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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/06/2025, n. 4140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4140 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1884/2023 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 12.6.2025 e vertente
TRA
. c.f. Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Dario Buzzelli e Alberto Bianchi, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
APPELLATA INCIDENTALE
E
Controparte_1
, già c.f.
[...] Controparte_2
P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Antonino Galletti, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in grado di appello depositata in data 26.5.2025, in sostituzione dei precedenti difensori
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 25 NONCHÈ nella qualità di Controparte_3
di Gestione del in nome e per conto del , Pt_2 CP_3 Controparte_4 [...]
di tipo chiuso, c.f. Controparte_5 P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Fortunato e Giorgio Pallavicini, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
Controparte_6
APPELLATA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia riguarda una tenuta di circa 820 ettari in Toscana, meglio indicata in atti, comprensiva di un borgo denominato Presciano, con villa padronale, scuola, chiesa, abitazioni ed edifici rurali e circa 50 manufatti nei diversi poderi, lasciata in eredità all'
[...]
dalla contessa Controparte_7 Persona_1
Con delibera n. 182 dell'8.11.2004, allo scopo di preservare e valorizzare il complesso immobiliare in stato di degrado, è stato approvato il contratto con cui è stato concesso a
(poi . – di seguito Controparte_8 Parte_1 Parte_2 anche solo ) il godimento e l'utilizzo imprenditoriale dell'intera tenuta per la durata di Pt_1 quarant'anni, al corrispettivo di € 285.000,00 annui, da corrispondersi, quanto a € 142.500,00 il 30.6.2005 ed € 142.500,00 il 31.12.2005, e così per gli anni successivi, con riduzione di euro 35.000,00 per le annualità in cui i “diritti all'aiuto” inerenti all'attività agricola e zootecnica previsti dalla legislazione nazionale comunitaria non potessero essere ottenuti dal concessionario.
Il (poi Controparte_2 [...]
, di seguito anche solo Controparte_1 [...]
), con delibera n. 15 del 6.2.2007, ha annullato, in sede di autotutela, la predetta CP_2 deliberazione, con rimozione ex tunc degli effetti prodotti dall'atto annullato e caducazione del contratto di concessione, per essere stata, fra l'altro, la concessione affidata a trattativa privata senza verificare l'esistenza di altre imprese potenziali concorrenti.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso al TAR Lazio, articolando molteplici Pt_1 motivi e deducendo, in particolare, che il contratto in questione non era qualificabile come pagina 2 di 25 concessione amministrativa, ma come negozio di diritto privato, non suscettibile di essere sottoposto a procedura di autotutela, procedura che poteva interessare solo provvedimenti amministrativi.
Con sentenza n. 12628/2007, il TAR, in sintesi, ha affermato quanto segue:
- alla luce della documentazione versata in atti, la tenuta di Presciano deve ritenersi far parte del patrimonio disponibile dell'ente pubblico, essendo composta di beni per i quali non è rinvenibile un'attuale ed effettiva destinazione a servizio pubblico e che, al contrario, risultano utilizzati dall'ente proprietario come beni economici concessi in godimento a privati al fine del procacciamento di proventi patrimoniali;
- per consolidato orientamento giurisprudenziale, i beni non appartenenti al demanio necessario possono rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili ai sensi dell'art. 826 comma 3 c.c., allorché sussista il doppio requisito della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale e dell'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio, requisiti non ravvisabili nella vicenda controversa;
- peraltro la non ascrivibilità del compendio immobiliare in questione al patrimonio indisponibile dell' , pur comportando che la cessione in godimento dello stesso Pt_3 esuli dall'ambito nazionale della concessione amministrativa, al di là del nomen iuris che le parti contraenti abbiano inteso dare al rapporto, non esclude necessariamente un'interferenza pubblicistica sull'attività negoziale, dal momento che, seppure, nell'ambito di un'attività meramente privatistica, quale la locazione di un immobile non connesso all'espletamento di fini istituzionali, l'Amministrazione non è tenuta ad applicare le metodologie procedimentali che la legge impone nell'ambito di attività pubblicistiche-istituzionali, purtuttavia è necessario, come limite derivante dalla sua natura pubblica, quello di cedere il bene alle migliori condizioni di mercato, tenendo conto del valore dello stesso secondo le stime dei propri organi tecnici (Consiglio di
Stato n. 5121/2002);
- nella specie la locazione dell'immobile non risulta preceduta da un'adeguata istruttoria sulla convenienza del canone, in quanto solo successivamente alla stipulazione del contratto era stata effettuata la stima del compendio e la redazione dell'inventario;
- anche ad ammettere dunque la non necessarietà di una gara o comunque di un procedimento di comparazione, appare compatibile con l'attività contrattuale dell'Amministrazione l'approvazione, la quale, pur ponendosi, secondo consolidata pagina 3 di 25 giurisprudenza, come condicio iuris di efficacia del contratto sul piano negoziale, ha consistenza di atto amministrativo, in quanto tale, tra l'altro, sottoposto alla cognizione del giudice amministrativo;
- in altri termini, il procedimento di volontà contrattuale non si svolge integralmente ed esclusivamente sul piano del diritto privato, articolandosi invece attraverso due serie di atti: la c.d. serie negoziale, che consta di atti privatistici, e la c.d. serie procedimentale, costituita dalla deliberazione a contrarre, dall'approvazione o dal diniego, nonché dalla revoca o annullamento dell'approvazione;
- gli atti della serie procedimentale, avendo natura provvedimentale e costituendo esercizio di poteri pubblicistici, a fronte dei quali sono configurabili posizioni di interesse legittimo, sono sindacabili dal giudice amministrativo, sicché non può escludersi l'esercizio di un potere di autotutela incidente sull'atto di approvazione e non direttamente sul negozio di diritto privato, come accaduto nel caso di specie, ove la gravata deliberazione presidenziale n. 15 del 6.2.2007 dispone l'annullamento della deliberazione commissariale n. 182 dell'8.11.2004, recante approvazione dell'allegato contratto di concessione con;
Pt_1
- se ciò vale ad escludere l'illegittimità, o addirittura la nullità del provvedimento di autotutela, va ulteriormente rappresentato come la giurisprudenza più recente sembri in realtà orientata nel senso di richiedere in ogni caso una procedura comparativa, quand'anche semplificata, per la scelta del contraente dell'Amministrazione;
- in particolare, trova progressiva applicazione il principio secondo cui soggiacciono all'evidenza pubblica, alla stregua di una regola comunitaria recepita nel codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 163 del 12.4.2006), tutte le attività contrattuali della P.A., seppure non soggette a disciplina puntuale di stampo nazionale o di derivazione comunitaria, ciò in ossequio ai principi del Trattato CE in tema di tutela della concorrenza;
- la conferma che si tratti di principio generale applicabile a tutta l'attività dell'Amministrazione si rinviene nelle norme di cui al d. lgs. n. 163/2006, evidenziandosi che, seppure l'art. 19 precisi che il codice non si applica ai contratti pubblici aventi ad oggetto la locazione di terreni e fabbricati, il successivo art. 27 prescrive che comunque l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, pure esclusi dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e pagina 4 di 25 proporzionalità e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto;
- le dette norme, pur non applicabili ratione temporis, hanno recepito l'orientamento giurisprudenziale volto ad affermare che anche nella conclusione dei “contratti esclusi”
(e dunque, per estensione, di tutte le tipologie contrattuali) l'Amministrazione non è esonerata dal rispetto delle regole a tutela della concorrenza e del buon andamento, essendo comunque applicabili i principi del trattato CE;
- di qui la legittimità della delibera impugnata nella parte in cui ha censurato il provvedimento commissariale n. 182/2004 di approvazione del contratto, non solo perché ha fatto ricorso alla trattativa privata, non adottando alcuno degli strumenti utili a garantire i citati obiettivi di trasparenza, imparzialità e/o concorrenzialità, ma anche perché il corrispettivo è stato determinato del tutto immotivatamente e comunque prescindendo dall'effettuazione di un'istruttoria, svincolandolo da ogni parametro oggettivo e di mercato, senza verificare che la concessione venisse assentita alle migliori condizioni del mercato stesso e prescindendo dalla considerazione degli introiti che i soli contratti di locazione dei terreni ancora in essere al momento della sua deliberazione avrebbero garantito al Centro Regionale;
- muovendo dalla configurazione dell'atto annullato in sede di autotutela in termini di approvazione (e non già di delibera a contrarre), appare sostanzialmente corretto l'effetto ulteriore di caducazione del contratto stipulato ravvisato nella delibera n.
15/2007, anche se è probabilmente più corretto parlare di inefficacia sopravvenuta.
Il TAR, dopo aver disatteso nei suddetti termini, il primo motivo di gravame, ha accolto il secondo e ha annullato il provvedimento per l'incompetenza del Presidente del
[...]
ad adottare la delibera impugnata, rimettendo l'affare all'Autorità competente, CP_2 dichiarando assorbiti gli altri motivi di ricorso.
***
L'atto di “concessione” dell'8.11.2004, è stato modificato con l'atto “integrativo e modificativo” allegato alla deliberazione n. 43 del 27.4.2010 stipulato tra il e Controparte_2 [...]
già con cui le parti: a) hanno dato atto dell'esito del giudizio innanzi Controparte_9 CP_8 al TAR, conclusosi con la suddetta sentenza;
b) hanno dato atto della successiva deliberazione n. 99 del 23.5.2008, con la quale il Centro Regionale aveva modificato le norme dello Statuto in conformità a quanto statuito dal TAR;
c) hanno dato atto della delibera n. 38 del 4.11.2008, con cui il aveva annullato ora per allora la deliberazione n. Controparte_2
pagina 5 di 25 182 dell'8.11.2004, nonché dell'impugnazione di siffatta delibera da parte di e delle Pt_1 successive trattative.
Fatte tali premesse, con l'atto in esame le parti hanno modificato le condizioni, pervenendo a nuovi accordi sia in ordine alla durata che ai canoni e hanno stabilito che le clausole dell'atto di concessione dell'8.11.2004 non oggetto di integrazione, modifica o sostituzione rimanevano valide ed efficaci, con rinuncia di ai ricorsi proposti avanti al TAR e al Pt_1
Consiglio di Stato.
***
Dalla vicenda sin qui descritta hanno avuto origine due giudizi: il primo introdotto da Pt_1 con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., diretto a ottenere l'adempimento del contratto e il risarcimento dei danni, innanzi al Tribunale di Siena, dichiaratosi incompetente in favore del
Tribunale di Roma, davanti al quale la causa è stata riassunta (ricorso datato 6.10.2015, decreto di fissazione del 28.10.2015); il secondo introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo dal , che ha chiesto e ottenuto l'emissione, nei confronti di Controparte_2 [...]
dell'ingiunzione di pagamento della somma di € Controparte_10
1.380.500,00 per canoni non pagati a far data dal secondo semestre dell'anno 2011, avverso la quale ha proposto opposizione (ricorso datato 16.11.2015, decreto ingiuntivo datato Pt_1
29.12.2015).
***
I due giudizi sono stati riuniti.
È stata autorizzata la chiamata in causa di alla quale, con “Atto di Controparte_6 apporto” del 19.7.2018 a rogito notaio il Centro Regionale aveva conferito il Persona_2 diritto di proprietà di beni immobili, tra cui la tenuta oggetto di causa, quale procuratrice speciale della società di gestione del Fondo Sant'Alessio FIA – Italiano Immobiliare Riservato di tipo chiuso.
La società si è costituita in data 1°.3.2019, deducendo, tra l'altro, che risultava Pt_1 debitrice nei propri confronti del pagamento della somma di € 275.483,89 per canoni scaduti e non pagati dal 19.7.2018 al 31.12.2018.
In data 7.6.2022 è intervenuta volontariamente in giudizio nella qualità Controparte_3 di di Gestione del e in nome e per conto del , Pt_2 CP_3 Controparte_4 [...]
di tipo chiuso, alla quale, con atto notarile del 4.11.2021, era Controparte_5 stato ceduto da il ramo di azienda avente a oggetto i contratti di Controparte_6
pagina 6 di 25 gestione di alcuni fondi immobiliari, tra i quali il – Controparte_4 Controparte_5
di tipo Chiuso.
[...]
***
Con sentenza n. 17860/2022, R.G. n. 14240/2016, pubblicata in data 2.12.2022, il Tribunale di Roma ha dichiarato la nullità del contratto intitolato “Atto di concessione”, stipulato con scrittura privata con sottoscrizioni autenticate in data 8.11.2004 dal notaio Persona_3
(repertorio n. 112.080, raccolta n. 39.626) e ha condannato all'immediato rilascio, a Pt_1 favore del , dei beni immobili, liberi da persone e cose, conferiti in Controparte_2 detenzione con il predetto “Atto di concessione”, come indicati in dispositivo;
ha revocato il decreto ingiuntivo n. 29733/2015; ha condannato a pagare al la Pt_1 Controparte_2 complessiva somma di € 3.253.750,00, nonché la somma di € 23.750,00 per ogni mese dal
1°.12.2022 fino all'effettivo rilascio del suindicato compendio immobiliare, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze mensili al saldo;
ha condannato al pagamento delle spese processuali, compensando invece dette spese Pt_1 nei confronti della società “chiamata in causa” e dell'interveniente volontaria.
***
Il giudice, in sintesi, ha affermato che il , quale , nell'anno 2004 ha Controparte_2 Pt_3 concluso l'“Atto di concessione” quale ente soggetto alla disciplina sull'evidenza pubblica, senza aver previamente svolto un procedimento pubblico inteso a individuare il contraente, con la conseguenza che tale atto è affetto da nullità; solo in seguito è stata promulgata la
Legge Regionale 22.2.2019 n. 2 della che ha riformato le Istituzioni Pubbliche CP_11 di Assistenza e Beneficenza ), mediante la loro trasformazione in Pt_3 [...]
o in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, Controparte_12 svolgenti attività di prevalente interesse pubblico, previa proposizione di apposita istanza di trasformazione alla Regione e al Comune in cui l ha sede legale. Pt_3
Dopo aver richiamato quanto statuito dalla sentenza n. 12628/2007 del TAR, ha affermato che la domanda appartiene alla giurisdizione del Giudice Ordinario, poiché riguarda l'efficacia di un contratto di locazione di beni immobili di cui l ha chiesto la declaratoria di nullità Pt_3
“[…] al fine di impedirne l'esecuzione, onde le situazioni giuridiche soggettive delle quali si chiede l'accertamento negativo hanno consistenza di diritti soggettivi pieni.” (Cass., Sez, Un.
