appellata, rigettare le richieste avversarie per tutte le ragioni ampiamente indicate in tutti gli scritti difensivi, in ultimo nella presente comparsa conclusionale;
- in via principale, accertare e dichiarare che l'appartamento dell'appellante ha subito e subisce danni riconducibili alla proprietà attorea condannandola al risarcimento dei danni e all'esecuzione dei lavori in toto o in parte in subordine ed via istruttoria:
1 - disporsi consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la situazione dei luoghi, individuare la causa delle infiltrazioni indicando i lavori da eseguire, le spese a carico della controparte
e quelle per il risarcimento dei danni subiti dai soffitti dell'appartamento dell'appellante;
- condannare controparte alle spese processuali dei due giudizi.
Conclusioni per l'appellato:
1. Rigettare, per le motivazioni di cui in narrativa, l'appello promosso dalla sig.ra
, in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile e comunque Parte_1 infondato sia in fatto che in diritto;
2. Conseguentemente, confermare in toto la Sentenza
n. 381/2018 del 05/04/2018 del Tribunale di Trapani;
3. Infine, condannare la sig.ra
alle spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre rimborso del 15% per Parte_1
spese forfetarie, Iva e Cpa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 381/2018 del 5 aprile 2018, il Tribunale di Trapani ha condannato al pagamento in favore di - in proprio e nella Parte_1 CP_1
qualità. di erede di - della somma di € 3.371,05, oltre interessi dalla Persona_1
data della domanda al saldo, a titolo di rimborso della propria quota parte della spesa sostenuta dagli attori per i lavori urgenti eseguiti sulle coperture e i solai di un immobile sito in contrada
Marausa, Trapani, via Poseidone n. 1, che costituisce un condominio c.d. minimo del quale le parti sono condomini;
ha rigettato la domanda riconvenzionale spiegata da Parte_1
volta al risarcimento dei danni causati al proprio immobile dalle infiltrazioni di
[...] umidità provenienti dalla proprietà degli attori;
ha condannato infine Parte_1 al pagamento delle spese di lite ponendo a suo carico anche le spese di CTU.
Ha infatti ritenuto il Tribunale che, pacifico lo stato di degrado e di cattiva manutenzione dell'immobile, i lavori effettuati sullo stesso nel 2011 dai – consistiti, CP_1
precisamente, nel risanamento del copri ferro dei travetti dei solai e nel risanamento del copri ferro delle armature in cemento armato dei cornicioni dei vani del secondo piano –, rivestissero il carattere dell'urgenza, richiesto dall'art. 1134 c.c., per ottenere il rimborso per quota da parte degli altri condomini, pur in assenza di una loro preventiva autorizzazione all'esecuzione dei lavori. Ciò in quanto i lavori in parola erano stati effettuati su parti comuni dell'edificio ed erano diretti a evitare danni a persone o cose, nonché a prevenire l'inabitabilità
2 dell'immobile stesso: il CTU, geom. Napoli, pur ritenendoli non indifferibili, li aveva indicati come da effettuare entro termini ragionevoli.
Ha inoltre ritenuto il Tribunale che, pur in assenza di una sua esplicita autorizzazione all'effettuazione dei lavori, doveva comunque ritenersi plausibile che Parte_1 fosse a conoscenza della loro necessità e del loro svolgimento e tanto alla luce del rapporto di parentela con i e anche del fatto che la propria madre risiede al piano terra CP_1 dell'immobile nella porzione di sua proprietà.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata da , il Parte_1
Tribunale l'ha rigettata ritenendo che le lesioni riscontrate nella porzione di proprietà dovessero ricondursi a fenomeni di condensa e non anche a infiltrazioni provenienti dalla porzione di proprietà degli attori.
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con atto notificato il 3 maggio 2018, nel quale ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere il
Tribunale ritenuto, contrariamente a quanto affermato dal CTU, che i lavori eseguiti dagli originari attori rivestissero il carattere dell'urgenza di cui all'art. 1134 c.c. e per avere ritenuto che i danni da umidità esistenti nella propria porzione di proprietà non fossero riconducibili a infiltrazioni provenienti dalla porzione di proprietà dell'appellato, disattendendo così quanto affermato dal CTU.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il giorno 25 settembre 2018, si è costituito l'appellato.
4. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 2 ottobre 2024, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è fondato e deve, pertanto, trovare accoglimento nei limiti delle motivazioni che seguono.
6. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto l'insussistenza, del carattere di urgenza dei lavori edili eseguiti sull'immobile dai senza previa autorizzazione CP_1 da parte degli altri condomini, come del resto accertato dal CTU, geom. Napoli, il quale aveva precisato che gli interventi di riparazione, rafforzamento o sostituzione di singoli elementi della struttura dell'immobile non erano urgenti e che i condomini avrebbero potuto CP_1
3 eseguire esclusivamente la messa in sicurezza - questa sì in urgenza - mediante mera rimozione degli intonaci e delle porzioni di calcestruzzo pericolanti.
Ha quindi concluso l'appellante che non avendo i provato di aver ottenuto la sua CP_1
esplicita autorizzazione ai lavori, nessun diritto al rimborso poteva essergli riconosciuto.
7. Giova innanzi tutto premettere che nell'ambito di un condominio edilizio, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1134 c.c., il quale - a differenza di quanto accade ex art. 1110 c.c. in materia di comunione ordinaria - regola il rimborso delle spese di gestione delle parti comuni sostenute dal partecipante con riguardo non alla mera trascuranza o tolleranza degli altri comunisti, quanto al diverso e più stringente presupposto dell'urgenza, intendendo la legge trattare nel condominio con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nell'amministrazione dei beni in comproprietà. Ne discende che, istaurandosi il sul fondamento della relazione di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà Parte_2
individuali, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile soltanto nel caso in cui abbia i requisiti dell'urgenza, ai sensi dell'art. 1134 c.c. (v. Cass. Civ. ord. n.
29336/2023).
La disciplina dettata dal Codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti.
Pertanto, ai sensi dell'art. 1134 c.c., la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile solo nel caso in cui abbia i requisiti dell'urgenza, nel senso della assoluta indifferibilità; in tali ipotesi è consentito l'intervento diretto del condomino, senza l'autorizzazione degli organi condominiali e anche senza azionare lo strumento previsto dall'art. 1105 c.c., per rimediare all'inerzia/opposizione da parte da parte dell'altro condomino (v. Cass. Civ. ord. n. 19254/2021).
8. Nel caso di specie, tra i lavori indicati dall'appellato come urgenti - consistiti nel risanamento del copri ferro dei travetti dei solai e nel risanamento del copri ferro delle armature in cemento armato dei cornicioni dei vani del secondo piano - il CTU, geom. Napoli, con motivazione logicamente coerente alla quale in questa sede si ritiene di aderire, ha esplicitamente ritenuto urgente e indifferibile, allo scopo di evitare possibili pericoli alla cosa o a persone - in particolare alla sig.ra madre dell'appellante che Controparte_2
attualmente abita al piano terra nella porzione di proprietà della figlia - soltanto la messa in sicurezza mediante rimozione degli intonaci e delle porzioni di calcestruzzo pericolanti dei
4 solai del secondo piano, il cui costo ha quantificato in € 1.740,00 in base al preventivo prodotto dalla che ha realizzato detti lavori, mentre i restanti lavori erano Controparte_3 rinviabili sebbene da “effettuare in termini ragionevoli”.
Ritiene quindi la Corte, alla luce degli accertamenti effettuati dal CTU in prime cure, che i soli lavori urgenti - ossia da effettuarsi senza indugio allo scopo di evitare nocumento alla cosa o a persone (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. N. 2046/2006) – fossero quelli di rimozione delle parti pericolanti, mentre tutti gli altri - sostanzialmente consistenti nel rispristino – non fossero urgenti, bensì potessero programmarsi con diverse tempistiche.
9. Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni e in riforma della sentenza impugnata,
deve essere condannata al rimborso pro quota soltanto dei lavori Parte_1
urgenti di messa in sicurezza. La quantificazione di tale quota deve essere effettuata in proporzione ai millesimi così come risultanti dalle tabelle millesimali redatte dal primo CTU, geom. utilizzate del resto anche dal (secondo) CTU geom. Napoli poiché da questo Per_2 ritenute maggiormente corrispondenti all'attuale consistenza dell'intero corpo di fabbrica.
dovrà quindi versare a titolo di rimborso l'importo di € 733,60, pari Parte_1
a 421,610/100 x 1.740,00, oltre accessori.
