Decreto cautelare 14 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 7 novembre 2024
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 12/05/2026, n. 3016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3016 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03016/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04947/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4947 del 2024, proposto da
Gemelle s.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Maffettone, Ciro Cerino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Giacomo Pizza, con domicilio eletto presso lo studio Carolina Fanni in Napoli, p.zza Municipio;
per l''annullamento,
- delle ordinanze nn. 164 e 165 del 24.9.2024 di sospensione attività di somministrazione cibi e bevande con cui il Comune di Napoli – Area Sviluppo Economico e Turismo – Servizio SUAP ha ordinato la sospensione temporanea dell’attività di somministrazione condotta dalla ricorrente rispettivamente per tre giorni consecutivi (dal 24 al 26 ottobre 2024) e per altrettanti tre giorni consecutivi (dal 31.10.2024 al 2.11.2024);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa MA AZ D'ER e uditi nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
1. Con il ricorso in esame è controversa la legittimità delle ordinanze con cui il Comune di Napoli ha ordinato la sospensione temporanea dell’attività di somministrazione condotta dalla società ricorrente per complessivi sei giorni, da eseguirsi nei periodi 24-26 ottobre 2024 e 31 ottobre-2 novembre 2024. L’ordinanza di sospensione è stata emessa ai sensi dell’art. 6 l. n. 77/97 a mente del quale “In caso di recidiva nella utilizzazione di mezzi pubblicitari e nella occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale, l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita in sede fissa e su area pubblica di cui alle leggi 11 giugno 1971, n. 426, e 28 marzo 1991, n. 112, nonché per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, dispone, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni: ed invero, con quattro verbali (in data 17.7.2023, 23.4.2024, 17.6.2024 e 20.6.2024) alla società erano state inflitte altrettante sanzioni pecuniarie, contestandosi la violazione dell’art. 20 del Codice della Strada, dapprima con riferimento alla scia del 12.7.2023 e in seguito alla validità del titolo originario del 25.9.2021.
1.1 Nella narrativa in fatto la ricorrente espone di essere sempre stata legittimata alla occupazione di suolo pubblico per aver presentato, in data 10 settembre 2021, istanza per il rilascio di autorizzazione temporanea all’occupazione di suolo pubblico ai sensi della normativa emergenziale Covid-19, a cui era seguito il rilascio da parte del SUAP comunale, il successivo 25 settembre 2021, del richiesto titolo autorizzatorio, per l’occupazione di mq. 15,40 con arredi funzionali all’attività commerciale, in seguito prorogato ex lege sino al 31 dicembre 2024 in forza della normativa emergenziale sopravvenuta.
Senonché, in data 17 luglio 2023, la Polizia Municipale contestava un’occupazione abusiva di suolo pubblico, assumendo l’intervenuto annullamento della SCIA presentata il 12 luglio 2023 sebbene, in tesi di parte, detta segnalazione fosse stata presentata erroneamente, in quanto non dovuta ai sensi della delibera di GC n. 223 del 29 giugno 2023, punto 3), perché già in possesso di permesso per “occupazione covid”.
Conseguentemente, il SUAP adottava, in data 9 novembre 2023, diffida a non reiterare l’asserita illecita occupazione di suolo pubblico.
La società rappresenta altresì di aver nel frattempo regolarizzato la propria posizione debitoria del canone COSAP/TOSAP dovuto, mediante ammissione a rateizzazione in 36 rate e che, nonostante ciò, la Polizia Municipale procedeva ad ulteriori contestazioni nei giorni 23 aprile 2024, 17 giugno 2024 e 20 giugno 2024, reiterando l’assunto della natura abusiva dell’occupazione e dubitando della validità del titolo originario.
Infine, con ordinanze notificate il 30 settembre 2024, il Comune disponeva la sospensione dell’attività commerciale per complessivi sei giorni, da eseguirsi nei periodi 24-26 ottobre 2024 e 31 ottobre-2 novembre 2024.
1.2 Avverso tali provvedimenti di sospensione è insorta la società ricorrente, la quale ha dedotto, a fondamento della proposta impugnazione, due articolati motivi, con cui lamenta:
I) violazione e falsa applicazione della normativa emergenziale in materia di occupazione di suolo pubblico, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e contraddittorietà, sostenendo la perdurante efficacia del titolo autorizzatorio rilasciato nel 2021 e prorogato ex lege fino al 31 dicembre 2024, rimarcando che la contestazione dei mancati pagamenti non sia idonea a compromettere la validità del titolo, essendo stata ammessa alla rateizzazione dell’arretrato in 36 rate e avendo, comunque, proceduto ai dovuti pagamenti;
II) violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento.
