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13 luglio 2011
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19 aprile 2016
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Art. 9. Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici
(art. 7, d.P.R. n. 554/1999) 1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilita' e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del codice, prima della fase di predisposizione dello studio di fattibilita' o del progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, comma 1, del codice; per lavori, non assoggettati a programmazione ai sensi dell'articolo 128 del codice, il responsabile del procedimento e' nominato contestualmente alla decisione di realizzare i lavori.
2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinche' il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualita' richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformita' di qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
3. Nello svolgimento delle attivita' di propria competenza il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui e' affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:
a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;
b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
c) nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni;
d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualita' e prezzo;
e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.
4. Il responsabile del procedimento e' un tecnico, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, e' un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento puo' svolgere per uno o piu' interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere l) e m), ovvero di interventi di importo superiore a 500.000 euro. Il responsabile del procedimento puo' altresi' svolgere le funzioni di progettista per la predisposizione del progetto preliminare relativo a lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice.
5. In caso di particolare necessita' per appalti di importo inferiore a 500.000 euro, diversi da quelli definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera l), le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
(art. 7, d.P.R. n. 554/1999) 1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilita' e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del codice, prima della fase di predisposizione dello studio di fattibilita' o del progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, comma 1, del codice; per lavori, non assoggettati a programmazione ai sensi dell'articolo 128 del codice, il responsabile del procedimento e' nominato contestualmente alla decisione di realizzare i lavori.
2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinche' il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualita' richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformita' di qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
3. Nello svolgimento delle attivita' di propria competenza il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui e' affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:
a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;
b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
c) nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni;
d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualita' e prezzo;
e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.
4. Il responsabile del procedimento e' un tecnico, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, e' un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento puo' svolgere per uno o piu' interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere l) e m), ovvero di interventi di importo superiore a 500.000 euro. Il responsabile del procedimento puo' altresi' svolgere le funzioni di progettista per la predisposizione del progetto preliminare relativo a lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice.
5. In caso di particolare necessita' per appalti di importo inferiore a 500.000 euro, diversi da quelli definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera l), le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
Commentari • 69
- 1. I contratti sotto soglia nel nuovo Codice dei contratti pubbliciChiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 20 luglio 2023 · 84.15464
La recente approvazione del Codice dei contratti pubblici con Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici” costituisce un approdo fondamentale, […] sono stati stravolti i connotati della normativa precedente, attraverso la rigorosa codificazione dei principi in materia, principi che sottendono la necessità di fornire coordinate ermeneutiche in grado di orientare in maniera concreta gli operatori, nell'ottica di una generale responsabilizzazione di tutti coloro che sono coinvolti nella delicata fase di affidamento ed esecuzione del contratto pubblico. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Foggia, sentenza 30/11/2025, n. 2027Provvedimento: […] pagina 7 di 9 E' pacifico che la Parte_1 ha terminato l'opera oltre l'arco temporale dei cinque mesi decorrenti dalla data di inizio lavori fissata al 14.3.2013; così come è parimenti incontestabile, perchè comprovato in corso di causa, che le opere commissionate hanno avuto inizio con ritardo rispetto alla tempistica contrattuale e che hanno subito ulteriore ritardo durante l'esecuzione per la consegna differita del materiale e della attuazione degli impianti affidati dal convenuto ad imprese esterne. […]Leggi di più...
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- art. 1659 c.c.·
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