Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - undicesima sezione civile -
La dott.ssa Maria Rosaria Scotti, in funzione di giudice unico, ha ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 24628 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2019 avente ad oggetto:
contratto di somministrazione - inadempimento
TRA
' , residente in [...] Parte 1
Eleonora Pimentel n. 6, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Guglielmo Melisurgo n.
15, presso lo studio dell'avv. Daniele Paolella, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTORE
E
CP 1 P.I. P.IVA 1 in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Milano alla via
Gaetano Negri n. 1, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Filangieri n. 21, presso lo studio del Prof. avv. Roberto Bocchini, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Parte 1 conveniva in giudizio la CP 1 per chiedere l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della convenuta che aveva lasciato inevasa la richiesta di disattivazione della tecnologia ISDN sulla sua utenza domestica e del numero aggiuntivo 0815644314 e la conseguente conversione in linea telefonica tradizionale, nonchè la condanna della stessa al pagamento degli indennizzi previsti dalla delibera dell'AGCOM n. 347/2018/CONS.
premesso che: dell'utenza telefonicain data 07.04.2005 l'attore, già cliente di |___CP_1 e titolare residenziale fissa contraddistinta dal numero 081293007, richiedeva alla società convenuta la trasformazione della linea telefonica tradizionale in linea telefonica ISDN e in data
30.04.2005 sottoscriveva la relativa polizza di abbonamento che prevedeva l'attivazione della tecnologia ISDN sulla sua linea telefonica e del numero telefonico aggiuntivo
0815644314;
in data 09.08.2018 l'attore, non avendo più interesse al mantenimento della linea ISDN e del numero aggiuntivo suindicato, effettuava disdetta di tale servizio sia a mezzo PEC, che a mezzo telefax al numero 80000187;
non avendo ricevuto alcun riscontro, reiterava la richiesta di disdetta prima in data
09.10.2018 a mezzo PEC e a mezzo telefax e, poi, solo a mezzo PEC in data 28.03.2019;
in data 28.03.2019 proponeva istanza di conciliazione n. prot. UG/103808/2019 al Controparte_2 alla quale non seguiva l'avvio della procedura di conciliazione non ricevendo l'attore alcuna comunicazione dal CP_2 ; conveniva, allora, in giudizio la società CP 1 deducendo, in via preliminare, di aver soddisfatto la condizione di procedibilità della domanda avendo attivato la procedura di conciliazione dinanzi al Controparte_2 per quanto non conclusa, nel merito l' inadempimento contrattuale della medesima società per l' omessa disattivazione del servizio, più volte sollecitata, ed il conseguente obbligo a suo carico di corrispondere un indennizzo che quantificava in complessivi euro 9.147,30, secondo i parametri di cui alla delibera dell'AGCOM n.
347/2018/CONS.
In considerazione del perdurante inadempimento della convenuta l'attrice provvedeva a ricalcolare l'indennizzo richiesto ed in base ai giorni di mancata cessazione del servizio rideterminava, nella memoria istruttoria I termine, l'importo in euro 13.575,00 ed infine, nella memoria conclusionale di replica in euro 43.487,70.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
"ACCERTARE E DICHIARARE, previe le pronunce tutte del caso, il diritto dell'attore, ad ottenere dalla società convenuta la immediata cessazione della tecnologia ISDN di cui alla linea telefonica contraddistinta dal numero principale 081293007, e la conseguenziale trasformazione in linea telefonica tradizionale (cd. "conversione inversa"), come da espresso riconoscimento del convenuto reso comunicazione Telecom Italia SpA del
