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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2260 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili ELanno 2018
e promossa
DA
in persona ELamministratore p.t.,, rappresentato e Parte_1 difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione, dagli Avv. Giovanni Ioannoni e Avv. Luca D'Innocenzo, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Teramo – San Nicolò a Tordino,
Via G. Milli n. 1
Attore/Opponente
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Monia Terzilli, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in San Nicolò a Torino, Via Palombieri n. 32
Convenuto/Opposto
E
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta, dall'Avv. Patrizia Terzilli, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in San Nicolò a Torino, Via Palombieri n. 28
Terzo chiamato
E
HDI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Vincenzo Salvi, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, Via Ignazio Rozzi n. 8
Terzo chiamato
OGGETTO: Contratto di appalto. Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:
Per parte attrice Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
Nel merito e in via principale: pagina 1 di 18 per tutte le argomentazioni sopraesposte, revocare e/o annullare e comunque dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 372/2018 r.g. n. 208/2018 emesso in data 16.04.2018 dal
Tribunale di Teramo perché emesso in mancanza delle condizioni di legge.
In via riconvenzionale:
Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale ELimpresa per non Controparte_1 aver eseguito secondo la buona regola ELarte le lavorazioni di cui al contratto di appalto del
10.06.2015;
Accertare e dichiarare il mancato rispetto del termine contrattuale per la fine dei lavori fissato al
6.10.2015 ovvero con ritardo pari a giorni 112 o nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con applicazione della penale per ritardo pari ad € 100,00 giornalieri per come pattuita contrattualmente;
Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1176 co. 2 c.c. in capo all'CH CP_2 quale Progettista e Direttore dei lavori incaricata;
Per l'effetto: Condannare in via solidale e/o concorsuale la e l'Arch. Controparte_1 CP_2
(ciascuno per il proprio grado di responsabilità che verrà accertato in corso di giudizio) al pagamento in favore del della somma complessiva di € Parte_1
85.894,52 comprensiva di penale per il ritardo nonché spese necessarie per la rimozione delle opere eseguite, oltre all'esecuzione delle lavorazioni necessarie alla rimozione dei vizi insistenti.
In via subordinata:
Condannare in via solidale e/o concorsuale la e l'Arch. Controparte_1 CP_2
(ciascuno per il proprio grado di responsabilità che verrà accertato in corso di giudizio) al pagamento in favore del della somma che verrà ritenuta di Parte_1 giustizia.
Con vittoria di spese e competenze professionali di lite”
Per parte convenuta Controparte_1
“- in via preliminare ed in rito fissare, previa rimessione della causa in istruttoria, una nuova udienza per consentire, ai sensi ELart. 269 cpc, alla odierna convenuta di citare e chiamare in causa, nel rispetto dei termini di legge la compagnia di assicurazione Controparte_3 olizza n. 00047232300020, corrente in Lungadige Cangrande n. 16 – 37126 Verona al fine
[...] di manlevare, in caso di condanna, la società CP_1
- sempre in via preliminare rigettare la domanda tesa a chiamare in causa l'HI
[...]
atteso che il , avrebbe dovuto iniziare un giudizio CP_2 Parte_1 separato in ordine alle contestazioni sollevate e relative alla richiesta di danni derivanti da responsabilità professionale e che il mancato pagamento della fattura costituisce un petitum diverso rispetto alle questioni relative al conferimento di incarico ed alla responsabilità professionale;
Nel merito:
pagina 2 di 18 - rigettare la proposta opposizione in quanto infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto (n. 372/2018 del 18.04.2018) e condannare il
[...]
, in persona del suo amministratore pro tempore, al pagamento in favore della Parte_1 società in persona del suo legale rappresentate pro tempore, della somma di euro CP_1
12.222,58 oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo, nonché alla refusione delle spese della procedura monitoria e di tutte quelle occorrende;
- in ogni caso accertare e dichiarare che l'importo dovuto dal a Parte_1 saldo dei lavori eseguiti dalla in forza del contratto di appalto è quello riportato CP_4 dalla fattura n.54 del 14.07.2016 e per l'effetto, rigettata l'opposizione, condannare il
[...]
, in persona del suo amministratore pro tempore al pagamento della somma di Parte_1 euro 12.222,58 oltre interessi e rivalutazione dalla data di scadenza sino al soddisfo;
- rigettare la domanda riconvenzionale in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
- In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle conclusioni sopra formulate e di accoglimento della domanda attrice opponente, dichiarare la compagnia assicurativa compagnia di assicurazione polizza n. 00047232300020, corrente in Controparte_3
Lungadige Cangrande n. 16 – 37126 Verona, tenuta a garantire la società in persona del CP_1 suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore della parte ingiunta opponente.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”
Per parte terza chiamata : Controparte_2
“- rigettare tutte le richieste di parte ingiunta opponente ed in particolare con riguardo alla chiamata in causa ELHI , accertare e dichiarare che quest'ultima ha operato CP_2 secondo i canoni richiesti dall'art. 1176 comma 2 c.c. sia nella sua qualità di Progettista che di Direttore dei lavori e per l'effetto rigettare le domande di risarcimento danni;
- in ogni caso accertare e dichiarare che non sussistono responsabilità in capo all'HI
in quanto tutte le contestazioni mosse nei confronti della stessa risultano essere CP_2 infondate sia in fatto che in diritto e per l'effetto rigettare la richiesta di risarcimento danni poiché illegittime, infondate, inammissibili e non imputabili all'CH ; CP_2
- In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle conclusioni sopra formulate e di accoglimento della domanda attrice opponente, dichiarare la compagnia assicurativa compagnia di assicurazione la società di Assicurazione HDI, con sede legale in 00187 Roma, con la quale ha stipulato la polizza di responsabilità professionale n. 1092400504 sia tenuta a garantire
l'HI , al pagamento di tutte le somme, a qualsiasi titolo e per qualsiasi Controparte_2 ragione, saranno riconosciute in favore del ”. Parte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”
Per parte terza chiamata HDI ASSICURAZIONI S.P.A.:
“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis:
pagina 3 di 18 1) In via preliminare, rigettare ogni domanda formulata dalla “chiamante” Arch.
