Sentenza 20 febbraio 2025
Decreto decisorio 19 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 20/02/2025, n. 3883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3883 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03883/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09562/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il LE Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9562 del 2018, proposto da
“ Gea - Gestione Energie Alternative ” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Calogero Nobile ed Antonino Nobile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
“ TO dei Servizi Energetici ” S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Zoppini, Antonio Pugliese e Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Andrea Zoppini in Roma, piazza di Spagna n. 15;
per l'annullamento
a) del provvedimento n. prot. GS/P20180020885 del 08/03/2018 a firma del Direttore del GS – Divisione Incentivi, notificato a mezzo PEC in pari data, con cui relativamente ai progetti di cui alle RVC indicati nell'allegato A (cod. pratica: 0284369060916R305 e 0284369060916R306, entrambe afferenti alla tipologia di scheda tecnica 6T e 20T), è stato disposto l'annullamento d'ufficio del provvedimento di accoglimento delle RVC riportate nel cennato allegato, con obbligo per la ricorrente di restituire al GS i titoli indebitamente percepiti;
b) del provvedimento n. prot. GS/P20170085855 del 10/11/2017, a firma del Direttore del GS – Divisione incentivi, notificato a mezzo raccomandata, avente ad oggetto: “ Comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d'ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990, del provvedimento di accoglimento delle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) riportate nell'allegato A, presentate da EA (ON NE VE) S.R.L .”;
c) del mancato riscontro alla comunicazione inviata dalla EA (ON NE VE) S.R.L. in data 27/11/2017 contrassegnata da n. prot. GS/ A20170426543, a firma del suo legale rapp.te p.t., con cui si chiedeva la proroga del termine assegnato,
quale atto presupposto a quello impugnato sub a);
d) del provvedimento n. prot. GS/ P20180035710 del 20/04/2018, a firma del Direttore del GS – Direzione Commerciale, inviata a mezzo PEC, con cui si comunica che il GS è tenuto al recupero di 131 titoli TEE (12 di Tipo I e 119 di Tipo II), percepiti nel periodo 2016 - 2017, per un importo complessivo pari ad euro 26.342,91, come da prospetto riportato, quale atto conseguente a quello impugnato sub a);
e) di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale, connesso, comunque lesivo dei diritti della società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e del “ TO dei Servizi Energetici ” S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 febbraio 2025 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con nota del 10 novembre 2017, il GS comunicava alla “ EA – ON NE VE ” s.r.l. l’avvio di un procedimento di “ annullamento d’ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990, del provvedimento di accoglimento delle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) riportate in allegato A, presentate da EA (ON NE VE) S.R.L .”, chiedendo alla predetta società di produrre – entro dieci giorni – per ciascuno dei predetti interventi:
« 1. l'autodichiarazione sottoscritta dai clienti partecipanti, corredata di un documento di identità in corso di validità del cliente partecipante, contenente le seguenti informazioni »:
a) indicazione del tipo di utilizzo del bene (proprietario, affittuario, ecc.);
b) impegno a non richiedere/non aver richiesto altri incentivi non cumulabili con i certificati bianchi per il medesimo intervento;
c) liberatoria per la richiesta dei TEE al soggetto proponente;
2. documentazione che consenta di verificare che l'intervento proposto sia conforme alle condizioni di applicabilità delle schede tecniche 6T e 20T. In particolare:
a) relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato che consenta di determinare le superfici oggetto di intervento, le caratteristiche termiche dei materiali utilizzati e di verificare le caratteristiche dei componenti dell'involucro edilizio nella configurazione ex ante ed ex post;
b) visura catastale storica dell'immobile;
c) tutte le fatture inerenti la fornitura e la posa in opera dei materiali impiegati nel progetto oggetto della RVC;
3. copia dello statuto societario, come previsto dall'art. 13 comma 1 lettera a) dell'Allegato A alle Linee Guida EEN 9/2011 >>.
Con nota trasmessa in data 27 novembre 2017, la ricorrente evidenziava che il termine di 10 giorni non era proporzionato e ragionevole e richiedeva conseguentemente una proroga di 90 giorni per produrre i documenti richiesti, non prima di aver rammentato come lo statuto societario fosse già in possesso del GS.
Con comunicazione del 24 gennaio 2018, il TO riscontrava la richiesta di proroga formulata dall’operatore economico e tenuto conto dell’interesse pubblico a garantire il corretto riconoscimento dei benefici gravanti su risorse pubbliche, concedeva una proroga per l’inoltro delle documentazioni ed osservazioni richieste sino al 23 febbraio 2018.
