TRIB
Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/08/2025, n. 4322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4322 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4840/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4840/2021 R.G. promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale CP_1 Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Paternò (CT), via dei Coralli n. 2 a-b-c, elettivamente domiciliata in Belpasso, via VIII Traversa n. 81, presso lo studio dell'Avv.
Maurizio Prezzavento, che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione depositata nel giudizio di primo grado;
Appellante
Contro
, (C.F.: ), in persona del procuratore pro tempore, con sede CP_2 P.IVA_2 legale in Milano, piazza Tre Torri n. 3, ed elettivamente domiciliata in Catania, C.so Martiri della Libertà n. 188, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Borgia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellata
------------
Conclusioni
All'udienza del 10 febbraio 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
pagina 1 di 5 ---------
Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 99/2020 RG, resa in data 30 novembre 2020, il Giudice di Pace di
Paternò ha rigettato la domanda proposta da volta a sentire Parte_2 condannare al risarcimento dei danni materiali subiti dal proprio veicolo Jeep CP_2
Renegate, tg FM 673 ND, in occasione dell'evento grandinigeno, verificatosi a Paternò il 15 agosto 2018, in forza della polizza n. 273065622, sì come ricomprendente la copertura dei danni derivanti da eventi atmosferici.
Nello specifico, la società attrice deduceva che, a fronte dell'importo di € 2.461,00, già liquidato dalla compagnia, residuasse l'ulteriore danno di € 3.019,61, per il cui pagamento chiedeva la condanna a titolo di integrale ristoro dei pregiudizi patiti.
Il Giudice di primo grado, alla stregua delle risultanze istruttorie, ha rigettato la domanda attorea, indi condannando al pagamento delle spese di lite e dei Parte_2 compensi di CTU.
Avverso la detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha formulato appello Parte_2
Ha dedotto, con il primo motivo di gravame, la violazione degli artt. 112 e 115 cpc, all'uopo assumendo che la compagnia assicurativa convenuta non avesse contestato, in prime cure, l'an della pretesa risarcitoria e che, pertanto, rigettando la domanda per carenza di prova del nesso di causalità, il giudice fosse incorso in ultrapetizione e nella violazione del principio di non contestazione.
Ha censurato, dipoi, la sentenza impugnata con la seconda censura per avere disatteso, quanto al maggior danno occorso, la fattura prodotta in atti e le conclusioni della CTU espletata nel corso del giudizio.
Ha impugnato, infine, il capo della sentenza relativo alla regolamentazione delle spese di lite, giacché poste integralmente a suo carico.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita , eccependo l'infondatezza CP_2 dell'incoato appello e chiedendone, quindi, il rigetto.
pagina 2 di 5 La causa è stata posta in decisione all'udienza del 10 febbraio 2025 previa concessione dei termini per le comparse conclusionali e delle memorie di replica.
-----------
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame, deduce la violazione degli artt. Parte_2
112 e 115 cpc., nella specie assumendo che , costituendosi nel giudizio di primo CP_2 grado, non avrebbe contestato l'an della pretesa risarcitoria, di talchè il GdP, rilevando il difetto di prova del necessario nesso di causalità, sarebbe naturalmente incorso nella violazione del principio di non contestazione e di ultrapetizione.
Il motivo è infondato.
Dalla comparsa di costituzione e risposta risulta, infatti, che la convenuta ha sin dall'inizio contestato la fondatezza della domanda, confutando specificatamente la mancanza di prova in ordine alla riferibilità causale dei danni ulteriori lamentati - segnatamente quelli attinenti al parafango sinistro posteriore e anteriore della – all'evento grandinigeno del 15 agosto CP_3
2018, e, quindi, precisando, in parola, che “non spetta all'attrice il risarcimento del danno integrale, bensì il solo indennizzo previsto a termini di contratto” (p. 2).
Al riguardo, il pagamento dell'importo già corrisposto dall'assicurazione costituisce, in realtà, l'adempimento dell'indennizzo stimato e ritenuto contrattualmente dovuto, ma non implica alcun riconoscimento, neppure implicito, dell'an debeatur rispetto a poste di danno ulteriori, sì come contestate in quanto reputate, per l'appunto, estranee al rischio assicurato.
E tanto basta per affermare che la statuizione di primo grado, nel rilevare la carenza di prova del nesso eziologico, si presenta conforme tanto ai limiti della domanda quanto al principio di non contestazione, atteso che la riferibilità all'evento assicurato di tutti i danni all'uopo dedotti – e, nella specie, di quelli ulteriori rispetto a quelli già indennizzati - costituisce elemento costitutivo della pretesa e, come tale, rimane soggetto alla disciplina ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.
È parimenti infondato il secondo motivo di gravame, segnatamente quello con il quale censura la sentenza per avere il primo giudice disatteso, quanto al Parte_2
pagina 3 di 5 maggior danno occorso, la fattura prodotta in atti e le conclusioni della CTU espletata nel corso del giudizio.
