Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/03/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 165-1/2024 – Procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Terza Sezione Civile, composto dai magistrati dott.ssa Caterina Lazzara - Presidente dott. Michele Palagano - Giudice dott. Antonio Lacatena - Giudice rel./est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 165-1/2024 r.g., promosso da c.f. ), in persona del l.r.p.t. e per essa, quale mandataria, Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_2
Giuseppe Trisorio Liuzzi;
nei confronti di
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_3 con sede in Foggia alla via Bari – VA , avente ad oggetto “assunzione ed CP_2 esecuzione di opere edili in cemento armato, stradali, lavori di terra, acquedotto, nonche' la fabbrica di tubi e pali in cemento armato, prefab bricati vibrati in genere, opere varie di cemento armato precompresso ...” (come da visura camerale in atti); letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in danno di viste le risultanze delle Controparte_1 informative acquisite e sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17/12/2024; verificata la rituale notifica di ricorso e del decreto di fissazione d'udienza (a mezzo pec del
28/11/2024); ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la resistente ha sede nel circondario del medesimo Ufficio;
osservato che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a è Parte_1 infondata e va respinta in quanto:
A) la normativa che disciplina le cessioni in blocco ex artt.
1-4 della L. 130/1999 e art. 58
TUB sulla cartolarizzazione del credito, non richiede altro che la pubblicazione in G.U. del relativo avviso: “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente
a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di
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21821/2023, Cass. n. 15884/2019, Cass. n. 17110/2011 e Cass. n. 31118/2017). Nel caso in esame, l'istante ha documentato l'adempimento pubblicitario come da estratto G.U.R.I. n. 138 del 23.11.2019, dimostrando che, con contratto di cessione del 22 novembre 2019, la stessa ha acquistato pro soluto e in blocco dalla banca Intesa Sanpaolo S.p.A., i crediti per capitale e interessi anche di mora, spese, danni, indennizzi e quant'altro, derivanti da finanziamenti chirografari e ipotecari o comunque crediti di altra natura, delle quali posizioni Banca Intesa
Sanpaolo S.p.A. risultava titolare al 23/11/2019;
B) nella lista pubblicata sul sito internet di (oggetto di Parte_2 richiamo in è indicata la posizione di col CP_3 Controparte_1 numero univoco assegnato (SNGD) n. 0000000017784622, codice anagrafico banca
100000014355; tale numero univoco è, tra l'altro, oggetto di menzione nel sollecito di pagamento di Prelios S.r.l. del 05/08/2024;
C) nella missiva della cedente Intesa Sanpaolo S.p.A. del 11/12/2024, anch'essa riportante il codice univoco n. 0000000017784622 (v. allegato n. 26 di cui alla nota di deposito di parte ricorrente del 13/12/2024), si attesta: Co
“- che in data 23 novembre 2019, con efficacia il 25 novembre 2019, e Pt_1 in qualità di cessionario, hanno sottoscritto un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999 n. 130;
- che mediante avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Parte II) n.
138 del 23 novembre 2019, come successivamente rettificato, il cessionario ha dato notizia della predetta cessione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e art. 58 d.lgs. 385/93;
- che i seguenti crediti vantati nei confronti di ' Controparte_1
(partita Iva , codice : codice del rapporto di P.IVA_4 CodiceFiscale_1 credito numero: 66452100000014355, risultano compresi nella predetta cessione ed ivi identificati con i codici di cui sopra;
- che, pertanto, è divenuta, in data 25 novembre 2019 e come sopra Pt_1 descritto, titolare dei crediti vantati nei confronti di ' Controparte_1
con ogni accessorio e garanzia agli stessi connessi” (sulla rilevanza
[...] probatoria della dichiarazione della cedente, v. da ultimo Trib. Milano, 06/10/2023,
n. 7725; Trib. Spoleto, 06/07/2023, n. 529; Trib. Napoli Nord, 19/05/2023 n. 2705;
Trib. Prato, 15/05/2023, n. 318; Corte di Appello di Venezia, 02/01/2023, n. 3);
Pagina 2 di 6 D) la disponibilità da parte della odierna ricorrente della documentazione relativa ai contratti bancari (contratto quadro di affidamento a breve termine n. 09365/9000/00017496 del
16/02/2015 e relativi atti integrativi del 29/05/2015, del 30/10/2015) nonché gli estratti conto
1994-2019 del c/c n. 1000/14355 acceso nel 1991 presso Sanpaolo Imi S.p.A. (poi, Intesa
Sanpaolo S.p.A.), conferma la titolarità del diritto in capo a parte ricorrente;
E) la corrispondenza intercorsa tra le odierne parti processuali negli ultimi anni in ordine alle poste creditorie pendenti si celebrava nel contesto della sostanziale non contestazione della legittimazione attiva, nella veste di creditrice, di Parte_1 osservato – quanto alla invalidità delle procure lamentata dalla resistente – che, in capo alla mandataria risulta idonea procura speciale conferita da Parte_2 [...]
