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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/11/2025, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice BI TO
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 25/11/2025 all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5901/2022 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. ROBERTA PANATTONI e dell'Avv. PAMELA Parte_1
PANATTONI, ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio COoparte_1 dell'Avv. DE ROSA ALBERTO, resistente
Le domande delle parti
Parte ricorrente ha chiesto “a) Accertare e dichiarare il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 6.10.2017 al 30.09.2018 e dal 6.12.2019 al 20.11.2021 con diritto della ricorrente all'inquadramento e al trattamento economico corrispondente nel 4° livello del CCNL del settore “dipendenti dalle imprese di Acconciatura, COoparte_ Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere”; b) Condannare la resistente in persona dell'amministratore e legale rapp.te p.t., amministratore unico , al pagamento, anche ai sensi degli COoparte_2 artt. 36 Cost. e 2099 c.c., delle differenze retributive risultanti dai conteggi allegati nella misura di € 26.631,91 (di cui €
2.473,07 a titolo di TFR) o, comunque, della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione”, con vittoria di spese da distrarsi.
Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna di controparte alle spese di lite anche ex art. 96 c.p.c. Le motivazioni della sentenza
1. Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio deducendo di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 6 ottobre 2017 al 30 settembre 2018, e dal 6 dicembre 2019 al 20 novembre 2021, presso l'esercizio commerciale sito in Rignano Flaminio (RM), via Alfieri n. 1, in base alle direttive impartite dalla sig.ra , con inquadramento al livello 4 della qualifica COoparte_2 operaia del CCNL delle imprese artigiane acconciatori, estetisti, barbieri e parrucchieri, svolgendo “in modo esclusivo ed ininterrotto senza variazione e soluzione alcuna di continuità le mansioni di addetta alla pettinatura, lavatura dei capelli, applicazione del colore e/o tinture, montaggio meches, pulizia del negozio ecc.”, secondo un orario di lavoro articolato su due giorni settimanali e precisamente il venerdì ed il sabato dalle ore
9,00 alle ore 19,00 senza interruzione se non per la pausa pranzo di circa venti minuti, oltre che nelle singole giornate ed orari dettagliati ai punti da 6 a 9 del ricorso.
2. La ricorrente deduce di non aver percepito la retribuzione spettante in ragione della quantità del lavoro svolto e formula quindi domanda di condanna di controparte al pagamento delle differenze retributive per 9.325,98 (di cui euro 818,53 a titolo di TFR) per il periodo lavorativo dal
6.10.2017 al 30.09.2018, e di euro 17.305,93 (di cui euro 1.654,54 a titolo di TFR) per il periodo lavorativo dal 6.12.2019 al 20.11.2021, e così per la complessiva somma di euro 26.631,91.
3. Si è costituita la resistente eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al periodo che va dal 6.10.2017 al 30.9.2018, eccependo quanto al periodo successivo che la ricorrente sarebbe stata posta in CIG per alcuni periodi, contestando i conteggi in atti e chiedendo il rigetto della domanda.
4. La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi e discussa all'udienza odierna.
5. La domanda è solo parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
6. Dalla documentazione in atti risulta in primo luogo che dal 13.1.2019 al 15.1.2018 la ricorrente fosse assunta e retribuita dalla (cfr. buste paga in atti, da cui risultano la data di CP_3 inizio e cessazione del rapporto).
7. Ne risulta il difetto di legittimazione passiva della IE resistente in relazione a tale periodo.
8. A riguardo, deve osservarsi che, nonostante i testi escussi abbiano riferito una sostanziale continuità dell'attività imprenditoriale facente capo alle due IE, essendo rimaste immutate le modalità di svolgimento della stessa, così come la sede ed i lavoratori in forze presso l'esercizio commerciale (cfr. verbale del 29.1.2025), la domanda svolta nei confronti dell'odierna ricorrente non può ritenersi validamente incardinata in relazione al periodo di lavoro svolto alle dipendenze della CO IE . Parte ricorrente, infatti, non ha svolto la propria domanda nei confronti dell'odierna resistente ai sensi dell'art. 2112 c.c., né tale norma può essere applicata a fronte di riqualificazione giuridica della domanda, difettando in radice l'allegazione degli elementi costitutivi della stessa ed in particolare non essendo allegata la cessione e quindi la continuità nell'esercizio dell'impresa tra le due IE.
