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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/07/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Marinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato ai sensi degli artt. 436 – bis e 348 c.p.c., la seguente: SENTENZA A VERBALE nella causa civile di II grado iscritta al n. 774/2024 RGA avverso la sentenza n. 1322/2024 R.S. del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, emessa in data 08/10/2024 e pubblicata il 15/11/2024, con cui è stata definita in primo grado la causa iscritta al n. 1857/2022 RG;
avente ad oggetto: altre ipotesi;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 17/07/2025; promossa da: (P.IVA: , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Bertuccini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Bologna (BO), via Amendola, 2; appellante;
pag. 1 di 3 contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso nel CP_1 C.F._1 giudizio di prime cure dall'Avv. Gianfranco Balugani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Modena (MO), in Largo Moro n. 28; appellato;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
rilevato: che le parti in causa non sono comparse, né alla scorda udienza del 10/07/2025, né all'odierna udienza;
considerato: che tanto comporta in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c. l'estinzione del giudizio;
che l'estinzione del processo conseguente a mancata comparizione delle parti va dichiarata con sentenza dal Collegio, come previsto dall'art. 350, comma 5, c.p.c., disposizione che in relazione alla declaratoria di estinzione del giudizio fa rinvio alle forme indicate dall'art. 348, comma 3, c.p.c. (“L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza …2), disposizione cui rinvia l'art. 436 – bis c.p.c., con riferimento alla redazione della sentenza in forma sintetica;
che non occorre provvedere in ordine alle spese del grado, in quanto ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c. “le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”; che in ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, in tema di raddoppio del contributo unificato. pag. 2 di 3
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo: dichiara l'estinzione del giudizio per mancata comparizione delle parti e ne dispone la cancellazione del ruolo;
dichiara che non è luogo a provvedere sulle spese del grado. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 17.07.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Marinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato ai sensi degli artt. 436 – bis e 348 c.p.c., la seguente: SENTENZA A VERBALE nella causa civile di II grado iscritta al n. 774/2024 RGA avverso la sentenza n. 1322/2024 R.S. del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, emessa in data 08/10/2024 e pubblicata il 15/11/2024, con cui è stata definita in primo grado la causa iscritta al n. 1857/2022 RG;
avente ad oggetto: altre ipotesi;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 17/07/2025; promossa da: (P.IVA: , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Bertuccini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Bologna (BO), via Amendola, 2; appellante;
pag. 1 di 3 contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso nel CP_1 C.F._1 giudizio di prime cure dall'Avv. Gianfranco Balugani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Modena (MO), in Largo Moro n. 28; appellato;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
rilevato: che le parti in causa non sono comparse, né alla scorda udienza del 10/07/2025, né all'odierna udienza;
considerato: che tanto comporta in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c. l'estinzione del giudizio;
che l'estinzione del processo conseguente a mancata comparizione delle parti va dichiarata con sentenza dal Collegio, come previsto dall'art. 350, comma 5, c.p.c., disposizione che in relazione alla declaratoria di estinzione del giudizio fa rinvio alle forme indicate dall'art. 348, comma 3, c.p.c. (“L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza …2), disposizione cui rinvia l'art. 436 – bis c.p.c., con riferimento alla redazione della sentenza in forma sintetica;
che non occorre provvedere in ordine alle spese del grado, in quanto ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c. “le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”; che in ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, in tema di raddoppio del contributo unificato. pag. 2 di 3
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo: dichiara l'estinzione del giudizio per mancata comparizione delle parti e ne dispone la cancellazione del ruolo;
dichiara che non è luogo a provvedere sulle spese del grado. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 17.07.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 3 di 3