[...]
contro la HDI Assicurazioni SpA siccome inammissibile ed infondata in fatto ed in CP_2 diritto, per l'assenza di copertura assicurativa in relazione ai fatti di causa e, comunque, per il difetto di operatività della polizza e della garanzia invocata in relazione ai medesimi, e, in via subordinata, per la prescrizione di ogni diritto vantato dalla stessa Arch. , per non CP_2 essere stato esercitato nel termine biennale previsto dall'art. 2952 2° comma c.c., per l'omessa denuncia del sinistro ed anche per tutti i motivi dedotti ed in forza di tutte le difese ed eccezioni sollevate con il presente atto, con estromissione della concludente dal presente giudizio;
2) Nel merito, rigettare ogni domanda rivolta nei confronti ELArch. siccome Controparte_2 nulla ed inammissibile, o, comunque, rigettarla in virtù della maturata decadenza e prescrizione, nonché in virtù di tutti i motivi dedotti ed in forza di tutte le eccezioni sollevate con il presente atto, respingendo, in ogni caso e per le stesse motivazioni, ogni avversa pretesa azionata dal
, siccome inammissibile ed infondata;
Parte_1
3) In via del tutto subordinata, con espressa riserva di gravame, riconoscere e dichiarare che la
HDI Ass.ni SpA, nella denegata e non creduta ipotesi di soccombenza della propria assicurata, è tenuta eventualmente a rispondere solo nei limiti ELeffettiva vigenza ed operatività del contratto di assicurazione stipulato e delle sue clausole, con le delimitazioni, le detrazioni, lo “scoperto”, la
“franchigia” ed il limite di massimale previsti in polizza rispetto alla fattispecie in esame e con la limitazione della garanzia assicurativa e del corrispondente indennizzo alla sola quota di responsabilità ELassicurata, escludendo quant'altro dovesse derivarle in via di solidarietà e procedendo, conseguentemente, a graduare le eventuali rispettive colpe ed a determinare in base ad esse l'entità ELimporto risarcitorio da ciascuno dovuto, rigettando ogni ulteriore o diversa pretesa avanzata nei confronti della Compagnia dalla propria assicurata, o da chiunque altro, siccome infondata in fatto ed in diritto, e, comunque, in via ancor più “gradata”, nell'ipotesi di più assicurazioni presso diversi assicuratori per il medesimo rischio, ripartendo le indennità dovute a termini ELart. 1910 c.c.. 4) In ogni caso, ove in corso di causa emergessero comportamenti o condotte EL che Parte_2 esulino dall'oggetto del contratto medesimo o fossero indicati tra i casi di esclusione della garanzia, o, comunque, ove emergessero ulteriori fatti e/o circostanze idonei ad escludere
l'operatività della garanzia stessa, rigettare la domanda di manleva formulata dall'Arch.
siccome infondata ed inammissibile anche per tali ultime motivazioni;
CP_2
5) con vittoria di spese, anche forfettarie, e competenze di causa”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del giudizio
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 372/2018 emesso dal Tribunale di Teramo in data
16.04.2018 che gli aveva ingiunto il pagamento in favore della società di € Controparte_1
12.222,58 oltre interessi e spese di procedura quale saldo della fattura n. 54 del 14.07.2016 emessa pagina 4 di 18 in relazione al SAL finale relativo ai lavori di straordinaria amministrazione eseguiti sulla base del contratto di appalto stipulato in data 10.06.2015 eccependo la mancata esecuzione dei lavori a regola d'arte nonché il ritardo nella riconsegna del cantiere e proponendo domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti nonché il pagamento della penale ex art. 14 del contratto.
Ha, altresì, richiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa EL Arch. affinché Controparte_2 la stessa venisse condannata, in solido con la società opposta, al risarcimento dei danni subiti per non aver, in qualità di progettista e direttore dei lavori, sconsigliato l'intervento poi deliberato dall'assemblea condominiale, per non aver accertato la conformità e la progressiva realizzazione ELopera a regola d'arte nonché per aver omesso di vigilare sull'operato della società appaltatrice.
2. Si è costituita in giudizio la società la quale ha chiesto il rigetto della Controparte_1 domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ha richiesto, altresì, l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia di assicurazione affinché la tenesse indenne, in caso di condanna, relativamente Controparte_3 al danno da risarcire a parte attrice, autorizzazione che è stata negata dal Giudice precedente assegnatario del procedimento.
3. Autorizzata la chiamata in causa di parte attrice, si è costituita in giudizio l'Arch.
[...]
la quale ha chiesto il rigetto della domanda formulata nei suoi confronti in quanto CP_2 infondata in fatto e in diritto chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in giudizio della propria compagnia di assicurazione HDI Assicurazioni s.p.a.
4. Con comparsa di costituzione e risposta del 20.12.2019 si è costituita in giudizio la compagnia
HDI Assicurazioni s.p.a. la quale, dopo aver preliminarmente eccepito l'inoperatività della polizza nonché l'intervenuta prescrizione ex art. 2952 c.c., ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
5. La causa, istruita mediante produzioni documentali e CTU, è pervenuta allo scrivente
Magistrato in data 15.12.2020 ed è stata presa in decisione all'udienza del 14.11.2024 con concessione alle parti del termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termine di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
La richiesta della società di autorizzazione alla chiamata in causa del Controparte_1 terzo Controparte_3
6. Nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata la società opposta ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in giudizio della compagnia di assicurazione
[...] affinché la stessa la manlevasse in caso di accoglimento della domanda Controparte_3 risarcitoria proposta nei suoi confronti da parte opponente depositando, a tal fine, la quietanza di pagamento del premio anticipato con validità dal 3.08.2018 al 3.02.2019.
Con provvedimento del 21.11.2018 il Giudice precedente assegnatario del procedimento ha rigettato tale richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo per non aver la parte depositato la polizza di assicurazione.
pagina 5 di 18 Con nota depositata in data 21.11.2018 la società ha chiesto la revoca ex Controparte_1 art. 177 c.p.c. del suddetto provvedimento, insistendo per la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa ELassicurazione, richiesta che è stata nuovamente rigettata dal Giudice precedente assegnatario del procedimento ritenendo non sufficiente, ai fini del suo accoglimento,
l'indicazione del numero della polizza assicurativa in assenza della tempestiva produzione in giudizio della polizza stessa (vd. provvedimento del 30.11.2018).
Tale richiesta di autorizzazione è stata reiterata per tutto il corso del giudizio ed anche all'udienza di precisazione delle conclusioni (vd. note di udienza depositate in data 11.11.2024).
