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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/05/2025, n. 2434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2434 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7029/2023
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 7029/2023, ritenuta in decisione in data del 26.05.2025 con i termini ex art 189 c.p.c. vertente t r a
, (P.Iva ), in persona del legale rapp.te p.t., sig. (C.F. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 [...]
), con sede in Palomonte (SA) alla via Vito Lembo n. 29, elettivamente domiciliata in Salerno C.F._1 alla via Torrione n. 63, nello studio dell'avv. Davide Romano (C.F. ), dal quale è CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa in virtù di procura in atti;
- attroce -
e
(P.IVA ), in pers del l.r.p.t. rapp.ta e difesa dall'Avv. Arturo Vassallo, presso cui CP_3 P.IVA_2 elett.te domicilia come da procura in atti;
- Convenuta –
OGGETTO: actio ex art 2932 c.c..
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, memorie istruttorie, deduzioni a verbale, comparse conclusionali che si richiamano integralmente per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che dallo studio del fascicolo emerge che la materia del contendere è cessata, per cui lo scrivente disaminerà la controversia ed il comportamento processuale delle parti nella presente motivazione di sentenza unicamente per la soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
pagina 1 di 5 Le società e stipulavano, in data 30.09.2021, un contratto preliminare di Controparte_1 CP_3 vendita con cui quest'ultima società prometteva di vendere alla prima, che prometteva di acquistare per sé ovvero per persona fisica o giuridica da nominare al momento della stipula dell'atto pubblico di vendita, la piena proprietà degli immobili siti nel Comune di Palomonte (SA) alla via Vito Lembo e precisamente:
1) fabbricato costituito da un locale commerciale a piano terra con sovrastate sottotetto non praticabile e con annessa antistante corte esclusiva, per una consistenza catastale di metri quadrati centosettantacinque (mq. 175) il tutto situato nel Comune di Palomonte (Sa) ed identificato nel Catasto
Fabbricati del predetto Comune al foglio 27, p.lla 966, sub 11, via Vito Lembo snc, piano T-1, Categoria
C/1, classe 6, Consistenza 175 mq., Superficie mq. 213;
2) porzione di fabbricato costituita da un locale commerciale al piano terra, con annessa corte esclusiva della consistenza catastale di metri quadrati sessantasei (mq.60) riportato nel catasto Fabbricati nel
Comune di Palomonte (Sa) al foglio 27, p.lla 966, sub 6, alla via Vito Lembo snc, piano T, Categoria C/1, classe 7, consistenza mq. 60, superficie mq.65;
3) fabbricato in corso di costruzione da adibire ad autorimessa, interrato per due lati, attualmente realizzato nella parte strutturale, privo di finiture e di impianti, con copertura a terrazzo, dalla superficie utile di circa metri quadrati centottanta (mq.180) riportato nel catasto fabbricati del Comune di Palomonte
(Sa) al foglio 27, p.lla 1533, sub 1, via Vito Lembo Piano S1- T.
Il prezzo della vendita veniva convenuto tra le parti in complessivi € 227.000,00, di cui la parte promissaria acquirente versava, al momento della stipula del preliminare, la somma di € 50.000,00 a mezzo assegno bancario regolarmente incassato dalla parte promittente venditrice;
la rimanente parte del prezzo doveva essere versata dalla società promissaria acquirente, a mezzo assegno bancario o circolare, in quattro rate, di cui la prima in data 30.12.2021 contestualmente alla stipula dell'atto pubblico di vendita, la seconda di € 50.000,00 in data 30.06.2022, la terza di € 50.000,00 entro il 31.12.2022 e l'ultima di € 27.000,00 entro il
30.06.2023.
