CASS
Sentenza 5 settembre 2024
Sentenza 5 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/09/2024, n. 23917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23917 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28448/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente- contro PO ET PA, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato PLACANICA CESARE ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DE MATTIA GABRIELLA ([...]), MARULLO IO ([...]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 2838/2016 depositata il 13/05/2016. Udita la relazione svolta dal Consigliere AN La CC nella pubblica udienza del 28 maggio 2024; Civile Sent. Sez. 5 Num. 23917 Anno 2024 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: LA ROCCA GIOVANNI Data pubblicazione: 05/09/2024 2 di 5 Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mauro Vitiello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Sentito l’avv. dello Stato Fabrizio Urbani Neri per la ricorrente;
FATTI DI CAUSA 1. L'Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale I di Milano, spiccava avviso di accertamento n. T9B03BD01649/2010 per l’anno 2006 nei confronti della Ca’ DO Real Estate srl notificato anche ET AU HL quale legale rappresentante della società. 2, Quest’ultimo impugnava l'atto emesso nei suoi confronti e la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Milano rigettava il ricorso. 3. ET AU HL proponeva appello che la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia accoglieva, annullando quindi l’atto impugnato. 4.L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR affidandosi a quattro motivi. 5. Ha resistito con controricorso il contribuente. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 24 e 113 Cost., 2907 c.c., 81 e 100 c.p.c., 10,11, 18 e 53 del d.lgs. n. 546/92 per non avere la CTR rilevato il difetto di legittimazione ad agire di ET AU HL, avendo quest’ultimo proposto sia il ricorso introduttivo (come si evinceva dal contenuto dello stesso) che l’atto di appello “in proprio” (in particolare, quest’ultimo, in qualità di «legale rappresentante illo tempore di CA’SAGREDO REAL ESTATE s.r.l. in liquidazione») e non già nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società. 2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art.360, primo comma, n.4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli 3 di 5 artt.112 c.p.c., 1, comma 2, 4, 5, 18, 53 e 61 d.lgs. n.546/1992, 1 d.lgs. n.545/1992. 3. Con il terzo motivo, si denuncia, in relazione all'art.360, primo comma, n.2, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 25 Cost., 1, comma 2, 4, 5, 18, 53 e 61 d.lgs. n.546/1992, 1 d.lgs. n.545/1992. 4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 L. n.212/2000, 46 c.c., 31, 41 bis, 58 e 59 d.P.R. n. 600/1973, 115 d.P.R. n.917/1986. 5. Il primo motivo è fondato, gli altri restano assorbiti. 5.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, dal ricorso (pag. 19) e dallo stesso controricorso (pag. 25), l’avviso di accertamento T9B03BD01649/2010 in questione – emesso nei confronti di CA’SAGREDO REAL ESTATE s.r.l. – era stato notificato anche a ET AU HL, quale legale rappresentante di CA’SAGREDO REAL ESTATE s.r.l. presso il suo indirizzo privato. 5.2. Quest’ultimo ha proposto il ricorso sia in primo che in secondo grado “in proprio”: come riconosciuto dallo stesso controricorrente (v. pagg. 7 e 23 del controricorso), il HL ha presentato ricorso in primo grado, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, quale «rappresentante “illo tempore” della società accertata Ca’DO Real Estate srl»; come emerge poi dalla sentenza impugnata, l’appello è stato proposto dal HL nella medesima qualità di “leg. rapp. illo tempore CA’SAGREDO REAL ESTATE s.r.l. in liquid.ne”. 5.3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «La persona fisica che, pur avendole ricoperto in passato, non rivesta attualmente le cariche di amministratore e legale rappresentante di una società di capitali non è legittimata a far valere in giudizio un diritto spettante alla società stessa» (Cass. n. 26209 del 2021; Cass. n. 22999 del 2010; Cass. 19870 del 2004). Infatti, in forza 4 di 5 dell'art. 81 c.p.c. secondo cui «fuori di casi stabiliti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui», la persona fisica che abbia rivestito, ma non rivesta più, le cariche di amministratore e legale rappresentante di una società di capitale è priva della legittimazione a far valere in giudizio un diritto spettante alla società e il potere di far valere la nullità di una notificazione eseguita presso un soggetto non legittimato competa al soggetto cui è diretta la notificazione stessa, non a quello presso cui sia stata erroneamente eseguita la notificazione stessa (in tal senso Cass., n. 19870 del 2004; Cass., n. 29628 del 2008). Ciò comporta che il HL, non essendo titolare del rapporto sostanziale fatto valere in giudizio, non avrebbe potuto far valere alcuna questione ad esso afferente, sicché, in ragione dell'originario difetto di legittimazione attiva in capo ad esso, la causa non poteva essere proposta fin dal primo grado. 5.4. Si tratta di un difetto rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo: «La "legitimatio ad causam" si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data" - la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta» (Cass. sez. un. n. 1912 del 2012; Cass. n. 31574 del 2018; Cass. n. 29505 del 2020). 6. La sentenza impugnata, quindi, va cassata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta. 5 di 5 7. Sussistono giusti motivi per compensare le spese delle fasi di merito mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c. la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo;
