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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 11/04/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. Piero LA -Presidente
2. Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. Mariano Carella -Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 125 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno
2020, vertente
TRA
, nato a [...] [...] (c.f.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, per procura telematicamente allegata all'atto introduttivo, dall'Avv.
Paola Agresta, presso il cui studio in Palmi, alla via Isonzo n. 6, è elettivamente domiciliato;
- attore -
E
, nato a [...] il [...] (c.f. ), CO C.F._2
rappresentato e difeso, per procura telematicamente allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Giacomo Falcone, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Arghillà n. 62
Villa San Giuseppe, è elettivamente domiciliato;
- convenuto -
NONCHE'
, nata a [...] [...] (c.f.: ) e Controparte_2 CodiceFiscale_3 [...]
, nato a [...] il [...] (c.f.: ) rappresentati e CP_3 CodiceFiscale_4
difesi, per procura telematicamente allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv.
Vladimir Solano del Foro di Palmi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in
Palmi, Piazzale Vittorio Veneto, Trav. I n.2;
- convenuti –
1 E
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_4 C.F._5
rappresentato e difeso, per procura telematicamente allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Silvestro Runci, presso il cui studio alla via G. Oberdan, n. 55, in Palmi, è elettivamente domiciliato;
- convenuto e
attore in riconvenzio nale -
Oggetto: azione di riduzione con reintegrazione della quota di legittima e domanda riconvenzionale trasversale di divisione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dall'atto di citazione:
“(Il Tribunale voglia) 1) dichiarare che la disposizione testamentaria di cui al testamento pubblico del 30/09/2009, rep. n. 411, per Notaio lede la quota di Persona_1
legittima del sig. ; Parte_1
2) conseguentemente, disporre la reintegrazione del sig. nella sua Parte_1
quota di legittima mediante riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre nei limiti della quota medesima pari ad euro 88.587,60 detraendo il valore della quota ricevuta per disposizione testamentaria (euro 20.000,00) o nella somma, maggiore e minore, che sulla base degli atti di causa il Tribunale stabilirà ed attribuirà, anche all'esito della richiesta consulenza tecnica d'ufficio;
3) condannare i convenuti, in solido, al rimborso in favore dell'attore delle spese, onorari di giudizio, spese generali imponibili, IVA e CPA, come per legge”.
Dalla comparsa di costituzione, per il convenuto : “(Voglia il Tribunale CO
adito) Nel merito: rigettare la domanda di parte attrice ovvero dichiarare che la quota ricevuta dal Signor non è lesiva della quota di legittima della Signora CO
. Con condanna alle spese diritti ed onorari del presente giudizio”. CP_5
Dalla comparsa di costituzione per i convenuti e “SI CHIEDE CP_2 Controparte_3 che l'On.le Tribunale, preso atto di quanto sopra, voglia dichiarare la nullità dell'atto di
2 citazione e di tutti gli atti conseguenziali, adottando ogni provvedimento che ne consegua ex lege”.
Dalla comparsa di costituzione, per il convenuto : “Voglia l'On. Tribunale Controparte_4
adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, previa dichiarazione di apertura della successione della sig.ra , nata a [...] l'[...] e deceduta in Persona_2
Palmi il 0/07/2019, nonché previa determinazione della porzione disponibile tenuto conto dei beni immobili della defunta all'atto della sua morte: rigettare la domanda attorea perché infondata sia in fatto che in diritto ed, in particolare, previo espletamento di CTU, disporre la ricostruzione dell'asse ereditario della sig.ra deceduta in Persona_2
Palmi il 09/07/2019, scorporando, sempre previa stima da parte del consulente tecnico, a mente dell'art. 748 c.c. i costi di realizzazione, comprese rifiniture, addizioni e successivi miglioramenti, sopportati in via esclusiva dal detto convenuto, dell'immobile donato nei limiti della nuda proprietà a , e sulla base del valore così ottenuto della Controparte_4
massa ereditaria, rideterminare ed attribuire la quota legittima. In via riconvenzionale, con riferimento al locale seminterrato di mq 175 circa, identificato in catasto fabbricati del Comune di Palmi, foglio 28, part. 345, sub 1 del valore €. 75.864,00 disporre lo scioglimento della comunione tra , e Controparte_2 Controparte_4 CP_3
, e procedere, qualora, sotto l'aspetto strutturale, il frazionamento del bene sia
[...]
attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dovere fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi, alla divisione in tre porzioni distinte da attribuirsi a ciascun comproprietario. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. Posizione di parte attrice
Deduce in sintesi l'attore che:
A) la propria madre, , deceduta in Palmi il 9.7.2019, ha disposto dei suoi Persona_2
beni con testamento pubblico del 30/09/2009, per notaio (Rep. n. 411 Persona_1
degli atti di ultima volontà) e con testamento olografo del 28/08/2009, con i quali – dichiarandosi piena ed esclusiva proprietaria di un fabbricato a più piani fuori terra, sito in
Via Sardegna, costruito sulla particella originaria 345 (già 179/b, acquistata con atto per
3 Notaio di Taurianova del 25/05/1971, rep. n. 16822/685) – ha Persona_3
lasciato:
a) ai figli e , in parti uguali, indivise ed in comune tra loro, la CP_2 CP_4 CP_3
piena proprietà del locale seminterrato, identificato nel N.C.E.U. del Comune di Palmi al foglio 28, particella 345, sub 1;
b) ai figli e in parti uguali, indivise ed in comune tra loro Pt_1 P_
l'appartamento posto al piano terra riportato nel N.C.E.U. del Comune di Palmi al foglio
28, particella 345, sub 8;
c) alla IG e alla NI , IG del figlio , in parti CP_2 Controparte_6 CP_3 uguali, indivise ed in comune tra loro, la piena proprietà dell'appartamento posto al piano secondo (terzo fuori terra), riportato nel N.C.E.U. del Comune di Palmi al foglio 28, particella 345, sub 4;
B) in vita, la de cuius aveva donato, a titolo di anticipata successione sulla quota di legittima, con atto pubblico del 19/12/1983 per notaio , le seguenti unità Persona_4
immobiliari, facenti parte del fabbricato di maggiore consistenza sito in Palmi, Via
Sardegna:
a) al figlio l'intero appartamento posto al secondo piano (terzo fuori terra); CP_4
b) alla IG l'intero garage posto al piano terreno nonché l'intero appartamento CP_2
posto al pianterreno;
c) al figlio l'intero appartamento posto al terzo piano (quarto fuori terra); P_
d) ai figli e i diritti condominiali su quelle parti del maggior CP_4 CP_2 P_ fabbricato che ai sensi dell'art. 1117 c.c. costituiscono parti comuni degli edifici, compreso il vano scala, l'androne, il tetto di copertura ed il cortile annesso al fabbricato;
C) l'intero asse ereditario della madre è quindi costituito:
a) dal predetto fabbricato di via Sardegna, in cemento armato a quattro piani fuori terra oltre piano sottotetto e, precisamente:
-piano sottostrada, adibito a deposito riportato in catasto al foglio 28, particella 345, sub 1, cat. C/2, classe 3, superficie catastale mq. 174, del valore di euro 75.864,00;
-piano terra, adibito a garage, foglio 28, particella 345, sub 2, Cat. C/6, classe 4, superficie catastale mq. 15, del valore di euro 6.000,00;
4 -piano terra, adibito a civile abitazione, riportato in catasto al foglio 28, particella 345, sub
3, Cat. A/2, classe 2, vani 7,0, superficie catastale mq. 157, del valore di euro 118.692,00;
-piano primo, adibito a civile abitazione, riportato in catasto al foglio 28, particella 345, sub 4, Cat. A/2, classe 4, vani 7,5, superficie catastale mq. 154, del valore di euro
116.424,00;
-piano secondo, adibito a civile abitazione, riportato in catasto al foglio 28, particella 345, sub 5, Cat. A/2, Classe 2, vani 6,5, superficie catastale mq. 150, del valore di euro
113.400,00;
-piano terzo, adibito a civile abitazione, riportato in catasto al foglio 28, particella 345, sub
6, Cat. A/2, classe 2, vani 6,5, superficie catastale mq. 159, del valore di euro 120.204,00;
-piano quarto, lastrico solare, riportato in catasto al foglio 28, particella 345, sub 7, cat. F/5, superficie utile mq. 159, che costituisce bene comune ai sub. 3, 4, 5, e 6;
b) da un fabbricato in muratura ordinaria ad un piano fuori terra oltre veranda al primo piano riportato in catasto al foglio 28, particella 345, sub 8, Cat. A/3, classe 2, vani 4,5, superficie catastale mq. 125, del valore di euro 40.000,00;
c) dal terreno di mq. 60, in comunione legale dei beni con il marito , Parte_2
riportato in catasto al foglio 28, particella 498, agrumeto di seconda classe nonchè superficie di mq. 60, riportata in catasto al foglio 28, particella 499, agrumeto di seconda classe, destinati a stradella di accesso alla corte del fabbricato di Via Sardegna;
D) rispetto al valore complessivo dell'asse ereditario, determinato dal C.T.P. arch.
[...]
in euro 590.584,00, la madre avrebbe potuto disporre di una quota pari ad 1/3 Per_5
(euro 147.646,00), dovendosi riservare la quota pari a 2/3 (pari in totale ad euro
442.938,00) ai cinque figli , e ), a ciascuno Pt_1 CP_4 P_ CP_3 CP_2
dei quali spetta una quota di legittima pari ad euro 88.587,60;
E) pertanto, le disposizioni testamentarie ledono la quota di legittima dell'attore, che intende agire in riduzione, ai sensi dell'art. 557 c.c., previa imputazione della quota a lui pervenuta in forza del richiamato testamento pubblico.
Conclude dunque come in epigrafe trascritto.
1.2. Posizione del convenuto Controparte_4
5 , nel costituirsi tempestivamente in giudizio, contesta nel merito la Controparte_4
domanda, sostenendo che l'appartamento composto di quattro vani ed accessori, posto al secondo piano (terzo piano f.t.), adibito a civile abitazione, riportato in catasto al foglio 28, part. 345, sub 5, cat. A/2, Cl. 2, vani 6,5, superficie catastale mq 150, del valore di €.
113.400,00, gli è stato donato dalla madre con riserva di usufrutto, ma è stato realizzato e rifinito totalmente a spese di esso convenuto, sicchè per la corretta determinazione della quota di legittima è necessario tenere conto delle spese sostenute in via esclusiva dal donatario per la realizzazione dell'appartamento, compresi impianti, rifiniture, successive addizioni e migliorie, applicandosi l'art. 748 c.c. anche al donatario con riserva di usufrutto.
Propone inoltre domanda riconvenzionale per la divisione del locale seminterrato di mq
175 circa, identificato in Catasto al foglio 28, part. 345, sub 1, pervenuto ai fratelli e , in parti uguali, indivise ed in comune tra loro, per effetto del CP_2 CP_4 CP_3
testamento pubblico del 30/09/2009.
Conclude come trascritto in epigrafe.
1.3. Posizione del convenuto CO
Anche , costituitosi tempestivamente in giudizio, contesta nel merito la CO domanda, sostenendo che il valore attribuito dall'attore all'immobile donato dalla madre è arbitrario e non rispondente a quello reale, considerato che esso è stato realizzato e rifinito da esso donatario, che nei trent'anni successivi alla donazione ne ha curato anche la ristrutturazione. Aggiunge che il fratello attore ha sempre avuto libero accesso ai conti correnti della madre, chiedendo di essere autorizzato ad accedere alle banche dati degli istituiti di credito, finanziari e postali per individuare i movimenti.
Infine, evidenzia che il valore dell'asse ereditario della madre deve essere calcolato tenendo in considerazione la quota già rientrata nella successione del marito pre-morto,
“pari alla metà del patrimonio immobiliare della signora ”. CP_5
Conclude come in epigrafe trascritto.
1.4. Posizione dei convenuti e CP_2 Controparte_3
I convenuti e : CP_2 Controparte_3
- nella comparsa di costituzione in giudizio, tardivamente depositata il 15.2.2021, eccepiscono la nullità dell'atto di citazione, per violazione dei termini a comparire, poiché
6 l'originaria udienza era fissata per il 25.5.2020 ed il termine di costituzione in giudizio sarebbe scaduto il 5.5.2020, durante la sospensione dei termini disposta dal d.l. n. 18/2020, mentre la mancata rinotificazione della citazione, a seguito del differimento della prima udienza, effettivamente disposto con decreto del G.I., non ha comunque consentito l'esercizio del diritto di difesa;
- a seguito del rigetto dell'eccezione di nullità, con ordinanza resa dal GOP il 27.6.2021, depositano ulteriore comparsa di costituzione, prendendo posizione sui fatti e rassegnando conclusioni nel merito;
- con le memorie depositate nel primo termine ex art. 183, comma sesto, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis), ribadiscono che l'appartamento donato alla convenuta
è stato interamente costruito e rifinito dalla medesima, esclusivamente Controparte_2
con risorse proprie, ancor prima della conclusione della donazione, con riserva d'usufrutto, del 19.12.1983, ed è stato abitato dalla de cuius fino alla sua morte;
chiedono quindi che – ai fini dell'esatta ricostruzione dell'asse ereditario - siano scorporate le spese sostenute dalla convenuta donataria, anche per la sanatoria delle violazioni edilizie, oltre che il valore dell'usufrutto;
- solo all'esito dell'istruttoria, con la comparsa conclusionale, chiedono dichiararsi “che la disposizione testamentaria di cui al testamento pubblico del 30.09.2009, n°411, per Notaio
lede la quota legittima del sig. ; conseguentemente, Persona_1 Controparte_3
disporre la reintegrazione del sig. nella sua quota legittima mediante Controparte_3
riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui la defunta poteva disporre”.