Invero, a fronte del valore meramente indiziario della fattura commerciale (Cass. 2025 n.
22447), quale atto di formazione unilaterale che, se contestato, non è idoneo a provare né
l'esistenza del credito né, tantomeno, il nesso eziologico tra i danni subiti e l'evento denunciato, la CTU, in effetti, ha sì accertato – anche sulla base delle riproduzioni fotografiche del veicolo ormai riparato - l'avvenuta esecuzione delle lavorazioni riportate in fattura e la congruità dei relativi importi, ma ha dichiarato, al contempo, l'impossibilità di stabilire la riconducibilità causale delle dette riparazioni all'evento atmosferico all'uopo dedotto.
A tal proposito, si legge infatti che “dalla documentazione agli atti, secondo lo scrivente, non è possibile quantificare l'entità dei danni subiti dal veicolo Jeep Renegade tg FM673ND a seguito dell'evento atmosferico e ciò è dovuto non solo alla qualità della documentazione fotografica presente ma anche alla colorazione bianca dell'autovettura (…). Tuttavia, non si può, a parete dello scrivente, accertare con accuratezza l'entità dei danneggiamenti causati dall'evento climatico”.
Orbene, in mancanza di ulteriori elementi di prova, la mera produzione della fattura da parte della società attorea, pur riscontrata, ad opera del consulente, nella sua attendibilità contabile, non è sufficiente, di per sé, a dimostrare che i danni allegati, sì come addotti a fondamento della pretesa, siano stati, in concreto, conseguenza diretta e immediata dell'evento atmosferico coperto dalla polizza assicurativa.
Assorbito che debba ritenersi, a tal punto, il terzo motivo di impugnazione, segnatamente quello a mezzo del quale l'appellante contesta la liquidazione delle spese processuali operata in primo grado, non resta che rigettare l'interposto appello e, per l'effetto, condannare alla refusione delle spese processuali del presente grado Parte_2 di giudizio: valore della causa sino ad € 5.200,00 – compensi medi – fasi studio, introduttiva, decisione).
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4840/2021 RG, in sede di impugnazione della sentenza n. 99/2020 RG, resa in data 30 novembre 2020 dal
Giudice di Pace di Paternò, così statuisce: rigetta l'appello proposto da Parte_2 condanna al pagamento delle spese processuali, a favore di Parte_2
, che si liquidano in € 1.701,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. CP_2
Ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002.
Così deciso in Catania, il 22 agosto 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4840/2021 R.G. promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale CP_1 Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Paternò (CT), via dei Coralli n. 2 a-b-c, elettivamente domiciliata in Belpasso, via VIII Traversa n. 81, presso lo studio dell'Avv.
Maurizio Prezzavento, che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione depositata nel giudizio di primo grado;
Appellante
Contro
, (C.F.: ), in persona del procuratore pro tempore, con sede CP_2 P.IVA_2 legale in Milano, piazza Tre Torri n. 3, ed elettivamente domiciliata in Catania, C.so Martiri della Libertà n. 188, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Borgia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellata
------------
Conclusioni
All'udienza del 10 febbraio 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
pagina 1 di 5 ---------
Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 99/2020 RG, resa in data 30 novembre 2020, il Giudice di Pace di
Paternò ha rigettato la domanda proposta da volta a sentire Parte_2 condannare al risarcimento dei danni materiali subiti dal proprio veicolo Jeep CP_2
Renegate, tg FM 673 ND, in occasione dell'evento grandinigeno, verificatosi a Paternò il 15 agosto 2018, in forza della polizza n. 273065622, sì come ricomprendente la copertura dei danni derivanti da eventi atmosferici.
Nello specifico, la società attrice deduceva che, a fronte dell'importo di € 2.461,00, già liquidato dalla compagnia, residuasse l'ulteriore danno di € 3.019,61, per il cui pagamento chiedeva la condanna a titolo di integrale ristoro dei pregiudizi patiti.
Il Giudice di primo grado, alla stregua delle risultanze istruttorie, ha rigettato la domanda attorea, indi condannando al pagamento delle spese di lite e dei Parte_2 compensi di CTU.
Avverso la detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha formulato appello Parte_2
Ha dedotto, con il primo motivo di gravame, la violazione degli artt. 112 e 115 cpc, all'uopo assumendo che la compagnia assicurativa convenuta non avesse contestato, in prime cure, l'an della pretesa risarcitoria e che, pertanto, rigettando la domanda per carenza di prova del nesso di causalità, il giudice fosse incorso in ultrapetizione e nella violazione del principio di non contestazione.
Ha censurato, dipoi, la sentenza impugnata con la seconda censura per avere disatteso, quanto al maggior danno occorso, la fattura prodotta in atti e le conclusioni della CTU espletata nel corso del giudizio.