12/06/2019 (Prot. C23721659) B_1_COMUNICAZIONE_TELECOM.pdf nonché il diritto dell'attore, ad ottenere altresì dalla società convenuta la immediata cessazione del numero secondario aggiuntivo 0815644314, ed in ogni caso Voglia l'Ill. Mo Tribunale Adito, adottare tutte le pronunce presupposte, connesse e/o consequenziali all'accertamento di tal diritto, ivi compreso l'ordine da impartirsi alla società convenuta di "operare" l'immediato intervento tecnico necessario per la trasformazione dell'utenza da linea ISDN in linea telefonica tradizionale, nonché l'immediata cessazione del numero secondario aggiuntivo 7
ACCERTARE E DICHIARARE, previe le pronunce tutte del caso, la responsabilità e l'inadempimento contrattuale della società convenuta, nonché il comportamento assunto in assoluto dispregio delle regole di buona fede e correttezza ex art. 1175 e 1375 c.c., circa i fatti per cui è causa, descritti nel libello introduttivo del giudizio, nonché in tutti i successivi atti e/o scritti difensivi che quivi abbiansi per integralmente ripetuti e trascritti e per lo effetto CONDANNARE, la società convenuta, a corrispondere all'attore, per tutti i motivi esposti nel libello introduttivo del giudizio, nonché in tutti i successivi atti e/o scritti difensivi che quivi abbiansi per integralmente ripetuti e trascritti, l'importo complessivo pari ad € 43.487,70 ( Codice Fiscale 2
maturato dalla data di deposito dell'istanza di conciliazione presso il CP_2 competente per territorio (28/03/2019) sino alla data del 20/05/2024, così come dai calcoli ut sopra, che quivi abbiansi per integralmente ripetuti e trascritti, nonché determinato e quantificato secondo i parametri d'indennizzo previsti dalla delibera
AGCOM (Autorità Garante delle Comunicazioni) n. 347/2018/CONS A_12_ Delibera 347-
18-CONS. pdf A 13_Allegato 20-7-2018. pdf in adesione al principio di diritto espresso dal giudice di legittimità con ordinanza n. 34152 del 21/11/2022 G 4 CASS
e/o quella somma maggiore e/o minore che l'Adito Giudice Codice Fiscale 3
in sua giustizia vorrà riconoscere all'attore, eventualmente in subordine anche in applicazione di indennizzi derivanti da altre fonti, oltre tutti i consequenziali successivi indennizzi "a maturarsi" dal 20/05/2024 sino alla data di effettiva cessazione della tecnologia ISDN di cui alla linea telefonica contraddistinta dal numero principale
081293007, e la conseguenziale trasformazione in linea telefonica tradizionale (cd.
"conversione inversa"), nonché di effettiva cessazione del numero secondario aggiuntivo
0815644314, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla domanda all'effettivo soddisfo CONDANNARE ALTRESI', la società convenuta, al risarcimento ר
dei danni in favore dell'attore (per tutti i motivi sopra esposti, che quivi abbiansi per integralmente ripetuti e trascritti) per responsabilità processuale aggravata ex art. 96
c.p.c., in quanto ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (art. 96 cpc, CO
1), durante il corso del processo, almeno a far data dal 28/11/2020 (data di deposito in atti del giudizio della comunicazione Telecom Italia SpA del 12/06/2019 (Prot. C23721659)
B 1 COMUNICAZIONE TELECOM.pdf con la quale si fornisce la prova (per espresso riconoscimento del convenuto) della fondatezza della domanda attorea, ovvero la fattibilità della trasformazione della linea telefonica da ISDN a tradizionale (cd "conversione inversa") CONDANNARE Pt 2 la società convenuta, a corrispondere spese, 7 onorario professionale, maggiorazione ex art. 4 co 1 bis del D.M. n. 55/2014, nonché rimborso spese generali come per legge del presente giudizio, con distrazione ex. art. 93
c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore antistatario per gli onorari non riscossi e le spese per fattone anticipo, come da notula spese ed onorario professionale ex D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022 (G.U. serie generale n. 236 del 08/10/2022) 7- VOGLIA INFINE, l'Ill. Mo Giudice Adito eventualmente fare applicazione (se necessario per sopperire ad eventuali manchevolezze dell'istante) del principio RA IT UR di cui all'art. 113 comma 1 CPC IN VIA ESTREMAMENTE SUBORDINATA, in cui l'Ill.