Civ., ordinanza n. 20504 del 21.9.2006, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 592133-01).
Ha concluso che, non essendo stato dedotto o provato che la scelta di , quale soggetto Pt_1 detentore del suindicato compendio immobiliare, sia stata effettuata previo svolgimento di una pagina 7 di 25 procedura comparativa tra concorrenti, doveva essere dichiarata la nullità dell'“Atto di concessione” e andava accolta la domanda risarcitoria proposta dal , a cui Controparte_2 andava riconosciuto il diritto al pagamento dell'indennità di occupazione, di entità pari al canone pattuito, avuto riguardo al periodo dal 30.6.2011 e fino al rilascio del compendio immobiliare.
Ha quindi condannato a pagare al l'indennità di occupazione dal Pt_1 Controparte_2
30.6.2011 alla data della sentenza (30.11.2022) in misura pari al valore locativo annuo di €
285.000,00 (mensile pari a € 23.750,00) dal 30.6.2011 all'attualità (285.000 x 11 anni =
3.135.000 + 118.750 [23.750 x 5]), fino alla concorrenza del complessivo importo di €
3.253.750, oltre i successivi importi dovuti per lo stesso titolo, nella misura appena indicata, dal 1.12.2022 e fino all'effettivo rilascio, oltre interessi al saggio legale dalle scadenze di ogni mensilità dell'indennità di occupazione dal 30.6.2011 al 30.11.2022 e fino al pagamento, con la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi al saggio legale.
Ha affermato, infine, che in difetto del consenso all'estromissione dal giudizio del
[...]
, quest'ultimo è parte processuale a tutti gli effetti. CP_2
***
Ha proposto appello , articolando sei motivi e formulando le conclusioni che, per Pt_1 brevità, devono intendersi qui trascritte.
***
Si sono costituiti, in data 5.6.2023 e 26.7.2023 (tempestivamente rispetto all'udienza del
15.9.2023 indicata nell'atto di citazione in appello), il , Controparte_13 chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale, rassegnando, nei rispettivi atti, le conclusioni, da intendersi qui trascritte.
***
Con ordinanza del 3.10.2023, la Corte ha dichiarato la contumacia di e ha CP_6 rigettato l'istanza ex art. 283 c.p.c.; con successiva ordinanza del 30.1.2025, ha rigettato l'istanza riproposta da ai sensi del novellato art. 283 comma 2 c.p.c. Pt_1
***
Con decreto del 9.5.2025 è stata confermata l'udienza del 12.6.2025 per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per note conclusionali fino a quindici giorni prima dell'udienza.
***
pagina 8 di 25 I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note e all'udienza del 12.6.2025, hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
Muovendo dall'appello principale, il primo motivo denuncia ‹‹DIFETTO DI MOTIVAZIONE E ERRORES
IN IUDICANDO E PROCEDENDO PER AVERE LA SENTENZA RITENUTO LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE
ORDINARIO IN RELAZIONE ALLA DOMANDA DI ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE E PER AVER
VIOLATO IL GIUDICATO INTERNO COSTITUITO DA TAR 6.12.2007 CHE HA AFFERMATO LA GIURISDIZIONE DEL
GIUDICE AMMINISTRATIVO. VIOLAZIONE, TRA GLI ALTRI, DEGLI ARTT. 11 LEGGE N. 241/1990, 133 COD. PROC.
AMM., 324 C.P.C.››.
Lamenta l'appellante che l'atto amministrativo (delibere n. 182 dell'8.11.2004 e delibera n. 43 del 27.4.2010) si pone in posizione preliminare rispetto a quello privatistico e che le concessioni pubbliche sono riconducibili al più ampio genus dei provvedimenti ampliativi, rispetto ai quali il privato istante è di norma titolare di una posizione di interesse legittimo pretensivo;
nella specie, risultava evidente che la fase genetica del rapporto concessorio era stata espressione del potere unilaterale di affidamento dell'uso del bene pubblico in capo al
, rispetto al quale la regolamentazione dei profili patrimoniali con lo Controparte_14 strumento contrattuale aveva assunto sul piano logico-giuridico i caratteri di attività temporalmente successiva, dipendente e accessoria;
il preteso vizio inerente alla mancanza di un procedura selettiva, rilevato nella sentenza impugnata, si collocherebbe quindi prima della fase negoziale, condizionandone la stessa esistenza;
evidente sarebbe dunque il difetto di giurisdizione del giudice di primo grado;
inoltre, nel risolvere la questione della pretesa nullità negoziale, il Tribunale si era letteralmente avvalso della sentenza del Tar Lazio, di cui però aveva mutuato solo alcune delle argomentazioni, e non quelle in cui si richiamava il concetto di «interferenza pubblicistica sull'attività negoziale» e si parlava di «approvazione, la quale .... ha consistenza di atto amministrativo sottoposto alla cognizione del giudice amministrativo (in termini Cons. Stato, Sez. VI, 22 marzo 2007, n. 1364; Cons. Stato, Sez. IV,
26 giugno 1998, n. 990)», sino alla conclusione secondo cui la vicenda de qua non si esauriva sul piano del diritto privato, articolandosi nelle fasi della serie procedimentale e di quella negoziale, sì che «gli atti della serie procedimentale, avendo natura provvedimentale e costituendo esercizio di poteri pubblicistici ... sono sindacabili dal giudice amministrativo ...»; poiché sulla giurisdizione si era formato il giudicato interno, nel pronunciarsi nuovamente sulla medesima questione inter partes, il Tribunale avrebbe violato il disposto dell'art. 324
c.p.c.
*** pagina 9 di 25 Il motivo è infondato.
Come statuito dalla Suprema Corte (Cass. S.U. n. 21260 del 20/10/2016; Cass. S.U. n. 1309 del 19/01/2017; Cass. S.U. n. 22439 del 24/09/2018), l'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato a interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto, non essendo configurabile soccombenza sulla questione di giurisdizione, rispetto alla quale l'attore va considerato a tutti gli effetti vincitore, avendo il giudice riconosciuto la sussistenza del proprio dovere di decidere il merito della causa, così come implicitamente o esplicitamente sostenuto dallo stesso attore, che a quel giudice si è rivolto, con l'atto introduttivo della controversia, per chiedere una risposta al suo bisogno individuale di tutela.
Ora, come si è visto, ha adito il Tribunale di Siena chiedendo di accertare Pt_1
l'inadempimento del alle obbligazioni assunte nei confronti di con il Controparte_2 Pt_1 contratto di concessione dell'8.11.2004, come modificato con le indicate appendici e con l'atto integrativo e modificativo del 27.4.2010, e la conseguente legittimità dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; ha chiesto altresì di condannare il convenuto ad adempiere alle dette obbligazioni e di condannarlo al risarcimento del danno.
Il giudizio così incardinato è stato riassunto da innanzi al Tribunale di Roma ed è stato Pt_1 riunito al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dalla stessa introdotto, nel quale nulla è stato eccepito al riguardo.
Ne consegue che, in ossequio al suddetto insegnamento, non è legittimata a Pt_1 contestare in appello il capo sulla giurisdizione e a sostenere che la potestas iudicandi spetta al giudice amministrativo, in quanto la soccombenza nel merito non può essere trasferita sul
(e utilizzata per censurare il) diverso capo costituito dalla definizione endoprocessuale della questione di giurisdizione.
In ogni caso, questa Corte ritiene di condividere il ragionamento del primo giudice, dal momento che le situazioni giuridiche fatte valere dalle parti hanno ad oggetto l'esecuzione di un contratto di locazione di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente
(adempimento alle obbligazioni previste dal contratto e risarcimento del danno, da un lato, e pagamento dei canoni rimasti insoluti, dall'altro).
Non si ravvisa alcun contrasto con quanto statuito dal TAR, dovendo la sentenza (sopra sintetizzata) essere letta nella sua interezza, e non per stralci, e con riguardo ai profili fatti valere in quella sede.
pagina 10 di 25 A tanto si aggiunga che, in linea con l'insegnamento dei giudici di legittimità richiamato nella gravata sentenza, confermato da successivi arresti, in tema di attività negoziale della P.A., rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto tutti gli atti della serie negoziale successiva alla stipulazione del contratto, cioè non solo quelle che attengono al suo adempimento e quindi concernenti l'interpretazione dei diritti e degli obblighi delle parti, ma anche quelle volte ad accertare le condizioni di validità, efficacia, nullità o annullabilità del contratto, siano esse inerenti o estranee o sopravvenute alla struttura del contratto, comprese quelle derivanti da irregolarità o illegittimità della procedura amministrativa a monte e le fattispecie di radicale mancanza del procedimento di evidenza pubblica o sussistenza di vizi che ne affliggono singoli atti, accertabili incidentalmente da detto giudice, al quale le parti possono rivolgersi senza necessità del previo annullamento da parte del giudice amministrativo (Cass. S.U. n. 5446 del 05/04/2012; Cass. S.U. n. 11366 del
31/05/2016).
Consolidato è l'orientamento secondo cui, in tema di concessione di costruzione e gestione di opera pubblica e di concessione di servizi pubblici, la giurisdizione del giudice ordinario, riguardante le indennità, i canoni e altri corrispettivi, nella fase esecutiva del contratto di concessione, si estende alle questioni inerenti l'adempimento e l'inadempimento della concessione, nonché le conseguenze risarcitorie, vertendosi nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui la P.A. eserciti poteri autoritativi tipizzati dalla legge (tra le tante, Cass. S.U. n.
18267 del 08/07/2019).
La doglianza deve dunque essere disattesa, avendo il Tribunale correttamente ritenuto sussistente la giurisdizione dell'A.G.O.
***
Il secondo motivo denuncia ‹‹DIFETTO DI MOTIVAZIONE E ERRORES IN IUDICANDO PER AVERE LA
SENTENZA RITENUTO CHE IL RAPPORTO CONTRATTUALE INTERCORSO TRA IL S. AVREBBE Parte_4
DOVUTO ESSERE PRECEDUTO DA UNA PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE, TRA GLI ALTRI, DEGLI ARTT. 111, CO. 6 COST., 132, CO. 4, C.P.C.; D.LGS.
12.4.2006 N. 163, TRATTATO CE, 97 COST., 41 R.D. 23.5.1924, N. 827››.
Lamenta l'appellante che il Tribunale si sarebbe limitato a mutuare, peraltro in malam partem, le affermazioni del TAR, che, oltre ad essere contraddittorie e giuridicamente errate in quanto fondate su dati normativi inapplicabili ratione temporis, non possono di per sé sole, integrare una valida e sufficiente motivazione della (diversa) decisione assunta dall'impugnata sentenza, sicché questa si appalesa carente di un seppur minimo, autonomo, contributo pagina 11 di 25 argomentativo e motivazionale tale da giustificare la decisione adottata;
contrariamente a quanto affermato nella decisione del TAR, infatti, al momento della stipula del contratto
(8.11.2004) nessuna norma e nessun principio, né dell'ordinamento nazionale, né di quello comunitario, imponevano al l'espletamento di una procedura concorsuale;
in ogni CP_14 caso, il ricorso alla trattativa privata non solo costituiva una strada sicuramente praticabile e conveniente per l'ente, ma era oggettivamente necessitato dall'urgenza, perché il bene era in assoluto abbandono e in stato di forte degrado.
***
Il motivo è infondato.
In primo luogo, l'appellante richiama a sostegno della doglianza (dedotta inapplicabilità degli strumenti di evidenza pubblica) proprio pronunce che affermano gli stessi principi applicati dal
TAR nella sentenza n. 12628/2007, richiamata dal Tribunale di Roma.
E infatti, le pronunce in questione (citate a pag. 28 dell'atto di appello) sono esattamente sovrapponibili alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5121/2002 citata a pag. 17 della sentenza del TAR.
In secondo luogo, la lettura integrale di quest'ultima sentenza, la cui motivazione è condivisa integralmente dalla Corte, smentisce l'assunto di , poiché, il TAR, lungi dal nutrire dubbi Pt_1 sull'applicabilità della disciplina dell'evidenza pubblica, richiama precedenti dello stesso TAR
e del Consiglio di Stato che assoggettano tutte le attività contrattuali della P.A. (anche a titolo gratuito, oltre che oneroso) all'evidenza pubblica e specifica, puntualmente, che il principio fonda su una regola comunitaria che è stata poi recepita anche dal codice dei contratti pubblici.
Il ragionamento del giudice amministrativo (mutuato dal giudice ordinario) non è certo viziato, come assume parte appellante, dal momento che esso fonda in realtà su principi generali del trattato CE in tema di concorrenza ‹‹valevoli al di là dei confini tracciati da direttive specifiche, in quanto volti a ad evitare restrizioni ingiustificate e sproporzionate alla regola generale di competizione, oltre che dei principi di diritto interno posti a garanzia dei valori desumibili dall'art. 97 della Costituzione, dove trova riconoscimento anche la par condicio››.
Del resto, il TAR espressamente afferma che ‹‹Non ignora il Collegio l'inapplicabilità ratione temporis delle norme ora richiamate, ma non può al contempo trascurarsi come le stesse recepiscono un orientamento giurisprudenziale volto ad affermare che anche nella conclusione dei “contratti esclusi” (e dunque, per estensione, di tutte le tipologie contrattuali) l'Amministrazione non è esonerata dal rispetto delle regole a tutela della concorrenza e del buon andamento, essendo comunque applicabili i principi del Trattato CE››, per poi concludere nel senso della legittimità del provvedimento assunto in autotutela per non avere pagina 12 di 25 l'ente adottato alcuno degli strumenti utili a garantire gli obiettivi di trasparenza, imparzialità
e/o concorrenzialità e per non aver espletato alcuna istruttoria ai fini della determinazione del prezzo.
