Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/02/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13768/2020 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. ROSELLA Parte_1 C.F._1
ANTONIO e , elettivamente domiciliato in CORSO DELLE PROVINCE 43 CATANIA, presso il difensore avv. ROSELLA ANTONIO
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CACCIAPALLE AURELIO e elettivamente domiciliato in PIANO S. MARIA, 69, 91011 ALCAMO presso lo studio dell'avv. CACCIAPALLE AURELIO
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 21.10.2024 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 10
Con atto di citazione ritualmente notificato n.q. di fideiussore, conveniva in Parte_1
giudizio innanzi questo Tribunale la , in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante p.t. e proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3516/2020 (R.G. n.
9522/2020) emesso dal Tribunale di Catania il 24.09.2020 e notificatogli in data 26.10.2020, a mezzo del quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 100.000,00 , oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, per inadempimento del contratto di fornitura merci sottoscritto con la ditta Mardì di RD Stefania-debitore principale.
Segnatamente parte opponente eccepiva l'infondatezza e/o inesigibilità del credito ex adverso azionato,
a causa dell'inesistenza della fideiussione per mancata sottoscrizione della stessa.
Eccepiva, altresì, il mancato rispetto del termine ex art.1956 e 1957 c.c. da parte del creditore e infine, contestava nel merito la fornitura della merce e la sua quantificazione.
Concludeva chiedendo all'adito Tribunale di : “1. Revocare e/o annullare e/o rendere comunque inefficace nei confronti del Sig. con qualsiasi formulazione il decreto ingiuntivo Parte_1
individuato in premessa per le ragioni dinanzi esposte.
2. Nel merito dichiarare che nulla deve
l'opponente in favore dell'opposta per tutte le motivazioni di cui in narrativa.
3. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
Si costituiva in giudizio la ditta eccependo nel merito la legittimità Controparte_2
della pretesa creditoria per aver dimostrato attraverso la produzione documentale il credito spettante e contestava le doglianze dell'opponente perché infondate, illegittime e aventi finalità meramente dilatorie e strumentali.
Chiedeva quindi all'adito Tribunale di: “ In via preliminare ¨ Concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo opposto, atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta nè di pronta soluzione. Nel merito: ¨ Rigettare le domande e le eccezioni avanzate dall'opponente perchè infondate in fatto e in diritto, confermando integralmente l'opposto decreto ingiuntivo. ¨ Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese forfettarie 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
All'udienza cartolare del 07.09.2021, le parti insistevano in atti e il G.I. denegava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnava alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art.183, 6°comma cpc e rinviava la causa all'udienza del 28.03.2022.
Con ordinanza del 30.03.2022, considerato il disconoscimento, ex art.214 cpc, da parte dell'opponente, della firma apposta nell'atto di fideiussione in esame e ritenuto che parte opposta aveva formulato pagina 2 di 10 istanza di verificazione, il G.I. disponeva CTU grafologica sul contratto di fideiussione, rinviando all'udienza del 02.05.2022 per il conferimento e giuramento del CTU.
Espletata la CTU grafologica, con ordinanza del 27.03.2023, il G.I. riconosciuta la qualità di consumatore del fideiussore opponente, rilevava il rispetto- da parte del creditore opposto- del termine ex art. 1957 c.c., e disponeva CTU contabile al fine di quantificare il valore della merce effettivamente consegnata alla ditta Mardì, debitore principale.
Espletata la CTU contabile, all'udienza del 29.11.2023 il G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.10.2024.
All'udienza suddetta, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Giova innanzitutto ricordare come viene ripartito l'onere probatorio tra le parti in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Per unanime giurisprudenza l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., non verificandosi alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ne consegue che nell'ambito della ripartizione dell'onere probatorio è il creditore opposto a dovere fornire la prova dell'esistenza del rapporto dedotto, della prestazione eseguita e dell'entità del credito azionato, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (ex multis, Cass. Civ. sez. II, 11 giugno 2019, n. 10322; Cass. Civ, sez. VI, 19 ottobre 2017, n. 712, Cass.