Mo Tribunale Adito ritenga la tutela azionata dal comparente sfornita dei presupposti di legge, e pertanto nella denegata e non creduta ipotesi di dichiarazione di infondatezza delle questioni afferenti il merito della controversia tenga indenne lo stesso dal pagamento di spese, diritti ed onorari a favore del costituito legale di controparte, e/o a favore della controparte, ritenendo applicabili al caso di specie (cumulativamente e/o alternativamente) le seguenti circostanze:
1. eccezionali ragioni per poter disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio in base al disposto di cui all'art. 92, comma 2, c. p. c., per le peculiarità delle questioni trattate e/o facendo applicazione del principio della causalità della genesi della lite, (ed eventualmente anche della "soccombenza reciproca"), ossia della circostanza che la società convenuta provocò la necessità del processo, per l'omesso riscontro alle legittime e ripetute richieste effettuate dall'attore (09/08/2018; 09/10/2018 e
28/03/2019 come già documentato in atti del giudizio). Sul punto, occorre, infatti osservare che con una recente pronuncia emessa dal Giudice delle Leggi (cfr. Corte Cost. n. 77/2018 depositata in data 19 aprile 2018) è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma
1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), proprio nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni rispetto alle ipotesi tipiche esplicitate dalla medesima norma, come, appunto, vorrà l'Ill. Mo Giudice Adito ritenere anche al caso di specie 2. l'istante non ha mai agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, per difetto e/o inesistenza di quegli stati psicologici basati sulla coscienza dell'infondatezza della domanda o delle tesi difensive sostenute, ovvero nel difetto dell'ordinaria diligenza nell'acquisizione di detta consapevolezza (cfr. Cass. 21 luglio 2000 n. 9579; id., sez. lav.,
16 febbraio 1998 n. 1619; Trib. Rimini 2 aprile 1998, Trib. Roma 9 ottobre 1996; in dottrina, Mandrioli, Diritto process. civile, I, Torino, 2003, 344)"
Si costituiva ritualmente la società CP 1 eccependo, in via preliminare, la nullità
dell'atto di citazione per indeterminatezza nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.
Deduceva, sempre in via preliminare, l'improponibilità della domanda giudiziale per la mancata conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione in quanto la normativa in materia di controversie tra utenti e soggetti autorizzati o destinatari di licenze, introducendo una cd. "giurisdizione condizionata", impediva la proposizione dell'azione giudiziale prima della conclusione del procedimento di conciliazione.
Contestava, nel merito, il presunto inadempimento eccepito dalla controparte, non essendovi prova del fatto che l'attore avesse correttamente esperito la procedura di recesso prevista dalle Condizioni Generali di Contratto, in base alle quali il cliente poteva recedere dal servizio con comunicazione scritta da inviare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all' indirizzo indicato sulle fatture TIM o richiesto al Servizio Clienti linea fissa
187, ovvero in modalità telematica tramite il sito web Ema 1 chiamando il Servizio
Clienti 187, comunicazione PEC all' indirizzo [...] con
Email 2
Deduceva, altresì, che avendo parte attrice proposto una domanda di accertamento negativo del credito, non aveva provato alcunché in ordine alla non debenza degli addebiti contenuti nei conti economici.
Prospettava l'inammissibilità della richiesta di indennizzo, ai sensi della Delibera n.
73/11/CONS, in quanto, da un lato, tale normativa disciplina l'attivazione di servizi non richiesti, mentre nel caso di specie si configurava una ritardata cessazione di servizio attivato in seguito a formale richiesta del cliente;
dall'altro, il sistema di indennizzi previsto nella citata delibera poteva applicarsi solo quando la decisione della controversia tra operatori e utenti finali veniva demandata all'AGCOM.
Contestava, infine, la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attrice, non essendovi alcuna dimostrazione a carico della convenuta, né dell'inadempimento, né dei danni subiti.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così dichiarare e provvedere:
1. in via preliminare, in rito, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
2. sempre in via preliminare accertare e dichiarare la improponibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione;
3. ancora, in via preliminare, rigettare la domanda perché improcedibile, inammissibile ed improponibile;
4. nel merito rigettare la domanda siccome infondata e temeraria in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese diritti ed onorari e rimborso spese forfettarie ex art.15 T.P. con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario"
Alla prima udienza del 16.01.2020 il Giudice assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.
