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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15855/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertenti
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Ines Trapani, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'avv. Rosario Fisichella, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate, come da verbale di udienza del 28/3/2025 al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'1/12/2022, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con a Palermo il 15/9/1998 e che da tale Controparte_1 unione era nato il [...] il figlio ha dedotto che, dalla comparizione Per_1
dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza n. 2999/2020 del 24/9-6/10/2020, non si erano più riconciliati.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di non prevedere nessun onere a suo carico a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne la revoca dell'assegnazione coniugale in favore di Per_1 [...]
; l'obbligo a carico di di corrisponderle un assegno divorzile CP_1 Controparte_1 di € 150,00 mensili.
Costituitosi in giudizio, il resistente non si è opposto alla domanda di divorzio, contestando il ricorso quanto al resto e chiedendo: l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore e l'obbligo a carico della ricorrente di corrispondergli un assegno di €
150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio non Per_1 autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie relative allo stesso.
Sentite le parti all'udienza presidenziale del 21/4/2023 e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. ha rimesso la causa dinanzi al
Giudice istruttore previa conferma delle condizioni di separazione.
Scaduto il termine del 20/11/2023, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno chiesto la pronunzia immediata sulla sola questione di stato e la prosecuzione del giudizio per la definizione delle ulteriori domande.
La causa è stata pertanto assunta in decisione sulla sola questione prospettata, e con sentenza non definitiva n. 5343/2023 del 22-27/11/2023 il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo il giudizio in istruttoria per le ulteriori domande.
Con ordinanza del 6/3/2025, il Giudice ha formulato alle parti specifica proposta conciliativa del seguente contenuto: “definizione della controversia alle condizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 23/4/2023, con conferma dell'assegnazione della casa coniugale a fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio e con Controparte_1 Per_1 modifica del quantum a carico di a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1
nella misura di € 100,00, da corrispondere direttamente in favore di quest'ultimo entro Per_1 il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, e con
2 ripartizione delle spese straordinarie relative al figlio in misura pari al 50% a carico di ciascuna delle parti”.
All'udienza del 28/3/2025, le parti hanno dichiarato di voler aderire alla suddetta proposta. La causa, pertanto, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ebbene, le condizioni suindicate possono essere poste alla base della decisione.
Le spese processuali alla luce dell'esito del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, vista la sentenza non definitiva n. 5343/2023 del 22-27/11/2023, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dispone che i rapporti tra le parti successivi al divorzio siano regolati alle condizioni dalle stesse accettate e riportate in parte motiva;
b) compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, del 3 aprile 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15855/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertenti
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Ines Trapani, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'avv. Rosario Fisichella, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate, come da verbale di udienza del 28/3/2025 al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'1/12/2022, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con a Palermo il 15/9/1998 e che da tale Controparte_1 unione era nato il [...] il figlio ha dedotto che, dalla comparizione Per_1
dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza n. 2999/2020 del 24/9-6/10/2020, non si erano più riconciliati.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di non prevedere nessun onere a suo carico a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne la revoca dell'assegnazione coniugale in favore di Per_1 [...]
; l'obbligo a carico di di corrisponderle un assegno divorzile CP_1 Controparte_1 di € 150,00 mensili.
Costituitosi in giudizio, il resistente non si è opposto alla domanda di divorzio, contestando il ricorso quanto al resto e chiedendo: l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore e l'obbligo a carico della ricorrente di corrispondergli un assegno di €
150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio non Per_1 autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie relative allo stesso.
Sentite le parti all'udienza presidenziale del 21/4/2023 e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. ha rimesso la causa dinanzi al
Giudice istruttore previa conferma delle condizioni di separazione.
Scaduto il termine del 20/11/2023, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno chiesto la pronunzia immediata sulla sola questione di stato e la prosecuzione del giudizio per la definizione delle ulteriori domande.
La causa è stata pertanto assunta in decisione sulla sola questione prospettata, e con sentenza non definitiva n. 5343/2023 del 22-27/11/2023 il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo il giudizio in istruttoria per le ulteriori domande.
Con ordinanza del 6/3/2025, il Giudice ha formulato alle parti specifica proposta conciliativa del seguente contenuto: “definizione della controversia alle condizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 23/4/2023, con conferma dell'assegnazione della casa coniugale a fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio e con Controparte_1 Per_1 modifica del quantum a carico di a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1
nella misura di € 100,00, da corrispondere direttamente in favore di quest'ultimo entro Per_1 il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, e con
2 ripartizione delle spese straordinarie relative al figlio in misura pari al 50% a carico di ciascuna delle parti”.
All'udienza del 28/3/2025, le parti hanno dichiarato di voler aderire alla suddetta proposta. La causa, pertanto, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ebbene, le condizioni suindicate possono essere poste alla base della decisione.
Le spese processuali alla luce dell'esito del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, vista la sentenza non definitiva n. 5343/2023 del 22-27/11/2023, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dispone che i rapporti tra le parti successivi al divorzio siano regolati alle condizioni dalle stesse accettate e riportate in parte motiva;
b) compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, del 3 aprile 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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