Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/03/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1305/2022 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
Alberto Munno , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 04 marzo 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1305 dell'anno 2022
T R A
(C.F. ), elettivamente domiciliato, presso lo studio legale Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Alessandro Simonetti ( ) sito in Taranto alla via Minniti, 75\A dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso come da documentazione in atti;
Opponente
C O N T R O
, con sede in Piazzale Luigi Sturzo n. 15, Roma, C.F. e numero di iscrizione nel Registro CP_1
delle Imprese di Roma n. , in persona del l.r.p.t. ed in giudizio nella qualità dichiarata P.IVA_1
in epigrafe della comparsa di risposta rappresentata e difesa dall'Avv. Teodora Teofilatto (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazzale Luigi C.F._3
Sturzo, 15 come da documentazione in atti;
Opposta
Ove all'udienza del 15 novembre 2024 tenutasi con modalità telematico-cartolare ex art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 14 gennaio 2025 e del 03 febbraio 2025 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Motivi della decisione
1
2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere- dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili. 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato.
3 Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo del giudizio evocava innanzi al Tribunale di Taranto la Parte_2
rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
[1) Disporre preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del sedicente titolo esecutivo del quale, in realtà, è sguarnito il precetto intimato da nonché l'eventuale esecuzione CP_1
nelle more ove intrapresa;
2) Accertare e dichiarare in ogni caso l'illegittimità e/o nullità ed inesigibilità del precetto cosi come intimato e non dovute le somme illegittimamente precettate;
3) Dichiarare che il presunto creditore non ha diritto di intimare il sopradetto precetto nonché di procedere in executivis per CP_1
tutti i motivi esposti nel sopradetto atto di opposizione;
4) Condannare la al pagamento CP_1
delle spese diritti ed onorari del presente grado di giudizio con distrazione].
A sostegno di tali conclusioni deduceva:
[1) Inesistenza del diritto di procedere in executivis con l'illegittimo precetto per mancanza e\o inesistenza giuridica di alcun titolo esecutivo, nella specie un sedicente decreto ingiuntivo, in ogni caso né certo né liquido né esigibile anche in mancanza della relativa notifica e della introduzione del contraddittorio con riflessa inesigibilità delle somme vantate e illegittimamente precettate.
Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde
è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 4 Assume parte attrice che detto decreto ingiuntivo sarebbe stato notificato al Signor. in data Pt_1
24\10\2018, circostanza assolutamente non vera giacché il Signor. non hai mai ricevuto né Pt_1
notifica né alcuna notizia di tale fantomatico decreto ingiuntivo del tutto inefficace ed improduttivo di effetti giuridici proprio in ragione della mancanza assoluta di notifica dello stesso o di ogni altra notizia.
Dal che deriva che l'atto di precetto risulta privo di un valido titolo esecutivo certo liquido ed esigibile e l'attrice non ha il diritto di procedere in executivis in danno di in Parte_1
ossequio al principio nulla executio sine titulo.
2) Carenza di legittimazione attiva sostanziale della per non aver fornito la prova di CP_1 essere titolare del diritto di credito vantato, ma non provato, nell'illegittimo precetto.
Infatti la asserisce, senza tuttavia provarlo con documenti validi, CP_1
a) di agire in qualità di mandataria di;
Parte_3
b) che la sarebbe stata incaricata, dalla PV Project ABS s.r.l., dell'attività di Parte_3 gestione e controllo e di recupero del portafoglio “CART 4 ;
c) che tra i crediti che sarebbero stati acquistati in virtù di contratto di cessione pro soluto fosse ricompreso anche quello portato dall'illegittimo ed inefficace precetto;
Carenza di legittimazione passiva di in quanto non ha mai avuto alcun rapporto Parte_1
economico, ne è mai stato debitore della della e della PV Project CP_1 Parte_3
ABS s.r.l
4) In ogni caso il precetto è nullo e\o inefficace per carenza di legittimazione processuale e carenza di ius postulandi in mancanza di una valida procura alle liti utile per emettere atto di precetto sul quale il Signor. non accetta il contraddittorio. Pt_1
Il precetto risulta anche a colpo d'occhio privo di una valida procura alle liti e difetta dello Ius postulandi giacché la stessa difesa avversa si è limitata a richiamare nel precetto semplicemente una procura alle liti che sarebbe stata rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo che, tuttavia, non è stata acclusa al precetto.
È fuor di dubbio che nessun potere, nessuna procura e\o delega risulta ex actis essere conferita
5 all' Avv. Teodora Teofilatto per agire in executivis ed emettere un legittimo e corretto atto di precetto così come vuole la legge in materia.
Dal che deriva che il precetto è nullo, inefficace ed improduttivo di effetti giuridici e non poteva neppure essere minimamente emesso in assenza dei requisiti e delle condizioni volute dalla legge.
La mancanza di una valida procura alle liti ha determinato non solo la mancanza di potere per emettere il precetto opposto, ma anche la mancanza di rappresentanza processuale del difensore in nome e per conto dell'attrice che questi pretende di sostituire e rappresentare in giudizio, ma invano.
5) In ogni caso l'atto di precetto è viziato, nullo ed illegittimo in quanto con lo stesso viene richiesto il pagamento di interessi pari ad €17.215,58 (come risulta dalla specifica del precetto) con tasso usuraio quando per legge doveva essere applicato un tasso pari all'1,5%.
Pertanto, anche per solo detto motivo si chiede l'annullamento dell'illegittimo precetto e, nelle more della decisione, la sospensione ai sensi della legge antiusura art. 20 comma 4 legga 44 del 1999.
6) La mancata notifica del decreto ingiuntivo, rimasto “nel nulla” e privo di alcuna efficacia giuridica ha prodotto in ogni caso l'intervenuta prescrizione di ogni pretesa.]
Si costituiva con comparsa di risposta la rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
[a. in via preliminare: rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
b. in via principale: rigettare la spiegata opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa;
c. in ogni caso con vittoria di spese e compensi anche del presente giudizio, oltre IVA e CPA., il tutto altresì ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., da versarsi in favore dell'intestato procuratore che si dichiara antistatario.]
Così argomentava la opposta le proprie richieste:
[SULLA PRESUNTA ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTO DI PRECETTO E INESISTENZA DEL
DIRITTO DI PROCEDERE IN EXECUTIVIS – LITE TEMERARIA
Quale primo motivo di opposizione, controparte eccepisce l'inesistenza del titolo esecutivo, che asserisce non essere mai stato notificato, con conseguente presunta illegittimità dell'atto di precetto e“inesistenza del diritto di procedere in executivis”.
Il decreto ingiuntivo in oggetto (doc. 2), tuttavia - come era onere esclusivo dell'opponente verificare
6 – è stato regolarmente notificato a mezzo del servizio postale, come da allegata cartolina di ricezione attestante la consegna a mani del “destinatario persona fisica”, presso il domicilio di Via
Vizzaro 45/G, 74122, coincidente peraltro con la residenza attuale dell'opponente (come indicata altresì nell'atto di citazione in opposizione a precetto e presso la quale si è perfezionata la notifica dell'atto di precetto opposto).
È incontestabile che l'ufficiale giudiziario, o il messo notificatore, nell'esercizio delle sue funzioni, rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, in quanto munito di poteri autoritativi e certificativi, onde le attestazioni, che egli compie nell'esercizio delle sue funzioni, sono atti pubblici ex art. 2699 c.c. muniti della fede privilegiata di cui all'art.2700 c.c.
