Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/05/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 377 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022 tra
, capogruppo Parte_1 Controparte_1
con sede in Parabita (p.i. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Dell'Anna
Misurale, come da mandato in atti
APPELLANTE
e
(c.f. ), (c.f. Controparte_2 C.F._1 CP_3
, (c.f. ), C.F._2 Controparte_4 C.F._3
(c.f. ), nella loro comune qualità di eredi di Controparte_5 C.F._4
Persona_1 Controparte_6
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
APPELLATI
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 27.12.2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
La vicenda è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione, ritualmente notificato, , e Controparte_2 CP_3 [...]
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1690/2013, Persona_1
emesso dal Tribunale di Lecce in data 15-19.11.2013, con il quale gli era stato intimato il pagamento in favore di della somma Controparte_8 di € 158.895,42, oltre interessi e spese legali della fase monitoria, in qualità di fideiussori della debitrice principale Parte_2
per scoperto del c/c n. 1124384.
Deducevano che a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo la banca convenuta aveva depositato unicamente il saldaconto, senza fornire prova di estratti conto e scalari necessari per ricostruire l'esatto ammontare dell'asserito credito e senza menzionare l'esistenza dei conti anticipi nn. CC0251119090, CC0251129099,
CC0251179157. Lamentavano, altresì, la violazione dell'art. 1283 c.c. per l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'illegittima applicazione di tasso d'interesse ultralegale, l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto,
l'illegittima antergazione e postergazione delle valute, l'applicazione di spese non dovute, l'applicazione di interessi usurari, e che da una CTP da essi commissionata era emerso che l' aveva diritto alla restituzione di complessivi € Controparte_6
74.180,68, con conseguente decurtazione della pretesa della Banca a € 84.714,74.
Aggiungevano che da tale somma doveva essere decurtata l'ulteriore somma di €
3.566,13 (bonifico effettuato in favore di il 7.11.2013, dunque dopo il deposito CP_6 del ricorso per decreto ingiuntivo, e trattenuto dalla e l'ulteriore somma di € Pt_1
pag. 2/11 19.075,00 (data dall'annullamento delle azioni della Banca intestate al fideiussore con conseguente trattenimento della somma di € 13.625,00 e Controparte_7 dall'annullamento delle azioni della Banca intestate al fideiussore Controparte_2 con conseguente trattenimento della somma di € 5.450,00, con operazioni comunicate in data 19.11.2013 e in data 18.12.2013), sicché il credito doveva ritenersi ridotto a €
62.073,61.
Sostenevano, altresì, che la banca convenuta fosse responsabile ai sensi dell'art. 96
c.p.c. per la proposizione dell'azione monitoria, avendo agito in malafede.
Sostenevano, infine, l'applicazione al caso di specie dell'art. 1956 c.c.
Concludevano domandando al tribunale adito di: “1) dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto e comunque revocarlo e porlo nel nulla;
2) riconoscere e dichiarare, in via riconvenzionale, la nullità parziale dei predetti contratti di conto corrente nn. 1124384 (ordinario) e CC0251119090, CC0251129099 e CC0251179157
(anticipi), in essere tra la e la Banca opposta, relativamente alla parte in cui CP_6 hanno previsto e comunque praticato l'anatocismo trimestrale, l'applicazione degli interessi ultralegali e oltre il TEG secondo il disposto della Legge antiusura n.108/96, la commissione di massimo scoperto ed ogni altro costo, spesa, competenze e remunerazioni non dovute dell'interesse di mora;
3) quindi, in via riconvenzionale, con riferimento a tutti i rapporti di conto corrente dedotti in causa e garantiti dagli odierni opponenti, rideterminare, sulla scorta delle relazioni peritale di parte della società resistente e della eventuale C.T.U. tecnica-contabile che sin da ora si invoca, l'esatto rapporto dare-avere tra la correntista, e quindi i fideiussori, e la Banca opposta e il costo effettivo annuale del rapporto di conto corrente;
4) per l'effetto, ove occorra in via riconvenzionale, compensare e decurtare, anche ai sensi degli artt.1241 e ss. c.c., le somme che dovessero esser riconosciute di eventuale ed effettiva spettanza della Banca opposta e, comunque, dei fideiussori qui opponenti, con quella di € 96.821,81 già indebitamente incassata dalla Banca opposta, (di cui € 74.180,68 per indebiti percepiti,
€ 3.566,13 per bonifico incassato ed € 19.075,00 per incasso delle somme rinvenienti dalla liquidazione diretta delle azioni dei fideiussori e Controparte_7 CP_2
), salvi gli errori di calcolo e/o omissioni e quei diversi importi maggiori o
[...]
