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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 08/10/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BARI Terza Sezione Civile
La Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo - Presidente Dott.ssa Paola Barracchia - Consigliere relatore Dott. Antonello Vitale - Consigliere
ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 938/2022, avverso la sentenza n. 2054/2022 pubblicata il 25.5.2021 dal Tribunale di Bari tra
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Bonifacio e Parte_1
SE RA, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Bari, alla via Magna Grecia, n.51, appellante e
, rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Vulcano, presso Controparte_1 il cui studio, in Bari, in Piazza Umberto I, n.8, è elettivamente domiciliato, appellato nonché
già , in persona del Controparte_2 Controparte_3 rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianfranco D'Autilia e Nicola D'Autilia, presso il cui studio, in Turi, alla via Nicola Colapinto, n.23, è elettivamente domiciliata appellata e terza chiamata in causa pagina 1 di 8
OGGETTO: responsabilità medica
CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente al fascicolo d'Ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con atto di citazione del 13 maggio 2013, adiva il Tribunale di Bari, a Parte_1 seguito di ricorso per accertamento tecnico preventivo, al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente a lei cagionati dal medico dott. a seguito di un intervento di implantologia, dal consigliatole CP_1 CP_1 in ragione dei problemi di natura dentaria. 1.2 Con comparsa di costituzione e risposta, ritualmente depositata, si costituiva in giudizio il dott. rivendicando la compatibilità della sua condotta alle leges artis CP_1 del caso concreto ed escludendo qualsiasi profilo di responsabilità professionale a suo carico, facendo presente di aver effettuato molteplici interventi in favore della sig.ra dal 2006 sino al 2010, tutti eseguiti nel pieno rispetto dell'ars medica, compresa Pt_1 la installazione nei primi mesi del 2007 della protesi di tipo “Toronto” a cui si riferiscono le contestazioni dell'attrice, dovendosi invece imputare i problemi lamentati dall'attrice alla continua mancanza di igiene orale. Contestualmente avanzava istanza di chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, al fine di vedersi manlevare dall' eventuale risarcimento del danno comminato dal Tribunale. 1.3 Si costituiva in giudizio la terza chiamata in causa Controparte_4
(ora, , la quale, dopo aver aderito ed essersi riportata alle
[...] Controparte_2 difese del eccepiva l'insussistenza della garanzia assicurativa, poiché il sinistro CP_1 non si sarebbe verificato nel periodo di relativa copertura. 1.4 Con sentenza n. 2054/2022 pubblicata il 25.5.2021 il Tribunale di Bari così statuiva:
- Rigetta la domanda di parte attrice;
- Condanna alla rifusione delle Parte_1 spese di lite nei riguardi del convenuto e della terza chiamata in Controparte_1 causa che liquida per ciascuno nella misura di € Controparte_4
7254,00 a titolo di onorari oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa sulle voci come per legge. - Pone le spese della c.t.u. nella misura già liquidata in corso di causa a carico dell'attrice”.
2. Con atto del 23.6.2022, ha proposto tempestivo appello – per i motivi di seguito meglio precisati – , al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
pagina 2 di 8 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari, contrariis reiectis ed in riforma della sentenza n. 2054/2022 emessa dal Tribunale di Bari – Giudice Manca – pubblicata il 25.05.2022 notificata in data 27.05.2022, in via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della su menzionata sentenza accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e, per l'effetto. “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita: accertare la responsabilità professionale del dott. per i fatti esposti nell'atto di citazione e, per Controparte_1
l'effetto, condannare il predetto al pagamento in favore della sig.ra Parte_1 delle seguenti somme: Euro 15.600,00 (costo riabilitazione), Euro 17.400,00 (periodo di incapacità), Euro 12.900,00 (inadempimento contrattuale), Euro 5.000,00 (danno morale). Euro 887,00 (spese ATP), Euro 100,00 (spese CTP) Euro 503,04 (spese disposta ulteriore CTU in corso di causa) per un totale di Euro 52.390,04, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con richiesta di condanna del dott.
alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, oltre oneri di Controparte_1 legge”. 2.1 Con comparsa del 13.10.2022, si è costituito in giudizio il dott. eccependo, CP_1 in primo luogo, l'inammissibilità dell'appello avverso, ex art. 342 c.p.c., in quanto l'appellante si sarebbe limitato a riproporre le deduzioni già effettuate in primo grado, senza indicare specificamente le parti della sentenza impugnata da modificare. Nel merito, il resistente afferma che il giudice di primo grado avrebbe correttamente e motivatamente aderito alla C.T.U. espletata durante il processo, pur prendendo in considerazione anche quella effettuata in sede di accertamento tecnico. Chiede pertanto il rigetto dell'appello, vinte le spese di lite. 2.2 Con comparsa di costituzione del 3.11.2022, si è costituita in giudizio la
[...]
deducendo, in primo luogo, l'inammissibilità dell'appello, sia ex art. 384 bis CP_2
c.p.c., poiché non avrebbe una ragionevole probabilità di essere accolto, essendo manifestamente infondato, e sarebbe carente di alcun elemento nuovo, sia ex art. 342 c.p.c., in questo caso facendo proprie le doglianze del CP_1
Nel merito, la compagnia assicuratrice deduce che difetterebbero i presupposti di operatività cronologica della copertura assicurativa invocata dal posto che la CP_1 polizza operava dal 30.1.2007, mentre l'impianto da cui sarebbe derivato il danno veniva realizzato nel giugno 2006, e la protesi risulta installata a gennaio 2007. In via subordinata, ribadisce le condizioni del contratto assicurativo Controparte_2 stipulato con che porrebbero importanti limitazioni alla richiesta di manleva da CP_1 quest'ultimo avanzata.
pagina 3 di 8 2.3 All'udienza telematica del 16.4.2025, il Collegio ha riservato la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.L'atto di appello ai limiti della inammissibilità, va rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata. La pronuncia di primo grado è correttamente ed approfonditamente motivata sulla base della decisiva e chiarissima CTU, eseguita dalla dott.ssa disposta nel corso del Per_1 giudizio di primo grado, per colmare le inesattezze di quella esperita in sede di a.t.p., nonché sulla base della lunga istruttoria svolta e della documentazione in atti. L'appellante censura del tutto genericamente la sentenza di primo grado, senza tuttavia individuare i presunti gravi vizi logici da cui la ritiene affetta, limitandosi a ribadire argomentazioni del tutto superate dalla c.t.u. espletata e comunque irrilevanti ai fini della decisione. Lamenta che il primo Giudice avrebbe ritenuto che non vi fosse alcuna responsabilità del dr. benchè fosse emerso che “gli inviti delle viti implantari” non fossero stati CP_1 chiusi. Lamenta, altresì, che il dr. non avrebbe provveduto alla rimozione ed CP_1 igienizzazione dell'impianto presso lo studio. Infine, eccepisce che il primo Giudice avrebbe errato nell'affermare che la non Pt_1 avrebbe contestato di aver saltato gli appuntamenti concordati per l'igiene e di aver trascurato l'igiene domiciliare, e ritiene che non vi fosse alcun onere di contestare quanto non allegato dal dr. CP_1
Senonchè dalla lettura della sentenza di primo grado, non si riscontra alcuno dei vizi lamentati. Il Tribunale, rilevata la carenza ed illogicità dell'elaborato peritale disposto in sede di atp (che aveva inverosimilmente affermato che la paziente dovesse essere dotata di chiavetta per la rimozione domiciliare delle viti che ancorano la protesi fissa all'impianto dentale, laddove tale operazione può essere compiuta solo dal dentista), nel quale non erano stati chiariti i profili di violazione delle leges artis in materia di protesi dentarie su impianti in cui sarebbe incorso il convenuto, aveva disposto la rinnovazione della CTU, conferendo l'incarico alla dott.ssa specialista in odontoiatria. Per_1
Nella gravata sentenza vengono riportati ampi stralci della CTU, elaborata nel contradditorio con le parti ed i rispettivi ctp, sulla base della documentazione riversata in atti. pagina 4 di 8 In particolare in sentenza viene riportato che il ctu ha evidenziato che: 1) “Gli interventi implantari eseguiti presso lo studio del dott. rispettano l'ars medica, come CP_1 pure la protesi Toronto superiore da lui posizionata sui predetti impianti in quanto dalle immagini radiografiche risalenti all'anno successivo al posizionamento del manufatto protesico si osserva uno spazio tra protesi e mucose sottostanti sufficiente ed adeguato per effettuare le corrette manovre di igiene orale domiciliare, si considera inoltre che le chiavette dedicate alla rimozione delle viti che ancorano la protesi all'impianto dentale devono essere utilizzate non direttamente dal paziente ( come aveva sostenuto il consulente in sede di a.t.p.) ma esclusivamente e periodicamente dal sanitario presso lo studio odontoiatrico, con successiva igienizzazione professionale del manufatto e della componente implantare”; 2) “Si evidenzia