Con provvedimento dell’8 marzo 2018, il GS – preso atto che l’operatore economico interessato non aveva prodotto entro il nuovo termine alcun documento (né osservazioni) – comunicava all’operatore economico “ di procedere, ai sensi della legge n. 241/1990, all’annullamento d’ufficio del provvedimento di accoglimento delle RVC riportate in allegato A ”, invitando la ricorrente a restituire al GS i titoli indebitamente percepiti e rinviando a successiva comunicazione la determinazione dell’importo complessivo da ripetere.
Con successiva nota datata 20 aprile 2018, il GS intimava alla ricorrente di provvedere alla restituzione dei titoli TEE di Tipo I e di Tipo II rilasciati e non spettanti per un importo di Euro 26.342,91.
Con l’atto introduttivo del giudizio (pervenuto innanzi a questo LE ex art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 e 48 c.p.a.) la ricorrente chiedeva l’annullamento sia del provvedimento adottato dal GS l’8 marzo 2018, sia della conseguente richiesta di restituzione dei TEE già percepiti sulla base di tredici motivi in diritto.
Con il primo motivo, essa lamentava l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per « violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21 – nonies della legge n. 241/1990 nel testo vigente [ed] eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti [ed ancora] violazione del principio del legittimo affidamento e certezza dei rapporti giuridici. violazione del giusto procedimento. violazione dell’art. 97, co. 1, Cost », sostenendo che, di fatto, il TO avrebbe annullato i provvedimenti di accoglimento delle RVC in parola non accreditando i relativi T.E.E. in favore della ricorrente con riferimento all’ultimo trimestre 2017 e del primo e del secondo trimestre 2018, senza attendere gli esiti di tale procedura.
Con il secondo motivo, essa contestava gli atti gravati nuovamente per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21 – nonies della legge n. 241/1990 nel testo vigente [ed] eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti [ed ancora] violazione del principio del legittimo affidamento e certezza dei rapporti giuridici. violazione del giusto procedimento. violazione dell’art. 97, co. 1, Cost », sostenendo che il provvedimento avversato non avrebbe reso alcun cenno alla necessaria istruttoria e comparazione che sarebbe dovuta intervenire in relazione all’interesse del privato ed all’affidamento del medesimo.
Con il terzo motivo, la ricorrente lamentava l’illegittimità delle decisioni del GS per « violazione e falsa applicazione dell’art. 21 – octies e nonies della legge n. 241/1990 nel testo vigente [e per] violazione del principio del legittimo affidamento e certezza dei rapporti giuridici. violazione del giusto procedimento. violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa », sostenendo che, alla data di emissione del provvedimento impugnato (8 marzo 2018) fosse ormai ampiamente decorso il termine dei 18 mesi prescritto dalla norma per l’annullamento in autotutela dei provvedimenti di concessione di benefici economici atteso che i procedimenti di approvazione delle RVC erano stati tutti definiti entro il 12 agosto 2016.
Con il quarto motivo, la “ EA ” contestava le decisioni impugnate per « ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 21 – nonies della legge n. 241/1990. Violazione del principio del legittimo affidamento e certezza dei rapporti giuridici. Violazione del giusto procedimento. Limite all’esercizio del potere di autotutela », affermando che non vi sarebbe stato « alcun accertamento che ha interessato gli edifici oggetto di intervento tale da poter acclarare il mancato conseguimento dei risparmi energetici certificati dalla ricorrente ».
Con il quinto motivo, veniva lamentata l’illegittimità dei provvedimenti gravati per « violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21 – nonies della legge n. 241/1990 nel testo vigente. violazione dell’art. 23 d.lgs n. 28/2011 [e] violazione dell’art. 42 comma 3 e ss., d.lgs. n. 28/2011 come modificato dall’art. 1, comma 89, l. 4 agosto 2017, n. 124; eccesso di potere per presupposti erronei [nonché per] violazione dell’art. 13 della Direttiva 2009/28/CE e [degli] art. 118 e 102 Cost .», sostenendo – in sintesi – che:
- il TO non avrebbe potuto disporre l’annullamento dell’atto di concessione degli incentivi senza alcuna concreta verifica volta alla concreta dimostrazione dell’assenza del risparmio energetico ovvero di un risparmio dichiarato difforme in tutto o in parte da quanto concretamente realizzato;
- il GS avrebbe erroneamente applicato il D.M. 11 gennaio 2017 a progetti approvati prima dell’entrata in vigore del predetto decreto;
- il GS non avrebbe potuto in ogni caso chiedere la restituzione dei TEE già erogati in ragione di quanto previsto dall’art. 42, commi 3- bis e 3- ter , d.lgs. n. 28/2011.