6.1. In punto di diritto costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità – condiviso dall'intestato Tribunale – quello per cui al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 c.p.c., resta discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova prima udienza per la chiamata in causa del terzo atteso che l'art. 269 c.p.c., introdotto al solo fine di porre un termine perentorio di ammissibilità alla richiesta di chiamata del terzo da parte del convenuto, non ha inciso sulla natura di regola facoltativa del litisconsorzio nelle obbligazioni solidali mancando l'esigenza di trattare unitariamente le domande di condanna introduttive della causa con quelle di manleva dei convenuti. Conseguentemente il giudice cui sia stata tempestivamente chiesta dal convenuto la chiamata in causa, in manleva o in regresso, del terzo, può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, motivando la trattazione separata delle cause per ragioni di economia processuale e per motivi di ragionevole durata del processo intrinseci ad ogni sua scelta (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. U., 23 febbraio
2010, n. 4309).
6.2. In applicazione di tale principio, ritiene il Tribunale che – a fronte della decisione del Giudice precedente assegnatario del procedimento ed al di là del rilievo per cui parte opposta non ha mai prodotto in giudizio la polizza assicurativa (non risultando la stessa neanche in allegato all'istanza del 21.11.2018) – l'accoglimento ELautorizzazione alla chiamata in causa ELassicurazione da parte dello scrivente Magistrato in data successiva al 15.12.2020 (momento in cui il presente procedimento è pervenuto allo scrivente) avrebbe pregiudicato il principio di ragionevole durata del procedimento (pendente sin dal 2018) considerato che erano spirati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. Contro Il contratto stipulato tra il “ ”, la società Parte_1 CP_1
e l'Arch.
[...] Controparte_2
7. Dagli atti di causa risulta che il giorno 3.10.2014 presso lo studio ELamministratore di condominio di parte attrice si è riunito un comitato dei condomini incaricato dall'assemblea condominiale il quale, alla presenza ELArch. , a fronte delle due proposte da Controparte_2 questa presentate, ha scelto di procedere al rifacimento dei terrazzi di proprietà dei signori
[...]
e mediante l'appoggio di una nuova pavimentazione sul sottofondo preesistente Parte_3 Pt_4
(senza, cioè, demolizione e rifacimento dei pavimenti) con affidamento dei lavori alla società
[...]
(vd. doc. 3 allegato alla citazione). Controparte_1
pagina 6 di 18 Risulta, altresì, che in data 10.06.2015 il , in qualità di Parte_1 committente, ha stipulato con la società in qualità di appaltatore, con Controparte_1 indicazione ELArch. come direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in Controparte_2 fase di progettazione e di esecuzione, un contratto di appalto il quale prevede, per quel che rileva in questa sede, che:
- il committente affida in appalto all'appaltatore i lavori di manutenzione straordinaria meglio indicati nel computo metrico allegato al contratto consistenti in: “rimozione del battiscopa, sgrassaggio e pulizia del fondo, f.p.o. di primer bituminoso, f.p.o. di membrana elastica impermeabilizzante con risvolto a muro di almeno 20 cm, f.p.o. di pavimento antigelivo antisdrucciolo in gres porcellanato” (art. 3);
- l'appalto è a corpo ed il corrispettivo stabilito è di € 34.667,00 + Iva (art. 4);
- per l'eventuale esecuzione di categorie di lavori non espressamente previste “si procederà alla determinazione di nuovi prezzi utilizzando l'elenco prezzi vigente della Regione Abruzzo”, con la precisazione che “non costituiscono variazioni alle opere le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, qualora non comportino significative variazioni” (art. 5);
- le caratteristiche dei materiali sono descritte nel computo metrico estimativo (art. 6);
- l'appaltatore deve allegare al proprio piano operativo di sicurezza un programma dei lavori da notificare al Direttore dei lavori al fine di garantire la realizzazione delle opere nel termine contrattuale (art. 8);
- la firma del contratto equivale alla formale consegna dei lavori, il cui inizio viene fissato per il
10.07.2015 (art. 14);
- i lavori devono essere riconsegnati improrogabilmente entro il 30.09.2015 con la precisazione che in caso di mancato rispetto di tale termine imputabile all'appaltatore, lo stesso è tenuto al pagamento di una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo (art. 14);
- la contabilità, redatta in contradittorio, è effettuata per opere completamente finite ed accettate, all'esito di misurazioni eseguite contestualmente dall'appaltatore, dal direttore dei lavori e dalla committenza (art. 15);
- i pagamenti sono così effettuati: i) il 30% ELimporto presunto dei lavori deve essere pagato entro 7 giorni dall'inizio effettivo dei lavori previa presentazione del SAL e del certificato da parte del tecnico;
ii) il pagamento ELulteriore 30% ELimporto totale dei lavori deve avvenire a fine impermeabilizzazione dietro presentazione del SAL e del certificato da parte del tecnico;
iii) il residuo deve avvenire entro 30 giorni dalla data di accettazione della fine lavori e dietro presentazione del SAL definitivo da parte del tecnico incaricato (art. 15);
- il collaudo delle opere deve essere effettuato dalla committenza in contraddittorio con l'appaltatore entro 10 giorni dalla fine dei lavori, il quale accerterà che l'opera è stata eseguita a regola d'arte e che la qualità e quantità dei materiali posti in opera è conforme a quanto stabilito nei documenti contrattuali e alle disposizioni impartite dalla direzione dei lavori (art. 16) (vd. doc. 2 allegato alla citazione e doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione di parte opposta).
pagina 7 di 18 8. Chiarito il contenuto del contratto di appalto, si procederà all'esame delle domande riconvenzionali formulate da parte opponente le quali, contrariamente a quanto eccepito da parte opposta, sono ammissibili atteso che a seguito ELopposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario procedimento di cognizione nel quale, in conformità ai principi generali, l'opponente (che assume la veste formale di attore ma sostanziale di convenuto) può proporre domande riconvenzionali purché dipendano da fatti collegati con i fatti costitutivi della domanda principale dedotti dall'opposto (che assume la veste formale di convenuto ma sostanziale di attore).
