Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 11/06/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
RG 1186 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA In nome del popolo Italiano, il Tribunale di ER, composto da: dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel. ed est. dott.ssa Anna Ghedini Giudice dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. MARTINA ANTONELLA Parte_1
E
ON AN con il patrocinio dell'Avv. IULIANO FRANCESCO
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: Con il decorso del termine di legge decorrente dall'intervenuta omologazione della separazione personale dei coniugi, ove gli stessi non si siano riconciliati, ovvero, abbiano ricostituito la comunione materiale, morale e spirituale, ricorrono i presupposti legittimanti per i coniugi di richiedere, così come qui già richiedono, lo scioglimento del matrimonio civile. Voglia, pertanto, l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza per la comparizione personale delle parti, con sostituzione della medesima mediante deposito di note scritte (posto che i ricorrenti, concordemente, dichiarano di non volersi riconciliare), per l'adozione dei provvedimenti di rito, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dai ricorrenti in data 13.06.2019, nel quale hanno optato per il regime della separazione legale beni, il cui atto di matrimonio è stato trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di ER, n. 110, parte 1, Serie A.
Alle seguenti condizioni:
1) Confermare che i signori OV BI ed sono Parte_1 economicamente indipendenti ed autosufficienti;
2) Confermare che i signori OV BI ed hanno già definito in Parte_1 sede di separazione tutte le reciproche questioni patrimoniali, nulla avendo per il futuro più a pretendere l'uno dall'altra;
4) Le spese di assistenza legale saranno integralmente compensate tra le parti.
Conclusioni del PM:
Il Pubblico Ministero conclude perché venga dichiarata la separazione tra i coniugi.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato il 20/05/2024 i sigg.ri e AN Parte_1
ON chiedevano che venissero pronunciate la separazione dei coniugi e, successivamente, lo scioglimento del matrimonio contratto in data 13.06.2019 in
ER (Fe) .
Con sentenza n. 853/2024 del 10.09.2024 il Tribunale di ER omologava la separazione personale dei coniugi.
Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di divorziare. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Dalla documentazione prodotta risulta che è ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra la fondatezza dell'assunto secondo il quale risulta impossibile ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale.
Può dunque dichiararsi lo scioglimento del matrimonio. Come da accordi fra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di ER dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il
13.06.2019 in ER da e ON AN e trascritto Parte_1 al n. 110, parte I, Serie A del Registro degli atti di matrimonio del Comune di ER (Fe) alle condizioni concordate fra le parti.
Spese compensate.
Ordina all' Ufficiale dello Stato Civile di ER di procedere all' annotazione della presente sentenza.
ER, 06.06.2025
Il presidente est.
Paolo Sangiuolo