Con il sesto motivo venivano contestate le decisioni del GS per «« violazione degli artt. 23 e 42 d.lgs n. 28/2011; violazione dell’art. 11 dm 31 gennaio 2014 [ed] eccesso di potere per presupposti erronei », osservando – in sostanza – che il TO aveva disposto la decadenza dagli incentivi nonostante la violazione riscontrata non rientrasse tra quelle “ rilevanti ” previste dall’allegato 1, al D.M. 31 gennaio 2014 e che, di conseguenza, esso non avrebbe potuto procedere al recupero di tutti gli incentivi erogati, ma solo delle eventuali somme indebitamente erogate, previa rideterminazione dell’incentivo.
Con il settimo motivo, essa lamentava l’illegittimità degli atti impugnati per « violazione del principio di buon andamento e di ragionevolezza; violazione degli artt. 2 e 3 l. n. 241/1990; illogicità dell’azione amministrativa; eccesso di potere; illogicità manifesta; disparità di trattamento [e] difetto di motivazione », affermando che la richiesta documentale avanzata dal GS nell’ambito dell’attività di controllo « non poteva essere assolta nell’esiguo termine … assegnato … anche in considerazione della copiosa e specifica documentazione richiesta ».
Con il nono motivo, lamentava l’illegittimità degli atti oggetto del giudizio per « violazione degli artt. 2 e 3 l. n. 241/1990; difetto assoluto di istruttoria e di motivazione [e] violazione e falsa applicazione dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 », osservando che:
- il provvedimento di riesame sarebbe stato motivato solo in ragione del mancato riscontro alle richieste svolte in sede di controllo e non chiarisse se fosse stata accertata « qualche difformità o anomalia »;
- al momento dell’avvio del procedimento di verifica e controllo il GS non avrebbe specificato perché la mancata esibizione dei documenti richiesti avrebbe comportato la decadenza dagli incentivi riconosciuti.
Con il nono motivo, essa contestava le decisioni del GS per « violazione degli artt. 2 e 3 della l. 241/1990; violazione dell’art. 43 del d.p.r. 445/2000. difetto assoluto di istruttoria e di motivazione [e] violazione e falsa applicazione dell’art. 21-quinquies l n. 241/1990 », sostenendo che la documentazione richiesta dal TO fosse « acquisibile direttamente dalla p.a. procedente ovvero già agli atti del procedimento ovvero ancora ultronea e non richiesta ex lege » e che in particolare le dichiarazioni ex artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000, “ben potevano essere acquisti attraverso le amministrazioni competenti, quali l’Agenzia del Territorio, le singole Amministrazioni Comunali ove sono situati gli immobili oggetto di intervento nonché la CCIAA”.
Con il decimo motivo, la “ EA ” censurava l’illegittimità della richiesta di restituzione dei TEE da parte del GS per « violazione dell’art. 23 d.lgs. n. 28/2011; violazione dell’art. 42 comma 3 e ss. come modificato dall’art. 1, comma 89, l. 4 agosto 2017, n. 124; [ed] eccesso di potere per presupposti erronei », osservando che il recupero dei titoli già erogati sarebbe stato disposto dal GS « senza alcuna concreta verifica volta alla concreta dimostrazione dell’assenza del risparmio energetico ovvero di un risparmio dichiarato difforme in tutto o in parte da quanto concretamente realizzato ».
Con l’undicesimo motivo, essa si doleva della pretesa restitutoria del TO per « violazione degli artt. 2 e 3 l. n. 241/1990; violazione degli artt. 1, 6, 10 Linee Guida AEEG del 27 ottobre 2011; violazione degli artt. 23 e 42, d.lgs. n. 28/2011; incompetenza; eccesso di potere per presupposti inesistenti; illogicità della motivazione per violazione del principio di ragionevolezza in ordine alla quantificazione economica dei titoli oggetto di annullamento e recupero [e] ingiustizia manifesta », sostenendo che « il GS non poteva richiedere la restituzione del controvalore dei titoli determinato sulla base del valore definito nell’anno 2016 dall’AEG mentre, per l’anno 2017, sulla base dei “prezzi di mercato medi mensili” ».
