Le disposizioni degli articoli da 1 a 7 e degli articoli 11 e 17 nonche' la disposizione dell'articolo 10, lettera d), relativa alla elevazione a lire diciottomila della detrazione di cui all' articolo 16, primo comma, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1975 relativamente ai redditi posseduti da tale data.
Con effetto dalla medesima data sono abrogati gli articoli 4 e 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 .
Le altre disposizioni dell'articolo 10 hanno effetto decorrere dal 1 gennaio 1976 relativamente ai redditi posseduti da tale data.
Con effetto dalla medesima data e' abrogato l' articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384 .
La disposizione dell'articolo 12 si applica alle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti corrisposti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
I rinvii all' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , ed i riferimenti contenuti nello stesso decreto e nei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 600 e 602 , a disposizioni concernenti redditi cumulati con quelli di altri soggetti o assoggettati ad imposta commisurata separatamente, devono intendersi fatti rispettivamente agli articoli 1 e 4 e all'articolo 2 della presente legge.
I sostituti di imposta sui redditi corrisposti al personale dipendente dovranno procedere all'applicazione delle aliquote di imposta di cui alla tabella allegata alla presente legge e delle maggiori detrazioni previste nell'articolo 10 non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvederanno ad eseguire eventuali conguagli a partire dal periodo di paga immediatamente successivo.
Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 26 e la disposizione dell'articolo 10, lettera d), relativa all'elevazione a L. 18.000 della detrazione di cui all' articolo 16, primo comma, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , si applicano, per l'anno 1975, mediante conguaglio da effettuarsi a fine di anno o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Le persone fisiche e le societa' o associazioni di cui all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , devono presentare la dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1975 tra il 1 marzo e il 30 aprile 1976.
Sono prorogati al 30 aprile 1976 i termini per la presentazione della dichiarazione dei soggetti indicati all' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , aventi scadenza tra il 1 gennaio e il 29 aprile 1976.
I sostituti d'imposta devono presentare la dichiarazione di cui al quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , relativamente ai pagamenti fatti e agli utili distribuiti nell'anno 1975, tra il 1 marzo e il 30 aprile 1976.