Come da consolidato orientamento di legittimità (Cass n.7495/20 e n. 3421/20), la notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario a mezzo della posta concerne un'attività legittimamente delegata da esso ufficiale giudiziario, pubblico ufficiale, all'agente postale, ai sensi dell'art.1 L. 890/82; le attestazioni dell'agente postale godono della stessa forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovvero della fede privilegiata che l'art.2700 c.c. attribuisce alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale attesta avvenuti in sua presenza, attestazioni e fatti per la cui contestazione è necessario instaurare un apposito procedimento civile mediante la c.d. querela di falso.
La regolarità della notifica del decreto ingiuntivo è stata peraltro posta al vaglio del Giudice, dott.
Claudio Casarano che, non a caso, con decreto di esecutorietà del 19/10/2020 (cronol. n.
10562/2020– RG n. 6794/2018) lo ha dichiarato esecutivo “rilevato che non veniva proposta opposizione nei termini al decreto ingiuntivo 00002021/2018, regolarmente notificato in data 24-10-
2018” (cfr. doc. 2).
Ferme e ribadite le argomentazioni sopra svolte sul punto, laddove il Giudicante lo ritenesse necessario e su espressa indicazione dello stesso, l'opposta si rende tuttavia disponibile all'esibizione di originale del decreto ingiuntivo n. 2021/2018 – RG n. 6794/2018 completo di relata di notifica e formula esecutiva.
Tanto premesso, appare fuor di dubbio la piena validità sia del decreto ingiuntivo che dell'atto di precetto notificati, sussistendo peraltro i presupposti per un rigetto immediato della svolta opposizione, con condanna di controparte per lite temeraria.
Di assoluta evidenza risulta infatti il fine esclusivamente dilatorio dell'avversa difesa considerato, peraltro, che:
7 - Il decreto ingiuntivo è stato preceduto da raccomandata a.r. di comunicazione di avvenuta cessione del credito e diffida di pagamento (doc. 3) per il medesimo importo di € 39.444,00, ricevuta dal sig..
, a mezzo raccomandata a.r. in data 27/06/2017 (sempre al domicilio di via Vizzaro, Parte_1
45/G) e rimasta tuttavia priva di riscontro;
- Pur nella (non creduta) ipotesi di mancata conoscenza del contenuto del decreto ingiuntivo
(asseritamente non notificato), era precipuo onere dell'opponente, ricevuta la notifica dell'atto di precetto, attivarsi per la richiesta di copia degli atti del fascicolo monitorio al competente ufficio o, se ritenuto, inviando precipua richiesta alla scrivente.
- Di contro, l'opponente, omettendo ogni preventiva verifica in ordine alla regolarità della notifica del decreto ingiuntivo, ha invece ritenuto di notificare direttamente atto di opposizione a precetto, eccependo, in via preliminare, una presunta “mancanza e/o inesistenza di alcun titolo esecutivo”.
Sussistono, dunque, gli estremi per una condanna di parte opponente per . CP_2
La strategia difensiva di controparte sconta infatti un opportunismo contra legem che impone non solo il rigetto dell'opposizione, in quanto generica e non provata, ma anche la condanna ad una sanzione d'ufficio pari all'importo delle spese di lite così come liquidate.
Le eccezioni prive di deduzioni e allegazioni probatorie adeguate, formulate a totale spregio della valenza probatoria insita nell'atto pubblico contestato, integrano un abuso del diritto costituzionale di resistere in giudizio, con evidente pregiudizio del legittimo interesse del creditore alla restituzione delle somme vantate.
Si formula pertanto istanza affinché parte opponente venga condannata ai sensi dell'art. 96 comma
3 c.p.c..
L'orientamento giusrisprudenziale in merito ha omai chiarito, in via definitiva, che devono essere condannate le domande palesemente pretestuose tese a creare una contestazione giudiziaria seriale, diretta esclusivamente a legittimare il proprio inadempimento contrattuale.
Si riporta, su tutte, sentenza Cass., S.U., 13 settembre 2018 n. 22405: “la condanna ex art. 96, comma
3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli
8 per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
SULL'INAMMISSIBILITÀ, IMPROCEDIBILITÀ E INFONDATEZZA DELL'AVVERSA
ISTANZA DI SOSPENSIONE
Occorre innanzitutto rilevare l'irritualità e conseguente inammissibilità e improcedibilità dell'avversa istanza di sospensione, anch'essa formulata in via preliminare da controparte.
La possibilità del giudicante di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo “ad istanza di parte” prevista dall'art. 615 comma 1 c.p.c. è riservata alla sola opposizione al precetto che contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, (opposizione all'esecuzione) mentre non è prevista per l'opposizione agli atti esecutivi che contesti la regolarità formale del titolo o del precetto, ai sensi dell'art. 617 comma 1 c.p.c..
L'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., si differenzia dunque dall'opposizione agli atti esecutivi (617 c.p.c.) in quanto, mentre la prima è finalizzata a contestare l'esistenza del diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione (an dell'esecuzione), la seconda è lo strumento per contestare la regolarità formale del titolo, del precetto e dei singoli atti esecutivi (quomodo).
Ebbene, come agevolmente rilevabile ad una semplice lettura dell'avverso atto introduttivo, controparte fonda sostanzialmente l'opposizione sulla presunta nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo in quanto, a suo dire, mai notificato al debitore, da qui discendendo le ulteriori, marginali, contestazioni, che costituiscono, in realtà, eccezioni di merito, proponibili esclusivamente con atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
L'opposizione, dunque, è facilmente individuabile quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c..
Sempre in ordine a un presunto difetto di “regolarità formale” ineriscono poi le ulteriori eccezioni di controparte, alle quali nel prosieguo si replicherà specificatamente, di presunta “carenza di
9 legittimazione attiva”, “carenza di ius postulandi”, nonché illegittimità degli interessi richiesti.
Fermo e ribadito quanto sopra dedotto in punto di rito, da ritenersi assorbente ai fini del rigetto dell'avversa istanza di sospensione, la stessa risulta altresì del tutto infondata anche nel merito.
Il giudice adito può sospendere l'efficacia esecutiva del titolo quando ricorrono “gravi motivi” ovvero appaia pronosticatile l'accoglimento dell'opposizione (fumus boni iuris, e periculum in mora).
Nell'opposizione de quo ogni valutazione in ordine alla presunta sussistenza e rilevanza dei presupposti fondanti la richiesta medesima, non può che basarsi dunque sulla validità dei “gravi motivi” dedotti da parte dell'interessato, nella loro tipica funzione cautelare.
Premesso che quanto sopra dedotto e prodotto ha confermato l'assoluta infondatezza e temerarietà dell'avversa contestazione in punto di “mancanza e/o inesistenza giuridica del titolo esecutivo”, neppure il debitore si è premurato di rappresentare alcuna particolare situazione per lo stesso pregiudizievole, in termini di periculum in mora.
Quanto sopra precisato, occorre dunque spostare il metro di valutazione sulla apparente fondatezza,
o meno, dell'opposizione formulata.
Ebbene, sul tema rileva quanto già sopra dedotto circa la natura di lite temeraria, la genericità e pretestuosità dell'avversa difesa.
Fermo e ribadito quanto già ampiamente argomentato in punto di presunta mancata notifica del decreto ingiuntivo, si rinvia alle deduzioni svolte nel prosieguo in ordine all'infondatezza delle ulteriori eccezioni di controparte.
SULLA PRESUNTA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA CP_1
Nonostante la genericità dell'avversa eccezione, la scrivente difesa, nell'attuale giudizio di opposizione, intende chiarire, ad integrazione di quanto già dedotto e prodotto nel ricorso monitorio e nell'atto di precetto regolarmente notificati, le vicende relative alla cessione del credito ingiunto, dando ulteriore prova che la è legittimata sostanziale e processuale. CP_1
Con proposta del 18/06/2009 e accettazione del 19/06/2009, la ha ceduto un Parte_4
portafoglio di crediti alla Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino (doc. 4).
