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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/04/2025, n. 6054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6054 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV Sezione Civile
in persona della Dott.ssa STEFANIA MEROLA, in funzione di Giudice monocratico, letti gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 37602 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2021 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Tropiano Maria (C.F. e dall'Avv. Larivera Albina C.F._1
(C.F. ) in virtù di procura rilasciata su foglio separato in calce C.F._2
all'atto di opposizione a precetto, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pietro Cossa n.
13,
Parte Opponente
E
(P. IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avv. Dalla Grana Paolo (C.F. ) giusta delega in calce e con C.F._3
atto separato al ricorso per decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Tunisi n. 4.
Parte Opposta
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con l'atto di precetto oggetto di opposizione notificato in data 13/05/2021 il
[...]
intimava a il Controparte_1 Parte_1 pagamento dell'importo residuo di € 16.765,52 in forza del Decreto Ingiuntivo n.
19649/2017 (R.G. n. 54950/2017) emesso dal Tribunale Civile di Roma il 22/08/2017, munito di formula esecutiva in data 18/09/2017 e notificato in data 10/10/2017 unitamente ad un primo atto di precetto.
Con atto di citazione notificato il 24/05/2021 spiegava Parte_1 opposizione all'atto di precetto contestando la legittimità dell'intimazione della somma di € 16.765,52 a titolo di interessi moratori di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda sino all'1/02/2021, in assenza di alcuna disposizione statuita al riguardo nel
Decreto Ingiuntivo n. 19649/2017 azionato con il precetto opposto.
Precisava che la Società opponente in data 1/02/2021 aveva corrisposto al CP_1 creditore la somma complessiva di € 71.311,42 comprensiva della sorte capitale, degli interessi legali calcolati ai sensi dell'art. 1284, I comma, c.c., delle spese della fase monitoria e della tassa di registro del titolo.
Chiedeva, pertanto, previa concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo azionato, la nullità e/o inefficacia del precetto opposto per inesistenza del credito intimato, con vittoria delle spese e competenze di lite e con condanna del
Condominio per abuso del processo ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c..
Si costituiva in giudizio il Controparte_1
contestando nel merito la fondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente; chiedeva, quindi, il rigetto della preliminare istanza cautelare e nel merito il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese di giudizio.
All'udienza del 26/10/2021 fissata per la prima comparizione delle parti e per l'esame dell'istanza cautelare il Giudice, con ordinanza allegata al verbale, sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo azionato ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma,
c.p.c..
Con ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. il proponeva reclamo avverso CP_1
l'Ordinanza cautelare del 26/10/2021 deducendo l'erroneità del provvedimento per non aver riconosciuto l'applicazione degli interessi moratori di cui all'art. 1284, IV comma,
c.c..
Si costituiva la opponendosi alla domanda e chiedendo il rigetto Parte_1
del reclamo con vittoria delle spese di giudizio.
2 Con Ordinanza del 19/01/2022 il Collegio rigettava il reclamo e disponeva la liquidazione delle spese della fase alla definizione del giudizio di merito.
Espletate le incombenze di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., all'udienza del 10/05/2022 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con assegnazione del termine per il deposito delle difese conclusive che venivano prodotte da entrambe le difese in data 20/01/2023.
All'udienza del 27/03/2024 la causa era trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. avendo entrambe le parti già assolto all'onere della produzione delle difese conclusive.
Preliminarmente occorre qualificare la domanda.
Il presente giudizio integra un'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615, I comma,
c.p.c. essendo contestato il diritto dell'opposto Condominio di procedere ad esecuzione forzata per l'asserita inesistenza del titolo esecutivo con riguardo alla somma intimata a titolo di interessi moratori di cui all'art. 1284, IV comma, c.c..
L'opposizione è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Va ricordato che, per consolidata giurisprudenza il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al Giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto o sta avendo pieno sviluppo;
pertanto, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il Giudice dell'opposizione preventiva o successiva all'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne o modificarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo.