In altri termini, “la relazione di interdipendenza della domanda riconvenzionale dal titolo dedotto in giudizio dall'attore è ciò che giustifica la trattazione simultanea delle cause, configurandosi non già come identità della causa petendi ma come comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti ovvero come comunanza della situazione del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale con quello posto a base di un'eccezione, si dà delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale in relazione all'eccezione proposta” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 2, 4 marzo 2020, n. 6091), relazione esistente nel caso di specie atteso che l'opponente ha eccepito il mancato rispetto dei termini di consegna dei lavori come pattuiti tra le parti nonché l'esistenza di vizi delle opere realizzate, ossia fatti che si fondano sullo stesso contratto di appalto che costituisce il titolo della pretesa azionata in sede monitoria della società appaltatrice.
Il rispetto delle tempistiche contrattuali. La domanda riconvenzionale di condanna della società appaltatrice al pagamento della penale.
9. In punto di diritto l'art. 1382 del c.c. prevede che «la clausola con cui si conviene che, in caso
d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti sia tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore» (co. 1), ed è dovuta a prescindere dalla prova del danno (co. 2).
Secondo la tesi prevalente in giurisprudenza e condivisa dall'intestato Tribunale si tratta di un negozio autonomo ed accessorio rispetto al negozio principale, con funzione risarcitoria di determinazione convenzionale del danno (di talché il risarcimento è limitato a quanto convenuto, a prescindere dalla prova del danno, salvo che sia prevista la maggior somma) e deflattiva del contenzioso in quanto evita che ci siano contenziosi sul quantum risarcitorio, essendo questo previsto a prescindere dalla prova del danno (cfr. Cass. civ., sez. 2, ordinanza 12 gennaio 2024, n.
1285).
Connotato essenziale della clausola penale è la sua connessione con l'inadempimento ovvero con il ritardo colpevole di una delle parti (cfr. Cass. civ., sez. 3, 23 maggio 2019, n. 13956), gravando sulla parte che non ha rispettato il termine ovvero che si è resa inadempiente la prova che tale condotta è stata determinata da causa a lui non imputabile (cfr. Corte d'Appello Genova, sez. 1, 27 giugno 2019; Tribunale Taranto, sez. 1, 26 marzo 2019; Tribunale Grosseto 28 gennaio 2019).
9.1. Nel caso di specie, dagli atti di causa nonché dal riepilogo effettuato dal CTU (vd. pag. 34
pagina 8 di 18 della CTU redatta dall'Ing. depositata in data 1.09.2023), risulta che: Per_1
- i lavori sono iniziati in data 20.07.2015, dietro presentazione della SCIA prot. n. 37972 del
16.07.2015;
- il giorno 3.08.2015 l'Arch. ha emesso il certificato di pagamento quale SAL 1 Controparte_2 relativo all'acconto del 30% dei lavori (che, sulla base di quanto stabilito nel contratto, doveva essere saldato dal entro 7 giorni dall'inizio dei lavori) e la società Parte_1 Controparte_1 ha emesso la fattura in acconto 2/2015 di € 9.880,00 + Iva (vd. doc. 6 allegato alla comparsa di
[...] costituzione di parte opposta);
- in data 4.08.2015 l'Arch. ha emesso il certificato di pagamento SAL 2 (pari al Controparte_2 successivo 30% ELimporto dei lavori) e la società ha emesso la fattura in Controparte_1 acconto n. 027/2015 di € 9.880,00 + Iva (vd. doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione di parte opposta);
- in pari data la società appaltatrice ha sospeso le lavorazioni nel cantiere per mancato pagamento delle fatture n. 025 e 027 del 2015;
- in data 11.08.2015 il ha saldato la fattura n. 025/2015; Parte_1
- in data 7.09.2015 il condomino NO SB, proprietario di uno dei due lastrici solari oggetto dei lavori, ha contestato l'esecuzione dei lavori mediante raccomandata consegnata a mano (vd. doc. 3 allegato alla citazione) ed il giorno successivo è stato effettuato un sopralluogo presso il cantiere;
- in data 15.09.2015 l'amministratore di condominio ha richiesto chiarimenti in ordine alla sistemazione delle “bocchette” realizzate in difformità rispetto al progetto (“in relazione al lavoro nel condominio in oggetto e, in particolare, alle bocchette non realizzate come da computo e contratto, nella Sua qualità di direttore de lavori, Le chiediamo di relazionarci sulla modica effettuata e sulle ragioni che hanno motivato la stessa”);
- con successiva missiva del 16.09.2015 l'Arch. ha fornito i richiesti Controparte_2 chiarimenti, specificando che “le lavorazioni previste in fase progettuale non avevano tenuto conto del diametro degli scarichi all'interno del getto di cls armato componente la soletta del solaio” e che
“durante le fasi di demolizione si è ritenuto opportuno procedere con le lavorazioni” – meglio descritte in atti – “al fine di migliorare l'intervento stesso” (vd. doc. 5 allegato alla citazione);
- con la stessa missiva l'Arch. , in ragione del mancato pagamento della fattura Controparte_2
n. 027/2015, considerato che “i lavori di impermeabilizzazione sono stati ultimati già da tempo” ha comunicato l'intervenuta sospensione dei lavori a far data dall'emissione della suddetta fattura, ossia dal 4.08.2015 (vd. doc. 5 allegato alla citazione);
- in data 15.10.2015 l'amministratore di condominio ha richiesto ulteriori chiarimenti in ordine alle lavorazioni effettuate non a regola d'arte;
- con missiva del 19.10.205 l'Arch. ha fornito i chiarimenti richiesti rappresentando CP_2 che: i) a seguito di prelievi dei campioni della membrana elastica impermeabilizzante (cd. Impelast)
è risultato uno spessore minore di quello previsto dalla scheda tecnica del materiale, con pagina 9 di 18 conseguente disponibilità della Ditta esecutrice ad eseguire una nuova lavorazione di spalmatura del materiale sino al raggiungimento dello spessore dovuto, fermo restando che – poiché, come previsto nella scheda tecnica del prodotto, “non è possibile applicare il prodotto in caso di pioggia imminente, su superfici umide o in presenza di controspinte di umidità” – “si provvederà ad effettuare le lavorazioni appena le condizioni metereologiche lo consentiranno”; ii) i giunti di dilatazione residuali in plastica verranno rimossi dalla ditta esecutrice dei lavori, nonostante l'assenza di tale lavorazione nel computo metrico allegato al contratto;
iii) la ditta esecutrice sistemerà i punti di rigonfiamento e distacco della bandella perimetrale (vd. doc. 6 allegato alla citazione);
- in data 11.11.2015 sono riprese le attività in cantiere;
- in data 23.11.2015 è stato effettuato un sopralluogo al fine di verificare la corretta impermeabilizzazione, accertata dal direttore dei lavori con dichiarazione del 25.11.2015 (“si dichiara la corretta posa in opera secondo quanto previsto dal fornitore/produttore e secondo le procedure da questo fornite della membrana impermeabilizzante fibrorinforzata denominata
Impelast sui lastrici solari oggetto di intervento” (vd. doc. 9 allegato alla citazione)
- in data 4.12.2015 il ha saldato la fattura n. 027/2025; Parte_1
- in data 5.12.2015 sono iniziati i lavori di pavimentazione, ultimati in data 11.01.2016 con il completo smantellamento del cantiere;
- in data 27.01.2016 è stato depositato presso l'Ufficio tecnico del Comune di Teramo il certificato di collaudo e di fine lavori prot. n. 4989 (vd. doc. allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice e doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione di parte opposta);
- in data 23.02.2016 è stato effettuato un ulteriore sopralluogo al fine di verificare alcuni problemi emersi a seguito della chiusura dei lavori (vd. doc. 11 allegato alla citazione);
- il cantiere è stato riaperto in data 6.06.2016 (CILA prot. n. 32376) con dichiarazione di regolare esecuzione e collaudo delle opere in data 6.07.2016 (vd. doc. allegato alla memoria ex art. 183 co. 6
n. 2 c.p.c. di parte attrice e doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione di parte opposta).