2. Accertamenti in corso di causa
In corso di causa, rigettata con ordinanza del 27.6.2021 l'eccezione di nullità della citazione, all'esito del deposito delle memorie istruttorie, è stata ammessa la prova per interrogatorio formale e per testi, formulata dai convenuti e , CP_2 Controparte_4
unicamente sui capitoli di prova volti a dimostrare i miglioramenti apportati dai medesimi agli immobili ricevuti in donazione.
All'esito, è stata disposta c.t.u.
7 Infine, all'udienza del 2.7.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con termini di rito per deposito di scritti conclusivi.
3. La natura della successione
madre di , e , Persona_2 Pt_1 P_ CP_2 CP_3 Controparte_4
deceduta il 9.7.2019, ha disposto (di alcuni) dei residui beni rimasti nel suo patrimonio mediante testamento pubblico del 30/09/2009, per notaio Rep. n. 411 Persona_1
degli atti di ultima volontà, con il quale conferma e integra le disposizioni già risultanti dal precedente testamento olografo del 28/08/2009, pubblicato in data 19/08/2019 dallo stesso notaio Persona_1
Per la concreta attinenza ai fini della verifica sui presupposti della chiesta riduzione, va sul punto preliminarmente accertato se le disposizioni date debbano essere interpretate come designazione di eredi ovvero come semplice costituzione di legati.
In proposito, l'esame dell'atto deve essere condotto alla luce del fondamentale criterio ermeneutico della volontà del testatore, tenendo presente che “Nell'interpretazione dei testamenti il giudice del merito deve accertare, secondo le regole dettate dal codice civile per l'interpretazione dei contratti (artt 1362 segg) in quanto applicabili ai testamenti, quale sia stata, comunque espressa, l'effettiva mens testantis, ponendo mente al significato specifico e concreto delle singole espressioni usate e a tale significato dando la prevalenza su quello letterale, tenendo presente, nei casi dubbi, il complesso delle disposizioni in rapporto alla mentalità del testatore e al suo ambiente di vita e preferendo, in tali casi, una soluzione che consenta un effetto concreto a un'interpretazione che non sia suscettibile di esecuzione;
né è dato prescindere nell'indagine suddetta dal criterio teleologico, il quale comporta che il contenuto della scheda testamentaria e la reale intenzione del de cuius debbono essere accertate anche in funzione degli scopi pratici che il testatore si era prefisso” (così, Cassazione civile, sezione II, 18 giugno 1963, n. 1637).
In particolare, quanto alla distinzione tra istituzione di erede e attribuzione di legato, il primo comma dell'art 588 cod. civ. stabilisce che, per l'institutio heredis, costituisce elemento decisivo non l'attribuzione formale del titolo, ma il criterio obiettivo del modo di attribuzione dei beni (nell'universalità dei beni o pro quota), mentre il comma secondo della medesima disposizione “precisa che, tuttavia, anche l'assegnazione di determinati
8 beni (institutio ex re certa) o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulti che il testatore abbia inteso assegnare quei beni come quota del suo patrimonio, considerandoli, cioè, nel loro rapporto con il tutto. Cosicchè, sulla base di un elemento subiettivo (l'intenzione del testatore), viene ad essere ritenuta istituzione di erede una disposizione testamentaria il cui contenuto, considerato in se, escluderebbe tale istituzione: e, tuttavia, ribadito il concetto che erede è soltanto quello cui il testatore ha attribuita una quota dei suoi beni” (v. sempre Cassazione civile, sezione
II, 18 giugno 1963, n. 1637, sopra citata).
Ebbene, nel testamento pubblico in esame la de cuius così si esprime:
“Sono piena ed esclusiva proprietaria di un fabbricato a più piani fuori terra sito in via
Sardegna, costruito sulla particella originaria 345 (già 179/b) acquistata con atto per notaio di Taurianova del 25/05/1971, rep. n. 168226/85, Persona_3
registrato in Palmi il 25 maggio 1971 al n.ro 406 vol. 83, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria il 7 giugno 1971 ai n.ri 7291 d'ordine e 5740 di formalità.
Lascio in favore dei miei figli , nata a [...] il [...], Controparte_2 CP_4
, nato a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], in
[...] Controparte_3
parti uguali, indivise ed in comune tra loro, la piena proprietà del locale seminterrato di metri quadrati centosettanta circa, identificato nel catasto dei fabbricati del Comune di
Palmi al foglio 28, particella 345, sub 1.
Lascio in favore di , nato a [...] il [...] e , Parte_1 CO
nato a Palmi il [...], in [...] uguali, indivise ed in comune tra loro, la piena proprietà dell'appartamento posto al piano terra, attualmente occupato dalla sig.ra
e identificato nel catasto dei fabbricati al foglio 28, particella 345, sub 8. Parte_3
Lascio in favore di mia IG , nata a [...] il [...] e di mia Controparte_2
NI , IG di mio figlio , in parti uguali, indivise ed in Controparte_6 CP_3
comune tra loro, la piena proprietà dell'appartamento ad uso di civile abitazione posto al secondo piano (terzo fuori terra) identificato nel catasto dei fabbricati al foglio 28, particella 345, sub 4”.
9 Ritiene il Collegio che le disposizioni in discorso debbano essere interpretate come legato, sia dal punto di vista oggettivo, perché esse attribuiscono beni specifici, sia da quello soggettivo, in quanto l'attribuzione dei singoli beni - assegnati in comproprietà ai figli ed alla NI - non può considerarsi operata in funzione di quota del patrimonio relitto (in altri termini non può dirsi, nel caso che occupa, “che il testatore, nel disporre dei singoli beni, abbia tenuto presente l'universalità dei suoi beni e li abbia intesi assegnare e dividere ai suoi eredi come quote del tutto”: cfr. Cass. civile, sez. III, n. 3081 del 03/11/1962 e successive conformi).
Tuttavia, la presenza di beni ulteriori (su cui v. infra), dei quali la testatrice non ha disposto con l'atto di ultime volontà, lascia aperta, accanto alla successione testamentaria, anche una successione legittima ai sensi dell'art. 565 c.c., alla quale sono chiamati tutti i cinque fratelli , figli della de cuius: pertanto, essendo l'attore coerede, assieme ai fratelli CP_4
convenuti, rispetto ai beni caduti in successione legittima, egli non può dirsi tenuto all'obbligo di accettare l'eredità con beneficio d'inventario, operando la clausola di esclusione prevista dal primo inciso dell'art. 564 c.c., secondo cui “il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all'eredità”.
4. Qualificazione della domanda, legittimazione passiva, rapporti tra collazione e riduzione.
4.1. Occorre a questo punto chiarire che la domanda principale ha ad oggetto solo la riduzione delle disposizioni lesive, con la reintegrazione della quota di legittima lesa dalle disposizioni testamentarie effettuate dalla de cuius nei confronti dei figli (fratelli dell'attore e odierni convenuti), mentre non è stata proposta alcuna domanda nei confronti di
(legataria e NI della de cuius, in quanto IG del figlio ), Controparte_6 CP_3
né è stata chiesta la divisione dei beni comuni.
Sotto il primo profilo, deve escludersi che ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra tutti i beneficiari delle disposizioni lesive, poichè “nel giudizio conseguente all'esercizio dell'azione di riduzione, legittimato passivo è il solo titolare della posizione giuridica che l'attore contesta al fine di ottenere la reintegrazione della sua quota di legittimario” (cfr.
10 Cass. Sez. II, Sentenza n. 27770 del 20/12/2011; v. pure, in tema di scindibilità delle domande, Cass. Sez. II, Sentenza n. 20143 del 03/09/2013 e Sez. VI - II, Ordinanza n.
15706 del 23/07/2020); da quanto detto, consegue che non occorre integrare il contraddittorio nei confronti della legataria , contro la quale non è Controparte_6
stata proposta alcuna domanda (salvo quella tardivamente illustrata nella comparsa conclusionale attorea, peraltro inammissibilmente rivolta contro soggetto mai evocato in giudizio).
Ciò posto, va ancora precisato che, in mancanza di domanda di divisione, ed ai fini della presente azione di riduzione, resta irrilevante la dispensa dalla collazione, contenuta nell'atto pubblico di donazione: invero, l'istituto della collazione riguarda solo il giudizio di divisione dell'asse ereditario (nell'ambito del quale, per effetto della dispensa, il donatario non sarà tenuto a conferire l'attribuzione patrimoniale, avuta con l'atto di liberalità, sino all'invalicabile limite determinato dall'intangibilità della quota di riserva dei legittimari: art. 737, secondo comma, cod. civ.) e non attiene all'azione di riduzione, il cui meccanismo si fonda unicamente sulla riunione fittizia, necessaria per determinare la quota di riserva spettante a ciascun legittimario (art. 555 cod. civ.). A quest'ultimo fine, anche le donazioni dispensate dalla collazione vanno imputate alla propria quota di legittima (imputazione ex se), a meno che non sussista – come in effetti nel caso di specie
- separata dispensa anche dall'imputazione stessa (art. 564 cod. civ.; per la differenza tra dispensa dalla collazione e dispensa dall'imputazione, v. il costante orientamento della
S.C., fin da Cass. civile, Sez. II, n. 1845 del 27/07/1961 e n. 2633 del 16/07/1969).
In particolare, l'atto per Notar del 19.12.1983 contiene la dispensa dall'imputazione Per_6 ex se, in quanto le donazioni sono espressamente disposte dalla donante “a titolo di anticipata successione sulla quota legittima del suo patrimonio, con l'eventuale supero sulla quota disponibile ed esente per questa seconda parte da collazione e da imputazione, riservandosi vita natural durante l'usufrutto” (v. il consolidato orientamento, secondo cui
“la dispensa dalla collazione e l'imputazione della donazione alla legittima (o la correlativa dispensa dall'imputazione) operano su piani diversi, in quanto, mentre la dispensa dalla collazione agisce nei rapporti tra coeredi, la dispensa dalla imputazione
11 sposta il limite che la legittima rappresenta per i poteri di disposizione del de cuius”:
Cassazione civile, sez. II, n. 4381 del 04/08/1982).
In altri termini, la dispensa dalla collazione si traduce nell'esonero del donatario dal conferimento del donatum in sede di formazione della massa ereditaria da dividere, mentre
– ai diversi fini della riduzione delle disposizioni lesive – il bene donato va sempre ricompreso nelle operazioni di riunione fittizia (v. sul punto il pacifico e consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “L'istituto della collazione - regolato, per quanto riflette i figli legittimi, dall'art.737 cod. civ. - e quello della riunione fittizia del relictum e del donatum ai fini della Determinazione della porzione disponibile
- disciplinato dall'art.556 dello stesso codice - debbono essere tenuti distinti per le loro caratteristiche, le loro finalità e i loro effetti, con la conseguenza che l'esclusione della collazione di un bene donato, per esservi stata dispensa da parte del de cuius, non importa che del bene stesso non si debba tener conto, riunendolo fittiziamente agli altri beni per la formazione della massa cosiddetta di calcolo”: Cass. civile, sez. II, n. 74 del 07/01/1967).
In ogni caso, la dispensa da collazione e da imputazione non esclude che, in caso sia accolta la domanda di riduzione, la tutela effettiva del legittimario si realizzi applicando la disciplina propria dell'azione di restituzione, di cui all'art. 563 c.c.
Invero, l'effetto della riduzione è quello di rendere inefficaci, nei confronti del legittimario leso, i trasferimenti realizzati con le disposizioni lesive, con conseguente acquisto del diritto, da parte del legittimario, ad ottenere la quota spettante in applicazione delle norme sulla successione necessaria.
5. Determinazione della quota di riserva
Proseguendo, sulla base delle premesse sopra illustrate, l'esame della domanda di riduzione delle disposizioni lesive, il procedimento per accertare la lesione della quota di riserva richiede di determinare “il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto
e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare,
12 in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art.
564 cod. civ.)” (così, ex multis, Cassazione civile, sezione seconda, 24 luglio 2012, n.
12919).
In particolare, poiché la quota di riserva prevista dall'art. 537, secondo comma, c.c., per l'ipotesi di più figli è quella di 2/3 del patrimonio del de cuius, all'odierno attore in riduzione spetterà la quota di 1/5 su 2/3, ovvero 2/15 dell'intero.
6. Il relictum
Ciò posto, quanto ai beni che rientrano a far parte della massa attiva, occorre premettere che, dai documenti in atti, risulta che, alla data di apertura della successione, il patrimonio residuo della de cuius era composto dai seguenti beni immobili:
a) deposito identificato in Catasto al fg. 28, part. 345, sub 1, p. seminterrato;
b) appartamento identificato in Catasto al fg. 28, part. 345, sub 4, p. 1;
c) appartamento identificato in Catasto al fg. 28, part. 345, sub 8, p. T-1;
d) lastrico solare, riportato in catasto al foglio 28, particella 345, sub 7;
e) stradella identificata in Catasto al fg. 28, part. 498 e 499.