minori che questo On.le Tribunale dovesse ritenere di giustizia, ove occorra pure in via pag. 3/11 equitativa ai sensi degli artt.2056 e 1226 c.c. o a seguito di CTU, oltre a interessi legali dal dì della illegittima riscossione a quello dell'effettivo soddisfo e a risarcimento danni da svalutazione monetaria;
5) riconoscere e dichiarare, ove occorra in via riconvenzionale, l'inefficacia, la risoluzione e, in ogni caso , l'estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1956 c.c. delle fideiussioni prestate dagli opponenti in favore dell' ovvero, in via subordinata: Parte_2
- 8.1) decurtare il quantum dell'eventuale obbligazione fideiussoria di
[...]
e , delle somme, rispettivamente, di € 13.625,00 e € CP_7 Controparte_2
5.450,00, in quanto già incassate dalla Parte_1
- 8.2) dichiarare il diritto di regresso ex art.1950 c.c. dei fideiussori che dovessero esser ritenuti effettivamente obbligati a garantire l' Parte_2
nei limiti delle somme di cui alle rispettive, eventuali condanne;
[...]
6) condannare l'opposta convenuta al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c., da determinarsi ai sensi dell'ultimo comma della citata norma;
7) condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del deducente procuratore antistatario”.
Con ulteriore atto di citazione, Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore e , in
[...] Controparte_7
qualità di fideiussore, proponevano opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo nei soli confronti della società debitrice principale, fondando l'opposizione sulle medesime deduzioni degli altri fideiussori.
Concludevano chiedendo al tribunale adito di: “1) dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto e comunque revocarlo e porlo nel nulla;
2) in ogni caso, ove occorra anche in via riconvenzionale, ordinare la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta sui beni della società resistente ovvero, in via subordinata, ordinarne la riduzione, ai sensi degli artt.2872 e 2874 c.c. alla somma di € 62.073,61, ovvero a quella minore e/o diversa misura, ritenuta di giustizia, che risulterà ancora eventualmente a credito della opposta, anche all'esito di CTU che sin d'ora s'invoca, ponendo a carico della Banca opposta i relativi oneri e spese;
3) riconoscere e dichiarare, in via riconvenzionale, la nullità parziale dei predetti contratti di conto corrente nn. 1124384 (ordinario) e CC0251119090, CC0251129099 e CC0251179157
pag. 4/11 (anticipi), in essere tra la e la Banca opposta, relativamente alla parte in cui CP_6 hanno previsto e comunque praticato l'anatocismo trimestrale, l'applicazione degli interessi ultralegali e oltre il TEG secondo il disposto della Legge antiusura n.108/96, la commissione di massimo scoperto ed ogni altro costo, spesa, competenze e remunerazioni non dovute dell'interesse di mora;
4) quindi, in via riconvenzionale, con riferimento a tutti i rapporti di conto corrente dedotti in causa, rideterminare, sulla scorta delle relazioni peritale di parte della società resistente e della eventuale C.T.U. tecnica-contabile che sin da ora s'invoca, l'esatto rapporto dare-avere tra la correntista e la Banca opposta e il costo effettivo annuale del rapporto di conto corrente;
5) per l'effetto, sempre in via riconvenzionale, condannare l'Istituto di credito opposto alla restituzione in favore della società resistente delle somme indebitamente riscosse, ovvero a quest'ultima illegittimamente addebitate, che sin da ora si quantificano nella complessiva somma di€ 96.821,81, (di cui € 74.180,68 per indebiti percepiti, € 3.566,13 per bonifico incassato ed € 19.075,00 per incasso delle somme rinvenienti dalla liquidazione diretta delle azioni dei fideiussori e Controparte_7
), come innanzi determinata e composta, ovvero, in via subordinata, Controparte_2
compensare e decurtare, anche ai sensi degli artt.1241 e ss. c.c., le somme che dovessero esser riconosciute di eventuale ed effettiva spettanza della Banca opposta con quella predetta di € 96.821,81 già indebitamente incassata dalla Banca opposta, (di cui € 74.180,68 per indebiti percepiti, € 3.566,13 per bonifico incassato ed € 19.075,00 per incasso delle somme rinvenienti dalla liquidazione diretta delle azioni dei fideiussori e ), salvi gli errori di calcolo e/o Controparte_7 Controparte_2