Deve escludersi pertanto che la sentenza in commento (recepita dalla sentenza impugnata) si esprima in termini dubitativi e riconduca la ritenuta necessità di una procedura comparativa, quand'anche semplificata, per la scelta del contraente a fonti normative successive al contratto (il d.lgs. n. 163/2006).
Quanto alla dedotta condizione di urgenza per derogare alla procedura di evidenza pubblica, trattasi di tema non oggetto di indagine in primo grado, che è stato prospettato per la prima volta in secondo grado, come eccepito dall'ente appellato nella comparsa di costituzione e risposta (pag. 17) e come implicitamente riconosciuto dall'appellante principale nelle note conclusionali, laddove ha affermato (pag. 13) che, una volta che il Tribunale si era orientato per la nullità del contratto, non si vedeva la ragione per cui non avrebbe dovuto porsi, occorrendo anche d'ufficio, la questione della praticabilità del ricorso alla trattativa privata in una condizione di urgenza.
L'assunto della rilevabilità d'ufficio è evidentemente privo di pregio, trattandosi di questione che avrebbe dovuto essere introdotta e fatta valere dalla parte.
***
Il terzo motivo denuncia ‹‹DIFETTO DI MOTIVAZIONE E ERRORES IN IUDICANDO PER AVERE LA
SENTENZA RITENUTO NULLO IL CONTRATTO STIPULATO TRA E IL S. IO IN QUANTO Pt_1
CONCLUSO SENZA UN PROCEDIMENTO PUBBLICO VOLTO ALL'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE TRA GLI ALTRI DEGLI ARTT. 111, CO. 6 COST. C.P.C.; D.LGS.
12.4.2006, N. 163, TRATTATO CE, ART. 97 COST., 1418, 1325, 1344, 1345, 1346, 1354 E 1355 COD. CIV.››.
Lamenta l'appellante che l'impugnata sentenza sarebbe viziata da radicale difetto di motivazione, in quanto del tutto mancante e comunque indebitamente ridotta al di sotto del
“minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, co. 6, Cost.; l'affermata nullità risulterebbe erronea in quanto fondata su una normativa, quella prescrivente il ricorso alla procedura di evidenza pubblica, intervenuta in epoca successiva rispetto alla conclusione del contratto, sicché si dovrebbe configurare una nullità successiva o sopravvenuta, che tuttavia violerebbe il fondamentale principio della contemporaneità, finendo “per risolversi in un travestimento della retroattività della legge”; in ogni caso, ove si volesse ritenere il contratto soggetto alla disciplina sull'evidenza pubblica, non ricorrerebbe una delle cause di nullità previste dal secondo comma dell'art. 1418 c.c., in quanto la violazione delle regole procedimentali per la pagina 13 di 25 scelta del contraente non comporta né la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325
c.c., né l'illiceità della causa, ovvero dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 c.c. o la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dalla legge, ricorrendo al più l'ipotesi di annullabilità del contratto stesso, azione mai proposta.
***
Il motivo è infondato.
Richiamato quanto sopra si è detto sulla procedura di evidenza pubblica, ritiene la Corte che il primo giudice non sia incorso nel denunciato vizio.
È pacifico che, nella specie, detta procedura non è stata espletata.
La motivazione, seppure estremamente sintetica, è sufficiente a dar conto del ragionamento del Tribunale ed è aderente all'orientamento della Corte di cassazione, con cui si è affermato che la scelta del contraente da parte di un organismo pubblico deve avvenire attraverso la procedura dell'evidenza pubblica, la quale assicura il rispetto dei principi imperativi di imparzialità e buon andamento della P.A., di cui all'art. 97 Cost., nonché la concorrenza (ex art. 117, comma 2, lett. e, Cost.), realizzando l'interesse pubblico al miglior vantaggio economico e garantendo, al contempo, ai soggetti abilitati, il diritto di esercitare attività economica senza discriminazione (Cass. n. 11202 del 24/04/2019, con cui è stata confermata la sentenza che aveva ritenuto causa di nullità del contratto, ex art. 1418 c.c., la violazione dell'obbligo dell'evidenza pubblica nella scelta del cessionario del credito da parte di società a totale partecipazione pubblica).
La Suprema Corte richiama, in motivazione, la sentenza n. 401/2007 della Corte
Costituzionale, che, a proposito dell'elemento di necessario equilibrio rappresentato dalla tutela della concorrenza, ha rimarcato - individuando sul tema un "cerchio" di coerenza tra normativa costituzionale e sovranazionale - come detta tutela si concretizzi nell' "assicurare l'adozione di uniformi procedure di evidenza pubblica nella scelta del contraente, idonee a garantire, in particolare, il rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e di trasparenza", il che, sul piano del diritto interno, "costituisce, tra l'altro,
l'attuazione delle stesse regole costituzionali della imparzialità e del buon andamento che devono guidare l'azione della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 97 Cost."; la pregnanza e il livello di tali principi significa sine dubio la loro imperatività.
Non vi è spazio, dunque, per condividere le doglianze compendiate nel motivo in esame, dal momento che, lo si ribadisce, trovano applicazione i principi sovranazionali e quelli sanciti dalla Costituzione, non certo le norme sopravvenute alla conclusione del contratto. pagina 14 di 25 Va parimenti esclusa, in ossequio al suddetto insegnamento, che la violazione dell'evidenza pubblica comporti al più un'ipotesi di annullabilità del contratto.
Ne consegue che correttamente il primo giudice ha dichiarato la nullità del contratto denominato “Atto di concessione”, stipulato dalle parti l'8.11.2004.
***
Il quarto motivo denuncia ‹‹DIFETTO E CONTRADDITTORIETÀ DI MOTIVAZIONE ED ERRORES IN
IUDICANDO PER AVERE LA SENTENZA EQUIPARATO E LIQUIDATO IL PRETESO DANNO DA INDENNITÀ
DI OCCUPAZIONE PARAMETRANDOLO AI CANONI LOCATIVI NEGOZIALI E PER AVER IGNORATO IL
CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE TRA GLI
ALTRI DEGLI ARTT. 112, 113, 115, 116 E 132 COMMA 2 C.P.C., NONCHÉ DEGLI ARTT. 1223, 1226, 1227,
2043, 2056 E 2697 C.C.››
Lamenta l'appellante che avrebbe errato il Tribunale a condannare a pagare in favore Pt_1 del un'indennità di occupazione - a partire dal 2011, e dunque per la durata Controparte_2 di nove anni antecedenti alla proposizione della domanda di nullità - che coincideva con quanto il locatore avrebbe avuto diritto di pretendere ove il contratto fosse stato valido;
infatti, in caso di nullità del contratto, l'indennità non può corrispondere ai canoni di locazione pattuiti
(cfr. Cass. n. 36253/2021); nella specie, non sarebbe stata provata, in primo grado, la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento diretto o indiretto mediante concessione ad altri del godimento del bene dietro corrispettivo;
la non Controparte_15 sarebbe un cespite pronto ad essere collocato sul mercato delle locazioni senza preventivi interventi di valorizzazione e bonifica e il canone concordato era calibrato proprio sulla valorizzazione e lo sfruttamento industriale del complesso immobiliare da parte di;
Pt_1 ancora, la sentenza non avrebbe tenuto conto, in termini di compensatio lucri cum damno, delle conseguenze vantaggiose per il causate in via diretta dal fatto Controparte_2 asseritamente lesivo, per non avere valorizzato, sempre ai sensi dell'art. 1227 c.c., la circostanza del concorso della parte creditrice nella determinazione del preteso danno, ove si consideri che il vizio di carenza di una procedura comparativa preliminare al contratto era unicamente imputabile al concedente e che quest'ultimo non aveva posto in essere alcuno dei propri adempimenti negoziali, che pure avrebbero consentito la valorizzazione del compendio, fermo restando che aveva potuto profittare dei consistenti investimenti messi in campo da che, non solo aveva versato canoni per “1.700,00 euro”, ma aveva anche Pt_1 sostenuto investimenti documentati per oltre tre milioni di euro.
***
Il motivo è infondato. pagina 15 di 25 Si rileva preliminarmente che il primo giudice non ha determinato l'indennità di occupazione, dal 30.6.2011, in misura corrispondente al canone locativo, facendo discendere dal contratto nullo gli stessi effetti che il contratto avrebbe prodotto ove fosse stato valido, come sostiene l'appellante.
Ciò si ricava dal fatto che, in sentenza, è stato assunto a base della liquidazione equitativa il valore locativo di € 285.000,00, ben inferiore a quello pattuito dalle parti con l'atto integrativo del 2010.
Per il resto, sul danno in ipotesi di occupazione senza titolo si sono pronunciate le Sezioni
Unite, che, con la sentenza n. 33645/2022, hanno enunciato i seguenti principi di diritto:
- nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
- nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato;
Palese è la sussistenza del danno subito dal a causa dell'indisponibilità del Controparte_2 bene, ove si consideri che pacificamente l'ente, che aveva ottenuto il complesso immobiliare da un lascito testamentario, lo avrebbe senza dubbio messo a frutto locandolo a terzi, tenuto conto della specifica natura dell'ente stesso e dei fini da questo perseguiti, nonché delle (a dir poco) importanti dimensioni della tenuta e della sua composizione, che aveva comunque un valore produttivo, già sfruttato da . Pt_1
Nella specie, viste anche le peculiarità del bene come risultanti dagli atti (trattandosi di tenuta di 820 ettari circa composta da terreni agricoli e fabbricati urbani e agricoli, che si estende sul territorio di tre Comuni), il risarcimento non poteva essere provato nel suo preciso ammontare e non poteva farsi riferimento al valore di mercato.
Ritiene la Corte che correttamente il primo giudice, facendo ricorso alla liquidazione equitativa, abbia parametrato il danno al canone locativo iniziale (cfr., di recente, Cass. n.
19849 del 18/07/2024), canone che già teneva conto dello stato del bene e degli interventi di riqualificazione che avrebbe dovuto effettuare, così utilizzando il valore che le parti Pt_1 avevano concordemente riconosciuto al bene proprio in virtù delle sue caratteristiche.
pagina 16 di 25 Del resto, il bene, così come era stato locato a nelle condizioni in cui versava, ben Pt_1 avrebbe potuto essere concesso in locazione a terzi alle stesse condizioni.
Privo di pregio inoltre è l'assunto fondato sul concorso del creditore ex art. 1227 c.c.
E infatti, in primo luogo, a fronte del mancato ricorso alla procedura di evidenza pubblica e della delibera assunta in autotutela dall'ente, (sia pur legittimamente, dal suo punto di Pt_1 vista), servendosi degli strumenti previsti dall'ordinamento, ha: impugnato innanzi al TAR la delibera n. 15/2007 di annullamento, in sede di autotutela, della delibera n. 182/2004; impugnato innanzi al Consiglio di Stato la sentenza del TAR in ordine al rigetto del primo motivo;
impugnato innanzi al TAR la successiva delibera n. 38/2008 che annullava ora per allora la delibera n. 182/2004.
A tanto ha proceduto sostenendo che non era prevista la procedura di evidenza pubblica.
A fronte di tale complessiva e assorbente condotta di , non può attribuirsi valenza Pt_1 determinante, ai fini in esame, alla transazione di cui all'”Atto integrativo e modificativo” del
27.4.2010.
In secondo luogo, ha comunque continuato a detenere il complesso immobiliare senza Pt_1 corrispondere i canoni a far data dal secondo semestre 2011.
Ne discende che difetta il nesso tra l'affidamento del bene a trattativa privata, affetto da nullità, e il danno in concreto poi subito dall'ente.
***
Il quinto motivo denuncia ‹‹OMESSA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE E ERRORER IN
IUDICANDO E PROCEDENDO PER AVERE LA SENTENZA OMESSO DI DICHIARARE L'INTERRUZIONE
DEL PROCESSO A SEGUITO DELL'AVVICENDAMENTO DELLA SGR SORGENTE CON LA SGR
CASTELLO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE TRA GLI ALTRI DEGLI ARTT. 112,115 E 116 C.P.C. E
132 COMMA 2, N. 4 C.P.C., NONCHÉ DEGLI ART. 110 E 111 C.P.C. SULLA SUCCESSIONE ED
INTERRUZIONE NEL PROCESSO››.
Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe erroneamente respinto l'istanza con cui aveva chiesto l'interruzione del processo a seguito della costituzione di , Pt_1 CP_3 sul rilievo che: «la cessione del ramo d'azienda non costituisce un evento comportante l'interruzione del processo ai sensi degli art. 299 e segg. c.p.c. (cfr. Cass., Sez. L, sentenze n.
237 del 10.1.2003 e n. 25952 del 29.11.2005; Cass., Sez. 3 civ., sentenze n. 23936 del
19.11.2007; 6942 del 23.3.2010)»; la motivazione non teneva conto della assoluta peculiarità Contr del fenomeno dell'avvicendamento di una all'altra, in nulla sovrapponibile a una mera cessione di ramo di azienda, costituendo il fondo comune di investimento patrimonio separato della società di gestione del risparmio ed essendo destinatario diretto di effetti giuridici anche pagina 17 di 25 se le attività negoziali o processuali possono essere espletate esclusivamente dal soggetto Contr che ha istituito il fondo stesso;
ne conseguirebbe che la sostituzione della perfeziona non un trasferimento del mandato gestorio, ma un trasferimento della formale titolarità dei Contr Contr beni del (dalla sostituita alla nuova;
la necessaria interruzione del processo CP_4 si porrebbe, secondo l'appellante, come scelta obbligata.
***
Il motivo è infondato, per una ragione che riveste carattere assorbente.
Le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinate alla tutela della parte colpita dal relativo evento, la quale è l'unica legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva, sicché la mancata interruzione del processo non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, né essere eccepita dall'altra parte come motivo di nullità (tra le tante, Cass. n. 17199 del 19/08/2016).
Pertanto, non è legittimata a dolersi della mancata interruzione, fermo restando che Pt_1
si era costituita in giudizio, di talché non si comprende per quale ragione il CP_3 primo giudice avrebbe dovuto dichiarare l'interruzione del processo.
***
Il sesto motivo denuncia ‹‹DIFETTO DI MOTIVAZIONE E ERRORES IN IUDICANDO PER AVERE LA
SENTENZA CONDANNATO CLOVIS AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI A FAVORE DEL S.
IO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 91 E 92 C.P.C.››.
Lamenta l'appellante che il giudice di primo grado avrebbe disposto una onerosa condanna alle spese, punendo in maniera esemplare una legittima iniziativa processuale della parte soccombente che raramente conduce il giudice a una simile pronuncia, tanto più quando la soccombenza risulti determinata da una nullità per un asserito vizio che non era in alcun modo imputabile alla stessa parte, la quale invece risultava aver sostenuto oneri e subìto danni pari ad oltre cinque milioni di euro;
il tribunale avrebbe dovuto compensare le spese, tenuto conto degli elementi di valutazione descritti alle pagg. 56. 57 e 58 dell'atto di impugnazione.
***
Si premette che, come emerge dalla lettura del motivo, l'appellante non censura la determinazione del quantum sotto il profilo dello scaglione utilizzato in relazione al valore della causa, né sotto quello dei valori previsti dalle tariffe per le varie fasi, ma si concentra sulla mancata compensazione.
pagina 18 di 25 Ciò precisato, l'art. 92 comma 2 c.p.c., come novellato dall'art. 13, comma primo, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, prevede che se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero
La tassatività di tale elencazione ha subìto un parziale temperamento per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, che ha ripristinato il predetto potere discrezionale, dichiarando costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistessero altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Pur dovendosi escludere il carattere eccezionale della compensazione, non limitata ad ipotesi tassativamente previste ma riferibile anche ad altre situazioni la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, se è vero che nel nostro ordinamento processuale coesistono criteri diversi di regolamentazione delle spese di lite, non tutti improntati al principio di soccombenza e destinati a far fronte a situazioni diverse, è anche vero, però, che al di fuori di tali ipotesi torna a trovare applicazione la regola generale, la quale esige che a sopportare le spese del processo sia colui che, come affermato da un'autorevole dottrina, risulta vinto nella lotta giudiziale, in tal senso deponendo chiaramente l'insistenza del Giudice delle leggi sulla
«gravità ed eccezionalità» delle ragioni richieste ai fini della compensazione (Cass. S.U. n.
32061/2022, in motivazione).
Tali “altre” gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare “nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni” (cioè, quelle trattate in giudizio) “di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.” (Cass. n. 6424/2024).
Ciò detto, ritiene questa Corte che non rientrino fra le gravi ed eccezionali ragioni gli elementi indicati dall'appellante, la quale valorizza singoli segmenti della vicenda processuale del tutto irrilevanti ai fini in esame, quali: la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo sul presupposto della validità del contratto sottostante al titolo giudiziale, di cui poi ha invece accertato la nullità, revocando il decreto;
il rigetto delle istanze istruttorie;
il rigetto delle istanze di trattazione orale della causa formulate da;
il rigetto implicito delle Pt_1 domande di e . CP_6 CP_3
Del pari irrilevante è che il primo giudice abbia mutuato i termini della pronuncia del TAR del
2007 per giungere alla declaratoria di nullità del negozio, con ciò ammettendo che lo stesso pagina 19 di 25 Centro Sant'Alessio doveva essere a conoscenza del profilo di nullità molto prima di stipulare la scrittura del luglio 2010.
Di siffatto profilo si è già detto sopra, così come si è già escluso che la motivazione possa definirsi perplessa e dubitativa.
Esclusa, dunque, la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, ne consegue che correttamente le spese sono state poste a carico della parte soccombente, in base all'esito finale della lite.
***
In conclusione, l'appello principale deve essere rigettato.
***
Vanno ora esaminati gli appelli incidentali.
***
Il , con un unico motivo, censura la sentenza limitatamente al quantum Controparte_2 debeatur e lamenta che il Tribunale avrebbe quantificato l'indennità di occupazione dovuta da in € 285.000,00 annui dal 30.06.2011 fino alla sentenza e in € 23.750,00 al mese dalla Pt_1 data di pubblicazione della sentenza sino al rilascio effettivo, parametrandola al valore locativo dell'atto di concessione del 2004, anziché a quello contenuto nell'atto modificativo e integrativo del 28.4.2010, pari ad € 300.000,00 annui fino al 31.03.2015 e ad € 500.000,00 per le annualità successive fino al 31.03.2030.
***
Il secondo motivo dell'appello incidentale proposto da , quale gestore del CP_3 [...]
ricalca, in sostanza, il motivo articolato dal , sicché le doglianze CP_4 Controparte_2 saranno trattate congiuntamente.
***
Entrambe le censure sono infondate.
Le appellanti incidentali si limitano, in sostanza, a lamentare che il Tribunale avrebbe dovuto applicare i canoni previsti dall'atto modificativo del 2010, senza allegare e valorizzare ulteriori elementi in ordine alla liquidazione equitativa dell'indennità di occupazione.
Come si è già detto in occasione della trattazione del quarto motivo dell'appello principale, il
Tribunale non ha determinato l'indennità di occupazione, dal 30.6.2011, in misura corrispondente al canone locativo, dal momento che ha assunto, come parametro di riferimento della liquidazione equitativa, il valore locativo di € 285.000,00 di cui all'atto di concessione del 2004, ben inferiore a quello pattuito dalle parti con l'atto integrativo del 2010. pagina 20 di 25 La statuizione è corretta e in linea con la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 36253/2021, citata anche dall'appellante principale), secondo cui il locatore ha diritto a una indennità di occupazione, per avere il conduttore detenuto l'immobile sine titulo, che non può coincidere con quanto il locatore avrebbe avuto diritto di pretendere ove il contratto non fosse stato colpito dalla sanzione della nullità.
In altri termini, il locatore non può pretendere, a titolo di indennità, i canoni dovuti in base ad un contratto nullo come se quel contratto fosse valido.
Ne discende che, in difetto di critiche diverse e ulteriori dirette a inficiare il ragionamento del giudice sotto profili differenti da quello in parola, le doglianze devono essere disattese.
***
L'appello incidentale proposto dal deve dunque essere respinto. Controparte_2
***
Proseguendo nell'esame delle ulteriori doglianze di il primo motivo censura la
CP_3 sentenza nella parte in cui ha pronunciato l'ordine di rilascio in favore del e Controparte_2 non in favore del soggetto attualmente proprietario del bene e cioè il Controparte_4 gestito da , regolarmente costituito in giudizio a seguito di atto di intervento;
CP_3 sostiene che, dopo aver preso atto della intervenuta successione di nel diritto
CP_3 controverso, a prescindere dalla estromissione di , il giudice avrebbe dovuto CP_6 comunque pronunciare in favore di l'ordine di rilascio e, inoltre, condannare
CP_3
al risarcimento del danno subito per l'occupazione del bene dal 19.7.2018. Pt_1
***
Il motivo è infondato.
In primo luogo, il Tribunale ha ritenuto applicabile l'art. 111 c.p.c. e ha concluso che non essendo stata proposta alcuna istanza, né manifestato il consenso all'estromissione dal giudizio del , questo era parte processuale a tutti gli effetti. Controparte_2
L'impugnata sentenza non si riferisce quindi alla mancata estromissione di , CP_6 ma a quella del . Controparte_2
In secondo luogo, la Suprema Corte (Cass. n. 4741 del 15/02/2023), all'esito di un'analitica ricostruzione sull'applicabilità degli artt. 110 e 111 c.p.c., ha affermato che «Se nel corso del processo, in cui è controverso un diritto attinente a un fondo comune di investimento, si trasferiscono da una società di gestione all'altra - ai sensi dell'art. 36, co. 1 d.lgs. 98/1998 - i rapporti di gestione relativi al fondo, il processo prosegue tra le parti originarie. La società di gestione subentrata nella gestione può intervenire o essere chiamata nel processo e la pagina 21 di 25 società alienante può esserne estromessa. In ogni caso, la sentenza pronunciata nei confronti delle parti originarie spiega i suoi effetti anche nei confronti della società di gestione subentrata»
Ne discende il rigetto della doglianza sia con riguardo al rilascio del bene che con riguardo alla condanna al risarcimento per l'occupazione senza titolo dal 20.7.2018.
***
Il terzo motivo attiene alla compensazione delle spese, disposta, nonostante la pacifica legittimazione di - e poi di - a intervenire nel giudizio e CP_6 CP_3 nonostante la soccombenza di , senza alcuna motivazione. Pt_1
***
Il motivo è fondato.
La parte soccombente è tenuta a rimborsare le spese processuali anche in favore di chi, intervenendo legittimamente in un giudizio non instaurato in origine nei suoi confronti, abbia titolo per parteciparvi e abbia assunto nel processo una posizione contrastante rispetto a quella della parte soccombente (Cass. n. 4929/2003; cfr. anche Cass. S.U. n. 27846 del
30/10/2019, sia pure in tema di intervento adesivo).
Vista la soccombenza di , non ricorrono, né sono stati in alcun modo indicati dal Pt_1
Tribunale, i presupposti per disporre la compensazione delle spese.
La sentenza va pertanto riformata limitatamente a detto capo e va condannata alla Pt_1 rifusione delle spese in favore di . CP_3
Nella specie, si devono riconoscere i compensi per le fasi di studio e introduttiva e quelli per la fase decisionale, essendo intervenuta in data 7.6.2022, prima dell'udienza di CP_3 precisazione delle conclusioni.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
Le spese si liquidano secondo i valori minimi, per le prime due fasi, tenuto conto della ridotta attività professionale svolta, e secondo i valori medi per la fase decisionale, dello scaglione indeterminabile complessità media, come segue:
€ 1.064,00 per la fase di studio;
€ 708,00 per la fase introduttiva;
pagina 22 di 25 € 3.579,00 per la fase decisionale;
totale € 5.351,00.
***
Ricapitolando: l'appello principale è rigettato;
l'appello incidentale proposto dal
[...]
è rigettato;
l'appello incidentale proposto da è accolto limitatamente CP_2 CP_3 alle spese di lite.
Ogni altra questione e istanza (ivi comprese le istanze istruttorie) è assorbita.
***
Venendo alle spese del secondo grado, in ragione della reciproca soccombenza, ricorrono i presupposti per compensare per intero le spese del giudizio di appello, ivi comprese quelle della fase cautelare, tra e il . Pt_1 Controparte_2
***
Quanto a , in ragione della reciproca soccombenza parziale e in considerazione CP_3 del fatto che è stato accolto solo il motivo dell'appello incidentale sulle spese, ricorrono i presupposti per compensare nella misura di due terzi le spese di lite, che, per il residuo terzo, vengono poste a carico di . Pt_1
Quest'ultima deve essere quindi condannata a rifondere a le suddette spese CP_3
(comprese quelle del subprocedimento incidentale instaurato in appello per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata ai sensi del novellato art. 283 comma 2 c.p.c.:
v. Cass. ord.
5.2.2013 n. 2671; C.Cost.
4.7.2002 n. 312 in motiv., circa il carattere autonomo rispetto al giudizio di merito e la sua natura cautelare), secondo i valori medi dello scaglione indeterminabile complessità media, nella seguente misura:
– per il sub-procedimento in appello, in complessivi € 1.409,00 per compensi, secondo i parametri previsti dalla tabella n. 10 (Procedimenti cautelari) allegata al D.M. n. 55/2014, stante la natura latamente cautelare dello stesso, esclusa la fase istruttoria;
– per il giudizio principale di appello, in complessivi € 4.052,00 per compensi.
***
Nulla va disposto per le spese nei confronti di , rimasta contumace. CP_6
***
Difettano i presupposti per la condanna di ai sensi del comma 1 dell'art. 96 c.p.c., vale Pt_1
a dire l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, e quelli di cui al successivo comma 3, e cioè l'aver abusato dello strumento processuale, posto che la responsabilità per lite temeraria non consegue alla mera infondatezza della domanda, ma pagina 23 di 25 necessita della mala fede o colpa grave, elementi che nella specie non si ravvisano, così come non si ravvisa l'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dall'infondatezza delle azionate pretese (cfr. Cass. n. 26545 del
30/09/2021), anche tenuto conto della complessità della vicenda e delle plurime questioni trattate.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione principale e quella incidentale proposta dal sono state integralmente rigettate (cfr. Cass. n. 26907/2018; Cass. S.U. n. Controparte_2
4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sugli appelli incidentali proposti avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 17860/2022, R.G. n. 14240/2016, pubblicata in data 2.12.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto da . – Parte_1 [...]
Parte_2
2) rigetta l'appello incidentale proposto dall
[...]
, già Controparte_16 [...]
Controparte_2
3) accoglie, per quanto di ragione, l'appello incidentale proposto da
[...] nella qualità di Società di Gestione Controparte_3 del Risparmio in nome e per conto del Fondo Sant'Alessio, Controparte_5
Riservato di tipo chiuso e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, condanna . – al Parte_1 Parte_2 pagamento, in favore di Controparte_3
nella qualità, delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi €
[...]
5.351,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
pagina 24 di 25 4) compensa per intero, tra . – Parte_1 Parte_2
e l
[...] Controparte_1
, le spese del giudizio di secondo grado, ivi comprese quelle
[...] del sub-procedimento in appello;
5) compensa per due terzi, tra . – Parte_1 Parte_2
e le
[...] Controparte_3 spese del secondo grado di giudizio, e condanna la prima al pagamento, in favore di del residuo terzo, che liquida in complessivi € 1.409,00 per Controparte_3 compensi per il sub-procedimento in appello e in complessivi € 4.052,00 per compensi per il giudizio principale di appello, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
6) nulla per le spese nei confronti di Controparte_6
[...]
7) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante principale
[...]
. – e dell'appellante incidentale Parte_1 Parte_2
Controparte_16
.
[...]