Civ., sez. I, 22 novembre 2005, n. 2421).
Inoltre, è principio costante in giurisprudenza quello secondo cui il creditore che agisca in giudizio per l'adempimento del contratto debba fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, essendo per lui sufficiente l'allegazione dell'inadempimento della controparte, incombe al debitore l'onere della dimostrazione del fatto estintivo, modificativo o estintivo dell'altrui preteso adempimento,
(Cass. SS. UU. N. 13533/2001).
Ebbene, nel caso di specie, in fatto è accaduto che il creditore opposto Controparte_2 vantava un credito di € 100.000,00 nei confronti della ditta Mardì di RD Stefania-
[...]
debitore principale, con la quale aveva sottoscritto un contratto di fornitura merci rimasto inadempiuto.
Pertanto la creditrice richiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo oggi opposto anche nei confronti di
, n.q. di fideiussore. Parte_1
pagina 3 di 10 In data 22.06.2018, difatti, aveva sottoscritto una fideiussione personale a garanzia Parte_1 dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla Ditta Mardì, fino alla concorrenza dell'importo di € 100.000,00, di cui al D.I.
In diritto, con l'opposizione in questione, l'opponente contesta preliminarmente l'esistenza stessa della fideiussione del 22.06.2018, disconoscendo sia la firma apposta sul documento prodotto nel monitorio che la conformità all'originale dello stesso.
Parte opposta, contestando tale doglianza, propone apposita istanza di verificazione ex art.216 cpc, al fine di accertare l'autenticità della sottoscrizione, rendendosi disponibile a produrre delle scritture di comparazione.
La risoluzione di tale questione è stata ritenuta preliminare alle altre eccezioni e a tal fine è stata svolta apposita CTU grafologica, le cui risultanze, essendo scevre da vizi logici e tecnici, risultano condivisibili.
Al CTU il Giudice aveva assegnato il compito di accertare l'autenticità della sottoscrizione di Parte_1
apposta sul contratto di fideiussione in esame.
[...]
In particolare, il consulente d'ufficio, per rispondere al quesito ha utilizzato un Metodo analitico – comparativo su base grafologica, che “ non si arresta sugli aspetti statici della scrittura (come, ad esempio, la mera forma delle lettere), bensì analizza la grafia nel suo aspetto dinamico, come manifestazione di tutto un insieme di attività dello scrivente: cerebrale, neuromuscolare, fisiologica e psichica”.
Ha proceduto alla comparazione dell'atto di fideiussione del 22.6.2018 con il saggio grafico di reso il 21.6.2022, ed è giunto alla conclusione che “ Nel corso della presente Parte_1
relazione, sono stati esaminati, evidenziati e comparati elementi intrinseci, intimi e personalissimi quali il ritmo grafico, la continuità, l'inclinazione degli assi, la direzione del tracciato, i rapporti dimensionali e proporzionali, nonché la morfologia strutturale e dinamica (intesa come l'insieme delle modalità creative ed ideative, frutto di impulsi neuromuscolari) delle singole lettere e del loro collegamento. Si tratta di elementi particolarmente individualizzanti e caratterizzanti perché variano
d'intensità e di espressione da individuo a individuo.
Le qualità del tracciato, generali e peculiari, evidenziate nel corso dell'esame delle sottoscrizioni in verifica hanno trovato per le sottoscrizioni presenti in V1 significativi indici di corrispondenza nelle sottoscrizioni comparative C1 non tanto sotto un aspetto formale, ma soprattutto sotto un aspetto prettamente dinamico e sostanziale: si è avuto modo di rilevare la corrispondenza dei gesti grafomotori e della dinamicità grafica tra documento in verifica e documenti comparativi, nonché la coincidenza degli schemi ideativi, la concordanza negli aspetti ritmici e nei rapporti tra i segni
pagina 4 di 10 grafologici innati ed inconsci. Le congruenze riscontrate tra i tracciati sono state pure avvalorate dalle particolarità strutturali. Alla luce di quanto prima esposto, e in virtù della prima e quarta Legge di
Pellat Solange……nel caso in esame, sussistendo corrispondenze fra la grafia in V1 e quella in C1 sia nelle dominanti grafiche che nelle caratteristiche sostanziali (dettagli), è possibile concludere per
l'identità di mano.”
Pertanto, a conclusione della relazione, rispondendo al quesito posto dal G.I, il CTU ha concluso che
“le sottoscrizioni in verifica apposte sul Contratto di fideiussione del 22.6.2018 sono riconducibili alla mano del signor e alla sua gestualità grafomotoria”. Parte_1
Appurato quindi che la sottoscrizione dell'opponente è autentica e ad esso riconducibile, rigettata ogni doglianza sul punto, occorre esaminare le ulteriori eccezioni poste in diritto.
In primis parte opponente, ha eccepito la sua qualità di consumatore riguardo la fideiussione prestata, con conseguente applicazione della disciplina consumeristica di maggior tutela, in particolare ribadendo che le clausole che eventualmente risultavano sottoscritte dall'opponente sarebbero state vessatorie e per come tali nulle e/o inefficaci nei confronti dell'opponente, in particolare quella di cui alla rinuncia al beneficio di escussione e all'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.
Orbene, questo G.I. rileva che deve attribuirsi all'odierno opponente la qualità di consumatore al fideiussore-persona fisica che stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento della propria attività professionale, circostanza, peraltro, non smentita neppure dallo stesso creditore opposto in sede di ricorso per decreto ingiuntivo;
In conformità alla giurisprudenza eurounitaria, se il fideiussore ha agito come persona fisica, per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la società debitrice, può considerarsi a pieno titolo un consumatore.
La circostanza che la garanzia sia prestata a favore di una società commerciale non esclude, di per sé, che il fideiussore possa essere un consumatore (Cass., Sez. VI-3, ordinanza 23 gennaio - 8 maggio
2020, n. 8662), atteso che, nella specie, ai fini della valutazione della natura (o meno) di consumatore occorre ormai valutare le condizioni personali del garante e non del garantito;
pertanto, le clausole contenute nel contratto di fideiussione, che impongono decadenze e limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, deroghe o comunque restrizioni alla libertà contrattuale delle parti, devono ritenersi vessatorie ai sensi degli artt. 33, co. 2, e 36, co. 2, Codice del Consumo.
Ritenuta applicabile al caso di specie la disciplina consumeristica, va affermato il carattere abusivo della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nella fideiussione c.d. omnibus, quale titolo fondante l'ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore.
pagina 5 di 10 La deroga all'art. 1957 c.c. esporrebbe infatti il consumatore all'incertezza temporale dell'escussione della garanzia, in spregio alla ratio stessa della norma, che intende evitare che lo stesso sia soggetto a tempo indeterminato all'escussione ed esonera, a suo esclusivo vantaggio, il professionista dall'agire secondo il termine semestrale codicistico.
L'abusività di questa clausola risiede nel comportare uno squilibrio contrattuale, nel privare il
Consumatore del proprio diritto di opporre eccezioni e nel creare in capo al Consumatore garante una situazione sfavorevole rispetto a quella che si concretizzerebbe in applicazione della regola semestrale codicistica ex art.1957 c.c., il tutto in assenza peraltro di alcun corrispettivo.
Essa dunque è abusiva in quanto è il prodotto di un comportamento illecito che non consente, oltre alla tutela del Consumatore quale parte debole del rapporto, nemmeno la tutela dell'interesse generale ad un mercato a condizioni equilibrate.
