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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/04/2025, n. 2907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2907 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4607/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Letizia STAGI, presso lo studio della quale in Lucca, Via Pisana 45, è elettivamente domiciliata;
attrice;
nei confronti di
(C.F. ), ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Diego
D'ALESSANDRO, presso il cui studio in Trieste, Via Fabio Severo 19, è elettivamente domiciliata;
convenuta;
pagina 1 di 10 sulle seguenti conclusioni delle parti:
per Parte_1
"Voglia l'adito Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, in accoglimento dei motivi su esposti,
1)Accertare e comunque dichiarare per le motivazioni ampiamente esposte in premessa illegittima la pretesa di pagamento della Controparte_1
nei confronti della
[...]
relativamente alle 2 fatture la n. 27 del Parte_1
31/12/2021 pari ad € 33.157,26 con descrizione generica “vernici e materiali correlati” e la fattura n. 28 del 31/12/2021 pari ad € 2200,08 con descrizione
“interessi maturati a norma del D.l. 231/2002 sul debito scaduto a tutto il
30/06/2020”.
2) Accertare e comunque dichiarare che in merito alle n. 2 fatture sopra descritte la nulla deve alla Parte_1 Controparte_1
per le motivazioni sopra ampiamente esposte
[...]
3) per l'effetto disponga che provveda Controparte_1
l'emissione di nota di credito di pari importo.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
per Controparte_1
Nel merito:
1) rigettare le domande coltivate da nei confronti di Parte_1
in quanto inammissibili e/o infondate e/o comunque Controparte_1
prive di qualsivoglia elemento probatorio;
2) condannare a versare a Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 35.357,34, dato dalla somma degli importi portati dalle fatture n.
[...]
27 dd. 31.12.2021 e n. 28 dd. 31.12.2021, o il diverso maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia;
pagina 2 di 10 3) condannare al pagamento di spese e competenze Parte_1
del presente procedimento;
In via istruttoria, ammettere prova per testi e per interrogatorio formale sui seguenti capitoli:
Contr 1) Vero che nel periodo compreso tra il 23/4/2020 e il 31.12.2020 ha ricevuto da un ordine di merce? Parte_1
2) Vero che relativamente alla porzione di secondo anno in cui il contratto di distribuzione ha prodotto i suoi effetti ha rispettato i minimi di acquisto Parte_1
previsti per il secondo anno di vigenza del contratto di distribuzione?
3) Vero che durante il periodo del secondo anno di vigenza del contratto di distribuzione in cui il contratto ha prodotto i suoi effetti ha chiesto a NPC direttive per la Parte_1 predisposizione dell'organizzazione della vendita o di servizi post-vendita? Contr
4) Vero che ha comunicato a di aver effettuato attività di Parte_1
Contr pubblicizzazione dei prodotti forniti da chiedendo la rifusione delle spese sostenute per tale attività?
Contr 5) Vero che ha ricevuto segnalazioni relative a lamentele pervenute dagli acquirenti di riguardanti la qualità dei prodotti? Parte_1
Contr 6) Vero che ha ricevuto segnalazioni relative a eventuali ritardi nella consegna dei prodotti a Parte_1
Si indicano quali testi
1) Dott. , consigliere di amministrazione di Testimone_1 Controparte_1
c/o sede legale, sui capitoli da 1 a 6;
[...]
2) Dott. , consigliere di amministrazione di Testimone_2 Controparte_1
c/o sede legale, sui capitoli 1 a 6;
[...]
3) Dott.ssa , project manager e responsabile dei progetti Testimone_3 marine di e attuale dipendente di quest'ultima, Controparte_1
domiciliata a Trieste, Via del Ricreatorio 12, 34151, sui capitoli da 1 a 6;
Si chiede inoltre l'interpello formale del legale rappresentante di sui Parte_1
capitoli da 1 a 6.
pagina 3 di 10 Nella denegata ipotesi in cui le istanze istruttorie di controparte venissero accolte, Contr
chiede di essere ammessa a prova contraria sui medesimi capitoli formulati da controparte, con i testi già indicati nella seconda memoria istruttoria del
22.9.2022.
pagina 4 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società conveniva in giudizio la società Parte_1
per ottenere nei suoi confronti Controparte_1
l'accertamento negativo di un credito di complessivi Euro 35.357,34 vantato dalla convenuta.
