TAR
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 19 marzo 2026
Accoglimento
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 19/03/2026, n. 2355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2355 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08396/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 19/03/2026
N. 02355 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08396/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8396 del 2025, proposto da RL De
RO, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta)
n. 19269/2025, resa tra le parti; N. 08396/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 il Cons. Marco
NT;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Parte appellante espone quanto segue.
La sentenza appellata sarebbe errata nella parte in cui il Giudice di prime cure, pur avendo accolto integralmente le domande proposte dal ricorrente, ha apoditticamente compensato le spese di giudizio, in violazione dell'art. 91 c.p.c..
Il TAR del Lazio ha accolto integralmente le domande proposte da parte ricorrente, in particolare ha ritenuto illegittimo il contegno tenuto dall'Amministrazione.
Conseguentemente, sarebbe erronea la statuizione con cui il Giudice di prime cure ha compensato integralmente le spese di lite.
Ritiene che non possono essere ritenute idonee ragioni a giustificare la compensazione delle spese quelle relative alle difficoltà di carattere organizzativo connesse all'adempimento di un elevatissimo numero di controversie in relazione alle quali sono pendenti numerosi procedimenti giurisdizionali, nonché dell'esistenza di un diffuso contenzioso in materia, dell'assenza delle risorse nell'attuale congiuntura e della difficoltà di disporre tempestivamente l'adempimento di tutte le richieste delle parti. Ciò in quanto sono tutte ragioni che attengono esclusivamente a problematiche di organizzazione interna del Ministero stesso che non possono essere fatte gravare, sotto il profilo della compensazione delle spese, sulla parte vittoriosa in giudizio.
Osserva che la sentenza di cui si chiedeva l'ottemperanza è stata notifica nel lontano
2022 a fronte di un giudizio di ottemperanza introdotto nel 2025 e dunque ben tre anni N. 08396/2025 REG.RIC.
dopo la data di insorgenza dell'obbligo in capo all'Amministrazione di dare esecuzione al giudicato del Giudice del lavoro; dunque si ritiene addirittura pleonastico affermare che l'Amministrazione ha avuto tutto il tempo necessario per eseguire la sentenza, non potendosi nel caso di specie ritenersi configurate difficoltà di carattere organizzativo perdurate per due anni dedotte dal Giudice di primo grado.
Non ritiene nemmeno giustificata la ragione della compensazione delle spese di lite in ordine al richiamo alla serialità della controversia.
Fa riferimento alla stessa motivazione della sentenza appellata, secondo cui “il
Collegio ritiene che il ricorso in esame sia meritevole di accoglimento atteso che il
Ministero non ha fornito nell'ambito del presente giudizio alcun elemento dal quale desumere che sia stata data esecuzione alla citata sentenza, passata in giudicato.
Infatti, in considerazione del fatto che l'amministrazione pur essendosi costituita in giudizio non ha spiegato alcuna difesa, risultano non contestati tra le parti i fatti rappresentati dalla ricorrente in ordine al mancato pagamento, da parte dell'amministrazione ministeriale, delle somme liquidate con la sentenza di cui in questa sede di chiede l'ottemperanza.”
Fa presente che la materia trattata ha un impatto significativo sul futuro lavorativo e pensionistico dell'appellante, con effetti e ripercussioni che possono influenzare l'intera sua vita lavorativa e che può avere un impatto duraturo sulla carriera e sulla sicurezza economica dell'individuo.
Pertanto, è fondamentale considerare l'interesse nutrito dal conchiudente all'esecuzione del giudicato.
Parte appellante lamenta dunque violazione degli articoli 91 e 92 del cod. di proc. civ..
Chiede, in riforma della sentenza appellata, la condanna del Ministero dell'Istruzione
e del Merito a rifondere al ricorrente le spese sostenute per il primo grado di giudizio nella misura di € 3.613,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato con attribuzione in favore del difensore antistatario. N. 08396/2025 REG.RIC.
2. L'appello è fondato.
Questo Consiglio di Stato, nella propria consolidata giurisprudenza (v., da ultimo,
Cons. St., sez. VII, n° 9635/2025), ha invero già posto in rilievo che anche nel giudizio amministrativo occorre fare riferimento al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della L. 31 dicembre 2012, n.