9. Non può rilevare quanto dedotto dalla ricorrente nelle proprie note conclusive nel senso che la sarebbe a sua volta riconducibile alla signora , amministratore CP_3 COoparte_2 unico dell'odierna resistente e, secondo le allegazioni di parte resistente stessa, impegnata in prima persona presso l'esercizio commerciale in questione e materialmente incaricata della funzione datoriale nei confronti della ricorrente. Il ruolo amministrativo e fattuale svolto dalla signora non vale infatti a connotare come unico il soggetto datoriale, né comunque alcuna CP_2 domanda diretta è stata svolta nei confronti della signora in proprio, a fronte della ragione CP_2
CO sociale tanto della quanto della , entrambe IE a responsabilità limitata. CP_1
10. Ne consegue il rigetto della domanda in parte qua.
11. Dal 16.1.2018, la ricorrente risulta nuovamente assunta alle dipendenze dell'odierna resistente. È in atti la busta paga di febbraio 2018 da cui risulta l'instaurazione del rapporto in data
16.1.2018, con inquadramento al liv. IV e rapporto a tempo determinato e part time al 40%. Si rinviene una successiva busta paga del mese di giugno 2018, da cui si evince una nuova data di assunzione il 25.5.2018, alle stesse condizioni, e sono in atti le buste paga successive fino a quella di settembre 2018, in cui non si legge alcuna data di cessazione del rapporto stesso, secondo le allegazioni di parte ricorrente protrattosi fino al 30.9.2018. È del resto confermata dalla controparte l'esistenza di due distinti rapporti di lavoro con durata rispettivamente dal 16 gennaio al 13 maggio
2018 e dal 25 maggio al 24 novembre 2018, per 16 ore settimanali (corrispondenti al part time al 40%)
e inquadramento al livello 4 ai sensi del CCNL delle imprese artigiane, acconciatori, estetisti, barbieri e parrucchieri.
12. Quanto al periodo successivo, sono in atti le buste paga da cui risulta la data di inizio
(6.12.2019) con inquadramento al liv. IV e rapporto a tempo determinato e part time al 40%, e sono in atti le buste paga successive fino a quella di novembre 2021 (in gran parte illeggibili). L'esistenza di tale rapporto è parimenti incontestata, avendo la parte resistente dato atto della stipula di un nuovo contratto a tempo indeterminato dal 6.12.2019, alle medesime condizioni di inquadramento ed orario del precedente. 13. In relazione ai rapporti intercorsi nei periodi di cui ai precedenti punti 11 e 12, controverse tra le parti sono esclusivamente le modalità di svolgimento del rapporto in relazione all'orario di lavoro osservato.
14. Più in particolare, a fronte di un incontestato svolgimento della prestazione nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale nei giorni di venerdì e sabato, dalle ore 9 alle ore 19:00, la ricorrente deduce di aver lavorato ininterrottamente salvo una pausa pranzo di 20 minuti al giorno (e quindi per un totale di 19 ore e 20 minuti a settimana) mentre la resistente deduce che la lavoratrice abbia fruito di una pausa pranzo di un'ora al giorno oltre a due pause di mezz'ora al mattino e mezz'ora al pomeriggio.
15. L'istruttoria svolta a riguardo ha consentito di accertare che i lavoratori avessero diritto ad un'ora di pausa pranzo, che veniva fruita secondo le possibilità date dall'affluenza della clientela,
e nel caso di impossibilità a fruirne per intero veniva compensata con un'uscita anticipata. In tal senso hanno riferito tutti i testi. Soltanto la teste ha inoltre riferito di due ulteriori pause di mezz'ora Tes_1 la mattina e mezz'ora il pomeriggio, mentre i testi e hanno riferito che era sempre Tes_2 Tes_3
l'ora quotidiana di pausa pranzo concessa ad essere di norma fruita nelle suddette modalità frazionate o recuperata con l'uscita anticipata.
16. Ne risulta provato lo svolgimento di un orario di lavoro di 9 ore al giorno, per un totale di 18 ore settimanali, a fronte delle 16 ore contrattualizzate.
