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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/10/2025, n. 3245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3245 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 7331/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n.R.G. 7331/2019 promossa da:
nata il [...] a [...] a Parte_1
MA (C.F.: rappresentato e difeso dall' C.F._1
Avv. Martino Angelo (C.F. ) ed elett.te C.F._2
dom.ta presso il suo studio sito in Casal di Principe (CE) alla Via
Settembrini n. 19;
-appellante principale- contro
(C.F.:/P. , nella qualità Controparte_1 PartitaIVA_1
di impresa designata per la Regione Campania per la gestione del
Fondo di garanzia per le vittime della strada rappresentata e difeso dall'Avv. Antonio Spallieri, (C.F.: ) C.F._3
1 elettivamente dom.ta presso il suo studio sito Maddaloni (CE) alla Via
Cucciarella 108 P.co Alceda;
-appellata con appello incidentale – nonché
(C.F.: ) residente Controparte_2 C.F._4
a Castel Volturno (CE) al Viale Rubens Santoro, 07;
-appellato contumace-
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132
c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 6322/2019 del Giudice di
Pace di Santa Maria Capua Vetere, nella persona del dott. Bruno
Dursio, pubblicata il 7 luglio 2019, che, nell'accogliere parzialmente la domanda di risarcimento danni da sinistro stradale, aveva riconosciuto in suo favore un danno biologico limitato al 2%, liquidando la somma di euro 2.851,02, pur in presenza di CTU medico-legale che aveva accertato postumi permanenti dell'8%.
2 L'appellante deduceva l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo Giudice, disattendendo immotivatamente le risultanze della consulenza del Dott. , aveva ridotto la percentuale di Persona_1
invalidità, assumendo valutazioni personali non sorrette da argomentazioni medico-scientifiche.
Chiedeva, pertanto, la riforma della decisione impugnata e la liquidazione integrale del danno secondo la CTU, vinte le spese e onorari di causa.
Si costituiva quale impresa designata ex art. 283 Controparte_1
D.Lgs. n. 209/2005, spiegando appello incidentale. La società eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello principale per genericità dei motivi ex art. 342 c.p.c., e, nel merito, la totale insussistenza del nesso causale tra l'evento traumatico del 03/01/2017
e le menomazioni denunciate, richiamando le osservazioni del proprio consulente tecnico di parte, dott. secondo cui i Persona_2
referti di pronto soccorso non menzionavano alcuna lesione al ginocchio sinistro e gli accertamenti radiologici successivi sarebbero temporalmente e topograficamente incompatibili con il trauma denunciato.
La convenuta chiedeva, in via subordinata, la conferma della sentenza appellata e, in via incidentale, il rigetto integrale della domanda attorea, con vittoria di spese.
, sebbene ritualmente citato, non si è costituito Controparte_2
nel presente grado di giudizio;
deve pertanto dichiararsene la contumacia.
3 La causa, istruita documentalmente, veniva discussa all'udienza cartolare del 20 maggio 2025, come da verbale, e trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, l'appello è ammissibile, essendo stato proposto nel termine di legge e recando motivi specifici attinenti alla ricostruzione del fatto e alla valutazione medico-legale del danno.
Nel merito, l'appello principale risulta parzialmente fondato, mentre l'appello incidentale di deve essere rigettato. Controparte_1
Il Giudice di Pace, pur dando atto della CTU depositata dal Dott.
, ha ritenuto di discostarsene, limitandosi ad affermare che le Per_1
lesioni descritte apparivano “modeste e non tali da giustificare la percentuale indicata dal consulente d'ufficio”, senza tuttavia offrire un autonomo criterio tecnico di valutazione.
Come chiarito dalla giurisprudenza costante, il giudice può discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico solo indicando con chiarezza le ragioni scientifiche del proprio convincimento, non potendo sostituire valutazioni personali a dati medico-legali oggettivi (Cass. civ., Sez. III, ord. 27 giugno 2023, n. 18358).
Nel caso in esame, la consulenza dell'ausiliario del giudice, Dott.
, appare pienamente coerente con le risultanze istruttorie e con Per_1
le nozioni medico-legali correnti. Invero, il consulente ha esaminato la documentazione sanitaria, sottoposto a visita diretta la danneggiata, ricostruito la dinamica dell'evento e fornito motivazioni puntuali circa il nesso eziologico tra il trauma e le menomazioni riscontrate. Egli ha individuato, in particolare, un trauma contusivo-distorsivo del ginocchio sinistro e un trauma contusivo del rachide sacro-coccigeo,
4 con esiti permanenti quantificabili nell'8% di invalidità e un periodo di inabilità temporanea di complessivi 35 giorni.
Le critiche mosse dal CTP della compagnia fondate CP_1
sull'asserita mancanza di segni clinici acuti nel referto di pronto soccorso e sull'intervallo temporale tra l'evento e gli accertamenti diagnostici, non sono idonee a infirmare le conclusioni del consulente d'ufficio.