Infine, con il dodicesimo motivo chiedeva a questo LE di sollevare questione di legittimità costituzionale « degli artt. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011 e 11 del d.m. 31 gennaio 2014 con riferimento all’art. 7 del d.m. 11 gennaio 2017 e agli artt. 23 e 97 Cost. laddove [attribuiscono] al GS la potestà ad agire per il recupero dei TEE indebitamente percepiti in luogo del soggetto che li ha effettivamente rilasciati (G.M.E. – Garante dei mercati energetici s.p.a) », osservando che tale previsione si porrebbe in « violazione del principio di certezza dei rapporti giuridic i».
Si costituiva in giudizio, con atto dell’11 marzo 2019, il TO dei Servizi Energetici.
In vista della discussione in pubblica udienza del ricorso, parte ricorrente e parte resistente scambiavano memorie e documenti nei termini dell’art. 73 c.p.a.
Parte resistente, in particolare, svolgeva le proprie difese nel merito delle censure avversarie con memoria del 14 gennaio 2025, mentre la ricorrente si affidava a memoria del 12 gennaio 2025 con la quale insisteva per l’accoglimento dei motivi di ricorso precedentemente spiegati, non senza evidenziare che, in un giudizio contabile avviato in merito al presunto danno erariale conseguente all’erogazione dei T.E.E. in questione, la Sezione giurisdizionale del Lazio della Corte dei Conti avesse inteso svolgere un “ accertamento ulteriore, finalizzato ad acquisire dalla Cassa dei Servizi Energetici ed Ambientali (CSEA) il controvalore monetario che sarebbe stato erogato in conseguenza del riconoscimento dei TEE ”, deducendone così l’illegittimità della “ pretesa restitutoria azionata dal TO del tutto scollegata dal controvalore in denaro in concreto erogato dalla CSEA ”.
Replicava infine la resistente con memoria del 24 gennaio 2025 cosicché, all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 14 febbraio 2025, la causa passava in decisione.
Il ricorso proposto non merita positivo apprezzamento.
In via preliminare, è innanzitutto opportuno osservare che il provvedimento gravato – ancorché formalmente denominato “annullamento in autotutela” – appare espressione del potere di verifica e controllo di cui all’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e all’art. 14 del DM 28 dicembre 2012.
A tal riguardo, il Collegio rileva innanzitutto che:
- com’è noto, « a prescindere dal nomen iuris del provvedimento e dalla fonte normativa in esso richiamata, spetta al Collegio la qualificazione giuridica del potere esercitato » (cfr. ex multis T.A.R. Lazio-Roma, V-stralcio, 5 febbraio 2024, n. 2152 e III-ter, 3 giugno 2021, n. 6554);
- la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che « ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, la verifica espletata dal TO circa la sussistenza ab origine e la permanenza nel tempo dei requisiti per la fruizione della tariffa agevolata si presenta priva di spazi di discrezionalità tali da renderne possibile l’ascrizione al genus dell’autotutela » (v. T.A.R. Lazio-Roma, V-stralcio, 21 giugno 2024, n. 12663) e che i conseguenti provvedimenti adottati dal GS hanno carattere vincolato e doveroso (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 18 dicembre 2023, n. 10920);
- il potere esercitato dal GS può configurarsi come autotutela solo quando si sia evidentemente in presenza di un mero ripensamento del TO fondato su una diversa considerazione di elementi che gli erano già noti (Consiglio di Stato, sez. II, 17 giugno 2022, n. 4983).
Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie, avuto riguardo al contenuto della richiesta documentale che ha dato avvio al procedimento concluso con il provvedimento gravato e alle valutazioni compiute da questo LE in casi sovrapponibili (cfr. ex multis T.A.R. Lazio-Roma, V-stralcio, 4 luglio 2024, n. 13519 e 13521, 21 giugno 2024, n. 12663 e III- ter , 24 marzo 2020, n. 3617), deve concludersi che il potere esercitato dal GS non rientra in quello di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies, l. n. 241/1990, bensì in quello di verifica e controllo di cui all’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011 e art. 14 del DM 28 dicembre 2012.
