Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 4189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4189 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott. Paolo Scognamiglio, ha pronunziato, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2727 anno 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
nata a [...]-Cuba (Cuba) il 15.04.1984, C.F. Parte_2
entrambi nella qualità di genitori esercenti la patria potestà sul figlio C.F._2 minore nato a [...] il [...] C.F. Persona_1
, elett.te dom.ti in Napoli alla Via Emilio Scaglione 217 presso lo studio C.F._3 dell'Avv. Francesco Otranto che li rappresenta e difende come in atti;
RICORRENTI
E
- in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55 presso la sede dell' , rappresentato e difeso dal funzionario Mario De Martino CP_1
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 5 febbraio 2025 parte ricorrente deduceva:
1
Tribunale di Napoli – sez. Lavoro e Previdenza - nella persona del Giudice dott. Scognamiglio veniva riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di frequenza, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
che l'istante provvedeva a notificare in data 8.04.2024 a mezzo pec all' il suddetto decreto CP_1
di omologa al fine della liquidazione della prestazione;
che l' non provvedeva al pagamento di quanto dovuto e pertanto l'istante adiva codesto CP_1
Tribunale per sentir emettere i seguenti provvedimenti: “1. Accogliere il presente ricorso e per
l'effetto, accertato e dichiarato che il minore a cagione della sua infermità, Persona_1 dovuta alle predette patologie, è minore con diritto all'indennità di frequenza (art. 2 e 17 L.118/71 e
288/90 ) e, quindi, sussistendo anche tutti i requisiti socio-economici, richiesti dalla legge ed indicati in premessa, ha diritto all'indennità di frequenza dal 09.03.2022; 2. Condannare per l'effetto l in CP_1 persona del presidente e legale rapp.te p.t. al pagamento in favore del minore Persona_1 dei ratei maturati e maturandi e, quindi, delle somme dovute a titolo di indennità di frequenza con decorrenza dalla data del 09.03.2022 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali con decorrenza dal 120° giorno dalla maturazione del diritto al sodisfo;
3. Condannare, in ogni caso, l al CP_1 pagamento delle spese e competenze professionali, ivi comprese le spese forfetarie nella misura del 15%, del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si costituiva l' in data 14.05.2025 rappresentando che in data 25.03.25 ha liquidato CP_1
l'indennità di frequenza con decorrenza dal mese di aprile 2022 e che il pagamento effettivo è avvenuto in data 10 aprile 2025, come da documentazione allegata agli atti.
Rileva, altresì, che il modello ap 70 allegato alla domanda amministrativa del ricorrente era incompleto poichè nulla era indicato in merito alle modalità di pagamento della prestazione e pertanto il pagamento è stato localizzato presso l'ufficio postale del cap di residenza.
Chiedeva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione di spese legali.
Non veniva svolta istruttoria ed all'udienza del 28 maggio 2025, celebrata con il modello della trattazione scritta, il giudice decideva la causa.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
2 E'noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto
è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593;
Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno CP_ l'oggetto del contendere, dal momento che l' ha provveduto alla liquidazione dei ratei dell'indennità di frequenza.
La circostanza che il pagamento integrale è di poco successivo al deposito del ricorso giustifica la compensazione per ½ delle spese di lite che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
2) Dichiara compensate per ½ le spese di lite e per la restante parte condanna l' al pagamento delle spese che liquida in euro 650,00 oltre accessori con attribuzione.
Napoli
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
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