17. Non risulta provato lo svolgimento di lavoro domenicale e nelle giornate diverse dal venerdì e sabato come indicate in ricorso.
18. Quanto ai periodi nei quali la ricorrente sarebbe asseritamente stata posta in cassa integrazione, deve osservarsi che tale circostanza rileva come eccezione rispetto all'obbligazione retributiva di parte resistente, ed il relativo onere grava quindi sulla stessa.
19. L'allegazione a riguardo è specifica, avendo al resistente dedotto che la ricorrente sarebbe stata posta in CIG a zero ore dal 10 marzo 2020 al giugno 2020, e successivamente per 8 ore a settimana, fruite con un giorno intero di assenza o due mezze giornate, dal luglio 2020 sino a luglio
2021.
20. A riguardo, i testi hanno riferito che i dipendenti hanno beneficiato della misura di sostegno durante il periodo di chiusura obbligata in concomitanza con la prima fase della pandemia dal marzo 2020, e anche successivamente. In particolare, la teste ha dichiarato che “La cassa Tes_1 integrazione, successivamente al periodo di chiusura obbligatoria, era parziale e a discrezione del datore di lavoro, perciò se ce ne era esigenza veniva richiamato un dipendente”; il teste ha dichiarato: “Durante il Covid il negozio Tes_2
è stato chiuso. Alla riapertura io ero in cassa integrazione, ma se la titolare mi chiamava io andavo, quindi era parziale. In questo periodo la non c'era, quindi penso che fosse in cassa integrazione totale. Non ricordo se il rientro a Pt_1 lavoro della dopo questo periodo sia stato in cassa integrazione parziale.”; il teste ha dichiarato: Pt_1 Tes_3
“Lo ricordo perché era un periodo post covid. Io sono stato in cassa integrazione nel periodo del lockdown, e dopo sono tornato a lavoro con l'orario di prima. Non ricordo quale fosse il regime di lavoro dei miei colleghi in quel periodo. è stata in cassa integrazione anche dopo la Parte_1 riapertura, non so se fosse totale o parziale.
21. Tali risultanze consentono di ritenere provato che la ricorrente è stata posta in cassa integrazione durante la chiusura obbligatoria dell'esercizio per covid, ma non consentono di ritenere provato in che termini, successivamente alla riapertura, la ricorrente sia stata posta in cassa integrazione parziale.
22. A riguardo deve rilevarsi che la parte non ha prodotto alcun documento da cui la circostanza possa risultare, pur essendone necessariamente nella disponibilità avendo necessariamente curato le relative pratiche amministrative nella propria qualità di datore.
23. L'onere della prova, gravante sulla parte resistente, non può quindi ritenersi assolto in relazione al periodo successivo al giugno 2020.
24. Conseguentemente, la domanda della ricorrente deve essere rigettata – a fronte della comprovata fruizione della CIG – esclusivamente in relazione al periodo dal 10 marzo al 30 giugno
2020.
25. In conclusione, risulta provato lo svolgimento da parte della ricorrente di 18 ore di lavoro settimanali per i periodi che vanno dal 16 gennaio al 13 maggio 2018, dal 25 maggio al 24 novembre
2018, dal 6 dicembre 2019 al 20 novembre 2021, escluso il periodo dal 10 marzo al 30 giugno 2020, in cui la ricorrente ha fruito della cassa integrazione guadagni a fronte della chiusura per il periodo
Covid.
26. Spettano quindi alla ricorrente le differenze retributive tra quanto astrattamente spettante per tali periodi in ragione dell'orario di lavoro come accertato e quanto percepito in corso di rapporto, come allegato dalla parte ricorrente al punto 10 del ricorso, non avendo la parte resistente – su cui incombe la relativa prova – dimostrato di aver corrisposto somme ulteriori.
27. In particolare, pur avendo la parte resistente allegato di aver corrisposto alla lavoratrice il
TFR alla cessazione di ciascun rapporto di lavoro, ed avendo chiesto la prova orale sul punto, tale prova non è stata ammessa. Ritiene infatti questo giudicante che, in mancanza di riscontri documentali, la mera prova testimoniale non sia idonea ad esaurire l'onere incombente sul datore in relazione alla corresponsione delle somme dovute al lavoratore, sussistendo precisi limiti alla prova testimoniale ai sensi degli artt. 2721 e 2726 c.c. (considerato che il giudice che non intenda derogare al limite di valore imposto dall'art. 2721 c.c. non è tenuto neppure a motivare tale decisione, cfr. Cass.