Malgrado l'avvenuto integrale pagamento del prezzo di vendita da parte della società promissaria acquirente per un importo complessivo di € 227.000,00 a mezzo assegni bancari, la convenuta non provvedeva alla stipula dell'atto definitivo di vendita, sebbene più volte invitata dalla società attrice, la quale per l'effetto conveniva in giudizio la per vedere accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
“accertare e dichiarare che, con la scrittura privata del 30.09.2021, la società in persona del legale CP_3 rapp.te p.t., ha promesso di vendere alla società in persona del legale rapp.te p.t., che ha promesso di Controparte_1 acquistare per sé ovvero per persona da nominare, gli immobili siti nel Comune di Palomonte (SA) alla via Vito Lembo e precisamente:
1) fabbricato costituito da un locale commerciale a piano terra con sovrastate sottotetto non praticabile e con annessa antistante corte esclusiva, per una consistenza catastale di metri quadrati centosettantacinque (mq.175) il tutto situato nel pagina 2 di 5 Comune di Palomonte (Sa) ed identificato nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 27, p.lla 966, sub 11, via
Vito Lembo snc, piano T-1, Categoria C/1, classe 6, Consistenza 175 mq., Superficie mq. 213;
2) porzione di fabbricato costituita da un locale commerciale al piano terra, con annessa corte esclusiva della consistenza catastale di metri quadrati sessantasei (mq.60)riportato nel catasto Fabbricati nel Comune di Palomonte (Sa) al foglio 27, p.lla 966, sub 6, alla via Vito Lembo snc, piano T, Categoria C/1, classe 7, consistenza mq. 60, superficie mq.65;
3) fabbricato in corso di costruzione da adibire ad autorimessa, interrato per due lati, attualmente realizzato nella parte strutturale, privo di finiture e di impianti, con copertura a terrazzo, dalla superficie utile di circa metri quadrati centottanta(mq.180) riportato nel catasto fabbricati to nel Comune di Palomonte (Sa) al foglio 27, p.lla 1533, sub 1, via
Vito Lembo Piano S1- T;
accertare e dichiarare che la società in persona del legale rapp.te p.t., ha versato l'intero prezzo di Controparte_1
€ 227.000,00 convenuto con la società nella scrittura privata del 30.09.2021 quale prezzo di vendita degli CP_3 immobili innanzi indicati;
accertare e dichiarare che, malgrado l'avvenuto pagamento del prezzo di vendita, la società in CP_3 persona del legale rapp.te p.t., non ha adempiuto all'obbligazione di trasferire alla società in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., o a persona fisica o giuridica da nominare, gli immobili innanzi indicati, e, per l'effetto, emettere contro la società (p.iva , in persona del legale rapp.te p.t., sig. con sede in Sicignano CP_4 P.IVA_3 CP_5 degli Alburni (SA) alla loc.tà Paccone – svincolo autostradale, ed in favore della società , (P.iva CP_1
), in persona del legale rapp.te p.t., sig. , con sede in Palomonte (SA) alla via Vito Lembo n. P.IVA_1 Controparte_2
29, sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti del contratto definitivo non concluso e trasferisca alla
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., la piena proprietà dei seguenti beni immobili siti nel Comune di Palomonte alla CP_1 via Vito Lembo, e, precisamente:
1) fabbricato costituito da un locale commerciale a piano terra con sovrastate sottotetto non praticabile e con annessa antistante corte esclusiva, per una consistenza catastale di metri quadrati centosettantacinque (mq.175) il tutto situato nel
Comune di Palomonte (Sa) ed identificato nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 27, p.lla 966, sub 11, via
Vito Lembo snc, piano T-1, Categoria C/1, classe 6, Consistenza 175 mq., Superficie mq. 213;
2) porzione di fabbricato costituita da un locale commerciale al piano terra, con annessa corte esclusiva della consistenza catastale di metri quadrati sessantasei (mq.60)riportato nel catasto Fabbricati nel Comune di Palomonte (Sa) al foglio 27, p.lla 966, sub 6, alla via Vito Lembo snc, piano T, Categoria C/1, classe 7, consistenza mq. 60, superficie mq.65;
3) fabbricato in corso di costruzione da adibire ad autorimessa, interrato per due lati, attualmente realizzato nella parte strutturale, privo di finiture e di impianti, con copertura a terrazzo, dalla superficie utile di circa metri quadrati centottanta (mq.180) riportato nel catasto fabbricati to nel Comune di Palomonte (Sa) al foglio 27, p.lla 1533, sub 1, via
Vito Lembo Piano S1- T;
pagina 3 di 5 e, per l'effetto, Voglia il Tribunale adito, con la predetta sentenza, fissare le condizioni e le modalità idonee ad assicurare l'acquisto dei beni oggetto del contratto liberi da vincoli e garantirli dall'eventuale evizione;
accertare e dichiarare che la società in persona del legale rapp.te p.t., si è resa inadempiente rispetto CP_3 alle obbligazioni assunte con il richiamato contratto preliminare di vendita e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni, in favore della parte attrice, che ci si riserva di indicare e di quantificare in corso di causa anche a mezzo di C.T.U. di cui si chiede sin d'ora l'ammissione;
ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 2652 c.c. e vigenti disposizioni legislative in materia;
solo in via meramente subordinata ed ove mai, per qualsivoglia ragione, non venisse accolta la domanda di esecuzione in forma specifica di cui all'art. 2932 c.c., condannare la società in persona del legale rapp.te p.t., CP_3 alla restituzione della somma versata in suo favore dalla società in persona del legale rapp.te p.t., pari ad € Controparte_1
227.000,00 a titolo di prezzo di vendita dei beni immobili innanzi indicati, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno del versamento e sino al soddisfo, nonché al risarcimento dei danni da quantificarsi e qualificarsi in corso di causa eventualmente anche a mezzo C.T.U, di cui si chiede sin d'ora, l'ammissione”.
