Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/06/2025, n. 2735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2735 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Federica Acquaviva
Coppola, ha pronunciato la seguente sentenza a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.06.25 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 11726 /2023
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. CAPRIO NICOLA , giusta procura generale alle liti in Parte_1 atti, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
e in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. RICCI NICOLA , presso il cui studio elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti;
Resistente
NONCHE' CONTRO
L'ente previdenziale in persona del legale rapp.te p.t. domiciliato per la carica sia presso la sede CP_3 legale sita in Roma alla via Ciro il Grande, sia presso la sede di Napoli, sede provinciale, alla via A. De CP_3
Gasperi n. 55
Resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
adducendo di aver lavorato alle dipendenze di dal 1.07.2011 al 31.08.2022 e, Controparte_1 successivamente, fino al 31.12.2022 alle dipendenze della e di essere stata Controparte_2
1
Impiegata Amministrativa e che, in data 27.10.2017, il contratto di lavoro, con l'accordo delle parti, veniva trasformato in un contratto part-time al 50%; assumeva di aver espletato mansioni di elevata qualificazione quale gestire l'ufficio di amministrazione condominiale di in completa autonomia Controparte_1 operativa con un orario di lavoro per il periodo full-time dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 13,00 e dalle
15.30 alle 19.00; dopo la trasformazione del contratto in part- time Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 15.30 alle 19.30, Martedì e Giovedì dalle 9 alle 13.00.
Concludeva chiedendo di “1) accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti a decorrere dal 01/07/2011 al 31/12/2022 con condanna al pagamento dei contributi previdenziali all'ente previdenziale convenuto”; 2) Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Parte_1
. a percepire le differenze retributive, ed il TFR, per aver svolte le mansioni di Impiegata
[...]
Amministrativa – Segretaria unica di cui al 6 Livello del CCNL Studi Professionali Amministratori
Condominiali (ANACI/SACI – CISAL), per il periodo dal 21/09/2016 al 31/08/2022 per i titoli di cui in narrativa, e per l'effetto condannare la ditta convenuta e la società in solido o Controparte_2 ognuno per le rispettive competenze, al pagamento della complessiva somma di €. 17.879,53 a titolo di differenze retributive, ed €. 563,78 a titolo di TFR così come specificate nei conteggi allegati, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi previsti per legge;
con condanna alle spese.
Si costituiva tempestivamente il convenuto in proprio e in qualità di legale rappresentante della che con varie argomentazioni chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_2
Tentata la conciliazione, escussi i testi e udita la discussione orale sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11.6.25 la causa veniva decisa.
Preliminarmente va rilevato che l'eccezione di nullità del ricorso è infondata.
Infatti, l'esposizione del ricorso introduttivo risulta esauriente, attesa la chiara indicazione delle circostanze di fatto e degli elementi di diritto sulla cui base la difesa del ricorrente fonda la relativa prospettazione, di guisa che, alla stregua di quanto esposto nell'atto introduttivo, parte resistente ha potuto elaborare una difesa non limitata ad una mera contestazione generica e questo Giudice ha potuto conoscere sin dall'inizio la controversia in tutti i suoi elementi, al fine di verificare la fondatezza delle domande, ovvero la pretesa di parte ricorrente all'attribuzione di un livello di inquadramento superiore a quello attribuito dal datore di lavoro, sull'assunto espletamento di mansioni concretamente riconducibili a detto livello, con conseguente condanna del datore al versamento delle corrispondenti differenze retributive.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
E' noto che ai sensi dell'art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Nel caso di specie, in cui l'attore agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla promozione automatica ex art 2103 C.c. incombe sul lavoratore l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dallo stesso art. 2103 c.c., mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato”. (Cass. 18418/2013).
In tale quadro istruttorio, il giudice è chiamato a un giudizio che include, secondo le indicazioni di consolidata giurisprudenza di legittimità “L'accertamento di fatto dell'attività lavorativa concretamente
2 svolta, l'individuazione delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro, del raffronto tra i risultati delle prime due indagini, cd. giudizio trifasico (Cass. Ord.9414/2018, Cass. n.
18943/21016; 8589/2015;.26234/2008).
A questo proposito è opportuno rilevare che la rinnovata disciplina di cui all'art 2103 C.c., invocata da parte ricorrente a fondamento della propria pretesa, vincola l'attività del giudice alla verifica di omogeneità delle mansioni relative all'atto dell'assunzione con quelle corrispondenti all'inquadramento superiore successivamente acquisito ovvero alle mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. Il lavoratore acquisisce il diritto all'assegnazione definitiva alle mansioni superiori ed al relativo trattamento retributivo, secondo il comma 7 del medesimo articolo, decorso il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi, salvo il caso in cui l'assegnazione alle mansioni superiori sia avvenuta per ragioni di sostituzione di altro lavoratore in servizio.
