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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/07/2025, n. 2505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2505 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7046/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7046/2019 promossa da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CICATIELLO C.F._2
MARIAROSARIA, elettivamente domiciliati presso il difensore avv. CICATIELLO MARIAROSARIA ATTORI contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., con il patrocinio dell'avv. UVA CECILIA, elettivamente domiciliato in VIA UGO NIUTTA 4, NAPOLI presso il difensore avv. UVA CECILIA CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.02.2025, le parti concludevano come da verbale ed il Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22.7.2019 e Parte_1 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1314/2019 Parte_2 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 3/6/2019, notificato in data 11.6.2019, con cui veniva ingiunto loro di pagare, in solido, in qualità di fideiussori della MACE SRL, poi fallita, la somma di € 1.592.049,98 oltre spese della procedura.
A sostegno dell'opposizione deducevano l'illegittima revoca dei rapporti bancari in capo alla Mace Srl da parte di la violazione del principio di CP_1 correttezza e buona fede;
la nullità delle fideiussioni rilasciate da e Parte_1
in data 11.07.2014 e in data 26.05.2016 per apocrifia delle firme Parte_2 ivi apposte;
la nullità dei rapporti intrapresi dalla Mace Srl con e CP_1 delle fideiussioni rilasciate da e da per mancata Parte_1 Parte_2 sottoscrizione da parte della nonché l'illegittima applicazione ai rapporti CP_2
1 bancari della capitalizzazione trimestrale degli interessi, di interessi usurari e CMS non pattuite per iscritto. Concludevano, pertanto, chiedendo, “dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto disporne la revoca;
b) in via riconvenzionale e nel merito accertare e dichiarare che la ha esercitato illegittimamente e senza giusti motivi il recesso Controparte_1 dai rapporti con la garantita Mace Srl e disporre la revoca del decreto ingiuntivo n. 1314/2019 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con ogni conseguenza di legge;
c) sempre in via riconvenzionale accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia delle condizioni generali dei rapporti ed il diritto degli opponenti in solido alla restituzione con condanna di di tutte le somme CP_1 che il Giudice riterrà di spettanza, anche in seguito a CTU, oltre interessi compensativi e moratori, dalla maturazione del diritto e rivalutazione, o la somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa anche a mezzo CTU;
d) condannare altresì, la in favore degli opponenti, in via CP_1 solidale, dei danni subiti e subendi, a causa dell'illegittima condotta, non escluso il recesso, assunta nel corso del rapporto, somma da determinarsi nel corso dell'espletanda istruttoria o rimessi al prudente apprezzamento del Tribunale o, finanche equitativa;
e) Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di risposta depositata il 24.02.2020 si costituiva CP_1
contestando le doglianze avversarie e deducendo in via preliminare
[...]
l'inammissibilità dell'opposizione proposta ritenendo qualificabili come contratti autonomi di garanzia le “fideiussioni” sottoscritte dai signori (lettera di Pt_1 fideiussione fino all'importo di €.1.500.000,00 del 11/07/2014, nonché CP_3 della lettera di fideiussione specifica fino all'importo di €.500.000,00 del 26/05/2016), come evincibile dalla lettura degli articoli del contratto i quali stabilivano, rispettivamente, la dispensa per la Banca dall'obbligo di preventiva escussione di cui all'art. 1957 c.c. e l'obbligo per il fideiussore di pagare immediatamente alla Banca a semplice richiesta quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio nonché la sopravvivenza della garanzia anche nel caso di invalidità dei rapporti garantiti. Affermava che alla data del 05.12.2018 l' fosse creditrice nei confronti della MACE CP_1
SRL della complessiva somma di € 1.592.049,98 così specificata: € 496.192,71 quale saldo debitore del contratto di c/c n. 101200923 intestato alla predetta, giusto e/c ex art. 50 D.lgs n.385/93; € 71.284,67 quale saldo debitore del contratto di c/c n. 5320965 intestato alla predetta, giusto e/c ex art. 50 D.lgs n.385/93; € 31.390,69 per anticipo export n. 4383855 intestato alla predetta, giusto e/c ex art. 50 D.lgs n.385/93; € 20.606,28 per anticipo export n. 4414493 intestato alla predetta, giusto e/c ex art. 50 D.lgs n.385/93; € 47.095,89 per anticipo export n. 4417911 intestato alla predetta, giusto e/c ex art. 50 D.lgs n.385/93; € 36.630,14 per anticipo export n. 4431622 intestato alla predetta, giusto e/c ex art. 50 D.lgs n.385/93; € 21.855,61 per anticipo export n. 4467903 intestato alla predetta, giusto e/c ex art. 50 D.lgs n.385/93; € 467.233,04 quale saldo debitore del contratto di finanziamento chirografario jeremie n. 4281686 e n. 4281688 intestato alla predetta, giusto e/c ex art. 50 D.lgs n.385/93; € 349.460,95 quale
2 saldo debitore del contratto di finanziamento chirografario n. 4930108 intestato alla predetta, giusto e/c ex art. 50 D.lgs n.385/93; € 50.300,00 per escussione della fideiussione n. 11552148 rilasciata in favore di NI Ltd, giusto e/c ex art. 50 D.lgs n.385/93. Deduceva, inoltre, di aver depositato già in fase monitoria i contratti ed in sede di opposizione tutti gli estratti conto, nonché la liceità dei tassi applicati, mai superiori al tasso soglia, il rispetto della disciplina sulla trasparenza e completezza delle condizioni contrattuali, corretta applicazione della CMS. Contestava, inoltre, l'eccezione di nullità del c.d. contratto monofirma, l'applicazione di interessi anatocistici, essendo invece determinati sia i tassi intra fido che extra fido. Chiedeva pertanto “In via pregiudiziale, di rito, - dichiarare inammissibile l'opposizione promossa dai fideiussori, Sig.ri e Parte_1 dovendo qualificarsi le fideiussione omnibus e specifica Parte_2 sottoscritte, rispettivamente in data 11/07/2014 e 26/05/2016, quali contratti autonomi di garanzia, con conseguente inammissibilità delle contestazioni sollevate dagli odierni opponenti con la spiegata opposizione, per i motivi ampiamente esposti nel paragrafo A) del presente atto;
In via preliminare: - concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto n. 1314/2019, R.G. n.4259/2019, emesso dal Giudice, Dott.ssa Russo del Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere in data 02/06/2019 e depositato in data 03/06/2019, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione per i motivi esposti al paragrafo H) del presente atto;
Nel merito: - rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1314/2019, R.G. n.4259/2019, emesso dal Giudice, Dott.ssa Renata Russo del Tribunale Civile di Santa Maria Capua in data 02/06/2019 e depositato in data 03/06/2019; - condannare, in ogni caso, i Sig.ri e al pagamento Parte_1 Parte_2 delle somme che verranno accertate in corso di causa”.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione e depositata la disposta CTU grafologica, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Per ragioni sistematiche, in quanto necessario a circoscrivere il thema decidendum, appare opportuno trattare preliminarmente le eccezioni di nullità delle fideiussioni per apocrifia delle sottoscrizioni ivi apposte.