dai reperti fotografici depositati come i sei inviti delle viti implantari della protesi superiore non risultassero chiusi in corso di operazioni peritali del 09/02/12: normalmente la chiusura definitiva di tali siti avviene quando le modifiche sulla protesi Toronto sono ultimate ma nel frattempo si deve provvedere a colmare tali aperture almeno con materiali da otturazione provvisori: se ciò non fosse avvenuto tale aspetto della cura non può essere considerato espletato secondo l'ars medica, pur non potendo da sola questa situazione aver procurato le perimplantiti descritte sugli elementi 13, 22, 23, 25, se non comunque in contemporanea presenza di un controllo della placca gravemente insufficiente per assenza della rigorosa igiene domiciliare e professionale che questo tipo di implanto-protesi richiede”. Il Tribunale ha ritenuto condivisibili le conclusioni rassegnate dal ctu, “in quanto immuni da vizi logici e metodologici oltre che fondate su accurati richiami alla letteratura scientifica di riferimento, a differenza della lacunosa consulenza espletata in fase di atp.” Nella sentenza di primo grado, inoltre, viene rimarcata l'utilità degli approfondimenti resi dal ctu nel chiarire le caratteristiche tecniche delle protesi realizzate e le ragioni del ricorso a tali tipologie di impianti e protesi. La c.t.u., infatti, ha esposto i vantaggi e condiviso la scelta della protesi di tipo Toronto, operata nel caso specifico, evidenziando che, per evitare il rischio, connesso a tale tipo di protesi, di accumulo di placca e di infezione paradontale, il paziente è tenuto ad un'accurata igiene orale quotidiana (spazzolino abbinato a presidi interdentali (idropulsore, scovolino, filo per ponti) e a sottoporsi a controlli periodici ed igiene professionale. Ha quindi concluso affermando che “non attenersi scrupolosamente a queste indicazioni implica una concreta possibilità di fallimento implantare, ovvero perdita prematura degli impianti che sostengono la protesi Toronto: infatti il mancato controllo della placca provoca l'infiammazione dei tessuti gengivali che in tempi più o meno brevi pagina 5 di 8 tende a propagarsi in sede ossea intorno agli impianti, quindi una mucosite evolve in plerimplantite.” La c.t.u., inoltre, ha opportunamente rilevato che in termini probabilistici solo i casi, differenti da quello che ci occupa, di insorgenza di plerimplantite a breve termine dalla fine della protesizzazione (poche settimane/qualche mese) potrebbero astrattamente essere riconducibili a responsabilità dell'operatore. Ha invece riconosciuto, nel caso di specie di plerimplantite insorta dopo anni, la corretta esecuzione degli interventi effettuati dal dr. e, richiamando testi medici specialistici, ha evidenziato che CP_1 adeguamenti possono essere richiesti anche per protesi ben eseguite e che la necessità di controlli deve essere considerata ben nota ai pazienti, senza l'obbligo di dimostrare un particolare dovere di informazione da parte del sanitario. Quanto alla circostanza (comunque non emersa e non provata) rilevata dall'appellante, che le aperture delle viti implantari non fossero state provvisoriamente otturate prima della ultimazione dell'impianto, come evidenziato dal C.T.U. tale circostanza di per sé non avrebbe potuto provocare le plerimplantite ( e sul punto non vi è appello) , la cui unica causa va, quindi, individuata nell' insufficiente igiene. Pertanto corretta è la sentenza gravata nella parte in cui si afferma “Alla luce di tali rilievi ed evidenze scientifiche va escluso che sussista il lamentato inadempimento ovvero “errori di progettazione e realizzazione della protesi tipo “Toronto”, come prospettato nell'atto di citazione, dovendosi per vero ribadire che le patologie lamentate si profilano conseguenza immediata e diretta dell' “assenza della rigorosa igiene domiciliare e professionale che questo tipo di implanto-protesi richiede”, come ritenuto dal c.t.u..” Inoltre il giudice di prime cure ha aggiunto che l'attrice non ha preso posizione in maniera specifica sulla diversa narrazione degli eventi operata dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta e sull'individuazione delle cause dell'aggravamento delle sue condizioni di salute ivi operato. Pertanto del tutto infondatamente l'appellante afferma che la non avrebbe potuto Pt_1 contestare circostanze non dedotte dal convenuto. Invece emerge chiaramente – come ben rilevato in sentenza - che la non ha contestato quanto allegato dalla difesa Pt_1 del dr. ossia di aver saltato gli appuntamenti che erano stati concordati per CP_1
l'esecuzione delle sedute di igiene periodiche necessarie;
né ha dedotto che non le furono fornite informazioni relative alla necessità di effettuarle ed alle conseguenze che ne sarebbero derivate ove omesse, lamentando solo e genericamente che non le era stato fatto sottoscrivere il modulo di consenso;
tanto meno ha formulato richieste istruttorie su dette circostanze.