È infatti condivisibile la replica del CTU, secondo cui la sede e l'evoluzione delle lesioni sono compatibili con il meccanismo traumatico riferito, trattandosi di contusioni e distorsioni che possono manifestare sintomatologia progressiva e richiedere approfondimenti successivi. Tale valutazione risponde ai criteri medico-legali del nesso di causalità di causalità, il nesso eziologico risulta adeguatamente dimostrato in base al principio del “più probabile che non”, secondo quanto affermato da Cass. civ., Sez. Unite, 11 gennaio 2008, n. 576, e ribadito da Cass. civ., Sez. III, 21 luglio 2011, n. 15991.
Pertanto, il giudizio espresso dal CTU risulta logicamente fondato e non smentito da elementi di segno contrario.
L'appello incidentale, che ne contesta l'attendibilità, deve essere rigettato in quanto basato su mere affermazioni di principio e privo di un autonomo supporto probatorio o peritale.
Sulla quantificazione del danno, invece, pur condividendo nel complesso le valutazioni del consulente d'ufficio, questo Tribunale ritiene di rideterminare lievemente la percentuale di invalidità permanente, in un'ottica di prudenza e di adeguamento ai parametri equitativi stabiliti dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni private.
5 Tuttavia, avuto riguardo alla natura prevalentemente contusiva delle lesioni, all'assenza di complicanze articolari e alla documentazione clinica complessivamente modesta, appare congruo rideterminare la percentuale di invalidità permanente in misura pari al 5%, ritenendo eccessiva quella dell'8% proposta dal CTU e insufficiente quella del
2% riconosciuta in primo grado.
Pertanto, in relazione all'anno 2017, tenuto conto dell'età (22 anni) e dei coefficienti ministeriali, il danno permanente al 5% corrisponde a €
6.791,97 circa, cui va aggiunto il danno temporaneo così calcolato: invalidità temporanea totale € 280,90; Invalidità temporanea parziale al 50% € 421,35; Invalidità temporanea parziale al 25%
€ 210,68; Totale danno biologico temporaneo € 912,93. Per un totale complessivo di € 7.704,90, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno dell'evento sino al saldo.
Non sono stati prodotti documenti relativi a spese mediche, fisioterapiche o altre voci di pregiudizio economico.
Nulla, pertanto, può essere riconosciuto a tale titolo per difetto di prova documentale.
Non ricorre infine un autonomo profilo di danno morale, non potendo configurarsi duplicazione risarcitoria rispetto al danno biologico, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello principale va accolto nei limiti suddetti, con riforma parziale della sentenza impugnata nella sola parte relativa alla misura del danno.
L'appello incidentale proposto da deve essere Controparte_1
integralmente rigettato.
6 Visto la reciproca soccombenza, si ritiene che ricorrano giusti motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e sull'appello Parte_2 Parte_3
incidentale spiegato da quest'ultima:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, riforma la sentenza n. 6322/2019 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua
Vetere nella parte relativa alla quantificazione del danno, determinato in euro € 7.704,90 come da parte motiva, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno dell'evento sino al saldo;
- rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.;
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellata incidentale, dell'ulteriore contributo unificato.
Così, 16 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n.R.G. 7331/2019 promossa da:
nata il [...] a [...] a Parte_1
MA (C.F.: rappresentato e difeso dall' C.F._1
Avv. Martino Angelo (C.F. ) ed elett.te C.F._2
dom.ta presso il suo studio sito in Casal di Principe (CE) alla Via
Settembrini n. 19;
-appellante principale- contro
(C.F.:/P. , nella qualità Controparte_1 PartitaIVA_1
di impresa designata per la Regione Campania per la gestione del
Fondo di garanzia per le vittime della strada rappresentata e difeso dall'Avv. Antonio Spallieri, (C.F.: ) C.F._3
1 elettivamente dom.ta presso il suo studio sito Maddaloni (CE) alla Via
Cucciarella 108 P.co Alceda;
-appellata con appello incidentale – nonché
(C.F.: ) residente Controparte_2 C.F._4
a Castel Volturno (CE) al Viale Rubens Santoro, 07;
-appellato contumace-
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132
c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 6322/2019 del Giudice di
Pace di Santa Maria Capua Vetere, nella persona del dott. Bruno
Dursio, pubblicata il 7 luglio 2019, che, nell'accogliere parzialmente la domanda di risarcimento danni da sinistro stradale, aveva riconosciuto in suo favore un danno biologico limitato al 2%, liquidando la somma di euro 2.851,02, pur in presenza di CTU medico-legale che aveva accertato postumi permanenti dell'8%.
2 L'appellante deduceva l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo Giudice, disattendendo immotivatamente le risultanze della consulenza del Dott. , aveva ridotto la percentuale di Persona_1
invalidità, assumendo valutazioni personali non sorrette da argomentazioni medico-scientifiche.
Chiedeva, pertanto, la riforma della decisione impugnata e la liquidazione integrale del danno secondo la CTU, vinte le spese e onorari di causa.