247).
Nel definire la controversia, il giudice procedente è dunque tenuto a regolare le spese del giudizio avendo riguardo ai parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale dettati dal D.M. n. 55 del 2014, assumendo una decisione idonea ad influire sui rapporti tra le parti processuali, senza incidere sul differente ed autonomo rapporto tra l'avvocato e il cliente (cfr. Cass. civ., sez. II, 16 giugno 2024, n. 17613).
In particolare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014, nel definire l'importo delle spese del giudizio, ai fini della liquidazione del compenso, occorre valutare le peculiarità del caso concreto, tenuto conto «delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate».
Il sistema delle tariffe professionali è stato abrogato ad opera dell'art. 9, comma 1, della l. n. 27 del 2012.
Il D.M. n. 55 del 2014 è stato, quindi, introdotto in un assetto ordinamentale che già contemplava l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico (d.l. n. 1 del 2012, articolo 9, convertito, con mod., dalla l. n. 27 del 2012).
Pertanto, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari presente nel previgente sistema di liquidazione degli onorari professionali (l. n. 794 del 1942, art. 24), i parametri di determinazione del compenso per la prestazione N. 08396/2025 REG.RIC.
defensionale in giudizio e le stesse soglie numeriche di riferimento previste dal D.M.
n. 55 del 2014, con i relativi aumenti e diminuzioni, costituiscono criteri di orientamento della liquidazione del compenso, individuando, al contempo, la misura economica standard (quella media) del valore della prestazione professionale.
Sicché, solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014, il giudice è tenuto ad indicare i criteri che hanno guidato la liquidazione del compenso, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma secondo, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.
Ne consegue che la necessità di assumere a base della determinazione del compenso in sede giudiziale la disciplina dettata dal D.M. n. 55 del 2014 non impedisce, tuttavia, all'organo giudicante di valorizzare la particolarità del caso concreto ai fini di una compensazione integrale o parziale delle spese.
Infatti, la condanna del soccombente al pagamento delle spese del giudizio non risulta avere una portata assoluta ed inderogabile, potendosene profilare la derogabilità – oltre che ex lege, con riguardo al tipo di procedimento e in presenza di elementi che giustifichino la diversificazione dalla regola generale – anche su iniziativa del giudice del singolo processo, in caso di soccombenza reciproca, oltre che di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
La pretesa dell'appellante, avuto riguardo a quanto previsto dal citato D.M. n. 55 del
2014, può dunque essere accolta nella misura di € 1.000,00, apparendo per altro verso eccessiva la somma qui richiesta di € 3.613,00 che non appare proporzionata all'importanza dell'opera prestata, essendo il ricorso proposto nel presente giudizio non connotato da particolare complessità e contraddistinto, invece, da una elevata N. 08396/2025 REG.RIC.
serialità comune ad altri ricorsi, sempre per ottemperanza, proposti dallo stesso difensore per altrettanti ricorrenti e per le medesime questioni, di pronta risoluzione.
Si deve infatti rilevare che, come questa Sezione ha statuito in similari vicende, la serialità del contenzioso è un elemento che necessariamente va preso in considerazione nella liquidazione delle spese, «venendo in rilievo un contenzioso oggettivamente non connotato di profili di complessità e, inoltre, seriale, stanti i
“numerosi, analoghi, precedenti”» (v., sul punto, Cons. St., sez. VII, 13 giugno 2025,
n. 5201).
Le spese del presente grado del giudizio, seguono la soccombenza del Ministero e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il Ministero dell'Istruzione e del
Merito a rifondere in favore di RL De RO le spese del primo grado, che liquida nell'importo complessivo di € 1.000,00, oltre gli accessori come per legge, somme tutte da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere in favore di RL De
RO le spese del presente grado del giudizio, che liquida nell'importo di €
800,00, oltre gli accessori come per legge, somme tutte anch'esse da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rimborsare in favore di RL De
RO, ove versato, il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 08396/2025 REG.RIC.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DA Di AR, Presidente F/F
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco NT, Consigliere, Estensore
Marco Valentini, Consigliere
Brunella Bruno, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marco NT DA Di AR
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 19/03/2026
N. 02355 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08396/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8396 del 2025, proposto da RL De
RO, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta)
n. 19269/2025, resa tra le parti; N. 08396/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 il Cons. Marco
NT;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Parte appellante espone quanto segue.