omissioni e quei diversi importi maggiori o minori che questo On.le Tribunale dovesse ritenere di giustizia, ove occorra pure in via equitativa ai sensi degli artt.2056 e 1226
c.c. o a seguito di CTU, oltre a interessi legali da dì della illegittima riscossione a quello dell'effettivo soddisfo e a risarcimento danni da svalutazione monetaria;
6) condannare l'istituto di credito opposto, sempre in via riconvenzionale, al risarcimento dei danni subiti dalla società resistente, per una somma non inferiore ad € 100.000,00 e salva quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa;
7) riconoscere e dichiarare, ove occorra in via riconvenzionale,
l'inefficacia, la risoluzione e, in ogni caso, l'estinzione ai sensi e per gli effetti di cui pag. 5/11 all'art.1956 c.c. delle fideiussioni prestate dall'opponente in favore dell'
[...]
ovvero, in via subordinata: Parte_2
- 8.1) decurtare il quantum dell'eventuale obbligazione fideiussoria di
[...]
e , delle somme, rispettivamente, di € 13.625,00 e € CP_7 Controparte_2
5.450,00, in quanto già incassate dalla Parte_1
- 8.2) dichiarare il diritto di regresso ex art.1950 c.c. dei fideiussori, tra cui l'opponente, che dovessero esser ritenuti effettivamente obbligati a garantire l'
[...]
nei limiti delle somme di cui alle rispettive, Parte_2
eventuali condanne;
8) condannare l'opposta convenuta al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c., da determinarsi ai sensi dell'ultimo comma della citata norma;
9) condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del deducente procuratore antistatario”.
In entrambi i giudizi si costituiva che Controparte_8
sosteneva che il decreto ingiuntivo poteva essere concesso sulla base del saldaconto e che sarebbe stato onere della banca convenuta produrre estratti conto e scalari nell'ambito del giudizio di opposizione. Contestava nel merito le avverse pretese chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale;
con vittoria di spese.
Nell'ambito del secondo giudizio, avente R.G. n. 1214/14, il Giudice su istanza degli opponenti sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto-ingiuntivo opposto.
Successivamente i due giudizi venivano riuniti”.
§ 1.1
Con sentenza n. 3008 dell'8.11.2021, il tribunale di Lecce ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e, previa rideterminazione dei rapporti dare/avere tra le parti in ragione della parziale nullità degli accordi contrattuali, ha condannato gli opponenti in solido al pagamento in favore della della somma di € 46.382,42, oltre interessi Pt_1
dalla domanda al saldo;
ha conseguente ordinato la riduzione dell'ipoteca iscritta sui beni dell'azienda agricola;
ha compensato le spese di lite, ponendo a carico delle parti, in solido le spese per CTU.
§ 1.2
pag. 6/11 A fondamento della decisione - nella parte motiva - il tribunale ha argomentato come segue:
- ha rigettato l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per insussistenza dei requisiti di legge ex art. 633 c.p.c. “atteso che il saldaconto, ex art. 50 d.lgs. 385/93, riveste efficacia probatoria nella fase monitoria”;
- con l'ausilio di un esperto contabile ha rideterminato in € 69.023,55 il saldo a credito della applicando, in base alle pattuizioni inerenti al conto corrente ordinario, la Pt_1
capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi nonchè gli interessi ultralegali
(perché intra-soglia usura); con riguardo ai tre conti anticipi, gli interessi passivi al tasso legale, in mancanza di produzione dei relativi contratti scritti;
- ha ridotto il credito della banca ad € 46.382,42, detraendo dal saldo accertato dal CTU, le somme già trattenute dalla creditrice;
- ha escluso che vi fosse la prova di ulteriori danni ex art. 96 c.p.c.;
- ha ritenuto insussistenti i presupposti di applicabilità dell'art. 1956 c.c.;
- ha ordinato la riduzione dell'ipoteca iscritta dalla banca sui beni della società debitrice principale.