Si precisa che, mentre i beni sub a), b) e c) sono stati attribuiti dalla testatrice mediante l'atto di ultime volontà, il lastrico solare e la stradella, identificati alle lettere d) ed e), non risultano formalmente assegnati: peraltro, il lastrico solare segue il regime dei beni condominiali e viene trasferito assieme ai beni principali cui inerisce (in effetti, i diritti condominiali sul lastrico solare sono stati attribuiti ai donatari degli appartamenti, con atto per notar del 19.12.1983), mentre sui terreni destinati a stradella, sub e), deve Per_6
intendersi aperta la successione legittima tra tutti i fratelli . CP_4
7. Il donatum
7.1. Non essendo dedotta l'esistenza dei beni mobili, appartenenti alla defunta, né di debiti, può senz'altro passarsi a determinare il donatum, consistente nelle liberalità disposte con
13 l'atto pubblico per notar del 19.12.1983, con il quale la donò ai figli Per_6 CP_5
e , a valere sulla quota disponibile e con espressa dispensa dalla P_ Per_3
collazione e dalla imputazione, i seguenti cespiti, comprensivi dei diritti condominiali sulle parti comuni (tra cui è espressamente menzionato il lastrico solare):
-piano terra, adibito a garage, foglio 28, particella 345, sub 2, Cat. C/6, classe 4, superficie catastale mq. 15, donato alla IG CP_2
-piano terra, adibito a civile abitazione, riportato in catasto al foglio 28, particella 345, sub
3, Cat. A/2, classe 2, vani 7,0, superficie catastale mq. 157, donato alla IG;
CP_2
-piano secondo, adibito a civile abitazione, riportato in catasto al foglio 28, particella 345, sub 5, Cat. A/2, Classe 2, vani 6,5, superficie catastale mq. 150, donato al figlio CP_4
-piano terzo, adibito a civile abitazione, riportato in catasto al foglio 28, particella 345, sub
6, Cat. A/2, classe 2, vani 6,5, superficie catastale mq. 159 donato al figlio P_
7.2. Con riferimento alle donazioni in esame, i convenuti e CP_4 CP_2 [...]
deducono la necessità di sottrarre dal calcolo il valore dei miglioramenti apportati P_
ai beni rispettivamente ricevuti, mentre l'attore si oppone e chiede dichiararsi inammissibile l'istanza della sorella (proposta con la seconda Controparte_2
comparsa di costituzione non autorizzata e ribadita con la prima e seconda memoria istruttoria), qualificandola come domanda riconvenzionale, tardivamente proposta.
Deve tuttavia osservarsi che le deduzioni sui miglioramenti proposte dai donatari non integrano alcuna domanda riconvenzionale, trattandosi di semplici eccezioni in senso lato, come tali liberamente proponibili e rilevabili anche in grado d'appello (in tal senso, v. Cass. civile, sez. II, Sentenza n. 29247 del 22/12/2020), considerato che, secondo l'art. 748 c.c.
(applicabile in forza del richiamo operato dall'art. 556 c.c. alle regole dettate dagli articoli da 747 a 750 c.c. sulla collazione dei beni nella divisione) “in tutti i casi, si deve dedurre
a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione”.
In altri termini, dell'incremento di valore derivante dai miglioramenti apportati dal donatario non può non tenersi conto nella riunione fittizia, atteso che il patrimonio del donante non può comprendere quanto realizzato sul bene dal donatario (cfr., ex multis,
Cassazione civile, sez. II, n. 29247 del 22/12/2020, già citata).
14 Ciò posto, deve aggiungersi che le eccezioni in senso lato, in quanto rilevabili d'ufficio, non sono soggette alla decadenza ex art. 167 c.p.c., sempre che il fatto emerga dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo (Cassazione civile, sez.
VI-III, ordinanza 30 giugno 2020, n. 12980): pertanto, nonostante l'inammissibilità delle deduzioni illustrate nella seconda comparsa di costituzione (atto non previsto né autorizzato), la ripetizione delle medesime deduzioni e l'articolazione dei mezzi istruttori, da parte della convenuta , entro i termini previsti per le allegazioni e Controparte_2
per le richieste istruttorie, ha ritualmente introdotto in giudizio il fatto dei miglioramenti;
l'eccezione di inammissibilità per tardività, sollevata dall'attore, va quindi rigettata.
7.3. Nel merito, deve osservarsi che solo i convenuti e hanno CP_2 Controparte_4
effettivamente dimostrato di aver apportato ai beni ricevuti congrui miglioramenti, mentre
, pur avendo tempestivamente proposto l'eccezione, non ha articolato CO
alcuna prova sulle dedotte rifiniture, peraltro neanche descritte.
In particolare, dalla prova per testi assunta, è emerso che: a) l'appartamento donato a CP_4
è stato rifinito all'interno dalla ditta edile di tale il quale aveva ricevuto Persona_7
l'incarico “personalmente dal sig. ”, da cui era stato pagato: i lavori Controparte_4
effettuati dal LA erano consistiti nella posa dei pavimenti, infissi e intonaci interni, su un immobile già esistente allo stato rustico (v. deposizione teste sentito Persona_7 all'udienza del 22/04/2022); b) l'appartamento donato a è stato interamente CP_2 edificato a spese di quest'ultima, in due diversi momenti: inizialmente, il marito aveva personalmente realizzato, con l'aiuto di un muratore, i pilastri, la tamponatura e la soletta, poggianti sul seminterrato già realizzato da suo suocero, provvedendo anche alle divisioni interne e alle intonacature esterne, nonché all'acquisto e posa in opera di porte, infissi, sanitari e piastrelle;
altra parte dell'appartamento è stata realizzata nel 1991 dalla ditta
OL (fin qui, v. deposizione , marito della ), e su questa nuova Testimone_1 CP_4
edificazione, nel 1992, il teste si era occupato di installare gli impianti del gas, Tes_2
idrico e del riscaldamento, essendo pagato dallo stesso marito della , CP_4 Tes_1
(v. deposizione resa all'udienza del 22.5.2022 dal teste , il quale
[...] Testimone_3
ha anche riconosciuto i preventivi rilasciati).
15 Le deposizioni sopra sintetizzate devono ritenersi attendibili, sia intrinsecamente che estrinsecamente, attesa la precisione dei riferimenti e la concordanza tra di loro e con le altre risultanze di causa, in particolare con la documentazione che dimostra le spese sostenute dalla famiglia – , in coincidenza con le date dei lavori sopra Tes_1 CP_4
indicati, per l'acquisto di infissi e porte dalla ditta Fortebuono, di calcestruzzo dalla ditta
FeroPlast di Ferraro, di piastrelle e sanitari dalla ditta Putrino.
Sussistendo la prova delle migliorie apportate da e da agli CP_4 Controparte_2
immobili loro donati, in applicazione del menzionato art. 748 c.c., è stato dato incarico al c.t.u. di scomputare dal valore dei beni donati il valore delle stesse – calcolato con riferimento al criterio dell'aumento di valore dell'immobile, all'epoca di apertura della successione.
Per contro, è rimasta del tutto sfornita di prova, e deve pertanto ritenersi infondata,
l'eccezione di miglioramenti formulata da . CO
7.4. Va anche chiarito, ai fini che occupano, che, secondo costante indirizzo giurisprudenziale, poiché l'acquisizione della piena proprietà del bene in capo al donatario avviene solo alla morte del donante (ovvero al tempo di apertura della successione, come individuato dall'art. 456 cod. civ.), “Al fine di stabilire se l'atto di disposizione patrimoniale compiuto in vita dal "de cuius" sia lesivo della quota riservata ai legittimari, la donazione con riserva di usufrutto deve essere calcolata come donazione in piena proprietà, riferendone il valore al tempo dell'apertura della successione” (Cass. civile, sez. II,
Sentenza n. 20387 del 24/07/2008; cfr. anche Sentenza n. 25473 del 16/12/2010): pertanto, nessuna detrazione può essere apportata al donatum in ragione dell'esistenza della riserva di usufrutto in favore della donante.
7.5. Infine, quanto all'alienazione di alcuni immobili, ricevuti per donazione e ceduti dai donatari (l'appartamento donato a oggi risulta in testa a , mentre CP_4 Parte_2
l'appartamento donato a è oggi in testa a , come accertato dal c.t.u.), P_ Per_8
osserva il Collegio che essa non incide sulla presente azione di riduzione, atteso che, pur avendo natura personale, l'azione di riduzione possiede anche un'efficacia reale, conseguente al passaggio in giudicato della sentenza che, in accoglimento della domanda, abbia pronunziato la riduzione della donazione. Invero, “per effetto della risoluzione della
16 donazione, cosi prodottasi, cadono i diritti dei terzi (tranne il caso previsto dall'art. 2652,
n. 8, cpv, cod. civ.) dalla donazione stessa derivanti, cioè i diritti reali (ipoteche, servitù ed altri pesi) costituiti dal donatario a favore di altri sul bene immobile donato (art. 561, primo comma, cod. civ.), e ciò avviene in applicazione del principio 'resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis'. Tuttavia, al rigore di tale principio, l'art 563, primo comma, cod. civ., al fine di tutelare per quanto possibile l'acquisto che di quel bene abbia fatto il terzo, ha apportato un'eccezione stabilendo che il legittimario deve prima escutere i beni del donatario per ottenere il soddisfacimento del proprio diritto all'integrazione della legittima, con conseguente intangibilità dell'acquisto del terzo in caso di esito positivo dell'escussione dei beni del donatario. Solo in caso di esito negativo di tale escussione il legittimario ha diritto di rivolgersi contro il terzo chiedendogli la restituzione del bene immobile…” (Cassazione civile, sez. II, n. 1392 del 12/09/1970); per i medesimi motivi, legittimato passivo rispetto all'azione di riduzione è soltanto il beneficiario della disposizione lesiva della legittima, e non anche i possessori dei beni con cui questa deve essere reintegrata - i quali, al contrario, sono legittimati passivi rispetto alla domanda di restituzione conseguente al vittorioso esperimento della prima azione, salvi, nei confronti di costoro, gli effetti derivanti dall'omessa trascrizione della domanda di riduzione, ex art. 2652, n. 8, c.c. (v. sul punto, Cassazione civile, sez. II, Ordinanza n. 18280 del 25/07/2017).
8. Calcolo della lesione
Si può quindi procedere ad effettuare il calcolo della lesione, sommando in primo luogo il relictum al donatum, sulla base della stima dei valori degli immobili, al momento di apertura della successione (9.07.2019), come risultante dalla relazione di c.t.u. depositata dall'ing. il 10.01.2024. Persona_9
In proposito, deve dirsi che la valutazione peritale degli immobili appare coerente con la dettagliata descrizione dei luoghi (v. pagine da 3 a 9 della relazione di c.t.u.), operata dall'ausiliare in esito ad accurato sopralluogo, e tiene conto dell'ubicazione dei fabbricati e della mancanza di ascensore, apportando appropriati e puntuali correttivi in considerazione delle condizioni di rifinitura e di conservazione sia dell'intero edificio che dei singoli cespiti (v. tabella a pag. 19 di 43 della relazione), come pure ampiamente chiarito dal c.t.u. in risposta alle osservazioni attoree.
17 Le valutazioni del c.t.u. resistono inoltre alle critiche mosse dalla difesa dei convenuti e , appuntate per lo più sull'assenza di documentazione CP_2 Controparte_3
comprovante la regolarità edilizia degli immobili, mentre devono essere condivise le osservazioni della stessa parte in ordine alla errata metodologia di calcolo della lesione.
In particolare, con riferimento al primo dei profili sopra indicati, il c.t.u. ha precisato che:
- il fabbricato ove insistono il garage e tutti gli appartamenti, tranne il sub 8, fu originariamente edificato sulla scorta del N.O. prat. n. 1281 del 16.04.1975, rilasciato alla de cuius per la realizzazione di un fabbricato ad un piano f.t.; Persona_2
- in seguito all'edificazione di piani ulteriori e alle donazioni del 1983, venne richiesto il condono edilizio sostanzialmente per tutti i singoli appartamenti, e precisamente:
“per le opere abusive relative alla costruzione del piano seminterrato e del secondo piano
f.t. …… sub. 1, 4 e 7 destinato a garage e civile abitazione”, venne rilasciata C.E. in sanatoria n. 732/86 a;
Persona_2
- “per le opere abusive relative alla costruzione del piano terra rialzato …… sub. 2, 3 quale risulta dagli elaborati tecnici redatti dall'ing. ed oggetto di Persona_10 condono”, venne rilasciata C.E. in sanatoria n. 733/86 a;
Controparte_2
- “per le opere abusive realizzate in difformità al nulla osta per l'esecuzione lavori edili n.
1281 rilasciato il 16/04/1975 e consistenti nella realizzazione di una unità immobiliare ad uso residenziale …… al secondo piano (terzo f.t.)….. sub. 5”, venne rilasciata C.E. in sanatoria n. 743/85;
- pur non essendo noto lo strumento utilizzato per sanare l'abuso relativo alla costruzione del terzo piano, identificato dal sub 6, il c.t.u. ha osservato che la sua recente alienazione dal proprietario a terzi, mediate atto pubblico concluso nel 2016, lascia CO
fondatamente presumere che anche questo appartamento sia munito di titolo abilitativo, necessario per la stipula dell'atto pubblico.