10. Deve altresì trovare accoglimento la doglianza relativa all'erroneità della sentenza per non avere il Tribunale condannato i al risarcimento dei danni causati dalle CP_1 infiltrazioni di umidità derivanti dalla porzione dell'immobile di loro proprietà.
L'appellante ha dedotto che le infiltrazioni di umidità presenti nella porzione dell'immobile di sua proprietà sono da ricondursi eziologicamente, così come ritenuto dal CTU, alla scarsa pendenza della terrazza del primo piano di proprietà dell'odierno appellato, la quale non consente un adeguato deflusso delle acque, che risulta lentissimo, anche a causa degli aghi di pino che si depositano su di essa.
11. Se infatti è vero che, come ha dedotto l'appellante, il CTU geom. Napoli ha riscontrato infiltrazioni di umidità nei solai del piano terra eziologicamente riconducibili al ristagno delle acque meteoriche sulla terrazza del primo piano di proprietà dell'appellato - la cui scarsa pendenza determina un deflusso delle stesse troppo lento - è altrettanto vero che lo stesso
CTU ha individuato altre concause – definite “concause aggravanti” - della formazione della suddetta umidità di condensa. E invero, egli ha ritenuto che hanno contribuito a determinare le suddette infiltrazioni anche la presenza di aghi di pino provenienti dagli alberi presenti nella
5 parte nord del terreno pertinenziale di proprietà dell'appellante, le condizioni di degrado dell'immobile per vetustà dei componenti edilizi e la mancata aerazione degli ambienti interessati.
Appare evidente come, fra le suddette concause, siano imputabili ai soltanto lo CP_1 stagnamento delle acque sulla terrazza dovuto alla scarsa pendenza di quest'ultima e la presenza di aghi di pino sulla stessa – rientrando la pulizia della terrazza nella manutenzione ordinaria della propria porzione di immobile della quale è onerato - , CP_1 mentre tutte le altre, come peraltro dedotto dall'appellato, devono imputarsi a Parte_1
in quanto derivanti da un'assente o comunque scarsa cura della porzione
[...] dell'immobile di sua proprietà. Ed invero, le condizioni di vetustà dell'immobile nella porzione di sua proprietà sono riconducibili all'assenza di interventi di risanamento, mentre la mancata aerazione degli ambienti in cui sono state riscontrate le infiltrazioni deriva dall'utilizzo della porzione sita al piano terra, non sufficientemente areata.
Pertanto, alla luce dei suddetti elementi e ai sensi dell'art. 1227 c.c., il contributo di nella causazione delle infiltrazioni deve essere stimato nella misura Parte_1
del 50%, la restante parte - pari al 50% - deve invece imputarsi a CP_1
Poiché il costo dei lavori di eliminazione della condensa è stato indicato dal CTU nell'importo di € 14.433,57, tenuto conto dei millesimi così come risultanti dalla tabella già utilizzata e della suddetta riduzione percentuale ex art. 1227 c.c., gli appellati devono essere condannati a rifondere a l'importo di € 4.174,11 (578,390/1000 x 14.433,57 = € Parte_1
8.348,23; € 8.348,23/2 = € 4.174,11), a titolo di contributo alle spese per i lavori di eliminazione della condensa dall'appartamento del pian terreno, oltre accessori.
12. Atteso l'esito complessivo del giudizio e visto l'art. 92 c.p.c., le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere integralmente compensate e quelle di consulenza di prime cure poste a carico di entrambe le parti, in solido e in egual misura.
P.Q.M
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, in riforma della sentenza n. 381/2018 emessa dal Tribunale di
Trapani il 5 aprile 2018, condanna al pagamento dell'importo di € 733,60, oltre interessi dalla Parte_1 domanda al soddisfo, in favore di CP_1
6 condanna al pagamento dell'importo di € 4.174,11, oltre interessi CP_1
dalla domanda al soddisfo, in favore di , Parte_1 compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e pone a carico delle parti, in solido, le spese di consulenza tecnica.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello del 9 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
7