§ 2
Cont Ha proposto appello (d'ora innanzi ed ha Controparte_1
chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, fosse rideterminato in melius il proprio credito, per i motivi che saranno di seguito esaminati.
Si sono costituiti in giudizio la società debitrice principale con i fideiussori ed hanno chiesto il rigetto del gravame.
In data 17.1.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
L'appello si fonda su due motivi.
§ 3.1 Cont Con il primo motivo d'appello, ha dedotto che il tribunale avrebbe errato a rideterminare il credito della banca, applicando agli addebiti registrati sui conti anticipi pag. 7/11 il tasso legale degli interessi passivi, per mancanza di prova scritta dei relativi contratti;
ad avviso dell'appellante, invece, il tribunale non avrebbe dovuto apportare alcuna rettifica ai movimenti dei conti tecnici, poiché regolarmente annotati in esecuzione delle condizioni (diverse e notevolmente migliorative) applicate alle operazioni di anticipazione salvo buon fine, come espressamente pattuite nel contratto di conto corrente ordinario, prodotto in atti.
Il motivo è infondato.
La banca non ha prodotto i contratti di apertura dei conti anticipi ed ha dedotto che gli stessi avrebbero dovuto ritenersi regolamentati dagli accordi sanciti nel contratto di conto corrente ordinario.
Correttamente il tribunale ha escluso la proposta interpretativa offerta dalla difesa dell'istituto di credito, sulla scorta delle indagini demandate all'ausiliario tecnico.
Sul punto, il CTU a pag. 54 e ss. della relazione scritta ha chiarito che “Fermo restando l'obbligo della forma scritta 'ad substantiam”, ex art. 117 TUB, anche nei contratti di
'affidamento', concetto ribadito anche dalla Cassazione Civile (Sez. III, 07.10.2016, n.
20205), occorre in questa sede distinguere l'affidamento per 'apertura di credito in conto corrente' dalle operazioni di smobilizzo dei crediti, quali lo 'sconto effetti' e l''anticipazione su fatture'.
Con l'apertura di credito in conto corrente, la banca, previa valutazione della solvibilità del cliente, mette a disposizione del correntista, a tempo determinato o indeterminato, una certa somma di denaro, c.d. Fido, concedendo al cliente medesimo la facoltà di addebitare il conto corrente di corrispondenza fino alla cifra concordata.
Su tale importo verrà calcolato il tasso debitore annuo per utilizzo SBF e l'aliquota della Commissione di Massimo Scoperto, così come riportati [n.d.r. come nel caso di specie] tra le condizioni economiche stipulate nel contratto di conto corrente ordinario sottoscritto tra le parti.
L'operazione di anticipazione su fatture è, invece, diversa dall'apertura di credito. Si differenzia per la presenza di documenti contabili, riferibili a rapporti commerciali che il cliente è tenuto ad esibire, a fronte delle singole richieste di anticipazione. In tal modo, il cliente riceve dalla banca un anticipo, pari a circa il 70-80%, del credito vantato verso un terzo;
successivamente, al momento dell'effettivo incasso, la banca pag. 8/11 riceverà il rimborso delle somme anticipate. L'importo così anticipato viene scritto in dare in un apposito conto transitorio, interno all'istituto bancario, denominato conto
“Anticipi” e in avere nel conto corrente di corrispondenza. Il conto “Anticipi” produce interessi passivi e commissioni bancarie, tra cui anche la Commissione di Massimo
Scoperto; pertanto esso necessita di una dettagliata regolamentazione contrattuale, formalizzata per iscritto, in cui siano presenti tutti gli elementi essenziali, tra cui anche l'indicazione dell'importo della linea di credito concessa.