Ebbene, va accolto il motivo di opposizione concernente l'apocrifia delle sottoscrizioni apposte alla fideiussione omnibus dell'11.7.2014, prestata sino alla concorrenza di € 1.500.00,00.
Occorre infatti sottolineare come le indagini peritali condotte con diligenza e metodologia esente da errori, dal CTU nominato, dr.ssa Persona_1
3 abbiano accertato con altissima probabilità, che le sottoscrizioni in verifica siano apocrife.
In particolare, con metodologia dalla quale questo Giudice non ritiene doversi discostare, il CTU ha riscontrato numerose discordanze relative alla continuità, alla pressione, al gesto d'attacco, alla dimensione ineguale. Inoltre, nelle firme del 2014 a nome ha riscontrato l'assenza di cambi di direzione e variazioni di Pt_1 ambito gestuale che contrassegnano l'alveo scrittorio ispezionato, assente la punteggiatura tipica del e assenti tutti gli idiotismi tipici della Parte_1 gestualità dello stesso.
L'accurato esame delle scritture comparative ha evidenziato, infatti, “che gli elementi di differenza prevalgono rispetto ai tratti comuni fra le sottoscrizioni autentiche e quelle del 2014 in verifica delle quali pure si è dato atto: ci si riferisce alla curvilineità delle forme, all'andamento ascendente del tracciato e all'allineamento di base (sigle che non poggiano sul rigo di base). Sotto l'aspetto tecnico questi elementi non sono sufficienti a fondare il parere di autenticità. Le sigle a nome del 2014 divergono, rispetto a quelle comparative riferibili Pt_1 al signore, per generi e specie grafiche di elevato valore probatorio: ci si riferisce alla continuità, alla pressione, al gesto d'attacco, alla dimensione ineguale. Inoltre, nelle firme del 2014 a nome sono assenti i cambi di direzione e le Pt_1 variazioni di ambito gestuale che contrassegnano l'alveo scrittorio ispezionato, assente la punteggiatura tipica del e assenti tutti gli idiotismi tipici Parte_1 della gestualità dello stesso. Questi elementi di differenza prevalgono rispetto ai tratti comuni fra le sottoscrizioni autentiche e quelle del 2014 in verifica delle quali pure si è dato atto: ci si riferisce alla curvilineità delle forme, all'andamento ascendente del tracciato e all'allineamento di base (sigle che non poggiano sul rigo di base). Sotto l'aspetto tecnico questi elementi non sono sufficienti a fondare il parere di autenticità: Le 4 firme a nome Parte_1 apposte sul contratto di fideiussione del 2014 pertanto non si integrano nella stilistica gestuale dello stesso e sono da ritenersi apocrife. Le 4 sigle del 2014 apposte sul contratto di fideiussione a nome recano alcuni Parte_2 elementi grafici di divergenza rispetto a quelle abitualmente rilasciate dallo stesso e, in particolare, non corrisponde, rispetto alle sigle comparative, la pressione e il gesto finale. Le similitudini gestuali con le sigle comparative sono invece date dal gesto ininterrotto e da inanellamenti e gesti ritorti, elementi, questi, insufficienti a fondare un parere di autenticità: le sigle del 2014 a nome sono da ritenersi apocrife, ma in questo caso il parere di Parte_2 apocrificità raggiunge un livello di probabilità appena sufficiente, data l'esiguità degli elementi rappresentati nello scritto da poter analizzare. L'esame non ha potuto riguardare tutti i generi grafologici per essere la forma scrittoria estremamente destrutturata (firme in forma di sigla): il coefficiente percentualistico è in questo caso da sottolineare, nonostante l'analisi anche spettroscopica condotta (“la probabilità dell'ipotesi sul fatto è proporzionale al grado di informazione coerente”, C.d.S, Sez. Terza, sent. n. 3333/2017).”.
4 Si ritiene che la predetta valutazione, supportata anche da precise e convincenti controdeduzioni alle osservazioni dei consulenti di parte possa essere condivisa da questo giudicante sia sul piano metodologico che sul piano del merito.