L'attrice deduceva di aver stipulato con la convenuta in data 22.02.2019 un contratto di distribuzione per la vendita in esclusiva di determinati prodotti della convenuta, indicati nei relativi allegati, con impegno all'acquisto progressivo di quantitativi minimi di prodotti (Euro 20.000 il primo anno, Euro 40.000 il secondo,
Euro 60.000 il terzo). Riferiva di aver ricevuto nel giugno 2020 due distinte fatture con causale “vernici e materiali” per prodotti mai ordinati e mai ricevuti, subito formalmente contestate, cui era seguita l'emissione di una nota di credito da parte della convenuta a storno di una delle predette fatture. L'attrice in detta occasione aveva altresi lamentato il mancato ricevimento delle provvigioni dovute sulle vendite effettuate, ed altre “vicissitudini negative” con conseguente dichiarazione di recesso dal contratto da parte dell'attrice stessa, recesso ulteriormente ribadito in data 23.07.2020. Era stata poi promossa dalla convenuta azione monitoria per il recupero della seconda fattura non stornata e di altre due, con successivo pagamento da parte dell'attrice, che pur rilevava come in sede monitoria fosse emerso che la predetta fattura non era relativa a merci fornite, ma alla differenza tra l'effettivo acquisto dell'anno e la soglia minima contrattualmente prevista e, sulla scorta del dedotto inadempimento della convenuta, era stata proposta davanti al Tribunale di Milano altra azione risarcitoria da parte dell'attrice.
Nel predetto contesto, riferiva l'attrice che la convenuta aveva fatto in seguito pervenire altre due fatture, la nr.27 del 31.12.2021 per Euro 33.157,26 con causale “vernici e materiali correlati” e la fattura n. 28 sempre del 31.12.2021 per
Euro € 2.200,08 con causale “interessi maturati a norma del D.l. 231/2002 sul debito scaduto a tutto il 30/06/2020”. Lamentava pertanto che, nonostante il proprio giustificato recesso dal contratto, e le pregresse iniziative giudiziarie, la convenuta avesse emesso ulteriori fatture, pretendendo importi non dovuti in quanto afferenti a merce mai ordinata e mai consegnata. Contestando pertanto pagina 5 di 10 espressamente dette ultime fatture, in quanto generiche e prive di qualsivoglia sostegno probatorio, la società attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “1)
Accertare e comunque dichiarare per le motivazioni ampiamente esposte in premessa illegittima la pretesa di pagamento della Controparte_1
nei confronti della
[...] Parte_1 relativamente alle 2 fatture la n. 27 del 31/12/2021 pari ad € 33.157,26 con descrizione generica “vernici e materiali correlati” e la fattura n. 28 del 31/12/2021 pari ad € 2200,08 con descrizione “interessi maturati a norma del D.l. 231/2002 sul debito scaduto a tutto il 30/06/2020”.
2) Accertare e comunque dichiarare che in merito alle n. 2 fatture sopra descritte la nulla deve alla Parte_1 Controparte_1
per le motivazioni sopra ampiamente esposte
[...]
3) per l'effetto disponga che provveda Controparte_1
l'emissione di nota di credito di pari importo.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la società Controparte_1
contestava le deduzioni avversarie, prendendo posizione sugli inadempimenti
[...]
ad essa ex adverso ascritti, e rilevando che comunque, in relazione al contratto da cui l'attrice aveva inteso recedere, che il recesso stesso doveva essere comunicato con un preavviso di 180 giorni, come previsto dall'art.
