Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/03/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4076/2024 RGAC
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GIANCARLO Parte_1
GRANDINETTI
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 convenuto contumace
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il Sig. , dedotto di aver Parte_1 lavorato con mansioni di operatore esperto Area B (categoria B-3P8) alle dipendenze del convenuto fino al 31 luglio 2023 e rilevato che CP_2 al momento della cessazione del rapporto di lavoro aveva accumulato un ammontare di 125,48 giorni di ferie non godute e non remunerate, ha chiesto al Tribunale: “Condannare il in persona del Sindaco Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente e per i titoli di cui in ricorso, della somma di €. 9.599,22, oltre accessori di legge.
Condannare il resistente –ut sopra- al pagamento delle spese e Controparte_3 competenze di lite da distrarre”.
Il pur ritualmente convenuto in giudizio, non si Controparte_1 costituiva.
1
La parte ricorrente depositava tempestivamente le note scritte in sostituzione dell'udienza.
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia del CP_1
attesa la ritualità della notifica.
[...]
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento per quanto di ragione.
E' costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui” Nell'ambito del lavoro pubblico privatizzato, il dirigente che, pur munito del potere di autoorganizzarsi le ferie, non sia collocato all'apice dell'ente pubblico e sia, quindi, sottoposto a poteri autorizzatori o comunque gerarchici degli organi di vertice dello stesso, non perde il diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, ove il mancato godimento dipenda dall'inadempimento degli obblighi organizzativi del datore di lavoro, sul quale, pertanto, grava l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute” (Sez. L. n. 29844/2022).
Ancora, “…Secondo Corte di Giustizia 6 novembre 2018, Max-Planck, infatti,
«l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con 2 un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto»; la lettura della Corte di Giustizia si coordina del resto e non contrasta con l'orientamento interpretativo della Corte Costituzionale, quale manifestato quando fu ad essa sottoposta questione di legittimità rispetto alla previsione dell'art. 5, co. 8, d.l. 95/2012, conv., con mod. in L. 135/2012 – qui, peraltro, non applicabile ratione temporis - secondo cui, nell'ambito del lavoro pubblico, le ferie, i riposi e i permessi siano obbligatoriamente goduti secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti e che non si possano corrispondere «in nessun caso» trattamenti economici sostitutivi;
Corte Costituzionale 6 maggio 2016, n. 95, ha infatti ritenuto che la legge non fosse costituzionalmente illegittima, in quanto da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la «capacità organizzativa del datore di lavoro», nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a
Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi
«senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso … da causa non imputabile al lavoratore», tra cui rientra quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia,
i quali non possono che essere ravvisati, per coerenza complessiva dell'ordinamento, nell'assetto sostanziale e processuale quale compiutamente delineato dalla Corte di
Giustizia nei termini già sopra evidenziati;
nel medesimo senso, questa S.C. ha già ritenuto che «il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all'effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago 3 dall'attività lavorativa (nel quadro dei principi di cui agli artt. 36 Cost. e 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE), è irrinunciabile;
ne consegue che il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo» (C. 13613/2020) ed ha ora ulteriormente precisato che anche «il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento» (C. 18140/2022)”
(Sez. L. n. 26034/2022).
Ebbene, nel caso di specie è documentato che il Comune di con CP_1 comunicazione pervenuta al ricorrente il giorno 24.01.2023, ha rappresentato allo stesso che il numero dei giorni di ferie residue da fruire fino alla data del pensionamento era pari a 227 (209 per gli anni pregressi e
18 che sarebbero maturati nel 2023).
Tenuto conto, allora, che il ricorrente avrebbe potuto fruire delle ferie residue dal giorno successivo alla comunicazione (25.01.2023, la diversa data indicata in ricorso, 03.02.2023, dalla quale “di fatto le ferie venivano concesse dall'Ente” è una mera allegazione, rimasta priva di riscontri) da tale giorno, 25.01.2023, appunto, e fino al 31.07.2023 (ultimo giorno di lavoro) sono intercorsi 187 giorni, di cui 27 sabati e 27 domeniche.
I giorni fruibili a titolo di ferie dalla data del 25.01.2023 erano, pertanto, pari a 133.
Il ricorrente deduce di aver fruito di soli 98 giorni di ferie. 4 Il lavoratore non deduce di aver chiesto di godere degli altri 35 giorni di ferie di cui avrebbe potuto fruire (133 – 98 = 35).
Anzi nella pec in data 13.05.2024 inviata dal Comune in risposta alla richiesta di monetizzazione è scritto che “…nel fascicolo personale non risultano note di diniego – rinvio ferie…”.
Tale circostanza, risultante da un documento prodotto dallo stesso ricorrente, unita alla mancanza di deduzioni in ordine ad una richiesta di ferie relativa ai 35 giorni residui, porta ragionevolmente a concludere che il
Sig. , dopo la comunicazione pervenutagli il 24.01.2023, ha chiesto di Pt_1 fruire di soli 98 giorni di ferie, pur potendo pretendere la fruizione di altri
35 giorni.
Il ricorrente, pertanto, deve imputare a se stesso e non al datore di lavoro il mancato godimento di tali giorni di congedo.
Detraendo, allora, dal numero complessivo di giorni di congedo spettanti alla data del 25 gennaio 2023 (227) i giorni effettivamente goduti (98) e i giorni non goduti per difetto di iniziativa del ricorrente e di cui questi di cui avrebbe potuto godere (35) il numero dei giorni di ferie di cui il datore di lavoro non ha consentito la fruizione è pari a 94.
Con riferimento a tali 94 giorni, applicando i citati principi di diritto al caso in esame non può che rilevarsi come, in ragione della mancata costituzione del convenuto sia rimasta priva di giustificazione la Controparte_1 circostanza relativa al loro mancato godimento.
Non è dato, sapere infatti quali superiori ragioni organizzative siano state di impedimento alla fruizione di ferie né è dato sapere se il ricorrente sia stato mai formalmente invitato a fruirne prima della comunicazione pervenutagli il 24.01.2023, che ha consentito di poter godere di soli 133 giorni di ferie residue.
Non è possibile, in definitiva, stabilire per quali ragioni il lavoratore non abbia potuto godere dei 94 giorni di ferie, non più fruibili nel periodo 25 gennaio/31 luglio 2023. In tale situazione, pertanto, aderendo agli orientamenti espressi dalla Corte di Cassazione e dalla Corte di Giustizia 5 Europea, la domanda, nei limiti suddetti, non può che trovare accoglimento.
La somma spettante al ricorrente, calcolata sulla base dei parametri del
CCNL Enti Locali (art. 28 comma 18 CCNL 2016/2018 e art. 10, comma 2 lett. c CCNL 2004/2005 del 09.05.2006, richiamato dal contratto più recente)
è pari ad euro 7.191,00 (94 X 76,50; la retribuzione risultante dalla busta paga del luglio 2023, è di euro 1.989,00; tale importo, diviso per 26, è uguale a 76,50).
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la parziale soccombenza come di norma.
P.Q.M.
Condanna il in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
a corrispondere al ricorrente la somma di euro 7.191,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo.
Condanna il in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 alla rifusione delle spese di lite, che, già compensate al 20%, liquida in euro
2.156,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, con distrazione.
Cosenza, 20/03/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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