Sempre in via preliminare, va invece precisato che secondo il CTU le quattro firme apposte da e sulla fideiussione del Parte_2 Parte_1
26.05.2016, sino alla concorrenza di € 500.000,00 siano riferibili ai predetti opponenti e quindi autentiche “avendo in comune con le sottoscrizioni comparative rilasciate dagli stessi gli elementi grafici ritenuti in letteratura di maggior rilievo probatorio. In particolare, per le firme verificande a nome
i generi già evidenziati e che qui si ripetono: la continuità, la pressione, i Pt_1 gesti fuggitivi (punteggiatura, gesto d'attacco, ovali inanellati), i rapporti dimensionali, i cambi di direzione. Esse sono autentiche. Le sigle del 2016 a nome
che recano per definizione alcuni limiti all'indagine grafica, Parte_2 come tutte le sigle, hanno rivelato tuttavia una corrispondenza significativa sotto l'aspetto delle sequenze gestuali e della costruzione del tracciato, oltre che neuromuscolare (pressione) e ideografico (ideazione di engrammi simbolici)”.
Alla luce della falsità involgente il solo contratto di fideiussione del 11.7.2014, l'indagine di questo Giudice deve concentrarsi sul contratto di fideiussione sottoscritto in data 26.05.2016 e, dunque, sulle eccezioni sollevate dagli opponenti relativamente al rapporto garantito, ossia il mutuo chirografario n. 4930108 stipulato in pari data.
Ciò detto, deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità delle doglianze sollevate dall'opponente ritenendosi che il rapporto instaurato tra le parti vada qualificato come fideiussione specifica, non già come contratto autonomo di garanzia non essendo ravvisabili gli estremi necessari per qualificare le fideiussioni in oggetto come contratto autonomo di garanzia.
La giurisprudenza, prendendo le mosse dalla pronunzia delle Sezioni Unite n. 3947 del 2010, è oramai concorde nel ritenere che la semplice presenza della clausola a prima richiesta senza l'ulteriore precisazione dell'impossibilità di sollevare eccezioni del debitore principale non consente di qualificare il contratto come autonomo di garanzia vertendosi di contro in tema di fideiussione. Difatti in merito alla qualificazione di contratto come fideiussione o autonomo di garanzia, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni (formula quest'ultima indispensabile per qualificare il contratto come contratto autonomo di garanzia, formula che indica appunto l'autonomia dell'impegno del garante rispetto all'obbligazione del debitore principale) vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (Trib. Milano Sez. Imprese n. 17/2023).
Per quanto attiene ai contratti stipulati tra , e la Parte_1 Parte_2
, da un'attenta lettura delle clausole in esso contenute, in CP_1 applicazione dei principi pocanzi espressi, non può che concludersi per la natura fideiussoria della garanzia prestata, non essendovi alcun riferimento al divieto di
5 proporre eccezioni relative al rapporto garantito.
Né appare incompatibile con tale assunto la deroga all'art. 1957 c.c., pattuita dalle parti all'art. 6 secondo cui “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art 1957 c.c. si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”, che semplicemente esclude il cd. beneficium exscussionis tipico della disciplina classica della fideiussione.
Qualificato il rapporto in termini di fideiussione, vanno dunque analizzate le eccezioni da questi proposte che spetterebbero al debitore principale limitatamente al contratto di mutuo garantito.
In tal senso l'ormai consolidata giurisprudenza ritiene alla luce il carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria consenta ai fideiussori di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, non già l'attribuzione di una legittimazione sostituiva per proporre le azioni che competono a quest'ultimo nei confronti del creditore, neppure quando le stesse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata la garanzia, ostandovi anche il principio generale sancito dall'art. 81 c.p.c., secondo cui, in mancanza di un valido titolo che consenta la sostituzione, legittimato ad agire in giudizio è solo il titolare dell'interesse leso (Cass. civ. n. 31653/2019).
Per quel che concerne i rilievi ufficiosi, in particolare la validità della deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nell'art. 6 del contratto - a mente del quale “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art 1957 c.c. si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita” – la stessa appare legittima, dunque non va rimessa al contraddittorio tra le parti in quanto i fideiussori non rivestono la qualifica di consumatori.
Occorre infatti rammentare che, secondo la giurisprudenza “in tema di fideiussione, la clausola che preveda la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, prevista dall'art. 1957 c.c., non rientra tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, 2 comma, esige la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente (cfr. Cass. Civ. ord. n. 2683/2025).
La clausola in deroga all'art. 1957 c.c. è tuttavia vessatoria nei confronti del consumatore in quanto limita la facoltà del consumatore di opporre al creditore l'eccezione di intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria prestata e determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Nell'ambito di un contratto di fideiussione, le parti possono escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c., ma se il garante è qualificabile come consumatore, tale accordo derogatorio deve necessariamente essere perfezionato secondo i modi e le forme
6 previste dal Codice del Consumo, con onere per il professionista di provare che le clausole (considerate vessatorie) sono state oggetto di trattativa individuale ex art. 34 comma 5 del codice del consumo, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c. (Trib. Firenze 2023, Trib. Milano 2019).
Come già accennato, nel caso di specie, deve escludersi la qualifica di consumatore di e atteso che dagli atti è emersa la Parte_2 Parte_1 loro qualità di soci di maggioranza della società garantita e per il Parte_1 anche la carica di liquidatore sino alla dichiarazione di fallimento.
Difatti dalla visura depositata dalla in uno alla comparsa di risposta, si CP_1 evince che gli stessi erano detentori, ciascuno, del 23% di partecipazioni della Mace s.r.l. e , è stato addirittura liquidatore sino alla dichiarazione di Parte_1 fallimento. Di guisa che, esclusa l'applicabilità della disciplina consumieristica in tema di vessatorietà, la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. va ritenuta valida.
