Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00995/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01262/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1262 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Frank Mario Santacroce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Catanzaro e il Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento e/o la revoca
del provvedimento emesso dalla Questura di Catanzaro - Dipartimento della Pubblica sicurezza n. -OMISSIS-avente ad oggetto Avviso orale del -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della parte resistente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Cristiano De Giovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
1. Il ricorrente ha proposto ricorso per l’annullamento dell’avviso orale notificatogli il -OMISSIS- dalla Questura della Provincia di Catanzaro, sul presupposto che, valutati gli elementi di fatto raccolti a suo carico, il medesimo è stato ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica quale appartenente alla categoria di soggetti di cui all'art. 1 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
2. Nel costituirsi le amministrazioni resistenti hanno chiesto rigettarsi l’avversa domanda.
3. Con l’unico motivo del ricorso, rubricato “ Violazione e/o falsa applicazione art. 1-3 D. Lgs.vo n. 159/2011 in ordine alla individuazione dei soggetti nei confronti dei quali è applicabile l'avviso. - Eccesso di potere per difetto di motivazione. Travisamento dei fatti. Manifesta illogicità e violazione di legge artt. 1 e 4 legge n. 1423/1965. ”, il ricorrente ha denunciato che l’impugnato provvedimento adottato sulla base dei precedenti e pregiudizi penali e di polizia (detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio; fabbricazione e commercio abusivo di materie esplodenti; nonché in data -OMISSIS- l’essere stato deferito in stato di libertà per detenzione di materi esplodenti senza licenza dell'Autorità ed esercizio abusivo di una professione) era illegittimo in quanto, in sede di convalida del decreto di perquisizione, la fattispecie di fabbricazione o commercio abusivi di materiali esplodenti era stata eliminata; inoltre non sarebbe emersa la prova concreta di elementi sintomatici rivelatori di una pericolosità sociale, atteso che il precedente di polizia era assai datato e il ricorrente avrebbe maneggiato alcuni tubi utilizzati per posizionare i fuochi di artificio nella festa patronale del Comune di -OMISSIS- relativamente ad un’attività pirotecnica svolta da soggetto idoneo a svolgere l’attività di accensione di fuochi d’artificio giusto decreto della Prefettura di -OMISSIS- del -OMISSIS- .
3.1. Il motivo proposto è infondato.
3.2. L’art. 1 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 stabilisce che i “ provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ”.
Nel successivo art. 3, quanto all’avviso orale, dispone che “ Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano ”.
3.2.1. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’intervento dell’autorità di Pubblica Sicurezza ha finalità preventiva, sicché l’esercizio del potere di cui è titolare l’amministrazione non presuppone che sia accertata la responsabilità penale del soggetto interessato o comunque l’esistenza di fatti configurabili come reati, potendo basarsi il giudizio di pericolosità su elementi anche di valenza indiziaria (cfr. TAR Lazio Roma, sez. I ter, 4 giugno 2024, n. 11403, e la giurisprudenza richiamata).
3.2.2. Tuttavia, per dirsi socialmente pericoloso, ai sensi del citato art. 1, comma 1, lett. c), del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (applicabile nel caso di specie), dagli elementi di fatto presi in considerazione dall’amministrazione deve potersi desumere:
- da un lato, la “ commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ”;
- dall’altro lato, comportamenti che lascino presumere il dedicarsi con assiduità ad una certa attività (impiegando la disposizione l’aggettivo “ dedito ”).
3.3. Dunque, per integrare la base fattuale richiesta per supportare il giudizio di pericolosità, i fatti criminosi lesivi o, comunque, pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica devono essere espressione di un carattere non occasionale o sporadico dell’attività criminosa (cfr. TAR Lazio Roma, sez. I ter, 4 giugno 2024 n. 11403, che richiama Cassazione Penale, sez. VI, 22 giugno 2021, n. 32903).
3.4. Nel caso di specie, dal tenore dell’avviso orale, oggetto di impugnazione, risulta che la misura preventiva sia stata adottata sulla scorta del presupposto che il ricorrente annoverava precedenti di polizia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti e che, in data -OMISSIS-, era stato deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria perché resosi responsabile dei reati di detenzione di materie esplodenti senza licenza dell’Autorità ed esercizio abusivo di una professione.
3.5. Ora se è vero che per l’ipotizzato reato di cui al -OMISSIS- – per il quale era stato adottato il decreto n. -OMISSIS- di convalida della perquisizione e del sequestro del materiale pirotecnico da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro (per il contestato reato “..di cui agli artt. 110, 678 c.p. in relazione all’art. 47 TULPS, perché, in concorso morale e materiale fra loro, illegalmente trasportavano e detenevano, materiale esplodente di genere pirotecnico per un quantitativo pari a 22,285 kg di contenuto esplosivo netto (NEC) con un peso lordo complessivo di 144,190 kg ”)- con decreto n. -OMISSIS- il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Catanzaro ha disposto l’archiviazione con contestuale dissequestro e restituzione dei beni, è altrettanto vero che il quadro indiziario non può dirsi mutato sia per gli ulteriori fatti contestati nell’impugnato provvedimento e sia per una diversa valutazione del suindicato episodio sotto il profilo della abitualità.
3.5.1. La stessa difesa del ricorrente ha riconosciuto la sussistenza di un precedente di polizia, seppur “molto risalente nel tempo, oltre tre anni addietro ” (pag 7 del ricorso), cui deve aggiungersi il precedente per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
3.5.2. Il collocarsi nel tempo del suindicato precedente e l’assenza di misure di prevenzione a carico del ricorrente non sono dunque elementi idonei a scalfire, nei limiti della sua sindacabilità in questa sede, la ragionevolezza dell’impugnato provvedimento, di natura meramente preventiva, che ha individuato la “ dedizione ” del ricorrente a tenere condotte offensive per la sicurezza e la tranquillità pubblica, e dunque la sua pericolosità sociale, da due precedenti per fatti gravi in materia di stupefacenti e di materiali esplosivi.
4. Il ricorso va, quindi, rigettato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite che quantifica in € 2.000,00 per compensi oltre oneri e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Cristiano De Giovanni, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cristiano De Giovanni | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.