Ha impugnato, infine, il capo della sentenza relativo alla regolamentazione delle spese di lite, giacché poste integralmente a suo carico.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita , eccependo l'infondatezza CP_2 dell'incoato appello e chiedendone, quindi, il rigetto.
pagina 2 di 5 La causa è stata posta in decisione all'udienza del 10 febbraio 2025 previa concessione dei termini per le comparse conclusionali e delle memorie di replica.
-----------
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame, deduce la violazione degli artt. Parte_2
112 e 115 cpc., nella specie assumendo che , costituendosi nel giudizio di primo CP_2 grado, non avrebbe contestato l'an della pretesa risarcitoria, di talchè il GdP, rilevando il difetto di prova del necessario nesso di causalità, sarebbe naturalmente incorso nella violazione del principio di non contestazione e di ultrapetizione.
Il motivo è infondato.
Dalla comparsa di costituzione e risposta risulta, infatti, che la convenuta ha sin dall'inizio contestato la fondatezza della domanda, confutando specificatamente la mancanza di prova in ordine alla riferibilità causale dei danni ulteriori lamentati - segnatamente quelli attinenti al parafango sinistro posteriore e anteriore della – all'evento grandinigeno del 15 agosto CP_3
2018, e, quindi, precisando, in parola, che “non spetta all'attrice il risarcimento del danno integrale, bensì il solo indennizzo previsto a termini di contratto” (p. 2).
Al riguardo, il pagamento dell'importo già corrisposto dall'assicurazione costituisce, in realtà, l'adempimento dell'indennizzo stimato e ritenuto contrattualmente dovuto, ma non implica alcun riconoscimento, neppure implicito, dell'an debeatur rispetto a poste di danno ulteriori, sì come contestate in quanto reputate, per l'appunto, estranee al rischio assicurato.
E tanto basta per affermare che la statuizione di primo grado, nel rilevare la carenza di prova del nesso eziologico, si presenta conforme tanto ai limiti della domanda quanto al principio di non contestazione, atteso che la riferibilità all'evento assicurato di tutti i danni all'uopo dedotti – e, nella specie, di quelli ulteriori rispetto a quelli già indennizzati - costituisce elemento costitutivo della pretesa e, come tale, rimane soggetto alla disciplina ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.
È parimenti infondato il secondo motivo di gravame, segnatamente quello con il quale censura la sentenza per avere il primo giudice disatteso, quanto al Parte_2
pagina 3 di 5 maggior danno occorso, la fattura prodotta in atti e le conclusioni della CTU espletata nel corso del giudizio.
Invero, a fronte del valore meramente indiziario della fattura commerciale (Cass. 2025 n.
22447), quale atto di formazione unilaterale che, se contestato, non è idoneo a provare né
l'esistenza del credito né, tantomeno, il nesso eziologico tra i danni subiti e l'evento denunciato, la CTU, in effetti, ha sì accertato – anche sulla base delle riproduzioni fotografiche del veicolo ormai riparato - l'avvenuta esecuzione delle lavorazioni riportate in fattura e la congruità dei relativi importi, ma ha dichiarato, al contempo, l'impossibilità di stabilire la riconducibilità causale delle dette riparazioni all'evento atmosferico all'uopo dedotto.
A tal proposito, si legge infatti che “dalla documentazione agli atti, secondo lo scrivente, non è possibile quantificare l'entità dei danni subiti dal veicolo Jeep Renegade tg FM673ND a seguito dell'evento atmosferico e ciò è dovuto non solo alla qualità della documentazione fotografica presente ma anche alla colorazione bianca dell'autovettura (…). Tuttavia, non si può, a parete dello scrivente, accertare con accuratezza l'entità dei danneggiamenti causati dall'evento climatico”.
Orbene, in mancanza di ulteriori elementi di prova, la mera produzione della fattura da parte della società attorea, pur riscontrata, ad opera del consulente, nella sua attendibilità contabile, non è sufficiente, di per sé, a dimostrare che i danni allegati, sì come addotti a fondamento della pretesa, siano stati, in concreto, conseguenza diretta e immediata dell'evento atmosferico coperto dalla polizza assicurativa.
Assorbito che debba ritenersi, a tal punto, il terzo motivo di impugnazione, segnatamente quello a mezzo del quale l'appellante contesta la liquidazione delle spese processuali operata in primo grado, non resta che rigettare l'interposto appello e, per l'effetto, condannare alla refusione delle spese processuali del presente grado Parte_2 di giudizio: valore della causa sino ad € 5.200,00 – compensi medi – fasi studio, introduttiva, decisione).
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4840/2021 RG, in sede di impugnazione della sentenza n. 99/2020 RG, resa in data 30 novembre 2020 dal
Giudice di Pace di Paternò, così statuisce: rigetta l'appello proposto da Parte_2 condanna al pagamento delle spese processuali, a favore di Parte_2
, che si liquidano in € 1.701,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. CP_2
Ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002.
Così deciso in Catania, il 22 agosto 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5