In particolare, non può non notarsi che la richiesta documentale avanzata dal GS è relativa a documenti utili a comprovare sia “ che l’intervento proposto sia conforme alle condizioni di applicabilità delle schede tecniche 6T e 20T ” sia, più in generale, a verificare la veridicità di quanto dichiarato al momento della richiesta degli incentivi e, in ultimo, la spettanza dei benefici e pertanto appare iscriversi (a prescindere dall’errato riferimento normativo indicato nel provvedimento gravato) nel perimetro di una iniziativa di controllo ex artt. 14, D.M. 28 dicembre 2012 e 42, d.lgs. n. 28/2011.
A ciò deve aggiungersi che:
- analoghe richieste documentali (in altri casi) sono state correttamente inquadrate dal GS (e valutate dalla giurisprudenza amministrativa, cfr. T.A.R. Lazio-Roma, III- ter , 3 febbraio 2020, n. 1372, confermata da Consiglio di Stato, IV, 7 aprile 2022, n. 2583) quali espressione del potere di verifica e controllo ex art. 42, d.lgs. n. 28/2011;
- il provvedimento impugnato (essendo stato adottato in conseguenza della mancata produzione da parte dell’operatore economico di documentazione all’evidenza necessaria per verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di ammissione agli incentivi nonché per verificare l’effettiva realizzazione degli interventi) non è stato adottato all’esito di un mero ripensamento del GS.
È poi appena il caso di evidenziare che il Collegio non ignora che in un gruppo di pronunce (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 28 settembre 2021, n. 6512, 6513, 6514, 6515 e 6516), il giudice d’appello ha ritenuto che il potere esercitato dal GS (in una fattispecie in parte simile a quella oggetto del presente giudizio) fosse riconducibile al potere di autotutela, valorizzando il tenore letterale del provvedimento gravato (che, come nel caso di specie, espressamente faceva richiamo all’art. 21- nonies , l. n. 241/1990).
E, tuttavia, a tal riguardo, il Collegio – ricordato il già richiamato potere del giudice di qualificare il potere esercitato dall’amministrazione – ritiene di condividere quanto osservato da questo LE (dopo la pubblicazione delle sentenze del giudice d’appello appena richiamate) in ordine al fatto che in presenza di un provvedimento che è sostanzialmente espressione del potere di verifica e controllo cui è preposto il GS il richiamo testuale all’art. 21- nonies , l. n. 241/1990 « recede di fronte alla sostanziale riconducibilità del provvedimento nella cornice di un potere diverso » (cfr. T.A.R. Lazio-Roma, III- ter , 5 maggio 2022, n. 5648).
Tanto precisato in termini generali, il Collegio ritiene che sono infondate le censure spiegate in gravame con cui parte ricorrente ha sostenuto che il GS non avrebbe adeguatamente motivato la propria decisione, non avrebbe preso posizione sulle osservazioni spiegate in sede procedimentale circa l’illegittimità delle sue richieste e – più in generale – non avrebbe valutato quanto dedotto in sede procedimentale.
A tal riguardo, questo Collegio ritiene innanzitutto opportuno ricordare che la giurisprudenza di questo LE è costante nell’evidenziare:
- che, com’è noto, « la disciplina dell’attività di controllo e ispettiva del TO è stabilita a livello primario e in via generale dall’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 (ove è specificato che l’erogazione di incentivi è di competenza del GS e che la verifica è effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa), il quale, come confermato dalla giurisprudenza in materia, attribuisce all’amministrazione un potere di controllo generale rispetto all’esistenza dei presupposti che consentono l’accesso all’incentivazione che giustifica da solo gli atti compiuti (in quanto “espressione di un potere immanente di verifica della spettanza del diritto agli incentivi”) » (cfr. ex multis , T.A.R. Lazio-Roma, V-stralcio, 7 maggio 2024, n. 9022 e 14 maggio 2024, n. 9537);
- che è dovere del TO « verificare che gli interventi siano stati effettivamente realizzati in conformità al quadro regolatorio di riferimento nonché a quanto dichiarato dall’interessato al momento della presentazione della RVC; che non siano stati oggetto di plurime richieste presentate dallo stesso o da altri soggetti; che abbiano generato e continuino a generare risparmi energetici effettivi e non abbiamo dato luogo a indebiti cumuli di benefici » (cfr. ex multis T.A.R. Lazio-Roma, III- ter , 31 maggio 2022, n. 7122 e 13 maggio 2024, n. 9352);
- che « il potere di verifica del TO rappresenta una fase ordinaria del complesso procedimento amministrativo finalizzato al riconoscimento degli incentivi, “esercitabile anche dopo l’ammissione al beneficio” » (cfr. ex multis T.A.R. Lazio-Roma, V-stralcio, 9 aprile 2024, n. 6823);
