Sentenza 1 settembre 2003
Massime • 1
La revoca dei benefici assistenziali agli invalidi civili produce i suoi effetti, ai sensi dell'art. 4, comma 3-bis, del d.l. 20 giugno 1996 n.323 (convertito con legge 8 agosto 1996 n. 425) e dell'art. 5, comma 5, del d.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, richiamato dall'art. 52, comma 3, della legge 27 dicembre 1997,n. 449, dalla data della visita di verifica e, in caso di mancata immediata sospensione delle prestazioni, gli ulteriori versamenti costituiscono pagamenti indebiti, ripetibili dalla pubblica amministrazione, anche in ipotesi di mancato rispetto, da parte di quest'ultima, dell'obbligo di sospendere i pagamenti ed emanare il provvedimento di revoca entro termini prefissati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/09/2003, n. 12759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12759 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
PA IR;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1090/00 del Tribunale di TRIESTE, depositata il 17/10/00 - R.G.N. 70/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/03 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Trieste con sentenza del 17.10.2000, pronunciata sull'appello (contenente anche la riproposizione della domanda riconvenzionale) proposto dal Ministero dell'interno
contro
MI Paulin, rimasta contumace, confermava la sentenza con cui il Pretore della stessa città aveva accolto la domanda proposta contro il Ministero dell'interno dalla Paulin, la quale aveva chiesto di accertarsi che illegittimamente le era stata chiesta la restituzione della somma di L. 7.500.605, da lei percepita a titolo di assegno di accompagnamento, sulla base dell'accertato venir meno del relativo requisito sanitario.
Il giudice di appello rilevava in punto di fatto che, come era pacifico, la somma oggetto del giudizio era quella erogata tra la data della visita medica dell'8.5.1997, in cui era stata riscontrata la carenza del requisito sanitario necessario per la conservazione dell'indennità di accompagnamento, e la data del 25.2.1998, in cui era stato emanato il provvedimento di revoca.
In linea di diritto osservava che, in applicazione dell'art. 4, comma 3-ter, del d.l. n. 323/1996, convertito dalla l. n. 425/1996, nel caso in cui la revoca del beneficio intervenga dopo il decorso del termine di 90 giorni dalla data della visita medica, non può trovare applicazione la previsione dell'efficacia della revoca fin dalla data della visita medica, e la revoca stessa non ha effetto per le somme già percepite dall'interessato.
Contro questa sentenza il Ministero dell'Interno propone ricorso per Cassazione, articolato in un unico motivo, articolato in una doppia rubrica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denuncia violazione dell'art.
3-ter della l. 21 febbraio 1977 n. 29 (recte: del d.l. 23 dicembre 1976 n. 850,
convertito con modificazioni da detta legge), dell'art. 4 l. 8 agosto 1996 n. 425 (recte: del d.l. 20 giugno 1996 n. 323, convertito con modificazioni da detta legge), dell'art. 5, comma quinto del d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, unitamente a vizi di motivazione su punto decisivo della controversia.
Si sostiene che, se l'insussistenza dei presupposti del diritto alla prestazione assistenziale riguarda il requisito sanitario, il cui venir meno è accertato dalla competente commissione sanitaria, il carattere meramente strumentale o consequenziale del successivo atto amministrativo di revoca della prestazione comporta che gli effetti di questo atto retroagiscono alla data del primo giorno successivo a quello in cui è intervenuto l'accertamento negativo dei requisiti salutari, anche perché lo stato di buona fede dell'interessato viene meno fin alla data stessa dell'accertamento tecnico-amministrativo di carattere negativo. Ciò trova conferma nella circostanza che il d.P.R. n. 698/1994 ha previsto, in relazione all'accertamento del requisito sanitario, la diretta azionabilità della pretesa nei confronti del Ministero del tesoro, cui fanno capo gli organi tecnici che provvedono all'accertamento sanitario. Si osserva anche che sia l'art.
3-ter del d.l. n. 850/1976, sia l'art. 4, comma 3-ter, del d.l. n. 323/1996, devono essere interpretati con riferimento ai principi generali della normativa comune sulla ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c.), e della inerente rilevanza dello stato di buona fede o meno da parte dell'accipiens. In particolare si sostiene che il termine di 90 giorni per l'adozione del provvedimento di revoca, previsto dal citato art. 4, comma 3-ter, ha rilevanza puramente interna e ordinatoria, così come il termine previsto dall'art. 5, comma 5, del d.P.R. n. 698/1994. La questione proposta dal ricorso in esame è stata già affrontata da questa Corte, che, con la sentenza 14 ottobre 2002 n. 14590, previo ampio esame della normativa susseguitasi a regolare gli effetti, sul piano temporale, delle visite di verifica dello stato di invalidità civile, ha precisato che la revoca dei benefici assistenziali agli invalidi civili, ai sensi dell'art. 4, comma 3- bis, d.l. n. 323/1996, produce i suoi effetti (tra cui il diritto della pubblica amministrazione alla ripetizione delle prestazioni indebite) dalla data della visita sanitaria di verifica, mentre la mancata immediata sospensione delle prestazioni, con conseguente formazione dell'indebito, non implica che la revoca operi da data successiva a quella della visita, e in particolare dalla data di comunicazione della revoca;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica. La stessa sentenza ha rilevato che il citato art. 4, comma 3-bis non si discosta sostanzialmente dal precedente art. 5, comma 5, del d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, richiamato dall'art. 52, comma 3, della legge 27 dicembre 1997 n. 449. In termini sostanzialmente analoghi si era già pronunciata Cass. 26 aprile 2002 n. 6091, secondo cui non può rilevare, al fine di escludere la ripetizione, il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, obbligo che rileva all'interno della pubblica amministrazione.
In base a questi principi, dai quali non vi è motivo di discostarsi, il ricorso deve essere accolto. Consegue la cassazione con rinvio della sentenza impugnata. Il giudice di rinvio, indicato nel dispositivo, farà applicazione del seguente principio di diritto:
"la revoca dei benefici assistenziali agli invalidi civili produce i suoi effetti, ai sensi dell'art. 4, comma 3-bis, del d.l. 20 giugno 1996 n. 323 (convertito con legge 8 agosto 1996 n. 425) e dell'art. 5, comma 5, del d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, richiamato dall'art. 52, comma 3, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dalla data della visita di verifica e, in caso di mancata immediata sospensione delle prestazioni, gli ulteriori versamenti costituiscono pagamenti indebiti, ripetibili dalla pubblica amministrazione, anche in ipotesi di mancato rispetto da parte di quest'ultima dell'obbligo di sospendere i pagamenti ed emanare il provvedimento di revoca entro termini prefissati."
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Trento, che provvederà anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2003