All'udienza del 21.01.2021 veniva ammessa la prova per testi richiesta da parte attrice.
Alla successiva udienza del 25.11.2021 veniva escusso il teste di parte attrice sig.ra [...] Tes 1 infine, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Espletata l'istruttoria e precisate le conclusioni, con ordinanza del 22.03.2024 la causa veniva riservata per la decisione. La domanda proposta dall'attrice è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti che seguono.
Deve, preliminarmente, rigettarsi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua “ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese"
(cfr. Cass. sent. n. 11751/2013); dall'esame dell'atto introduttivo non è riscontrabile alcuna incertezza in ordine alla cd. "causa petendi", avendo parte attrice correttamente individuato i fatti posti a fondamento della domanda. La convenuta è stata posta nelle condizioni di predisporre un'adeguata difesa oltre che dalle indicazioni contenute nell'atto di citazione, anche da quelle risultanti dalla documentazione allegata: contratto di abbonamento telefonico del 30.04.2005 (cfr. all. 9 atto di citazione); comunicazioni di disdetta del
09.08.2018 da essa ricevute (cfr. all. 1 e 2), del 09.10.2018 (cfr. all. 3 e 4) e del 28.03.2019
(cfr. all. 5); i conti telefonici pagati dall'attore, dai quali emerge che la linea ISDN e il numero aggiuntivo sono ancora attivi (cfr. all. 11); comunicazione di Telecom del
12.06.2019 con la quale il Pt 1 veniva informato dalla società che la richiesta di
"conversione inversa" della linea telefonica risultava presa in carico dal reparto tecnico della stessa (cfr. all. 1 memoria n.2 parte attrice).
Deve, inoltre, rigettarsi, l'eccezione di improponibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione sollevata dalla difesa avversaria, in quanto vi è prova che l'attore ha dato impulso al procedimento di mediazione presentando in data 28.03.2019 al Controparte_2 l'istanza n. prot. UG/103808/2019 (cfr. all. 6
atto di citazione). Orbene, atteso che l'art. 3, comma 4 dell'Allegato A della Delibera
353/18/CONS denominato "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche" stabilisce che "Ai fini del ricorso giurisdizionale, la condizione di procedibilità si considera comunque avverata trascorsi trenta giorni dalla proposizione dell'istanza di conciliazione" e che l'atto di citazione è stato notificato alla controparte in data 24.08.2019, ben oltre la scadenza del termine di 30 giorni previsto dalla norma, la condizione di procedibilità della domanda deve considerarsi assolta.
Passando al merito, dal complessivo esame della documentazione prodotta si ritiene la fondatezza della domanda che va parzialmente accolta nei limiti di seguito illustrati.
Secondo i principi generali, in tema di riparto dell'onere probatorio spetta al creditore che deduce l'inadempimento dimostrare il fatto costitutivo del credito, fornendo la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo della pretesa azionata o comunque di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
L'attrice ha dimostrato, in primo luogo, la sussistenza di un valido rapporto contrattuale con la controparte, producendo in giudizio la copia sottoscritta della “Polizza di Abbonamento al servizio telefonico del 30.04.2005 - linea telefonica n. 081293007” con tecnologia ISDN
e attivazione del numero aggiuntivo n. 0815644314 (cfr. all. 9 "contratto telecom" atto di citazione). Ha, poi, documentato di aver comunicato alla controparte la richiesta di disattivazione della linea ISDN e del numero aggiuntivo indicato sia mediante le missive
PEC del 09.08.2018 e del 09.10.2018, sia con la trasmissione della disdetta a mezzo telefax al numero 800.000.187.
Appare, infatti, infondato il rilievo della convenuta secondo cui l'attore non avrebbe provato di aver correttamente esperito la procedura di “recesso" prevista dalle Condizioni Generali
di contratto, in quanto avrebbe inviato la disdetta all' indirizzo PEC Email 3 in luogo di quello corretto
Email 4
Analizzando il contenuto della Carta dei Servizi TIM aggiornata al gennaio del 2019 (cfr. all. atto di citazione), la quale “si affianca alle Condizioni Generali di Abbonamento e di
Contratto", si osserva che l'art.