Secondo le motivate e condivisibili valutazioni dell'ausiliare, dunque, tutti i beni in discorso sono assistiti da titolo abilitativo – salvo che l'unità abitativa autonoma, censita alla part. 345 sub 8, la quale tuttavia, essendo di antica costruzione, secondo le valutazioni dell'ausiliare non necessita di titoli abilitativi al fine della sua regolarità urbanistica - e
18 pertanto “non vi è il “pericolo” che essi siano totalmente illegittimi. Nel qual caso si tratterebbe di beni non commerciabili e non suscettibili di assumere uno specifico valore”.
Salva quindi la regolarità urbanistica generale, l'unica conseguenza, che può discendere dalla mancata produzione in giudizio delle planimetrie allegate ai vari titoli abilitativi, potrebbe consistere nell'eventuale esistenza di piccole difformità (cd. abusi secondari), non suscettibili di inficiare la commerciabilità dei beni ma solo di incidere, in decremento, sul loro valore economico: in tal senso, avendo l'attore in riduzione assolto all'onere di allegare e provare tutti gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria (cfr. ex multis Cass. civile, sez. II, Sentenza n. 18199 del
02/09/2020), gravava sui convenuti dimostrare la sussistenza di eventuali circostanze, come appunto la presenza di abusi secondari, incidenti sulla determinazione del prezzo degli immobili ricevuti in donazione o per testamento.
In mancanza di siffatta dimostrazione, il metodo di stima seguito dal c.t.u. – il quale ha applicato una decurtazione solo per l'appartamento al piano terra di , Controparte_2
al fine di considerare le spese necessarie per rimuovere i volumi abusivamente realizzati dopo il conseguimento del titolo abilitativo in sanatoria, come risultanti dagli elaborati grafici allegati alla pratica di condono (gli unici in possesso del che li ha CP_7 consegnati all'ausiliare) – va interamente condiviso.
Occorre invero evidenziare che nell'ambito delle operazioni di riunione fittizia, necessarie per l'accertamento della lesione della quota legittima lamentata dall'attore, non si procede ad alcun trasferimento dei beni, sicchè eventuali difformità incidono unicamente sulle operazioni di stima, nei termini sopra illustrati (e, cioè, con onere della prova in capo ai donatari che eccepiscono un minor valore dei beni ricevuti).
Sono invece parzialmente fondate le contestazioni mosse dai convenuti e CP_3
in ordine al metodo di calcolo della lesione, in relazione alle quali si Controparte_2
osserva quanto segue.
Va premesso che, come già sopra osservato (v. paragrafo 4), nell'ambito del presente giudizio non è stata proposta domanda di divisione (salvo la domanda riconvenzionale di divisione di uno dei beni, attribuito in comunione a più legatari), sicchè – a differenza da quanto sostenuto dalla difesa dei convenuti - non si applicano le norme sulla collazione.
19 Ciò posto, del tutto esattamente il c.t.u. ha verificato la sussistenza della lesione della quota di riserva attribuita all'attore, determinando in € 586.780,80 il valore dell'asse ereditario al tempo dell'apertura della successione (al netto dei miglioramenti apportati dai donatari degli appartamenti posti al piano terra ed al secondo piano), con conseguente quantificazione della quota disponibile dalla testatrice in € 195.593,60, e della quota di riserva in capo a ciascun legittimario in € 78.237,44 (2/15 per ciascuno dei cinque figli).
Dal calcolo che precede, è risultata lesa la quota legittima dell'attore, che - a fronte di una quota a sé riservata del valore di € 78.237,44 - ha ricevuto per testamento un legato del valore di € 38.697,05 (inferiore di € 39.540,39 rispetto a quanto a lui spettante).
Quindi, considerato che tutte le donazioni sono espressamente disposte “in conto di legittima”, l'ausiliare ha imputato il valore dei singoli beni oggetto di donazione alla quota legittima dei donatari, accertando che, mentre le donazioni effettuate a e a CP_2 CP_4
sono inferiori alla quota loro riservata, la donazione effettuata in favore del figlio P_
(per un valore stimato pari a € 138.025,51) ha interamente saturato la quota legittima spettante allo stesso, riversandosi per l'eccedenza sulla disponibile, della quale sono stati intaccati € 59.506,60 (su complessivi € 195.593,60, come sopra determinati).
Correttamente dunque il c.t.u. ha ritenuto che la lesione della legittima attorea si è realizzata solo con le disposizioni testamentarie (che, comunque, devono essere ridotte sempre prima delle donazioni: art. 555 c.c.).
Tuttavia, tenuto conto che la riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie riguarda solo la parte eccedente la quota di cui il defunto poteva disporre (art. 554 e 558
c.c.), non risulta esatto il calcolo, il cui risultato è riportato nelle conclusioni della relazione di c.t.u., che riduce le disposizioni testamentarie partendo dall'intero, senza prima detrarre da ciascuna di esse la parte necessaria per integrare la quota spettante per legge ai singoli legatari, in quanto legittimari.
Occorre pertanto utilizzare il calcolo alternativo, comunque operato dall'ausiliare in risposta alle osservazioni di parte convenuta (v. pag. 39-40 della relazione di c.t.u.), con il quale la riduzione è condotta, sempre proporzionalmente, ma solo sulla parte delle singole disposizioni testamentarie eccedenti la quota di riserva spettante ai beneficiari legittimari.
20 In conclusione, dunque, al fine di reintegrare la quota legittima attorea, le disposizioni testamentarie vanno ridotte nei seguenti limiti: il legato attribuito a va ridotto di € 7.036,67; CO quello attribuito a va ridotto di € 13.095,43; Controparte_2 quello attribuito a va ridotto di € 5.200,24. Controparte_4
E' solo il caso di ribadire che nessuna riduzione può essere operata sul legato attribuito in favore di , che non è parte del presente giudizio, e che la domanda Controparte_6
riconvenzionale di riduzione, proposta dal convenuto solo con la Controparte_3
comparsa conclusionale (e comunque dopo la scadenza del termine previsto, a pena di decadenza, dall'art. 167 c. p.c.), è inammissibile perché tardiva.
Per contro, attesa la non comoda divisibilità degli immobili oggetto delle disposizioni lesive ed il ridotto ammontare della lesione subita dall'attore, la reintegrazione della quota spettante a quest'ultimo può avvenire, anziché in natura, per equivalente, ai sensi dell'art. 560 c.c., mediante condanna dei convenuti e al P_ CP_2 Controparte_4 pagamento di un conguaglio in denaro, da rivalutare all'attualità in base agli indici ISTAT
(v., ex multis, Cassazione civile, Sez. II, Sentenza n. 5320 del 17/03/2016 e n. 7478 del
05/06/2000), rispettivamente in:
€ 8.296,23 a carico di (7.036,67 x 1,179 – coefficiente mese di luglio CO
2019);
€ 15.439,51 a carico di (13.095,43 x 1,179); Controparte_2
€ 6.131,08 a carico di (5.200,24 x 1,179). Controparte_4
9. Domanda riconvenzionale di divisione di uno dei beni
Infine, deve esaminarsi la domanda riconvenzionale, proposta dal convenuto
[...]
nei confronti dei convenuti coeredi e , per ottenere CP_4 CP_3 Controparte_2
la divisione del locale seminterrato di mq 175 circa, identificato in catasto fabbricati del
Comune di Palmi, foglio 28, part. 345, sub 1, oggetto di attribuzione in comune ed indiviso ai tre fratelli, per effetto delle disposizioni testamentarie materne.
Sul punto, il nominato c.t.u., dopo aver descritto l'immobile - composto da tre distinti ambienti, con dimensioni diverse e differenti finiture (migliori, per il vano centrale, medie per il vano di destra e inferiori per il vano di sinistra: cfr. punto 4.1 della relazione) – ha
21 determinato valori unitari differenziati per le diverse porzioni, elaborando tre distinte ipotesi divisionali, riprodotte graficamente nell'allegato L alla relazione, sulle quali le parti interessate non hanno espresso alcuna contestazione né alcuna preferenza, chiedendo peraltro che la causa fosse rimessa in decisione (si consideri che “Nel procedimento per lo scioglimento di una comunione, non occorre una formale osservanza delle disposizioni previste dall'art. 789 cod. proc. civ. - ovvero la predisposizione di un progetto di divisione da parte del giudice istruttore, il suo deposito in cancelleria e la fissazione dell'udienza di discussione dello stesso - essendo sufficiente che il medesimo giudice istruttore faccia proprio, sia pure implicitamente, il progetto approntato e depositato dal c.t.u., così come non è necessaria la fissazione dell'apposita udienza di discussione del progetto quando le parti abbiano già escluso, con il loro comportamento processuale (nella specie, richiedendo concordemente di differire la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni), la possibilità di una chiusura del procedimento mediante accettazione consensuale della proposta divisione, in tal modo giustificandosi la diretta rimessione del giudizio alla fase decisoria”: così, Cass. civile, Sez. II, Sentenza n. 242 del 11/01/2010).
Precisamente, mentre l'ipotesi n. 1 prevede di mantenere sostanzialmente inalterata l'attuale distribuzione del bene (con conseguente sproporzione tra i lotti formati in termini di superficie, da equilibrare mediante gravose compensazioni in denaro), l'ipotesi n. 2 disegna una divisione più articolata, in modo da ottenere tre lotti di consistenza quasi uguale, attraverso la realizzazione di nuovi divisori e l'apertura di un varco su un muro esistente;
infine, l'ipotesi n. 3 mira a realizzare il lotto B, centrale, più comodo come forma ed accesso, ma più piccolo di dimensioni rispetto a quelli laterali.
In assenza di osservazioni da parte dei condividenti, ritiene il Collegio di far proprio il progetto illustrato nella terza ipotesi divisionale prospettata dal c.t.u. in quanto questa, benchè più articolata rispetto alla prima e richiedente lavori (al pari della seconda), consente di ottenere non solo una distribuzione equanime in natura, riducendo contestualmente i conguagli, ma anche una ripartizione degli spazi che rende la quota “B”
– invero più sacrificata nell'ipotesi n.
2 - fruibile comodamente, al pari delle altre.
Riguardo l'assegnazione delle singole porzioni, poichè le quote sono eguali, deve applicarsi il criterio dell'estrazione a sorte, previsto dall'art. 729 c.c. a garanzia della
22 trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo (cfr. Cass. Sez. 6
- 2, Ordinanza n. 11857 del 06/05/2021): in tal senso, non è possibile condividere la valutazione del c.t.u. di assegnare sempre il lotto C a , “poiché esso Controparte_2
comunica con il locale a piano terra di sua proprietà”, trattandosi di una motivazione che non giustifica la deroga (che deve poggiarsi su ragioni oggettive, funzionali o economiche) al generale principio del sorteggio, cui sarà possibile procedere, con l'assegnazione delle particelle e dei conguagli, solo dopo il passaggio in giudicato del presente capo.
10. Attesa la soccombenza, i convenuti e vanno CP_2 CP_4 CO
condannati in solido alla refusione delle spese di lite sostenute dall'attore, liquidate complessivamente in € 7.616,00 (in applicazione delle tabelle di cui al d.m. 147/2022, valori medi dello scaglione fino a € 52.000,00), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, ed oltre alle spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto.
Devono per contro essere interamente compensate le spese di lite del convenuto non soccombente, . Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da contro , Parte_1 CO
, e , rigettata ogni altra domanda, Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
eccezione o difesa, così provvede:
- dichiara aperta la successione testamentaria di , deceduta il 26.5.2014 in Anoia;
Per_2
- dichiara che le disposizioni testamentarie ledono la quota di legittima spettante all'attore, pari a € 78.237,44, per un valore pari a € 39.540,39, e dispone la reintegrazione della stessa quota per equivalente, condannando i convenuti e al P_ CP_2 Controparte_4
pagamento, in favore dell'attore, di un conguaglio in denaro, già rivalutato all'attualità, pari a € 8.296,23 a carico di;
€ 15.439,51 a carico di CO CP_2
; € 6.131,08 a carico di;
[...] Controparte_4
- accoglie la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto e, per Controparte_4
l'effetto, approva il progetto di divisione in tre quote del locale seminterrato comune ai convenuti e , identificato in catasto fabbricati del CP_4 CP_2 Controparte_3
23 Comune di Palmi, foglio 28, part. 345, sub 1, secondo l'ipotesi n. 3, descritta graficamente nell'allegato L alla relazione depositata dal c.t.u., ing. , il 10.01.2024, Persona_9 disponendo l'estrazione a sorte dei lotti dopo il passaggio in giudicato del presente capo;
condanna i convenuti e , in solido, alla refusione delle CP_2 CP_4 CO spese di lite sostenute dall'attore, liquidate complessivamente in € 7.616,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, ed oltre alle spese di c.t.u., già liquidate come da separato decreto, compensando interamente le spese di lite del convenuto
[...]
. CP_3
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025
Il Giudice rel. est.