A pag. 21 dell'allegato elenco dei crediti oggetto di cessione è espressamente indicato il contratto n.
7343 (doc. 5).
10 Successivamente, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, la Cassa
[...]
e hanno ceduto pro soluto a SPV Project ABS Controparte_3 Parte_3
S.r.l. (doc. 6), un portafoglio di crediti denominato CART 4, tra cui rientrano numerosi crediti originati da (cfr. G.U., Parte Seconda, n.52 del 30.4.2016). Parte_5
La cessione ha avuto ad oggetto numerosi contratti di finanziamento, analiticamente indicati in una lista di n. 2926 pagine, contenuti in un “cd non riscrivibile”, depositato fiduciariamente presso il
Notaio (Notaio iscritto al collegio notarile di Milano) e consultabile presso lo Persona_1
studio del medesimo.
Nel suddetto elenco, che comprende diverse migliaia di posizioni, è espressamente indicato il contratto n. 7343, come si evince dall'estratto delle posizioni oggetto di cessione (doc. 7).
Ebbene, i vari passaggi di delega che vanno a sostituire l'originaria titolare del credito, Parte_4
oggi in liquidazione, con la cessionaria (la SPV PROJECT ABS S.r.l.) di un intero pacchetto
[...]
(il c.d. “Cart 4”) cartolarizzato ed affidato in gestione e controllo dal Controparte_4 Parte_3
(in qualità di Portfolio Manager addetto al controllo della gestione e degli incassi) e di lì al
[...]
(incaricato per il suo recupero stragiudiziale e giudiziale) sono tutti messi in Controparte_5
chiaro e certificati dal Notaio di volta in volta rogante le singole procure.
Inoltre, trattandosi di atti formali, la legittimazione dei Cedenti è stata a monte verificata dal Notaio.
Come noto, la cessione di pacchetti di crediti di natura bancaria, che presentino il requisito dell'“omogeneità” (melius: individuabili in blocco), è soggetta alla disciplina speciale di cui agli artt. 58 ss. TUB.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, infatti, rende il fatto della cessione notorio e quindi opponibile in quanto “acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile” (Cass. 19.11.2014 n. 24599) e rende la cessione immediatamente opponibile al debitore ceduto, avendo un effetto certo e sostitutivo rispetto alla notificazione “ad personam”.
A norma dell'art. 58 TUB, seguendo esigenze di semplificazione, al creditore cedente non sono quindi richieste altre formalità che quelle di pubblicare la cessione sulla Gazzetta Ufficiale ed individuare i crediti ceduti, come avvenuto nel caso specifico.
SULL'ASSERITA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'OPPONENTE
11 Controparte pone a sostegno dell'eccezione un'unica apodittica affermazione con cui, in pochissime parole, sostiene unilateralmente e senza nulla provare, che il sig. “non ha mai Parte_1
avuto alcun rapporto economico, ne è mai stato debitore della della CP_1 Controparte_6
e della PV Project ABS s.r.l.”; decisamente poco anche per la più “concisa” ed “essenziale” tesa difensiva!
Così formulata, l'eccezione non può che considerarsi “tamquam non esset”, senza considerare poi che risulta del tutto disatteso ogni onere probatorio a carico dell'opponente. Considerata la regolare notifica del decreto ingiuntivo, solo sul debitore ricade infatti l'onere di “fornire la prova del fatto estintivo del diritto”, secondo la nota e consolidata giurisprudenza in materia ( Cass. SS.UU. n.
13533/2001).
Tale prova, peraltro, essendo relativa al rapporto contrattuale tra le parti, doveva semmai essere resa nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, risultando dunque l'odierna eccezione in ogni caso tardiva.
SULLA PRESUNTA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE E DI IUS
POSTULANDI DELL'OPPOSTA
Controparte fonda l'avversa eccezione sula sola circostanza della mancata allegazione, all'atto di precetto, di procura alle liti, pur riconoscendo tuttavia l'opponente che lo stesso atto richiama la procura acclusa al ricorso per decreto ingiuntivo cui il precetto si riferisce.
Anche questa eccezione, dunque, rileva l'assoluta pretestuosità dell'avversa difesa, che scientemente ignora consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale secondo cui, addirittura, mantiene la sua validità il precetto sottoscritto dall'avvocato, non munito di procura.
Con sent. n. 8213/2012, la Corte di Cassazione ha affermato che il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 c.p.c., non costituisce
"atto introduttivo di un giudizio" contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore "ad negotia"; tale rappresentanza riveste dunque sempre carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il presunto difetto di procura.
A tale principio si sono adeguate, altresì, numerose sentenze di merito, conformi nel ritenere che non può essere comminata la sanzione di inesistenza giuridica all'atto di precetto nel quale la procura è
12 richiamata e non allegata, trattandosi di adempimento non richiesto da alcuna norma di legge.
A ciò aggiungasi che, non trattandosi di atto processuale, la procura ben può essere rilasciata in un momento successivo. Nel caso di specie, dunque, l'atto di precetto potrà comunque essere soggetto a una forma di “sanatoria” a posteriori, intervenuta in sede di opposizione con la costituzione in giudizio della scrivente (cfr. doc. 1).
"L'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo. Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell'istante pur essendo sfornito di procura alle liti, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo - fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore - della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene" (Cassazione, sent. n. 10497/2006, come peraltro richiamata da provvedimento del Tribunale di Bari - sent. n. 3194/2018 - Tribunale di
Latina, n. 13976/2019).
SULLA PRESUNTA RICHIESTA DI INTERESSI CON AS RI
Eccepisce controparte la presunta nullità ed illegittimità del precetto in quanto il pagamento degli interessi in esso richiesto per € 17.215,58 riporterebbe un “tasso usurario quando per legge doveva essere applicato un tasso pari all'1,5%”.
L'avversa eccezione meriterebbe il rigetto anche solo per la sua generica formulazione, essendo ormai noto che l'eccezione di usura è soggetta a uno stringente onere probatorio e di circostanziata formulazione.
L'eccezione, peraltro, neppure appare fondata.
Nel decreto ingiuntivo de quo il giudice ha disposto il pagamento di “interessi come da domanda”.
La domanda sugli interessi di mora formulata nel ricorso è la seguente: “... nonché gli interessi di mora sulle rate insolute dalla data di deposito del ricorso fino al soddisfo, nella misura massima del
1,5% per mese o frazione di mese e comunque non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto,….”
La domanda è fondata sull'art. 9 delle condizioni contrattuali, testualmente trascritto nel ricorso.
Nel pieno rispetto della domanda, pertanto, il tasso degli interessi di mora applicato è stato del
13,22046 % in ragione di anno.
13 Al momento della conclusione del contratto (22/06/2006) il tasso medio relativo alla categoria del contratto de quo (PRESTITI
CONTRO
DEL QUINTO ” oltre € CP_7 Controparte_8
5.000,00) è pari all' 11,16%, come risulta dalla G.U. n. 72 del 27/03/2006 (doc. 8).
Applicando la formula della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 19597/2020, la misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto è, quindi, del 19,89% in ragione di anno:
[(11,16%+2,1%)x1,5]=18,89%.
In applicazione della clausola CAP, contenuta nell'art. 9 del contratto de quo, il tasso massimo applicabile non potrà comunque mai superare il 18% in ragione di anno, e cioè: 1,5% per mese o frazione X 12 mesi= 18%.
Considerato che il ricorso è stato depositato il giorno 26/09/2018, mentre l'atto di precetto è stato redatto il 13/01/2022, si registrano giorni 1205 tra le due date.