Parimenti infondata è l'eccepita violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte dell'istituto di credito con conseguente liberazione dall'obbligazione garantita. Non appare infatti violato l'art. 1955 cod. civ. – che prevede l'estinzione della fideiussione per effetto della condotta del creditore che, per fatto proprio, non permetta al fideiussore la surroga nei suoi diritti – non essendo stato allegato né tantomeno provato un fatto quantomeno colposo, o comunque illecito, dell'istituto di credito tale da determinare la perdita del diritto di surrogazione, ex art. 1949 c.c. o di regresso ex art. 1950 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 4175/2020).
In virtù delle cariche ricoperte dai fideiussori - in particolare Parte_1 liquidatore della MACE s.r.l. sino alla dichiarazione di fallimento – deve escludersi che questi non fossero a conoscenza delle condizioni in cui versava la società stessa. Presunzione fondata anche sulla domanda di concordato preventivo proposta dalla Mace s.r.l. nel 2017, pubblicata nel Registro delle Imprese, evincibile dalla stessa visura allegata da Controparte_1
Occorre infatti ricordare che, nella vigenza della legge fallimentare, l'art. 161 l.f. prevedeva, al co. 4 “Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152”, ed al successivo co. 5 “La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172”.
Art. 152 l.f. che a sua volta, dopo aver previsto la necessità che la domanda di concordato fosse sottoscritta da chi detenesse la rappresentanza sociale, e per le società di capitali, come la MACE s.r.l., dall'amministratore (all'epoca liquidatore
, all'ultimo comma espressamente imponeva “In ogni caso, la Parte_1 decisione o la deliberazione di cui alla lettera b), del secondo comma deve
7 risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile”.
Forma di pubblicità notizia - che il legislatore ha da sempre riservato alle procedure concorsuali – che consente di conoscere anche dello stato di insolvenza, ancorché reversibile, o comunque di grave crisi, che sottende la domanda stessa di concordato.
Alla luce di tutti gli elementi considerati non può ritenersi plausibile che i garanti, in quanto soci di maggioranza, e anche liquidatore della società, Parte_1 non fossero a conoscenza delle difficoltose condizioni in cui la stessa versasse, dunque, nessuna violazione della buona fede e della trasparenza nei rapporti bancari può ascriversi ad CP_1
Appaiono altresì infondate le doglianze sollevate dagli opponenti in merito al rapporto garantito in quanto generiche.
Appare innanzitutto destituita di fondamento quella relativa alla violazione della forma scritta del contratto, in quanto non recante la sottoscrizione del funzionario incaricato dalla CP_2
È ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui i contratti bancari, in caso mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, non sono nulli per difetto della forma scritta. Si tratta, infatti, di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, sicché è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass. Civ. n. 18590/2023).
Appaiono poi generiche le doglianze relative alla nullità delle clausole contrattuali relative alla illegittima applicazione di interessi ultralegali, anatocistici, usurari ed alla commissione di massimo scoperto od equipollente.
Dovendo ritenersi limitato il thema decidendum al contratto garantito dalla fideiussione ritenuta autografa, ossia il mutuo chirografario stipulato il 26.5.2016 si ritiene che, a fronte del deposito del contratto, del piano di ammortamento, e della distinta di erogazione, parte opposta abbia assolto al proprio onere probatorio sotteso alla domanda di adempimento. Diversamente, l'opponente non ha invece assolto neppure all'onere di puntuale allegazione di cui era gravata, attesa l'eccessiva genericità fatti impeditivo ed estintivi della pretesa creditoria.
Difatti, contrariamente a quanto ormai statuito dalla consolidata giurisprudenza sopra richiamata, l'attore si è limitato ad eccepire l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, usurari ed anatocistici e delle commissioni di massimo scoperto, né ha collocato temporalmente detta illegittima applicazione, rimettendo in via del tutto esplorativa, tale indagine ad una invocata CTU la quale non è stata ammessa in quanto del tutto esplorativa.
Si sottolinea inoltre che il contratto di muto chirografario risulta completo di tutti gli elementi essenziali.
8 In conclusione, per effetto della invalidità della fideiussione omnibus del 11.7.2014, e della sola validità della fideiussione del 26.05.2016, gli opponenti possono ritenersi obbligati, in qualità di fideiussori, al pagamento della somma di
€ 349.460,95 quale saldo debitore del contratto di mutuo chirografario n. 4930108, oltre interessi convenzionali, sino a concorrenza di euro 500.000,00.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo opposto, e condannati gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento della minor somma di € 349.460,95 in favore dell'opposta, oltre interessi convenzionali sino a concorrenza dell'importo di € 500.000,00.
Le spese seguono la parziale soccombenza e vanno poste, nella misura ridotta, pari a 2/3, a carico della parte opposta nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 aggiornato al DM 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento (sul decisum) e dell'attività effettivamente svolta.
La reciproca soccombenza e l'accertamento della apocrifia di alcune sottoscrizioni giustificano la compensazione tra le parti delle spese di CTU (in misura del 50% ciascuna).
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1314/2019 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 3/6/2019 e per l'effetto condanna e , in solido tra Parte_2 Parte_1 loro, al pagamento in favore di della somma di € CP_1
349.460,95 oltre interessi convenzionali fino al soddisfo, sino a concorrenza di € 500.000,00;
2. condanna e alla refusione delle spese Parte_2 Parte_1 processuali in favore di nella misura già calcolata di 2/3, Controparte_1 che si liquidano in € 14.971,00, oltre spese generali ed accessori di legge;
3. pone definitivamente a carico delle parti in solido (50% per ciascuna parte processuale) le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Santa Maria Capua Vetere, 23 luglio 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Bernardel
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7046/2019 promossa da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CICATIELLO C.F._2
MARIAROSARIA, elettivamente domiciliati presso il difensore avv. CICATIELLO MARIAROSARIA ATTORI contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., con il patrocinio dell'avv. UVA CECILIA, elettivamente domiciliato in VIA UGO NIUTTA 4, NAPOLI presso il difensore avv. UVA CECILIA CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.02.2025, le parti concludevano come da verbale ed il Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22.7.2019 e Parte_1 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1314/2019 Parte_2 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 3/6/2019, notificato in data 11.6.2019, con cui veniva ingiunto loro di pagare, in solido, in qualità di fideiussori della MACE SRL, poi fallita, la somma di € 1.592.049,98 oltre spese della procedura.
A sostegno dell'opposizione deducevano l'illegittima revoca dei rapporti bancari in capo alla Mace Srl da parte di la violazione del principio di CP_1 correttezza e buona fede;
la nullità delle fideiussioni rilasciate da e Parte_1
in data 11.07.2014 e in data 26.05.2016 per apocrifia delle firme Parte_2 ivi apposte;
la nullità dei rapporti intrapresi dalla Mace Srl con e CP_1 delle fideiussioni rilasciate da e da per mancata Parte_1 Parte_2 sottoscrizione da parte della nonché l'illegittima applicazione ai rapporti CP_2
1 bancari della capitalizzazione trimestrale degli interessi, di interessi usurari e CMS non pattuite per iscritto. Concludevano, pertanto, chiedendo, “dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto disporne la revoca;
b) in via riconvenzionale e nel merito accertare e dichiarare che la ha esercitato illegittimamente e senza giusti motivi il recesso Controparte_1 dai rapporti con la garantita Mace Srl e disporre la revoca del decreto ingiuntivo n. 1314/2019 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con ogni conseguenza di legge;
c) sempre in via riconvenzionale accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia delle condizioni generali dei rapporti ed il diritto degli opponenti in solido alla restituzione con condanna di di tutte le somme CP_1 che il Giudice riterrà di spettanza, anche in seguito a CTU, oltre interessi compensativi e moratori, dalla maturazione del diritto e rivalutazione, o la somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa anche a mezzo CTU;
d) condannare altresì, la in favore degli opponenti, in via CP_1 solidale, dei danni subiti e subendi, a causa dell'illegittima condotta, non escluso il recesso, assunta nel corso del rapporto, somma da determinarsi nel corso dell'espletanda istruttoria o rimessi al prudente apprezzamento del Tribunale o, finanche equitativa;
e) Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di risposta depositata il 24.02.2020 si costituiva CP_1
contestando le doglianze avversarie e deducendo in via preliminare
[...]
l'inammissibilità dell'opposizione proposta ritenendo qualificabili come contratti autonomi di garanzia le “fideiussioni” sottoscritte dai signori (lettera di Pt_1 fideiussione fino all'importo di €.1.500.000,00 del 11/07/2014, nonché CP_3 della lettera di fideiussione specifica fino all'importo di €.500.000,00 del 26/05/2016), come evincibile dalla lettura degli articoli del contratto i quali stabilivano, rispettivamente, la dispensa per la Banca dall'obbligo di preventiva escussione di cui all'art. 1957 c.c. e l'obbligo per il fideiussore di pagare immediatamente alla Banca a semplice richiesta quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio nonché la sopravvivenza della garanzia anche nel caso di invalidità dei rapporti garantiti. Affermava che alla data del 05.12.2018 l' fosse creditrice nei confronti della MACE CP_1
SRL della complessiva somma di € 1.592.049,98 così specificata: € 496.192,71 quale saldo debitore del contratto di c/c n. 101200923 intestato alla predetta, giusto e/c ex art. 50 D.lgs n.385/93; € 71.284,67 quale saldo debitore del contratto di c/c n. 5320965 intestato alla predetta, giusto e/c ex art. 50 D.lgs n.385/93; € 31.390,69 per anticipo export n. 4383855 intestato alla predetta, giusto e/c ex art. 50 D.lgs n.385/93; € 20.606,28 per anticipo export n. 4414493 intestato alla predetta, giusto e/c ex art. 50 D.lgs n.385/93; € 47.095,89 per anticipo export n. 4417911 intestato alla predetta, giusto e/c ex art. 50 D.lgs n.385/93; € 36.630,14 per anticipo export n. 4431622 intestato alla predetta, giusto e/c ex art. 50 D.lgs n.385/93; € 21.855,61 per anticipo export n. 4467903 intestato alla predetta, giusto e/c ex art. 50 D.lgs n.385/93; € 467.233,04 quale saldo debitore del contratto di finanziamento chirografario jeremie n. 4281686 e n. 4281688 intestato alla predetta, giusto e/c ex art. 50 D.lgs n.385/93; € 349.460,95 quale
2 saldo debitore del contratto di finanziamento chirografario n. 4930108 intestato alla predetta, giusto e/c ex art. 50 D.lgs n.385/93; € 50.300,00 per escussione della fideiussione n. 11552148 rilasciata in favore di NI Ltd, giusto e/c ex art. 50 D.lgs n.385/93. Deduceva, inoltre, di aver depositato già in fase monitoria i contratti ed in sede di opposizione tutti gli estratti conto, nonché la liceità dei tassi applicati, mai superiori al tasso soglia, il rispetto della disciplina sulla trasparenza e completezza delle condizioni contrattuali, corretta applicazione della CMS. Contestava, inoltre, l'eccezione di nullità del c.d. contratto monofirma, l'applicazione di interessi anatocistici, essendo invece determinati sia i tassi intra fido che extra fido. Chiedeva pertanto “In via pregiudiziale, di rito, - dichiarare inammissibile l'opposizione promossa dai fideiussori, Sig.ri e Parte_1 dovendo qualificarsi le fideiussione omnibus e specifica Parte_2 sottoscritte, rispettivamente in data 11/07/2014 e 26/05/2016, quali contratti autonomi di garanzia, con conseguente inammissibilità delle contestazioni sollevate dagli odierni opponenti con la spiegata opposizione, per i motivi ampiamente esposti nel paragrafo A) del presente atto;
In via preliminare: - concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto n. 1314/2019, R.G. n.4259/2019, emesso dal Giudice, Dott.ssa Russo del Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere in data 02/06/2019 e depositato in data 03/06/2019, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione per i motivi esposti al paragrafo H) del presente atto;
Nel merito: - rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1314/2019, R.G. n.4259/2019, emesso dal Giudice, Dott.ssa Renata Russo del Tribunale Civile di Santa Maria Capua in data 02/06/2019 e depositato in data 03/06/2019; - condannare, in ogni caso, i Sig.ri e al pagamento Parte_1 Parte_2 delle somme che verranno accertate in corso di causa”.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione e depositata la disposta CTU grafologica, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Per ragioni sistematiche, in quanto necessario a circoscrivere il thema decidendum, appare opportuno trattare preliminarmente le eccezioni di nullità delle fideiussioni per apocrifia delle sottoscrizioni ivi apposte.
Ebbene, va accolto il motivo di opposizione concernente l'apocrifia delle sottoscrizioni apposte alla fideiussione omnibus dell'11.7.2014, prestata sino alla concorrenza di € 1.500.00,00.
Occorre infatti sottolineare come le indagini peritali condotte con diligenza e metodologia esente da errori, dal CTU nominato, dr.ssa Persona_1
3 abbiano accertato con altissima probabilità, che le sottoscrizioni in verifica siano apocrife.
In particolare, con metodologia dalla quale questo Giudice non ritiene doversi discostare, il CTU ha riscontrato numerose discordanze relative alla continuità, alla pressione, al gesto d'attacco, alla dimensione ineguale. Inoltre, nelle firme del 2014 a nome ha riscontrato l'assenza di cambi di direzione e variazioni di Pt_1 ambito gestuale che contrassegnano l'alveo scrittorio ispezionato, assente la punteggiatura tipica del e assenti tutti gli idiotismi tipici della Parte_1 gestualità dello stesso.
L'accurato esame delle scritture comparative ha evidenziato, infatti, “che gli elementi di differenza prevalgono rispetto ai tratti comuni fra le sottoscrizioni autentiche e quelle del 2014 in verifica delle quali pure si è dato atto: ci si riferisce alla curvilineità delle forme, all'andamento ascendente del tracciato e all'allineamento di base (sigle che non poggiano sul rigo di base). Sotto l'aspetto tecnico questi elementi non sono sufficienti a fondare il parere di autenticità. Le sigle a nome del 2014 divergono, rispetto a quelle comparative riferibili Pt_1 al signore, per generi e specie grafiche di elevato valore probatorio: ci si riferisce alla continuità, alla pressione, al gesto d'attacco, alla dimensione ineguale. Inoltre, nelle firme del 2014 a nome sono assenti i cambi di direzione e le Pt_1 variazioni di ambito gestuale che contrassegnano l'alveo scrittorio ispezionato, assente la punteggiatura tipica del e assenti tutti gli idiotismi tipici Parte_1 della gestualità dello stesso. Questi elementi di differenza prevalgono rispetto ai tratti comuni fra le sottoscrizioni autentiche e quelle del 2014 in verifica delle quali pure si è dato atto: ci si riferisce alla curvilineità delle forme, all'andamento ascendente del tracciato e all'allineamento di base (sigle che non poggiano sul rigo di base). Sotto l'aspetto tecnico questi elementi non sono sufficienti a fondare il parere di autenticità: Le 4 firme a nome Parte_1 apposte sul contratto di fideiussione del 2014 pertanto non si integrano nella stilistica gestuale dello stesso e sono da ritenersi apocrife. Le 4 sigle del 2014 apposte sul contratto di fideiussione a nome recano alcuni Parte_2 elementi grafici di divergenza rispetto a quelle abitualmente rilasciate dallo stesso e, in particolare, non corrisponde, rispetto alle sigle comparative, la pressione e il gesto finale. Le similitudini gestuali con le sigle comparative sono invece date dal gesto ininterrotto e da inanellamenti e gesti ritorti, elementi, questi, insufficienti a fondare un parere di autenticità: le sigle del 2014 a nome sono da ritenersi apocrife, ma in questo caso il parere di Parte_2 apocrificità raggiunge un livello di probabilità appena sufficiente, data l'esiguità degli elementi rappresentati nello scritto da poter analizzare. L'esame non ha potuto riguardare tutti i generi grafologici per essere la forma scrittoria estremamente destrutturata (firme in forma di sigla): il coefficiente percentualistico è in questo caso da sottolineare, nonostante l'analisi anche spettroscopica condotta (“la probabilità dell'ipotesi sul fatto è proporzionale al grado di informazione coerente”, C.d.S, Sez. Terza, sent. n. 3333/2017).”.
4 Si ritiene che la predetta valutazione, supportata anche da precise e convincenti controdeduzioni alle osservazioni dei consulenti di parte possa essere condivisa da questo giudicante sia sul piano metodologico che sul piano del merito.
Sempre in via preliminare, va invece precisato che secondo il CTU le quattro firme apposte da e sulla fideiussione del Parte_2 Parte_1
26.05.2016, sino alla concorrenza di € 500.000,00 siano riferibili ai predetti opponenti e quindi autentiche “avendo in comune con le sottoscrizioni comparative rilasciate dagli stessi gli elementi grafici ritenuti in letteratura di maggior rilievo probatorio. In particolare, per le firme verificande a nome
i generi già evidenziati e che qui si ripetono: la continuità, la pressione, i Pt_1 gesti fuggitivi (punteggiatura, gesto d'attacco, ovali inanellati), i rapporti dimensionali, i cambi di direzione. Esse sono autentiche. Le sigle del 2016 a nome
che recano per definizione alcuni limiti all'indagine grafica, Parte_2 come tutte le sigle, hanno rivelato tuttavia una corrispondenza significativa sotto l'aspetto delle sequenze gestuali e della costruzione del tracciato, oltre che neuromuscolare (pressione) e ideografico (ideazione di engrammi simbolici)”.
Alla luce della falsità involgente il solo contratto di fideiussione del 11.7.2014, l'indagine di questo Giudice deve concentrarsi sul contratto di fideiussione sottoscritto in data 26.05.2016 e, dunque, sulle eccezioni sollevate dagli opponenti relativamente al rapporto garantito, ossia il mutuo chirografario n. 4930108 stipulato in pari data.
Ciò detto, deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità delle doglianze sollevate dall'opponente ritenendosi che il rapporto instaurato tra le parti vada qualificato come fideiussione specifica, non già come contratto autonomo di garanzia non essendo ravvisabili gli estremi necessari per qualificare le fideiussioni in oggetto come contratto autonomo di garanzia.
La giurisprudenza, prendendo le mosse dalla pronunzia delle Sezioni Unite n. 3947 del 2010, è oramai concorde nel ritenere che la semplice presenza della clausola a prima richiesta senza l'ulteriore precisazione dell'impossibilità di sollevare eccezioni del debitore principale non consente di qualificare il contratto come autonomo di garanzia vertendosi di contro in tema di fideiussione. Difatti in merito alla qualificazione di contratto come fideiussione o autonomo di garanzia, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni (formula quest'ultima indispensabile per qualificare il contratto come contratto autonomo di garanzia, formula che indica appunto l'autonomia dell'impegno del garante rispetto all'obbligazione del debitore principale) vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (Trib. Milano Sez. Imprese n. 17/2023).
Per quanto attiene ai contratti stipulati tra , e la Parte_1 Parte_2
, da un'attenta lettura delle clausole in esso contenute, in CP_1 applicazione dei principi pocanzi espressi, non può che concludersi per la natura fideiussoria della garanzia prestata, non essendovi alcun riferimento al divieto di
5 proporre eccezioni relative al rapporto garantito.
Né appare incompatibile con tale assunto la deroga all'art. 1957 c.c., pattuita dalle parti all'art. 6 secondo cui “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art 1957 c.c. si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”, che semplicemente esclude il cd. beneficium exscussionis tipico della disciplina classica della fideiussione.
Qualificato il rapporto in termini di fideiussione, vanno dunque analizzate le eccezioni da questi proposte che spetterebbero al debitore principale limitatamente al contratto di mutuo garantito.
In tal senso l'ormai consolidata giurisprudenza ritiene alla luce il carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria consenta ai fideiussori di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, non già l'attribuzione di una legittimazione sostituiva per proporre le azioni che competono a quest'ultimo nei confronti del creditore, neppure quando le stesse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata la garanzia, ostandovi anche il principio generale sancito dall'art. 81 c.p.c., secondo cui, in mancanza di un valido titolo che consenta la sostituzione, legittimato ad agire in giudizio è solo il titolare dell'interesse leso (Cass. civ. n. 31653/2019).
Per quel che concerne i rilievi ufficiosi, in particolare la validità della deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nell'art. 6 del contratto - a mente del quale “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art 1957 c.c. si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita” – la stessa appare legittima, dunque non va rimessa al contraddittorio tra le parti in quanto i fideiussori non rivestono la qualifica di consumatori.
Occorre infatti rammentare che, secondo la giurisprudenza “in tema di fideiussione, la clausola che preveda la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, prevista dall'art. 1957 c.c., non rientra tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, 2 comma, esige la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente (cfr. Cass. Civ. ord. n. 2683/2025).
La clausola in deroga all'art. 1957 c.c. è tuttavia vessatoria nei confronti del consumatore in quanto limita la facoltà del consumatore di opporre al creditore l'eccezione di intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria prestata e determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Nell'ambito di un contratto di fideiussione, le parti possono escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c., ma se il garante è qualificabile come consumatore, tale accordo derogatorio deve necessariamente essere perfezionato secondo i modi e le forme
6 previste dal Codice del Consumo, con onere per il professionista di provare che le clausole (considerate vessatorie) sono state oggetto di trattativa individuale ex art. 34 comma 5 del codice del consumo, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c. (Trib. Firenze 2023, Trib. Milano 2019).
Come già accennato, nel caso di specie, deve escludersi la qualifica di consumatore di e atteso che dagli atti è emersa la Parte_2 Parte_1 loro qualità di soci di maggioranza della società garantita e per il Parte_1 anche la carica di liquidatore sino alla dichiarazione di fallimento.
Difatti dalla visura depositata dalla in uno alla comparsa di risposta, si CP_1 evince che gli stessi erano detentori, ciascuno, del 23% di partecipazioni della Mace s.r.l. e , è stato addirittura liquidatore sino alla dichiarazione di Parte_1 fallimento. Di guisa che, esclusa l'applicabilità della disciplina consumieristica in tema di vessatorietà, la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. va ritenuta valida.