Roma, 12.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 25 di 25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1884/2023 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 12.6.2025 e vertente
TRA
. c.f. Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Dario Buzzelli e Alberto Bianchi, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
APPELLATA INCIDENTALE
E
Controparte_1
, già c.f.
[...] Controparte_2
P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Antonino Galletti, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in grado di appello depositata in data 26.5.2025, in sostituzione dei precedenti difensori
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 25 NONCHÈ nella qualità di Controparte_3
di Gestione del in nome e per conto del , Pt_2 CP_3 Controparte_4 [...]
di tipo chiuso, c.f. Controparte_5 P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Fortunato e Giorgio Pallavicini, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
Controparte_6
APPELLATA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia riguarda una tenuta di circa 820 ettari in Toscana, meglio indicata in atti, comprensiva di un borgo denominato Presciano, con villa padronale, scuola, chiesa, abitazioni ed edifici rurali e circa 50 manufatti nei diversi poderi, lasciata in eredità all'
[...]
dalla contessa Controparte_7 Persona_1
Con delibera n. 182 dell'8.11.2004, allo scopo di preservare e valorizzare il complesso immobiliare in stato di degrado, è stato approvato il contratto con cui è stato concesso a
(poi . – di seguito Controparte_8 Parte_1 Parte_2 anche solo ) il godimento e l'utilizzo imprenditoriale dell'intera tenuta per la durata di Pt_1 quarant'anni, al corrispettivo di € 285.000,00 annui, da corrispondersi, quanto a € 142.500,00 il 30.6.2005 ed € 142.500,00 il 31.12.2005, e così per gli anni successivi, con riduzione di euro 35.000,00 per le annualità in cui i “diritti all'aiuto” inerenti all'attività agricola e zootecnica previsti dalla legislazione nazionale comunitaria non potessero essere ottenuti dal concessionario.
Il (poi Controparte_2 [...]
, di seguito anche solo Controparte_1 [...]
), con delibera n. 15 del 6.2.2007, ha annullato, in sede di autotutela, la predetta CP_2 deliberazione, con rimozione ex tunc degli effetti prodotti dall'atto annullato e caducazione del contratto di concessione, per essere stata, fra l'altro, la concessione affidata a trattativa privata senza verificare l'esistenza di altre imprese potenziali concorrenti.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso al TAR Lazio, articolando molteplici Pt_1 motivi e deducendo, in particolare, che il contratto in questione non era qualificabile come pagina 2 di 25 concessione amministrativa, ma come negozio di diritto privato, non suscettibile di essere sottoposto a procedura di autotutela, procedura che poteva interessare solo provvedimenti amministrativi.
Con sentenza n. 12628/2007, il TAR, in sintesi, ha affermato quanto segue:
- alla luce della documentazione versata in atti, la tenuta di Presciano deve ritenersi far parte del patrimonio disponibile dell'ente pubblico, essendo composta di beni per i quali non è rinvenibile un'attuale ed effettiva destinazione a servizio pubblico e che, al contrario, risultano utilizzati dall'ente proprietario come beni economici concessi in godimento a privati al fine del procacciamento di proventi patrimoniali;
- per consolidato orientamento giurisprudenziale, i beni non appartenenti al demanio necessario possono rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili ai sensi dell'art. 826 comma 3 c.c., allorché sussista il doppio requisito della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale e dell'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio, requisiti non ravvisabili nella vicenda controversa;
- peraltro la non ascrivibilità del compendio immobiliare in questione al patrimonio indisponibile dell' , pur comportando che la cessione in godimento dello stesso Pt_3 esuli dall'ambito nazionale della concessione amministrativa, al di là del nomen iuris che le parti contraenti abbiano inteso dare al rapporto, non esclude necessariamente un'interferenza pubblicistica sull'attività negoziale, dal momento che, seppure, nell'ambito di un'attività meramente privatistica, quale la locazione di un immobile non connesso all'espletamento di fini istituzionali, l'Amministrazione non è tenuta ad applicare le metodologie procedimentali che la legge impone nell'ambito di attività pubblicistiche-istituzionali, purtuttavia è necessario, come limite derivante dalla sua natura pubblica, quello di cedere il bene alle migliori condizioni di mercato, tenendo conto del valore dello stesso secondo le stime dei propri organi tecnici (Consiglio di
Stato n. 5121/2002);
- nella specie la locazione dell'immobile non risulta preceduta da un'adeguata istruttoria sulla convenienza del canone, in quanto solo successivamente alla stipulazione del contratto era stata effettuata la stima del compendio e la redazione dell'inventario;
- anche ad ammettere dunque la non necessarietà di una gara o comunque di un procedimento di comparazione, appare compatibile con l'attività contrattuale dell'Amministrazione l'approvazione, la quale, pur ponendosi, secondo consolidata pagina 3 di 25 giurisprudenza, come condicio iuris di efficacia del contratto sul piano negoziale, ha consistenza di atto amministrativo, in quanto tale, tra l'altro, sottoposto alla cognizione del giudice amministrativo;
- in altri termini, il procedimento di volontà contrattuale non si svolge integralmente ed esclusivamente sul piano del diritto privato, articolandosi invece attraverso due serie di atti: la c.d. serie negoziale, che consta di atti privatistici, e la c.d. serie procedimentale, costituita dalla deliberazione a contrarre, dall'approvazione o dal diniego, nonché dalla revoca o annullamento dell'approvazione;
- gli atti della serie procedimentale, avendo natura provvedimentale e costituendo esercizio di poteri pubblicistici, a fronte dei quali sono configurabili posizioni di interesse legittimo, sono sindacabili dal giudice amministrativo, sicché non può escludersi l'esercizio di un potere di autotutela incidente sull'atto di approvazione e non direttamente sul negozio di diritto privato, come accaduto nel caso di specie, ove la gravata deliberazione presidenziale n. 15 del 6.2.2007 dispone l'annullamento della deliberazione commissariale n. 182 dell'8.11.2004, recante approvazione dell'allegato contratto di concessione con;
Pt_1
- se ciò vale ad escludere l'illegittimità, o addirittura la nullità del provvedimento di autotutela, va ulteriormente rappresentato come la giurisprudenza più recente sembri in realtà orientata nel senso di richiedere in ogni caso una procedura comparativa, quand'anche semplificata, per la scelta del contraente dell'Amministrazione;
- in particolare, trova progressiva applicazione il principio secondo cui soggiacciono all'evidenza pubblica, alla stregua di una regola comunitaria recepita nel codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 163 del 12.4.2006), tutte le attività contrattuali della P.A., seppure non soggette a disciplina puntuale di stampo nazionale o di derivazione comunitaria, ciò in ossequio ai principi del Trattato CE in tema di tutela della concorrenza;
- la conferma che si tratti di principio generale applicabile a tutta l'attività dell'Amministrazione si rinviene nelle norme di cui al d. lgs. n. 163/2006, evidenziandosi che, seppure l'art. 19 precisi che il codice non si applica ai contratti pubblici aventi ad oggetto la locazione di terreni e fabbricati, il successivo art. 27 prescrive che comunque l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, pure esclusi dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e pagina 4 di 25 proporzionalità e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto;
- le dette norme, pur non applicabili ratione temporis, hanno recepito l'orientamento giurisprudenziale volto ad affermare che anche nella conclusione dei “contratti esclusi”
(e dunque, per estensione, di tutte le tipologie contrattuali) l'Amministrazione non è esonerata dal rispetto delle regole a tutela della concorrenza e del buon andamento, essendo comunque applicabili i principi del trattato CE;
- di qui la legittimità della delibera impugnata nella parte in cui ha censurato il provvedimento commissariale n. 182/2004 di approvazione del contratto, non solo perché ha fatto ricorso alla trattativa privata, non adottando alcuno degli strumenti utili a garantire i citati obiettivi di trasparenza, imparzialità e/o concorrenzialità, ma anche perché il corrispettivo è stato determinato del tutto immotivatamente e comunque prescindendo dall'effettuazione di un'istruttoria, svincolandolo da ogni parametro oggettivo e di mercato, senza verificare che la concessione venisse assentita alle migliori condizioni del mercato stesso e prescindendo dalla considerazione degli introiti che i soli contratti di locazione dei terreni ancora in essere al momento della sua deliberazione avrebbero garantito al Centro Regionale;
- muovendo dalla configurazione dell'atto annullato in sede di autotutela in termini di approvazione (e non già di delibera a contrarre), appare sostanzialmente corretto l'effetto ulteriore di caducazione del contratto stipulato ravvisato nella delibera n.
15/2007, anche se è probabilmente più corretto parlare di inefficacia sopravvenuta.
Il TAR, dopo aver disatteso nei suddetti termini, il primo motivo di gravame, ha accolto il secondo e ha annullato il provvedimento per l'incompetenza del Presidente del
[...]
ad adottare la delibera impugnata, rimettendo l'affare all'Autorità competente, CP_2 dichiarando assorbiti gli altri motivi di ricorso.
***
L'atto di “concessione” dell'8.11.2004, è stato modificato con l'atto “integrativo e modificativo” allegato alla deliberazione n. 43 del 27.4.2010 stipulato tra il e Controparte_2 [...]
già con cui le parti: a) hanno dato atto dell'esito del giudizio innanzi Controparte_9 CP_8 al TAR, conclusosi con la suddetta sentenza;
b) hanno dato atto della successiva deliberazione n. 99 del 23.5.2008, con la quale il Centro Regionale aveva modificato le norme dello Statuto in conformità a quanto statuito dal TAR;
c) hanno dato atto della delibera n. 38 del 4.11.2008, con cui il aveva annullato ora per allora la deliberazione n. Controparte_2
pagina 5 di 25 182 dell'8.11.2004, nonché dell'impugnazione di siffatta delibera da parte di e delle Pt_1 successive trattative.
Fatte tali premesse, con l'atto in esame le parti hanno modificato le condizioni, pervenendo a nuovi accordi sia in ordine alla durata che ai canoni e hanno stabilito che le clausole dell'atto di concessione dell'8.11.2004 non oggetto di integrazione, modifica o sostituzione rimanevano valide ed efficaci, con rinuncia di ai ricorsi proposti avanti al TAR e al Pt_1
Consiglio di Stato.
***
Dalla vicenda sin qui descritta hanno avuto origine due giudizi: il primo introdotto da Pt_1 con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., diretto a ottenere l'adempimento del contratto e il risarcimento dei danni, innanzi al Tribunale di Siena, dichiaratosi incompetente in favore del
Tribunale di Roma, davanti al quale la causa è stata riassunta (ricorso datato 6.10.2015, decreto di fissazione del 28.10.2015); il secondo introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo dal , che ha chiesto e ottenuto l'emissione, nei confronti di Controparte_2 [...]
dell'ingiunzione di pagamento della somma di € Controparte_10
1.380.500,00 per canoni non pagati a far data dal secondo semestre dell'anno 2011, avverso la quale ha proposto opposizione (ricorso datato 16.11.2015, decreto ingiuntivo datato Pt_1
29.12.2015).
***
I due giudizi sono stati riuniti.
È stata autorizzata la chiamata in causa di alla quale, con “Atto di Controparte_6 apporto” del 19.7.2018 a rogito notaio il Centro Regionale aveva conferito il Persona_2 diritto di proprietà di beni immobili, tra cui la tenuta oggetto di causa, quale procuratrice speciale della società di gestione del Fondo Sant'Alessio FIA – Italiano Immobiliare Riservato di tipo chiuso.
La società si è costituita in data 1°.3.2019, deducendo, tra l'altro, che risultava Pt_1 debitrice nei propri confronti del pagamento della somma di € 275.483,89 per canoni scaduti e non pagati dal 19.7.2018 al 31.12.2018.
In data 7.6.2022 è intervenuta volontariamente in giudizio nella qualità Controparte_3 di di Gestione del e in nome e per conto del , Pt_2 CP_3 Controparte_4 [...]
di tipo chiuso, alla quale, con atto notarile del 4.11.2021, era Controparte_5 stato ceduto da il ramo di azienda avente a oggetto i contratti di Controparte_6
pagina 6 di 25 gestione di alcuni fondi immobiliari, tra i quali il – Controparte_4 Controparte_5
di tipo Chiuso.
[...]
***
Con sentenza n. 17860/2022, R.G. n. 14240/2016, pubblicata in data 2.12.2022, il Tribunale di Roma ha dichiarato la nullità del contratto intitolato “Atto di concessione”, stipulato con scrittura privata con sottoscrizioni autenticate in data 8.11.2004 dal notaio Persona_3
(repertorio n. 112.080, raccolta n. 39.626) e ha condannato all'immediato rilascio, a Pt_1 favore del , dei beni immobili, liberi da persone e cose, conferiti in Controparte_2 detenzione con il predetto “Atto di concessione”, come indicati in dispositivo;
ha revocato il decreto ingiuntivo n. 29733/2015; ha condannato a pagare al la Pt_1 Controparte_2 complessiva somma di € 3.253.750,00, nonché la somma di € 23.750,00 per ogni mese dal
1°.12.2022 fino all'effettivo rilascio del suindicato compendio immobiliare, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze mensili al saldo;
ha condannato al pagamento delle spese processuali, compensando invece dette spese Pt_1 nei confronti della società “chiamata in causa” e dell'interveniente volontaria.
***
Il giudice, in sintesi, ha affermato che il , quale , nell'anno 2004 ha Controparte_2 Pt_3 concluso l'“Atto di concessione” quale ente soggetto alla disciplina sull'evidenza pubblica, senza aver previamente svolto un procedimento pubblico inteso a individuare il contraente, con la conseguenza che tale atto è affetto da nullità; solo in seguito è stata promulgata la
Legge Regionale 22.2.2019 n. 2 della che ha riformato le Istituzioni Pubbliche CP_11 di Assistenza e Beneficenza ), mediante la loro trasformazione in Pt_3 [...]
o in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, Controparte_12 svolgenti attività di prevalente interesse pubblico, previa proposizione di apposita istanza di trasformazione alla Regione e al Comune in cui l ha sede legale. Pt_3
Dopo aver richiamato quanto statuito dalla sentenza n. 12628/2007 del TAR, ha affermato che la domanda appartiene alla giurisdizione del Giudice Ordinario, poiché riguarda l'efficacia di un contratto di locazione di beni immobili di cui l ha chiesto la declaratoria di nullità Pt_3
“[…] al fine di impedirne l'esecuzione, onde le situazioni giuridiche soggettive delle quali si chiede l'accertamento negativo hanno consistenza di diritti soggettivi pieni.” (Cass., Sez, Un.