12111/2003, principio estensibile alla prova dell'avvenuto pagamento ai sensi dell'art. 2726 c.c.). Né sono stati offerti nel caso di specie riscontri idonei ad avallare l'utilità della prova testimoniale in deroga ai suddetti limiti, non avendo parte opponente dedotto alcunché sulle ragioni per cui i pagamenti non siano stati effettuati a mezzo di bonifico o, comunque, per cui degli stessi non sia stata rilasciata ricevuta, trattandosi di IE commerciale e quindi operante secondo logiche di profitto che rendono senz'altro opportuna, oltre che doverosa ai sensi della vigente normativa, la tracciabilità dei pagamenti, anche ai fini fiscali nonché ai fini della futura opponibilità ai terzi o ai dipendenti stessi.
28. Sulle somme di cui al punto 26 spettano inoltre la rivalutazione e gli interessi come per legge.
29. La causa deve quindi essere decisa con sentenza parziale di accertamento sull'an delle pretese azionate, nei limiti e nei termini suesposti, ed essere rimessa in istruttoria in relazione ai profili contabili.
30. Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Giudice, non definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 5901 /2022 r.g.:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della resistente in relazione al periodo fino al 15.1.2018;
- accerta che, nei periodi che vanno dal 16 gennaio al 13 maggio 2018, dal 25 maggio al 24 novembre
2018, dal 6 dicembre 2019 al 20 novembre 2021, escluso il periodo dal 10 marzo al 30 giugno 2020, la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa per 18 ore settimanali;
- accerta per l'effetto la spettanza in capo alla parte ricorrente delle differenze retributive tra quanto spettante e quanto effettivamente percepito, come meglio dettagliato in motivazione, oltre rivalutazione ed interessi dalle spettanze al saldo;
- rigetta per il resto;
- dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza per la definizione dei profili contabili e la pronuncia della condanna;
- riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Tivoli, 25 novembre 2025
Il Giudice
BI TO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice BI TO
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 25/11/2025 all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5901/2022 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. ROBERTA PANATTONI e dell'Avv. PAMELA Parte_1
PANATTONI, ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio COoparte_1 dell'Avv. DE ROSA ALBERTO, resistente
Le domande delle parti
Parte ricorrente ha chiesto “a) Accertare e dichiarare il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 6.10.2017 al 30.09.2018 e dal 6.12.2019 al 20.11.2021 con diritto della ricorrente all'inquadramento e al trattamento economico corrispondente nel 4° livello del CCNL del settore “dipendenti dalle imprese di Acconciatura, COoparte_ Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere”; b) Condannare la resistente in persona dell'amministratore e legale rapp.te p.t., amministratore unico , al pagamento, anche ai sensi degli COoparte_2 artt. 36 Cost. e 2099 c.c., delle differenze retributive risultanti dai conteggi allegati nella misura di € 26.631,91 (di cui €
2.473,07 a titolo di TFR) o, comunque, della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione”, con vittoria di spese da distrarsi.
Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna di controparte alle spese di lite anche ex art. 96 c.p.c. Le motivazioni della sentenza
1. Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio deducendo di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 6 ottobre 2017 al 30 settembre 2018, e dal 6 dicembre 2019 al 20 novembre 2021, presso l'esercizio commerciale sito in Rignano Flaminio (RM), via Alfieri n. 1, in base alle direttive impartite dalla sig.ra , con inquadramento al livello 4 della qualifica COoparte_2 operaia del CCNL delle imprese artigiane acconciatori, estetisti, barbieri e parrucchieri, svolgendo “in modo esclusivo ed ininterrotto senza variazione e soluzione alcuna di continuità le mansioni di addetta alla pettinatura, lavatura dei capelli, applicazione del colore e/o tinture, montaggio meches, pulizia del negozio ecc.”, secondo un orario di lavoro articolato su due giorni settimanali e precisamente il venerdì ed il sabato dalle ore
9,00 alle ore 19,00 senza interruzione se non per la pausa pranzo di circa venti minuti, oltre che nelle singole giornate ed orari dettagliati ai punti da 6 a 9 del ricorso.