9.2. Alla luce di quanto precede, poiché l'art. 14 del contratto di appalto prevede che “la firma del presente contratto equivale alla formale consegna dei lavori il cui inizio viene fissato per il
10.07.2015”, che “i lavori saranno riconsegnati improrogabilmente entro il 30.09.2015” e che in caso di ritardo imputabile all'appaltatore è dovuta di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, ritiene il
Tribunale che la domanda di parte attrice diretta ad ottenere il pagamento della penale merita accoglimento, risultando il mancato rispetto del termine di riconsegna del 30.09.2015 imputabile alla società appaltatrice.
In primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta, alcun inadempimento può essere ascritto al in ordine al mancato pagamento della prima fattura in quanto la stessa Parte_1
è stata interamente saldata, previo versamento di un acconto di € 5.000,00 il 10.08.2015, in data 11.08.2015 (vd. doc. 10 allegato all'atto di citazione), ossia con un solo giorno di ritardo rispetto a quanto previsto nell'art. 15 del contratto secondo cui il 30% ELimporto presunto dei lavori doveva pagina 10 di 18 essere pagato entro 7 giorni dall'inizio effettivo dei lavori previa presentazione del SAL e del certificato da parte del tecnico, risalenti al 3.08.2015. Il ritardo di un solo giorno nel pagamento del corrispettivo non consentiva, quindi, all'impresa appaltatrice la sospensione del cantiere a far data dal 4.08.2015.
Parimenti, alcun inadempimento può essere ascritto al in ordine al mancato Parte_1 pagamento della fattura n. 027/2015 emessa in data 4.08.2015 in quanto l'art. 15 del contratto di appalto prevedeva che il pagamento ELulteriore 30% ELimporto totale dei lavori doveva avvenire a fine impermeabilizzazione dietro presentazione del SAL e del certificato da parte del tecnico e, alla luce di quanto sopraesposto, la corretta impermeabilizzazione si è avuta solo in data
25.11.2015 (vd. doc. 9 allegato alla citazione). Sul punto, contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta, alcuna rilevanza assume la circostanza per cui la contestazione da parte del risale solo al 7.09.2015 in quanto sia la società appaltatrice che il Controparte_5 direttore dei lavori avrebbero dovuto essere a conoscenza della mancata completa impermeabilizzazione del terrazzo, con la conseguenza che legittimo è il saldo della fattura in oggetto avvenuto in data 4.12.2015.
In secondo luogo è rimasta priva di riscontro probatorio (non avendo parte opposta articolato alcun mezzo istruttorio) la tesi della società secondo cui “durante Controparte_1
l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto alcuni condomini al solo fine di giustificare l'inadempimento perpetrato dal hanno iniziato ad effettuare delle richieste Parte_1 assolutamente incomprensibili”, il che avrebbe determinato la proroga della scadenza del termine per la riconsegna dei lavori, i quali – una volta ripresi in data 11.11.2015 (con ritardo ascrivibile ai suddetti condomini), sarebbero ulteriormente slittati a causa di “una serie di verifiche chiese dai condomini ed, in particolare, dal signor SB NO” (vd. pag. 16 della comparsa di costituzione e risposta).
Infine, contrariamente a quanto emerge dalla missiva del 9.03.2016 a firma della società appaltatrice (vd. doc. 10 allegato alla citazione), ai fini del rispetto del termine pattuito non può prendersi in considerazione il numero di giornate lavorate (per cui, secondo la sua prospettazione, alcun ritardo si sarebbe verificato per aver la stessa lavorato n. 62 giornate su 80 a disposizione) in quanto il tenore letterale del contratto è inequivoco nello stabilire che il termine improrogabile per la riconsegna era il 30.09.2015.
Poiché, tuttavia, parte opponente nell'atto di citazione e nelle comparsa conclusionale ex art. 190
c.p.c. ha richiesto la penale per il ritardo relativamente al periodo 06/10/2015 – 27/01/2016, ai fini del calcolo dei giorni di ritardo deve prendersi a riferimento solo tale periodo, eliminando una giornata in ragione del ritardo di parte opponente al pagamento del primo SAL, per un totale di n.
112 giornate.
