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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/07/2025, n. 2582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2582 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4890/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4890 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 19.11.2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
c.f.: rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Carmine Antignano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cardito (NA), alla via Benevento n.18, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Sonia CP_1 C.F._2
Bianco, presso il cui studio elettivamente domicilia in Marigliano (NA), alla via
Trento n.13, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.04.2025, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, i procuratori costituiti hanno chiesto pronunciarsi la separazione in conformità agli accordi raggiunti dalle parti.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato il 10.10.2024, , in Parte_1 atti generalizzata, premesso di aver contratto matrimonio in Caivano (NA) il
30.09.2000 con , e precisando che dalla loro unione erano nati tre CP_1 figli, di cui due maggiorenni e l'altro minorenne, considerata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, chiedeva pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
Con decreto depositato in data 22.10.2024 il Giudice Delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 25.03.2025, disponendo che entrambe le parti provvedessero a fornire le indicazioni previste, dagli articoli 167
e 473-bis.12, onerandole, tra l'altro, di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e in assenza, certificazione reddituali emesse dal competente ente pubblico nonché il piano genitoriale, in uno alla nota sottoscritta indicante la qualificazione professionale e l'attività lavorativa, le entrate nette mensili con relative fonti, le proprietà immobiliari e mobiliari di ciascun membro del nucleo familiare, eventuali rapporti di collaborazione domestica, rapporti bancari e le passività gravanti sul bilancio familiare.
si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione depositata CP_1 in data 04.03.2025, a mezzo della quale chiedeva pronunciarsi la separazione personale alle condizioni di cui alla comparsa.
Nelle more dell'udienza di comparizione, le parti raggiungevano un accordo allegato all'istanza per la trattazione scritta dell'udienza depositata in data 13.03.2025.
All'udienza che precede, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice rinviava all'udienza del 30.04.2025 per l'acquisizione del certificato di matrimonio rilasciato dal comune del luogo di celebrazione.
2 All'udienza del 30.04.2025, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, i procuratori costituiti chiedevano trattenersi la causa in decisione in conformità agli accordi raggiunti ed il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, sul visto del P.M.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., non avendo le parti formulato domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto un accordo allegato all'istanza per la trattazione scritta dell'udienza del 25.03.2025 depositata in data
13.03.2025, qui di seguito integralmente trascritto:
1) la sig.ra manterrà la residenza presso la casa coniugale sita in VIA Parte_1
PIO IX N. 32 CAIVANO (NA), unitamente ai due figli ( nata il Persona_1
15/08/2004 in NAPOLI (NA) C.F. ) e nato C.F._3 Persona_2 il 03/10/2011 in OTTAVIANO (NA) C.F. ), mentre il sig. C.F._4 CP_1
, unitamente alla figlia , nata il [...] in [...]
[...] Persona_3
(NA) C.F. abiteranno in Afragola (NA) alla Via Setola 28, dove C.F._5 hanno trasferito la loro residenza.
2) l'assegno unico verrà incassato direttamente e nella sua totalità da , Parte_1 mentre il sig. verserà la somma di € 200,00 alla sig.ra , a CP_1 Parte_1 titolo di mantenimento per il solo figlio minore , entro il giorno 5 di ogni mese, Per_2 mediante versamento su postepay (che verrà comunicata dalla sig.ra Parte_1 al sig. ) o a mani. Le spese straordinarie saranno corrisposte nella CP_1 misura del 50%, secondo quanto previsto dal protocollo sottoscritto dagli avv.ti, magistrati e Presidente del Tribunale di Napoli Nord;
3) La sig.ra rinuncia al mantenimento per sé stessa e per quello della Parte_1 figlia , in quanto percepirà per intero l'assegno unico. Per_1
4) Per quanto riguarda il diritto di vista del padre al minore, il sig. potrà CP_1 tenere con sè il figlio il martedì ed il giovedì dalle ore 17.30 alle ore 20.30 ed Per_2 un week end alternato con la madre, dalle ore 10.00 del sabato mattina alle ore
19.00 della domenica. Ad anni alterni tra i coniugi, il minore resterà il giorno di
3 Pasqua o il Lunedì d'Albis, Capodanno, Natale ed il 6 gennaio, nonché il compleanno del figlio. Per quanto riguarda il periodo estivo, il minore trascorrerà 15gg continuativi con il padre e 15 gg continuativi con la madre, periodi da concordare entro il 30 giugno di ogni anno.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c., la separazione personale tra i coniugi (c.f.: Parte_1
e (c.f.: ); C.F._1 CP_1 C.F._2
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caivano (NA) (Atto n.197,
Parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2000) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n. 74;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 17.6.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4890 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 19.11.2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
c.f.: rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Carmine Antignano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cardito (NA), alla via Benevento n.18, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Sonia CP_1 C.F._2
Bianco, presso il cui studio elettivamente domicilia in Marigliano (NA), alla via
Trento n.13, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.04.2025, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, i procuratori costituiti hanno chiesto pronunciarsi la separazione in conformità agli accordi raggiunti dalle parti.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato il 10.10.2024, , in Parte_1 atti generalizzata, premesso di aver contratto matrimonio in Caivano (NA) il
30.09.2000 con , e precisando che dalla loro unione erano nati tre CP_1 figli, di cui due maggiorenni e l'altro minorenne, considerata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, chiedeva pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
Con decreto depositato in data 22.10.2024 il Giudice Delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 25.03.2025, disponendo che entrambe le parti provvedessero a fornire le indicazioni previste, dagli articoli 167
e 473-bis.12, onerandole, tra l'altro, di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e in assenza, certificazione reddituali emesse dal competente ente pubblico nonché il piano genitoriale, in uno alla nota sottoscritta indicante la qualificazione professionale e l'attività lavorativa, le entrate nette mensili con relative fonti, le proprietà immobiliari e mobiliari di ciascun membro del nucleo familiare, eventuali rapporti di collaborazione domestica, rapporti bancari e le passività gravanti sul bilancio familiare.
si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione depositata CP_1 in data 04.03.2025, a mezzo della quale chiedeva pronunciarsi la separazione personale alle condizioni di cui alla comparsa.
Nelle more dell'udienza di comparizione, le parti raggiungevano un accordo allegato all'istanza per la trattazione scritta dell'udienza depositata in data 13.03.2025.
All'udienza che precede, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice rinviava all'udienza del 30.04.2025 per l'acquisizione del certificato di matrimonio rilasciato dal comune del luogo di celebrazione.
2 All'udienza del 30.04.2025, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, i procuratori costituiti chiedevano trattenersi la causa in decisione in conformità agli accordi raggiunti ed il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, sul visto del P.M.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., non avendo le parti formulato domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto un accordo allegato all'istanza per la trattazione scritta dell'udienza del 25.03.2025 depositata in data
13.03.2025, qui di seguito integralmente trascritto:
1) la sig.ra manterrà la residenza presso la casa coniugale sita in VIA Parte_1
PIO IX N. 32 CAIVANO (NA), unitamente ai due figli ( nata il Persona_1
15/08/2004 in NAPOLI (NA) C.F. ) e nato C.F._3 Persona_2 il 03/10/2011 in OTTAVIANO (NA) C.F. ), mentre il sig. C.F._4 CP_1
, unitamente alla figlia , nata il [...] in [...]
[...] Persona_3
(NA) C.F. abiteranno in Afragola (NA) alla Via Setola 28, dove C.F._5 hanno trasferito la loro residenza.
2) l'assegno unico verrà incassato direttamente e nella sua totalità da , Parte_1 mentre il sig. verserà la somma di € 200,00 alla sig.ra , a CP_1 Parte_1 titolo di mantenimento per il solo figlio minore , entro il giorno 5 di ogni mese, Per_2 mediante versamento su postepay (che verrà comunicata dalla sig.ra Parte_1 al sig. ) o a mani. Le spese straordinarie saranno corrisposte nella CP_1 misura del 50%, secondo quanto previsto dal protocollo sottoscritto dagli avv.ti, magistrati e Presidente del Tribunale di Napoli Nord;
3) La sig.ra rinuncia al mantenimento per sé stessa e per quello della Parte_1 figlia , in quanto percepirà per intero l'assegno unico. Per_1
4) Per quanto riguarda il diritto di vista del padre al minore, il sig. potrà CP_1 tenere con sè il figlio il martedì ed il giovedì dalle ore 17.30 alle ore 20.30 ed Per_2 un week end alternato con la madre, dalle ore 10.00 del sabato mattina alle ore
19.00 della domenica. Ad anni alterni tra i coniugi, il minore resterà il giorno di
3 Pasqua o il Lunedì d'Albis, Capodanno, Natale ed il 6 gennaio, nonché il compleanno del figlio. Per quanto riguarda il periodo estivo, il minore trascorrerà 15gg continuativi con il padre e 15 gg continuativi con la madre, periodi da concordare entro il 30 giugno di ogni anno.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c., la separazione personale tra i coniugi (c.f.: Parte_1
e (c.f.: ); C.F._1 CP_1 C.F._2
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caivano (NA) (Atto n.197,
Parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2000) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n. 74;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 17.6.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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