3.1.7 stabilisce varie modalità per “cessare un' offerta", tra cui l'invio di una PEC all' indirizzo Email 5 e la trasmissione fax al numero 800.000.187 "per determinate offerte, verificabili contattando il Servizio Clienti linea fissa 187”. Orbene, l'attore, pur non avendo inviato la PEC di disdetta all'indirizzo individuato dalla suddetta Carta, ha comunque dimostrato di aver trasmesso la richiesta a mezzo telefax al numero 800.000.187, allegando alla stessa copia del documento di identità (cfr. all. 2 e 4 atto di citazione). Deve,inoltre, rilevarsi che il Pt 1 utilizzando il numero telefonico ivi indicato, ha anche provato di aver verificato '
che la sua offerta rientrasse tra quelle disattivabili a mezzo telefax. Il teste, sig.ra [...] Tes 1 sul capo 13) di cui alla memoria istruttoria, II termine di parte attrice preceduto da "Vero è ": "Che il numero telefax Telecom Italia SpA 80000187 veniva comunicato telefonicamente al sig. Parte 1 da operatore dal servizio clienti 187 Telecom Italia
SpA, il quale comunicava altresì che il predetto numero era proprio quello dedicato alle richieste di disdetta", rispondeva: "Sì, è vero" (...) "ho più volte assistito alle telefonate fatte da mio nonno in modalità vivavoce, pertanto posso essere precisa su quanto mi viene richiesto, perché ho personalmente ascoltato "con le mie orecchie" quanto ogni volta veniva comunicato dall'interlocutore telefonico". Non v'è ragione per negare credibilità al teste che in maniera logica e lineare e con dovizia di particolari ha confermato il corretto espletamento della procedura prevista dalla Carta di Servizi anzidetta.
Dall'insieme degli elementi prodotti deve ritenersi che la procedura di cessazione dell'offerta sia stata correttamente eseguita e che cionondimeno la società convenuta non ha dato seguito alla richiesta di cessazione del servizio ed ai successivi reclami. Essa, infatti, nella comunicazione del 12.06.2019, nel confermare la fondatezza della segnalazione effettuata dall'attrice, riconosceva che la richiesta della conversione inversa della linea era stata presa in carico dal reparto tecnico, invitando il richiedente ad attendere i tempi necessari alla lavorazione, senza che poi seguisse una effettiva disattivazione. Se si analizzano i conti telefonici pagati dall'attore (cfr. all. 11 atto di citazione e quelli successivi allegati alla comparsa conclusionale), si nota che la linea ISDN e il numero aggiuntivo sono ancora attivi. Pertanto, la CP 1 dovrà provvedere a disattivare il servizio di tecnologia ISDN e il numero aggiuntivo 0815644314 e convertire l'utenza telefonica intestata all'attore in linea tradizionale.
A fronte, dunque, delle lamentele e dei solleciti dell'attore nessun elemento di prova ha offerto la convenuta al fine di dimostrare la non imputabilità del ritardo nell' evasione della richiesta di disattivazione ed ha invece tenuto un comportamento inerte, contrario ai doveri di correttezza e buona fede contrattuale di cui agli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c., non adempiendo agli obblighi contrattualmente assunti. Sul punto, con specifico riguardo ai contratti di utenza telefonica la giurisprudenza ha chiarito che nei rapporti contrattuali concernenti le utenze telefoniche, i doveri di diligenza e buona fede nell'esecuzione del contratto impongono all'impresa esercente servizi di telefonia di comunicare tempestivamente al proprio cliente l'impossibilità di eseguire la prestazione e di adottare gli opportuni provvedimenti al fine del contenimento dei danni (Cass. 10.06.2016, n.11914).
Ritenuto, dunque, l'imputabilità dell'inadempimento alla società convenuta, dev'essere esaminata la domanda di indennizzo prospettata dalla parte attrice.