2. Con ordinanza cautelare del 7 novembre 2024 questo Tribunale accoglieva l’istanza cautelare, rilevando, tra l’altro, che “l’abusiva occupazione di spazi pubblici non appare affatto acclarata” e che gli atti impugnati non consideravano “l’esistenza del titolo abilitativo con cui il SUAP stesso, il 25 settembre 2021, aveva rilasciato il permesso temporaneo di occupazione suolo pubblico”.
3. Si costituiva il Comune resistente, insistendo per il rigetto del ricorso e deducendo che, al momento dei controlli, la società non era in grado di dimostrare l’avvenuto pagamento del canone COSAP, evidenziando altresì una situazione debitoria rateizzata ma non integralmente adempiuta.
4. Accolta l’istanza di sospensiva, all’udienza pubblica del 26 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
6. Occorre in premessa precisare che risulta documentalmente provato che la ricorrente abbia ottenuto, in data 25 settembre 2021, il rilascio di autorizzazione temporanea all’occupazione di suolo pubblico ai sensi della disciplina emergenziale Covid-19 e che tale titolo rientrasse nell’ambito applicativo delle proroghe legislative succedutesi nel tempo, da ultimo estese sino al 31 dicembre 2024.
6.1 Ne consegue che l’assunto posto a fondamento dei provvedimenti impugnati — secondo cui l’occupazione sarebbe stata integralmente abusiva — non risulta sorretto da adeguata istruttoria né da congrua motivazione.
Invero, il Comune, pur richiamando genericamente l’asserita illegittimità della SCIA del 12 luglio 2023, non ha chiarito in quale misura tale circostanza potesse incidere sulla perdurante efficacia del distinto titolo autorizzatorio rilasciato nel 2021 e prorogato ex lege.
Sul punto, deve osservarsi che la stessa amministrazione non ha espressamente disconosciuto la validità del titolo originario, introducendo con le proprie memorie difensive piuttosto ulteriori ragioni giustificative afferenti alla posizione debitoria della società, confermando in tal modo la dedotta carenza istruttoria degli atti impugnati, originariamente fondati esclusivamente sull’asserita abusività dell’occupazione.
6.2 Né può ritenersi che la situazione debitoria relativa al canone COSAP/TOSAP determini, di per sé, la decadenza automatica del titolo autorizzatorio, in assenza di uno specifico provvedimento adottato all’esito del relativo procedimento.
Al riguardo, occorre evidenziare che il richiamato art. 6 della L. n. 77/1997 — al pari dell’art. 20, comma 4, del Codice della Strada, secondo cui «chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa […]», nonché dell’art. 13, comma 6, del regolamento comunale, che fa espresso riferimento ai “casi di occupazione abusiva di suolo pubblico” — contempla la sospensione dell’attività di somministrazione esclusivamente in presenza di occupazioni sine titulo ovvero realizzate in violazione delle prescrizioni normative e regolamentari che disciplinano in concreto le modalità di esercizio dell’occupazione.
Le disposizioni richiamate devono pertanto intendersi riferite a violazioni incidenti sul contenuto sostanziale del rapporto concessorio e sul quomodo dell’occupazione del suolo pubblico, tali da determinarne l’illiceità sotto il profilo amministrativo, e non anche a meri inadempimenti patrimoniali attinenti al pagamento del canone, i quali restano assoggettati alle specifiche conseguenze sanzionatorie previste dalla relativa disciplina.
Non può condividersi, dunque, l’assunto difensivo della resistente secondo cui il mero ritardo nel pagamento del canone TOSAP/COSAP, in assenza di un espresso provvedimento di decadenza o revoca del titolo e/o della contestazione della violazione di specifiche norme sostanziali della disciplina concessoria, sia idoneo di per sé a trasformare un’occupazione legittimamente assentita in occupazione abusiva e a giustificare la disposta sospensione dell’attività, ciò risolvendosi in un’applicazione sproporzionata e atipica del potere sanzionatorio.
Ciò vale viepiù nell’ipotesi in cui l’amministrazione abbia espressamente ammesso il concessionario alla rateizzazione del debito, riconoscendo così la perdurante validità del rapporto concessorio e la compatibilità dell’inadempimento temporaneo con la prosecuzione dell’occupazione.
Nel caso di specie, in particolare, risulta che la ricorrente era stata ammessa alla rateizzazione del debito in 36 rate, mentre le riferite inadempienze nel pagamento delle rate, da una piana lettura del provvedimento impugnato, non risultano nemmeno acclarate in maniera incontrovertibile da parte dell’amministrazione, e, anzi, appaiono sconfessate a fronte delle ricevute di pagamento versate in atti.
7. Alla stregua delle superiori considerazioni, assorbiti gli ulteriori motivi, i provvedimenti impugnati devono essere annullati.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento del provvedimento di sospensione impugnato.
Condanna il Comune di Napoli al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €. 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA RA LE, Presidente
MA AZ D'ER, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| MA AZ D'ER | MA RA LE |
IL SEGRETARIO