2. La ricorrente deduce di non aver percepito la retribuzione spettante in ragione della quantità del lavoro svolto e formula quindi domanda di condanna di controparte al pagamento delle differenze retributive per 9.325,98 (di cui euro 818,53 a titolo di TFR) per il periodo lavorativo dal
6.10.2017 al 30.09.2018, e di euro 17.305,93 (di cui euro 1.654,54 a titolo di TFR) per il periodo lavorativo dal 6.12.2019 al 20.11.2021, e così per la complessiva somma di euro 26.631,91.
3. Si è costituita la resistente eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al periodo che va dal 6.10.2017 al 30.9.2018, eccependo quanto al periodo successivo che la ricorrente sarebbe stata posta in CIG per alcuni periodi, contestando i conteggi in atti e chiedendo il rigetto della domanda.
4. La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi e discussa all'udienza odierna.
5. La domanda è solo parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
6. Dalla documentazione in atti risulta in primo luogo che dal 13.1.2019 al 15.1.2018 la ricorrente fosse assunta e retribuita dalla (cfr. buste paga in atti, da cui risultano la data di CP_3 inizio e cessazione del rapporto).
7. Ne risulta il difetto di legittimazione passiva della IE resistente in relazione a tale periodo.
8. A riguardo, deve osservarsi che, nonostante i testi escussi abbiano riferito una sostanziale continuità dell'attività imprenditoriale facente capo alle due IE, essendo rimaste immutate le modalità di svolgimento della stessa, così come la sede ed i lavoratori in forze presso l'esercizio commerciale (cfr. verbale del 29.1.2025), la domanda svolta nei confronti dell'odierna ricorrente non può ritenersi validamente incardinata in relazione al periodo di lavoro svolto alle dipendenze della CO IE . Parte ricorrente, infatti, non ha svolto la propria domanda nei confronti dell'odierna resistente ai sensi dell'art. 2112 c.c., né tale norma può essere applicata a fronte di riqualificazione giuridica della domanda, difettando in radice l'allegazione degli elementi costitutivi della stessa ed in particolare non essendo allegata la cessione e quindi la continuità nell'esercizio dell'impresa tra le due IE.
9. Non può rilevare quanto dedotto dalla ricorrente nelle proprie note conclusive nel senso che la sarebbe a sua volta riconducibile alla signora , amministratore CP_3 COoparte_2 unico dell'odierna resistente e, secondo le allegazioni di parte resistente stessa, impegnata in prima persona presso l'esercizio commerciale in questione e materialmente incaricata della funzione datoriale nei confronti della ricorrente. Il ruolo amministrativo e fattuale svolto dalla signora non vale infatti a connotare come unico il soggetto datoriale, né comunque alcuna CP_2 domanda diretta è stata svolta nei confronti della signora in proprio, a fronte della ragione CP_2
CO sociale tanto della quanto della , entrambe IE a responsabilità limitata. CP_1
10. Ne consegue il rigetto della domanda in parte qua.
11. Dal 16.1.2018, la ricorrente risulta nuovamente assunta alle dipendenze dell'odierna resistente. È in atti la busta paga di febbraio 2018 da cui risulta l'instaurazione del rapporto in data
16.1.2018, con inquadramento al liv. IV e rapporto a tempo determinato e part time al 40%. Si rinviene una successiva busta paga del mese di giugno 2018, da cui si evince una nuova data di assunzione il 25.5.2018, alle stesse condizioni, e sono in atti le buste paga successive fino a quella di settembre 2018, in cui non si legge alcuna data di cessazione del rapporto stesso, secondo le allegazioni di parte ricorrente protrattosi fino al 30.9.2018. È del resto confermata dalla controparte l'esistenza di due distinti rapporti di lavoro con durata rispettivamente dal 16 gennaio al 13 maggio
2018 e dal 25 maggio al 24 novembre 2018, per 16 ore settimanali (corrispondenti al part time al 40%)
e inquadramento al livello 4 ai sensi del CCNL delle imprese artigiane, acconciatori, estetisti, barbieri e parrucchieri.