Ai fini del computo dell'indennizzo si osserva che l'art. 3 delle Condizioni generali di abbonamento prevede che la comunicazione di recesso debba essere effettuata con 15 giorni di anticipo rispetto alla data di decorrenza dello stesso indicata dal cliente. Poiché la richiesta è stata inoltrata alla convenuta il 09.08.2018, la data di efficacia del recesso deve essere individuata a far tempo dal 24.08.2018. Quanto ai parametri utilizzabili ai fini della quantificazione dell'importo, si osserva che le pattuizioni contrattuali ed in particolare l'art. 26 delle Condizioni generali di contratto non prevedono l'ipotesi di “mancata o ritardata gestione del recesso", assimilata dal Comitato regionale per le Comunicazioni alla fornitura forzata di un servizio non più richiesto dal cliente. Tenuto conto che in tema di applicabilità della delibera dell'AGCOM
347/2018/CONS, che stabilisce i criteri di determinazione degli indennizzi nelle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “né il decreto legislativo n. 259 del 2003, né nel regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori approvato con delibera n.
173/07/Cons, né ancora nella delibera 73/11/Cons del 16 febbraio 2011 sono contenute disposizioni che ne limitano l'applicazione in via esclusiva ai soli casi sottoposti all'esame dell'Autorità Garante” (cfr. SS.UU. ord. n. 34152/2022), tali criteri appaiono utilizzabili seppur nei limiti di cui si dirà.
Se è vero che la corresponsione degli indennizzi, come previsti dalla delibera citata, hanno funzione deflattiva e, dunque, sono stabiliti per prevenire ed evitare il contenzioso inducendo il cliente a ricorrere agli organismi di composizione delle controversie, è altrettanto vero che essi non equivalgono ad una presunzione del verificarsi del danno e non possono supplire alla mancata prova dello stesso verificarsi del danno.
Esclusa, dunque, la possibilità di ricorrere ad un criterio di liquidazione di fonte contrattuale, accertato l'inadempimento imputabile alla convenuta anche ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c. (comunicazione CP_1 del 12.06.2019) tali indennizzi possono essere utilmente richiamati quale parametro risarcitorio per la liquidazione del danno in via equitativa. L'operatività in concreto del potere discrezionale del giudice di merito di liquidare il danno in via equitativa come previsto dagli artt. 1226 e 2056 c.c. si estrinseca non in un giudizio di equità, ma in un giudizio di diritto caratterizzato dall'equità giudiziale correttiva o integrativa a condizione che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata o sia incontestata o debba ritenersi in re ipsa come conseguenza diretta ed immediata della stessa situazione illegittima rappresentata in causa, in caso di obiettiva difficoltà o di impossibilità di fornire con esattezza la prova del quantum debeatur.
Ciò posto, non si condivide la quantificazione dell'indennizzo come calcolato dall'attrice, in quanto alcuni parametri utilizzati non si adattano al caso di specie. Pertanto, detto importo dovrà essere rideterminato nel modo in cui segue.
Con riferimento all'allegato A. della Delibera 347/2018/CONS, ai fini della liquidazione dell'indennizzo, si ritengono applicabili le seguenti voci:
1) Indennizzo per ritardo nell'attivazione del servizio, in specie del servizio di telefonia tradizionale ai sensi dell'art. 4, comma 1 che prevede l'importo di euro 7,50 per ogni giorno di ritardo;
2) Indennizzo per omesso onere informativo sui motivi del ritardo/eventuali impedimenti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, che prevede il medesimo importo di euro 7,50 per ogni giorno di ritardo;
3) Indennizzo per ritardo nella disattivazione servizio accessorio, in specie il numero aggiuntivo, ai sensi dell'art. 4, comma 3, che prevede l'importo di 2,50 fino ad un massimo di euro 300, a partire dal 24.08.2018, data di efficacia del recesso, 15 giorni prima della data fissata dal cliente, fino al 24.08.2019, data di notificazione dell'atto di citazione, per un totale di 365 giorni di disservizio.