Ed invero, ancorché la Suprema Corte di Cassazione abbia “aperto” ad una possibile interpretazione extratestuale del titolo esecutivo da parte del Giudice dell'esecuzione, deve richiamarsi quell'orientamento di legittimità che ne precisa i margini di operatività, statuendo che ove il Giudice della cognizione abbia qualificato genericamente gli interessi comminati come “legali" o "di legge", omettendo di precisare quale specie di interessi legali stia applicando, si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art.1284, I comma, c.c., posta la portata generale di tale precetto rispetto a tutte le altre ipotesi di interessi previste dalla legge.
3 Ne consegue che non è consentito al Giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo di formazione giudiziale, atteso che l'accertamento degli elementi costitutivi della fattispecie speciale degli interessi legali, attenendo al merito della decisione, non può essere svolto in sede esecutiva (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, n. 22457 del 27/09/2017; cfr. Corte Cass. n. 8128 del 23/04/2020).
Nel caso in esame la questione concernente l'applicabilità del tasso di interesse di mora di cui all'art.1284, IV comma, c.c. a fronte della mancata statuizione nel titolo esecutivo giudiziale sul tasso degli interessi relativi alla somma capitale, poteva e doveva essere dedotta quale motivo di gravame e, come tale, non è vagliabile in questa sede.
In effetti dall'esame testuale del Decreto Ingiuntivo n. 19649/2017 azionato emerge l'assenza di qualsiasi riferimento esplicito, o implicito, al riconoscimento del tasso di interesse di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. mentre la generica previsione espressa nel dispositivo (punto 2 - “gli interessi legali dalla domanda”) depone univocamente per la sola applicabilità del tasso di interesse legale di cui al I comma del medesimo articolo, stante la portata generale di tale precetto rispetto a tutte le altre ipotesi di interessi previste dalla legge.
Diversamente opinando, si disattenderebbe il consolidato orientamento della Suprema
Corte di Cassazione che impone di non trasmodare in un controllo intrinseco del titolo esecutivo giudiziale in sede di giudizio di opposizione, trattandosi di questione di merito rimessa esclusivamente al giudice naturale della causa in cui ha avuto origine la controversia.
Principio ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che nella
Sentenza n. 12449/2024 del 7/05/2024 ha definitivamente statuito: “ove il Giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Pertanto, nel caso di specie, deve dichiararsi l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata del in danno Controparte_1
dell'odierna Società opponente con riguardo alla somma intimata a titolo di interessi
4 moratori di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. e che nulla deve la Parte_1 atteso l'avvenuto versamento in data 1/02/2021 della somma di € 708,39 quali interessi al tasso legale a far data dalla domanda (3/07/2017) sino al soddisfo (cfr. contabile bancaria del 1/02/2021 e relativo conteggio comunicato con pec di pari data).
In via ulteriore deve rigettarsi la richiesta avanzata dalla Società opponente di condanna del ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c.. CP_1
E' noto che la richiamata disposizione attribuisce al Giudice il potere di condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata, per avere introdotto o proseguito il giudizio in ottica meramente defatigatoria.
Ebbene nel caso in esame non si riscontra alcun abuso del processo ai sensi dell'art. 96,
III comma, c.p.c. da parte del opposto considerate le oscillazioni CP_1
giurisprudenziali che hanno interessato la questione relativa all'effettiva applicazione della norma di cui all'art. 1284 c.c., questione ormai definita dalle Sezioni Unite con la sopra riportata Sentenza n. 12449/2024 del 7/05/2024.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147 del 13/08/2022, in applicazione dei valori minimi dello scaglione corrispondente all'importo precettato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, dichiara nullo il precetto notificato il
13/05/2021 dal a Controparte_1 Pt_1
Parte_1
CONDANNA il alla rifusione in Controparte_1
favore della delle spese del presente giudizio che liquida in € Parte_1
2.500,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e delle spese relative alla fase del reclamo liquidate in € 1.150,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Si comunichi.
