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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 15/07/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana - In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TRIESTE, Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Anna L. Fanelli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. R.G. 514/23 ed iniziato con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 9/02/23 da
, con avv. M. PONIZ Parte_1
- ricorrente/attrice - contro e Controparte_1 Controparte_2 con avv.ti W. CRIVELLARI e B. BALASSONE
- resistenti/convenuti - avente ad oggetto: nullità donazioni e restituzione somme.
Conclusioni della ricorrente:
“Nel merito: per le ragioni esposte in premessa voglia l'adito Tribunale accertare la nullità delle dazioni riferibili alla RA mediante gli assegni in premessa indicati per un totale di euro 68.509,68 e, per CP_3
l'effetto, condannare i convenuti in via solidale tra loro a restituire e pagare alla ricorrente, nella veste di erede della RA , detta somma, o quella maggiore, o minore, che sarà ritenuta di giustizia, con gli interessi CP_3 legali da ciascun versamento o, quantomeno, dalla diffida del 16.11.2017.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari, accessori di legge e rimborso forfettario del 15%”.
Conclusioni dei convenuti:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito
- Nel merito: rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
- In via istruttoria: ammettere le prove così come dedotte nelle memorie ex artt. 183 comma VI n. 1 e 2 c.p.c.
- In ogni caso:
- condannare la ricorrente alla rifusione dei compensi di lite e spese, anche stragiudiziali e forfettarie, della presente causa. pagina 1 di 8 Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione ha adito il Tribunale ex art. 702 bis c.p.c., per sentir accogliere le conclusioni di cui in Parte_1 epigrafe, esponendo quanto segue, in fatto;
- di essere erede universale della sig.ra , nata a [...] il [...], residente e defunta in CP_3
Trieste il 07.03.2015; - alcuni anni prima di morire, la sporse querela nei confronti dei convenuti, in CP_3 particolare, rappresentando di nutrire dei sospetti sui sig.ri (che lavoravano in posta), allora sempre più CP_2 strettamente inseriti nella propria vita, anche perché non riceveva più l'estratto conto trimestrale del proprio conto postale, e quindi, effettuate alcune ricerche, scopriva che il conto corrente si era assottigliato e che gli stessi risultavano beneficiari di svariati assegni (uno per somma particolarmente ingente); - la nella CP_3 querela riferiva di non aver avuto assolutamente intenzione e contezza di tali erogazioni, circostanza che ripeté allo psichiatra, al quale si rivolse di seguito onde essere valutata -più che positivamente (all. n°5)-in vista della redazione del testamento in atti;
- proprio all'esito di quella denuncia la Procura di Trieste chiese ed ottenne la nomina di un A.d.S. a tutela della beneficiata;
- defunta la Signora la ricorrente, nella veste di erede CP_3 universale, effettuò, quindi, le dovute ricerche e nel fascicolo del procedimento penale rilevò in effetti che, come documentato da , gli assegni tratti sul c.c. postale della Bonvento a favore dei convenuti sono i CP_4 seguenti (all. 7-29):
a Controparte_1
euro 1.000,00 emesso il 10.2.2011;
euro 1.000,00 emesso il 22.03.2011;
euro 1.000,00 emesso il 23.6.2011;
euro 500,00 emesso il 22.7.2011;
euro 1.000,00 emesso il 24.08.2011;
euro 1.000,00 emesso il 21.9.2011;
euro 2.000,00 emesso il 30.09.2011;
a Controparte_2
euro 1.000,00 emesso il 4.11.2011;
euro 1.000,00 emesso il 15.12.2011;
euro 1.000,00 emesso il 19.2.2012;
euro 1.500,00 emesso il 15.04.2012; euro1.000,00 emesso il 04.06.2012;
euro 1.500,00 emesso il 24.8.2012;
euro 1.500,00 emesso il 17.12.2012;
euro 1.500,00 emesso l'8.5.2013: totale euro 17.500,00
euro 1.500,00 emesso il 9.4.2011; pagina 2 di 8 euro 1.500,00 emesso il 21.4.2012;
euro 1.000,00 emesso l'8.10.2012;
euro 43.409,68 emesso il 06.03.2013;
euro 1.500,00 emesso il 21.03.2013;
euro 1.500,00 emesso il 29.05.2013;
euro 600,00 emesso il 5.6.2013: totale euro 51.009,68
Ha quindi dedotto la ricorrente che: il procedimento penale è stato archiviato su richiesta del P.M. ma la circostanza è irrilevante in questa sede;
- incontroverso è che dai carnet della risultano tratti 22 CP_3 assegni a favore dei convenuti (15 e 7 , titoli che essi hanno versato sul conto corrente loro CP_1 CP_2 cointestato per una somma complessiva assai considerevole;
ammesso (e non concesso) si fosse trattato di donazione, ne è comunque evidente la nullità per mancanza dell'atto pubblico ex art. 782 c.c., non ricorrendo l'ipotesi della donazione di modico valore, sul piano sia oggettivo che soggettivo, né quella della remunerazione ai servigi prestati negli anni dai convenuti;
la diffida alla restituzione con invito alla Negoziazione Assistita non ha sortito effetto alcuno.
