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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 2554/2024 R.G. Lavoro
TRA
, E Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
n.q. di eredi di , rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dagli Avv. Pt_4 Persona_1
ESPOSITO GIANVINCENZO ED ESPOSITO DANILO, unitamente al quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
RESISTENTE contumace
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 02/05/2024 i ricorrenti in epigrafe indicati, n.q. di eredi di Per_1
, Carabiniere deceduto in servizio e riconosciuto vittima del dovere, convenivano in giudizio il
[...]
al fine di accertare e dichiarare che il loro diritto alla riliquidazione dell'assegno Controparte_1 ex art. 2 L.407/98 per ciascuno di essi, con decorrenza dalla spettanza ovvero dal 26/08/2004, nonché il loro diritto al pagamento degli arretrati, maggiorati degli accessori e per l'effetto condannare il in persona del suo Ministro e legale rappresentante pro-tempore alla Controparte_1 riliquidazione e al pagamento del suddetto assegno, con interessi e rivalutazione, e con vittoria di spese.
Il ricorso veniva regolarmente notificato al che non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza cartolare, i ricorrenti hanno depositato note di trattazione scritta e visto l'avvenuta riliquidazione e pagamento del dovuto nelle more del giudizio, dopo la notifica del ricorso, chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
Alla luce di quanto esposto, si impone la pronuncia della cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Nella vicenda all'odierno esame, sussistono le condizioni per la pronuncia in commento, come si evince dalla documentazione prodotta.
Deve, tuttavia, provvedersi in ordine alle spese. Sotto tale profilo si deve rilevare che come allegato dai ricorrenti, il convenuto ha provveduto al pagamento solo dopo la presentazione e la CP_1 notifica del ricorso giurisdizionale. Essendo contumace il non ha contestato l'assunto. CP_1
Pertanto, le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, per causa indeterminabile, di complessità bassa, ai minimi, tenuto conto della semplicità della causa e delle mancanza di fase istruttoria e decisoria.
P. Q. M.
Il giudice
1.Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2. Pone le spese a carico dell' , che liquida in euro 1.500, oltre IVA CPA e spese forfettarie CP_2 come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 2554/2024 R.G. Lavoro
TRA
, E Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
n.q. di eredi di , rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dagli Avv. Pt_4 Persona_1
ESPOSITO GIANVINCENZO ED ESPOSITO DANILO, unitamente al quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
RESISTENTE contumace
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 02/05/2024 i ricorrenti in epigrafe indicati, n.q. di eredi di Per_1
, Carabiniere deceduto in servizio e riconosciuto vittima del dovere, convenivano in giudizio il
[...]
al fine di accertare e dichiarare che il loro diritto alla riliquidazione dell'assegno Controparte_1 ex art. 2 L.407/98 per ciascuno di essi, con decorrenza dalla spettanza ovvero dal 26/08/2004, nonché il loro diritto al pagamento degli arretrati, maggiorati degli accessori e per l'effetto condannare il in persona del suo Ministro e legale rappresentante pro-tempore alla Controparte_1 riliquidazione e al pagamento del suddetto assegno, con interessi e rivalutazione, e con vittoria di spese.
Il ricorso veniva regolarmente notificato al che non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza cartolare, i ricorrenti hanno depositato note di trattazione scritta e visto l'avvenuta riliquidazione e pagamento del dovuto nelle more del giudizio, dopo la notifica del ricorso, chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
Alla luce di quanto esposto, si impone la pronuncia della cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Nella vicenda all'odierno esame, sussistono le condizioni per la pronuncia in commento, come si evince dalla documentazione prodotta.
Deve, tuttavia, provvedersi in ordine alle spese. Sotto tale profilo si deve rilevare che come allegato dai ricorrenti, il convenuto ha provveduto al pagamento solo dopo la presentazione e la CP_1 notifica del ricorso giurisdizionale. Essendo contumace il non ha contestato l'assunto. CP_1
Pertanto, le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, per causa indeterminabile, di complessità bassa, ai minimi, tenuto conto della semplicità della causa e delle mancanza di fase istruttoria e decisoria.
P. Q. M.
Il giudice
1.Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2. Pone le spese a carico dell' , che liquida in euro 1.500, oltre IVA CPA e spese forfettarie CP_2 come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti