Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/04/2025, n. 2061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2061 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9316 / 2023 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. AMORE CONCETTA, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nato a CALTAGIRONE (CT) il 02/09/1958 C.F. , CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. CATRISANO PIERA ROSALIA GIUSEPPINA, giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza dell'11 novembre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 10/08/2023 ha chiesto il riconoscimento di un Parte_1
assegno di mantenimento in proprio favore ed a carico del marito , a CP_1
modifica del decreto di omologa della separazione consensuale n. 2117/2021, reso da questo
Tribunale in data 30.4.2021.
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presente procedimento a quello di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, nel merito, il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza dell' 11.11.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art. 473 bis
28 c.p.c
Tanto premesso, va rigettata la richiesta di riunione del presente procedimento a quello avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, trattandosi di giudizi autonomi in cui le domande aventi contenuto patrimoniale (corresponsione dell'assegno di mantenimento e corresponsione dell'assegno divorzile) si fondano su presupposti diversi e assolvono a finalità solo in parte sovrapponibili.
Nel merito, il ricorso non può trovare accoglimento.
Nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio le parti possono fare valere giustificati motivi sopravvenuti ai fini di chiedere il mutamento delle condizioni stabilite a seguito di separazione o divorzio.
Nel caso in esame, in sede di omologa, i coniugi concordemente hanno dichiarato di essere autosufficienti e pertanto hanno rinunciato reciprocamente ad eventuali contribuzioni ai fini del mantenimento.
Parte ricorrente deduce che, a seguito di alcune patologie (setticemia dovuta a calcolosi renale, noduli alla tiroide), ha dovuto abbandonare l'attività lavorativa di fotografa presso lo studio della figlia , attività i cui profitti avevano già subito un calo per le restrizioni connesse Per_1
all'emergenza Covid.
Ritenendo sussistente una modifica in peius delle proprie condizioni economiche, ha chiesto il riconoscimento del diritto ad un assegno di mantenimento a carico del marito.
Il resistente ha contestato quanto allegato dalla ricorrente, deducendo che le patologie da cui la ricorrente è affetta non le impediscono di prestare attività lavorativa presso lo studio fotografico della figlia e che il dedotto calo reddituale non è supportato da alcun riscontro documentale.
La ricorrente ha provato, mediante la produzione di certificati medici, che nei mesi di settembre e novembre 2022 è stata ricoverata per colica renale associata sepsi urinaria e nel mese di febbraio 2023 è stata ricoverata per asportazione della tiroide;
tale documentazione tuttavia non è idonea a dimostrare che le suddette patologie abbiano inciso sulla capacità lavorativa della ricorrente (anche in considerazione della specifica attività prestata).
La ricorrente inoltre non ha prodotto alcuna documentazione reddituale, omettendo di dare prova del peggioramento delle proprie condizioni reddituali.
2 Non sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento della domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa e dei rapporti tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 9316 /2023, disattesa ogni altra domanda: rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 04/04/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
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