Nel costituirsi in giudizio, e hanno rilevato l'incompatibilità della vertenza col Controparte_1 Controparte_2 rito sommario e contestato la fondatezza del ricorso, di cui hanno chiesto il rigetto. I resistenti hanno segnatamente evidenziato che, all'esito dell'archiviazione intervenuta in sede penale, avevano trovato conferma la natura remuneratoria delle somme principali versate dalla ai coniugi e l'attività che questi, CP_3 CP_2 nell'arco di 13 anni, avevano prestato a favore della predetta;
gli assegni configurano, ai sensi dell'art. 1988 C.C., una promessa di pagamento, in quanto tale assistita da una presunzione juris tantum del rapporto sottostante;
in particolare: - gli assegni di importo minore erano stati emessi dalla in favore dei coniugi CP_3 CP_2 affinché questi ultimi, depositandoli sul proprio conto, potessero poi provvedere al pagamento di spese nell'interesse della loro mandante, che da tempo non usciva più di casa e, dunque, non era in grado di provvedervi essa stessa;
si trattava cioè di spese anticipate dai che la rimborsava loro nel CP_2 CP_3 momento in cui questi le portavano a casa i contanti prelevati dal loro conto dopo l'incasso degli assegni
“minori”; - l'assegno di importo maggiore, invece, era stato loro rilasciato per ricompensarli dei servizi che le avevano reso e le avrebbero ancora prestato, ossia nell'intento di ripagarli per l'aiuto prestatole nel corso dei 13 anni di frequentazione. Ad ogni modo, alla luce delle valutazioni dello specialista, la era CP_3 sufficientemente lucida per disporre dei propri denari come meglio riteneva, e come effettivamente ha fatto negli anni. Si trattava, non già di una donazione remuneratoria, che esige la forma solenne richiesta per le donazioni tipiche, bensì di un negotium mixtum cum donationem, dove l'elemento di onerosità per servizi resi prevaleva nettamente rispetto all'animus donandi e non vi era sproporzione in danno della RA , anzi. CP_3
Il G.I. ha disposto la conversione del rito e concesso i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.; quindi, ritenendo superflue le attività istruttorie proposte, ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni. Infine, assegnati i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione. pagina 3 di 8 Va premesso che le risultanze del procedimento penale - note e richiamate da entrambe le parti – hanno una importanza soltanto marginale e relativa nel presente giudizio.
Infatti, i giudici penali sono stati chiamati a verificare la eventuale sussistenza delle fattispecie di circonvenzione di incapace e di appropriazione indebita, che hanno escluso, ritenendo in sostanza frutto di volontà abbastanza libera e consapevole della defunta la dazione degli assegni in questione, da lei stessa firmati, CP_3 così come è stata considerata genuina la delega ad operare sul suo conto da lei rilasciata a favore dei CP_2
Ciò di cui invece qui si discute è se il negozio sottostante al rilascio degli assegni sia valido o meno, secondo un ordine di valutazioni certo distinto ed autonomo rispetto a quello di competenza del giudice penale: se anche può escludersi la natura (penalisticamente) indebita dell'incasso – in quanto in definitiva voluto e accettato dalla traente, da uno specialista giudicata in possesso di sufficienti capacità mentali –, altra cosa è l'accertamento se la figura negoziale posta in essere fosse valida o meno, alla stregua dei principi civilistici.
Diviene dunque essenziale indagare se si fosse trattato di donazione, e di quale tipo, o di altro.
Viene in rilievo innanzitutto l'art. 770 c.c., primo comma, secondo cui “È donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione”.
La norma si occupa della cd “donazione remuneratoria”, che consiste in un'attribuzione patrimoniale caratterizzata dall'elemento della spontaneità, in quanto effettuata con la consapevolezza di non dover adempiere ad alcun obbligo giuridico, morale o sociale, e può avere diverse cause o finalità: per riconoscenza o gratitudine,
o per premiare particolari meriti, ovvero per compensare servizi resi dal donante al donatario, dove però non deve sussistere corrispettività o interdipendenza, ossia un sinallagma contrattuale;
in tale ultimo caso, più complesso, vi è un concorso di motivi e la donazione sarà configurabile solo dove il motivo liberale venga chiaramente a prevalere su quello di scambio.
Trattandosi di una vera e propria donazione, ai fini della validità è necessario l'atto pubblico, sebbene non occorra anche indicarvi il motivo. In difetto, la donazione rimuneratoria risulterà nulla.
Costituiscono invece figure distinte:
- il negotium mixtum cum donatione, dove sullo scopo di liberalità prevale quello oneroso e per la validità del quale basta la forma necessaria per il negozio tipico cui lo scopo oneroso corrisponde. In proposito, appare pertinente Cass. civ. Sez. II, ordinanza n. 41480 del 24/12/21, nel senso che “La donazione remuneratoria, la quale consiste nella liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario ovvero per speciale remunerazione, è una donazione vera e propria, perciò assoggettata alla disciplina della reintegrazione di quanto spetta ai legittimari ed all'azione di riduzione;
al contrario, affinché si realizzi una liberalità in occasione di servizi resi, non implicante gli effetti normali della donazione, occorre, da un lato, che
l'attribuzione venga effettuata in funzione di corrispettivo o in adempimento di un'obbligazione derivante dalla legge ovvero in osservanza di un dovere nascente dalle comuni norme morali e sociali e, dall'altro, che sussista una qual certa equivalenza economica fra il suo valore e quello dei servizi ricevuti dal disponente. Allorché
l'elargizione da parte del donante sia diretta anche al soddisfacimento di prestazioni ricevute, infine, l'intero
pagina 4 di 8 rapporto è regolato in base al criterio della prevalenza, ricercando quale dei due cennati intenti si sia voluto principalmente perseguire”.
- l'obbligazione naturale (art. 2034 del c.c.), che sottintende la consapevolezza di adempiere a un dovere morale e sociale, anche se il confine è spesso difficile da individuare;
non è richiesta in tal caso una specifica forma. La
S.C., con la sentenza n. 19578 del 30/09/16, Sez. II, ha evidenziato che “La liberalità fatta per riconoscenza nei confronti del beneficiario (cd. donazione rimuneratoria) differisce dall'obbligazione naturale ex art. 2034, comma 1, c.c., la cui sussistenza postula una duplice indagine, finalizzata ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale, in rapporto alla valutazione corrente nella società, e se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso” (v. anche Cass. civ. Sez. II, sentenza n. 10262/16 e 14981/2002).
- la liberalità d'uso, di cui al secondo comma dell'art. 770 cit.: “Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi”; vi è un diverso movente, assimilabile ad un animus solvendi – piuttosto che donandi: l'esigenza di adeguarsi a un costume sociale (si pensi alle mance, ai pacchi dono natalizi inviati al professionista, alle gratifiche ai dipendenti, etc.; cfr. Cass. civ. sez. II, 18/06/08
n. 16550, secondo cui “La qualificazione giuridica di un'elargizione come liberalità effettuata in conformità agli usi ex art. 770, secondo comma, c.c., deve risultare non solo dal rapporto con la potenzialità economica del donante ma anche in relazione alle condizioni sociali in cui si svolge la sua vita di relazione, oltre che dal concreto accertamento dell'animus solvendi consistente nell'equivalenza economica tra servizi resi e liberalità ed, infine, dall'effettiva corrispondenza agli usi, intesi come costumi sociali e familiari”. V anche Cass. civ.
6720/88, che rinvia “agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti fra le parti e della loro posizione sociale”).
Rileva anche l'art. 783 c.c., secondo il quale “La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione. La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante”. Il “modico valore” va apprezzato non secondo criteri rigidi bensì alla stregua di due elementi: obiettivo - correlato al valore del bene che ne sostituisce oggetto - e oggettivo, avuto riguardo alle condizioni economiche del donante, non dovendo mai incidere l'atto di liberalità sul patrimonio di quest'ultimo in modo apprezzabile (Cass. civ. n. 3858/2020 e 238/24, 7913/01, 11304/94,
1873/1989).
Tutto quanto premesso, si osserva quanto segue.
Gli assegni di cui è causa sono stati emessi dalla defunta nel periodo ricompreso tra il gennaio CP_3
2011 e il giugno 2013, in un arco di tempo di 30 mesi.
Accantonato il titolo di € 43.409,68, di cui si dirà meglio in seguito, risultano 21 assegni minori per un totale di €
25,100.
Dal rapporto in atti della Questura di Trieste (doc. 2 conv.) si evince che:
- i convenuti hanno esibito scontrini per acquisti di generi alimentari e medicinali, avvenuti tra marzo, aprile e maggio 2013, per un totale di € 680,77; è pacifico che in quel periodo la non usciva di causa e, quindi, CP_3
pagina 5 di 8 appare verosimile che tale importo andasse a coprirne specifiche esigenze, soddisfatte tramite gli assegni in questione (i costi per telefono ed utenze erano invece domiciliati sul conto corrente della defunta).
- nello stesso periodo, le spese condominiali dovute dalla defunta ammontavano ad € 8.004,97 e quelle saldate in
€ 6.404,55; non risultando altri prelievi o bonifici o giroconti, il pagamento fu plausibilmente effettuato appunto con le somme incassate tramite gli assegni via via allora rilasciati ai in particolare ad 8 assegni, per un CP_2 totale di € 9.100, corrispondono pagamenti di rate compiuti lo stesso giorno o pochi giorni dopo, per importi leggermente inferiori, e cioè per € 6.404,55, così restando a vantaggio dei la somma di € 2.695,45. CP_2
Orbene, considerando il totale importo dei 21 assegni, pari ad € 25.100 (escluso il maggiore), è vero che almeno i suindicati importi di € 680,77 e 6.404,55 furono spesi a beneficio della de cuius e, dunque, può parlarsi al riguardo di dovuti e leciti rimborsi o anticipazioni, come affermato dai convenuti.
Resta quindi da capire se il residuo di € 18.014,68, di fatto rimasto ai costituisse il frutto di una CP_2 donazione invalida, secondo la tesi attorea.
In proposito, va peraltro ricordato che l'assegno configura in sostanza una promessa di pagamento, con l'effetto tipico non tanto di far sorgere l'obbligo, quanto piuttosto di far scattarela presunzione del rapporto fondamentale e l'inversione dell'onere della prova;
prova che può vertere sulla inesistenza o anche sull'invalidità, inefficacia o sopravvenuta estinzione del rapporto sottostante.
Nella specie, in primo luogo, si deve escludere che la avesse rilasciato gli assegni in questione CP_3 nell'adempimento di un'obbligazione naturale (ipotesi in realtà nemmeno dedotta dalle controparti). Se anche può ammettersi la spontaneità dell'emissione, non è dato però ravvisare la volontà e consapevolezza di agire per un qualche “dovere morale o sociale”, e tale rilievo appare dirimente, a prescindere dai dubbi su
“proporzionalità ed adeguatezza” delle somme elargite.
Idem, non appare configurabile una liberalità d'uso, in assenza di animus solvendi riferibile ad un qualche preciso costume o abitudine sociale, considerando anche le condizioni economiche della . CP_3
In relazione agli assegni che servirono a coprire le spese condominiali, di cui alla citata informativa della
Questura, la tutto sommato modesta differenza tra importi dei singoli titoli (tre di € 1500, uno di 600, gli altri di
1000) e misura delle corrispondenti somme utilizzate per i pagamenti induce piuttosto a ravvisare nelle somme via via trattenute – ovviamente considerate ciascuna singolarmente, pur se di entità variabile – il risultato di donazioni di modico valore, in quanto tali non necessitanti di specifica forma ad substantiam.
Appare infatti innegabile, e non altrimenti qualificabile, lo spirito di riconoscenza che dovette animare tali elargizioni, posto che la stessa defunta aveva ammesso, già con la querela dd. 7/06/13 (doc. 4 CP_3 att.), di avere ricevuto dai alcuni servigi, e per anni, quali il fare la spesa, pagare le bollette, CP_2 accompagnarla per le visite mediche, sino al punto che la predetta, almeno in un primo momento, si era indotta a fare testamento in loro favore.
Pertanto, la ripetizione richiesta non va accordata per l'intera somma suindicata di € 9100, oltre che per quella di
€ 680,77, trattandosi in definitiva, in parte, di somme spese nell'interesse della de cuius, in altra parte di donazioni non nulle. pagina 6 di 8 A differenti conclusioni si deve invece pervenire con riferimento sia agli altri assegni cd. “minori” sia riguardo a quello maggiore di € 43.409,68, emesso a nome del CP_2
Al riguardo, non è possibile sostenere la tesi del negotium mixtum cum donatione con scopo oneroso prevalente su quello di liberalità.