Ne deriva che parte opposta deve essere condannata al pagamento in favore ELopponente di €
11.200,00 (€ 110,00 * 112)
I vizi relativi alle opere eseguite dalla società Controparte_1
pagina 11 di 18 10. Parte opponente nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha lamentato la mancata esecuzione a regola d'arte delle opere oggetto del contratto di appalto. Dalla CTU redatta nel corso del giudizio dall'Ing. condivisa dall'intestato Tribunale in Per_2 quanto immune da vizi logici, non potendo condividersi gli esiti della precedente CTU redatta dall'Ing. neanche successivamente ai chiarimenti resi all'udienza del 3.04.2023, non Persona_3 avendo lo stesso compiutamente risposto alle pertinenti osservazioni sollevate da parte opposta e da parte terza chiamata – emerge che alla data del sopralluogo effettuato il Controparte_2
23.05.2023 (ossia a distanza di sette anni dal termine dei lavori) “non si rilevano né rigonfiamenti della pavimentazione, né lesioni delle piastrelle, nè tantomeno “denti” o sollevamenti di alcun genere” apparendo il pavimento uniforme e non essendo presenti infiltrazioni di acqua ai piani sottostanti, di talché i difetti riscontrati – i quali non possono in alcun modo essere ricondotti ai fenomeni sismici del 2016-2017 atteso che “la pavimentazione non presenta lesioni compatibili con danno da sisma” (vd. pag. 54 della CTU redatta dall'Ing. depositata in data 1.09.2023) – Per_1
“non pregiudicano la prestazione tecnica né la piena fruibilità del bene oggetto di contenzioso” (vd. pag. 17 della CTU redatta dall'Ing. depositata in data 1.09.2023). Per_1
Ciò chiarito, parte opponente ha, in particolare, eccepito i seguenti vizi:
a) insufficienza – sia sul piano quantitativo che sul piano qualitativo – del materiale (cd. Impelast) utilizzato per coprire le terrazze oggetto dei lavori
Sul punto, nonostante i risultati delle prime prove eseguite nel corso della prima CTU (i quali non possono essere presi in considerazione per essersi svolti in assenza di contraddittorio tra le parti, vd. ordinanza EL11.01.2022 da intendersi integralmente qui richiamata), le seconde prove eseguite nel rispetto del contraddittorio nel corso della prima CTU hanno confermato che la somma dei due strati di guaina eccede lo spessore minimo richiesto (vd. pag. 19-20 e pag. 50 della CTU redatta dall'Ing. depositata in data 1.09.2023). Per_1
Inoltre – e in ogni caso – alla data del al 23.05.2023 (data ELultimo sopralluogo) non risultano infiltrazioni nei locali sottostanti (vd. pag. 19-20 e pag. 50 della CTU redatta dall'Ing. Per_1 depositata in data 1.09.2023).
b) mancato rispetto delle direttive previste nella scheda tecnica della colla Bioflex in relazione alla realizzazione dei giunti elastici di dilatazione
Sul punto il CTU ha chiarito che “il numero dei giunti corrisponde al numero dei sottostanti, andando di fatto a rispettare quanto indicato dalla scheda tecnica della colla Bioflex” e che, conseguentemente, “il numero dei giunti, seppur esiguo, non ha in alcun modo impattato sulla buona realizzazione ELopera, prova ne è che a distanza di 7 anni non sono presenti sollevamenti della pavimentazione” (vd. pag. 18 della CTU redatta dall'Ing. depositata in data Per_1
1.09.2023).
Sono, pertanto, “stati rispettati tutti i giunti strutturali, di funzionamento e perimetrali presenti nei fondi come indicato nella scheda tecnica ELadesivo BioFlex”, ferma la necessità di inserire tre ulteriori giunti elastici in corrispondenza della proprietà di NO SB (vd. pag. 44-45 della CTU
pagina 12 di 18 redatta dall'Ing. depositata in data 1.09.2023). Per_1
c) posa delle nuove soglie sulle esistenti con silicone invece che con malta comune, come era indicato nel contratto di appalto, con conseguente rottura di alcune soglie e impreciso disassamento tra pavimentazione e soglie, le quali – per l'effetto - risultano più alte del pavimento
Sul punto il CTU ha chiarito che, sebbene nel contratto fosse prevista la posa delle nuove soglie sulle esistenti con malta comune, l'utilizzo del silicone deve considerarsi una miglioria che ha consentito di ridurre al minimo gli spessori (vd. pag. 45 della CTU redatta dall'Ing. Per_1 depositata in data 1.09.2023).
d) errato posizionamento del battiscopa sul terrazzo di NO SB;
Sul punto il CTU ha chiarito che “il posizionamento del battiscopa segue l'allineamento dei parapetti che in alcune porzioni del lastrico risultano essere leggermente fuori squadro e disallineati” e che “la distanza di circa 3-4 cm che in alcuni punti si riscontra sul posizionamento del nuovo battiscopa è determinata dal risvolto della vecchia guaina sul parapetto”, il che “ha aumentato lo spessore della base del parapetto” senza che – tuttavia – ciò costituisca un “gradino” atteso che la superficie d'appoggio del piede è troppo ristretta per permettere un eventuale scavalcamento del parapetto (vd. pag. 45-48 della CTU redatta dall'Ing. depositata in data Per_1
1.09.2023).
e) difformità di colore nelle pareti esterne, avendo l'impresa eseguito ritocchi sull'intonaco con difformità cromatiche
Sul punto la CTU redatta nel corso del giudizio ha condivisibilmente affermato la necessità di procedere alla ritinteggiatura delle pareti interessate dalle operazioni di rifacimento della pavimentazione in quanto, sebbene tale lavorazione non fosse originariamente prevista nel contratto di appalto, la stessa è necessaria dovendo ricollegarsi alle stesse lavorazioni eseguite dall'impresa edile, per effetto delle quali sono state realizzate macchie nelle pareti, per far fronte alle quali la società opposta è intervenuta ponendo in essere ritocchi, i quali, tuttavia, presentano evidenti difformità cromatiche (vd. pag. 15 della CTU a firma ELIng. depositata in data Per_1
1.09.2023). Come chiarito dal CTU, trattandosi di materiali diversi, sarebbe stato più opportuno – in accordo con la Committenza e con la DL – “ritinteggiare l'intera facciata o, in alternativa (più economica) operare un ritocco sulle facciate realizzando una fascia a colore oppure in contrasto alla tinta esistente” (vd. pag. 48 della CTU redatta dall'Ing. depositata in data 1.09.2023). Per_1
I costi per far ciò devono essere posti a carico della società opposta in quanto la stessa non ha fornito alcuna prova del fatto che tali difformità cromatiche devono essere ascritte alla condotta del
Condominio che, secondo la sua prospettazione, non le avrebbe fornito le precise indicazioni tecniche per provvedere alla corretta tinteggiatura.
