Articolo 395 del Codice della navigazione
Articolo 394Articolo 396
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21 aprile 1942
Art. 395.
(Prescrizione).

I diritti derivanti dal contratto di noleggio si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre, se il noleggio e' a tempo dalla scadenza del contratto o dalla fine dell'ultimo viaggio se il viaggio e' prorogato a norma dell'articolo 389; se il noleggio e' a viaggio dalla fine del viaggio.

Nei casi in cui il viaggio non sia iniziato o compiuto, il termine decorre dal giorno in cui si e' verificato l'avvenimento che ha reso impossibile l'esecuzione del contratto o la continuazione del viaggio. In caso di perdita presunta della nave il termine decorre dalla data della cancellazione di questa dai registri d'iscrizione.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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