pagina 6 di 8 Inoltre, nulla dice l'appellante, in ordine alle risultanze della prova orale con i testi indicati dal dr. (si leggano le testimonianze CP_1 Testimone_1 Tes_2
e ammissioni della stessa in sede di interrogatorio formale) su cui Testimone_3 Pt_1 il primo Giudice ha basato il proprio convincimento, da cui è emerso che: 1) il dott. fornì informazioni alla paziente sulla necessità di effettuare un'accurata pulizia CP_1
e continui controlli;
2) rimproverò la scarsa igiene orale in occasione dei controlli annuali cui la stessa si sottoponeva, pur verificando che fino al 2010 l'impianto era integrato, e da ultimo 3) che la era solita saltare gli appuntamenti concordati per Pt_1 le sedute di pulizia periodica. Quanto alla mancata sottoscrizione del consenso all'intervento, tale circostanza non costituisce motivo di appello. Infine, non merita accoglimento la censura della sentenza nella parte in cui vi è condanna dell'attrice alle spese anche nei confronti della terza chiamata. Sul punto il giudice di prime cure ha così statuito: “il rigetto della pretesa risarcitoria dell'attrice rende del tutto superfluo l'esame delle eccezioni sollevate dalla terza chiamata in causa relative al rapporto assicurativo…parimenti vanno poste a carico dell'attrice le spese di lite della terza chiamata in causa, la cui vocatio in ius si è resa necessaria per le pretese avanzate nei confronti del convenuto” L'appellante invoca il consolidato principio giurisprudenziale (si veda tra tante ord. Cass. n.10070/2017) secondo cui “ In tema di spese processuali, la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale” per affermare che nel caso di specie le spese del giudizio riguardo all'Assicurazione dovevano porsi a carico del convenuto. Senonchè il predetto principio non riguarda il caso di specie, dal momento che trova applicazione solo quando vi sia “la palese infondatezza della domanda di garanzia” circostanza che non ricorre poiché l'Assicurazione eccepisce la mancanza di copertura assicurativa e tale eccezione richiede un particolare accertamento che contrasta con il requisito della “palese infondatezza” (peraltro l'appellante non spiega perché la chiamata in garanzia debba ritenersi palesemente infondata).
4. Al rigetto del gravame consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore di entrambi gli appellati, delle spese del presente giudizio, spese che vengono liquidate pagina 7 di 8 con le tariffe di cui al DM n. 147/2022 escludendo la fase istruttoria e applicando i valori medi tra i minimi e i medi, considerata la semplicità delle questioni
5. Sussistono i requisiti ai sensi dell'art.13 co.1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
P.Q.M.
La Corte, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto con atto di citazione da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1
(già , avverso la sentenza n. Controparte_2 Controparte_3
2054/2022 pubblicata il 25.5.2021 emessa dal Tribunale di Bari, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
2) condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in Parte_1 favore di e di (già Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, che liquida, per ciascuno di essi, in complessivi € 2900,00 per compensi
[...] professionali, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge;
3) dichiara che, per effetto della presente decisione, l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art.13 co.1 bis del d.P.R. n.115 del 2002
Così deciso in Bari, camera di consiglio dell'1ottobre 2025
Il Consigliere estensore Dott.ssa Paola Barracchia
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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