- che « ai sensi dell’art. 14, comma 2, delle Linee guida approvate con la delibera AEEG EEN 9/2011, al fine di consentire i controlli … i soggetti titolari dei progetti sono tenuti a conservare, per un numero di anni pari a quelli di vita tecnica delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo, la documentazione idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione inviata al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi » e che la locuzione « documentazione idonea » implica una « categoria aperta » e non un insieme di documenti tassativamente individuati (cfr. ex multis T.A.R. Lazio-Roma, V-stralcio, 3 aprile 2024, n. 6432 e 13 maggio 2024, n. 9364);
- che il TO « può richiedere, a seguito dell’ammissione al regime incentivante, tutta la documentazione relativa alle schede tecniche di riferimento o informazioni a queste riferibili, che potrebbero comprendere qualcosa in più rispetto a quanto trasmesso all’atto di presentazione della RVC, al fine di verificare la veridicità e l’attendibilità di quanto dichiarato in occasione dell’istanza » (cfr. ancora T.A.R. Lazio-Roma, III- ter , n. 7122/2022, nonché Consiglio di Stato, IV, 7 aprile 2022, n. 2583.);
- che, in particolare, la mancata allegazione alla dichiarazioni sostitutive di copia dei documenti di identità dei beneficiari « impone di ritenere non dimostrata l’attribuzione dell’iniziativa di risparmio energetico al singolo richiedente e la capacità rappresentativa del soggetto proponente » [e] non rende possibile verificare, tra l’altro, l’effettiva disponibilità dell’opera e la veridicità e l’attendibilità degli impegni assunti in ordine al divieto di cumulo degli incentivi» (v. T.A.R. Lazio-Roma, III- ter , 3 febbraio 2020, n. 1372, confermata da Consiglio di Stato, IV, 7 aprile 2022, n. 2583, nonché più di recente T.A.R. Lazio-Roma, III- ter , 5 maggio 2022, n. 5648) e che « non integra una mera irregolarità l’assenza, nell’autodichiarazione resa dai pretesi clienti partecipanti ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, inclusa nella scheda tecnica di intervento, del documento di identità dei medesimi clienti, dell’indicazione del titolo di disponibilità dell’opera e dell’impegno da parte dei clienti medesimi di non richiedere altri incentivi non cumulabili con i certificati bianchi in relazione ai medesimi interventi, [atteso che] la mancanza di tali elementi determina … l’impossibilità di verificare la veridicità e l’attendibilità di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione ad essa allegata all’atto di presentazione delle relative RVC, non risultando attestata (tra l’altro) l’effettiva imputazione del progetto rendicontato al cliente finale » (cfr. ex multis T.A.R. Lazio-Roma, III- ter , 24 marzo 2020, n. 3617, nonché – in termini simili – V-stralcio, 21 giugno 2024, n. 12663);
- che è stato espressamente evidenziato che « la circostanza che le RVC afferenti a progetti standardizzati siano state sottoposte a verifica nell’ambito del procedimento di ammissione all’incentivo, non preclude al GS di porre in essere un’istruttoria ulteriore nell’esercizio dei poteri di verifica e controllo ad esso attribuiti dall’art. 42, d.lgs. n. 28/2011 e disciplinati, con specifico riferimento ai certificati bianchi, dal DM 28 dicembre 2012 e dalle linee guida ARERA, in quanto il potere di verifica del TO rappresenta una fase ordinaria del complesso procedimento amministrativo finalizzato al riconoscimento degli incentivi, “esercitabile anche dopo l’ammissione al beneficio” » (T.A.R. Lazio-Roma, V-stralcio, 9 aprile 2024, n. 6823) e che « nel caso di erogazioni indebite di benefici a carico dell’erario, il recupero delle relative risorse pubbliche assume carattere vincolato e doveroso e l’eventuale affidamento del percipiente non può assumere la consistenza di situazione giuridica legittimamente tutelabile, essendo l’originaria ammissione al beneficio priva di stabilità, ove in fase di controllo vengano accertate, come nel caso di specie, violazioni rilevanti della vigente disciplina che determinino la declaratoria di decadenza dagli incentivi in precedenza erogati dal GS » (cfr. T.A.R. Lazio-Roma, III- ter , 20 novembre 2023, n. 17234);
- che « la mancata produzione di documenti necessari per lo svolgimento dell’attività di controllo sulla spettanza degli incentivi, costituisce un comportamento omissivo od ostativo che giustifica l’adozione di un provvedimento di decadenza dagli incentivi » (cfr. T.A.R. Lazio-Roma, V-stralcio, 3 settembre 2024, n. 16055);
- che questo LE ha già avuto modo di notare che « la sanzione del recupero integrale degli incentivi (prevista per il caso di dichiarazioni false e/o mendaci) debba necessariamente essere estesa anche alla mancata produzione della documentazione attestante il possesso dei requisiti » (cfr. T.A.R. Lazio-Roma, V-stralcio, 4 luglio 2024, n. 13521) e che la decadenza retroattiva degli incentivi è legittima quando « le carenze documentali … hanno … riflessi sull’attendibilità del contenuto della scheda e del progetto, come trasmessi dal proponente » (cfr. T.A.R. Lazio-Roma, V-stralcio, 9 aprile 2024, n. 6823).