E' pur vero che l'abitudine della di far incassare a terzi assegni propri al fine di avere del contante a CP_3 casa ha trovato un qualche riscontro nelle risultanze di causa: ciò veniva da lei stessa riferito nella querela e al dott. (doc.ti 4 e 5 att); anche la dichiarava di aver incassato un assegno per portarle i relativi Per_1 Pt_1 contanti a domicilio.
Tuttavia, al di là di quanto accertato dalla Questura, appare arduo ritenere che la abbisognasse CP_3 addirittura di “1.500-3.000 euro al mese per sé stessa”, sì da giustificare l'emissione di assegni di un tale importo.
A tutto voler concedere, può considerarsi a parte il solo assegno di € 500 emesso per il mese di luglio 2011, in un'ottica presuntiva e di ragionevolezza, quale importo di per sé non particolarmente rilevante e che ben poteva servire alle spese correnti della defunta e/o quale (modesta) remunerazione per i servigi resi.
Invece, € 14.819,23 (pari ad € 25.100 - 9100 - € 680,77 – 500) in 2 anni e mezzo non è certo poco e, quindi, non poteva trattarsi nemmeno di donazioni di modico valore.
Tanto meno può parlarsi di elemento prevalente della corrispettività od onerosità riguardo all'assegno di €
43.409, apparendone al contrario palese ed assorbente lo scopo remuneratorio.
Basti considerare, da un lato, che il titolo è stato emesso il 6/03/13 (nello stesso periodo degli altri), mentre la frequentazione tra le parti è assai più risalente, e ciò dimostra e avvalora piuttosto il motivo della riconoscenza, non già la corrispettività (la volontà di riconoscere un “compenso” era esclusa pure nella succitata querela della
); lungi dunque dal potersi aderire all'assunto dei convenuti secondo il quale “Se andassimo a
CP_3 contabilizzare i corrispondenti servizi prestati dai signori per l'amica nei molti anni di CP_2 CP_3 frequentazione, i 43.000 euro di cui al noto assegno si tradurrebbero in circa 3000 l'anno, meno di 300 euro al mese (un quarto di quanto percepiva la badante)…la controprestazione dei signori è risultata essere ben CP_2 superiore all'importo versato loro dall'amica e che, dunque, non vi è alcuna sproporzione in danno della
CP_3 RA (quindi nessuna prevalenza dell'animus donandi di quest'ultima volto ad “arricchire” gli
CP_3 odierni convenuti). Anzi: sono piuttosto i signori ad aver “donato” più assistenza e più servizi di quanto CP_2 la RA abbia riconosciuto loro con l'assegno da 43.000 euro”.
CP_3
Dall'altro lato, non può omettersi di dare il giusto peso alle prestazioni rese dai in favore della , CP_2 CP_3 che non andarono al di là di un “rapporto di amicizia” (come pure riferito in querela), pur se di una certa consistenza e duraturo, dove l'aiuto si estrinsecò in attività per lo più saltuarie e comunque limitate, nemmeno assimilabili a quelle di una badante (quale fu poi la , quando peraltro c'era già una colf una volta alla Pt_1 settimana per i lavori domestici più pesanti. I secondo le loro stesse allegazioni (e correlative, in verità CP_2 generiche, richieste di prova orale), si occuparono invero del pagamento dei conti (bollette e spese pagina 7 di 8 condominiali), della spesa, dell'acquisto dei farmaci, dell'accompagnamento per le visite mediche, del portare alla pasti pronti, tenerle compagnia o telefonarle, più o meno spesso;
nulla di più. CP_3
Non si vede come altrimenti possa qualificarsi la dazione di un titolo di importo così rilevante - anche in relazione alle potenzialità economiche della (pensionata già impiegata del Comune), e a distanza di CP_3 tempo dai pretesi servizi di assistenza - se non quale liberalità remuneratoria.
Del resto, gli stessi convenuti incentrano le loro difese sul concetto di ricompensa, ma una cosa è l'intenzione di ricompensare altra il pagare un corrispettivo o una controprestazione. Né giova in contrario la circostanza che l'importo dell'assegno corrispondesse al disinvestimento di buoni fruttiferi acquistati già nel 2004, ossia quattro anni dopo l'inizio delle frequentazioni coi poiché anche il presunto intento di effettuare “una sorta di CP_2
“riconoscimento” per quanto fatto nel passato e una forma di “incentivo” per il futuro” non sarebbe altrimenti giustificabile se non in funzione remuneratoria, e non già corrispettiva. Non senza poi considerare il regalo di due ciclomotori, circostanza ammessa dal in sede penale (doc. 14 conv.) CP_2
Irrilevante, ai presenti fini, come già anticipato, che i si fossero approfittati o meno della e CP_2 CP_3 versassero in buona o mala fede.
Si deve dunque concludere per l'accoglimento delle domande attoree, relativamente all'assegno di € 43.409 e agli altri minori di cui sopra per totali € 14.819,23 (pari ad € 25.100 - 9100 - € 680,77 – 500); oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Infine, le spese di lite seguono la prevalente soccombenza dei convenuti, salva una parziale compensazione, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca ovvero del ridimensionamento delle pretese dell'attrice.
La liquidazione viene operata ai sensi del D.M. 55/14 e 247/22, ed anche ex artt. 4 comma 1e 5 comma 1, applicati i minimi tariffari per la fase istruttoria, di modesto spessore.
P.Q.M.
ogni contraria istanza od eccezione disattesa, accertata la nullità delle correlative donazioni, condanna in solido i resistenti/convenuti e a pagare alla ricorrente/attrice la Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 somma di € 58.230, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna, inoltre, i convenuti a rifondere 2/3 delle spese di lite dell'attrice, liquidate per l'intero in € 10.600 ed €
379,50 per esborsi, oltre spese gen. 15% ed IVA e CAP come per legge;
compensato il residuo 1/3;
Così deciso a Trieste, il 15/07/25
il Giudice dott.ssa Anna L. Fanelli
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI TRIESTE, Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Anna L. Fanelli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. R.G. 514/23 ed iniziato con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 9/02/23 da
, con avv. M. PONIZ Parte_1
- ricorrente/attrice - contro e Controparte_1 Controparte_2 con avv.ti W. CRIVELLARI e B. BALASSONE
- resistenti/convenuti - avente ad oggetto: nullità donazioni e restituzione somme.
