Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/09/2003, n. 12759
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Sentenza 1 settembre 2003

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La revoca dei benefici assistenziali agli invalidi civili produce i suoi effetti, ai sensi dell'art. 4, comma 3-bis, del d.l. 20 giugno 1996 n.323 (convertito con legge 8 agosto 1996 n. 425) e dell'art. 5, comma 5, del d.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, richiamato dall'art. 52, comma 3, della legge 27 dicembre 1997,n. 449, dalla data della visita di verifica e, in caso di mancata immediata sospensione delle prestazioni, gli ulteriori versamenti costituiscono pagamenti indebiti, ripetibili dalla pubblica amministrazione, anche in ipotesi di mancato rispetto, da parte di quest'ultima, dell'obbligo di sospendere i pagamenti ed emanare il provvedimento di revoca entro termini prefissati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/09/2003, n. 12759
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12759
    Data del deposito : 1 settembre 2003

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