Roma, lì 18 aprile 2025
Il Giudice
dr.ssa Stefania Merola
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV Sezione Civile
in persona della Dott.ssa STEFANIA MEROLA, in funzione di Giudice monocratico, letti gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 37602 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2021 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Tropiano Maria (C.F. e dall'Avv. Larivera Albina C.F._1
(C.F. ) in virtù di procura rilasciata su foglio separato in calce C.F._2
all'atto di opposizione a precetto, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pietro Cossa n.
13,
Parte Opponente
E
(P. IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avv. Dalla Grana Paolo (C.F. ) giusta delega in calce e con C.F._3
atto separato al ricorso per decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Tunisi n. 4.
Parte Opposta
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con l'atto di precetto oggetto di opposizione notificato in data 13/05/2021 il
[...]
intimava a il Controparte_1 Parte_1 pagamento dell'importo residuo di € 16.765,52 in forza del Decreto Ingiuntivo n.
19649/2017 (R.G. n. 54950/2017) emesso dal Tribunale Civile di Roma il 22/08/2017, munito di formula esecutiva in data 18/09/2017 e notificato in data 10/10/2017 unitamente ad un primo atto di precetto.
Con atto di citazione notificato il 24/05/2021 spiegava Parte_1 opposizione all'atto di precetto contestando la legittimità dell'intimazione della somma di € 16.765,52 a titolo di interessi moratori di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda sino all'1/02/2021, in assenza di alcuna disposizione statuita al riguardo nel
Decreto Ingiuntivo n. 19649/2017 azionato con il precetto opposto.
Precisava che la Società opponente in data 1/02/2021 aveva corrisposto al CP_1 creditore la somma complessiva di € 71.311,42 comprensiva della sorte capitale, degli interessi legali calcolati ai sensi dell'art. 1284, I comma, c.c., delle spese della fase monitoria e della tassa di registro del titolo.
Chiedeva, pertanto, previa concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo azionato, la nullità e/o inefficacia del precetto opposto per inesistenza del credito intimato, con vittoria delle spese e competenze di lite e con condanna del
Condominio per abuso del processo ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c..
Si costituiva in giudizio il Controparte_1
contestando nel merito la fondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente; chiedeva, quindi, il rigetto della preliminare istanza cautelare e nel merito il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese di giudizio.
All'udienza del 26/10/2021 fissata per la prima comparizione delle parti e per l'esame dell'istanza cautelare il Giudice, con ordinanza allegata al verbale, sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo azionato ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma,
c.p.c..
Con ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. il proponeva reclamo avverso CP_1
l'Ordinanza cautelare del 26/10/2021 deducendo l'erroneità del provvedimento per non aver riconosciuto l'applicazione degli interessi moratori di cui all'art. 1284, IV comma,
c.c..
Si costituiva la opponendosi alla domanda e chiedendo il rigetto Parte_1
del reclamo con vittoria delle spese di giudizio.
2 Con Ordinanza del 19/01/2022 il Collegio rigettava il reclamo e disponeva la liquidazione delle spese della fase alla definizione del giudizio di merito.
Espletate le incombenze di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., all'udienza del 10/05/2022 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con assegnazione del termine per il deposito delle difese conclusive che venivano prodotte da entrambe le difese in data 20/01/2023.
All'udienza del 27/03/2024 la causa era trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. avendo entrambe le parti già assolto all'onere della produzione delle difese conclusive.
Preliminarmente occorre qualificare la domanda.
Il presente giudizio integra un'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615, I comma,
c.p.c. essendo contestato il diritto dell'opposto Condominio di procedere ad esecuzione forzata per l'asserita inesistenza del titolo esecutivo con riguardo alla somma intimata a titolo di interessi moratori di cui all'art. 1284, IV comma, c.c..
L'opposizione è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Va ricordato che, per consolidata giurisprudenza il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al Giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto o sta avendo pieno sviluppo;
pertanto, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il Giudice dell'opposizione preventiva o successiva all'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne o modificarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo.