Si costituiva la unicamente per aderire alla domanda avversaria manifestando la CP_3 disponibilità alla stipula del contratto definitivo di compravendita.
In pendenza dei termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art 171 ter cpc il contratto di compravendita veniva effettivamente stipulato in data 21.01.24.
Il giudicante non ammetteva alcun mezzo istruttorio e fissava la decisione in data 26.05.25 con concessione a ritroso dei termini ex art 189 cpc.
Soltanto la parte convenuta depositava una memoria con cui chiedeva la pronuncia di cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite per soccombenza virtuale.
Ferma restando la pronuncia di cessazione della materia del contendere, si evidenzia che il termine del 30.09.21 per la stipula del rogito notarile non viene previsto nel punto 3.2 del contratto preliminare come termine essenziale. Inoltre parte convenuta ha allegato a sua volta una diffida alla società attrice ad adempiere all'obbligazione della stipula del rogito definitivo.
Non si ravvisa pertanto alcun inadempimento a carico delle parti, né alcuna volontà di disattendere agli obblighi sanciti con il preliminare, come dimostrato dalla stipula dell'atto di compravendita peraltro poco tempo dopo l'introduzione del giudizio.
Pertanto è infondata la domanda di risarcimento danni avanzata da parte attrice per il ritardo nella stipula del contratto definitivo. In ogni caso parte attrice dal 16.02.24, dopo la stipula del rogito, non ha depositato più alcun atto;
contegno indicativo della volontà di abbandonare il giudizio.
Si ritiene pertanto che sussistono fondati motivi ex art 92 cpc per la compensazione delle spese di lite. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Gustavo Dnise, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso in Salerno il
31.05.2025 IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 5 di 5
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 7029/2023, ritenuta in decisione in data del 26.05.2025 con i termini ex art 189 c.p.c. vertente t r a
, (P.Iva ), in persona del legale rapp.te p.t., sig. (C.F. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 [...]
), con sede in Palomonte (SA) alla via Vito Lembo n. 29, elettivamente domiciliata in Salerno C.F._1 alla via Torrione n. 63, nello studio dell'avv. Davide Romano (C.F. ), dal quale è CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa in virtù di procura in atti;
- attroce -
e
(P.IVA ), in pers del l.r.p.t. rapp.ta e difesa dall'Avv. Arturo Vassallo, presso cui CP_3 P.IVA_2 elett.te domicilia come da procura in atti;
- Convenuta –
OGGETTO: actio ex art 2932 c.c..
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, memorie istruttorie, deduzioni a verbale, comparse conclusionali che si richiamano integralmente per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che dallo studio del fascicolo emerge che la materia del contendere è cessata, per cui lo scrivente disaminerà la controversia ed il comportamento processuale delle parti nella presente motivazione di sentenza unicamente per la soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
pagina 1 di 5 Le società e stipulavano, in data 30.09.2021, un contratto preliminare di Controparte_1 CP_3 vendita con cui quest'ultima società prometteva di vendere alla prima, che prometteva di acquistare per sé ovvero per persona fisica o giuridica da nominare al momento della stipula dell'atto pubblico di vendita, la piena proprietà degli immobili siti nel Comune di Palomonte (SA) alla via Vito Lembo e precisamente:
1) fabbricato costituito da un locale commerciale a piano terra con sovrastate sottotetto non praticabile e con annessa antistante corte esclusiva, per una consistenza catastale di metri quadrati centosettantacinque (mq. 175) il tutto situato nel Comune di Palomonte (Sa) ed identificato nel Catasto
Fabbricati del predetto Comune al foglio 27, p.lla 966, sub 11, via Vito Lembo snc, piano T-1, Categoria
C/1, classe 6, Consistenza 175 mq., Superficie mq. 213;
2) porzione di fabbricato costituita da un locale commerciale al piano terra, con annessa corte esclusiva della consistenza catastale di metri quadrati sessantasei (mq.60) riportato nel catasto Fabbricati nel
Comune di Palomonte (Sa) al foglio 27, p.lla 966, sub 6, alla via Vito Lembo snc, piano T, Categoria C/1, classe 7, consistenza mq. 60, superficie mq.65;
3) fabbricato in corso di costruzione da adibire ad autorimessa, interrato per due lati, attualmente realizzato nella parte strutturale, privo di finiture e di impianti, con copertura a terrazzo, dalla superficie utile di circa metri quadrati centottanta (mq.180) riportato nel catasto fabbricati del Comune di Palomonte
(Sa) al foglio 27, p.lla 1533, sub 1, via Vito Lembo Piano S1- T.