nella persona del l.r.p.t. , giusta scrittura privata autenticata dal Parte_1 Controparte_5
Notaio dott. di Milano in data 11/05/2021, rep. n. 144302, racc. n. 37203, Persona_1 registrata a Milano il 12/05/2021 al n. 47618, serie 1T, la quale abilita, tra l'altro, la mandataria a “sottoscrivere ogni istanza o altro documento necessario per condurre qualunque azione giudiziaria – in ogni stato e grado del giudizio – riguardante la mandante”
(all. 1, al ricorso introduttivo); a sua volta, il procuratore di Parte_2 dott. (abilitato giusta procura speciale conferita da Persona_2 Parte_2
a mezzo di scrittura privata autenticata dal Notaio dott. di Milano
[...] Persona_1 in data 18/05/2023, rep. n. 150253, racc. n. 39801; v. all. 2 al ricorso introduttivo), conferiva il mandato alle liti (v. all. procura alle liti); considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2
e 121 CCII, essendo sufficiente, ai fini del riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, che l'attività esercitata sia obiettivamente economica, nel senso di proporzionalità tra costi e benefici, secondo il c.d. lucro oggettivo (Cass. Civ. n. 9567/2017); premesso che il creditore istante vanta un credito di €.1.452.751,07, alla data del 3.9.2024, oltre ulteriori interessi sino al soddisfo effettivo, a seguito di scopertura del conto corrente contraddistinto dal n. 1000/14355;
ritenuto che
la versi in stato di insolvenza Controparte_1 non essendo in grado di adempiere le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
a) la resistente, pur costituendosi in giudizio, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dell'impresa minore di cui all'art. 2, CCII. La prova della sussistenza dei requisiti di non liquidabilità incombe, invero, sull'imprenditore debitore, alla stregua – tra l'altro – dei bilanci degli ultimi tre esercizi (cfr., nella vigenza della legge fallimentare, Cass. n. 625 del
15/01/2016; Cass. n. 14790 del 30/06/2014) anteriori alla istanza di liquidazione giudiziale, residuando in capo al tribunale un potere di indagine officiosa finalizzato ad evitare la pronuncia di liquidazioni ingiustificate;
Pagina 3 di 6 b) i debiti scaduti e non pagati sono superiori all'importo di €.30.000,00 di cui all'art. 49, 5° co., CCII. Dagli atti della disposta istruttoria emerge quanto segue:
- il credito incontestato in linea capitale di di €.611.331,93 al 31.12.2020 Parte_1
(tra l'altro, a pag. 14 del progetto di piano di risanamento ex art. 67 co. 3, lett. d, L. Fall. sottoscritto in data 12/10/2021 dall'Ing. amministratore unico di Controparte_6 [...]
il credito complessivo di è indicato in Controparte_1 Parte_1
€.713.293,00; su tale progetto di piano non interveniva l'adesione di e degli Parte_1 ulteriori creditori del ceto bancario, come emergente dal tenore univoco delle missive del
16/05/2022 e 23/06/2022 a mezzo del quale il procuratore incaricato, avv. Luigi Sinisi, condizionava la sottoscrizione del piano alla concessione della garanzia di iscrizione ipotecaria su immobili della debitrice;
non è documentato che tali trattative abbiano avuto ulteriore seguito);
- il debito residuo erariale iscritto a ruolo di €.172.718,65 (come da nota di AdER del
2/12/2024);
- il debito residuo nei confronti dell' di €.258.390,59 per lavoratori dipendenti (come da CP_7 nota dell' del 27/11/2024); CP_7
c) risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza che si desume dall'ammontare complessivo dei debiti a fronte delle risultanze di bilancio (dall'esame dei bilanci di esercizio relativi all'apprezzabile arco temporale 2021-2023, emerge al 31/12/2021 la perdita di esercizio di -
€20.180,00, al 31/12/2022 l'utile di €.101.043,00, al 31/12/2023 la perdita di esercizio di -
€58.307,00), dalla persistente e ingiustificata volontà del debitore di non adempiere, dall'esistenza del decreto ingiuntivo n. 1318/2023 emesso in data 21/09/2023 dal Tribunale di
Foggia di €.30.483,04 (non opposto). Si consideri, al riguardo: che lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronunzia di liquidazione giudiziale si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa; lo stato di insolvenza dell'imprenditore è, tra l'altro, configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non sono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, quali che siano gli
"inadempimenti" in cui si concretizza e i "fatti esteriori" con cui si manifesta (sotto la vigenza della legge fallimentare, Cass. n. 9856/2006; Cass. n. 25961/2011); rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co. 5, CCII e che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
dato atto che ogni ulteriore questione sollevata dalle parti processuali è da intendersi assorbita;
Pagina 4 di 6 visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(c.f. ) in persona del l.r.p.t., con sede in Foggia alla Via
[...] P.IVA_3
Bari – VA;
CP_2 nomina
Giudice Delegato per la procedura il dott. Antonio Lacatena;
nomina curatore il dott. , con invito ad accettare l'incarico entro Persona_3 due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 05 giugno 2025, ore 10:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
G.D.; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione
Pagina 5 di 6 delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ex art. 146 d.P.R. 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ex art. 49, co.4, CCII.
Foggia, così deciso in data 12 febbraio 2025 nella camera di consiglio della Terza Sezione
Civile
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Antonio Lacatena dott.ssa Caterina Lazzara
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