E' utile raffrontare, pertanto, le disposizioni relative ai diversi livelli di inquadramento del CCNL Studi
Professionali Amministratori Condominiali (ANACI/SACI – CISAL).
Infatti secondo il CCNL all'art. 179 rubricato “Classificazione unica del personale”, appartengono al livello
Sesto “l'Impiegato Tecnico, Amministrativo o Commerciale di “Elevata Qualificazione” che, con specifica collaborazione, opera quale Coordinatore in Autonomia Esecutiva ed elevata Operativa. Per la provata esperienza e le proprie competenze, sceglie soluzioni e svolge, con personale responsabilità, mansioni specialistiche plurisettoriali e relative operazioni complementari, anche di vendita. Risponde al proprio Capo
Ufficio e può coordinare l'organizzazione e la disciplina di un gruppo di altri lavoratori della propria area di livello/i inferiore/i;”.
Nell'elencazione dei Profili ed Esemplificazioni di Sesto Livello - Ruoli Amministrativi espressamente si legge: “colui che svolge, con specifica competenza, diligenza ed elevata collaborazione, uno o più compiti quali: raccolta di dati, elaborazione di schede e situazioni, compilazione di registri o reperti obbligatori, tenuta di situazioni contabili, scadenziario, estratti conto, solleciti ecc. E' Impiegato d'elevata qualificazione e, normalmente, risponde al proprio Capo Ufficio: Segretario Unico.”
Per quanto riguarda in particolare la indennità di cassa e maneggio denaro la stessa è espressamente prevista dal CCNL di categoria all'art. 192 : “Al personale ordinariamente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità e per almeno 15 (quindici) giorni solari nel mese, qualora risponda della quadratura dei conti e completa responsabilità per errori con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete, per tutto il tempo dell'incarico e della responsabilità, un'Indennità mensile di cassa o di maneggio denaro pari ad € 70,00 (settanta Euro) lordi”.
Parte attrice pone a fondamento della pretesa giudiziale la circostanza che “ha svolto le mansioni di
, prima alle dipendenze del Dott. , e poi alle dipendenze Parte_2 CP_1 della società da egli costituita..”
Tale circostanza non è stata dimostrata nel corso dell'istruttoria.
Il primo teste di parte ricorrente padre della ricorrente, appare l'unico fermo nello Testimone_1 svolgimento di segretaria unica da parte della ricorrente: “Sono il papa della ricorrente nonché il portiere dello stabile Spena in via vergare 9 a Frattamaggiore di cui il è amministratore di condominio. Mia
CP_1 figlia ha cominciato a lavorare per nel 2011 non ricordo il mese aveva mansioni di segretaria mi
CP_1 ricordo fosse senza contratto Lavorava dalle 15 alle 19.30 il lunedì mercoledì e venerdì i giorni pari dalle 9 alle 13 il sabato non lavorava né la domenica. Ha lavorato per mia figlia mi pare fino al 2022. Lo
CP_1 studio di era a via Cumana in Frattamaggiore. Lavorava da sola. Non so quanti condomini gestisce
CP_1
ma non so tanti sicuro più di cinque. Mai ho visto una riunione di condominio dello stabile di cui CP_1
3 faccio il portiere. Non so se mia figlia accompagnava nelle riunioni di condominio. Mi pare che nel CP_1
2016 mia figlia fu inquadrata ma non ricordo il contratto, non ricordo se ci è stata una conciliazione. Mia figlia rispondeva a telefono componeva le bollette di pagamento lavorava al pc incassava le quote condominiali specialmente contanti presso l'ufficio dove lavorava, alcune volta anche io portai soldi delle quote condominiali all'ufficio di non lo trovai e le lasciai a mia figlia. Che io sappia mai vi sono state CP_1 contestazioni disciplinari. Non so quanto fosse pagata né se avesse ricevuto tredicesima andava in ferie circa 15 giorni in agosto. Mi ricordo che mia figlia la vidi in un garage presso lo stabile dell'ufficio pulire da carte e rifiuti che poi lei stessa portò in discarica. Non conosco il nome della società per cui lavorava mia figlia, mi raccontò di essersi dimessa con la promessa che l'avrebbe assunta per altra società. Fu lei CP_1
a raccontarmelo. Mi ricordo che fu poi riassunta e licenziata nel 2022. Non so se ha avuto il TFR. In un mese potevo andare allo studio anche tre o quattro volte talvolta ci stava PA altre volte solo mia figlia, io mi occupo della riscossione quote nel mio condominio quindi poi le portavo allo studio di capasso. Andavo principalmente per questo allo studio. Mai ci sono stati problemi di ammanchi nelle quote condominiali in un unico episodio in cui mi fu contestata la mancata consegna di quote il tutto si risolse con l'esame delle telecamere dello studio. I soldi vedevo che mia figlia li riponeva in un cassetto quando li prendeva capasso li metteva in tasca. Mia figlia era anche addetta al pagamento delle bollette enel ad es dei condomini e li pagava in contanti. A volte ho accompagnato mia figlia a pagare le bollette perché lei mi chiamava avendo molti soldi contanti con sé. La raccolta delle quote è mensile nel mio condominio raccoglievo tutte le quote e andavo allo studio una volta al mese. Negli altri condomini non so come si raccolgono le quote. Oltre alla consegna delle quote mi recavo allo studio per portare lettere o comunicazioni ad es multe cartelle etc. diversamente telefonavo a che se era in zona le prendeva a mano. Lo studio è stato a Via Comuna CP_1 ed è e ora a Via Biancardi mia figlia ha lavorato nella nuova sede mi pare circa un annetto. Ricordo che capasso aveva un collaboratore tale che ho visto portare quote allo studio le consegnava a Per_1 CP_1
e se non c'era a mia figlia. Ho visto anche condomini di altri condominii che portavano soldi e quote e li davano a mia figlia.”
Tutti i testi escussi successivamente sconfessano la versione del teste , a partire dalla teste di Pt_1 parte resistente : “Conosco la ricorrente perché dipendente del dr. io facevo una Parte_3 CP_1 collaborazione con mi occupavo degli incassi condominiali di una ventina di condomini. CP_1 CP_1 oltre a questi venti amministrava altri condomini con il portiere, di questi non riscuotevo le quote condominiali, le quote erano riscosse direttamente da dai portieri. Io ho cominciato a lavorare con CP_1
circa dieci anni fa e arrivo poco dopo;
la era segretaria, rispondeva l CP_1 Parte_1 Pt_1 telefono registrava le bollette, qualche singolo condomino di rado si recava allo studio e dava i soldi delle quote al dottore e in assenza non li consegnavano alla ricorrente ma ripassavano penso. Qualche volta ho visto i condomini andare in ufficio a pagare quote, era presente e riscuoteva le quote. Non so CP_1 precisamente quando la ricorrente non era presente al lavoro. La non spediva le raccomandate il Pt_1 servizio era svolto dalle poste private . La vedevo lavorare al pc, non so se utilizzava software e Parte_4 gestionali al pc. I bilanci li faceva so perché ho visto quando consegnavo i soldi che maneggiava il CP_1 faldone e faceva i bilanci. Raramente è successo che un condomino non avesse dato i soldi a me li lasciava a e lei mi avvertiva. Le raccomandate erano scritte dal che io sappia.”. Parte_5 CP_1
Dalla deposizione emerge dunque che qualche singolo condomino raramente si recava allo studio e dava i soldi delle quote al e in assenza non li consegnavano alla ricorrente. Inoltre il teste, collaboratore CP_1 dello studio confermava la tesi della convenuta in quanto la non spediva le raccomandate Pt_1 essendo il servizio svolto dalle poste private , lavorava al pc, ma i bilanci li faceva Parte_4 CP_1
Pertanto, dal tenore delle dichiarazioni qui riportate non si evince in alcun modo la sussistenza di un ruolo della che “sceglie soluzioni e svolge, con personale responsabilità, mansioni specialistiche Pt_1 plurisettoriali e relative operazioni complementari,”;.
4 Anche sentito alla medesima udienza nello stesso senso riferiva: “Conosco la Persona_2 ricorrente perché io facevo una collaborazione con porto le fatture della impresa di pulizia che CP_1 effettuo nei singoli condomini circa quattro cinque. Per il condominio dove ho abitato in via rimini ad Arzano raccoglievo le quote condominiali e le portavo al . Io ho cominciato a lavorare con circa CP_1 CP_1 cinque anni fa e già lavorava li;
la era segretaria, io davo le bollette a e i Parte_1 Pt_1 Pt_1 soldi li portavo al dottore. Rispondeva al telefono a me, registrava le bollette, i soldi non riscossi da me erano bonificati o presi dal dottore. Mai ho visto i condomini andare in ufficio a pagare quote. Ho visto fare bilanci. Non so precisamente quando la ricorrente non era presente al lavoro. La non CP_1 Pt_1 so se spediva le raccomandate io rimanevo in ufficio tra i 15 e i 20 minuti poi andavo via. La vedevo lavorare al pc, non so se utilizzava software e gestionali al pc. Io andavo solo se avevo appuntamento con , CP_1 quando sono andato io qualche volta la non ci stava ma non ricordo quando. Io andavo sempre Pt_1 verso le 18. Andavo una volta al mese. Non so chi scriveva le raccomandate”
Da ultimo all'udienza del 12.2.25 veniva escusso che affermava: “Conosco la ricorrente perché Tes_2 siamo diventati amici in chiesa nel coro poco prima del covid. è l'amministratore del Controparte_1
Parco dove abito e del parco di via Manzoni dove possiedo un appartamento. Successivamente la ricorrente la vidi allo studio del a Via Cumana, la prima volta che la vidi era il 2018 quando il è CP_1 CP_1 venuto a rappresentarci al Condominio di Parco Manzoni. Io pagavo le quote allo studio in contanti a volte con bonifico. I soldi li ho lasciati anche qualche volta alla ricorrente se il era Impegnato. Fino al CP_1
2021 è stato così, dopo lui non era più amministratore a Parco manzoni ma solo al . Le quote CP_4 del parco le pagavo con bonifico. Mi è capitato che in chiesa mi portava i verbali di assemblea e le CP_4 convocazioni. Preciso che talvolta la convocazione la trovavo dal portiere di portata dal CP_4
. La a volte mi rilasciava i bilanci. Nel periodo di causa sono andato allo studio una ventina CP_1 Pt_1 di volte dal 2018 al 2021 non ricordo se sono andato nel 2022. La aveva una sua scrivania, Pt_1 rispondeva l telefono e stava al cp mentre stavo con il poteva entrare altro cliente. Ho visto qualche CP_1 condomino pagare alla le quote, mi ricordo e anche . Io andavo Pt_1 Controparte_5 Persona_3 il pomeriggio dopo le 18 la mattina io lavoravo, facevo il ragioniere. Nulla so sul pagamento della ricorrente, non so se andava in ferie ma in estate non ci vedevamo. So che la non ha più lavorato ma non ho Pt_1 chiesto di più. Preciso di avere pagato quote condominiali alla ricorrente in contanti anche fuori dallo studio ma non ricordo quando. Dal 2018 al 2021 andavo allo studio per il pagamento di quote straordinarie e altre cose che non ricordo. Potevo rimanere allo studio un'ora anche un'ora e mezza solitamente lo studio era affollato. Il pagamento delle quote ordinarie avveniva con bonifico per quanto attiene al . Non CP_4 ricordo quante quote straordinarie ho pagato. Ricordo di avere pagato quote straordinarie ma da quelle esibite oggi dall'avv. Ricci in sede di udienza non so dire con precisione le modalità di pagamento. Ricordo di avere pagato quote di conguaglio allo studio in contanti non ricordo l'anno.…”. Il teste dunque dichiarava che solo qualche volta aveva provveduto al saldo in contanti e peraltro senza specificare un numenro di episodi genericamente parlava di bilanci trasmessi brevi manu al teste dalla ricorrente e verbali di assemblea, nulla di preciso riferiva sulle attività di cassa e sulle eventuali mansioni superiori della . Pt_1
Non si può ritenere raggiunta la prova in ordine allo svolgimento di mansioni superiori non essendo emerso dall'istruttoria che nel periodo contestato egli abbia svolto attività di raccolta di dati, elaborazione di schede e situazioni, compilazione di registri o reperti obbligatori, tenuta di situazioni contabili, scadenziario, estratti conto, solleciti ecc.
Nello stesso senso con riferimento alla richiesta indennità di cassa avendo i testi riferito di una sporadica attività di raccolta denaro avvenuta senza indicazione del numero degli episodi in cui la condotta si sarebbe perpetrata. Di contro la declaratoria invocata in termini stringenti recita: ““Al personale ordinariamente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità e per almeno 15 (quindici) giorni solari nel mese, qualora risponda della quadratura dei conti e completa responsabilità per errori con l'obbligo di accollarsi le
5 eventuali differenze, compete, per tutto il tempo dell'incarico e della responsabilità, un'Indennità mensile di cassa o di maneggio denaro pari ad € 70,00 (settanta Euro) lordi”. Con riferimento alla contestazione disciplinare del 25.10.22 relativa alle modalità di registrazione di un pagamento effettuato dal Tes_1
lo stesso quale caso isolato non vale ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge relativi alla
[...] indennità richiesta.
Parte ricorrente inoltre chiedeva di essere inquadrata per l'attività svolta nei confronti del dal CP_1
2011,avendo ricevuto formale inquadramento solo dal 2016, tale circostanza risulta essere stata confermata dal solo padre della ricorrente, avendo tutti gli altri testi riscontrato la presenza della Pt_1 allo studio del dal 2016 in poi. CP_1
Anche questa parte della domanda va pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Federica Acquaviva
Coppola, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute Parte_1 costituite che liquida in complessivi euro 2.738,00 oltre iva e cpa come per legge con attribuzione.
Aversa 17/06/2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Federica Acquaviva Coppola
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