Il prezzo della vendita veniva convenuto tra le parti in complessivi € 227.000,00, di cui la parte promissaria acquirente versava, al momento della stipula del preliminare, la somma di € 50.000,00 a mezzo assegno bancario regolarmente incassato dalla parte promittente venditrice;
la rimanente parte del prezzo doveva essere versata dalla società promissaria acquirente, a mezzo assegno bancario o circolare, in quattro rate, di cui la prima in data 30.12.2021 contestualmente alla stipula dell'atto pubblico di vendita, la seconda di € 50.000,00 in data 30.06.2022, la terza di € 50.000,00 entro il 31.12.2022 e l'ultima di € 27.000,00 entro il
30.06.2023.
Malgrado l'avvenuto integrale pagamento del prezzo di vendita da parte della società promissaria acquirente per un importo complessivo di € 227.000,00 a mezzo assegni bancari, la convenuta non provvedeva alla stipula dell'atto definitivo di vendita, sebbene più volte invitata dalla società attrice, la quale per l'effetto conveniva in giudizio la per vedere accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
“accertare e dichiarare che, con la scrittura privata del 30.09.2021, la società in persona del legale CP_3 rapp.te p.t., ha promesso di vendere alla società in persona del legale rapp.te p.t., che ha promesso di Controparte_1 acquistare per sé ovvero per persona da nominare, gli immobili siti nel Comune di Palomonte (SA) alla via Vito Lembo e precisamente:
1) fabbricato costituito da un locale commerciale a piano terra con sovrastate sottotetto non praticabile e con annessa antistante corte esclusiva, per una consistenza catastale di metri quadrati centosettantacinque (mq.175) il tutto situato nel pagina 2 di 5 Comune di Palomonte (Sa) ed identificato nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 27, p.lla 966, sub 11, via
Vito Lembo snc, piano T-1, Categoria C/1, classe 6, Consistenza 175 mq., Superficie mq. 213;
2) porzione di fabbricato costituita da un locale commerciale al piano terra, con annessa corte esclusiva della consistenza catastale di metri quadrati sessantasei (mq.60)riportato nel catasto Fabbricati nel Comune di Palomonte (Sa) al foglio 27, p.lla 966, sub 6, alla via Vito Lembo snc, piano T, Categoria C/1, classe 7, consistenza mq. 60, superficie mq.65;
3) fabbricato in corso di costruzione da adibire ad autorimessa, interrato per due lati, attualmente realizzato nella parte strutturale, privo di finiture e di impianti, con copertura a terrazzo, dalla superficie utile di circa metri quadrati centottanta(mq.180) riportato nel catasto fabbricati to nel Comune di Palomonte (Sa) al foglio 27, p.lla 1533, sub 1, via
Vito Lembo Piano S1- T;
accertare e dichiarare che la società in persona del legale rapp.te p.t., ha versato l'intero prezzo di Controparte_1
€ 227.000,00 convenuto con la società nella scrittura privata del 30.09.2021 quale prezzo di vendita degli CP_3 immobili innanzi indicati;
accertare e dichiarare che, malgrado l'avvenuto pagamento del prezzo di vendita, la società in CP_3 persona del legale rapp.te p.t., non ha adempiuto all'obbligazione di trasferire alla società in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., o a persona fisica o giuridica da nominare, gli immobili innanzi indicati, e, per l'effetto, emettere contro la società (p.iva , in persona del legale rapp.te p.t., sig. con sede in Sicignano CP_4 P.IVA_3 CP_5 degli Alburni (SA) alla loc.tà Paccone – svincolo autostradale, ed in favore della società , (P.iva CP_1
), in persona del legale rapp.te p.t., sig. , con sede in Palomonte (SA) alla via Vito Lembo n. P.IVA_1 Controparte_2
29, sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti del contratto definitivo non concluso e trasferisca alla
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., la piena proprietà dei seguenti beni immobili siti nel Comune di Palomonte alla CP_1 via Vito Lembo, e, precisamente:
1) fabbricato costituito da un locale commerciale a piano terra con sovrastate sottotetto non praticabile e con annessa antistante corte esclusiva, per una consistenza catastale di metri quadrati centosettantacinque (mq.175) il tutto situato nel
Comune di Palomonte (Sa) ed identificato nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 27, p.lla 966, sub 11, via