L'ammontare delle rate insolute è di € 39.444,00 (76 rate insolute da € 519,00 cadauna)
€ 519,00x76=€ 39.444,00
Applicando, quindi, la nota formula per il calcolo degli interessi di mora:
I = C x S x N/36500
(dove: C è il capitale iniziale, S è il tasso di interesse applicato, N è il numero di giorni di maturazione degli interessi, 36500 è il numero di giorni di cui è composto l'anno civile moltiplicato 100) si ottiene:
€39.444,00X 13,22046 X1205=€17.215,5815947
36500
Alla luce di quanto sopra nessun tasso usurario è stato applicato
Rileva da ultimo, a conferma della già dedotta temerarietà della lite, la circostanza processuale che vede l'avversa difesa fare riferimento a un “tasso pari all' 1,5%” ritenuto applicabile in luogo dell'asserito tasso usura.
Nel silenzio di controparte, l'avverso richiamo alla percentuale dell'1,5%, non può che ritenersi effettuato da controparte in virtù dell'esame sia delle condizioni contrattuali (cfr. art. 9 del contratto
14 di cui al doc. 2 del ricorso ) relative al rapporto asseritamente “inesistente” tra le parti, che del decreto ingiuntivo (istanza di cui a pag 3/4) asseritamente non notificato.
SULL'ASSERITA PRESCRIZIONE DI OGNI PRETESA
Errata, infondata e non provata è, infine, l'avversa eccezione di prescrizione, che si basa sull'unica premessa della “mancata notifica del decreto ingiuntivo”, in relazione al quale, al contrario, parte opposta ha fornito piena prova di notifica validamente perfezionatasi in data 24/10/2018. Parte opposta ha inoltre prodotto diffida di pagamento ricevuta dallo , a mezzo raccomandata, in Pt_1
data 27/06/2017.
I suddetti atti conservano pertanto ogni effetto interruttivo del termine prescrizionale, in ordine al cui decorso, ad ogni buon conto, solo sull'opponente ricade ogni onere probatorio.
In ogni caso, l'eccezione deve ritenersi inammissibile in quanto relativa al rapporto contrattuale tra le parti e dunque proponibile esclusivamente con atto di opposizione a decreto ingiuntivo e dunque oggi tardivamente formulata.]
III.- Nella missiva di costituzione in mora datata 14 giugno 2017 ed inviata al sig. Parte_1 da l'odierna opposta così afferma: “La Detto Risulta creditrice nei Vostri CP_1 Controparte_9 confronti della somma di € 39.444,00 in virtù del contratto di finanziamento n. 7343, oltre interessi.”
Nel ricorso per D.I. proposto il 26 settembre 2018 da contro ed accolto CP_1 Parte_1
col decreto n. 2021/2018 emesso in data 29 settembre 2018 dal Tribunale di Taranto in composizione monocratica, sembra potersi leggere:
“…..Il Scatigna Daniele….in data 22/06/2006 concludeva con la Idea Finanziaria il contratto di finanziamento n. 14117 ( successivamente indicato con il n. 7343 ) per la somma di € 62.280,00, da restituirsi mediante delegazione di pagamento da parte della .mediante Parte_6
n. 120 rate mensili di € 519…..in data 17/07/2006 Idea Finanziaria spa ha ceduto a CP_10
un portafoglio di crediti prosoluto, tra cui rientra, in relazione al contratto n. 15767, anche il credito vantato nei confronti del sig. in data 04 marzo 2010 il Tribunale di Roma ha Controparte_11
dichiarato il fallimento di Idea Finanziaria spa in liquidazione…..che successivamente….la Cassa di
Risparmio della Repubblica di San Marino spa….e River Holding spa……..hanno ceduto pro soluto a PV Project Abs RL …..i crediti originati da , Parte_5 Controparte_12
e , individuabili in blocco e denominati CART4 con
[...] Controparte_13 effetto economico dal 29/02/2016 ( G.U. Parte Seconda n. 52 del 30.04.2016)…… che la CP_14
[...]
[...] .ha nominato la suo Procuratore Speciale, incaricandola
[...] Parte_3 dell'amministrazione e controllo dell'attività di recupero del portafoglio CART4……River Holding spa ha poi conferito mandato a .a svolgere l'attività di gestione e recupero del suddetto CP_15 portafoglio……
CP_1 Nell'atto di precetto opposto, intimato sempre da sembra potersi leggere: “Per la CP_1
..in qualità di mandataria di dalla
[...] Parte_7 Controparte_16 ttività di amministrazione e controllo dell'attività di recupero del portafoglio
[...] Pt_8
acquistato dalla medesima in virtù di contratto di cessione pro soluto pubblicato sulla G.U. n. 52 del
30 aprile 2016…..”
Giuridicamente impossibile comprendere la sequenza negoziale che, nel rispetto del principio romanistico nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet, che regola la trasmissione derivativa dei diritti a titolo particolare, la titolarità della pretesa creditoria azionata
contro
Parte_1
4” non sembra essere un soggetto di diritto.
[...]Parte_8
IV.- Nessun soccorso proviene dal Tribunale di Taranto in composizione monocratica che ha emesso la condanna inaudita altera parte inflitta a col D.I. n. 2021/2018 emesso in data 29 Parte_1
settembre 2018, nella cui motivazione sembra potersi leggere:
“Letto il ricorso per la concessione di d.i. depositato il 26/09/2018 da;
rilevato che dai CP_1
documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le sole condizioni previste dall'art. 633 e seguenti cpc INGIUNGE a .” Parte_9
L' art. 641 cpc , sotto la rubrica “accoglimento della domanda”, così dispone: “Se esistono le condizioni previste dall' art. 633 c.p.c. il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso ingiunge…”
La Legge dello Stato, in applicazione della regola generale dettata dall' art. 111 comma 6 della
Costituzione della Repubblica Italiana (“Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”) richiede così la motivazione quale elemento indefettibile del D.I. costituente vera condanna provvisoria sia pure emessa inaudita altera parte e con facoltà dell'ingiunto di proporre opposizione.
Non esistono leggi o atti aventi forza ed efficacia di legge che individuino gli elementi costitutivi della motivazione del decreto ingiuntivo in modo differenziale rispetto agli altri provvedimenti giurisdizionali.
16 Il Legislatore non ha così dettato una apposita disciplina della motivazione nel predetto procedimento, la cui specialità è fissata dalla Legge: a) Nello svolgimento senza la preventiva instaurazione del contraddittorio nei confronti del soggetto in danno del quale viene chiesta l'emissione del D.I.; b) nella prova esclusivamente documentale del diritto vantato dal ricorrente.
In difetto di espresse disposizioni di legge che traducano in atto il precetto costituzionale di cui all' art. 111 comma 6 e la disposizione legislativa di cui all' art. 641 c.p.c. , trova così applicazione l' art. 12 delle preleggi che dispone:
“Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe;
se il caso rimane ancora dubbio si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.”
Al decreto ingiuntivo si applica così per analogia legis l'art. 132 n.4) c.p.c. che in relazione al contenuto della sentenza richiede “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Siffatta interpretazione è corroborata dalla particolare efficacia del D.I. , suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata sul rapporto giuridico dedotto in difetto di opposizione o in caso di sua reiezione, racchiudendo in sé potenzialmente tre gradi di giudizio.
L' art. 647 comma 1 c.p.c. dispone: “Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito…..il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo.”
L'art. 656 c.p.c. dispone: “Il decreto d'ingiunzione divenuto esecutivo a norma dell'art. 647 può impugnarsi per revocazione nei casi indicati nei nn.1,2,5 e 6 dell'art. 395 e con opposizione di terzo nei casi previsti nell'art. 404 secondo comma.”
L'art. 324 c.p.c., sotto la rubrica “cosa giudicata formale”, dispone: “Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell' art. 395.”
Il decreto ingiuntivo è così una vera e propria sentenza emessa tuttavia all'esito di un procedimento connotato dai tratti di specialità di cui si è prima detto: a) assenza di contraddittorio;
b) cognizione documentale dei fatti di causa.
Nel decreto ingiuntivo de quo n. 2021/2018 sembra potersi leggere:
17 “…rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le sole condizioni previste dall'art. 633 e seguenti cpc INGIUNGE a
[...]
.” Parte_9
Ex facto oritur ius: da quali elementi di fatto il Tribunale ha derivato il proprio convincimento sulla sussistenza del credito vantato ? Qual'è il fatto giuridico che il Tribunale ha ritenuto di individuare come fonte del diritto azionato ? Quali sono le circostanze di tempo, luogo e persona in cui il fatto generatore del diritto si sarebbe manifestato nel mondo della fenomenologia giuridica? Quali sono gli elementi giuridicamente qualificanti che hanno indotto il Tribunale a ritenere il fatto de quo idonea fonte del diritto vantato dal ricorrente ? Quali prove documentali il Tribunale ha ritenuto decisive al fine di ritenere processualmente esistente il fatto generatore del diritto vantato?
Soprattutto, quale la ricostruzione giuridico-storico-negoziale che ha condotto il Tribunale ad essere
“certo” della vantata titolarità della pretesa creditoria in capo alla ricorrente ?
Nessuna risposta proviene dal Decreto Ingiuntivo opposto.
Non viene così esplicitato , neppure in forma approssimativa e sintetica, l'excursus logico-giuridico che ha condotto il giudice a formulare condanna provvisoria nella forma inaudita altera parte;
in particolare, non sono evidenziati i fatti costitutivi idonei a coonestare la fondatezza della domanda di condanna proposta dal ricorrente-attore e gli elementi di diritto che ne suffraghino le ragioni.
L'art. 633 comma 1 c.p.c., sotto la rubrica “condizioni di ammissibilità” , così dispone: “Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinate, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna….”
Il “credito di una somma liquida di danaro” rappresenta tuttavia l'effetto giuridico di una fattispecie idonea a produrlo ed in tal senso l' art. 1173 del codice civile, riproducendo l'antica regola di AI
(“obligationes aut ex contractu aut ex maleficio aut ex variis causarum figuriis nascuntur”) infatti dispone: “Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrlo in conformità dell' ordinamento giuridico.”
Né l'art. 21 del dpr 633/1972 né altra norma di legge o di altro atto avente forza ed efficacia di legge attribuisce alla fattura od alle scritture contabili la natura di fatto costitutivo di un diritto
18 soggettivo di natura privatistica, essendo tale fatto individuabile piuttosto nella prestazione che vi
è rappresentata per finalità tributarie.
Ugualmente è a dirsi in ordine all' art. 50 del D.Lvo n. 385/1993 ,
Si deve pertanto ben distinguere : a) il fatto costitutivo del diritto;
b) la prova del fatto costitutivo del diritto che, nello speciale procedimento per decreto ingiuntivo, può essere anche fornita mediante le scritture contabili ai sensi dell' art. 634 comma 2 cpc (“….sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss cc , purchè bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture.”) e, per i crediti derivanti da contratti bancari, dall'estratto conto di cui all' art. 50 del DLvo 385/1993 , contenente la progressiva evoluzione del rapporto contrattuale mediante l'esposizione delle chiusure periodiche del conto.
L' art. 50 del D.Lvo n. 385/1993 è così norma speciale rispetto all' art. 634 comma 2 c.p.c.
Quando il fatto costitutivo del diritto di credito azionato sia rappresentato da un contratto a prestazioni corrispettive è necessario per il ricorrente allegare altresì l'esecuzione della prestazione sinallagmaticamente corrispettiva e darne altresì prova, almeno presuntiva, ai sensi e per gli effetti dell' art. 633 comma 2 c.p.c.:
“L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purchè il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione”
Correlativamente il Tribunale della fase monitoria , qualora accolga la domanda, nella motivazione del Decreto ingiuntivo deve esplicitare da quali elementi in fatto ed in diritto della domanda desuma la prova della avvenuta esecuzione della prestazione da parte del ricorrente;
prova che secondo la regola generale dettata dall' art. 2697 cc grava sul ricorrente-attore che ha chiesto l'ingiunzione.
Nel decreto ingiuntivo opposto difetta così del tutto la motivazione , sia pur sintetica , della condanna inflitta dal Tribunale all'ingiunto.
La Legge così vieta al giudice del procedimento monitorio di accontentarsi della semplice affermazione della sussistenza delle condizioni previste dalla legge o della esistenza del diritto in
19 base ai documenti offerti in comunicazione, imponendogli invece il “decreto motivato”, precetto aggiuntivo che non avrebbe alcun senso qualora fosse sufficiente la mera “verifica di ammissibilità” delle “condizioni previste dall'art. 633 cpc”.
Le disposizioni di Legge in tema di decreto ingiuntivo sono sistematicamente confermate nel provvedimento analogo previsto dal codice di procedura penale: il decreto penale di condanna.
L'art. 460 del c.p.p., sotto la rubrica “requisiti del decreto di condanna”, così dispone:
“Il decreto di condanna contiene: b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;
c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui è fondata la decisione, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale.”
Il giudice penale, quando ritiene fondata la domanda di condanna proposta dal Pubblico Ministero, non può limitarsi ad emettere una apodittica applicazione della pena, ma deve dare contezza delle ragioni in fatto ed in diritto che lo hanno indotto a ritenere la colpevolezza penale dell'imputato, proprio come il giudice civile, quando accoglie la domanda di condanna proposta dal creditore ricorrente, deve esplicitare quali sono le ragioni in fatto ed in diritto che lo hanno condotto a ritenere la “colpevolezza civile” dell'ingiungendo.
Ancor prima l'art. 507 del R.D. 1399 del 19 ottobre 1930 (Codice di Procedura Penale) , sotto la rubrica “requisiti formali del decreto penale”, così disponeva nei nn. 2 e 3 :
“Il decreto di condanna contiene: 2° l'enunciazione del fatto, del titolo del reato e delle circostanze;
3° la sommaria esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui e' fondata la decisione;
4° il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;
”
Quando ancora l'ordinamento giuridico non conosceva l'obbligo costituzionale della motivazione, introdotto solo dal 01 gennaio 1948 con l'art. 111 della Carta Fondamentale, sconosciuto allo
Statuto Fondamentale della Monarchia di Savoia promulgato a Torino il 04 marzo 1848 e destinato a divenire lo Statuto Albertino del Regno d'Italia nel 1861, il codice di procedura penale prima nel
1930 con l'art. 507 ed il codice di procedura civile poi nel 1942 con l'art. 641 c.p.c., bagliori di una civiltà giuridica anticipatrice dei progressi successivi, imponevano al giudice penale ed al giudice civile di condannare penalmente o civilmente una persona con un atto munito di motivazione, specificando il c.p.p. che questa dovesse consistere nella “sommaria esposizione dei motivi di fatto
20 e di diritto su cui è fondata la decisione” e nell' “indicazione degli articoli di legge applicati”.
Decreto ingiuntivo civile ex art. 641 cpc del 1942 e decreto penale di condanna ex art. 507 cpp del
1930, riprodotto pedissequamente sul punto dal c.p.p. del 1988, sono così due gocce d'acqua.
Non sembra inutile rilevare che il Decreto ingiuntivo civile è disciplinato nel Libro IV del c.p.c. intitolato “Dei procedimenti speciali”, ed il Decreto penale di condanna è disciplinato nel Libro VI del c.p.p. del 1988 intitolato “Procedimenti speciali”; entrambi si fondano sul medesimo presupposto costituito dagli atti di “indagine preliminare” svolta dal P.M. nel procedimento per decreto penale, e dagli atti di “indagine civile” svolte dal giudice del monitorio civile eventualmente ricorrendo ai poteri assegnatigli dall' art. 640 c.p.c. (““Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda , dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova. Se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato. Tale decreto non pregiudica al riproposizione della domanda, anche in via ordinaria.”).
La totale assenza della parte motiva nel D.I. opposto costituisce figura sintomatica della ingiustizia della decisione condannatoria emessa . nella fase monitoria proprio come l'assenza o la mera apparenza della motivazione costituivano figura sintomatica del vizio di eccesso di potere dell'atto amministrativo prima che con gli artt.1,2 e 3 della legge 241/1990 l'assenza di una motivazione espressa divenisse vizio di violazione di legge.
Il Tribunale ha così condannato inaudita altera parte l'opponente senza dire nulla sul perché della sua “colpevolezza civile”.
E non è tutto.
La rilevanza costituzionale della motivazione, costituendo questa l'in se della giurisdizione, ove l'atto si distacca dalla persona del funzionario che lo ha emesso per divenire la proiezione in fatto dell' ordinamento giuridico nella concreta situazione sottoposta a giudizio, ne evidenziano l'indefettibilità e la non surrogabilità con formule stereotipate, poiché disponendo sotto la rubrica
“accoglimento della domanda” l'art. 641 cpc “Se esistono le condizioni previste dall' art. 633 c.p.c. il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso ingiunge…” vieta al giudice del procedimento monitorio di accontentarsi della semplice affermazione della sussistenza delle “condizioni previste dall'art. 633 cpc…” e gli impone il “decreto motivato”, precetto
21 aggiuntivo che non avrebbe alcun senso ( inutiliter dato ) qualora fosse sufficiente la mera “verifica di ammissibilità” delle “condizioni previste dall'art. 633 cpc”. (Il presente paragrafo è tratto nella sua parte motiva dalla sentenza monocratica emessa dal giudice unico dott. Alberto Munno in data
22 giugno 2020 all'esito del procedimento n. 8411/2018 r.g.Tribunale di Taranto).
V.- In senso avverso non potrebbe invocarsi la c.d. motivazione per relationem in quanto nel provvedimento monitorio non vi è alcuna traccia della volontà del Tribunale di motivare la condanna infliggenda facendo propria, in tutto o in parte, la editio actionis contenuta nel ricorso introduttivo, essendosi limitato a statuire: “..rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le sole condizioni previste dall'art. 633 e seguenti cpc
INGIUNGE a .” Parte_9
Come si desume agevolmente dalla semplice lettura, il Tribunale non menziona in alcun modo le argomentazioni contenute nel ricorso monitorio, costituente la cd citazione in senso sostanziale, cui abbia inteso riferirsi per motivare il provvedimento, onde non è sostenibile che il D.I. sia stato motivato “per relationem” in quanto difettano nell'atto giurisdizionale i dati testuali, anche minimi, necessari per pervenire a siffatta conclusione.
In ogni caso, quand'anche il Tribunale avesse motivato la condanna con riferimento “per relationem” alla editio actionis contenuta nel ricorso della parte, ugualmente il Decreto dovrebbe ritenersi nullo poiché:
a) Non sembrano esistere leggi o atti cui le disposizioni della Costituzione della Repubblica
Italiana attribuiscono forza ed efficacia di legge i quali autorizzino il giudice, nei casi in cui la motivazione è espressamente richiesta dalla legge, ad adempiere il relativo obbligo mediante la c.d. motivazione per relationem , ovverosia solo facendo proprio il contenuto degli atti di altri soggetti processuali richiamati in tutto o in parte;
b) Se il legislatore avesse voluto consentirlo, lo avrebbe esplicitamente sancito: ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit;
c) Non sembrano esistere sentenze della Corte Costituzionale munite dei requisiti di cui all' art. 136 della Costituzione della Repubblica Italiana che abbiano dichiarato costituzionalmente illegittimo l' art. 641 del cpc nella parte in cui non prevede che il giudice della fase monitoria possa assolvere l'obbligo giuridico di motivare la condanna inflitta inaudita altera parte mediante il rinvio in tutto o in parte alle allegazioni in fatto ed in diritto contenute nella editio
22 actionis richiesta quale elemento costitutivo della domanda di condanna proposta nella speciale forma monitoria dall' art. 638 cpc che “ nel disciplinare la “forma della domanda” impone che il contenuto del ricorso comprenda quelli elencati nell'art. 125 cpc cui espressamente rinvia, e fra i quali spiccano “l'oggetto” e “le ragioni della domanda”, formule del tutto analoghe a quelle di cui ai n.3 (“…cosa oggetto della domanda”) e n.4
(“esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda..”) dell'art. 163 c.p.c., risultando così del tutto sconfessata dal legislatore la distorta prassi applicativa del rito monitorio. Anche nella fase monitoria, pertanto, il creditore ricorrente è assoggettato agli oneri di allegazione e prova imposti dagli artt.115 c.p.c. e 2697 c.c..” ( così il giudice monocratico dott. Alberto Munno nel decreto emesso il 06 dicembre 2007 nel
Tribunale di Brindisi – Sezione Distaccata di Fasano, pubblicato in Le Corti Pugliesi, Edizioni
Scientifiche Italiane, anno 2009 pagg.390 e ss.)
d) Non sembrano esistere sentenze della Corte Costituzionale munite dei requisiti di cui all' art. 136 della Costituzione della Repubblica che abbiano rigettato la questione di legittimità costituzionale dell' art. 641 cpc a condizione che sia interpretato nel senso di attribuire al giudice della fase monitoria di assolvere all'obbligo di motivazione impostogli dal combinato disposto degli artt. 111 comma 6 della Costituzione della Repubblica e 641 del cpc mediante il rinvio, in tutto o in parte, alle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo;
e) Non sembrano esistere nei lavori preparatori che hanno proceduto l'emanazione del R.D. 28 ottobre 1940 n. 1443 (“Approvazione del Codice di Procedura Civile”) stralci in cui il
Legislatore abbia, anche solo per un istante, ipotizzato di conferire al giudice la facoltà di motivare il provvedimento di ingiunzione mediante il rinvio per relationem al contenuto del ricorso introduttivo;
i lavori preparatori rappresentano infatti la “motivazione” del provvedimento normativo, nella quale emergono le finalità che il legislatore intende perseguire con l'emanazione del testo di legge, e sono espressamente richiamati quale criterio legale per l'interpretazione dall' art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile che, sotto la rubrica “interpretazione della legge”, così dispone: “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore”, ove quest'ultima non può che evidenziarsi dal testo normativo stesso o dai lavori che ne hanno proceduto la costruzione ed emanazione;
23 f) Se davvero esistesse la possibilità di motivare il decreto ingiuntivo per relationem con riferimento al contenuto del ricorso della parte allora l' art. 641 cpc che richiede espressamente il “decreto motivato” sarebbe una norma inutiliter data in quanto provvedendo il giudice del monitorio sempre e solo su ricorso della parte ( il decreto ingiuntivo motu proprio non è infatti conosciuto dall'ordinamento giuridico ) la motivazione sussisterebbe sempre ed in ogni caso essendo, secondo questa tesi, identificabile sempre ed in ogni caso nella editio actionis del ricorso della parte, onde non si comprenderebbe perché mai la legge avrebbe invece imposto espressamente il decreto “motivato” derogando esplicitamente alla regola generale così dettata nell' art. 135 comma 4 del cpc: “Il decreto non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge”;
g) La tesi secondo cui il giudice del monitorio potrebbe motivare la condanna inflitta inaudita altera parte “per relationem” con riferimento al contenuto del ricorso introduttivo si traduce così in una vera e propria interpretatio abrogans espressamente vietata dall' art. 15 delle preleggi che sotto la rubrica “abrogazione delle leggi” dispone: “Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore”; soltanto una legge o atto equiparato e una sentenza della
Corte Costituzionale possono rimuovere l'obbligo della motivazione sancito dall'' art. 641 del cpc.
La tesi che vuole il Decreto Ingiuntivo motivabile per relationem è così equiparabile ad una vera e propria “confessione giudiziale” con la quale dottrina e giurisprudenza, non potendo rinvenire nel sistema delle fonti del diritto una plausibile giustificazione alla prassi dell'ermetismo monitorio, sono costrette a ricorrere ad un istituto sconosciuto al diritto processuale civile vigente nella Repubblica
Italiana, dando luogo a sentenze ( nel caso della giurisprudenza ) c.d. legislative, ovverosia non attuative delle Leggi e degli atti aventi forza di legge ma creatrici esse stesse di una Legge.
Per completezza occorre ricordare che non sembrano esistere nei lavori preparatori dell' Assemblea
Costituente, svoltisi dal 02 giugno 1946 al 27 dicembre 1947, tracce di una ipotetica volontà diretta ad attribuire agli atti dell'autorità giudiziaria ordinaria la forza ed efficacia di modificare o abrogare o costituire norme giuridiche aventi forza ed efficacia di legge, onde anche la c.d. “intenzione del
Costituente”, al pari della “intenzione del legislatore” di cui all' art. 12 delle preleggi, appare univocamente diretta ad escludere ogni rilevanza a sentenze come quelle che affermano l'esistenza del potere del giudice del procedimento monitorio di motivare “per relationem” e di escludere con 24 questa motivazione la nullità che deriva invece dalla piana, lineare e semplice applicazione delle numerose norme di legge e di atti aventi forza di legge tutti concorrenti nella medesima e sola conclusione.
VI.- Davvero il D.I. 2021/2018 è passato in giudicato, pur essendosi limitato a giustificare la condanna con la formula “…rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le sole condizioni previste dall'art. 633 e seguenti cpc
INGIUNGE a .” ? Parte_9
Ai sensi dell'art. 2909 cc “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.”
Ebbene il decreto ingiuntivo è un atto strutturato per produrre i medesimi effetti, ancorchè non sia una sentenza.
Il fenomeno si realizza mediante la motivazione, elemento costitutivo indefettibile del provvedimento giurisdizionale di cui è l'in se, e che viene richiesta dalla Legge sia nella sentenza ( art. 132 cpc :
“Essa deve contenere: 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”) sia nel decreto ingiuntivo (art. 641 cpc: “Se esistono le condizioni previste nell'art. 633 il giudice, con decreto motivato….”).
In tal senso la motivazione è l'unico elemento del diritto processuale civile ad essere stato costituzionalizzato nell'art. 111 comma 6 della Costituzione della Repubblica Italiana che sancisce dal 01 gennaio 1948: “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”.
La Carta Fondamentale, infatti, non sembra occuparsi di altri profili del diritto processuali civile, lasciando l'intera materia alla legislazione ordinaria primaria dello Stato.
La Costituzione della Repubblica Italiana non disciplina: il contenuto dell'atto di citazione, la composizione del fascicolo d'ufficio, le modalità di intimazione del testimone, i casi in cui il giudice può essere ricusato, la responsabilità del consulente tecnico d'ufficio, i termini entro i quali deve essere proposto l'appello, i doveri del Cancelliere, le cause di nullità dell'atto processuale, le modalità delle notifiche, e così ogni altro aspetto del diritto processuale.
La Costituzione della Repubblica Italiana si interessa solo della motivazione del provvedimento giurisdizionale.
25 Con la motivazione il giudice che emette la sentenza o il decreto ingiuntivo getta le premesse per la verificazione degli effetti di cui al menzionato art. 2909 cc e, segnatamente, perché l'accertamento faccia stato a ogni effetto tra le parti i loro eredi o aventi causa.
E' la motivazione che circoscrive il fatto e vi applica le norme di diritto sancendo la definizione del contenzioso, e la sua centralità è tale da determinare la nullità del Decreto Ingiuntivo se omessa o resa in forma solo apparente.
A “fare stato” non è pertanto puramente e semplicemente la sentenza o il decreto ingiuntivo, ma l'
“accertamento” in essi contenuto
Ed allora, se il D.I. è privo di motivazione o munito della cd motivazione apparente, su cosa si forma l'accertamento ?
Meglio: in caso di provvedimento ( sentenza o decreto ingiuntivo ) privo di motivazione o con motivazione apparente, che cosa “fa stato” nei confronti delle parti, eredi ed aventi causa?
“E' doveroso allora chiedersi: su quali fatti ed accertamenti giuridici si sarebbe formata la cosa giudicata ? Nessuna risposta proviene dal D.I. n….- omissis -…………. La totale assenza della parte motiva nel D.I….- omissis -……. impedisce così la formazione della regiudicata, pur essendo divenuto il provvedimento inoppugnabile quanto alla statuizione decisoria e, di conseguenza, avendo acquisito la idoneità all'azione esecutiva per irrevocabilità determinata da mancanza di opposizione.