8.2 del contratto de quo: conseguentemente, essendo stato il recesso avversario comunicato il
30.06.2020, il contratto aveva continuato a spiegare i suoi effetti fino al 31.12.2020,
e per tale anno era stata contrattualmente previsto un acquisto minimo di Euro
40.000, con conseguente legittimità delle fattiure emesse ed ex adverso contestate. Precisava al riguardo che la fattura 28/2021 era costituita da Euro
27.178,08 per il periodo dal 23/04/2020 al 27/12/2020 e da ulteriori Euro 2.198,08
a titolo di interessi moratori su detta somma. Precisando altresi che l'attrice non aveva contestato la vessatorietà della clausola 2.2. del contratto, che riportava le soglie minime d'acquisto annue, la convenuta concludeva nei seguenti termini: “1) rigettare le domande coltivate da nei confronti di Parte_1 [...]
in quanto inammissibili e/o infondate e/o comunque priva Controparte_1
pagina 6 di 10 di qualsivoglia elemento probatorio;
2) condannare a Parte_1 versare a l'importo di € 35.357,34, dato dalla Controparte_1
somma degli importi portati dalle fatture n. 27 dd. 31.12.2021 e n. 28 dd.
31.12.2021, il diverso maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia;
il tutto con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., ritenute, la causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoria orale, e rinviata per precisazione delle conclusioni.
In relazione alla vicenda dedotta in giudizio, si osserva in primo luogo con riferimento al principio di cui all'art.112 c.p.c. che l'unica domanda proposta nella presente sede riguarda la debenza o meno degli importi richiesti dalla convenuta con le due fatture nrr.27 e 28 del 31.12.2021, non avendo nessuna delle parti proposto domande direttamente vertenti sul contratto di distribuzione de quo o sulla legittimità del recesso dallo stesso operato dall'attrice in data 30.06.2020.
Altrettanto, risulta pacifico, in quanto espressamente ammesso dalla stessa società convenuta che la fattura n.27 (e la correlata fattura n.28 per interessi) non
è riferita come pure indicato nella causale, alla concreta fornitura di “vernici e materiali” oggetto del contratto di distribuzione, ma all'importo derivante dal mancato raggiungimento da parte dell'attrice, della soglia minima di acquisti contrattualmente previsti per l'anno 2020 nell'importo di Euro 40.000.
Premesso quanto sopra, si osserva in linea generale che, per orientamento anche recentemente riconfermato della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per l'adempimento di una obbligazione deve soltanto provare il titolo su cui il credito è fondato ed allegare l'altrui inadempimento, spettando al debitore provare fatti estintivi o modificativi della predetta obbligazione: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del
pagina 7 di 10 fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed i creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione…”(Cass. I, 15.07.2011. n. 15659; Cass. S.U. 30.10.2001, n.
13533).
Nel caso di specie, deve rilevarsi che la società convenuta – che nel presente giudizio di accertamento negativo di un credito riveste il ruolo di creditrice – non ha debitamente provato il titolo del proprio credito.
Non risulta infatti sufficiente la produzione in giudizio – operata peraltro dall'attrice
– del contratto di distribuzione stipulato tra le parti, dal momento che le poste creditorie vantate nella presente sede non si riferiscono all'obbligazione diretta, nascente dal contratto, di pagamento da parte dell'attrice di prodotti acquistati presso la convenuta, bensi dalla pretesa “automatica” debenza di importi legati a soglie minime d'acquisto non rispettate. Detta pretesa non risulta però fondata direttamente sul contratto de quo.
Nel predetto contratto infatti, al di là della previsione di soglie minime d'acquisto, di cui al punto 2.2. non si rinviene alcuna pattuizione che facultizzi il Fornitore (n.d.r.
l'attuale convenuta) a pretendere sic et simpliciter il pagamento degli importi non acquistati fino al raggiungimento della soglia minima d'acquisto, o ad emettere fatture a tale titolo, né risulta pattuita alcuna penale per l'inosservanza da parte del distributore, della previsione di cui al punto 2.2. (soglie minime d'acquisto).
Che non vi sia alcun diritto della convenuta di azionare direttamente gli importi corrispondenti ai prodotti non acquistati, è altresi rilevabile dalla semplice circostanza che, per l'emissione delle fatture contestate, la convenuta sttessa ha inserito una causale generica e non aderente alla realta.