Maria Teresa Gentile
Il Presidente
Piero LA
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. Piero LA -Presidente
2. Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. Mariano Carella -Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 125 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno
2020, vertente
TRA
, nato a [...] [...] (c.f.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, per procura telematicamente allegata all'atto introduttivo, dall'Avv.
Paola Agresta, presso il cui studio in Palmi, alla via Isonzo n. 6, è elettivamente domiciliato;
- attore -
E
, nato a [...] il [...] (c.f. ), CO C.F._2
rappresentato e difeso, per procura telematicamente allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Giacomo Falcone, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Arghillà n. 62
Villa San Giuseppe, è elettivamente domiciliato;
- convenuto -
NONCHE'
, nata a [...] [...] (c.f.: ) e Controparte_2 CodiceFiscale_3 [...]
, nato a [...] il [...] (c.f.: ) rappresentati e CP_3 CodiceFiscale_4
difesi, per procura telematicamente allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv.
Vladimir Solano del Foro di Palmi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in
Palmi, Piazzale Vittorio Veneto, Trav. I n.2;
- convenuti –
1 E
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_4 C.F._5
rappresentato e difeso, per procura telematicamente allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Silvestro Runci, presso il cui studio alla via G. Oberdan, n. 55, in Palmi, è elettivamente domiciliato;
- convenuto e
attore in riconvenzio nale -
Oggetto: azione di riduzione con reintegrazione della quota di legittima e domanda riconvenzionale trasversale di divisione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dall'atto di citazione:
“(Il Tribunale voglia) 1) dichiarare che la disposizione testamentaria di cui al testamento pubblico del 30/09/2009, rep. n. 411, per Notaio lede la quota di Persona_1
legittima del sig. ; Parte_1
2) conseguentemente, disporre la reintegrazione del sig. nella sua Parte_1
quota di legittima mediante riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre nei limiti della quota medesima pari ad euro 88.587,60 detraendo il valore della quota ricevuta per disposizione testamentaria (euro 20.000,00) o nella somma, maggiore e minore, che sulla base degli atti di causa il Tribunale stabilirà ed attribuirà, anche all'esito della richiesta consulenza tecnica d'ufficio;
3) condannare i convenuti, in solido, al rimborso in favore dell'attore delle spese, onorari di giudizio, spese generali imponibili, IVA e CPA, come per legge”.
Dalla comparsa di costituzione, per il convenuto : “(Voglia il Tribunale CO
adito) Nel merito: rigettare la domanda di parte attrice ovvero dichiarare che la quota ricevuta dal Signor non è lesiva della quota di legittima della Signora CO
. Con condanna alle spese diritti ed onorari del presente giudizio”. CP_5
Dalla comparsa di costituzione per i convenuti e “SI CHIEDE CP_2 Controparte_3 che l'On.le Tribunale, preso atto di quanto sopra, voglia dichiarare la nullità dell'atto di
2 citazione e di tutti gli atti conseguenziali, adottando ogni provvedimento che ne consegua ex lege”.
Dalla comparsa di costituzione, per il convenuto : “Voglia l'On. Tribunale Controparte_4
adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, previa dichiarazione di apertura della successione della sig.ra , nata a [...] l'[...] e deceduta in Persona_2
Palmi il 0/07/2019, nonché previa determinazione della porzione disponibile tenuto conto dei beni immobili della defunta all'atto della sua morte: rigettare la domanda attorea perché infondata sia in fatto che in diritto ed, in particolare, previo espletamento di CTU, disporre la ricostruzione dell'asse ereditario della sig.ra deceduta in Persona_2
Palmi il 09/07/2019, scorporando, sempre previa stima da parte del consulente tecnico, a mente dell'art. 748 c.c. i costi di realizzazione, comprese rifiniture, addizioni e successivi miglioramenti, sopportati in via esclusiva dal detto convenuto, dell'immobile donato nei limiti della nuda proprietà a , e sulla base del valore così ottenuto della Controparte_4
massa ereditaria, rideterminare ed attribuire la quota legittima. In via riconvenzionale, con riferimento al locale seminterrato di mq 175 circa, identificato in catasto fabbricati del Comune di Palmi, foglio 28, part. 345, sub 1 del valore €. 75.864,00 disporre lo scioglimento della comunione tra , e Controparte_2 Controparte_4 CP_3
, e procedere, qualora, sotto l'aspetto strutturale, il frazionamento del bene sia
[...]
attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dovere fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi, alla divisione in tre porzioni distinte da attribuirsi a ciascun comproprietario. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. Posizione di parte attrice
Deduce in sintesi l'attore che:
A) la propria madre, , deceduta in Palmi il 9.7.2019, ha disposto dei suoi Persona_2
beni con testamento pubblico del 30/09/2009, per notaio (Rep. n. 411 Persona_1
degli atti di ultima volontà) e con testamento olografo del 28/08/2009, con i quali – dichiarandosi piena ed esclusiva proprietaria di un fabbricato a più piani fuori terra, sito in
Via Sardegna, costruito sulla particella originaria 345 (già 179/b, acquistata con atto per
3 Notaio di Taurianova del 25/05/1971, rep. n. 16822/685) – ha Persona_3
lasciato:
a) ai figli e , in parti uguali, indivise ed in comune tra loro, la CP_2 CP_4 CP_3
piena proprietà del locale seminterrato, identificato nel N.C.E.U. del Comune di Palmi al foglio 28, particella 345, sub 1;
b) ai figli e in parti uguali, indivise ed in comune tra loro Pt_1 P_
l'appartamento posto al piano terra riportato nel N.C.E.U. del Comune di Palmi al foglio
28, particella 345, sub 8;
c) alla IG e alla NI , IG del figlio , in parti CP_2 Controparte_6 CP_3 uguali, indivise ed in comune tra loro, la piena proprietà dell'appartamento posto al piano secondo (terzo fuori terra), riportato nel N.C.E.U. del Comune di Palmi al foglio 28, particella 345, sub 4;
B) in vita, la de cuius aveva donato, a titolo di anticipata successione sulla quota di legittima, con atto pubblico del 19/12/1983 per notaio , le seguenti unità Persona_4
immobiliari, facenti parte del fabbricato di maggiore consistenza sito in Palmi, Via
Sardegna:
a) al figlio l'intero appartamento posto al secondo piano (terzo fuori terra); CP_4
b) alla IG l'intero garage posto al piano terreno nonché l'intero appartamento CP_2
posto al pianterreno;
c) al figlio l'intero appartamento posto al terzo piano (quarto fuori terra); P_
d) ai figli e i diritti condominiali su quelle parti del maggior CP_4 CP_2 P_ fabbricato che ai sensi dell'art. 1117 c.c. costituiscono parti comuni degli edifici, compreso il vano scala, l'androne, il tetto di copertura ed il cortile annesso al fabbricato;
C) l'intero asse ereditario della madre è quindi costituito:
a) dal predetto fabbricato di via Sardegna, in cemento armato a quattro piani fuori terra oltre piano sottotetto e, precisamente:
-piano sottostrada, adibito a deposito riportato in catasto al foglio 28, particella 345, sub 1, cat. C/2, classe 3, superficie catastale mq. 174, del valore di euro 75.864,00;
-piano terra, adibito a garage, foglio 28, particella 345, sub 2, Cat. C/6, classe 4, superficie catastale mq. 15, del valore di euro 6.000,00;
4 -piano terra, adibito a civile abitazione, riportato in catasto al foglio 28, particella 345, sub
3, Cat. A/2, classe 2, vani 7,0, superficie catastale mq. 157, del valore di euro 118.692,00;
-piano primo, adibito a civile abitazione, riportato in catasto al foglio 28, particella 345, sub 4, Cat. A/2, classe 4, vani 7,5, superficie catastale mq. 154, del valore di euro
116.424,00;
-piano secondo, adibito a civile abitazione, riportato in catasto al foglio 28, particella 345, sub 5, Cat. A/2, Classe 2, vani 6,5, superficie catastale mq. 150, del valore di euro
113.400,00;
-piano terzo, adibito a civile abitazione, riportato in catasto al foglio 28, particella 345, sub
6, Cat. A/2, classe 2, vani 6,5, superficie catastale mq. 159, del valore di euro 120.204,00;
-piano quarto, lastrico solare, riportato in catasto al foglio 28, particella 345, sub 7, cat. F/5, superficie utile mq. 159, che costituisce bene comune ai sub. 3, 4, 5, e 6;
b) da un fabbricato in muratura ordinaria ad un piano fuori terra oltre veranda al primo piano riportato in catasto al foglio 28, particella 345, sub 8, Cat. A/3, classe 2, vani 4,5, superficie catastale mq. 125, del valore di euro 40.000,00;
c) dal terreno di mq. 60, in comunione legale dei beni con il marito , Parte_2
riportato in catasto al foglio 28, particella 498, agrumeto di seconda classe nonchè superficie di mq. 60, riportata in catasto al foglio 28, particella 499, agrumeto di seconda classe, destinati a stradella di accesso alla corte del fabbricato di Via Sardegna;
D) rispetto al valore complessivo dell'asse ereditario, determinato dal C.T.P. arch.
[...]
in euro 590.584,00, la madre avrebbe potuto disporre di una quota pari ad 1/3 Per_5
(euro 147.646,00), dovendosi riservare la quota pari a 2/3 (pari in totale ad euro
442.938,00) ai cinque figli , e ), a ciascuno Pt_1 CP_4 P_ CP_3 CP_2
dei quali spetta una quota di legittima pari ad euro 88.587,60;
E) pertanto, le disposizioni testamentarie ledono la quota di legittima dell'attore, che intende agire in riduzione, ai sensi dell'art. 557 c.c., previa imputazione della quota a lui pervenuta in forza del richiamato testamento pubblico.
Conclude dunque come in epigrafe trascritto.
1.2. Posizione del convenuto Controparte_4
5 , nel costituirsi tempestivamente in giudizio, contesta nel merito la Controparte_4
domanda, sostenendo che l'appartamento composto di quattro vani ed accessori, posto al secondo piano (terzo piano f.t.), adibito a civile abitazione, riportato in catasto al foglio 28, part. 345, sub 5, cat. A/2, Cl. 2, vani 6,5, superficie catastale mq 150, del valore di €.
113.400,00, gli è stato donato dalla madre con riserva di usufrutto, ma è stato realizzato e rifinito totalmente a spese di esso convenuto, sicchè per la corretta determinazione della quota di legittima è necessario tenere conto delle spese sostenute in via esclusiva dal donatario per la realizzazione dell'appartamento, compresi impianti, rifiniture, successive addizioni e migliorie, applicandosi l'art. 748 c.c. anche al donatario con riserva di usufrutto.
Propone inoltre domanda riconvenzionale per la divisione del locale seminterrato di mq
175 circa, identificato in Catasto al foglio 28, part. 345, sub 1, pervenuto ai fratelli e , in parti uguali, indivise ed in comune tra loro, per effetto del CP_2 CP_4 CP_3
testamento pubblico del 30/09/2009.
Conclude come trascritto in epigrafe.
1.3. Posizione del convenuto CO
Anche , costituitosi tempestivamente in giudizio, contesta nel merito la CO domanda, sostenendo che il valore attribuito dall'attore all'immobile donato dalla madre è arbitrario e non rispondente a quello reale, considerato che esso è stato realizzato e rifinito da esso donatario, che nei trent'anni successivi alla donazione ne ha curato anche la ristrutturazione. Aggiunge che il fratello attore ha sempre avuto libero accesso ai conti correnti della madre, chiedendo di essere autorizzato ad accedere alle banche dati degli istituiti di credito, finanziari e postali per individuare i movimenti.
Infine, evidenzia che il valore dell'asse ereditario della madre deve essere calcolato tenendo in considerazione la quota già rientrata nella successione del marito pre-morto,
“pari alla metà del patrimonio immobiliare della signora ”. CP_5
Conclude come in epigrafe trascritto.
1.4. Posizione dei convenuti e CP_2 Controparte_3
I convenuti e : CP_2 Controparte_3
- nella comparsa di costituzione in giudizio, tardivamente depositata il 15.2.2021, eccepiscono la nullità dell'atto di citazione, per violazione dei termini a comparire, poiché
6 l'originaria udienza era fissata per il 25.5.2020 ed il termine di costituzione in giudizio sarebbe scaduto il 5.5.2020, durante la sospensione dei termini disposta dal d.l. n. 18/2020, mentre la mancata rinotificazione della citazione, a seguito del differimento della prima udienza, effettivamente disposto con decreto del G.I., non ha comunque consentito l'esercizio del diritto di difesa;
- a seguito del rigetto dell'eccezione di nullità, con ordinanza resa dal GOP il 27.6.2021, depositano ulteriore comparsa di costituzione, prendendo posizione sui fatti e rassegnando conclusioni nel merito;
- con le memorie depositate nel primo termine ex art. 183, comma sesto, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis), ribadiscono che l'appartamento donato alla convenuta
è stato interamente costruito e rifinito dalla medesima, esclusivamente Controparte_2
con risorse proprie, ancor prima della conclusione della donazione, con riserva d'usufrutto, del 19.12.1983, ed è stato abitato dalla de cuius fino alla sua morte;
chiedono quindi che – ai fini dell'esatta ricostruzione dell'asse ereditario - siano scorporate le spese sostenute dalla convenuta donataria, anche per la sanatoria delle violazioni edilizie, oltre che il valore dell'usufrutto;
- solo all'esito dell'istruttoria, con la comparsa conclusionale, chiedono dichiararsi “che la disposizione testamentaria di cui al testamento pubblico del 30.09.2009, n°411, per Notaio
lede la quota legittima del sig. ; conseguentemente, Persona_1 Controparte_3
disporre la reintegrazione del sig. nella sua quota legittima mediante Controparte_3
riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui la defunta poteva disporre”.
