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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/07/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 1100/2022 promossa in grado di appello d a e nella qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sul figlio minore rappresentati e difesi Persona_1 dall'avv. Maria Fiorentino.
APPELLANTE Contro
e Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali Controparte_2 rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
APPELLATI n.6 di Palermo. Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
All'udienza del 26 giugno 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato il 15/9/2021 e agendo quali Parte_1 Parte_2 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , chiamarono in Persona_1 CP giudizio l' unitamente all' , CP_4 Controparte_5 e alla al fine di ottenere Controparte_7 Controparte_2
l'accertamento del proprio diritto al beneficio economico per le persone con disabilità gravissima, di cui alla L.R. n° 4/2017, sin dalla data della domanda, con condanna dell' alla corresponsione dell'assegno di cura per le prestazioni socio- Controparte_4 sanitarie di cui all'art. 1, comma 1, L.R. Sicilia n° 4/17. Nella contumacia di tutti gli enti convenuti, previo espletamento di c.t.u. medico-legale, con sentenza del 28/9/2022 il G.L. rigettava la domanda. Ritenuta la propria giurisdizione e riconosciuta la legittimazione passiva dell'Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, mutuate le considerazioni sviluppate dalla relazione di consulenza, il G.L. rilevava che il minore Persona_1 non presentava i requisiti sanitari di cui all'art. 3, del D.M. 26/09/2016, per il riconoscimento del beneficio richiesto, non potendosi ritenere persona in condizioni di dipendenza vitale. La sentenza di primo grado è stata impugnata dai ricorrenti i quali insistono per il riconoscimento del beneficio invocato.
Si sono costituiti soltanto l' e la Controparte_5 Controparte_2
che hanno eccepito il rispettivo difetto di legittimazione passiva in
[...] quanto il primo soggetto obbligato al mero trasferimento finanziario del beneficio in argomento la seconda totalmente estranea alla materia del contendere . All'esito del rinnovo della c.t.u. medico-legale all'udienza sopra indicata la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti. Ciò premesso deve anzitutto dichiararsi la contumacia dell' , regolarmente CP_4 citata e non comparsa. L'appello è infondato. La ricostruzione analitica dell'istituto dell'assegno di cura passa dalla esposizione della a normativa primaria e secondaria regolatrice del Fondo regionale per la disabilità (l.r. n. 4 del 1 marzo 2017, D.M.26/9/2016). La citata legge regionale, all'art. 1, dispone: "Al fine di garantire l'attuazione dei livelli di assistenza domiciliare, con riguardo ai soggetti con disabilità gravissima di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016 di riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza, è istituito il "Fondo regionale per la disabilità ", da destinare agli aventi diritto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, mediante trasferimenti monetari diretti per ciascun soggetto in relazione al piano individuale di assistenza e da erogarsi mensilmente." L'art. 3 del D.M. 26.09.2016 dispone ancora: "Disabilita' gravissime” I. Le regioni utilizzano le risorse ripartite in base al presente decreto prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 40%, per gli interventi di cui all'ari'. 2 a favore di persone in condizione di disabilita' gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.
2. Per persone in condizione di disabilita' gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone beneficiarie dell'indennita' di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni: a) persone in condizione di corna, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Corna Scale (GCS)<=10; b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7), c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)> 4, d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralita' devono essere valutate con lesione di grado A o B: e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ~ 9, o in stadio 5 di Lloehn e Yahr mod, f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore, g) persone con gravissima disabilita' comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5: h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI< =34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) < = 8, i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.
3. Le scale per la valutazione della condizione di disabilita' gravissima, di cui al comma 2, lettere a), c), d), e), e h), sono illustrate nell'allegato 1 al presente decreto. Per l'individuazione delle altre persone in condizione di dipendenza vitale, di cui al comma 2, lettera i), si utilizzano i criteri di cui all'allegato 2 del presente decreto. Recita l'all. 2 citato che le persone con disabilità gravissima …sono identificate mediante la valutazione del livello di compromissione della funzionalità indipendentemente dal tipo di patologia e/o menomazione attraverso la rilevazione dei seguenti parametri: a) motricità, b) stato di coscienza;
c) respirazione;
d) nutrizione. Precisa il comma 3 che sono in condizioni di dipendenza vitale le persone che hanno compromissioni in almeno uno dei parametri che vanno dalla lettera a) e b) del comma 1 ed in almeno uno dei domini di cui alla lettera c) e d) dello stesso comma 1.
Tanto premesso , le valutazioni del c.t.u. nominato nel presente grado del giudizio, sostanzialmente speculari a quelle raggiunte dalla c.t.u. di primo grado, hanno concluso che il minore è affetto da atassia spino cerebellare con epilessia focale con crisi Persona_1 toniche versive piede equino varo supinato sx. Pur tuttavia, rispetto ai parametri valutativi richiesti per l'accesso al beneficio dell'assegno di cura rappresentati dalla condizione di dipendenza vitale sopra meglio descritta il c.t.u. ha concluso che si può asserire che non ricorrano le condizioni previste dall'allegato 2 in quanto seppur presenti le gravi difficoltà motorie da renderlo dipendente nelle attività di vita quotidiana [ dominio e motricità] il minore non presenta i domini c e/o d poiché respira autonomamente e non necessita di “ modifiche dietetiche per deglutire solidi o liquidi” poiché la capacità della deglutizione è in atto presente. Trattandosi di giudizio coerente con le evidenze cliniche e diagnostiche e con le premesse tecnico-scientifiche sopra esposte , l'appello proposto dai ricorrenti deve essere conseguenzialmente respinto. Disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Assessorato convenuto – che avrebbe dovuto fare oggetto di gravame incidentale la statuizione adottata sul punto dal – e considerata la scelta contumaciale dell' , in CP_8 CP_4 quanto unico soggetto veramente legittimato quale erogatore della prestazione in oggetto, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado del giudizio. Vanno viceversa poste definitivamente a carico degli appellanti le spese della c.t.u. nel presente grado espletata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' che CP_4 dichiara, conferma la sentenza n. 3030/2022 emessa dal Tribunale di Palermo in data 28 settembre 2022. Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio e pone definitivamente a carico degli appellanti le spese della c.t.u. nel presente grado espletata. Palermo 26 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco