Articolo 656 del Codice di procedura civile
Articolo 655Articolo 518
Versione
21 aprile 1942
Art. 656.
(Impugnazioni).

Il decreto d'ingiunzione, divenuto esecutivo a norma dell'articolo 647, puo' impugnarsi per revocazione nei casi indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 395 e con opposizione di terzo nei casi previsti nell'articolo 404 secondo comma.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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