Conclusioni della ricorrente:
“Nel merito: per le ragioni esposte in premessa voglia l'adito Tribunale accertare la nullità delle dazioni riferibili alla RA mediante gli assegni in premessa indicati per un totale di euro 68.509,68 e, per CP_3
l'effetto, condannare i convenuti in via solidale tra loro a restituire e pagare alla ricorrente, nella veste di erede della RA , detta somma, o quella maggiore, o minore, che sarà ritenuta di giustizia, con gli interessi CP_3 legali da ciascun versamento o, quantomeno, dalla diffida del 16.11.2017.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari, accessori di legge e rimborso forfettario del 15%”.
Conclusioni dei convenuti:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito
- Nel merito: rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
- In via istruttoria: ammettere le prove così come dedotte nelle memorie ex artt. 183 comma VI n. 1 e 2 c.p.c.
- In ogni caso:
- condannare la ricorrente alla rifusione dei compensi di lite e spese, anche stragiudiziali e forfettarie, della presente causa. pagina 1 di 8 Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione ha adito il Tribunale ex art. 702 bis c.p.c., per sentir accogliere le conclusioni di cui in Parte_1 epigrafe, esponendo quanto segue, in fatto;
- di essere erede universale della sig.ra , nata a [...] il [...], residente e defunta in CP_3
Trieste il 07.03.2015; - alcuni anni prima di morire, la sporse querela nei confronti dei convenuti, in CP_3 particolare, rappresentando di nutrire dei sospetti sui sig.ri (che lavoravano in posta), allora sempre più CP_2 strettamente inseriti nella propria vita, anche perché non riceveva più l'estratto conto trimestrale del proprio conto postale, e quindi, effettuate alcune ricerche, scopriva che il conto corrente si era assottigliato e che gli stessi risultavano beneficiari di svariati assegni (uno per somma particolarmente ingente); - la nella CP_3 querela riferiva di non aver avuto assolutamente intenzione e contezza di tali erogazioni, circostanza che ripeté allo psichiatra, al quale si rivolse di seguito onde essere valutata -più che positivamente (all. n°5)-in vista della redazione del testamento in atti;
- proprio all'esito di quella denuncia la Procura di Trieste chiese ed ottenne la nomina di un A.d.S. a tutela della beneficiata;
- defunta la Signora la ricorrente, nella veste di erede CP_3 universale, effettuò, quindi, le dovute ricerche e nel fascicolo del procedimento penale rilevò in effetti che, come documentato da , gli assegni tratti sul c.c. postale della Bonvento a favore dei convenuti sono i CP_4 seguenti (all. 7-29):
a Controparte_1
euro 1.000,00 emesso il 10.2.2011;
euro 1.000,00 emesso il 22.03.2011;
euro 1.000,00 emesso il 23.6.2011;
euro 500,00 emesso il 22.7.2011;
euro 1.000,00 emesso il 24.08.2011;
euro 1.000,00 emesso il 21.9.2011;
euro 2.000,00 emesso il 30.09.2011;
a Controparte_2
euro 1.000,00 emesso il 4.11.2011;
euro 1.000,00 emesso il 15.12.2011;
euro 1.000,00 emesso il 19.2.2012;
euro 1.500,00 emesso il 15.04.2012; euro1.000,00 emesso il 04.06.2012;
euro 1.500,00 emesso il 24.8.2012;
euro 1.500,00 emesso il 17.12.2012;
euro 1.500,00 emesso l'8.5.2013: totale euro 17.500,00
euro 1.500,00 emesso il 9.4.2011; pagina 2 di 8 euro 1.500,00 emesso il 21.4.2012;
euro 1.000,00 emesso l'8.10.2012;
euro 43.409,68 emesso il 06.03.2013;
euro 1.500,00 emesso il 21.03.2013;
euro 1.500,00 emesso il 29.05.2013;
euro 600,00 emesso il 5.6.2013: totale euro 51.009,68
Ha quindi dedotto la ricorrente che: il procedimento penale è stato archiviato su richiesta del P.M. ma la circostanza è irrilevante in questa sede;
- incontroverso è che dai carnet della risultano tratti 22 CP_3 assegni a favore dei convenuti (15 e 7 , titoli che essi hanno versato sul conto corrente loro CP_1 CP_2 cointestato per una somma complessiva assai considerevole;
ammesso (e non concesso) si fosse trattato di donazione, ne è comunque evidente la nullità per mancanza dell'atto pubblico ex art. 782 c.c., non ricorrendo l'ipotesi della donazione di modico valore, sul piano sia oggettivo che soggettivo, né quella della remunerazione ai servigi prestati negli anni dai convenuti;
la diffida alla restituzione con invito alla Negoziazione Assistita non ha sortito effetto alcuno.
Nel costituirsi in giudizio, e hanno rilevato l'incompatibilità della vertenza col Controparte_1 Controparte_2 rito sommario e contestato la fondatezza del ricorso, di cui hanno chiesto il rigetto. I resistenti hanno segnatamente evidenziato che, all'esito dell'archiviazione intervenuta in sede penale, avevano trovato conferma la natura remuneratoria delle somme principali versate dalla ai coniugi e l'attività che questi, CP_3 CP_2 nell'arco di 13 anni, avevano prestato a favore della predetta;
gli assegni configurano, ai sensi dell'art. 1988 C.C., una promessa di pagamento, in quanto tale assistita da una presunzione juris tantum del rapporto sottostante;
in particolare: - gli assegni di importo minore erano stati emessi dalla in favore dei coniugi CP_3 CP_2 affinché questi ultimi, depositandoli sul proprio conto, potessero poi provvedere al pagamento di spese nell'interesse della loro mandante, che da tempo non usciva più di casa e, dunque, non era in grado di provvedervi essa stessa;
si trattava cioè di spese anticipate dai che la rimborsava loro nel CP_2 CP_3 momento in cui questi le portavano a casa i contanti prelevati dal loro conto dopo l'incasso degli assegni
“minori”; - l'assegno di importo maggiore, invece, era stato loro rilasciato per ricompensarli dei servizi che le avevano reso e le avrebbero ancora prestato, ossia nell'intento di ripagarli per l'aiuto prestatole nel corso dei 13 anni di frequentazione. Ad ogni modo, alla luce delle valutazioni dello specialista, la era CP_3 sufficientemente lucida per disporre dei propri denari come meglio riteneva, e come effettivamente ha fatto negli anni. Si trattava, non già di una donazione remuneratoria, che esige la forma solenne richiesta per le donazioni tipiche, bensì di un negotium mixtum cum donationem, dove l'elemento di onerosità per servizi resi prevaleva nettamente rispetto all'animus donandi e non vi era sproporzione in danno della RA , anzi. CP_3
Il G.I. ha disposto la conversione del rito e concesso i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.; quindi, ritenendo superflue le attività istruttorie proposte, ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni. Infine, assegnati i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione. pagina 3 di 8 Va premesso che le risultanze del procedimento penale - note e richiamate da entrambe le parti – hanno una importanza soltanto marginale e relativa nel presente giudizio.
Infatti, i giudici penali sono stati chiamati a verificare la eventuale sussistenza delle fattispecie di circonvenzione di incapace e di appropriazione indebita, che hanno escluso, ritenendo in sostanza frutto di volontà abbastanza libera e consapevole della defunta la dazione degli assegni in questione, da lei stessa firmati, CP_3 così come è stata considerata genuina la delega ad operare sul suo conto da lei rilasciata a favore dei CP_2
Ciò di cui invece qui si discute è se il negozio sottostante al rilascio degli assegni sia valido o meno, secondo un ordine di valutazioni certo distinto ed autonomo rispetto a quello di competenza del giudice penale: se anche può escludersi la natura (penalisticamente) indebita dell'incasso – in quanto in definitiva voluto e accettato dalla traente, da uno specialista giudicata in possesso di sufficienti capacità mentali –, altra cosa è l'accertamento se la figura negoziale posta in essere fosse valida o meno, alla stregua dei principi civilistici.
Diviene dunque essenziale indagare se si fosse trattato di donazione, e di quale tipo, o di altro.
Viene in rilievo innanzitutto l'art. 770 c.c., primo comma, secondo cui “È donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione”.
La norma si occupa della cd “donazione remuneratoria”, che consiste in un'attribuzione patrimoniale caratterizzata dall'elemento della spontaneità, in quanto effettuata con la consapevolezza di non dover adempiere ad alcun obbligo giuridico, morale o sociale, e può avere diverse cause o finalità: per riconoscenza o gratitudine,
o per premiare particolari meriti, ovvero per compensare servizi resi dal donante al donatario, dove però non deve sussistere corrispettività o interdipendenza, ossia un sinallagma contrattuale;
in tale ultimo caso, più complesso, vi è un concorso di motivi e la donazione sarà configurabile solo dove il motivo liberale venga chiaramente a prevalere su quello di scambio.
Trattandosi di una vera e propria donazione, ai fini della validità è necessario l'atto pubblico, sebbene non occorra anche indicarvi il motivo. In difetto, la donazione rimuneratoria risulterà nulla.
Costituiscono invece figure distinte:
- il negotium mixtum cum donatione, dove sullo scopo di liberalità prevale quello oneroso e per la validità del quale basta la forma necessaria per il negozio tipico cui lo scopo oneroso corrisponde. In proposito, appare pertinente Cass. civ. Sez. II, ordinanza n. 41480 del 24/12/21, nel senso che “La donazione remuneratoria, la quale consiste nella liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario ovvero per speciale remunerazione, è una donazione vera e propria, perciò assoggettata alla disciplina della reintegrazione di quanto spetta ai legittimari ed all'azione di riduzione;
al contrario, affinché si realizzi una liberalità in occasione di servizi resi, non implicante gli effetti normali della donazione, occorre, da un lato, che
l'attribuzione venga effettuata in funzione di corrispettivo o in adempimento di un'obbligazione derivante dalla legge ovvero in osservanza di un dovere nascente dalle comuni norme morali e sociali e, dall'altro, che sussista una qual certa equivalenza economica fra il suo valore e quello dei servizi ricevuti dal disponente. Allorché
l'elargizione da parte del donante sia diretta anche al soddisfacimento di prestazioni ricevute, infine, l'intero
pagina 4 di 8 rapporto è regolato in base al criterio della prevalenza, ricercando quale dei due cennati intenti si sia voluto principalmente perseguire”.
- l'obbligazione naturale (art. 2034 del c.c.), che sottintende la consapevolezza di adempiere a un dovere morale e sociale, anche se il confine è spesso difficile da individuare;
non è richiesta in tal caso una specifica forma. La
S.C., con la sentenza n. 19578 del 30/09/16, Sez. II, ha evidenziato che “La liberalità fatta per riconoscenza nei confronti del beneficiario (cd. donazione rimuneratoria) differisce dall'obbligazione naturale ex art. 2034, comma 1, c.c., la cui sussistenza postula una duplice indagine, finalizzata ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale, in rapporto alla valutazione corrente nella società, e se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso” (v. anche Cass. civ. Sez. II, sentenza n. 10262/16 e 14981/2002).