In particolare, il costo a tal fine necessario è di € 1.912,52 (vd. pag. 21-22 della CTU redatta dall'Ing. depositata in data 1.09.2023). Per_1
f) presenza di fughe danneggiate
Sul punto il CTU ha rilevato la presenza di degrado della malta tra le fughe della pavimentazione pagina 13 di 18 in circa il 40% della superficie dei lastrici solari, con conseguente necessità in capo all'impresa appaltatrice di provvedere alla stuccatura delle fughe danneggiate (vd. pag. 22 e pag. 48-49 della
CTU redatta dall'Ing. depositata in data 1.09.2023). Per_1
g) presenza di piastrelle sollevate
Sul punto il CTU ha rilevato che in sede di sopralluogo - fermo che non vi è evidenza di alcuna
“piastrella sollevata” e che, in ogni caso, “non si è registrata alcuna infiltrazione ai locali sottostanti né tantomeno sollevamenti della pavimentazione, lesioni o rigonfiamenti” - a seguito di “bussatura” con apposito bastone in legno si è riscontrata la presenza di un rumore “sordo”, il quale “con buona probabilità è da attribuire alla presenza di un sottofondo non omogeneo o comunque non completamente compatto” caratteristica che è “propria della quasi totalità dei pavimenti nuovi incollati su sottofondo esistente” (vd. pag. 23-24 della CTU redatta dall'Ing. depositata in Per_1 data 1.09.2023). Contrariamente a quanto eccepito dal quindi, non si sono verificati Parte_1 distacchi e la possibilità che vi sia uno scollamento del fondo esistente è una conseguenza possibile ELintervento tecnico eseguito, senza che ciò comporti necessariamente una sua mancata esecuzione a regola d'arte.
10.1. In sintesi, i lavori necessari all'eliminazione di tali vizi sono, come evidenziato dal CTU:
- la sistemazione del livellamento tra le piastrelle e le bocchette;
- il ritocco della tinteggiatura del muro;
- l'inserimento del giunto di dilatazione mancante in corrispondenza della portafinestra del soggiorno di NO SB;
- il ripristino delle fughe degradate, lavorazioni che possono essere realizzate senza comunicazione per manutenzione ordinaria in quanto ricadenti nell'ambito ELedilizia libera per un costo totale comprensivo di Iva di € 11.108,33 (vd. pag. 55-56 della CTU redatta dall'Ing. depositata in data 1.09.2023). Per_1
La responsabilità ELArch. , direttore dei lavori Controparte_2
11. Quanto alla responsabilità ELArch. , parte opponente ha, innanzitutto, Controparte_2 eccepito l'erroneità della proposta progettuale dalla stessa formulata, avendo ella proposto due diverse tipologie di lavorazioni (la prima che prevedeva la demolizione del massetto esistente e la realizzazione di una nuova pavimentazione e la seconda che non prevedeva la demolizione del massetto con conseguente utilizzo del vecchio sottofondo come base per poggiare la nuova pavimentazione) entrambe prospettate come possibili ed efficaci, risultando – per converso – la lavorazione approvata (ossia quella che non prevedeva la demolizione del massetto) inidonea alla luce dello stato del massetto sottostante.
Nonostante la domanda possa – in ipotesi – ritenersi fondata non avendo parte terza chiamata fornito la prova né di aver reso edotti i condomini circa i rischi connessi alla lavorazione (più economica) dagli stessi prescelta né di aver eseguito le verifiche necessarie per valutare l'effettiva efficacia ELintervento in oggetto alla luce delle condizioni del massetto, assorbente è il rilievo per cui parte opponente non ha fornito la prova che, qualora fosse stata correttamente informata,
pagina 14 di 18 avrebbe optato per l'intervento (più oneroso) comprensivo della demolizione del massetto, anche considerando che la CTU redatta ha, come sopraesposto, rilevato che trattasi di una tipologia di intervento spesso utilizzata negli edifici condominiali, che l'opera realizzata ha risolto i precedenti problemi di infiltrazione e che, al di là dei vizi riscontrati, il bene oggetto di contenzioso risulta pienamente fruibile (vd. pag. 17 e pag. 55 della CTU redatta dall'Ing. depositata in data Per_1
1.09.2023).
12. Ciò nonostante, parte terza chiamata è tenuta al pagamento – in via solidale con l'appaltatore - ELimporto di € 11.108,33 quale importo necessario alla rimozione dei vizi riscontrati (mentre nulla deve a titolo di ritardo ELesecuzione dei lavori, non essendo parte del contratto di appalto che contempla la clausola penale e non avendo il provato di aver subito un danno in Parte_1 conseguenza di tale ritardo).
Costituisce, invero, principio consolidato in giurisprudenza quello per cui “in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità ELopera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente- preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto”.
Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, “l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione ELopera al progetto, sia delle modalità ELesecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione ELopera senza difetti costruttivi”, con la conseguenza che “non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte ELappaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 2, 3 settembre 2020, n. 18289).
Nel caso di specie, alla luce dei vizi riscontrati (vd. in particolare, i vizi di cui ai punti b, e f) e considerato che l'Arch. aveva avallato la sospensione dei lavori ad opera della società CP_2 appaltatrice in assenza dei relativi presupposti non avendo quest'ultima, come sopraesposto, correttamente ultimato l'opera di impermeabilizzazione, deve ritenersi sussistente la sua responsabilità professionale, con conseguente responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. 2, n. 18289/2020 cit.) senza che occorra, in assenza di espressa domanda, accertare e ripartire le rispettive quote di responsabilità (cfr. Cass. civ., sez. 3, ordinanza 24 maggio 2023, n.
14378).
La domanda di manleva formulata dall'Arch. nei confronti della Controparte_2 compagnia di assicurazione HDI Assicurazioni s.p.a.
13. Costituitasi in giudizio la compagnia di assicurazione HDI Assicurazioni s.p.a. ha eccepito l'inoperatività della polizza stipulata con l'Arch. . Controparte_2
pagina 15 di 18 Nella suddetta polizza assicurativa relativa si legge che “la società si obbliga a tenere indenne l' di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per i danni Parte_5 materiali involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio della propria attività professionale”, con la precisazione che l'assicurazione vale anche per l'attività di direzione lavori, relativamente anche alle costruzioni civili (art. 2.1.), salve le esclusioni di cui all'art. 2.11, tra le quali – per quel che rileva in questa sede – rientrano i “danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate” (rientrando – invece – nella copertura assicurativa “i danni corporali e i danni materiali che derivano dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse”, pt. 14) nonché “i danni alle opere o parte di queste oggetto delle prestazioni professionali EL ” (pt. 18) (vd. doc.