In ossequio a tale distinzione, è facile comprendere come nel rapporto oggetto della presente relazione peritale, le condizioni economiche inserite nel contratto di conto corrente di corrispondenza, riferite agli utilizzi SBF, non riguardano le operazioni di
'anticipazione su fatture', effettuate attraverso i tre conti 'Anticipi' ma alla più semplice operazione di 'apertura di credito in conto corrente', concessa in concomitanza con l'accensione del conto corrente ordinario. Prova di ciò è la comunicazione inviata dalla all'azienda il 04.09.2013. Nel documento Parte_1 Parte_2 si legge chiaramente che 'il conto corrente ordinario n. 1124384 presenta un fido, quale “apertura di credito” sullo stesso rapporto, di euro 30.000,00'. (All.to n. 33).
Anche da un punto di vista strettamente contabile, non pare condivisibile la richiesta del consulente della banca di rielaborare i saldi dei conti “Anticipi” utilizzando le condizioni economiche indicate nel conto ordinario. Infatti, dall'esame degli estratti conto presenti nella documentazione agli atti, risulta che le relative competenze trimestrali fanno riferimento a tassi debitori e aliquote relative alle Commissioni di
Massimo Scoperto ben diverse rispetto a quelle indicate nel contratto ordinario, sottoscritto dalle parti”.
In mancanza di espressa pattuizione per iscritto delle condizioni contrattuali regolamentatrici dei conti anticipi, corretta deve ritenersi la decisione del primo giudice di applicare il tasso legale degli interessi ai movimenti passivi dei conti in esame.
§ 3.2
Con il secondo motivo di impugnazione, la banca ha dedotto che il tribunale avrebbe errato ad escludere dal ricalcolo le somme pretese a titolo di c.m.s., nonostante avesse accertato che la relativa aliquota fosse stata pattuita nel contratto di conto corrente.
Il motivo è infondato.
pag. 9/11 Ad integrazione della motivazione espressa dal tribunale, occorre chiarire che la clausola contrattuale con cui le parti hanno disciplinato i costi per c.m.s., nel contratto stipulato in data 4.1.2005, è nulla perché indeterminata.
La commissione sul massimo scoperto è un compenso accessorio che le banche, fino all'entrata in vigore dell'art. 2 bis della legge 28 gennaio 2009, n. 2 richiedevano nella misura minima di 1/8 - cioè dello 0.125% - da commisurare al massimo saldo debitore risultante dallo scalare interessi.
La commissione era applicata con modalità diverse, da banca a banca, e persino da cliente a cliente della stessa banca.
Infatti, la scelta del saldo debitore su cui applicare la commissione poteva effettuarsi secondo i seguenti tre criteri:
1. Un criterio assoluto: la commissione veniva conteggiata sul massimo saldo debitore risultante dallo scalare interessi, indipendentemente dalla durata dello stesso;
2. Un criteri relativo: la commissione sul massimo scoperto veniva conteggiata sul massimo saldo debitore risultante dallo scalare interessi, purchè esso rientrasse in un periodo di scopertura superiore a 10 giorni;
3. Un criterio misto: la commissione veniva calcolata sul massimo saldo debitore – quale che ne fosse la durata – ma a condizione che nel trimestre considerato si fosse comunque avuto almeno un periodo di scopertura superiore a 10 giorni.
Per attenuare l'eccessiva incidenza che la cms avrebbe potuto avere sulla misura dell'onere effettivamente gravante sul correntista, molte banche usavano limitare l'importo della commissione ad una percentuale degli interessi debitori (generalmente al
25% dei suddetti interessi).
Tanto premesso, la corte osserva che l'indicazione nel contratto della sola percentuale di calcolo, senza che ne sia stato stabilito il criterio di computo, non possa consentire di determinare in modo univoco l'importo della commissione stessa. Ciò in quanto gli oneri a carico del correntista risulterebbero differenti nel caso in cui detto costo sia calcolato col criterio assoluto oppure con riferimento ad altri criteri.
La sentenza, deve pertanto essere confermata con riguardo alla scelta di escludere le cms dai saldi ricalcolati.
§ 4
pag. 10/11 Le spese processuali di fase seguono la soccombenza.
p.q.m.
La corte, rigetta l'appello condanna p. a. al pagamento in favore dei convenuti Controparte_8 in solido delle spese processuali che liquida in € 5.000,00 per compenso, accessori di legge e di tariffa in misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. Francesco
Selicato, dichiaratosi antistatario;
dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, il 28.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Maurizio Petrelli
pag. 11/11