12. Quanto al periodo successivo, sono in atti le buste paga da cui risulta la data di inizio
(6.12.2019) con inquadramento al liv. IV e rapporto a tempo determinato e part time al 40%, e sono in atti le buste paga successive fino a quella di novembre 2021 (in gran parte illeggibili). L'esistenza di tale rapporto è parimenti incontestata, avendo la parte resistente dato atto della stipula di un nuovo contratto a tempo indeterminato dal 6.12.2019, alle medesime condizioni di inquadramento ed orario del precedente. 13. In relazione ai rapporti intercorsi nei periodi di cui ai precedenti punti 11 e 12, controverse tra le parti sono esclusivamente le modalità di svolgimento del rapporto in relazione all'orario di lavoro osservato.
14. Più in particolare, a fronte di un incontestato svolgimento della prestazione nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale nei giorni di venerdì e sabato, dalle ore 9 alle ore 19:00, la ricorrente deduce di aver lavorato ininterrottamente salvo una pausa pranzo di 20 minuti al giorno (e quindi per un totale di 19 ore e 20 minuti a settimana) mentre la resistente deduce che la lavoratrice abbia fruito di una pausa pranzo di un'ora al giorno oltre a due pause di mezz'ora al mattino e mezz'ora al pomeriggio.
15. L'istruttoria svolta a riguardo ha consentito di accertare che i lavoratori avessero diritto ad un'ora di pausa pranzo, che veniva fruita secondo le possibilità date dall'affluenza della clientela,
e nel caso di impossibilità a fruirne per intero veniva compensata con un'uscita anticipata. In tal senso hanno riferito tutti i testi. Soltanto la teste ha inoltre riferito di due ulteriori pause di mezz'ora Tes_1 la mattina e mezz'ora il pomeriggio, mentre i testi e hanno riferito che era sempre Tes_2 Tes_3
l'ora quotidiana di pausa pranzo concessa ad essere di norma fruita nelle suddette modalità frazionate o recuperata con l'uscita anticipata.
16. Ne risulta provato lo svolgimento di un orario di lavoro di 9 ore al giorno, per un totale di 18 ore settimanali, a fronte delle 16 ore contrattualizzate.
17. Non risulta provato lo svolgimento di lavoro domenicale e nelle giornate diverse dal venerdì e sabato come indicate in ricorso.
18. Quanto ai periodi nei quali la ricorrente sarebbe asseritamente stata posta in cassa integrazione, deve osservarsi che tale circostanza rileva come eccezione rispetto all'obbligazione retributiva di parte resistente, ed il relativo onere grava quindi sulla stessa.
19. L'allegazione a riguardo è specifica, avendo al resistente dedotto che la ricorrente sarebbe stata posta in CIG a zero ore dal 10 marzo 2020 al giugno 2020, e successivamente per 8 ore a settimana, fruite con un giorno intero di assenza o due mezze giornate, dal luglio 2020 sino a luglio
2021.
20. A riguardo, i testi hanno riferito che i dipendenti hanno beneficiato della misura di sostegno durante il periodo di chiusura obbligata in concomitanza con la prima fase della pandemia dal marzo 2020, e anche successivamente. In particolare, la teste ha dichiarato che “La cassa Tes_1 integrazione, successivamente al periodo di chiusura obbligatoria, era parziale e a discrezione del datore di lavoro, perciò se ce ne era esigenza veniva richiamato un dipendente”; il teste ha dichiarato: “Durante il Covid il negozio Tes_2
è stato chiuso. Alla riapertura io ero in cassa integrazione, ma se la titolare mi chiamava io andavo, quindi era parziale. In questo periodo la non c'era, quindi penso che fosse in cassa integrazione totale. Non ricordo se il rientro a Pt_1 lavoro della dopo questo periodo sia stato in cassa integrazione parziale.”; il teste ha dichiarato: Pt_1 Tes_3
“Lo ricordo perché era un periodo post covid. Io sono stato in cassa integrazione nel periodo del lockdown, e dopo sono tornato a lavoro con l'orario di prima. Non ricordo quale fosse il regime di lavoro dei miei colleghi in quel periodo. è stata in cassa integrazione anche dopo la Parte_1 riapertura, non so se fosse totale o parziale.