Vito Lembo snc, piano T-1, Categoria C/1, classe 6, Consistenza 175 mq., Superficie mq. 213;
2) porzione di fabbricato costituita da un locale commerciale al piano terra, con annessa corte esclusiva della consistenza catastale di metri quadrati sessantasei (mq.60)riportato nel catasto Fabbricati nel Comune di Palomonte (Sa) al foglio 27, p.lla 966, sub 6, alla via Vito Lembo snc, piano T, Categoria C/1, classe 7, consistenza mq. 60, superficie mq.65;
3) fabbricato in corso di costruzione da adibire ad autorimessa, interrato per due lati, attualmente realizzato nella parte strutturale, privo di finiture e di impianti, con copertura a terrazzo, dalla superficie utile di circa metri quadrati centottanta (mq.180) riportato nel catasto fabbricati to nel Comune di Palomonte (Sa) al foglio 27, p.lla 1533, sub 1, via
Vito Lembo Piano S1- T;
pagina 3 di 5 e, per l'effetto, Voglia il Tribunale adito, con la predetta sentenza, fissare le condizioni e le modalità idonee ad assicurare l'acquisto dei beni oggetto del contratto liberi da vincoli e garantirli dall'eventuale evizione;
accertare e dichiarare che la società in persona del legale rapp.te p.t., si è resa inadempiente rispetto CP_3 alle obbligazioni assunte con il richiamato contratto preliminare di vendita e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni, in favore della parte attrice, che ci si riserva di indicare e di quantificare in corso di causa anche a mezzo di C.T.U. di cui si chiede sin d'ora l'ammissione;
ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 2652 c.c. e vigenti disposizioni legislative in materia;
solo in via meramente subordinata ed ove mai, per qualsivoglia ragione, non venisse accolta la domanda di esecuzione in forma specifica di cui all'art. 2932 c.c., condannare la società in persona del legale rapp.te p.t., CP_3 alla restituzione della somma versata in suo favore dalla società in persona del legale rapp.te p.t., pari ad € Controparte_1
227.000,00 a titolo di prezzo di vendita dei beni immobili innanzi indicati, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno del versamento e sino al soddisfo, nonché al risarcimento dei danni da quantificarsi e qualificarsi in corso di causa eventualmente anche a mezzo C.T.U, di cui si chiede sin d'ora, l'ammissione”.
Si costituiva la unicamente per aderire alla domanda avversaria manifestando la CP_3 disponibilità alla stipula del contratto definitivo di compravendita.
In pendenza dei termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art 171 ter cpc il contratto di compravendita veniva effettivamente stipulato in data 21.01.24.
Il giudicante non ammetteva alcun mezzo istruttorio e fissava la decisione in data 26.05.25 con concessione a ritroso dei termini ex art 189 cpc.
Soltanto la parte convenuta depositava una memoria con cui chiedeva la pronuncia di cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite per soccombenza virtuale.
Ferma restando la pronuncia di cessazione della materia del contendere, si evidenzia che il termine del 30.09.21 per la stipula del rogito notarile non viene previsto nel punto 3.2 del contratto preliminare come termine essenziale. Inoltre parte convenuta ha allegato a sua volta una diffida alla società attrice ad adempiere all'obbligazione della stipula del rogito definitivo.
Non si ravvisa pertanto alcun inadempimento a carico delle parti, né alcuna volontà di disattendere agli obblighi sanciti con il preliminare, come dimostrato dalla stipula dell'atto di compravendita peraltro poco tempo dopo l'introduzione del giudizio.
Pertanto è infondata la domanda di risarcimento danni avanzata da parte attrice per il ritardo nella stipula del contratto definitivo. In ogni caso parte attrice dal 16.02.24, dopo la stipula del rogito, non ha depositato più alcun atto;
contegno indicativo della volontà di abbandonare il giudizio.
Si ritiene pertanto che sussistono fondati motivi ex art 92 cpc per la compensazione delle spese di lite. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Gustavo Dnise, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso in Salerno il
31.05.2025 IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 5 di 5