In considerazione del perdurante inadempimento della società convenuta alla data del deposito della comparsa conclusionale la parte attrice ricalcola l'importo richiesto fino a pervenire ad un importo di euro 43.487,70 che rispetto al pregiudizio economico subito, costituito essenzialmente dal maggiore costo del canone mensile della linea ISDN e del Con numero aggiuntivo che la convenuta non ha provveduto a disattivare, appare invero sproporzionato. Il mutamento in corso di causa della domanda originariamente proposta, pur possibile a date condizioni, non sembra si adatti al caso di specie, non ravvisandosene i presupposti. Nella fattispecie, non si tratta di danni sopravvenuti al maturare delle preclusioni istruttorie e neppure dell'incrementarsi delle conseguenze del danno ontologicamente diverso, ma della risposta compensativa indennitaria prevista dall'ordinamento e sottoposta alla valutazione dell'Autorità amministrativa, nel caso degli indennizzi automatici, ovvero liquidata dall'Autorità giudiziaria in via equitativa nei casi di responsabilità contrattuale per inadempimento imputabile, assolta la prova del danno.
In conclusione, ritenuto provato l'inadempimento imputabile alla convenuta e il pregiudizio subito dall'attore, l'indennizzo viene quantificato utilizzando i criteri dettati dall'allegato A.
della Delibera 347/2018/CONS come innanzi citati. Per il ritardo nell'attivazione del servizio di telefonia tradizionale, l'importo di euro 7,50 per giorni 365 (calcolati dal
24.08.2018 al 27.08.2019) è pari ad euro 2.737,05; l'indennizzo per omesso onere informativo per il quale è, analogamente, previsto l'importo di 7,50 moltiplicato per il numero dei giorni è pari ad euro 2.737,05; infine, quello per ritardata disattivazione di servizio accessorio è pari a euro 300,00, per un totale complessivo pari a euro 5.774,1, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Sembra opportuno precisare ancora che il calcolo dell'indennizzo posto a base dell'importo individuato con l'atto di citazione non può essere comunque condiviso in quanto l'attore addizionando all'importo delle seguenti voci: “Indennizzo per omessa attivazione del servizio di telefonia” art. 4 Delibera 347/2018/CONS per l'importo di euro 2.842,50;
“Omesso onere informativo” previsto al comma 2, art. 4, per il medesimo importo di euro
2.842,50; infine “Omessa disattivazione del numero aggiuntivo”, per l'importo di 300, ulteriori importi derivanti dal computo di altre voci: “Indennizzo per servizi principali non richiesti per la somma di euro 1.895,00”; indennizzo per servizi accessori non richiesti per l'importo di euro 947,50, infine “indennizzo per mancata risposta entro i termini previsti dalla Carta Servizi”, pari ad euro 300, finisce per includere nel conteggio ipotesi che appaiono in concreto riconducibili al medesimo disservizio.
Ritenuto, dunque, che le voci di disservizio da ultimo precisate costituiscono una duplicazione di quelle già conteggiate, esse sono state espunte dal calcolo dell'indennizzo dovuto. Tanto premesso, la convenuta dovrà essere condannata a corrispondere l'importo di euro
5.774,1, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, quale indennizzo per il ritardo nella disattivazione dei servizi richiesti.
L'accoglimento parziale della domanda di parte attrice non consente di accogliere la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., mancandone i presupposti.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
In ragione dell'accoglimento parziale della domanda compensa nella misura della metà le
CP 1 come da spese del giudizio, che per la restante metà vengono poste a carico di dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte 1 nei confronti di CP 1 così
provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda dell'attore, accerta e dichiara l'inadempimento di [...]
CP_1 per l'omessa disattivazione della linea ISDN e del numero aggiuntivo di cui al contratto di abbonamento del 30.04.2005;
2. Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c;
3. Condanna la convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro
5.774,01 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
4. Compensa tra le parti nella misura della metà le spese di giudizio e condanna CP 1 al pagamento dell'altra metà delle stesse che si liquidano nell'importo di euro 1700 oltre s.g., Iva e Cpa come da legge, con attribuzione all'Avv. Daniele Paolella dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 17.01.2025
Il Giudice
Dott. Maria Rosaria Scotti