2. Accertamenti in corso di causa
In corso di causa, rigettata con ordinanza del 27.6.2021 l'eccezione di nullità della citazione, all'esito del deposito delle memorie istruttorie, è stata ammessa la prova per interrogatorio formale e per testi, formulata dai convenuti e , CP_2 Controparte_4
unicamente sui capitoli di prova volti a dimostrare i miglioramenti apportati dai medesimi agli immobili ricevuti in donazione.
All'esito, è stata disposta c.t.u.
7 Infine, all'udienza del 2.7.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con termini di rito per deposito di scritti conclusivi.
3. La natura della successione
madre di , e , Persona_2 Pt_1 P_ CP_2 CP_3 Controparte_4
deceduta il 9.7.2019, ha disposto (di alcuni) dei residui beni rimasti nel suo patrimonio mediante testamento pubblico del 30/09/2009, per notaio Rep. n. 411 Persona_1
degli atti di ultima volontà, con il quale conferma e integra le disposizioni già risultanti dal precedente testamento olografo del 28/08/2009, pubblicato in data 19/08/2019 dallo stesso notaio Persona_1
Per la concreta attinenza ai fini della verifica sui presupposti della chiesta riduzione, va sul punto preliminarmente accertato se le disposizioni date debbano essere interpretate come designazione di eredi ovvero come semplice costituzione di legati.
In proposito, l'esame dell'atto deve essere condotto alla luce del fondamentale criterio ermeneutico della volontà del testatore, tenendo presente che “Nell'interpretazione dei testamenti il giudice del merito deve accertare, secondo le regole dettate dal codice civile per l'interpretazione dei contratti (artt 1362 segg) in quanto applicabili ai testamenti, quale sia stata, comunque espressa, l'effettiva mens testantis, ponendo mente al significato specifico e concreto delle singole espressioni usate e a tale significato dando la prevalenza su quello letterale, tenendo presente, nei casi dubbi, il complesso delle disposizioni in rapporto alla mentalità del testatore e al suo ambiente di vita e preferendo, in tali casi, una soluzione che consenta un effetto concreto a un'interpretazione che non sia suscettibile di esecuzione;
né è dato prescindere nell'indagine suddetta dal criterio teleologico, il quale comporta che il contenuto della scheda testamentaria e la reale intenzione del de cuius debbono essere accertate anche in funzione degli scopi pratici che il testatore si era prefisso” (così, Cassazione civile, sezione II, 18 giugno 1963, n. 1637).
In particolare, quanto alla distinzione tra istituzione di erede e attribuzione di legato, il primo comma dell'art 588 cod. civ. stabilisce che, per l'institutio heredis, costituisce elemento decisivo non l'attribuzione formale del titolo, ma il criterio obiettivo del modo di attribuzione dei beni (nell'universalità dei beni o pro quota), mentre il comma secondo della medesima disposizione “precisa che, tuttavia, anche l'assegnazione di determinati
8 beni (institutio ex re certa) o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulti che il testatore abbia inteso assegnare quei beni come quota del suo patrimonio, considerandoli, cioè, nel loro rapporto con il tutto. Cosicchè, sulla base di un elemento subiettivo (l'intenzione del testatore), viene ad essere ritenuta istituzione di erede una disposizione testamentaria il cui contenuto, considerato in se, escluderebbe tale istituzione: e, tuttavia, ribadito il concetto che erede è soltanto quello cui il testatore ha attribuita una quota dei suoi beni” (v. sempre Cassazione civile, sezione
II, 18 giugno 1963, n. 1637, sopra citata).
Ebbene, nel testamento pubblico in esame la de cuius così si esprime:
“Sono piena ed esclusiva proprietaria di un fabbricato a più piani fuori terra sito in via
Sardegna, costruito sulla particella originaria 345 (già 179/b) acquistata con atto per notaio di Taurianova del 25/05/1971, rep. n. 168226/85, Persona_3
registrato in Palmi il 25 maggio 1971 al n.ro 406 vol. 83, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria il 7 giugno 1971 ai n.ri 7291 d'ordine e 5740 di formalità.
Lascio in favore dei miei figli , nata a [...] il [...], Controparte_2 CP_4
, nato a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], in
[...] Controparte_3
parti uguali, indivise ed in comune tra loro, la piena proprietà del locale seminterrato di metri quadrati centosettanta circa, identificato nel catasto dei fabbricati del Comune di
Palmi al foglio 28, particella 345, sub 1.
Lascio in favore di , nato a [...] il [...] e , Parte_1 CO
nato a Palmi il [...], in [...] uguali, indivise ed in comune tra loro, la piena proprietà dell'appartamento posto al piano terra, attualmente occupato dalla sig.ra
e identificato nel catasto dei fabbricati al foglio 28, particella 345, sub 8. Parte_3
Lascio in favore di mia IG , nata a [...] il [...] e di mia Controparte_2
NI , IG di mio figlio , in parti uguali, indivise ed in Controparte_6 CP_3
comune tra loro, la piena proprietà dell'appartamento ad uso di civile abitazione posto al secondo piano (terzo fuori terra) identificato nel catasto dei fabbricati al foglio 28, particella 345, sub 4”.
9 Ritiene il Collegio che le disposizioni in discorso debbano essere interpretate come legato, sia dal punto di vista oggettivo, perché esse attribuiscono beni specifici, sia da quello soggettivo, in quanto l'attribuzione dei singoli beni - assegnati in comproprietà ai figli ed alla NI - non può considerarsi operata in funzione di quota del patrimonio relitto (in altri termini non può dirsi, nel caso che occupa, “che il testatore, nel disporre dei singoli beni, abbia tenuto presente l'universalità dei suoi beni e li abbia intesi assegnare e dividere ai suoi eredi come quote del tutto”: cfr. Cass. civile, sez. III, n. 3081 del 03/11/1962 e successive conformi).
Tuttavia, la presenza di beni ulteriori (su cui v. infra), dei quali la testatrice non ha disposto con l'atto di ultime volontà, lascia aperta, accanto alla successione testamentaria, anche una successione legittima ai sensi dell'art. 565 c.c., alla quale sono chiamati tutti i cinque fratelli , figli della de cuius: pertanto, essendo l'attore coerede, assieme ai fratelli CP_4
convenuti, rispetto ai beni caduti in successione legittima, egli non può dirsi tenuto all'obbligo di accettare l'eredità con beneficio d'inventario, operando la clausola di esclusione prevista dal primo inciso dell'art. 564 c.c., secondo cui “il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all'eredità”.
4. Qualificazione della domanda, legittimazione passiva, rapporti tra collazione e riduzione.
4.1. Occorre a questo punto chiarire che la domanda principale ha ad oggetto solo la riduzione delle disposizioni lesive, con la reintegrazione della quota di legittima lesa dalle disposizioni testamentarie effettuate dalla de cuius nei confronti dei figli (fratelli dell'attore e odierni convenuti), mentre non è stata proposta alcuna domanda nei confronti di
(legataria e NI della de cuius, in quanto IG del figlio ), Controparte_6 CP_3
né è stata chiesta la divisione dei beni comuni.
Sotto il primo profilo, deve escludersi che ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra tutti i beneficiari delle disposizioni lesive, poichè “nel giudizio conseguente all'esercizio dell'azione di riduzione, legittimato passivo è il solo titolare della posizione giuridica che l'attore contesta al fine di ottenere la reintegrazione della sua quota di legittimario” (cfr.
10 Cass. Sez. II, Sentenza n. 27770 del 20/12/2011; v. pure, in tema di scindibilità delle domande, Cass. Sez. II, Sentenza n. 20143 del 03/09/2013 e Sez. VI - II, Ordinanza n.
15706 del 23/07/2020); da quanto detto, consegue che non occorre integrare il contraddittorio nei confronti della legataria , contro la quale non è Controparte_6
stata proposta alcuna domanda (salvo quella tardivamente illustrata nella comparsa conclusionale attorea, peraltro inammissibilmente rivolta contro soggetto mai evocato in giudizio).
Ciò posto, va ancora precisato che, in mancanza di domanda di divisione, ed ai fini della presente azione di riduzione, resta irrilevante la dispensa dalla collazione, contenuta nell'atto pubblico di donazione: invero, l'istituto della collazione riguarda solo il giudizio di divisione dell'asse ereditario (nell'ambito del quale, per effetto della dispensa, il donatario non sarà tenuto a conferire l'attribuzione patrimoniale, avuta con l'atto di liberalità, sino all'invalicabile limite determinato dall'intangibilità della quota di riserva dei legittimari: art. 737, secondo comma, cod. civ.) e non attiene all'azione di riduzione, il cui meccanismo si fonda unicamente sulla riunione fittizia, necessaria per determinare la quota di riserva spettante a ciascun legittimario (art. 555 cod. civ.). A quest'ultimo fine, anche le donazioni dispensate dalla collazione vanno imputate alla propria quota di legittima (imputazione ex se), a meno che non sussista – come in effetti nel caso di specie
- separata dispensa anche dall'imputazione stessa (art. 564 cod. civ.; per la differenza tra dispensa dalla collazione e dispensa dall'imputazione, v. il costante orientamento della
S.C., fin da Cass. civile, Sez. II, n. 1845 del 27/07/1961 e n. 2633 del 16/07/1969).
In particolare, l'atto per Notar del 19.12.1983 contiene la dispensa dall'imputazione Per_6 ex se, in quanto le donazioni sono espressamente disposte dalla donante “a titolo di anticipata successione sulla quota legittima del suo patrimonio, con l'eventuale supero sulla quota disponibile ed esente per questa seconda parte da collazione e da imputazione, riservandosi vita natural durante l'usufrutto” (v. il consolidato orientamento, secondo cui
“la dispensa dalla collazione e l'imputazione della donazione alla legittima (o la correlativa dispensa dall'imputazione) operano su piani diversi, in quanto, mentre la dispensa dalla collazione agisce nei rapporti tra coeredi, la dispensa dalla imputazione
11 sposta il limite che la legittima rappresenta per i poteri di disposizione del de cuius”:
Cassazione civile, sez. II, n. 4381 del 04/08/1982).
In altri termini, la dispensa dalla collazione si traduce nell'esonero del donatario dal conferimento del donatum in sede di formazione della massa ereditaria da dividere, mentre
– ai diversi fini della riduzione delle disposizioni lesive – il bene donato va sempre ricompreso nelle operazioni di riunione fittizia (v. sul punto il pacifico e consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “L'istituto della collazione - regolato, per quanto riflette i figli legittimi, dall'art.737 cod. civ. - e quello della riunione fittizia del relictum e del donatum ai fini della Determinazione della porzione disponibile
- disciplinato dall'art.556 dello stesso codice - debbono essere tenuti distinti per le loro caratteristiche, le loro finalità e i loro effetti, con la conseguenza che l'esclusione della collazione di un bene donato, per esservi stata dispensa da parte del de cuius, non importa che del bene stesso non si debba tener conto, riunendolo fittiziamente agli altri beni per la formazione della massa cosiddetta di calcolo”: Cass. civile, sez. II, n. 74 del 07/01/1967).
In ogni caso, la dispensa da collazione e da imputazione non esclude che, in caso sia accolta la domanda di riduzione, la tutela effettiva del legittimario si realizzi applicando la disciplina propria dell'azione di restituzione, di cui all'art. 563 c.c.
Invero, l'effetto della riduzione è quello di rendere inefficaci, nei confronti del legittimario leso, i trasferimenti realizzati con le disposizioni lesive, con conseguente acquisto del diritto, da parte del legittimario, ad ottenere la quota spettante in applicazione delle norme sulla successione necessaria.
5. Determinazione della quota di riserva
Proseguendo, sulla base delle premesse sopra illustrate, l'esame della domanda di riduzione delle disposizioni lesive, il procedimento per accertare la lesione della quota di riserva richiede di determinare “il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto
e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare,
12 in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art.
564 cod. civ.)” (così, ex multis, Cassazione civile, sezione seconda, 24 luglio 2012, n.
12919).
In particolare, poiché la quota di riserva prevista dall'art. 537, secondo comma, c.c., per l'ipotesi di più figli è quella di 2/3 del patrimonio del de cuius, all'odierno attore in riduzione spetterà la quota di 1/5 su 2/3, ovvero 2/15 dell'intero.
6. Il relictum
Ciò posto, quanto ai beni che rientrano a far parte della massa attiva, occorre premettere che, dai documenti in atti, risulta che, alla data di apertura della successione, il patrimonio residuo della de cuius era composto dai seguenti beni immobili:
a) deposito identificato in Catasto al fg. 28, part. 345, sub 1, p. seminterrato;
b) appartamento identificato in Catasto al fg. 28, part. 345, sub 4, p. 1;
c) appartamento identificato in Catasto al fg. 28, part. 345, sub 8, p. T-1;
d) lastrico solare, riportato in catasto al foglio 28, particella 345, sub 7;
e) stradella identificata in Catasto al fg. 28, part. 498 e 499.