Tanto premesso – e avuto riguardo a tutti i principi sopra richiamati, da cui questo Collegio non trova ragioni per doversi discostare – deve ritenersi che nel caso di specie tanto la richiesta documentale formulata dal GS nella propria attività di controllo quanto il successivo provvedimento adottato dal TO siano legittimi, atteso che la società ricorrente non ha prodotto una serie di documenti certamente relativi alla corretta esecuzione tecnica e amministrativa dei progetti che hanno ottenuto certificati bianchi e alla regolare esecuzione delle iniziative, nonché più in generale necessari a dimostrare la concreta spettanza dei benefici, ponendo in essere una condotta (gravemente e ingiustificatamente) non collaborativa che ha impedito al TO di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di RVC e la regolarità degli interventi realizzati.
Ciò appare oltremodo evidente se si considera che tra la documentazione che parte ricorrente non ha prodotto vi sono non sole le autodichiarazioni corredate da copie dei documenti di identità dei clienti partecipanti (di cui si è già notata la centralità al fine delle verifiche che il GS è tenuto a svolgere nella propria attività di controllo) ma anche « documentazione che consenta di verificare di determinare le superfici oggetto di intervento, le caratteristiche termiche dei materiali utilizzati e di verificare le caratteristiche dei componenti dell’involucro edilizio nella configurazione ex ante e nella configurazione ex post » (documenti, questi ultimi, che appaiono funzionali alla doverosa verifica sulla realizzazione dell’intervento e sul conseguimento dei risparmi energetici).
Quanto sopra evidenziato appare sufficiente per spiegare sia perché l’operato del TO è del tutto coerente con i principi e le regole che disciplinano il suo potere di controllo, sia perché il Collegio non condivide quanto ritenuto nel già richiamato gruppo di pronunce del giudice d’appello (intervenute, peraltro, in una vicenda solo in parte simile a quella del presente giudizio) in ordine all’illegittimità di una simile richiesta documentale del GS, avvenuta dopo l’approvazione della RVC, in assenza di una puntuale predeterminazione da parte del TO della documentazione che sarebbe stato necessario produrre in sede di controllo per dimostrare l’effettiva spettanza degli incentivi (Consiglio di Stato, IV, 28 settembre 2021, n. 6512, 6513, 6514, 6515 e 6516).
Non è superfluo rimarcare, peraltro, che nel caso di specie la condotta omissiva tenuta dall’impresa appare particolarmente significativa, non avendo provveduto la stessa a fornire documenti essenziali per il controllo del GS sull’effettiva spettanza dei benefici omettendo di spiegare adeguatamente (sia in sede processuale, sia in sede procedimentale) perché la richiesta del TO sarebbe stata, in concreto, sproporzionata, ultronea o comunque ineseguibile.
Un’ingiustificata e grave omissione, quella dell’impresa ricorrente, che appare tanto più inammissibile se si considera che « il sistema di incentivazione dell’energia è basato sul principio di autoresponsabilità, che impone all’interessato l’onere di fornire tutti gli elementi idonei a dar prova della sussistenza delle condizioni per l’ammissione ai benefici » (cfr. Consiglio di Stato, II, 7 marzo 2024, n. 2254).
In ragione di tutto quanto sopra, il provvedimento adottato dal TO è sufficientemente motivato e legittimo, non potendo le laconiche deduzioni offerte nell’istanza di sospensione del 24 novembre 2017 supplire alla mancata produzione dei documenti richiesti in sede di verifica e controllo.