Peraltro, tali conclusioni sono state definitivamente confermate dalla Suprema Corte con ordinanza n.
27558/2023, che ha sostenuto che una siffatta clausola “si appalesa allora senz'altro deponente per
l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del Consumatore……spettando al giudice di merito di verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando, come nella specie tale clausole risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa. La disciplina di tutela del consumatore posta dal d.lgs. n. 206 del 2005 – c.d. Codice del consumo- (e già agli artt. 1469 bis ss. c.c.), che può invero riguardare anche il singolo rapporto, è funzionalmente volta a tutelare il consumatore a fronte della unilaterale predisposizione ed imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso, sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale, nella sua fondamentale espressione rappresentata dalla libertà di determinazione del contenuto del contratto. Con conseguente alterazione, su un piano non già solamente economico, della posizione paritaria delle parti contrattuali idoneo a ridondare, mediante l'imposizione del regolamento negoziale unilateralmente predisposto, sul piano dell'abusivo assoggettamento di una di esse (l'aderente) al potere (anche solo di mero fatto) dell'altra (il predisponente) (v. Cass., 26/9/2008, n. 24262). Evidente
è pertanto come, sia mediante la unilaterale predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti ( artt. 1341, 2° co., 1342 c.c. ) sia in occasione della stipulazione di un singolo contratto redatto per uno specifico affare, mediante l'unilaterale predisposizione ed imposizione del relativo contenuto negoziale, il professionista può invero affermare la propria autorità (di fatto) contrattuale sul consumatore……….Un tan-to va anche nella specie tenuto conto, a fortiori in considerazione della circostanza che il contenuto della fideiussione risulta
pagina 6 di 10 essere stato dall'istituto bancario determinato (anche) mediante la sostanziale trasposizione della clausola di rinunzia al termine ex art. 1957 c.c. sintomaticamente contemplata tra quel-le dello schema contrattuale predisposto dall'ABI” .
Ritenuto quanto sopra e considerato che l'opponente ha eccepito la decadenza del creditore opposto dal termine semestrale ex art.1957 c.c., occorre esaminare la documentazione in atti al fine di verificare tale doglianza.
L'art. 1957 c.c., si ribadisce, condiziona la permanenza della fideiussione alla proposizione, da parte del creditore, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, delle proprie istanze nei confronti del debitore. L'istanza proposta contro il debitore interrompe ex lege anche la prescrizione nei confronti del fideiussore. Dopo che il creditore abbia proposto le sue istanze contro il debitore, le debba altresì continuare con diligenza.
Dall'esame della documentazione in atti risulta che il creditore opposto si è attivato comunque nel termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. (termine che risultava derogato dalle clausole ritenute vessatorie), atteso che l'ultima diffida al fideiussore opponente risulta notificata il 10.03.2020 (alleg.8 comparsa di costituz.) e il deposito del ricorso monitorio reca la data del 09.10.2020;
Ne discende che alla data di presentazione del superiore ricorso, 8.6.2020, il termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 Cod. Civ., è stato pienamente rispettato e dunque il creditore opposto non è decaduto dall'azione ex art. 1957 c.c…
Peraltro, non può accogliersi la doglianza dell'opponente sul fatto che la diffida, quale atto stragiudiziale, non possa considerarsi quale valida “istanza” idonea ex art.1957 c.c.
“L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore l'onere di proporre «le sue istanze» contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Alla luce di tale «ratio», consegue che il termine
«istanza» si riferisce a tutti i vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato”. (Corte
d'Appello Roma, Sez. spec. in materia di imprese, Sentenza, 04/04/2023, n. 2447, Tribunale Milano,
Sez. XIII, Sentenza, 13/02/2020, n. 1371).