21. Tali risultanze consentono di ritenere provato che la ricorrente è stata posta in cassa integrazione durante la chiusura obbligatoria dell'esercizio per covid, ma non consentono di ritenere provato in che termini, successivamente alla riapertura, la ricorrente sia stata posta in cassa integrazione parziale.
22. A riguardo deve rilevarsi che la parte non ha prodotto alcun documento da cui la circostanza possa risultare, pur essendone necessariamente nella disponibilità avendo necessariamente curato le relative pratiche amministrative nella propria qualità di datore.
23. L'onere della prova, gravante sulla parte resistente, non può quindi ritenersi assolto in relazione al periodo successivo al giugno 2020.
24. Conseguentemente, la domanda della ricorrente deve essere rigettata – a fronte della comprovata fruizione della CIG – esclusivamente in relazione al periodo dal 10 marzo al 30 giugno
2020.
25. In conclusione, risulta provato lo svolgimento da parte della ricorrente di 18 ore di lavoro settimanali per i periodi che vanno dal 16 gennaio al 13 maggio 2018, dal 25 maggio al 24 novembre
2018, dal 6 dicembre 2019 al 20 novembre 2021, escluso il periodo dal 10 marzo al 30 giugno 2020, in cui la ricorrente ha fruito della cassa integrazione guadagni a fronte della chiusura per il periodo
Covid.
26. Spettano quindi alla ricorrente le differenze retributive tra quanto astrattamente spettante per tali periodi in ragione dell'orario di lavoro come accertato e quanto percepito in corso di rapporto, come allegato dalla parte ricorrente al punto 10 del ricorso, non avendo la parte resistente – su cui incombe la relativa prova – dimostrato di aver corrisposto somme ulteriori.
27. In particolare, pur avendo la parte resistente allegato di aver corrisposto alla lavoratrice il
TFR alla cessazione di ciascun rapporto di lavoro, ed avendo chiesto la prova orale sul punto, tale prova non è stata ammessa. Ritiene infatti questo giudicante che, in mancanza di riscontri documentali, la mera prova testimoniale non sia idonea ad esaurire l'onere incombente sul datore in relazione alla corresponsione delle somme dovute al lavoratore, sussistendo precisi limiti alla prova testimoniale ai sensi degli artt. 2721 e 2726 c.c. (considerato che il giudice che non intenda derogare al limite di valore imposto dall'art. 2721 c.c. non è tenuto neppure a motivare tale decisione, cfr. Cass.
12111/2003, principio estensibile alla prova dell'avvenuto pagamento ai sensi dell'art. 2726 c.c.). Né sono stati offerti nel caso di specie riscontri idonei ad avallare l'utilità della prova testimoniale in deroga ai suddetti limiti, non avendo parte opponente dedotto alcunché sulle ragioni per cui i pagamenti non siano stati effettuati a mezzo di bonifico o, comunque, per cui degli stessi non sia stata rilasciata ricevuta, trattandosi di IE commerciale e quindi operante secondo logiche di profitto che rendono senz'altro opportuna, oltre che doverosa ai sensi della vigente normativa, la tracciabilità dei pagamenti, anche ai fini fiscali nonché ai fini della futura opponibilità ai terzi o ai dipendenti stessi.
28. Sulle somme di cui al punto 26 spettano inoltre la rivalutazione e gli interessi come per legge.
29. La causa deve quindi essere decisa con sentenza parziale di accertamento sull'an delle pretese azionate, nei limiti e nei termini suesposti, ed essere rimessa in istruttoria in relazione ai profili contabili.
30. Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Giudice, non definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 5901 /2022 r.g.:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della resistente in relazione al periodo fino al 15.1.2018;
- accerta che, nei periodi che vanno dal 16 gennaio al 13 maggio 2018, dal 25 maggio al 24 novembre
2018, dal 6 dicembre 2019 al 20 novembre 2021, escluso il periodo dal 10 marzo al 30 giugno 2020, la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa per 18 ore settimanali;
- accerta per l'effetto la spettanza in capo alla parte ricorrente delle differenze retributive tra quanto spettante e quanto effettivamente percepito, come meglio dettagliato in motivazione, oltre rivalutazione ed interessi dalle spettanze al saldo;
- rigetta per il resto;
- dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza per la definizione dei profili contabili e la pronuncia della condanna;
- riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Tivoli, 25 novembre 2025
Il Giudice
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