Ed invero, ancorché la Suprema Corte di Cassazione abbia “aperto” ad una possibile interpretazione extratestuale del titolo esecutivo da parte del Giudice dell'esecuzione, deve richiamarsi quell'orientamento di legittimità che ne precisa i margini di operatività, statuendo che ove il Giudice della cognizione abbia qualificato genericamente gli interessi comminati come “legali" o "di legge", omettendo di precisare quale specie di interessi legali stia applicando, si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art.1284, I comma, c.c., posta la portata generale di tale precetto rispetto a tutte le altre ipotesi di interessi previste dalla legge.
3 Ne consegue che non è consentito al Giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo di formazione giudiziale, atteso che l'accertamento degli elementi costitutivi della fattispecie speciale degli interessi legali, attenendo al merito della decisione, non può essere svolto in sede esecutiva (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, n. 22457 del 27/09/2017; cfr. Corte Cass. n. 8128 del 23/04/2020).
Nel caso in esame la questione concernente l'applicabilità del tasso di interesse di mora di cui all'art.1284, IV comma, c.c. a fronte della mancata statuizione nel titolo esecutivo giudiziale sul tasso degli interessi relativi alla somma capitale, poteva e doveva essere dedotta quale motivo di gravame e, come tale, non è vagliabile in questa sede.
In effetti dall'esame testuale del Decreto Ingiuntivo n. 19649/2017 azionato emerge l'assenza di qualsiasi riferimento esplicito, o implicito, al riconoscimento del tasso di interesse di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. mentre la generica previsione espressa nel dispositivo (punto 2 - “gli interessi legali dalla domanda”) depone univocamente per la sola applicabilità del tasso di interesse legale di cui al I comma del medesimo articolo, stante la portata generale di tale precetto rispetto a tutte le altre ipotesi di interessi previste dalla legge.
Diversamente opinando, si disattenderebbe il consolidato orientamento della Suprema
Corte di Cassazione che impone di non trasmodare in un controllo intrinseco del titolo esecutivo giudiziale in sede di giudizio di opposizione, trattandosi di questione di merito rimessa esclusivamente al giudice naturale della causa in cui ha avuto origine la controversia.
Principio ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che nella
Sentenza n. 12449/2024 del 7/05/2024 ha definitivamente statuito: “ove il Giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Pertanto, nel caso di specie, deve dichiararsi l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata del in danno Controparte_1
dell'odierna Società opponente con riguardo alla somma intimata a titolo di interessi
4 moratori di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. e che nulla deve la Parte_1 atteso l'avvenuto versamento in data 1/02/2021 della somma di € 708,39 quali interessi al tasso legale a far data dalla domanda (3/07/2017) sino al soddisfo (cfr. contabile bancaria del 1/02/2021 e relativo conteggio comunicato con pec di pari data).
In via ulteriore deve rigettarsi la richiesta avanzata dalla Società opponente di condanna del ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c.. CP_1
E' noto che la richiamata disposizione attribuisce al Giudice il potere di condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata, per avere introdotto o proseguito il giudizio in ottica meramente defatigatoria.
Ebbene nel caso in esame non si riscontra alcun abuso del processo ai sensi dell'art. 96,
III comma, c.p.c. da parte del opposto considerate le oscillazioni CP_1
giurisprudenziali che hanno interessato la questione relativa all'effettiva applicazione della norma di cui all'art. 1284 c.c., questione ormai definita dalle Sezioni Unite con la sopra riportata Sentenza n. 12449/2024 del 7/05/2024.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147 del 13/08/2022, in applicazione dei valori minimi dello scaglione corrispondente all'importo precettato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, dichiara nullo il precetto notificato il
13/05/2021 dal a Controparte_1 Pt_1
Parte_1
CONDANNA il alla rifusione in Controparte_1
favore della delle spese del presente giudizio che liquida in € Parte_1
2.500,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e delle spese relative alla fase del reclamo liquidate in € 1.150,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Si comunichi.
Roma, lì 18 aprile 2025
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