E da ultimo, in un caso analogo, si ribadisce che : “La raccomandata inviata dalla banca creditrice costituisce richiesta scritta di pagamento stragiudiziale, come tale idonea ad evitare la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c..È irrilevante quindi il momento in cui il creditore ha proposto la domanda
pagina 7 di 10 giudiziale in via monitoria, dovendosi ritenere rispettato il termine di cui all'art. 1957 c.c. già con la diffida stragiudiziale. ( Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 220 del 24 gennaio 2023).
Nonostante l'Ordinanza della Cass. Civ., Sez. III, 24 agosto 2023, n. 25197,si sia espressa in senso contrario, ritenendo che l'istanza ex art. 1957 c.c. deve necessariamente essere “giudiziale”, ossia deve consistere in un ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad accertare, in via di cognizione o esecutivamente, secondo le forme e nei modi di legge, l'accertamento e il soddisfacimento delle pretese del creditore, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato, rileva il decidente che, essendo allo stato questa pronuncia isolata, non risultando esservi ulteriori decisioni conformi in tal senso, va dato seguito alla giurisprudenza granitica che ha reiteratamente sostenuto la idoneità ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 1957 cc di una richiesta di pagamento stragiudiziale.
Nel caso de quo è evidente che il creditore opposto si sia diligentemente attivato al fine di recuperare il credito vantato, nei tempi e modi dimostrati conformemente alla legge.
Ne discende che alla data di presentazione del superiore ricorso, 8.6.2020, il termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 Cod. Civ., è stato pienamente rispettato.
contesta, altresì, il quantum richiesto, ritenendo che le 148 fatture poste a base del Parte_1
decreto ingiuntivo siamo inidonee a determinare il credito richiesto, considerata la natura di atto prodotto unilateralmente dal creditore opposto.
Dalla documentazione in atti, in allegato al ricorso monitorio, al fine di provare il credito, la ditta opposta ha prodotto il contratto di fornitura, la fideiussione, le fatture e i registri IVA con attestazione di conformità.
Deve rilevarsi poi che gran parte delle fatture sono di tipo “accompagnatorie” e riportano la sottoscrizione della ditta Mardì attestante la effettiva fornitura della merce indicata nel documento contabile. Inoltre, in relazione alle fatture non accompagnatorie, sono stati allegati, alle medesime, i relativi documenti di trasporto con sottoscrizione della ditta Mardì attestante la effettiva fornitura delle merci ivi indicate.
Il credito risulta dunque provato.
Al fine di quantificare poi il valore della merce effettivamente consegnata alla ditta Mardì, debitore principale, tenendo conto di tutta la documentazione versata in atti dal creditore opposto, è stata disposta CTU contabile, i cui risultati appaiono condivisibili.
Il CTU nel chiarire i criteri seguiti per la redazione dell'elaborato peritale, non ha tenuto conto dei pagamenti eseguiti dal debitore principale e riportati nel ricorso per decreto ingiuntivo.
pagina 8 di 10 Con riferimento alla metodologia applicata, il CTU “ ha dapprima riportato su un file Excel l'elenco di tutte le fatture prodotte da parte opposta, indicando per ciascuna di queste: il numero, la data di emissione, i riferimenti della bolla accompagnatoria e i valori corrispondenti alle suelencate categorie di beni e servizi (tabulato A, allegato 3). Le fatture presenti nel tabulato A sono state confrontate con quelle elencate nel ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. pagine da 2 a 7 ricorso del 31.08.2020), e ai fini dell'espletamento del mandato, sono state considerate esclusivamente quelle presenti in entrambi i documenti (ricorso per decreto ingiuntivo e allegati da 2.1 a 2.13 del fascicolo di parte opposta).
Considerato che il mandato richiede esplicitamente di quantificare il valore della merce, ai fini del calcolo, la scrivente ha tenuto conto esclusivamente delle seguenti quattro categorie: alimentari deperibili e non deperibili, alcolici e merce destinata alla rivendita.
Successivamente, la scrivente ha individuato i numeri delle bolle accompagnatorie/ddt, e per ciascuno di questi ha verificato se presentavano il timbro della ditta Mardì di RD Stefania, nonché la firma.