Si precisa che, mentre i beni sub a), b) e c) sono stati attribuiti dalla testatrice mediante l'atto di ultime volontà, il lastrico solare e la stradella, identificati alle lettere d) ed e), non risultano formalmente assegnati: peraltro, il lastrico solare segue il regime dei beni condominiali e viene trasferito assieme ai beni principali cui inerisce (in effetti, i diritti condominiali sul lastrico solare sono stati attribuiti ai donatari degli appartamenti, con atto per notar del 19.12.1983), mentre sui terreni destinati a stradella, sub e), deve Per_6
intendersi aperta la successione legittima tra tutti i fratelli . CP_4
7. Il donatum
7.1. Non essendo dedotta l'esistenza dei beni mobili, appartenenti alla defunta, né di debiti, può senz'altro passarsi a determinare il donatum, consistente nelle liberalità disposte con
13 l'atto pubblico per notar del 19.12.1983, con il quale la donò ai figli Per_6 CP_5
e , a valere sulla quota disponibile e con espressa dispensa dalla P_ Per_3
collazione e dalla imputazione, i seguenti cespiti, comprensivi dei diritti condominiali sulle parti comuni (tra cui è espressamente menzionato il lastrico solare):
-piano terra, adibito a garage, foglio 28, particella 345, sub 2, Cat. C/6, classe 4, superficie catastale mq. 15, donato alla IG CP_2
-piano terra, adibito a civile abitazione, riportato in catasto al foglio 28, particella 345, sub
3, Cat. A/2, classe 2, vani 7,0, superficie catastale mq. 157, donato alla IG;
CP_2
-piano secondo, adibito a civile abitazione, riportato in catasto al foglio 28, particella 345, sub 5, Cat. A/2, Classe 2, vani 6,5, superficie catastale mq. 150, donato al figlio CP_4
-piano terzo, adibito a civile abitazione, riportato in catasto al foglio 28, particella 345, sub
6, Cat. A/2, classe 2, vani 6,5, superficie catastale mq. 159 donato al figlio P_
7.2. Con riferimento alle donazioni in esame, i convenuti e CP_4 CP_2 [...]
deducono la necessità di sottrarre dal calcolo il valore dei miglioramenti apportati P_
ai beni rispettivamente ricevuti, mentre l'attore si oppone e chiede dichiararsi inammissibile l'istanza della sorella (proposta con la seconda Controparte_2
comparsa di costituzione non autorizzata e ribadita con la prima e seconda memoria istruttoria), qualificandola come domanda riconvenzionale, tardivamente proposta.
Deve tuttavia osservarsi che le deduzioni sui miglioramenti proposte dai donatari non integrano alcuna domanda riconvenzionale, trattandosi di semplici eccezioni in senso lato, come tali liberamente proponibili e rilevabili anche in grado d'appello (in tal senso, v. Cass. civile, sez. II, Sentenza n. 29247 del 22/12/2020), considerato che, secondo l'art. 748 c.c.
(applicabile in forza del richiamo operato dall'art. 556 c.c. alle regole dettate dagli articoli da 747 a 750 c.c. sulla collazione dei beni nella divisione) “in tutti i casi, si deve dedurre
a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione”.
In altri termini, dell'incremento di valore derivante dai miglioramenti apportati dal donatario non può non tenersi conto nella riunione fittizia, atteso che il patrimonio del donante non può comprendere quanto realizzato sul bene dal donatario (cfr., ex multis,
Cassazione civile, sez. II, n. 29247 del 22/12/2020, già citata).
14 Ciò posto, deve aggiungersi che le eccezioni in senso lato, in quanto rilevabili d'ufficio, non sono soggette alla decadenza ex art. 167 c.p.c., sempre che il fatto emerga dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo (Cassazione civile, sez.
VI-III, ordinanza 30 giugno 2020, n. 12980): pertanto, nonostante l'inammissibilità delle deduzioni illustrate nella seconda comparsa di costituzione (atto non previsto né autorizzato), la ripetizione delle medesime deduzioni e l'articolazione dei mezzi istruttori, da parte della convenuta , entro i termini previsti per le allegazioni e Controparte_2
per le richieste istruttorie, ha ritualmente introdotto in giudizio il fatto dei miglioramenti;
l'eccezione di inammissibilità per tardività, sollevata dall'attore, va quindi rigettata.
7.3. Nel merito, deve osservarsi che solo i convenuti e hanno CP_2 Controparte_4
effettivamente dimostrato di aver apportato ai beni ricevuti congrui miglioramenti, mentre
, pur avendo tempestivamente proposto l'eccezione, non ha articolato CO
alcuna prova sulle dedotte rifiniture, peraltro neanche descritte.
In particolare, dalla prova per testi assunta, è emerso che: a) l'appartamento donato a CP_4
è stato rifinito all'interno dalla ditta edile di tale il quale aveva ricevuto Persona_7
l'incarico “personalmente dal sig. ”, da cui era stato pagato: i lavori Controparte_4
effettuati dal LA erano consistiti nella posa dei pavimenti, infissi e intonaci interni, su un immobile già esistente allo stato rustico (v. deposizione teste sentito Persona_7 all'udienza del 22/04/2022); b) l'appartamento donato a è stato interamente CP_2 edificato a spese di quest'ultima, in due diversi momenti: inizialmente, il marito aveva personalmente realizzato, con l'aiuto di un muratore, i pilastri, la tamponatura e la soletta, poggianti sul seminterrato già realizzato da suo suocero, provvedendo anche alle divisioni interne e alle intonacature esterne, nonché all'acquisto e posa in opera di porte, infissi, sanitari e piastrelle;
altra parte dell'appartamento è stata realizzata nel 1991 dalla ditta
OL (fin qui, v. deposizione , marito della ), e su questa nuova Testimone_1 CP_4
edificazione, nel 1992, il teste si era occupato di installare gli impianti del gas, Tes_2
idrico e del riscaldamento, essendo pagato dallo stesso marito della , CP_4 Tes_1
(v. deposizione resa all'udienza del 22.5.2022 dal teste , il quale
[...] Testimone_3
ha anche riconosciuto i preventivi rilasciati).
15 Le deposizioni sopra sintetizzate devono ritenersi attendibili, sia intrinsecamente che estrinsecamente, attesa la precisione dei riferimenti e la concordanza tra di loro e con le altre risultanze di causa, in particolare con la documentazione che dimostra le spese sostenute dalla famiglia – , in coincidenza con le date dei lavori sopra Tes_1 CP_4
indicati, per l'acquisto di infissi e porte dalla ditta Fortebuono, di calcestruzzo dalla ditta
FeroPlast di Ferraro, di piastrelle e sanitari dalla ditta Putrino.
Sussistendo la prova delle migliorie apportate da e da agli CP_4 Controparte_2
immobili loro donati, in applicazione del menzionato art. 748 c.c., è stato dato incarico al c.t.u. di scomputare dal valore dei beni donati il valore delle stesse – calcolato con riferimento al criterio dell'aumento di valore dell'immobile, all'epoca di apertura della successione.
Per contro, è rimasta del tutto sfornita di prova, e deve pertanto ritenersi infondata,
l'eccezione di miglioramenti formulata da . CO
7.4. Va anche chiarito, ai fini che occupano, che, secondo costante indirizzo giurisprudenziale, poiché l'acquisizione della piena proprietà del bene in capo al donatario avviene solo alla morte del donante (ovvero al tempo di apertura della successione, come individuato dall'art. 456 cod. civ.), “Al fine di stabilire se l'atto di disposizione patrimoniale compiuto in vita dal "de cuius" sia lesivo della quota riservata ai legittimari, la donazione con riserva di usufrutto deve essere calcolata come donazione in piena proprietà, riferendone il valore al tempo dell'apertura della successione” (Cass. civile, sez. II,
Sentenza n. 20387 del 24/07/2008; cfr. anche Sentenza n. 25473 del 16/12/2010): pertanto, nessuna detrazione può essere apportata al donatum in ragione dell'esistenza della riserva di usufrutto in favore della donante.
7.5. Infine, quanto all'alienazione di alcuni immobili, ricevuti per donazione e ceduti dai donatari (l'appartamento donato a oggi risulta in testa a , mentre CP_4 Parte_2
l'appartamento donato a è oggi in testa a , come accertato dal c.t.u.), P_ Per_8
osserva il Collegio che essa non incide sulla presente azione di riduzione, atteso che, pur avendo natura personale, l'azione di riduzione possiede anche un'efficacia reale, conseguente al passaggio in giudicato della sentenza che, in accoglimento della domanda, abbia pronunziato la riduzione della donazione. Invero, “per effetto della risoluzione della
16 donazione, cosi prodottasi, cadono i diritti dei terzi (tranne il caso previsto dall'art. 2652,
n. 8, cpv, cod. civ.) dalla donazione stessa derivanti, cioè i diritti reali (ipoteche, servitù ed altri pesi) costituiti dal donatario a favore di altri sul bene immobile donato (art. 561, primo comma, cod. civ.), e ciò avviene in applicazione del principio 'resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis'. Tuttavia, al rigore di tale principio, l'art 563, primo comma, cod. civ., al fine di tutelare per quanto possibile l'acquisto che di quel bene abbia fatto il terzo, ha apportato un'eccezione stabilendo che il legittimario deve prima escutere i beni del donatario per ottenere il soddisfacimento del proprio diritto all'integrazione della legittima, con conseguente intangibilità dell'acquisto del terzo in caso di esito positivo dell'escussione dei beni del donatario. Solo in caso di esito negativo di tale escussione il legittimario ha diritto di rivolgersi contro il terzo chiedendogli la restituzione del bene immobile…” (Cassazione civile, sez. II, n. 1392 del 12/09/1970); per i medesimi motivi, legittimato passivo rispetto all'azione di riduzione è soltanto il beneficiario della disposizione lesiva della legittima, e non anche i possessori dei beni con cui questa deve essere reintegrata - i quali, al contrario, sono legittimati passivi rispetto alla domanda di restituzione conseguente al vittorioso esperimento della prima azione, salvi, nei confronti di costoro, gli effetti derivanti dall'omessa trascrizione della domanda di riduzione, ex art. 2652, n. 8, c.c. (v. sul punto, Cassazione civile, sez. II, Ordinanza n. 18280 del 25/07/2017).
8. Calcolo della lesione
Si può quindi procedere ad effettuare il calcolo della lesione, sommando in primo luogo il relictum al donatum, sulla base della stima dei valori degli immobili, al momento di apertura della successione (9.07.2019), come risultante dalla relazione di c.t.u. depositata dall'ing. il 10.01.2024. Persona_9
In proposito, deve dirsi che la valutazione peritale degli immobili appare coerente con la dettagliata descrizione dei luoghi (v. pagine da 3 a 9 della relazione di c.t.u.), operata dall'ausiliare in esito ad accurato sopralluogo, e tiene conto dell'ubicazione dei fabbricati e della mancanza di ascensore, apportando appropriati e puntuali correttivi in considerazione delle condizioni di rifinitura e di conservazione sia dell'intero edificio che dei singoli cespiti (v. tabella a pag. 19 di 43 della relazione), come pure ampiamente chiarito dal c.t.u. in risposta alle osservazioni attoree.
17 Le valutazioni del c.t.u. resistono inoltre alle critiche mosse dalla difesa dei convenuti e , appuntate per lo più sull'assenza di documentazione CP_2 Controparte_3
comprovante la regolarità edilizia degli immobili, mentre devono essere condivise le osservazioni della stessa parte in ordine alla errata metodologia di calcolo della lesione.
In particolare, con riferimento al primo dei profili sopra indicati, il c.t.u. ha precisato che:
- il fabbricato ove insistono il garage e tutti gli appartamenti, tranne il sub 8, fu originariamente edificato sulla scorta del N.O. prat. n. 1281 del 16.04.1975, rilasciato alla de cuius per la realizzazione di un fabbricato ad un piano f.t.; Persona_2
- in seguito all'edificazione di piani ulteriori e alle donazioni del 1983, venne richiesto il condono edilizio sostanzialmente per tutti i singoli appartamenti, e precisamente:
“per le opere abusive relative alla costruzione del piano seminterrato e del secondo piano
f.t. …… sub. 1, 4 e 7 destinato a garage e civile abitazione”, venne rilasciata C.E. in sanatoria n. 732/86 a;
Persona_2
- “per le opere abusive relative alla costruzione del piano terra rialzato …… sub. 2, 3 quale risulta dagli elaborati tecnici redatti dall'ing. ed oggetto di Persona_10 condono”, venne rilasciata C.E. in sanatoria n. 733/86 a;
Controparte_2
- “per le opere abusive realizzate in difformità al nulla osta per l'esecuzione lavori edili n.
1281 rilasciato il 16/04/1975 e consistenti nella realizzazione di una unità immobiliare ad uso residenziale …… al secondo piano (terzo f.t.)….. sub. 5”, venne rilasciata C.E. in sanatoria n. 743/85;
- pur non essendo noto lo strumento utilizzato per sanare l'abuso relativo alla costruzione del terzo piano, identificato dal sub 6, il c.t.u. ha osservato che la sua recente alienazione dal proprietario a terzi, mediate atto pubblico concluso nel 2016, lascia CO
fondatamente presumere che anche questo appartamento sia munito di titolo abilitativo, necessario per la stipula dell'atto pubblico.