- la liberalità d'uso, di cui al secondo comma dell'art. 770 cit.: “Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi”; vi è un diverso movente, assimilabile ad un animus solvendi – piuttosto che donandi: l'esigenza di adeguarsi a un costume sociale (si pensi alle mance, ai pacchi dono natalizi inviati al professionista, alle gratifiche ai dipendenti, etc.; cfr. Cass. civ. sez. II, 18/06/08
n. 16550, secondo cui “La qualificazione giuridica di un'elargizione come liberalità effettuata in conformità agli usi ex art. 770, secondo comma, c.c., deve risultare non solo dal rapporto con la potenzialità economica del donante ma anche in relazione alle condizioni sociali in cui si svolge la sua vita di relazione, oltre che dal concreto accertamento dell'animus solvendi consistente nell'equivalenza economica tra servizi resi e liberalità ed, infine, dall'effettiva corrispondenza agli usi, intesi come costumi sociali e familiari”. V anche Cass. civ.
6720/88, che rinvia “agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti fra le parti e della loro posizione sociale”).
Rileva anche l'art. 783 c.c., secondo il quale “La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione. La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante”. Il “modico valore” va apprezzato non secondo criteri rigidi bensì alla stregua di due elementi: obiettivo - correlato al valore del bene che ne sostituisce oggetto - e oggettivo, avuto riguardo alle condizioni economiche del donante, non dovendo mai incidere l'atto di liberalità sul patrimonio di quest'ultimo in modo apprezzabile (Cass. civ. n. 3858/2020 e 238/24, 7913/01, 11304/94,
1873/1989).
Tutto quanto premesso, si osserva quanto segue.
Gli assegni di cui è causa sono stati emessi dalla defunta nel periodo ricompreso tra il gennaio CP_3
2011 e il giugno 2013, in un arco di tempo di 30 mesi.
Accantonato il titolo di € 43.409,68, di cui si dirà meglio in seguito, risultano 21 assegni minori per un totale di €
25,100.
Dal rapporto in atti della Questura di Trieste (doc. 2 conv.) si evince che:
- i convenuti hanno esibito scontrini per acquisti di generi alimentari e medicinali, avvenuti tra marzo, aprile e maggio 2013, per un totale di € 680,77; è pacifico che in quel periodo la non usciva di causa e, quindi, CP_3
pagina 5 di 8 appare verosimile che tale importo andasse a coprirne specifiche esigenze, soddisfatte tramite gli assegni in questione (i costi per telefono ed utenze erano invece domiciliati sul conto corrente della defunta).
- nello stesso periodo, le spese condominiali dovute dalla defunta ammontavano ad € 8.004,97 e quelle saldate in
€ 6.404,55; non risultando altri prelievi o bonifici o giroconti, il pagamento fu plausibilmente effettuato appunto con le somme incassate tramite gli assegni via via allora rilasciati ai in particolare ad 8 assegni, per un CP_2 totale di € 9.100, corrispondono pagamenti di rate compiuti lo stesso giorno o pochi giorni dopo, per importi leggermente inferiori, e cioè per € 6.404,55, così restando a vantaggio dei la somma di € 2.695,45. CP_2
Orbene, considerando il totale importo dei 21 assegni, pari ad € 25.100 (escluso il maggiore), è vero che almeno i suindicati importi di € 680,77 e 6.404,55 furono spesi a beneficio della de cuius e, dunque, può parlarsi al riguardo di dovuti e leciti rimborsi o anticipazioni, come affermato dai convenuti.
Resta quindi da capire se il residuo di € 18.014,68, di fatto rimasto ai costituisse il frutto di una CP_2 donazione invalida, secondo la tesi attorea.
In proposito, va peraltro ricordato che l'assegno configura in sostanza una promessa di pagamento, con l'effetto tipico non tanto di far sorgere l'obbligo, quanto piuttosto di far scattarela presunzione del rapporto fondamentale e l'inversione dell'onere della prova;
prova che può vertere sulla inesistenza o anche sull'invalidità, inefficacia o sopravvenuta estinzione del rapporto sottostante.
Nella specie, in primo luogo, si deve escludere che la avesse rilasciato gli assegni in questione CP_3 nell'adempimento di un'obbligazione naturale (ipotesi in realtà nemmeno dedotta dalle controparti). Se anche può ammettersi la spontaneità dell'emissione, non è dato però ravvisare la volontà e consapevolezza di agire per un qualche “dovere morale o sociale”, e tale rilievo appare dirimente, a prescindere dai dubbi su
“proporzionalità ed adeguatezza” delle somme elargite.
Idem, non appare configurabile una liberalità d'uso, in assenza di animus solvendi riferibile ad un qualche preciso costume o abitudine sociale, considerando anche le condizioni economiche della . CP_3
In relazione agli assegni che servirono a coprire le spese condominiali, di cui alla citata informativa della
Questura, la tutto sommato modesta differenza tra importi dei singoli titoli (tre di € 1500, uno di 600, gli altri di
1000) e misura delle corrispondenti somme utilizzate per i pagamenti induce piuttosto a ravvisare nelle somme via via trattenute – ovviamente considerate ciascuna singolarmente, pur se di entità variabile – il risultato di donazioni di modico valore, in quanto tali non necessitanti di specifica forma ad substantiam.
Appare infatti innegabile, e non altrimenti qualificabile, lo spirito di riconoscenza che dovette animare tali elargizioni, posto che la stessa defunta aveva ammesso, già con la querela dd. 7/06/13 (doc. 4 CP_3 att.), di avere ricevuto dai alcuni servigi, e per anni, quali il fare la spesa, pagare le bollette, CP_2 accompagnarla per le visite mediche, sino al punto che la predetta, almeno in un primo momento, si era indotta a fare testamento in loro favore.
Pertanto, la ripetizione richiesta non va accordata per l'intera somma suindicata di € 9100, oltre che per quella di
€ 680,77, trattandosi in definitiva, in parte, di somme spese nell'interesse della de cuius, in altra parte di donazioni non nulle. pagina 6 di 8 A differenti conclusioni si deve invece pervenire con riferimento sia agli altri assegni cd. “minori” sia riguardo a quello maggiore di € 43.409,68, emesso a nome del CP_2
Al riguardo, non è possibile sostenere la tesi del negotium mixtum cum donatione con scopo oneroso prevalente su quello di liberalità.