3-4 allegati alla comparsa di costituzione e risposta Parte_5 della compagnia di assicurazioni).
Nel caso di specie risultano, altresì, operanti le Condizioni particolari di cui alle lettere B (“Danni alle opere”), C (“Mancato rispetto dei vincoli urbanistici”), D (“Mancata rispondenza delle opere”) ed E (“Attività previste ai sensi del T.U. 81/2008”). Quanto all'assicurazione per i “Danni alle opere” (B), essa “comprende i danni cagionati e/o subiti dalle opere per le quali l' ha svolto attività di progettazione, direzione lavori e collaudo, Parte_5 verificatisi sia durante l'esecuzione dei lavori di costruzione e/o collaudo, sia entro 10 anni dalla data del loro compimento fermo quanto stabilito all'Art. 2.3” (il quale contiene la disciplina relativa all'inizio e ai termini della garanzia), con la precisazione che “limitatamente ai danni subiti dalle opere in costruzione e/o costruite nonché a quelle sulle quali si eseguono o sono eseguiti i lavori, la garanzia è operante solo se conseguente a rovina totale delle opere e/o rovina o gravi difetti di parte delle opere destinate per loro natura a lunga durata, che compromettono in maniera certa e attuale la stabilità, solidità e durata ELopera”. Quanto all'assicurazione per “Mancata rispondenza alle opere”, a parziale deroga ELArt. 2.11
“Esclusioni” lett. b), punto 14), “l'assicurazione vale anche per le spese direttamente sostenute dal
Committente in conseguenza di gravi difetti riscontrate nelle opere progettate o dirette, sopravvenute entro un anno dalla loro ultimazione, che rendano inidonee le opere stesse all'uso o alle necessità cui sono destinate”, con esclusione di “ogni spesa per eventuale miglioria ELopera”.
Alla luce del tenore letterale del contratto di assicurazione, ritiene il Tribunale che il caso di specie non rientra nella copertura assicurativa, atteso che, come chiarito dal CTU, i vizi riscontrati “non pregiudicano la prestazione tecnica né la piena fruibilità del bene oggetto di contenzioso” (vd. pag. 17 della CTU redatta dall'Ing. depositata in data 1.09.2023). Per_1
Ne deriva che la domanda di manleva formulata da parte convenuta Arch. nei Controparte_2 confronti della compagnia di assicurazioni HDI Assicurazioni s.p.a. non può trovare accoglimento.
13.1. Le ulteriori questioni relative al rapporto di assicurazione tra l'Arch. e la CP_2 compagnia HDI Assicurazioni s.p.a. sono assorbite in forza del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale la figura ELassorbimento che esclude il vizio di omessa pronuncia ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene pagina 16 di 18 superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547)
Conclusioni
14. Alla luce di quanto sopraesposto, l'opposizione deve trovare accoglimento e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
In assenza di un'eccezione di compensazione, parte opponente dev'essere comunque condannata al pagamento in favore della società di € 12.222,58 a saldo della fattura n. Controparte_1
54/2016 oltre interessi a decorrere dal giorno successivo a quello ultimo di pagamento indicato in fattura al saldo (art. 4 d.lgs. 231/2002).
Parte opposta deve, invece, essere condannata, a titolo di penale per il Controparte_1 ritardo, al pagamento in favore ELopponente di € 11.200,00 oltre interessi dalla domanda
(25.06.2018 – data di notifica ELatto di citazione) al saldo (cfr. Cass. civ., sez. 6-2, 14 giugno
2016, n. 12188 secondo cui “in tema di clausola penale, il debitore è tenuto a corrispondere, a decorrere dal momento della domanda, anche gli interessi legali sull'importo convenzionalmente pattuito fra le parti, trattandosi di somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale”).
Infine, parte opposta e parte terza chiamata Arch. Controparte_1 Controparte_2 devono essere condannate, in solido, per le causali di cui ai par. 10-12 della motivazione) al pagamento in favore del Condominio opponente di € 11.108,33, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Le spese di lite
15. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico della società
e ELArch. da corrispondere nei confronti del Controparte_1 Controparte_2
Condominio in via solidale ex art. 97 c.p.c. avendo le stesse un interesse comune (cfr. Cass. civ., sez. U., 12 febbraio 1987, n. 1536 secondo cui il requisito ELinteresse comune non richiede necessariamente l'esistenza di un rapporto sostanziale indivisibile o solidale, potendo riscendere – come nel caso di specie – da una mera convergenza di atteggiamenti difensivi, rispetto alle questioni dibattute in causa).
L'Arch. è, altresì, tenuta al pagamento delle spese di lite nei confronti della Controparte_2 compagnia di assicurazione HDI Assicurazioni s.p.a.
Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (considerato il decisum), della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate nonché del pregio ELattività professionale svolta, secondo i valori medi in € 5.077,00 (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria/trattazione ed
€ 1.701,00 per la fase decisionale). pagina 17 di 18 15.2. Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio svolte nel presente giudizio, come liquidate con provvedimento del 18.04.2022 e del 19.12.2023, devono essere poste definitivamente a carico della società e ELArch. in via solidale. Controparte_1 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dal
[...] contro e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. ogni altra domanda e eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna, per le causali di cui in parte motiva, parte opponente al pagamento in favore di parte opposta di € 12.222,58 oltre interessi come indicati nel par. 14 della Controparte_1 motivazione;
3) condanna la società al pagamento in favore di parte opponente di € Controparte_1
11.200,00 oltre interessi dal 25.06.2018 al saldo;
4) condanna la società e , in solido, al pagamento in Controparte_1 Controparte_2 favore ELopponente di € 11.108,33 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
5) rigetta la domanda formulata da nei confronti della compagnia di Controparte_2 assicurazione HDI Assicurazioni s.p.a.;
6) condanna la società e , in solido, al pagamento delle Controparte_1 Controparte_2 spese di lite nei confronti di parte opponente che si liquidano in € 786,00 per anticipazioni ed €
5.077,00 per onorario oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
7) condanna al pagamento in favore della compagnia di assicurazione HDI Controparte_2
Assicurazioni s.p.a. di € 5.077,00 per onorario oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
8) pone le spese della CTU definitivamente a carico della società e di Controparte_1
in via solidale;
Controparte_2
Teramo, il 2.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
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