Ordinanza cautelare 24 novembre 2016
Sentenza 8 marzo 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 24/11/2016, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/11/2016
N. 01222/2016 REG.RIC.
N. 01228/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1222 del 2016, proposto da:
CO RO, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Bardelle C.F. [...], Luigi Migliorini C.F. [...], con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Veneto in Venezia, Palazzo Gussoni-Cannaregio2277-2278;
contro
Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine Soc. Coop. a R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Carricato C.F. [...], Tania Bertaggia C.F. [...], SS NN C.F. [...], con domicilio eletto presso SS NN in Mestre-Venezia, via San Dona' N. 9/G;
nei confronti di
Provincia di Rovigo, Cooperativa Pescatori Po Societa' Cooperativa non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1228 del 2016, proposto da:
LE RO, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Bardelle C.F. [...], Luigi Migliorini C.F. [...], con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Veneto in Venezia, Palazzo Gussoni-Cannaregio 22/2278;
contro
Consorzio delle Coop. Pescatori del Polesine Soc Coop, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Carricato C.F. [...], Tania Bertaggia C.F. [...], SS NN C.F. [...], con domicilio eletto presso SS NN in Mestre-Venezia, via San Donà N. 9/G;
nei confronti di
Provincia di Rovigo, Cooperativa Pescatori Po Soc. Coop non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso n. 1222 del 2016:
del provvedimento del Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine prot. 1293 emesso il 23.09.2016 e notificato il 28.09.2016 avente ad oggetto la revoca dell'autorizzazione di pesca n. 1407 rilasciata a RO CO, e di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o connesso,
e per la condanna del Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine al risarcimento del danno.
quanto al ricorso n. 1228 del 2016:
del provvedimento del Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine prot. 1294 emesso il 23.09.2016 e notificato il 28.09.2016 avente ad oggetto la revoca dell'autorizzazione di pesca n. 862 rilasciata a RO LE, e di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o connesso,
e per la condanna del Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine al risarcimento del danno.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine-Organizzazione di Produttori Soc. Coop. A R.L. e di Consorzio delle Coop. Pescatori del Polesine Soc Coop;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta opportuna la riunione dei presenti ricorsi in quanto strettamente connessi soggettivamente ed oggettivamente;
Ritenuto che, salvo un maggiore approfondimento della questione, allo stato non sembra possa essere disconosciuta la competenza del giudice amministrativo a conoscere della presente controversia, dovendo essere riferito alla Provincia concedente il potere sanzionatorio di revoca della licenza di pesca esercitato nel caso di specie dal Consorzio;
Ritenuto nel merito che i ricorsi non presentino apprezzabili elementi di fondatezza, in quanto, a fronte di un accertamento, sia pure non diretto, dell’eccedenza del pescato rispetto alla quota giornaliera, i ricorrenti, in ulteriore violazione del regolamento interno, non hanno consentito al personale di vigilanza di eseguire il controllo dell’imbarcazione, tenendo in tal modo un comportamento dal quale si potrebbero legittimamente trarre elementi di prova a conferma dell’ipotesi contestata dal Consorzio;
Ritenuto che pertanto la domanda cautelare non possa essere accolta;
Ritenuto che le spese di lite della presente fase debbano essere poste a carico dei ricorrenti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
Riunisce i ricorsi;
Respinge la domanda cautelare;
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre oneri accessori;
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Pietro De Berardinis, Consigliere
Nicola Fenicia, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Fenicia | Maurizio Nicolosi |
IL SEGRETARIO