Civ., ordinanza n. 20504 del 21.9.2006, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 592133-01).
Ha concluso che, non essendo stato dedotto o provato che la scelta di , quale soggetto Pt_1 detentore del suindicato compendio immobiliare, sia stata effettuata previo svolgimento di una pagina 7 di 25 procedura comparativa tra concorrenti, doveva essere dichiarata la nullità dell'“Atto di concessione” e andava accolta la domanda risarcitoria proposta dal , a cui Controparte_2 andava riconosciuto il diritto al pagamento dell'indennità di occupazione, di entità pari al canone pattuito, avuto riguardo al periodo dal 30.6.2011 e fino al rilascio del compendio immobiliare.
Ha quindi condannato a pagare al l'indennità di occupazione dal Pt_1 Controparte_2
30.6.2011 alla data della sentenza (30.11.2022) in misura pari al valore locativo annuo di €
285.000,00 (mensile pari a € 23.750,00) dal 30.6.2011 all'attualità (285.000 x 11 anni =
3.135.000 + 118.750 [23.750 x 5]), fino alla concorrenza del complessivo importo di €
3.253.750, oltre i successivi importi dovuti per lo stesso titolo, nella misura appena indicata, dal 1.12.2022 e fino all'effettivo rilascio, oltre interessi al saggio legale dalle scadenze di ogni mensilità dell'indennità di occupazione dal 30.6.2011 al 30.11.2022 e fino al pagamento, con la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi al saggio legale.
Ha affermato, infine, che in difetto del consenso all'estromissione dal giudizio del
[...]
, quest'ultimo è parte processuale a tutti gli effetti. CP_2
***
Ha proposto appello , articolando sei motivi e formulando le conclusioni che, per Pt_1 brevità, devono intendersi qui trascritte.
***
Si sono costituiti, in data 5.6.2023 e 26.7.2023 (tempestivamente rispetto all'udienza del
15.9.2023 indicata nell'atto di citazione in appello), il , Controparte_13 chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale, rassegnando, nei rispettivi atti, le conclusioni, da intendersi qui trascritte.
***
Con ordinanza del 3.10.2023, la Corte ha dichiarato la contumacia di e ha CP_6 rigettato l'istanza ex art. 283 c.p.c.; con successiva ordinanza del 30.1.2025, ha rigettato l'istanza riproposta da ai sensi del novellato art. 283 comma 2 c.p.c. Pt_1
***
Con decreto del 9.5.2025 è stata confermata l'udienza del 12.6.2025 per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per note conclusionali fino a quindici giorni prima dell'udienza.
***
pagina 8 di 25 I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note e all'udienza del 12.6.2025, hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
Muovendo dall'appello principale, il primo motivo denuncia ‹‹DIFETTO DI MOTIVAZIONE E ERRORES
IN IUDICANDO E PROCEDENDO PER AVERE LA SENTENZA RITENUTO LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE
ORDINARIO IN RELAZIONE ALLA DOMANDA DI ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE E PER AVER
VIOLATO IL GIUDICATO INTERNO COSTITUITO DA TAR 6.12.2007 CHE HA AFFERMATO LA GIURISDIZIONE DEL
GIUDICE AMMINISTRATIVO. VIOLAZIONE, TRA GLI ALTRI, DEGLI ARTT. 11 LEGGE N. 241/1990, 133 COD. PROC.
AMM., 324 C.P.C.››.
Lamenta l'appellante che l'atto amministrativo (delibere n. 182 dell'8.11.2004 e delibera n. 43 del 27.4.2010) si pone in posizione preliminare rispetto a quello privatistico e che le concessioni pubbliche sono riconducibili al più ampio genus dei provvedimenti ampliativi, rispetto ai quali il privato istante è di norma titolare di una posizione di interesse legittimo pretensivo;
nella specie, risultava evidente che la fase genetica del rapporto concessorio era stata espressione del potere unilaterale di affidamento dell'uso del bene pubblico in capo al
, rispetto al quale la regolamentazione dei profili patrimoniali con lo Controparte_14 strumento contrattuale aveva assunto sul piano logico-giuridico i caratteri di attività temporalmente successiva, dipendente e accessoria;
il preteso vizio inerente alla mancanza di un procedura selettiva, rilevato nella sentenza impugnata, si collocherebbe quindi prima della fase negoziale, condizionandone la stessa esistenza;
evidente sarebbe dunque il difetto di giurisdizione del giudice di primo grado;
inoltre, nel risolvere la questione della pretesa nullità negoziale, il Tribunale si era letteralmente avvalso della sentenza del Tar Lazio, di cui però aveva mutuato solo alcune delle argomentazioni, e non quelle in cui si richiamava il concetto di «interferenza pubblicistica sull'attività negoziale» e si parlava di «approvazione, la quale .... ha consistenza di atto amministrativo sottoposto alla cognizione del giudice amministrativo (in termini Cons. Stato, Sez. VI, 22 marzo 2007, n. 1364; Cons. Stato, Sez. IV,
26 giugno 1998, n. 990)», sino alla conclusione secondo cui la vicenda de qua non si esauriva sul piano del diritto privato, articolandosi nelle fasi della serie procedimentale e di quella negoziale, sì che «gli atti della serie procedimentale, avendo natura provvedimentale e costituendo esercizio di poteri pubblicistici ... sono sindacabili dal giudice amministrativo ...»; poiché sulla giurisdizione si era formato il giudicato interno, nel pronunciarsi nuovamente sulla medesima questione inter partes, il Tribunale avrebbe violato il disposto dell'art. 324
c.p.c.
*** pagina 9 di 25 Il motivo è infondato.
Come statuito dalla Suprema Corte (Cass. S.U. n. 21260 del 20/10/2016; Cass. S.U. n. 1309 del 19/01/2017; Cass. S.U. n. 22439 del 24/09/2018), l'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato a interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto, non essendo configurabile soccombenza sulla questione di giurisdizione, rispetto alla quale l'attore va considerato a tutti gli effetti vincitore, avendo il giudice riconosciuto la sussistenza del proprio dovere di decidere il merito della causa, così come implicitamente o esplicitamente sostenuto dallo stesso attore, che a quel giudice si è rivolto, con l'atto introduttivo della controversia, per chiedere una risposta al suo bisogno individuale di tutela.
Ora, come si è visto, ha adito il Tribunale di Siena chiedendo di accertare Pt_1
l'inadempimento del alle obbligazioni assunte nei confronti di con il Controparte_2 Pt_1 contratto di concessione dell'8.11.2004, come modificato con le indicate appendici e con l'atto integrativo e modificativo del 27.4.2010, e la conseguente legittimità dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; ha chiesto altresì di condannare il convenuto ad adempiere alle dette obbligazioni e di condannarlo al risarcimento del danno.
Il giudizio così incardinato è stato riassunto da innanzi al Tribunale di Roma ed è stato Pt_1 riunito al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dalla stessa introdotto, nel quale nulla è stato eccepito al riguardo.
Ne consegue che, in ossequio al suddetto insegnamento, non è legittimata a Pt_1 contestare in appello il capo sulla giurisdizione e a sostenere che la potestas iudicandi spetta al giudice amministrativo, in quanto la soccombenza nel merito non può essere trasferita sul
(e utilizzata per censurare il) diverso capo costituito dalla definizione endoprocessuale della questione di giurisdizione.
In ogni caso, questa Corte ritiene di condividere il ragionamento del primo giudice, dal momento che le situazioni giuridiche fatte valere dalle parti hanno ad oggetto l'esecuzione di un contratto di locazione di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente
(adempimento alle obbligazioni previste dal contratto e risarcimento del danno, da un lato, e pagamento dei canoni rimasti insoluti, dall'altro).
Non si ravvisa alcun contrasto con quanto statuito dal TAR, dovendo la sentenza (sopra sintetizzata) essere letta nella sua interezza, e non per stralci, e con riguardo ai profili fatti valere in quella sede.
pagina 10 di 25 A tanto si aggiunga che, in linea con l'insegnamento dei giudici di legittimità richiamato nella gravata sentenza, confermato da successivi arresti, in tema di attività negoziale della P.A., rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto tutti gli atti della serie negoziale successiva alla stipulazione del contratto, cioè non solo quelle che attengono al suo adempimento e quindi concernenti l'interpretazione dei diritti e degli obblighi delle parti, ma anche quelle volte ad accertare le condizioni di validità, efficacia, nullità o annullabilità del contratto, siano esse inerenti o estranee o sopravvenute alla struttura del contratto, comprese quelle derivanti da irregolarità o illegittimità della procedura amministrativa a monte e le fattispecie di radicale mancanza del procedimento di evidenza pubblica o sussistenza di vizi che ne affliggono singoli atti, accertabili incidentalmente da detto giudice, al quale le parti possono rivolgersi senza necessità del previo annullamento da parte del giudice amministrativo (Cass. S.U. n. 5446 del 05/04/2012; Cass. S.U. n. 11366 del
31/05/2016).
Consolidato è l'orientamento secondo cui, in tema di concessione di costruzione e gestione di opera pubblica e di concessione di servizi pubblici, la giurisdizione del giudice ordinario, riguardante le indennità, i canoni e altri corrispettivi, nella fase esecutiva del contratto di concessione, si estende alle questioni inerenti l'adempimento e l'inadempimento della concessione, nonché le conseguenze risarcitorie, vertendosi nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui la P.A. eserciti poteri autoritativi tipizzati dalla legge (tra le tante, Cass. S.U. n.
18267 del 08/07/2019).
La doglianza deve dunque essere disattesa, avendo il Tribunale correttamente ritenuto sussistente la giurisdizione dell'A.G.O.
***
Il secondo motivo denuncia ‹‹DIFETTO DI MOTIVAZIONE E ERRORES IN IUDICANDO PER AVERE LA
SENTENZA RITENUTO CHE IL RAPPORTO CONTRATTUALE INTERCORSO TRA IL S. AVREBBE Parte_4
DOVUTO ESSERE PRECEDUTO DA UNA PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE, TRA GLI ALTRI, DEGLI ARTT. 111, CO. 6 COST., 132, CO. 4, C.P.C.; D.LGS.
12.4.2006 N. 163, TRATTATO CE, 97 COST., 41 R.D. 23.5.1924, N. 827››.
Lamenta l'appellante che il Tribunale si sarebbe limitato a mutuare, peraltro in malam partem, le affermazioni del TAR, che, oltre ad essere contraddittorie e giuridicamente errate in quanto fondate su dati normativi inapplicabili ratione temporis, non possono di per sé sole, integrare una valida e sufficiente motivazione della (diversa) decisione assunta dall'impugnata sentenza, sicché questa si appalesa carente di un seppur minimo, autonomo, contributo pagina 11 di 25 argomentativo e motivazionale tale da giustificare la decisione adottata;
contrariamente a quanto affermato nella decisione del TAR, infatti, al momento della stipula del contratto
(8.11.2004) nessuna norma e nessun principio, né dell'ordinamento nazionale, né di quello comunitario, imponevano al l'espletamento di una procedura concorsuale;
in ogni CP_14 caso, il ricorso alla trattativa privata non solo costituiva una strada sicuramente praticabile e conveniente per l'ente, ma era oggettivamente necessitato dall'urgenza, perché il bene era in assoluto abbandono e in stato di forte degrado.
***
Il motivo è infondato.
In primo luogo, l'appellante richiama a sostegno della doglianza (dedotta inapplicabilità degli strumenti di evidenza pubblica) proprio pronunce che affermano gli stessi principi applicati dal
TAR nella sentenza n. 12628/2007, richiamata dal Tribunale di Roma.
E infatti, le pronunce in questione (citate a pag. 28 dell'atto di appello) sono esattamente sovrapponibili alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5121/2002 citata a pag. 17 della sentenza del TAR.
In secondo luogo, la lettura integrale di quest'ultima sentenza, la cui motivazione è condivisa integralmente dalla Corte, smentisce l'assunto di , poiché, il TAR, lungi dal nutrire dubbi Pt_1 sull'applicabilità della disciplina dell'evidenza pubblica, richiama precedenti dello stesso TAR
e del Consiglio di Stato che assoggettano tutte le attività contrattuali della P.A. (anche a titolo gratuito, oltre che oneroso) all'evidenza pubblica e specifica, puntualmente, che il principio fonda su una regola comunitaria che è stata poi recepita anche dal codice dei contratti pubblici.
Il ragionamento del giudice amministrativo (mutuato dal giudice ordinario) non è certo viziato, come assume parte appellante, dal momento che esso fonda in realtà su principi generali del trattato CE in tema di concorrenza ‹‹valevoli al di là dei confini tracciati da direttive specifiche, in quanto volti a ad evitare restrizioni ingiustificate e sproporzionate alla regola generale di competizione, oltre che dei principi di diritto interno posti a garanzia dei valori desumibili dall'art. 97 della Costituzione, dove trova riconoscimento anche la par condicio››.
Del resto, il TAR espressamente afferma che ‹‹Non ignora il Collegio l'inapplicabilità ratione temporis delle norme ora richiamate, ma non può al contempo trascurarsi come le stesse recepiscono un orientamento giurisprudenziale volto ad affermare che anche nella conclusione dei “contratti esclusi” (e dunque, per estensione, di tutte le tipologie contrattuali) l'Amministrazione non è esonerata dal rispetto delle regole a tutela della concorrenza e del buon andamento, essendo comunque applicabili i principi del Trattato CE››, per poi concludere nel senso della legittimità del provvedimento assunto in autotutela per non avere pagina 12 di 25 l'ente adottato alcuno degli strumenti utili a garantire gli obiettivi di trasparenza, imparzialità
e/o concorrenzialità e per non aver espletato alcuna istruttoria ai fini della determinazione del prezzo.