Siffatte conclusioni non debbono meravigliare in quanto la nullità è coperta dalla irrevocabilità e quindi anche un provvedimento privo di motivazione può divenire irrevocabile ed esecutivo se non impugnato nelle forme e nei tempi previsti dalla legge, restando tuttavia precluso l'accertamento della regiudicata proprio dall'assenza dell'elemento costitutivo sul quale la regiudicata è destinata a formarsi: la motivazione in fatto ed in diritto della decisione giudiziale10 , con la quale vengono 10 “L'efficacia di giudicato, che preclude il riesame delle questioni già decise, anche nell'ipotesi in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il petitum del precedente, non è limitata alla statuizione finale della sentenza, ma concerne anche le affermazioni che di quella costituiscono un precedente logico essenziale e necessario.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5222 del 05-06-1996); “Costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno, quello che risolva una questione controversa avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente.”(Cass.Civ.Sez.III n.6757 del 17-05-2001); “Il giudicato si forma, oltre che sull'affermazione o negazione del bene della vita controverso, sugli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del decisum, quelli cioè che si presentano come la premessa indefettibile della pronunzia.” (Cass.Civ.Sez.III n.9775 dell'08-10-1997); “Gli effetti del giudicato sostanziale, anche nel caso di pronuncia di rigetto della domanda, si estendono non solo alla decisione relativa la bene della vita chiesto dall'attore, ma anche a tutte quelle statuizioni inerenti alla esistenza e alla validità del rapporto dedotto in giudizio necessarie ed indispensabili per giungere a quella pronuncia di rigetto - cosiddetto giudicato implicito -.”(Cass.Civ.Sez.II n.1532 dell'11-02-2000); “Il contenuto decisorio di una sentenza è rappresentato ai fini della estensione del realtivo 26 individuati i fatti giuridici costitutivi della domanda ritenuta fondata e gli elementi di diritto che ne coonestino la conformità all'ordinamento giuridico, costituendo entrambi l'in se della iuris dictio riservata all' Autorità Giudiziaria. In senso avverso non potrebbe invocarsi il ricorso monitorio di cui all' art. 633 del c.p.c.: non esistono leggi o atti che secondo le disposizioni della Costituzione della
Repubblica Italiana e le leggi costituzionali emesse ai sensi dell' art. 138 della predetta Costituzione abbiano forza ed efficacia di legge i quali consentano che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale possa essere resa per relationem con riferimento alle allegazioni in fatto ed in diritto contenute negli atti e scritti difensivi delle parti private processuali. Non sembrano esistere sentenze della Corte Costituzionale, munite dei requisiti di cui all' art. 136 della Costituzione della
Repubblica Italiana, le quali abbiano dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 132 del c.pc. e/o l'art. 641 c.p.c. nella parte in cui non prevedono che la motivazione della sentenza e/o del decreto ingiuntivo possa essere resa dal giudice con riferimento alle allegazioni in fatto ed in diritto contenute negli atti e scritti difensivi delle parti private del processo. Non sembrano esistere sentenze della Corte Costituzionale, munite dei requisiti di cui all' art. 136 della Costituzione della
Repubblica Italiana, le quali abbiano dichiarato inammissibile o o rigettato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 132 del c.pc. e/o 641 del c.p.c. se interpretati rispettivamente nel senso di ritenere ammissibile che la motivazione della sentenza e del decreto ingiuntivo possa essere resa dal giudice con riferimento per relationem alle allegazioni in fatto ed in diritto contenute negli scritti difensivi delle parti private processuali. Ne consegue che il D.I….- omissis -……… è divenuto irrevocabile per mancanza di impugnazione dei tempi e modi previsti dalla legge e, come tale, ha acquistato efficacia in executivis;
essendo nullo per difetto assoluto di motivazione non ha formato la cosa giudicata ai sensi e per gli effetti dell' art. 2909 del codice civile, non avendo la irrevocabilità ed inoppugnabilità effetti ulteriori di quelli meramente processuali e non potendo esplicare una efficacia sanante rispetto alla carenza di motivazione del provvedimento giurisdizionale. Siffatte conclusioni sono conformi ai principi generali. L'art. 342 del cpc, sotto la rubrica “forma dell'appello”, così dispone: “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende giudicato, non solo dal dispositivo, ma anche dalle affermazioni e dagli accertamenti contenuti nella motivazione, nei limiti in cui essi costituiscono una parte della decisione in quanto risolvano questioni facenti parte del thema decidendum e specificamente dibattute tra le parti, ovvero integrino una necessaria premessa od un presupposto logico indefettibile della pronuncia.” (Cass.Civ.Sez.II n.8865 del 27-10-1994).
27 appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata” Come fatto palese dal testo normativo l'impugnazione si rivolge contro la motivazione in fatto ed in diritto dell'atto giurisdizionale che deve sempre esserci, ma l'innovazione introdotta col DL 83/2012 è solo apparente in quanto l'art. 323 cpc, nella sua formulazione originaria e tutt'ora vigente, sotto la rubrica “mezzi di impugnazione” così disponeva e dispone: “I mezzi per impugnare le sentenze…”; ugualmente l'art. 339 cpc , sotto la rubrica
“appellabilità delle sentenze”, disponeva e dispone: “Possono essere impugnate con l'appello le sentenze….” Oggetto dell'impugnazione è così la sentenza, ovverosia l'atto del giudice, e non le argomentazioni in fatto ed in diritto rassegnate negli scritti difensivi ed atti delle parti processuali.
Della sentenza costituisce elemento indefettibile la motivazione ai sensi dell' art. 132 n.4 del cpc (“la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), onde l'impugnazione e l'appello dovevano essere proposti contro tale componente dell'atto anche prima del DL 83/2012 che assume quasi un significato di interpretazione autentica. Ugualmente è a dirsi per il decreto ingiuntivo per il quale pure l'art. 641 cpc impone la motivazione sin dal 21 aprile 1942. Anche per il D.I.
l'impugnazione mediante opposizione ex art. 645 cpc deve contestare le argomentazioni in fatto ed in diritto poste dal giudice a fondamento della condanna, diversamente acquistando queste efficacia di giudicato. Ne consegue l'infondatezza del relativo motivo di opposizione.”(Così il giudice unico dott. Alberto Munno nella sentenza monocratica emessa il 14 luglio 2021 nel procedimento n.
5667/2018 r.g. Tribunale di Taranto).
Non consta l'esistenza di provvedimenti argomentati ed articolati in diritto che siano stati emessi dal
Tribunale di Taranto in epoca anteriore al 14 luglio 2021 sulla problematica dell'estensione del giudicato nel Decreto Ingiuntivo.
In conclusione se il D.I. è motivato in ossequio all'art. 111 comma VI della Costituzione e 641 cpc la regiudicata si forma e “fa stato” sull'accertamento contenuto nella motivazione in conformità alla regola dettata nell'art. 2909 cc.
Nel caso invece in cui il D.I. sia privo di motivazione, o emesso con motivazione apparente il D.I. diviene irrevocabile legittimando il creditore ad agire in executivis, ma si comporta come un titolo astratto a simiglianza degli effetti cambiari e cartolari ( una sorta di cambiale giudiziaria), potendo il debitore compulsato provare l'inesistenza del rapporto giuridico fondamentale o la sua nullità con il solo ostacolo della prescrizione estintiva delle relative azioni che tuttavia incombe anche sulla
28 domanda del creditore che volesse conseguire in riconvenzionale quell'accertamento di cui il D.I. era privo al momento della emissione, onde l'azione di accertamento negativo dispiegata dal debitore, anche nella forma della opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, potrebbe vedere la domanda riconvenzionale del creditore paralizzata dalla controeccezione di prescrizione estintiva che il medesimo debitore dovesse opporgli.
Proponendo opposizione contro il D.I. motivato in fatto ed in diritto, l'ingiunto può conseguirne la revoca ma il creditore opposto potrebbe proporgli domanda riconvenzionale fondata sulle argomentazioni in fatto ed in diritto che non fossero state accolte dal D.I..
In tal caso sarebbe ben possibile che il creditore ricorrente subisca la revoca del D.I opposto per le motivazioni erronee da cui fosse stato sorretto, ma veda accolte dal medesimo giudice della opposizione le argomentazioni escluse dal giudice del monitorio, conseguendo così la condanna del debitore opponente in via riconvenzionale.
La ricostruzione così proposta è aderente alla norma costituzionale di cui all'art. 111 comma 6 della
Carta Fondamentale ma anche coerente con la giurisprudenza storica che voleva il giudizio di opposizione a D.I. avere ad oggetto sia la validità del provvedimento monitorio, e quindi della motivazione in essa contenuta, sia l'intero rapporto obbligatorio dedotto dal ricorrente ed opposto ma a condizione che questi, vistesi non accolte determinate argomentazioni dal giudice del monitorio, le riproponga come domanda riconvenzionale avverso il debitore opponente per conseguirne la condanna.
VII.- L'opposizione proposta deve così essere accolta e dichiarata la carenza di legittimazione attiva della CP_1
VIII.- Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico della opposta ai sensi dell'art. 91 cpc.
P.Q.M.
a) accoglie l'opposizione di e dichiara la carente di legittimazione attiva Parte_1 CP_1
rispetto alla pretesa creditoria azionata col ricorso monitorio accolto dal D.I. n. 2021/2018 prima ed intimata coll'atto di precetto opposto poi;
b) dichiara assorbiti gli altri motivi di opposizione;
c) condanna la a rifondere a le spese e competenze del giudizio, CP_1 Parte_1
liquidandole in euro 850,00 per borsuali, euro 5000,00 per compensi professionali, oltre accessori
29 come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza, con distrazione in favore del costituito procuratore che ne ha fatto richiesta.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 20 febbraio 2025.
Il giudice dott. Alberto Munno
30 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003).
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