Infine, neppure meritevoli di accoglimento sono le doglianze concernenti l’erroneità dell’importo preteso dal GS a titolo di restituzione dei TEE indebitamente percepiti.
Per un verso, infatti, va notato che le ragioni per cui la richiesta di restituzione dei TEE indebitamente percepiti dalla ricorrente appare del tutto legittima sono già state evidenziate supra .
Per altro verso, poi, in relazione alla correttezza della quantificazione operata dal GS, va notato che nel provvedimento impugnato il TO ha dichiarato di aver valorizzato i titoli « ai prezzi definiti dall’Autorità (AEEGSI, oggi ARERA) per gli anni 2014, 2015 e 2016 (Deliberazione DMEG/EFR/13/15 per il 2014, Deliberazione DMEG/EFR/11/16 per il 2015 e Deliberazione DMRT/EFC/10/17 per il 2016) e per l’anno 2017, non essendo disponibili i prezzi definiti dall'Autorità, ai prezzi di mercato medi mensili (calcolati come media dei prezzi medi ponderati registrati dal GME nelle sessioni di mercato relative al mese di emissione dei TEE oggetto di recupero) » e che la giurisprudenza di questo LE – da cui questo Collegio ritiene non sussistano ragioni per discostarsi – è costante nel ritenere ragionevole e corretta tale modalità di valorizzazione (cfr. ex multis T.A.R. Lazio-Roma, III- ter , 27 maggio 2019, n. 6554 e 25 febbraio 2020, n. 2459, nonché V-stralcio, 21 giugno 2024, n. 12663).
Né a conclusioni differenti può pervenirsi in ragione delle ordinanze, depositate in giudizio da parte ricorrente, con le quali la Sezione giurisdizionale del Lazio della Corte dei Conti, nell’ambito di un procedimento avviato per verificare la sussistenza di un presunto danno erariale connesso alla vicenda di cui trattasi, ha chiesto alla Cassa dei servizi energetici ed ambientali ed al TO dei mercati energetici di quantificare il controvalore monetario dei TEE indebitamente percepiti, in primo luogo in quanto le ordinanze in questione – costituenti meri provvedimenti istruttori finalizzati a permettere la futura determinazione del quantum del danno erariale – non possiedono alcuna efficacia probatoria nel presente giudizio e, soprattutto, poiché non è possibile ignorare le differenze intercorrenti tra il danno erariale e l’attività di recupero posta in essere dal GS, stante la diversità di ratio tra le due discipline, quella in materia di recupero degli incentivi avendo l’obiettivo di “ escludere dal novero dei beneficiari delle erogazioni pubbliche i soggetti che in concreto non soddisfino i requisiti all’uopo necessari per la relativa spettanza ” (T.A.R. Lazio-Roma, V-stralcio n. 18177/2024), essendo del tutto evidente che il meccanismo di calcolo impiegato dal GS, nel caso di specie, è l’unico che consente di utilizzare criteri di tipo oggettivo, idonei a garantire una parità di trattamento nei confronti di ogni operatore economico.
Al contrario, l’adozione di criteri soggettivi, come quello proposto dalla ricorrente, che aggancino il quantum dovuto all’effettivo guadagno conseguito nelle sessioni di vendita, esporrebbe il GS a forme di discriminazione nei confronti degli operatori economici conseguenti alle oscillazioni dei prezzi di mercato nelle diverse sessioni di vendita.
Infine, va notata la manifesta infondatezza della generica questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente nell’ultimo motivo di gravame.
A tal riguardo, il Collegio ritiene sufficiente notare che – così come notato dal GS nelle proprie difese – la puntuale predeterminazione e suddivisione a monte dei compiti tra il GME e il GS operata dagli artt. 29 e 42, d.lgs. n. 28/2011 (che mantengono in capo al primo l’attività di « emissione dei certificati bianchi e [la] gestione del registro e della borsa dei medesimi certificati » e pongono in capo al secondo il compito di adottare i provvedimenti di decadenza e di provvedere al « recupero delle somme già erogate )» non appare idonea a determinare alcun apprezzabile vulnus al principio di certezza dei rapporti giuridici.
Per tutte le ragioni sopra spiegate il ricorso è infondato e va respinto.
Le particolarità della fattispecie suggeriscono, tuttavia, al Collegio di compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il LE Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Lucia Gizzi, Presidente FF
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Licheri | Lucia Gizzi |
IL SEGRETARIO