Deve escludersi pertanto che la sentenza in commento (recepita dalla sentenza impugnata) si esprima in termini dubitativi e riconduca la ritenuta necessità di una procedura comparativa, quand'anche semplificata, per la scelta del contraente a fonti normative successive al contratto (il d.lgs. n. 163/2006).
Quanto alla dedotta condizione di urgenza per derogare alla procedura di evidenza pubblica, trattasi di tema non oggetto di indagine in primo grado, che è stato prospettato per la prima volta in secondo grado, come eccepito dall'ente appellato nella comparsa di costituzione e risposta (pag. 17) e come implicitamente riconosciuto dall'appellante principale nelle note conclusionali, laddove ha affermato (pag. 13) che, una volta che il Tribunale si era orientato per la nullità del contratto, non si vedeva la ragione per cui non avrebbe dovuto porsi, occorrendo anche d'ufficio, la questione della praticabilità del ricorso alla trattativa privata in una condizione di urgenza.
L'assunto della rilevabilità d'ufficio è evidentemente privo di pregio, trattandosi di questione che avrebbe dovuto essere introdotta e fatta valere dalla parte.
***
Il terzo motivo denuncia ‹‹DIFETTO DI MOTIVAZIONE E ERRORES IN IUDICANDO PER AVERE LA
SENTENZA RITENUTO NULLO IL CONTRATTO STIPULATO TRA E IL S. IO IN QUANTO Pt_1
CONCLUSO SENZA UN PROCEDIMENTO PUBBLICO VOLTO ALL'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE TRA GLI ALTRI DEGLI ARTT. 111, CO. 6 COST. C.P.C.; D.LGS.
12.4.2006, N. 163, TRATTATO CE, ART. 97 COST., 1418, 1325, 1344, 1345, 1346, 1354 E 1355 COD. CIV.››.
Lamenta l'appellante che l'impugnata sentenza sarebbe viziata da radicale difetto di motivazione, in quanto del tutto mancante e comunque indebitamente ridotta al di sotto del
“minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, co. 6, Cost.; l'affermata nullità risulterebbe erronea in quanto fondata su una normativa, quella prescrivente il ricorso alla procedura di evidenza pubblica, intervenuta in epoca successiva rispetto alla conclusione del contratto, sicché si dovrebbe configurare una nullità successiva o sopravvenuta, che tuttavia violerebbe il fondamentale principio della contemporaneità, finendo “per risolversi in un travestimento della retroattività della legge”; in ogni caso, ove si volesse ritenere il contratto soggetto alla disciplina sull'evidenza pubblica, non ricorrerebbe una delle cause di nullità previste dal secondo comma dell'art. 1418 c.c., in quanto la violazione delle regole procedimentali per la pagina 13 di 25 scelta del contraente non comporta né la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325
c.c., né l'illiceità della causa, ovvero dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 c.c. o la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dalla legge, ricorrendo al più l'ipotesi di annullabilità del contratto stesso, azione mai proposta.
***
Il motivo è infondato.
Richiamato quanto sopra si è detto sulla procedura di evidenza pubblica, ritiene la Corte che il primo giudice non sia incorso nel denunciato vizio.
È pacifico che, nella specie, detta procedura non è stata espletata.
La motivazione, seppure estremamente sintetica, è sufficiente a dar conto del ragionamento del Tribunale ed è aderente all'orientamento della Corte di cassazione, con cui si è affermato che la scelta del contraente da parte di un organismo pubblico deve avvenire attraverso la procedura dell'evidenza pubblica, la quale assicura il rispetto dei principi imperativi di imparzialità e buon andamento della P.A., di cui all'art. 97 Cost., nonché la concorrenza (ex art. 117, comma 2, lett. e, Cost.), realizzando l'interesse pubblico al miglior vantaggio economico e garantendo, al contempo, ai soggetti abilitati, il diritto di esercitare attività economica senza discriminazione (Cass. n. 11202 del 24/04/2019, con cui è stata confermata la sentenza che aveva ritenuto causa di nullità del contratto, ex art. 1418 c.c., la violazione dell'obbligo dell'evidenza pubblica nella scelta del cessionario del credito da parte di società a totale partecipazione pubblica).
La Suprema Corte richiama, in motivazione, la sentenza n. 401/2007 della Corte
Costituzionale, che, a proposito dell'elemento di necessario equilibrio rappresentato dalla tutela della concorrenza, ha rimarcato - individuando sul tema un "cerchio" di coerenza tra normativa costituzionale e sovranazionale - come detta tutela si concretizzi nell' "assicurare l'adozione di uniformi procedure di evidenza pubblica nella scelta del contraente, idonee a garantire, in particolare, il rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e di trasparenza", il che, sul piano del diritto interno, "costituisce, tra l'altro,
l'attuazione delle stesse regole costituzionali della imparzialità e del buon andamento che devono guidare l'azione della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 97 Cost."; la pregnanza e il livello di tali principi significa sine dubio la loro imperatività.
Non vi è spazio, dunque, per condividere le doglianze compendiate nel motivo in esame, dal momento che, lo si ribadisce, trovano applicazione i principi sovranazionali e quelli sanciti dalla Costituzione, non certo le norme sopravvenute alla conclusione del contratto. pagina 14 di 25 Va parimenti esclusa, in ossequio al suddetto insegnamento, che la violazione dell'evidenza pubblica comporti al più un'ipotesi di annullabilità del contratto.
Ne consegue che correttamente il primo giudice ha dichiarato la nullità del contratto denominato “Atto di concessione”, stipulato dalle parti l'8.11.2004.
***
Il quarto motivo denuncia ‹‹DIFETTO E CONTRADDITTORIETÀ DI MOTIVAZIONE ED ERRORES IN
IUDICANDO PER AVERE LA SENTENZA EQUIPARATO E LIQUIDATO IL PRETESO DANNO DA INDENNITÀ
DI OCCUPAZIONE PARAMETRANDOLO AI CANONI LOCATIVI NEGOZIALI E PER AVER IGNORATO IL
CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE TRA GLI
ALTRI DEGLI ARTT. 112, 113, 115, 116 E 132 COMMA 2 C.P.C., NONCHÉ DEGLI ARTT. 1223, 1226, 1227,
2043, 2056 E 2697 C.C.››
Lamenta l'appellante che avrebbe errato il Tribunale a condannare a pagare in favore Pt_1 del un'indennità di occupazione - a partire dal 2011, e dunque per la durata Controparte_2 di nove anni antecedenti alla proposizione della domanda di nullità - che coincideva con quanto il locatore avrebbe avuto diritto di pretendere ove il contratto fosse stato valido;
infatti, in caso di nullità del contratto, l'indennità non può corrispondere ai canoni di locazione pattuiti
(cfr. Cass. n. 36253/2021); nella specie, non sarebbe stata provata, in primo grado, la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento diretto o indiretto mediante concessione ad altri del godimento del bene dietro corrispettivo;
la non Controparte_15 sarebbe un cespite pronto ad essere collocato sul mercato delle locazioni senza preventivi interventi di valorizzazione e bonifica e il canone concordato era calibrato proprio sulla valorizzazione e lo sfruttamento industriale del complesso immobiliare da parte di;
Pt_1 ancora, la sentenza non avrebbe tenuto conto, in termini di compensatio lucri cum damno, delle conseguenze vantaggiose per il causate in via diretta dal fatto Controparte_2 asseritamente lesivo, per non avere valorizzato, sempre ai sensi dell'art. 1227 c.c., la circostanza del concorso della parte creditrice nella determinazione del preteso danno, ove si consideri che il vizio di carenza di una procedura comparativa preliminare al contratto era unicamente imputabile al concedente e che quest'ultimo non aveva posto in essere alcuno dei propri adempimenti negoziali, che pure avrebbero consentito la valorizzazione del compendio, fermo restando che aveva potuto profittare dei consistenti investimenti messi in campo da che, non solo aveva versato canoni per “1.700,00 euro”, ma aveva anche Pt_1 sostenuto investimenti documentati per oltre tre milioni di euro.
***
Il motivo è infondato. pagina 15 di 25 Si rileva preliminarmente che il primo giudice non ha determinato l'indennità di occupazione, dal 30.6.2011, in misura corrispondente al canone locativo, facendo discendere dal contratto nullo gli stessi effetti che il contratto avrebbe prodotto ove fosse stato valido, come sostiene l'appellante.
Ciò si ricava dal fatto che, in sentenza, è stato assunto a base della liquidazione equitativa il valore locativo di € 285.000,00, ben inferiore a quello pattuito dalle parti con l'atto integrativo del 2010.
Per il resto, sul danno in ipotesi di occupazione senza titolo si sono pronunciate le Sezioni
Unite, che, con la sentenza n. 33645/2022, hanno enunciato i seguenti principi di diritto:
- nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
- nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato;
Palese è la sussistenza del danno subito dal a causa dell'indisponibilità del Controparte_2 bene, ove si consideri che pacificamente l'ente, che aveva ottenuto il complesso immobiliare da un lascito testamentario, lo avrebbe senza dubbio messo a frutto locandolo a terzi, tenuto conto della specifica natura dell'ente stesso e dei fini da questo perseguiti, nonché delle (a dir poco) importanti dimensioni della tenuta e della sua composizione, che aveva comunque un valore produttivo, già sfruttato da . Pt_1
Nella specie, viste anche le peculiarità del bene come risultanti dagli atti (trattandosi di tenuta di 820 ettari circa composta da terreni agricoli e fabbricati urbani e agricoli, che si estende sul territorio di tre Comuni), il risarcimento non poteva essere provato nel suo preciso ammontare e non poteva farsi riferimento al valore di mercato.
Ritiene la Corte che correttamente il primo giudice, facendo ricorso alla liquidazione equitativa, abbia parametrato il danno al canone locativo iniziale (cfr., di recente, Cass. n.
19849 del 18/07/2024), canone che già teneva conto dello stato del bene e degli interventi di riqualificazione che avrebbe dovuto effettuare, così utilizzando il valore che le parti Pt_1 avevano concordemente riconosciuto al bene proprio in virtù delle sue caratteristiche.
pagina 16 di 25 Del resto, il bene, così come era stato locato a nelle condizioni in cui versava, ben Pt_1 avrebbe potuto essere concesso in locazione a terzi alle stesse condizioni.
Privo di pregio inoltre è l'assunto fondato sul concorso del creditore ex art. 1227 c.c.
E infatti, in primo luogo, a fronte del mancato ricorso alla procedura di evidenza pubblica e della delibera assunta in autotutela dall'ente, (sia pur legittimamente, dal suo punto di Pt_1 vista), servendosi degli strumenti previsti dall'ordinamento, ha: impugnato innanzi al TAR la delibera n. 15/2007 di annullamento, in sede di autotutela, della delibera n. 182/2004; impugnato innanzi al Consiglio di Stato la sentenza del TAR in ordine al rigetto del primo motivo;
impugnato innanzi al TAR la successiva delibera n. 38/2008 che annullava ora per allora la delibera n. 182/2004.
A tanto ha proceduto sostenendo che non era prevista la procedura di evidenza pubblica.
A fronte di tale complessiva e assorbente condotta di , non può attribuirsi valenza Pt_1 determinante, ai fini in esame, alla transazione di cui all'”Atto integrativo e modificativo” del
27.4.2010.
In secondo luogo, ha comunque continuato a detenere il complesso immobiliare senza Pt_1 corrispondere i canoni a far data dal secondo semestre 2011.
Ne discende che difetta il nesso tra l'affidamento del bene a trattativa privata, affetto da nullità, e il danno in concreto poi subito dall'ente.
***
Il quinto motivo denuncia ‹‹OMESSA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE E ERRORER IN
IUDICANDO E PROCEDENDO PER AVERE LA SENTENZA OMESSO DI DICHIARARE L'INTERRUZIONE
DEL PROCESSO A SEGUITO DELL'AVVICENDAMENTO DELLA SGR SORGENTE CON LA SGR
CASTELLO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE TRA GLI ALTRI DEGLI ARTT. 112,115 E 116 C.P.C. E
132 COMMA 2, N. 4 C.P.C., NONCHÉ DEGLI ART. 110 E 111 C.P.C. SULLA SUCCESSIONE ED
INTERRUZIONE NEL PROCESSO››.
Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe erroneamente respinto l'istanza con cui aveva chiesto l'interruzione del processo a seguito della costituzione di , Pt_1 CP_3 sul rilievo che: «la cessione del ramo d'azienda non costituisce un evento comportante l'interruzione del processo ai sensi degli art. 299 e segg. c.p.c. (cfr. Cass., Sez. L, sentenze n.
237 del 10.1.2003 e n. 25952 del 29.11.2005; Cass., Sez. 3 civ., sentenze n. 23936 del
19.11.2007; 6942 del 23.3.2010)»; la motivazione non teneva conto della assoluta peculiarità Contr del fenomeno dell'avvicendamento di una all'altra, in nulla sovrapponibile a una mera cessione di ramo di azienda, costituendo il fondo comune di investimento patrimonio separato della società di gestione del risparmio ed essendo destinatario diretto di effetti giuridici anche pagina 17 di 25 se le attività negoziali o processuali possono essere espletate esclusivamente dal soggetto Contr che ha istituito il fondo stesso;
ne conseguirebbe che la sostituzione della perfeziona non un trasferimento del mandato gestorio, ma un trasferimento della formale titolarità dei Contr Contr beni del (dalla sostituita alla nuova;
la necessaria interruzione del processo CP_4 si porrebbe, secondo l'appellante, come scelta obbligata.
***
Il motivo è infondato, per una ragione che riveste carattere assorbente.
Le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinate alla tutela della parte colpita dal relativo evento, la quale è l'unica legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva, sicché la mancata interruzione del processo non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, né essere eccepita dall'altra parte come motivo di nullità (tra le tante, Cass. n. 17199 del 19/08/2016).
