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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/04/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4001/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 9 dicembre 2024 avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi elett.te dom.ti in Sassari Via Gorizia 40, nello studio dell'Avv. C.F._2
Cristiana Fotzi (C.F. ) che li rapp.ta e difende giusta delega allegata C.F._3
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, e con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 9 Parte_1 Parte_2
dicembre 2024, contenente le indicazioni delle condizioni reddituali e gli oneri a carico delle parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano, entrambi, alla corresponsione di alcuna forma di mantenimento.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti
pagina 1 di 3 CHIEDONO previa fissazione di udienza cartolare e con dispensa quindi di udienza di comparizione personale dei coniugi, che l'Ill.mo Tribunale voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da questi contratto in data in data
05/08/1984 in Sassari, distinto al n° 297 Parte 2, Serie A, Anno 1984 del Registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, alle condizioni di cui sopra”.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 25 marzo 2024 ex art 127 ter c.p.c., i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in data Parte_1 Parte_2
05/08/1984 (regolarmente trascritto al n° 297 Parte 2, Serie A, Anno 1984 del Registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune) in regime di separazione dei beni, dalla cui unione sono nati due figli: in data 2.10.1988 e l'8.02.1992, entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti.
Le parti si sono in seguito separate davanti all'intestato Tribunale (R.g. 3452/2009) con decreto di omologa del 18.11.2009.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di rito concordatario.
Con riferimento ai rapporti economici tra le parti le stesse sono perfettamente e pienamente capaci di autodeterminarsi.
Preso atto che i figli della coppia sono maggiorenni ed economicamente indipendenti non deve essere adottata alcuna statuizione economica.
Il Collegio ritiene pertanto sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
pagina 2 di 3 La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Sassari in data 05.08.1984, tra (C.F. ) nato il [...] a Parte_1 C.F._1
SASSARI, res. in Sassari, (C.F. ) nata a Parte_2 C.F._2
Sassari il 08.12.1954, res. in Sassari, nozze regolarmente trascritte nel predetto Comune (n° 297
Parte 2, Serie A, Anno 1984 del Registro degli atti di matrimonio), alle condizioni concordate dalle parti da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 9 dicembre 2024 avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi elett.te dom.ti in Sassari Via Gorizia 40, nello studio dell'Avv. C.F._2
Cristiana Fotzi (C.F. ) che li rapp.ta e difende giusta delega allegata C.F._3
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, e con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 9 Parte_1 Parte_2
dicembre 2024, contenente le indicazioni delle condizioni reddituali e gli oneri a carico delle parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano, entrambi, alla corresponsione di alcuna forma di mantenimento.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti
pagina 1 di 3 CHIEDONO previa fissazione di udienza cartolare e con dispensa quindi di udienza di comparizione personale dei coniugi, che l'Ill.mo Tribunale voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da questi contratto in data in data
05/08/1984 in Sassari, distinto al n° 297 Parte 2, Serie A, Anno 1984 del Registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, alle condizioni di cui sopra”.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 25 marzo 2024 ex art 127 ter c.p.c., i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in data Parte_1 Parte_2
05/08/1984 (regolarmente trascritto al n° 297 Parte 2, Serie A, Anno 1984 del Registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune) in regime di separazione dei beni, dalla cui unione sono nati due figli: in data 2.10.1988 e l'8.02.1992, entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti.
Le parti si sono in seguito separate davanti all'intestato Tribunale (R.g. 3452/2009) con decreto di omologa del 18.11.2009.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di rito concordatario.
Con riferimento ai rapporti economici tra le parti le stesse sono perfettamente e pienamente capaci di autodeterminarsi.
Preso atto che i figli della coppia sono maggiorenni ed economicamente indipendenti non deve essere adottata alcuna statuizione economica.
Il Collegio ritiene pertanto sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
pagina 2 di 3 La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Sassari in data 05.08.1984, tra (C.F. ) nato il [...] a Parte_1 C.F._1
SASSARI, res. in Sassari, (C.F. ) nata a Parte_2 C.F._2
Sassari il 08.12.1954, res. in Sassari, nozze regolarmente trascritte nel predetto Comune (n° 297
Parte 2, Serie A, Anno 1984 del Registro degli atti di matrimonio), alle condizioni concordate dalle parti da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3