Pur dandosi atto che risulta pacifico che per il 2020 l'odierna attrice non ha pagina 8 di 10 acquistato prodotti per Euro 40.000, l'inadempimento di tale obbligazione avrebbe al più consentito alla convenuta di avviare un'azione risarcitoria per responsabilità contrattuale del distributore, con eventuale conseguente accertamento in detta sede che nello svolgimento del complessivo rapporto negoziale inter partes, non vi fossero legittimi motivi in capo al distributore stesso (odierna 'attrice) per non adempiere detta obbligazione.
Trattandosi pertanto di un pretesa soltanto risarcitoria, tutta da accertare eventualmente in altro giudizio, visto il già richiamato principio di cui all'art. 112
c.p.c., deve concludersi che nella presente sede la convenuta non ha alcun titolo per fare valere detta pretesa, né ha proposto domande idonee in tal senso.
Deve pertanto accogliersi la domanda di accertamento negativo del credito proposta dall'attrice, con esclusione della debenza da parte sua sia del credito indicato nelle fatture 27 e 28 del 2021, che risultano pertanto prive di titolo.
Detta conclusione risulta più che sufficiente sotto il profilo civilistico, non ritenendosi di dover entrare nel merito della sorte di documenti di rilevanza esclusivamente fiscale.
Alla soccombenza dell'odierna convenuta consegue, ai sensi dell'art.91 c.p.c., la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo avuto riguardo al valore della controversia, ed all'assenza di attività istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla società nei confronti della società Parte_1 [...]
nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore Controparte_1
domanda od eccezione distattesa o assorbita, così provvede:
I – accerta che nulla è dovuto dall'attrice alla convenuta in relazione al credito portato dalle fatture nrr. 27 e 28 del 31.12.2020 emesse dalla convenuta stessa;
II – condanna la convenuta al pagamento a favore dell'attrice delle spese di lite, pagina 9 di 10 liquidate in complessivi Euro 5.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfetarie ed accessori di legge.
Milano, 5 aprile 2025
Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Letizia STAGI, presso lo studio della quale in Lucca, Via Pisana 45, è elettivamente domiciliata;
attrice;
nei confronti di
(C.F. ), ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Diego
D'ALESSANDRO, presso il cui studio in Trieste, Via Fabio Severo 19, è elettivamente domiciliata;
convenuta;
pagina 1 di 10 sulle seguenti conclusioni delle parti:
per Parte_1
"Voglia l'adito Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, in accoglimento dei motivi su esposti,
1)Accertare e comunque dichiarare per le motivazioni ampiamente esposte in premessa illegittima la pretesa di pagamento della Controparte_1
nei confronti della
[...]
relativamente alle 2 fatture la n. 27 del Parte_1
31/12/2021 pari ad € 33.157,26 con descrizione generica “vernici e materiali correlati” e la fattura n. 28 del 31/12/2021 pari ad € 2200,08 con descrizione
“interessi maturati a norma del D.l. 231/2002 sul debito scaduto a tutto il
30/06/2020”.
2) Accertare e comunque dichiarare che in merito alle n. 2 fatture sopra descritte la nulla deve alla Parte_1 Controparte_1
per le motivazioni sopra ampiamente esposte
[...]
3) per l'effetto disponga che provveda Controparte_1
l'emissione di nota di credito di pari importo.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
per Controparte_1
Nel merito:
1) rigettare le domande coltivate da nei confronti di Parte_1
in quanto inammissibili e/o infondate e/o comunque Controparte_1
prive di qualsivoglia elemento probatorio;
2) condannare a versare a Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 35.357,34, dato dalla somma degli importi portati dalle fatture n.
[...]
27 dd. 31.12.2021 e n. 28 dd. 31.12.2021, o il diverso maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia;
pagina 2 di 10 3) condannare al pagamento di spese e competenze Parte_1
del presente procedimento;
In via istruttoria, ammettere prova per testi e per interrogatorio formale sui seguenti capitoli:
Contr 1) Vero che nel periodo compreso tra il 23/4/2020 e il 31.12.2020 ha ricevuto da un ordine di merce? Parte_1
2) Vero che relativamente alla porzione di secondo anno in cui il contratto di distribuzione ha prodotto i suoi effetti ha rispettato i minimi di acquisto Parte_1
previsti per il secondo anno di vigenza del contratto di distribuzione?
3) Vero che durante il periodo del secondo anno di vigenza del contratto di distribuzione in cui il contratto ha prodotto i suoi effetti ha chiesto a NPC direttive per la Parte_1 predisposizione dell'organizzazione della vendita o di servizi post-vendita? Contr
4) Vero che ha comunicato a di aver effettuato attività di Parte_1
Contr pubblicizzazione dei prodotti forniti da chiedendo la rifusione delle spese sostenute per tale attività?
Contr 5) Vero che ha ricevuto segnalazioni relative a lamentele pervenute dagli acquirenti di riguardanti la qualità dei prodotti? Parte_1
Contr 6) Vero che ha ricevuto segnalazioni relative a eventuali ritardi nella consegna dei prodotti a Parte_1
Si indicano quali testi
1) Dott. , consigliere di amministrazione di Testimone_1 Controparte_1
c/o sede legale, sui capitoli da 1 a 6;
[...]
2) Dott. , consigliere di amministrazione di Testimone_2 Controparte_1
c/o sede legale, sui capitoli 1 a 6;
[...]
3) Dott.ssa , project manager e responsabile dei progetti Testimone_3 marine di e attuale dipendente di quest'ultima, Controparte_1
domiciliata a Trieste, Via del Ricreatorio 12, 34151, sui capitoli da 1 a 6;
Si chiede inoltre l'interpello formale del legale rappresentante di sui Parte_1
capitoli da 1 a 6.
pagina 3 di 10 Nella denegata ipotesi in cui le istanze istruttorie di controparte venissero accolte, Contr
chiede di essere ammessa a prova contraria sui medesimi capitoli formulati da controparte, con i testi già indicati nella seconda memoria istruttoria del
22.9.2022.
pagina 4 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società conveniva in giudizio la società Parte_1
per ottenere nei suoi confronti Controparte_1
l'accertamento negativo di un credito di complessivi Euro 35.357,34 vantato dalla convenuta.
L'attrice deduceva di aver stipulato con la convenuta in data 22.02.2019 un contratto di distribuzione per la vendita in esclusiva di determinati prodotti della convenuta, indicati nei relativi allegati, con impegno all'acquisto progressivo di quantitativi minimi di prodotti (Euro 20.000 il primo anno, Euro 40.000 il secondo,
Euro 60.000 il terzo). Riferiva di aver ricevuto nel giugno 2020 due distinte fatture con causale “vernici e materiali” per prodotti mai ordinati e mai ricevuti, subito formalmente contestate, cui era seguita l'emissione di una nota di credito da parte della convenuta a storno di una delle predette fatture. L'attrice in detta occasione aveva altresi lamentato il mancato ricevimento delle provvigioni dovute sulle vendite effettuate, ed altre “vicissitudini negative” con conseguente dichiarazione di recesso dal contratto da parte dell'attrice stessa, recesso ulteriormente ribadito in data 23.07.2020. Era stata poi promossa dalla convenuta azione monitoria per il recupero della seconda fattura non stornata e di altre due, con successivo pagamento da parte dell'attrice, che pur rilevava come in sede monitoria fosse emerso che la predetta fattura non era relativa a merci fornite, ma alla differenza tra l'effettivo acquisto dell'anno e la soglia minima contrattualmente prevista e, sulla scorta del dedotto inadempimento della convenuta, era stata proposta davanti al Tribunale di Milano altra azione risarcitoria da parte dell'attrice.
Nel predetto contesto, riferiva l'attrice che la convenuta aveva fatto in seguito pervenire altre due fatture, la nr.27 del 31.12.2021 per Euro 33.157,26 con causale “vernici e materiali correlati” e la fattura n. 28 sempre del 31.12.2021 per
Euro € 2.200,08 con causale “interessi maturati a norma del D.l. 231/2002 sul debito scaduto a tutto il 30/06/2020”. Lamentava pertanto che, nonostante il proprio giustificato recesso dal contratto, e le pregresse iniziative giudiziarie, la convenuta avesse emesso ulteriori fatture, pretendendo importi non dovuti in quanto afferenti a merce mai ordinata e mai consegnata. Contestando pertanto pagina 5 di 10 espressamente dette ultime fatture, in quanto generiche e prive di qualsivoglia sostegno probatorio, la società attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “1)
Accertare e comunque dichiarare per le motivazioni ampiamente esposte in premessa illegittima la pretesa di pagamento della Controparte_1
nei confronti della
[...] Parte_1 relativamente alle 2 fatture la n. 27 del 31/12/2021 pari ad € 33.157,26 con descrizione generica “vernici e materiali correlati” e la fattura n. 28 del 31/12/2021 pari ad € 2200,08 con descrizione “interessi maturati a norma del D.l. 231/2002 sul debito scaduto a tutto il 30/06/2020”.
2) Accertare e comunque dichiarare che in merito alle n. 2 fatture sopra descritte la nulla deve alla Parte_1 Controparte_1
per le motivazioni sopra ampiamente esposte
[...]
3) per l'effetto disponga che provveda Controparte_1
l'emissione di nota di credito di pari importo.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la società Controparte_1
contestava le deduzioni avversarie, prendendo posizione sugli inadempimenti
[...]
ad essa ex adverso ascritti, e rilevando che comunque, in relazione al contratto da cui l'attrice aveva inteso recedere, che il recesso stesso doveva essere comunicato con un preavviso di 180 giorni, come previsto dall'art.
8.2 del contratto de quo: conseguentemente, essendo stato il recesso avversario comunicato il
30.06.2020, il contratto aveva continuato a spiegare i suoi effetti fino al 31.12.2020,
e per tale anno era stata contrattualmente previsto un acquisto minimo di Euro
40.000, con conseguente legittimità delle fattiure emesse ed ex adverso contestate. Precisava al riguardo che la fattura 28/2021 era costituita da Euro
27.178,08 per il periodo dal 23/04/2020 al 27/12/2020 e da ulteriori Euro 2.198,08
a titolo di interessi moratori su detta somma. Precisando altresi che l'attrice non aveva contestato la vessatorietà della clausola 2.2. del contratto, che riportava le soglie minime d'acquisto annue, la convenuta concludeva nei seguenti termini: “1) rigettare le domande coltivate da nei confronti di Parte_1 [...]
in quanto inammissibili e/o infondate e/o comunque priva Controparte_1
pagina 6 di 10 di qualsivoglia elemento probatorio;
2) condannare a Parte_1 versare a l'importo di € 35.357,34, dato dalla Controparte_1
somma degli importi portati dalle fatture n. 27 dd. 31.12.2021 e n. 28 dd.
31.12.2021, il diverso maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia;
il tutto con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., ritenute, la causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoria orale, e rinviata per precisazione delle conclusioni.
In relazione alla vicenda dedotta in giudizio, si osserva in primo luogo con riferimento al principio di cui all'art.112 c.p.c. che l'unica domanda proposta nella presente sede riguarda la debenza o meno degli importi richiesti dalla convenuta con le due fatture nrr.27 e 28 del 31.12.2021, non avendo nessuna delle parti proposto domande direttamente vertenti sul contratto di distribuzione de quo o sulla legittimità del recesso dallo stesso operato dall'attrice in data 30.06.2020.
Altrettanto, risulta pacifico, in quanto espressamente ammesso dalla stessa società convenuta che la fattura n.27 (e la correlata fattura n.28 per interessi) non
è riferita come pure indicato nella causale, alla concreta fornitura di “vernici e materiali” oggetto del contratto di distribuzione, ma all'importo derivante dal mancato raggiungimento da parte dell'attrice, della soglia minima di acquisti contrattualmente previsti per l'anno 2020 nell'importo di Euro 40.000.