Tutti i documenti non corredati da timbro e firma ovvero illeggibili sono stati espunti dai conteggi.”
Il CTU nell'espletare i conteggi ha calcolato dapprima il valore delle merci (alimentari deperibili, non deperibili, alcolici, merci destinate alla rivendita) pari ad euro 114.491,22. Poi ha proceduto all'espunzione delle fatture il cui ddt/bolla non presentava né il timbro della ditta Mardì di RD
Stefania né la firma ovvero trattavasi di documento illeggibile o non prodotto o la fattura non era presente nell'elenco di cui a ricorso per d.i. Con l'applicazione dei sopra enunciati criteri, il CTU ha espunto fatture per un valore complessivo di euro 27.871,36 riferito esclusivamente alle merci.
Di conseguenza sottraendo gli importi, il valore della merce effettivamente consegnata alla ditta è pari ad euro 86.619,86,
A seguito dell'invio alle parti della relazione peritale, solo parte opposta ha inviato delle osservazioni, con PEC del 22.09.2023 rilevando che il CTU ha espunto le fatture per le quali non era stata prodotta la bolla accompagnatoria, quelle con i ddt illeggibili ovvero senza timbro e/o firma, allegando una tabella esplicativa indicante i motivi per cui ha contestato l'espunzione delle suddette fatture e producendo i documenti mancanti. Di talché ha allegato nuova documentazione a sostegno della dimostrazione del suo credito.
Il CTU ha così nuovamente proceduto ad effettuare nuovi conteggi sulla scorta della documentazione ulteriormente prodotta, tenendo conto solo delle fatture di cui parte opposta ha prodotto le bolle/ddt con timbro e firma, non considerando invece le fatture nuove (prodotte solo in sede di osservazioni) né due fatture che non danno prova dell'avvenuta consegna della merce poiché mancanti di timbro e firma.
In seconda battuta, a seguito delle osservazioni, quindi il CTU è giunto alla conclusione che il valore della merce effettivamente consegnata alla ditta Mardì ammonta ad euro 103.620,21.
pagina 9 di 10 Aderendo all'oramai consolidato orientamento della Cassazione (Corte di Cassazione, Sez. Un. Civili,
01 Febbraio 2022, n. 3086) in materia di poteri de CTU nell'acquisizione di documenti delle parti in sede di operazioni peritali, questo G.I. ritiene che i calcoli operati dal CTU, a seguito dell'osservazione e produzione di documenti da parte del creditore opposto, sia stato correttamente eseguito e pertanto il credito richiesto dall'opposto sia effettivamente provato e determinato nella complessiva somma di €
103.620,21.
Pertanto, poiché il fideiussore odierno opponente ha sottoscritto una fideiussione, impegnandosi a concorrere al pagamento sino all'importo di € 100.000,00 e non oltre, questa è la somma che lo stesso è tenuto a pagare alla ditta opposta, corrispondente a quanto richiesto dal D.I. opposto.
Per le ragioni suesposte, l'opposizione va quindi rigettata, con conseguente conferma del DI opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
Le spese di entrambe le CTU, già liquidate e poste provvisoriamente a carico di parte opposta, vanno poste definitivamente a carico di , quale soccombente. Parte_1
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 13768/2020
R.G., ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione avanzata da e per l'effetto CONFERMA il D.I. n. Parte_1
3516/2020 (R.G. n. 9522/2020) emesso dal Tribunale di Catania il 24.09.2020, che dichiara definitivamente esecutivo;
- CONDANNA parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in
€ 7.406,50, di cui € 7.000,00 per compensi professionali ed € 406,50 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge
- PONE le spese di entrambe le CTU a carico di . Parte_1
Così deciso in Catania, il 17 febbraio 2025
Il GIUDICE
Dott. Vera Marletta
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