Secondo le motivate e condivisibili valutazioni dell'ausiliare, dunque, tutti i beni in discorso sono assistiti da titolo abilitativo – salvo che l'unità abitativa autonoma, censita alla part. 345 sub 8, la quale tuttavia, essendo di antica costruzione, secondo le valutazioni dell'ausiliare non necessita di titoli abilitativi al fine della sua regolarità urbanistica - e
18 pertanto “non vi è il “pericolo” che essi siano totalmente illegittimi. Nel qual caso si tratterebbe di beni non commerciabili e non suscettibili di assumere uno specifico valore”.
Salva quindi la regolarità urbanistica generale, l'unica conseguenza, che può discendere dalla mancata produzione in giudizio delle planimetrie allegate ai vari titoli abilitativi, potrebbe consistere nell'eventuale esistenza di piccole difformità (cd. abusi secondari), non suscettibili di inficiare la commerciabilità dei beni ma solo di incidere, in decremento, sul loro valore economico: in tal senso, avendo l'attore in riduzione assolto all'onere di allegare e provare tutti gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria (cfr. ex multis Cass. civile, sez. II, Sentenza n. 18199 del
02/09/2020), gravava sui convenuti dimostrare la sussistenza di eventuali circostanze, come appunto la presenza di abusi secondari, incidenti sulla determinazione del prezzo degli immobili ricevuti in donazione o per testamento.
In mancanza di siffatta dimostrazione, il metodo di stima seguito dal c.t.u. – il quale ha applicato una decurtazione solo per l'appartamento al piano terra di , Controparte_2
al fine di considerare le spese necessarie per rimuovere i volumi abusivamente realizzati dopo il conseguimento del titolo abilitativo in sanatoria, come risultanti dagli elaborati grafici allegati alla pratica di condono (gli unici in possesso del che li ha CP_7 consegnati all'ausiliare) – va interamente condiviso.
Occorre invero evidenziare che nell'ambito delle operazioni di riunione fittizia, necessarie per l'accertamento della lesione della quota legittima lamentata dall'attore, non si procede ad alcun trasferimento dei beni, sicchè eventuali difformità incidono unicamente sulle operazioni di stima, nei termini sopra illustrati (e, cioè, con onere della prova in capo ai donatari che eccepiscono un minor valore dei beni ricevuti).
Sono invece parzialmente fondate le contestazioni mosse dai convenuti e CP_3
in ordine al metodo di calcolo della lesione, in relazione alle quali si Controparte_2
osserva quanto segue.
Va premesso che, come già sopra osservato (v. paragrafo 4), nell'ambito del presente giudizio non è stata proposta domanda di divisione (salvo la domanda riconvenzionale di divisione di uno dei beni, attribuito in comunione a più legatari), sicchè – a differenza da quanto sostenuto dalla difesa dei convenuti - non si applicano le norme sulla collazione.
19 Ciò posto, del tutto esattamente il c.t.u. ha verificato la sussistenza della lesione della quota di riserva attribuita all'attore, determinando in € 586.780,80 il valore dell'asse ereditario al tempo dell'apertura della successione (al netto dei miglioramenti apportati dai donatari degli appartamenti posti al piano terra ed al secondo piano), con conseguente quantificazione della quota disponibile dalla testatrice in € 195.593,60, e della quota di riserva in capo a ciascun legittimario in € 78.237,44 (2/15 per ciascuno dei cinque figli).
Dal calcolo che precede, è risultata lesa la quota legittima dell'attore, che - a fronte di una quota a sé riservata del valore di € 78.237,44 - ha ricevuto per testamento un legato del valore di € 38.697,05 (inferiore di € 39.540,39 rispetto a quanto a lui spettante).
Quindi, considerato che tutte le donazioni sono espressamente disposte “in conto di legittima”, l'ausiliare ha imputato il valore dei singoli beni oggetto di donazione alla quota legittima dei donatari, accertando che, mentre le donazioni effettuate a e a CP_2 CP_4
sono inferiori alla quota loro riservata, la donazione effettuata in favore del figlio P_
(per un valore stimato pari a € 138.025,51) ha interamente saturato la quota legittima spettante allo stesso, riversandosi per l'eccedenza sulla disponibile, della quale sono stati intaccati € 59.506,60 (su complessivi € 195.593,60, come sopra determinati).
Correttamente dunque il c.t.u. ha ritenuto che la lesione della legittima attorea si è realizzata solo con le disposizioni testamentarie (che, comunque, devono essere ridotte sempre prima delle donazioni: art. 555 c.c.).
Tuttavia, tenuto conto che la riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie riguarda solo la parte eccedente la quota di cui il defunto poteva disporre (art. 554 e 558
c.c.), non risulta esatto il calcolo, il cui risultato è riportato nelle conclusioni della relazione di c.t.u., che riduce le disposizioni testamentarie partendo dall'intero, senza prima detrarre da ciascuna di esse la parte necessaria per integrare la quota spettante per legge ai singoli legatari, in quanto legittimari.
Occorre pertanto utilizzare il calcolo alternativo, comunque operato dall'ausiliare in risposta alle osservazioni di parte convenuta (v. pag. 39-40 della relazione di c.t.u.), con il quale la riduzione è condotta, sempre proporzionalmente, ma solo sulla parte delle singole disposizioni testamentarie eccedenti la quota di riserva spettante ai beneficiari legittimari.
20 In conclusione, dunque, al fine di reintegrare la quota legittima attorea, le disposizioni testamentarie vanno ridotte nei seguenti limiti: il legato attribuito a va ridotto di € 7.036,67; CO quello attribuito a va ridotto di € 13.095,43; Controparte_2 quello attribuito a va ridotto di € 5.200,24. Controparte_4
E' solo il caso di ribadire che nessuna riduzione può essere operata sul legato attribuito in favore di , che non è parte del presente giudizio, e che la domanda Controparte_6
riconvenzionale di riduzione, proposta dal convenuto solo con la Controparte_3
comparsa conclusionale (e comunque dopo la scadenza del termine previsto, a pena di decadenza, dall'art. 167 c. p.c.), è inammissibile perché tardiva.
Per contro, attesa la non comoda divisibilità degli immobili oggetto delle disposizioni lesive ed il ridotto ammontare della lesione subita dall'attore, la reintegrazione della quota spettante a quest'ultimo può avvenire, anziché in natura, per equivalente, ai sensi dell'art. 560 c.c., mediante condanna dei convenuti e al P_ CP_2 Controparte_4 pagamento di un conguaglio in denaro, da rivalutare all'attualità in base agli indici ISTAT
(v., ex multis, Cassazione civile, Sez. II, Sentenza n. 5320 del 17/03/2016 e n. 7478 del
05/06/2000), rispettivamente in:
€ 8.296,23 a carico di (7.036,67 x 1,179 – coefficiente mese di luglio CO
2019);
€ 15.439,51 a carico di (13.095,43 x 1,179); Controparte_2
€ 6.131,08 a carico di (5.200,24 x 1,179). Controparte_4
9. Domanda riconvenzionale di divisione di uno dei beni
Infine, deve esaminarsi la domanda riconvenzionale, proposta dal convenuto
[...]
nei confronti dei convenuti coeredi e , per ottenere CP_4 CP_3 Controparte_2
la divisione del locale seminterrato di mq 175 circa, identificato in catasto fabbricati del
Comune di Palmi, foglio 28, part. 345, sub 1, oggetto di attribuzione in comune ed indiviso ai tre fratelli, per effetto delle disposizioni testamentarie materne.
Sul punto, il nominato c.t.u., dopo aver descritto l'immobile - composto da tre distinti ambienti, con dimensioni diverse e differenti finiture (migliori, per il vano centrale, medie per il vano di destra e inferiori per il vano di sinistra: cfr. punto 4.1 della relazione) – ha
21 determinato valori unitari differenziati per le diverse porzioni, elaborando tre distinte ipotesi divisionali, riprodotte graficamente nell'allegato L alla relazione, sulle quali le parti interessate non hanno espresso alcuna contestazione né alcuna preferenza, chiedendo peraltro che la causa fosse rimessa in decisione (si consideri che “Nel procedimento per lo scioglimento di una comunione, non occorre una formale osservanza delle disposizioni previste dall'art. 789 cod. proc. civ. - ovvero la predisposizione di un progetto di divisione da parte del giudice istruttore, il suo deposito in cancelleria e la fissazione dell'udienza di discussione dello stesso - essendo sufficiente che il medesimo giudice istruttore faccia proprio, sia pure implicitamente, il progetto approntato e depositato dal c.t.u., così come non è necessaria la fissazione dell'apposita udienza di discussione del progetto quando le parti abbiano già escluso, con il loro comportamento processuale (nella specie, richiedendo concordemente di differire la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni), la possibilità di una chiusura del procedimento mediante accettazione consensuale della proposta divisione, in tal modo giustificandosi la diretta rimessione del giudizio alla fase decisoria”: così, Cass. civile, Sez. II, Sentenza n. 242 del 11/01/2010).
Precisamente, mentre l'ipotesi n. 1 prevede di mantenere sostanzialmente inalterata l'attuale distribuzione del bene (con conseguente sproporzione tra i lotti formati in termini di superficie, da equilibrare mediante gravose compensazioni in denaro), l'ipotesi n. 2 disegna una divisione più articolata, in modo da ottenere tre lotti di consistenza quasi uguale, attraverso la realizzazione di nuovi divisori e l'apertura di un varco su un muro esistente;
infine, l'ipotesi n. 3 mira a realizzare il lotto B, centrale, più comodo come forma ed accesso, ma più piccolo di dimensioni rispetto a quelli laterali.
In assenza di osservazioni da parte dei condividenti, ritiene il Collegio di far proprio il progetto illustrato nella terza ipotesi divisionale prospettata dal c.t.u. in quanto questa, benchè più articolata rispetto alla prima e richiedente lavori (al pari della seconda), consente di ottenere non solo una distribuzione equanime in natura, riducendo contestualmente i conguagli, ma anche una ripartizione degli spazi che rende la quota “B”
– invero più sacrificata nell'ipotesi n.
2 - fruibile comodamente, al pari delle altre.
Riguardo l'assegnazione delle singole porzioni, poichè le quote sono eguali, deve applicarsi il criterio dell'estrazione a sorte, previsto dall'art. 729 c.c. a garanzia della
22 trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo (cfr. Cass. Sez. 6
- 2, Ordinanza n. 11857 del 06/05/2021): in tal senso, non è possibile condividere la valutazione del c.t.u. di assegnare sempre il lotto C a , “poiché esso Controparte_2
comunica con il locale a piano terra di sua proprietà”, trattandosi di una motivazione che non giustifica la deroga (che deve poggiarsi su ragioni oggettive, funzionali o economiche) al generale principio del sorteggio, cui sarà possibile procedere, con l'assegnazione delle particelle e dei conguagli, solo dopo il passaggio in giudicato del presente capo.
10. Attesa la soccombenza, i convenuti e vanno CP_2 CP_4 CO
condannati in solido alla refusione delle spese di lite sostenute dall'attore, liquidate complessivamente in € 7.616,00 (in applicazione delle tabelle di cui al d.m. 147/2022, valori medi dello scaglione fino a € 52.000,00), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, ed oltre alle spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto.
Devono per contro essere interamente compensate le spese di lite del convenuto non soccombente, . Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da contro , Parte_1 CO
, e , rigettata ogni altra domanda, Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
eccezione o difesa, così provvede:
- dichiara aperta la successione testamentaria di , deceduta il 26.5.2014 in Anoia;
Per_2
- dichiara che le disposizioni testamentarie ledono la quota di legittima spettante all'attore, pari a € 78.237,44, per un valore pari a € 39.540,39, e dispone la reintegrazione della stessa quota per equivalente, condannando i convenuti e al P_ CP_2 Controparte_4
pagamento, in favore dell'attore, di un conguaglio in denaro, già rivalutato all'attualità, pari a € 8.296,23 a carico di;
€ 15.439,51 a carico di CO CP_2
; € 6.131,08 a carico di;
[...] Controparte_4
- accoglie la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto e, per Controparte_4
l'effetto, approva il progetto di divisione in tre quote del locale seminterrato comune ai convenuti e , identificato in catasto fabbricati del CP_4 CP_2 Controparte_3
23 Comune di Palmi, foglio 28, part. 345, sub 1, secondo l'ipotesi n. 3, descritta graficamente nell'allegato L alla relazione depositata dal c.t.u., ing. , il 10.01.2024, Persona_9 disponendo l'estrazione a sorte dei lotti dopo il passaggio in giudicato del presente capo;
condanna i convenuti e , in solido, alla refusione delle CP_2 CP_4 CO spese di lite sostenute dall'attore, liquidate complessivamente in € 7.616,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, ed oltre alle spese di c.t.u., già liquidate come da separato decreto, compensando interamente le spese di lite del convenuto
[...]
. CP_3
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025
Il Giudice rel. est.
Maria Teresa Gentile
Il Presidente
Piero LA
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