Premesso quanto sopra, si osserva in linea generale che, per orientamento anche recentemente riconfermato della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per l'adempimento di una obbligazione deve soltanto provare il titolo su cui il credito è fondato ed allegare l'altrui inadempimento, spettando al debitore provare fatti estintivi o modificativi della predetta obbligazione: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del
pagina 7 di 10 fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed i creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione…”(Cass. I, 15.07.2011. n. 15659; Cass. S.U. 30.10.2001, n.
13533).
Nel caso di specie, deve rilevarsi che la società convenuta – che nel presente giudizio di accertamento negativo di un credito riveste il ruolo di creditrice – non ha debitamente provato il titolo del proprio credito.
Non risulta infatti sufficiente la produzione in giudizio – operata peraltro dall'attrice
– del contratto di distribuzione stipulato tra le parti, dal momento che le poste creditorie vantate nella presente sede non si riferiscono all'obbligazione diretta, nascente dal contratto, di pagamento da parte dell'attrice di prodotti acquistati presso la convenuta, bensi dalla pretesa “automatica” debenza di importi legati a soglie minime d'acquisto non rispettate. Detta pretesa non risulta però fondata direttamente sul contratto de quo.
Nel predetto contratto infatti, al di là della previsione di soglie minime d'acquisto, di cui al punto 2.2. non si rinviene alcuna pattuizione che facultizzi il Fornitore (n.d.r.
l'attuale convenuta) a pretendere sic et simpliciter il pagamento degli importi non acquistati fino al raggiungimento della soglia minima d'acquisto, o ad emettere fatture a tale titolo, né risulta pattuita alcuna penale per l'inosservanza da parte del distributore, della previsione di cui al punto 2.2. (soglie minime d'acquisto).
Che non vi sia alcun diritto della convenuta di azionare direttamente gli importi corrispondenti ai prodotti non acquistati, è altresi rilevabile dalla semplice circostanza che, per l'emissione delle fatture contestate, la convenuta sttessa ha inserito una causale generica e non aderente alla realta.
Pur dandosi atto che risulta pacifico che per il 2020 l'odierna attrice non ha pagina 8 di 10 acquistato prodotti per Euro 40.000, l'inadempimento di tale obbligazione avrebbe al più consentito alla convenuta di avviare un'azione risarcitoria per responsabilità contrattuale del distributore, con eventuale conseguente accertamento in detta sede che nello svolgimento del complessivo rapporto negoziale inter partes, non vi fossero legittimi motivi in capo al distributore stesso (odierna 'attrice) per non adempiere detta obbligazione.
Trattandosi pertanto di un pretesa soltanto risarcitoria, tutta da accertare eventualmente in altro giudizio, visto il già richiamato principio di cui all'art. 112
c.p.c., deve concludersi che nella presente sede la convenuta non ha alcun titolo per fare valere detta pretesa, né ha proposto domande idonee in tal senso.
Deve pertanto accogliersi la domanda di accertamento negativo del credito proposta dall'attrice, con esclusione della debenza da parte sua sia del credito indicato nelle fatture 27 e 28 del 2021, che risultano pertanto prive di titolo.
Detta conclusione risulta più che sufficiente sotto il profilo civilistico, non ritenendosi di dover entrare nel merito della sorte di documenti di rilevanza esclusivamente fiscale.
Alla soccombenza dell'odierna convenuta consegue, ai sensi dell'art.91 c.p.c., la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo avuto riguardo al valore della controversia, ed all'assenza di attività istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla società nei confronti della società Parte_1 [...]
nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore Controparte_1
domanda od eccezione distattesa o assorbita, così provvede:
I – accerta che nulla è dovuto dall'attrice alla convenuta in relazione al credito portato dalle fatture nrr. 27 e 28 del 31.12.2020 emesse dalla convenuta stessa;
II – condanna la convenuta al pagamento a favore dell'attrice delle spese di lite, pagina 9 di 10 liquidate in complessivi Euro 5.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfetarie ed accessori di legge.
Milano, 5 aprile 2025
Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
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