Parimenti infondata è l'eccepita violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte dell'istituto di credito con conseguente liberazione dall'obbligazione garantita. Non appare infatti violato l'art. 1955 cod. civ. – che prevede l'estinzione della fideiussione per effetto della condotta del creditore che, per fatto proprio, non permetta al fideiussore la surroga nei suoi diritti – non essendo stato allegato né tantomeno provato un fatto quantomeno colposo, o comunque illecito, dell'istituto di credito tale da determinare la perdita del diritto di surrogazione, ex art. 1949 c.c. o di regresso ex art. 1950 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 4175/2020).
In virtù delle cariche ricoperte dai fideiussori - in particolare Parte_1 liquidatore della MACE s.r.l. sino alla dichiarazione di fallimento – deve escludersi che questi non fossero a conoscenza delle condizioni in cui versava la società stessa. Presunzione fondata anche sulla domanda di concordato preventivo proposta dalla Mace s.r.l. nel 2017, pubblicata nel Registro delle Imprese, evincibile dalla stessa visura allegata da Controparte_1
Occorre infatti ricordare che, nella vigenza della legge fallimentare, l'art. 161 l.f. prevedeva, al co. 4 “Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152”, ed al successivo co. 5 “La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172”.
Art. 152 l.f. che a sua volta, dopo aver previsto la necessità che la domanda di concordato fosse sottoscritta da chi detenesse la rappresentanza sociale, e per le società di capitali, come la MACE s.r.l., dall'amministratore (all'epoca liquidatore
, all'ultimo comma espressamente imponeva “In ogni caso, la Parte_1 decisione o la deliberazione di cui alla lettera b), del secondo comma deve
7 risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile”.
Forma di pubblicità notizia - che il legislatore ha da sempre riservato alle procedure concorsuali – che consente di conoscere anche dello stato di insolvenza, ancorché reversibile, o comunque di grave crisi, che sottende la domanda stessa di concordato.
Alla luce di tutti gli elementi considerati non può ritenersi plausibile che i garanti, in quanto soci di maggioranza, e anche liquidatore della società, Parte_1 non fossero a conoscenza delle difficoltose condizioni in cui la stessa versasse, dunque, nessuna violazione della buona fede e della trasparenza nei rapporti bancari può ascriversi ad CP_1
Appaiono altresì infondate le doglianze sollevate dagli opponenti in merito al rapporto garantito in quanto generiche.
Appare innanzitutto destituita di fondamento quella relativa alla violazione della forma scritta del contratto, in quanto non recante la sottoscrizione del funzionario incaricato dalla CP_2
È ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui i contratti bancari, in caso mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, non sono nulli per difetto della forma scritta. Si tratta, infatti, di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, sicché è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass. Civ. n. 18590/2023).
Appaiono poi generiche le doglianze relative alla nullità delle clausole contrattuali relative alla illegittima applicazione di interessi ultralegali, anatocistici, usurari ed alla commissione di massimo scoperto od equipollente.
Dovendo ritenersi limitato il thema decidendum al contratto garantito dalla fideiussione ritenuta autografa, ossia il mutuo chirografario stipulato il 26.5.2016 si ritiene che, a fronte del deposito del contratto, del piano di ammortamento, e della distinta di erogazione, parte opposta abbia assolto al proprio onere probatorio sotteso alla domanda di adempimento. Diversamente, l'opponente non ha invece assolto neppure all'onere di puntuale allegazione di cui era gravata, attesa l'eccessiva genericità fatti impeditivo ed estintivi della pretesa creditoria.
Difatti, contrariamente a quanto ormai statuito dalla consolidata giurisprudenza sopra richiamata, l'attore si è limitato ad eccepire l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, usurari ed anatocistici e delle commissioni di massimo scoperto, né ha collocato temporalmente detta illegittima applicazione, rimettendo in via del tutto esplorativa, tale indagine ad una invocata CTU la quale non è stata ammessa in quanto del tutto esplorativa.
Si sottolinea inoltre che il contratto di muto chirografario risulta completo di tutti gli elementi essenziali.
8 In conclusione, per effetto della invalidità della fideiussione omnibus del 11.7.2014, e della sola validità della fideiussione del 26.05.2016, gli opponenti possono ritenersi obbligati, in qualità di fideiussori, al pagamento della somma di
€ 349.460,95 quale saldo debitore del contratto di mutuo chirografario n. 4930108, oltre interessi convenzionali, sino a concorrenza di euro 500.000,00.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo opposto, e condannati gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento della minor somma di € 349.460,95 in favore dell'opposta, oltre interessi convenzionali sino a concorrenza dell'importo di € 500.000,00.
Le spese seguono la parziale soccombenza e vanno poste, nella misura ridotta, pari a 2/3, a carico della parte opposta nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 aggiornato al DM 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento (sul decisum) e dell'attività effettivamente svolta.
La reciproca soccombenza e l'accertamento della apocrifia di alcune sottoscrizioni giustificano la compensazione tra le parti delle spese di CTU (in misura del 50% ciascuna).
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1314/2019 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 3/6/2019 e per l'effetto condanna e , in solido tra Parte_2 Parte_1 loro, al pagamento in favore di della somma di € CP_1
349.460,95 oltre interessi convenzionali fino al soddisfo, sino a concorrenza di € 500.000,00;
2. condanna e alla refusione delle spese Parte_2 Parte_1 processuali in favore di nella misura già calcolata di 2/3, Controparte_1 che si liquidano in € 14.971,00, oltre spese generali ed accessori di legge;
3. pone definitivamente a carico delle parti in solido (50% per ciascuna parte processuale) le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Santa Maria Capua Vetere, 23 luglio 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Bernardel
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