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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/08/2025, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
MA NZ Presidente
Filomena Albano Giudice
IA TE RE Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1176/2024, introdotta da
, Parte_1
nata a [...] il [...]
E
, Parte_2
nato a [...] il [...]
entrambi con il patrocinio dell'avv. Antonio Esposito
- ricorrenti-
NONCHÉ
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 13 aprile 2014 e
1 che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Dall'unione coniugale è nata la figlia (n. l'8.10.2013). Per_1
I coniugi hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto sia in ossequio delle norme giuridiche esistenti, sia nel rispetto delle regole morali condivise, i coniugi si impegnano, anche dopo la separazione, a rispettarsi e a non far nulla che possa essere di pregiudizio alla reputazione e alla serenità, oltre che all'interesse dell'altro coniuge. In particolare, i due coniugi si impegnano a mantenere reciprocamente un sereno dialogo al fine di risolvere pacificamente ogni questione, nell'interesse di entrambi o di uno solo di essi e soprattutto della figla.
2) La figlia rimane affidata ad entrambi i genitori congiuntamente, i quali Persona_2 eserciteranno la potestà ordinaria disgiuntamente e quella straordinaria congiuntamente, con collocamento stabile della stessa presso la madre;
3) Le modalità di affidamento e custodia della figlia minore nel corso della settimana saranno stabilite di comune accordo tra i coniugi ed in ogni caso il padre terrà ed avrà con sé: a) i fine settimana a settimane alternate dal venerdì all'uscita di scuola al riaccompagno del lunedì mattina;
b) un pomeriggio a settimana, il mercoledì, sempre all'uscita di scuola al riaccompagno del mattino successivo, da concordarsi con la madre e compatibilmente alle esigenze scolastiche e di salute della stessa nonché alle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
c) durante il periodo natalizio, dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni con la madre;
d) durante il periodo pasquale, il sabato santo ed il giorno di Pasqua ovvero il lunedì dell'angelo ed il martedì successivo ad anni alterni con la madre;
durante il periodo estivo un periodo di venti giorni da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno;
nei periodi festivi (Natale, Pasqua, luglio/agosto) entrambi i genitori potranno portare la figlia minore anche fuori Italia per trascorrere le vacanze.
4) Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, essendo entrambi autosufficienti economicamente e rinunciando reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento;
5) il Sig. si obbliga a corrispondere alla moglie Parte_2 Parte_1 somma mensile complessiva, quale contributo per il mantenimento della figlia , Persona_2 di € 250,00; tale somma dovrà essere corrisposta, in mensilità anticipate, entro i primi cinque giorni di ciascun mese, presso il domicilio della Sig.ra Parte_1 accreditata sul conto corrente della stessa tramite vaglia bancarioe dovrà essere aggiornata
2 annualmente in base all'indice ISTAT;
il Sig. sarà, altresì, tenuto a corrispondere Parte_2 alla moglie il 50% delle spese scolastiche, sportive e mediche straordinarie non coperte dal S.S.N. della stessa sostenute per la figlia.
6) La casa coniugale sita in Roma, Via Renato Serra n.18, rimane assegnata alla moglie con quanto in essa contenuto, essendosi il marito già allontanato asportando tutti i beni di sua proprietà nessuno escluso, perché la abiti con la figlia . Persona_2
7) I coniugi i concedono sin d'ora e reciprocamente l'assenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate, il Tribunale dispone in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle condizioni che esulano dal contenuto tipico del presente procedimento.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...]
IV il 12 aprile 1974 e , nato a [...] il [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio in Roma in data 13 aprile 2014, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Roma al n. 157, Parte 1, Serie 03, Anno 2014, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 24 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
IA TE RE MA NZ
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
MA NZ Presidente
Filomena Albano Giudice
IA TE RE Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1176/2024, introdotta da
, Parte_1
nata a [...] il [...]
E
, Parte_2
nato a [...] il [...]
entrambi con il patrocinio dell'avv. Antonio Esposito
- ricorrenti-
NONCHÉ
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 13 aprile 2014 e
1 che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Dall'unione coniugale è nata la figlia (n. l'8.10.2013). Per_1
I coniugi hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto sia in ossequio delle norme giuridiche esistenti, sia nel rispetto delle regole morali condivise, i coniugi si impegnano, anche dopo la separazione, a rispettarsi e a non far nulla che possa essere di pregiudizio alla reputazione e alla serenità, oltre che all'interesse dell'altro coniuge. In particolare, i due coniugi si impegnano a mantenere reciprocamente un sereno dialogo al fine di risolvere pacificamente ogni questione, nell'interesse di entrambi o di uno solo di essi e soprattutto della figla.
2) La figlia rimane affidata ad entrambi i genitori congiuntamente, i quali Persona_2 eserciteranno la potestà ordinaria disgiuntamente e quella straordinaria congiuntamente, con collocamento stabile della stessa presso la madre;
3) Le modalità di affidamento e custodia della figlia minore nel corso della settimana saranno stabilite di comune accordo tra i coniugi ed in ogni caso il padre terrà ed avrà con sé: a) i fine settimana a settimane alternate dal venerdì all'uscita di scuola al riaccompagno del lunedì mattina;
b) un pomeriggio a settimana, il mercoledì, sempre all'uscita di scuola al riaccompagno del mattino successivo, da concordarsi con la madre e compatibilmente alle esigenze scolastiche e di salute della stessa nonché alle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
c) durante il periodo natalizio, dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni con la madre;
d) durante il periodo pasquale, il sabato santo ed il giorno di Pasqua ovvero il lunedì dell'angelo ed il martedì successivo ad anni alterni con la madre;
durante il periodo estivo un periodo di venti giorni da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno;
nei periodi festivi (Natale, Pasqua, luglio/agosto) entrambi i genitori potranno portare la figlia minore anche fuori Italia per trascorrere le vacanze.
4) Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, essendo entrambi autosufficienti economicamente e rinunciando reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento;
5) il Sig. si obbliga a corrispondere alla moglie Parte_2 Parte_1 somma mensile complessiva, quale contributo per il mantenimento della figlia , Persona_2 di € 250,00; tale somma dovrà essere corrisposta, in mensilità anticipate, entro i primi cinque giorni di ciascun mese, presso il domicilio della Sig.ra Parte_1 accreditata sul conto corrente della stessa tramite vaglia bancarioe dovrà essere aggiornata
2 annualmente in base all'indice ISTAT;
il Sig. sarà, altresì, tenuto a corrispondere Parte_2 alla moglie il 50% delle spese scolastiche, sportive e mediche straordinarie non coperte dal S.S.N. della stessa sostenute per la figlia.
6) La casa coniugale sita in Roma, Via Renato Serra n.18, rimane assegnata alla moglie con quanto in essa contenuto, essendosi il marito già allontanato asportando tutti i beni di sua proprietà nessuno escluso, perché la abiti con la figlia . Persona_2
7) I coniugi i concedono sin d'ora e reciprocamente l'assenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate, il Tribunale dispone in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle condizioni che esulano dal contenuto tipico del presente procedimento.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...]
IV il 12 aprile 1974 e , nato a [...] il [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio in Roma in data 13 aprile 2014, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Roma al n. 157, Parte 1, Serie 03, Anno 2014, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 24 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
IA TE RE MA NZ
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