compensa le spese processuali dei gradi di merito e condanna il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 35.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Roma 28.5.2024 Il Consigliere estensore Il Presidente AN La CC NO IG SC
-ricorrente- contro PO ET PA, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato PLACANICA CESARE ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DE MATTIA GABRIELLA ([...]), MARULLO IO ([...]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 2838/2016 depositata il 13/05/2016. Udita la relazione svolta dal Consigliere AN La CC nella pubblica udienza del 28 maggio 2024; Civile Sent. Sez. 5 Num. 23917 Anno 2024 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: LA ROCCA GIOVANNI Data pubblicazione: 05/09/2024 2 di 5 Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mauro Vitiello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Sentito l’avv. dello Stato Fabrizio Urbani Neri per la ricorrente;
FATTI DI CAUSA 1. L'Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale I di Milano, spiccava avviso di accertamento n. T9B03BD01649/2010 per l’anno 2006 nei confronti della Ca’ DO Real Estate srl notificato anche ET AU HL quale legale rappresentante della società. 2, Quest’ultimo impugnava l'atto emesso nei suoi confronti e la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Milano rigettava il ricorso. 3. ET AU HL proponeva appello che la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia accoglieva, annullando quindi l’atto impugnato. 4.L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR affidandosi a quattro motivi. 5. Ha resistito con controricorso il contribuente. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 24 e 113 Cost., 2907 c.c., 81 e 100 c.p.c., 10,11, 18 e 53 del d.lgs. n. 546/92 per non avere la CTR rilevato il difetto di legittimazione ad agire di ET AU HL, avendo quest’ultimo proposto sia il ricorso introduttivo (come si evinceva dal contenuto dello stesso) che l’atto di appello “in proprio” (in particolare, quest’ultimo, in qualità di «legale rappresentante illo tempore di CA’SAGREDO REAL ESTATE s.r.l. in liquidazione») e non già nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società. 2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art.360, primo comma, n.4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli 3 di 5 artt.112 c.p.c., 1, comma 2, 4, 5, 18, 53 e 61 d.lgs. n.546/1992, 1 d.lgs. n.545/1992. 3. Con il terzo motivo, si denuncia, in relazione all'art.360, primo comma, n.2, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 25 Cost., 1, comma 2, 4, 5, 18, 53 e 61 d.lgs. n.546/1992, 1 d.lgs. n.545/1992. 4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 L. n.212/2000, 46 c.c., 31, 41 bis, 58 e 59 d.P.R. n. 600/1973, 115 d.P.R. n.917/1986. 5. Il primo motivo è fondato, gli altri restano assorbiti. 5.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, dal ricorso (pag. 19) e dallo stesso controricorso (pag. 25), l’avviso di accertamento T9B03BD01649/2010 in questione – emesso nei confronti di CA’SAGREDO REAL ESTATE s.r.l. – era stato notificato anche a ET AU HL, quale legale rappresentante di CA’SAGREDO REAL ESTATE s.r.l. presso il suo indirizzo privato. 5.2. Quest’ultimo ha proposto il ricorso sia in primo che in secondo grado “in proprio”: come riconosciuto dallo stesso controricorrente (v. pagg. 7 e 23 del controricorso), il HL ha presentato ricorso in primo grado, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, quale «rappresentante “illo tempore” della società accertata Ca’DO Real Estate srl»; come emerge poi dalla sentenza impugnata, l’appello è stato proposto dal HL nella medesima qualità di “leg. rapp. illo tempore CA’SAGREDO REAL ESTATE s.r.l. in liquid.ne”. 5.3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «La persona fisica che, pur avendole ricoperto in passato, non rivesta attualmente le cariche di amministratore e legale rappresentante di una società di capitali non è legittimata a far valere in giudizio un diritto spettante alla società stessa» (Cass. n. 26209 del 2021; Cass. n. 22999 del 2010; Cass. 19870 del 2004). Infatti, in forza 4 di 5 dell'art. 81 c.p.c. secondo cui «fuori di casi stabiliti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui», la persona fisica che abbia rivestito, ma non rivesta più, le cariche di amministratore e legale rappresentante di una società di capitale è priva della legittimazione a far valere in giudizio un diritto spettante alla società e il potere di far valere la nullità di una notificazione eseguita presso un soggetto non legittimato competa al soggetto cui è diretta la notificazione stessa, non a quello presso cui sia stata erroneamente eseguita la notificazione stessa (in tal senso Cass., n. 19870 del 2004; Cass., n. 29628 del 2008). Ciò comporta che il HL, non essendo titolare del rapporto sostanziale fatto valere in giudizio, non avrebbe potuto far valere alcuna questione ad esso afferente, sicché, in ragione dell'originario difetto di legittimazione attiva in capo ad esso, la causa non poteva essere proposta fin dal primo grado. 5.4. Si tratta di un difetto rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo: «La "legitimatio ad causam" si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data" - la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta» (Cass. sez. un. n. 1912 del 2012; Cass. n. 31574 del 2018; Cass. n. 29505 del 2020). 6. La sentenza impugnata, quindi, va cassata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta. 5 di 5 7. Sussistono giusti motivi per compensare le spese delle fasi di merito mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c. la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo;
compensa le spese processuali dei gradi di merito e condanna il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 35.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Roma 28.5.2024 Il Consigliere estensore Il Presidente AN La CC NO IG SC