La sentenza appellata sarebbe errata nella parte in cui il Giudice di prime cure, pur avendo accolto integralmente le domande proposte dal ricorrente, ha apoditticamente compensato le spese di giudizio, in violazione dell'art. 91 c.p.c..
Il TAR del Lazio ha accolto integralmente le domande proposte da parte ricorrente, in particolare ha ritenuto illegittimo il contegno tenuto dall'Amministrazione.
Conseguentemente, sarebbe erronea la statuizione con cui il Giudice di prime cure ha compensato integralmente le spese di lite.
Ritiene che non possono essere ritenute idonee ragioni a giustificare la compensazione delle spese quelle relative alle difficoltà di carattere organizzativo connesse all'adempimento di un elevatissimo numero di controversie in relazione alle quali sono pendenti numerosi procedimenti giurisdizionali, nonché dell'esistenza di un diffuso contenzioso in materia, dell'assenza delle risorse nell'attuale congiuntura e della difficoltà di disporre tempestivamente l'adempimento di tutte le richieste delle parti. Ciò in quanto sono tutte ragioni che attengono esclusivamente a problematiche di organizzazione interna del Ministero stesso che non possono essere fatte gravare, sotto il profilo della compensazione delle spese, sulla parte vittoriosa in giudizio.
Osserva che la sentenza di cui si chiedeva l'ottemperanza è stata notifica nel lontano
2022 a fronte di un giudizio di ottemperanza introdotto nel 2025 e dunque ben tre anni N. 08396/2025 REG.RIC.
dopo la data di insorgenza dell'obbligo in capo all'Amministrazione di dare esecuzione al giudicato del Giudice del lavoro; dunque si ritiene addirittura pleonastico affermare che l'Amministrazione ha avuto tutto il tempo necessario per eseguire la sentenza, non potendosi nel caso di specie ritenersi configurate difficoltà di carattere organizzativo perdurate per due anni dedotte dal Giudice di primo grado.
Non ritiene nemmeno giustificata la ragione della compensazione delle spese di lite in ordine al richiamo alla serialità della controversia.
Fa riferimento alla stessa motivazione della sentenza appellata, secondo cui “il
Collegio ritiene che il ricorso in esame sia meritevole di accoglimento atteso che il
Ministero non ha fornito nell'ambito del presente giudizio alcun elemento dal quale desumere che sia stata data esecuzione alla citata sentenza, passata in giudicato.
Infatti, in considerazione del fatto che l'amministrazione pur essendosi costituita in giudizio non ha spiegato alcuna difesa, risultano non contestati tra le parti i fatti rappresentati dalla ricorrente in ordine al mancato pagamento, da parte dell'amministrazione ministeriale, delle somme liquidate con la sentenza di cui in questa sede di chiede l'ottemperanza.”
Fa presente che la materia trattata ha un impatto significativo sul futuro lavorativo e pensionistico dell'appellante, con effetti e ripercussioni che possono influenzare l'intera sua vita lavorativa e che può avere un impatto duraturo sulla carriera e sulla sicurezza economica dell'individuo.
Pertanto, è fondamentale considerare l'interesse nutrito dal conchiudente all'esecuzione del giudicato.
Parte appellante lamenta dunque violazione degli articoli 91 e 92 del cod. di proc. civ..
Chiede, in riforma della sentenza appellata, la condanna del Ministero dell'Istruzione
e del Merito a rifondere al ricorrente le spese sostenute per il primo grado di giudizio nella misura di € 3.613,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato con attribuzione in favore del difensore antistatario. N. 08396/2025 REG.RIC.
2. L'appello è fondato.
Questo Consiglio di Stato, nella propria consolidata giurisprudenza (v., da ultimo,
Cons. St., sez. VII, n° 9635/2025), ha invero già posto in rilievo che anche nel giudizio amministrativo occorre fare riferimento al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della L. 31 dicembre 2012, n.