E' pur vero che l'abitudine della di far incassare a terzi assegni propri al fine di avere del contante a CP_3 casa ha trovato un qualche riscontro nelle risultanze di causa: ciò veniva da lei stessa riferito nella querela e al dott. (doc.ti 4 e 5 att); anche la dichiarava di aver incassato un assegno per portarle i relativi Per_1 Pt_1 contanti a domicilio.
Tuttavia, al di là di quanto accertato dalla Questura, appare arduo ritenere che la abbisognasse CP_3 addirittura di “1.500-3.000 euro al mese per sé stessa”, sì da giustificare l'emissione di assegni di un tale importo.
A tutto voler concedere, può considerarsi a parte il solo assegno di € 500 emesso per il mese di luglio 2011, in un'ottica presuntiva e di ragionevolezza, quale importo di per sé non particolarmente rilevante e che ben poteva servire alle spese correnti della defunta e/o quale (modesta) remunerazione per i servigi resi.
Invece, € 14.819,23 (pari ad € 25.100 - 9100 - € 680,77 – 500) in 2 anni e mezzo non è certo poco e, quindi, non poteva trattarsi nemmeno di donazioni di modico valore.
Tanto meno può parlarsi di elemento prevalente della corrispettività od onerosità riguardo all'assegno di €
43.409, apparendone al contrario palese ed assorbente lo scopo remuneratorio.
Basti considerare, da un lato, che il titolo è stato emesso il 6/03/13 (nello stesso periodo degli altri), mentre la frequentazione tra le parti è assai più risalente, e ciò dimostra e avvalora piuttosto il motivo della riconoscenza, non già la corrispettività (la volontà di riconoscere un “compenso” era esclusa pure nella succitata querela della
); lungi dunque dal potersi aderire all'assunto dei convenuti secondo il quale “Se andassimo a
CP_3 contabilizzare i corrispondenti servizi prestati dai signori per l'amica nei molti anni di CP_2 CP_3 frequentazione, i 43.000 euro di cui al noto assegno si tradurrebbero in circa 3000 l'anno, meno di 300 euro al mese (un quarto di quanto percepiva la badante)…la controprestazione dei signori è risultata essere ben CP_2 superiore all'importo versato loro dall'amica e che, dunque, non vi è alcuna sproporzione in danno della
CP_3 RA (quindi nessuna prevalenza dell'animus donandi di quest'ultima volto ad “arricchire” gli
CP_3 odierni convenuti). Anzi: sono piuttosto i signori ad aver “donato” più assistenza e più servizi di quanto CP_2 la RA abbia riconosciuto loro con l'assegno da 43.000 euro”.
CP_3
Dall'altro lato, non può omettersi di dare il giusto peso alle prestazioni rese dai in favore della , CP_2 CP_3 che non andarono al di là di un “rapporto di amicizia” (come pure riferito in querela), pur se di una certa consistenza e duraturo, dove l'aiuto si estrinsecò in attività per lo più saltuarie e comunque limitate, nemmeno assimilabili a quelle di una badante (quale fu poi la , quando peraltro c'era già una colf una volta alla Pt_1 settimana per i lavori domestici più pesanti. I secondo le loro stesse allegazioni (e correlative, in verità CP_2 generiche, richieste di prova orale), si occuparono invero del pagamento dei conti (bollette e spese pagina 7 di 8 condominiali), della spesa, dell'acquisto dei farmaci, dell'accompagnamento per le visite mediche, del portare alla pasti pronti, tenerle compagnia o telefonarle, più o meno spesso;
nulla di più. CP_3
Non si vede come altrimenti possa qualificarsi la dazione di un titolo di importo così rilevante - anche in relazione alle potenzialità economiche della (pensionata già impiegata del Comune), e a distanza di CP_3 tempo dai pretesi servizi di assistenza - se non quale liberalità remuneratoria.
Del resto, gli stessi convenuti incentrano le loro difese sul concetto di ricompensa, ma una cosa è l'intenzione di ricompensare altra il pagare un corrispettivo o una controprestazione. Né giova in contrario la circostanza che l'importo dell'assegno corrispondesse al disinvestimento di buoni fruttiferi acquistati già nel 2004, ossia quattro anni dopo l'inizio delle frequentazioni coi poiché anche il presunto intento di effettuare “una sorta di CP_2
“riconoscimento” per quanto fatto nel passato e una forma di “incentivo” per il futuro” non sarebbe altrimenti giustificabile se non in funzione remuneratoria, e non già corrispettiva. Non senza poi considerare il regalo di due ciclomotori, circostanza ammessa dal in sede penale (doc. 14 conv.) CP_2
Irrilevante, ai presenti fini, come già anticipato, che i si fossero approfittati o meno della e CP_2 CP_3 versassero in buona o mala fede.
Si deve dunque concludere per l'accoglimento delle domande attoree, relativamente all'assegno di € 43.409 e agli altri minori di cui sopra per totali € 14.819,23 (pari ad € 25.100 - 9100 - € 680,77 – 500); oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Infine, le spese di lite seguono la prevalente soccombenza dei convenuti, salva una parziale compensazione, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca ovvero del ridimensionamento delle pretese dell'attrice.
La liquidazione viene operata ai sensi del D.M. 55/14 e 247/22, ed anche ex artt. 4 comma 1e 5 comma 1, applicati i minimi tariffari per la fase istruttoria, di modesto spessore.
P.Q.M.
ogni contraria istanza od eccezione disattesa, accertata la nullità delle correlative donazioni, condanna in solido i resistenti/convenuti e a pagare alla ricorrente/attrice la Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 somma di € 58.230, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna, inoltre, i convenuti a rifondere 2/3 delle spese di lite dell'attrice, liquidate per l'intero in € 10.600 ed €
379,50 per esborsi, oltre spese gen. 15% ed IVA e CAP come per legge;
compensato il residuo 1/3;
Così deciso a Trieste, il 15/07/25
il Giudice dott.ssa Anna L. Fanelli
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