Pertanto, non è legittimata a dolersi della mancata interruzione, fermo restando che Pt_1
si era costituita in giudizio, di talché non si comprende per quale ragione il CP_3 primo giudice avrebbe dovuto dichiarare l'interruzione del processo.
***
Il sesto motivo denuncia ‹‹DIFETTO DI MOTIVAZIONE E ERRORES IN IUDICANDO PER AVERE LA
SENTENZA CONDANNATO CLOVIS AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI A FAVORE DEL S.
IO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 91 E 92 C.P.C.››.
Lamenta l'appellante che il giudice di primo grado avrebbe disposto una onerosa condanna alle spese, punendo in maniera esemplare una legittima iniziativa processuale della parte soccombente che raramente conduce il giudice a una simile pronuncia, tanto più quando la soccombenza risulti determinata da una nullità per un asserito vizio che non era in alcun modo imputabile alla stessa parte, la quale invece risultava aver sostenuto oneri e subìto danni pari ad oltre cinque milioni di euro;
il tribunale avrebbe dovuto compensare le spese, tenuto conto degli elementi di valutazione descritti alle pagg. 56. 57 e 58 dell'atto di impugnazione.
***
Si premette che, come emerge dalla lettura del motivo, l'appellante non censura la determinazione del quantum sotto il profilo dello scaglione utilizzato in relazione al valore della causa, né sotto quello dei valori previsti dalle tariffe per le varie fasi, ma si concentra sulla mancata compensazione.
pagina 18 di 25 Ciò precisato, l'art. 92 comma 2 c.p.c., come novellato dall'art. 13, comma primo, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, prevede che se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero
La tassatività di tale elencazione ha subìto un parziale temperamento per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, che ha ripristinato il predetto potere discrezionale, dichiarando costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistessero altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Pur dovendosi escludere il carattere eccezionale della compensazione, non limitata ad ipotesi tassativamente previste ma riferibile anche ad altre situazioni la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, se è vero che nel nostro ordinamento processuale coesistono criteri diversi di regolamentazione delle spese di lite, non tutti improntati al principio di soccombenza e destinati a far fronte a situazioni diverse, è anche vero, però, che al di fuori di tali ipotesi torna a trovare applicazione la regola generale, la quale esige che a sopportare le spese del processo sia colui che, come affermato da un'autorevole dottrina, risulta vinto nella lotta giudiziale, in tal senso deponendo chiaramente l'insistenza del Giudice delle leggi sulla
«gravità ed eccezionalità» delle ragioni richieste ai fini della compensazione (Cass. S.U. n.
32061/2022, in motivazione).
Tali “altre” gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare “nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni” (cioè, quelle trattate in giudizio) “di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.” (Cass. n. 6424/2024).
Ciò detto, ritiene questa Corte che non rientrino fra le gravi ed eccezionali ragioni gli elementi indicati dall'appellante, la quale valorizza singoli segmenti della vicenda processuale del tutto irrilevanti ai fini in esame, quali: la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo sul presupposto della validità del contratto sottostante al titolo giudiziale, di cui poi ha invece accertato la nullità, revocando il decreto;
il rigetto delle istanze istruttorie;
il rigetto delle istanze di trattazione orale della causa formulate da;
il rigetto implicito delle Pt_1 domande di e . CP_6 CP_3
Del pari irrilevante è che il primo giudice abbia mutuato i termini della pronuncia del TAR del
2007 per giungere alla declaratoria di nullità del negozio, con ciò ammettendo che lo stesso pagina 19 di 25 Centro Sant'Alessio doveva essere a conoscenza del profilo di nullità molto prima di stipulare la scrittura del luglio 2010.
Di siffatto profilo si è già detto sopra, così come si è già escluso che la motivazione possa definirsi perplessa e dubitativa.
Esclusa, dunque, la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, ne consegue che correttamente le spese sono state poste a carico della parte soccombente, in base all'esito finale della lite.
***
In conclusione, l'appello principale deve essere rigettato.
***
Vanno ora esaminati gli appelli incidentali.
***
Il , con un unico motivo, censura la sentenza limitatamente al quantum Controparte_2 debeatur e lamenta che il Tribunale avrebbe quantificato l'indennità di occupazione dovuta da in € 285.000,00 annui dal 30.06.2011 fino alla sentenza e in € 23.750,00 al mese dalla Pt_1 data di pubblicazione della sentenza sino al rilascio effettivo, parametrandola al valore locativo dell'atto di concessione del 2004, anziché a quello contenuto nell'atto modificativo e integrativo del 28.4.2010, pari ad € 300.000,00 annui fino al 31.03.2015 e ad € 500.000,00 per le annualità successive fino al 31.03.2030.
***
Il secondo motivo dell'appello incidentale proposto da , quale gestore del CP_3 [...]
ricalca, in sostanza, il motivo articolato dal , sicché le doglianze CP_4 Controparte_2 saranno trattate congiuntamente.
***
Entrambe le censure sono infondate.
Le appellanti incidentali si limitano, in sostanza, a lamentare che il Tribunale avrebbe dovuto applicare i canoni previsti dall'atto modificativo del 2010, senza allegare e valorizzare ulteriori elementi in ordine alla liquidazione equitativa dell'indennità di occupazione.
Come si è già detto in occasione della trattazione del quarto motivo dell'appello principale, il
Tribunale non ha determinato l'indennità di occupazione, dal 30.6.2011, in misura corrispondente al canone locativo, dal momento che ha assunto, come parametro di riferimento della liquidazione equitativa, il valore locativo di € 285.000,00 di cui all'atto di concessione del 2004, ben inferiore a quello pattuito dalle parti con l'atto integrativo del 2010. pagina 20 di 25 La statuizione è corretta e in linea con la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 36253/2021, citata anche dall'appellante principale), secondo cui il locatore ha diritto a una indennità di occupazione, per avere il conduttore detenuto l'immobile sine titulo, che non può coincidere con quanto il locatore avrebbe avuto diritto di pretendere ove il contratto non fosse stato colpito dalla sanzione della nullità.
In altri termini, il locatore non può pretendere, a titolo di indennità, i canoni dovuti in base ad un contratto nullo come se quel contratto fosse valido.
Ne discende che, in difetto di critiche diverse e ulteriori dirette a inficiare il ragionamento del giudice sotto profili differenti da quello in parola, le doglianze devono essere disattese.
***
L'appello incidentale proposto dal deve dunque essere respinto. Controparte_2
***
Proseguendo nell'esame delle ulteriori doglianze di il primo motivo censura la
CP_3 sentenza nella parte in cui ha pronunciato l'ordine di rilascio in favore del e Controparte_2 non in favore del soggetto attualmente proprietario del bene e cioè il Controparte_4 gestito da , regolarmente costituito in giudizio a seguito di atto di intervento;
CP_3 sostiene che, dopo aver preso atto della intervenuta successione di nel diritto
CP_3 controverso, a prescindere dalla estromissione di , il giudice avrebbe dovuto CP_6 comunque pronunciare in favore di l'ordine di rilascio e, inoltre, condannare
CP_3
al risarcimento del danno subito per l'occupazione del bene dal 19.7.2018. Pt_1
***
Il motivo è infondato.
In primo luogo, il Tribunale ha ritenuto applicabile l'art. 111 c.p.c. e ha concluso che non essendo stata proposta alcuna istanza, né manifestato il consenso all'estromissione dal giudizio del , questo era parte processuale a tutti gli effetti. Controparte_2
L'impugnata sentenza non si riferisce quindi alla mancata estromissione di , CP_6 ma a quella del . Controparte_2
In secondo luogo, la Suprema Corte (Cass. n. 4741 del 15/02/2023), all'esito di un'analitica ricostruzione sull'applicabilità degli artt. 110 e 111 c.p.c., ha affermato che «Se nel corso del processo, in cui è controverso un diritto attinente a un fondo comune di investimento, si trasferiscono da una società di gestione all'altra - ai sensi dell'art. 36, co. 1 d.lgs. 98/1998 - i rapporti di gestione relativi al fondo, il processo prosegue tra le parti originarie. La società di gestione subentrata nella gestione può intervenire o essere chiamata nel processo e la pagina 21 di 25 società alienante può esserne estromessa. In ogni caso, la sentenza pronunciata nei confronti delle parti originarie spiega i suoi effetti anche nei confronti della società di gestione subentrata»
Ne discende il rigetto della doglianza sia con riguardo al rilascio del bene che con riguardo alla condanna al risarcimento per l'occupazione senza titolo dal 20.7.2018.
***
Il terzo motivo attiene alla compensazione delle spese, disposta, nonostante la pacifica legittimazione di - e poi di - a intervenire nel giudizio e CP_6 CP_3 nonostante la soccombenza di , senza alcuna motivazione. Pt_1
***
Il motivo è fondato.
La parte soccombente è tenuta a rimborsare le spese processuali anche in favore di chi, intervenendo legittimamente in un giudizio non instaurato in origine nei suoi confronti, abbia titolo per parteciparvi e abbia assunto nel processo una posizione contrastante rispetto a quella della parte soccombente (Cass. n. 4929/2003; cfr. anche Cass. S.U. n. 27846 del
30/10/2019, sia pure in tema di intervento adesivo).
Vista la soccombenza di , non ricorrono, né sono stati in alcun modo indicati dal Pt_1
Tribunale, i presupposti per disporre la compensazione delle spese.
La sentenza va pertanto riformata limitatamente a detto capo e va condannata alla Pt_1 rifusione delle spese in favore di . CP_3
Nella specie, si devono riconoscere i compensi per le fasi di studio e introduttiva e quelli per la fase decisionale, essendo intervenuta in data 7.6.2022, prima dell'udienza di CP_3 precisazione delle conclusioni.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
Le spese si liquidano secondo i valori minimi, per le prime due fasi, tenuto conto della ridotta attività professionale svolta, e secondo i valori medi per la fase decisionale, dello scaglione indeterminabile complessità media, come segue:
€ 1.064,00 per la fase di studio;
€ 708,00 per la fase introduttiva;
pagina 22 di 25 € 3.579,00 per la fase decisionale;
totale € 5.351,00.
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Ricapitolando: l'appello principale è rigettato;
l'appello incidentale proposto dal
[...]
è rigettato;
l'appello incidentale proposto da è accolto limitatamente CP_2 CP_3 alle spese di lite.
Ogni altra questione e istanza (ivi comprese le istanze istruttorie) è assorbita.
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Venendo alle spese del secondo grado, in ragione della reciproca soccombenza, ricorrono i presupposti per compensare per intero le spese del giudizio di appello, ivi comprese quelle della fase cautelare, tra e il . Pt_1 Controparte_2
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Quanto a , in ragione della reciproca soccombenza parziale e in considerazione CP_3 del fatto che è stato accolto solo il motivo dell'appello incidentale sulle spese, ricorrono i presupposti per compensare nella misura di due terzi le spese di lite, che, per il residuo terzo, vengono poste a carico di . Pt_1
Quest'ultima deve essere quindi condannata a rifondere a le suddette spese CP_3
(comprese quelle del subprocedimento incidentale instaurato in appello per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata ai sensi del novellato art. 283 comma 2 c.p.c.:
v. Cass. ord.
5.2.2013 n. 2671; C.Cost.
4.7.2002 n. 312 in motiv., circa il carattere autonomo rispetto al giudizio di merito e la sua natura cautelare), secondo i valori medi dello scaglione indeterminabile complessità media, nella seguente misura:
– per il sub-procedimento in appello, in complessivi € 1.409,00 per compensi, secondo i parametri previsti dalla tabella n. 10 (Procedimenti cautelari) allegata al D.M. n. 55/2014, stante la natura latamente cautelare dello stesso, esclusa la fase istruttoria;
– per il giudizio principale di appello, in complessivi € 4.052,00 per compensi.
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Nulla va disposto per le spese nei confronti di , rimasta contumace. CP_6
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Difettano i presupposti per la condanna di ai sensi del comma 1 dell'art. 96 c.p.c., vale Pt_1
a dire l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, e quelli di cui al successivo comma 3, e cioè l'aver abusato dello strumento processuale, posto che la responsabilità per lite temeraria non consegue alla mera infondatezza della domanda, ma pagina 23 di 25 necessita della mala fede o colpa grave, elementi che nella specie non si ravvisano, così come non si ravvisa l'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dall'infondatezza delle azionate pretese (cfr. Cass. n. 26545 del
30/09/2021), anche tenuto conto della complessità della vicenda e delle plurime questioni trattate.
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Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione principale e quella incidentale proposta dal sono state integralmente rigettate (cfr. Cass. n. 26907/2018; Cass. S.U. n. Controparte_2
4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sugli appelli incidentali proposti avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 17860/2022, R.G. n. 14240/2016, pubblicata in data 2.12.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto da . – Parte_1 [...]
Parte_2
2) rigetta l'appello incidentale proposto dall
[...]
, già Controparte_16 [...]
Controparte_2
3) accoglie, per quanto di ragione, l'appello incidentale proposto da
[...] nella qualità di Società di Gestione Controparte_3 del Risparmio in nome e per conto del Fondo Sant'Alessio, Controparte_5
Riservato di tipo chiuso e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, condanna . – al Parte_1 Parte_2 pagamento, in favore di Controparte_3
nella qualità, delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi €
[...]
5.351,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
pagina 24 di 25 4) compensa per intero, tra . – Parte_1 Parte_2
e l
[...] Controparte_1
, le spese del giudizio di secondo grado, ivi comprese quelle
[...] del sub-procedimento in appello;
5) compensa per due terzi, tra . – Parte_1 Parte_2
e le
[...] Controparte_3 spese del secondo grado di giudizio, e condanna la prima al pagamento, in favore di del residuo terzo, che liquida in complessivi € 1.409,00 per Controparte_3 compensi per il sub-procedimento in appello e in complessivi € 4.052,00 per compensi per il giudizio principale di appello, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
6) nulla per le spese nei confronti di Controparte_6
[...]
7) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante principale
[...]
. – e dell'appellante incidentale Parte_1 Parte_2
Controparte_16
.
[...]
Roma, 12.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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