247).
Nel definire la controversia, il giudice procedente è dunque tenuto a regolare le spese del giudizio avendo riguardo ai parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale dettati dal D.M. n. 55 del 2014, assumendo una decisione idonea ad influire sui rapporti tra le parti processuali, senza incidere sul differente ed autonomo rapporto tra l'avvocato e il cliente (cfr. Cass. civ., sez. II, 16 giugno 2024, n. 17613).
In particolare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014, nel definire l'importo delle spese del giudizio, ai fini della liquidazione del compenso, occorre valutare le peculiarità del caso concreto, tenuto conto «delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate».
Il sistema delle tariffe professionali è stato abrogato ad opera dell'art. 9, comma 1, della l. n. 27 del 2012.
Il D.M. n. 55 del 2014 è stato, quindi, introdotto in un assetto ordinamentale che già contemplava l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico (d.l. n. 1 del 2012, articolo 9, convertito, con mod., dalla l. n. 27 del 2012).
Pertanto, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari presente nel previgente sistema di liquidazione degli onorari professionali (l. n. 794 del 1942, art. 24), i parametri di determinazione del compenso per la prestazione N. 08396/2025 REG.RIC.
defensionale in giudizio e le stesse soglie numeriche di riferimento previste dal D.M.
n. 55 del 2014, con i relativi aumenti e diminuzioni, costituiscono criteri di orientamento della liquidazione del compenso, individuando, al contempo, la misura economica standard (quella media) del valore della prestazione professionale.
Sicché, solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014, il giudice è tenuto ad indicare i criteri che hanno guidato la liquidazione del compenso, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma secondo, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.
Ne consegue che la necessità di assumere a base della determinazione del compenso in sede giudiziale la disciplina dettata dal D.M. n. 55 del 2014 non impedisce, tuttavia, all'organo giudicante di valorizzare la particolarità del caso concreto ai fini di una compensazione integrale o parziale delle spese.
Infatti, la condanna del soccombente al pagamento delle spese del giudizio non risulta avere una portata assoluta ed inderogabile, potendosene profilare la derogabilità – oltre che ex lege, con riguardo al tipo di procedimento e in presenza di elementi che giustifichino la diversificazione dalla regola generale – anche su iniziativa del giudice del singolo processo, in caso di soccombenza reciproca, oltre che di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
La pretesa dell'appellante, avuto riguardo a quanto previsto dal citato D.M. n. 55 del
2014, può dunque essere accolta nella misura di € 1.000,00, apparendo per altro verso eccessiva la somma qui richiesta di € 3.613,00 che non appare proporzionata all'importanza dell'opera prestata, essendo il ricorso proposto nel presente giudizio non connotato da particolare complessità e contraddistinto, invece, da una elevata N. 08396/2025 REG.RIC.
serialità comune ad altri ricorsi, sempre per ottemperanza, proposti dallo stesso difensore per altrettanti ricorrenti e per le medesime questioni, di pronta risoluzione.
Si deve infatti rilevare che, come questa Sezione ha statuito in similari vicende, la serialità del contenzioso è un elemento che necessariamente va preso in considerazione nella liquidazione delle spese, «venendo in rilievo un contenzioso oggettivamente non connotato di profili di complessità e, inoltre, seriale, stanti i
“numerosi, analoghi, precedenti”» (v., sul punto, Cons. St., sez. VII, 13 giugno 2025,
n. 5201).
Le spese del presente grado del giudizio, seguono la soccombenza del Ministero e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il Ministero dell'Istruzione e del
Merito a rifondere in favore di RL De RO le spese del primo grado, che liquida nell'importo complessivo di € 1.000,00, oltre gli accessori come per legge, somme tutte da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere in favore di RL De
RO le spese del presente grado del giudizio, che liquida nell'importo di €
800,00, oltre gli accessori come per legge, somme tutte anch'esse da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rimborsare in favore di RL De
RO, ove versato, il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 08396/2025 REG.RIC.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DA Di AR, Presidente F/F
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco NT, Consigliere, Estensore
Marco Valentini, Consigliere
Brunella Bruno, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marco NT DA Di AR
IL SEGRETARIO