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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 25/11/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 128/2024 R.G.
LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICAITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: dott. Natalino Sapone Presidente
Consiglieredott. Mauro Mirenna
dott.ssa Federica Rende Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 128/2024 R.G., vertente
TRA Parte 1 (c.f.: P.IVA_1 ), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio
NO Laganà, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catona di Reggio Calabria, Via
Nazionale n° 156, PEC: Email_1
Appellante
CONTRO
" 1) n.q. di curatore dell'eredità (C.F.: C.F. 1 Controparte_1 giacente di (C.F.: C.F. 2 (); Persona_1
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 (C.F. P.IVA_2
, tempore, con sede in Roma alla Via Francesco Sivori n. 63
Appellati contumaci
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che, con atto di citazione iscritto a ruolo il 9 marzo 2024, è stato proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1035/2023 emessa in data 28.07.2023.
Considerato che, in data 3 giugno 2024, il difensore dell'appellante depositava istanza con cui dichiarava di rinunciare all'impugnazione reiterando la richiesta con le note del 9.11.2025.
Considerato che le parti appellate non si sono costituite in giudizio;
Rilevato che la rinuncia agli atti del giudizio è espressamente prevista dall'ordinamento e comporta l'estinzione del processo, ma non dell'azione; viceversa, la rinuncia all'azione non è contemplata dal codice, ma si ammette comunque, sulla base del principio di disponibilità del diritto di azione. In particolare, non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti dell'impugnazione, in quanto l'art. 338 c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Non può dubitarsi della ammissibilità di detta rinunzia, giacché
l'art. 359 c.p.c. stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, in quanto compatibili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado e, dunque, anche quella contenuta nell'art. 306 c.p.c. Tuttavia, la rinuncia all'azione in appello comporterà l'impossibilità di riproporre la stessa domanda in altro processo, la rinuncia agli atti del giudizio di primo grado ha l'effetto di estinguere il processo, mentre in appello essa coincide con la rinuncia agli atti dell'impugnazione, ossia l'atto di appello e gli atti successivi, con conseguente estinzione del giudizio di appello e passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Ritenuto che vada dichiarata la cessazione della materia del contendere, sussistendo l'espressa dichiarazione di non voler insistere nella domanda e che in questo senso si è pronunciata Cass. civ., sez. II, n. 19845/2019, secondo la quale "a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. Deve, viceversa, essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, sul presupposto di un "factum principis" sopravvenuto, non poteva comunque essere ritenuta equivalente alla rinuncia all'azione, in difetto di un'esplicita dichiarazione di ambo le parti attestante la loro intenzione di soprassedere all'accertamento giudiziale del diritto controverso)" (Cass. civ. sez. II, 23/07/2019, n.19845).
Nulla per le spese, non essendo costitute le parti appellate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
"n.q. di curatore dell'eredità giacente di Persona_1 nonché [...] Controparte_1 avverso la sentenza n. 1035/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in Controparte_2
,
data 28.07.2023, così provvede:
-· Dichiara cessata la materia del contendere.
- Nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento.
Così è deciso nella camera di consiglio svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams il 25 novembre
2025
Il consigliere est. Il
Presidente
dott.ssa Federica Rende dott. Natalino
Sapone
LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICAITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: dott. Natalino Sapone Presidente
Consiglieredott. Mauro Mirenna
dott.ssa Federica Rende Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 128/2024 R.G., vertente
TRA Parte 1 (c.f.: P.IVA_1 ), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio
NO Laganà, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catona di Reggio Calabria, Via
Nazionale n° 156, PEC: Email_1
Appellante
CONTRO
" 1) n.q. di curatore dell'eredità (C.F.: C.F. 1 Controparte_1 giacente di (C.F.: C.F. 2 (); Persona_1
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 (C.F. P.IVA_2
, tempore, con sede in Roma alla Via Francesco Sivori n. 63
Appellati contumaci
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che, con atto di citazione iscritto a ruolo il 9 marzo 2024, è stato proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1035/2023 emessa in data 28.07.2023.
Considerato che, in data 3 giugno 2024, il difensore dell'appellante depositava istanza con cui dichiarava di rinunciare all'impugnazione reiterando la richiesta con le note del 9.11.2025.
Considerato che le parti appellate non si sono costituite in giudizio;
Rilevato che la rinuncia agli atti del giudizio è espressamente prevista dall'ordinamento e comporta l'estinzione del processo, ma non dell'azione; viceversa, la rinuncia all'azione non è contemplata dal codice, ma si ammette comunque, sulla base del principio di disponibilità del diritto di azione. In particolare, non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti dell'impugnazione, in quanto l'art. 338 c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Non può dubitarsi della ammissibilità di detta rinunzia, giacché
l'art. 359 c.p.c. stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, in quanto compatibili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado e, dunque, anche quella contenuta nell'art. 306 c.p.c. Tuttavia, la rinuncia all'azione in appello comporterà l'impossibilità di riproporre la stessa domanda in altro processo, la rinuncia agli atti del giudizio di primo grado ha l'effetto di estinguere il processo, mentre in appello essa coincide con la rinuncia agli atti dell'impugnazione, ossia l'atto di appello e gli atti successivi, con conseguente estinzione del giudizio di appello e passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Ritenuto che vada dichiarata la cessazione della materia del contendere, sussistendo l'espressa dichiarazione di non voler insistere nella domanda e che in questo senso si è pronunciata Cass. civ., sez. II, n. 19845/2019, secondo la quale "a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. Deve, viceversa, essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, sul presupposto di un "factum principis" sopravvenuto, non poteva comunque essere ritenuta equivalente alla rinuncia all'azione, in difetto di un'esplicita dichiarazione di ambo le parti attestante la loro intenzione di soprassedere all'accertamento giudiziale del diritto controverso)" (Cass. civ. sez. II, 23/07/2019, n.19845).
Nulla per le spese, non essendo costitute le parti appellate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
"n.q. di curatore dell'eredità giacente di Persona_1 nonché [...] Controparte_1 avverso la sentenza n. 1035/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in Controparte_2
,
data 28.07.2023, così provvede:
-· Dichiara cessata la materia del contendere.
- Nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento.
Così è deciso nella camera di consiglio svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams il 25 novembre
2025
Il consigliere est. Il
Presidente
dott.ssa Federica Rende dott. Natalino
Sapone