Si costituiva quale impresa designata ex art. 283 Controparte_1
D.Lgs. n. 209/2005, spiegando appello incidentale. La società eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello principale per genericità dei motivi ex art. 342 c.p.c., e, nel merito, la totale insussistenza del nesso causale tra l'evento traumatico del 03/01/2017
e le menomazioni denunciate, richiamando le osservazioni del proprio consulente tecnico di parte, dott. secondo cui i Persona_2
referti di pronto soccorso non menzionavano alcuna lesione al ginocchio sinistro e gli accertamenti radiologici successivi sarebbero temporalmente e topograficamente incompatibili con il trauma denunciato.
La convenuta chiedeva, in via subordinata, la conferma della sentenza appellata e, in via incidentale, il rigetto integrale della domanda attorea, con vittoria di spese.
, sebbene ritualmente citato, non si è costituito Controparte_2
nel presente grado di giudizio;
deve pertanto dichiararsene la contumacia.
3 La causa, istruita documentalmente, veniva discussa all'udienza cartolare del 20 maggio 2025, come da verbale, e trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, l'appello è ammissibile, essendo stato proposto nel termine di legge e recando motivi specifici attinenti alla ricostruzione del fatto e alla valutazione medico-legale del danno.
Nel merito, l'appello principale risulta parzialmente fondato, mentre l'appello incidentale di deve essere rigettato. Controparte_1
Il Giudice di Pace, pur dando atto della CTU depositata dal Dott.
, ha ritenuto di discostarsene, limitandosi ad affermare che le Per_1
lesioni descritte apparivano “modeste e non tali da giustificare la percentuale indicata dal consulente d'ufficio”, senza tuttavia offrire un autonomo criterio tecnico di valutazione.
Come chiarito dalla giurisprudenza costante, il giudice può discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico solo indicando con chiarezza le ragioni scientifiche del proprio convincimento, non potendo sostituire valutazioni personali a dati medico-legali oggettivi (Cass. civ., Sez. III, ord. 27 giugno 2023, n. 18358).
Nel caso in esame, la consulenza dell'ausiliario del giudice, Dott.
, appare pienamente coerente con le risultanze istruttorie e con Per_1
le nozioni medico-legali correnti. Invero, il consulente ha esaminato la documentazione sanitaria, sottoposto a visita diretta la danneggiata, ricostruito la dinamica dell'evento e fornito motivazioni puntuali circa il nesso eziologico tra il trauma e le menomazioni riscontrate. Egli ha individuato, in particolare, un trauma contusivo-distorsivo del ginocchio sinistro e un trauma contusivo del rachide sacro-coccigeo,
4 con esiti permanenti quantificabili nell'8% di invalidità e un periodo di inabilità temporanea di complessivi 35 giorni.
Le critiche mosse dal CTP della compagnia fondate CP_1
sull'asserita mancanza di segni clinici acuti nel referto di pronto soccorso e sull'intervallo temporale tra l'evento e gli accertamenti diagnostici, non sono idonee a infirmare le conclusioni del consulente d'ufficio.
È infatti condivisibile la replica del CTU, secondo cui la sede e l'evoluzione delle lesioni sono compatibili con il meccanismo traumatico riferito, trattandosi di contusioni e distorsioni che possono manifestare sintomatologia progressiva e richiedere approfondimenti successivi. Tale valutazione risponde ai criteri medico-legali del nesso di causalità di causalità, il nesso eziologico risulta adeguatamente dimostrato in base al principio del “più probabile che non”, secondo quanto affermato da Cass. civ., Sez. Unite, 11 gennaio 2008, n. 576, e ribadito da Cass. civ., Sez. III, 21 luglio 2011, n. 15991.
Pertanto, il giudizio espresso dal CTU risulta logicamente fondato e non smentito da elementi di segno contrario.
L'appello incidentale, che ne contesta l'attendibilità, deve essere rigettato in quanto basato su mere affermazioni di principio e privo di un autonomo supporto probatorio o peritale.
Sulla quantificazione del danno, invece, pur condividendo nel complesso le valutazioni del consulente d'ufficio, questo Tribunale ritiene di rideterminare lievemente la percentuale di invalidità permanente, in un'ottica di prudenza e di adeguamento ai parametri equitativi stabiliti dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni private.
5 Tuttavia, avuto riguardo alla natura prevalentemente contusiva delle lesioni, all'assenza di complicanze articolari e alla documentazione clinica complessivamente modesta, appare congruo rideterminare la percentuale di invalidità permanente in misura pari al 5%, ritenendo eccessiva quella dell'8% proposta dal CTU e insufficiente quella del
2% riconosciuta in primo grado.
Pertanto, in relazione all'anno 2017, tenuto conto dell'età (22 anni) e dei coefficienti ministeriali, il danno permanente al 5% corrisponde a €
6.791,97 circa, cui va aggiunto il danno temporaneo così calcolato: invalidità temporanea totale € 280,90; Invalidità temporanea parziale al 50% € 421,35; Invalidità temporanea parziale al 25%
€ 210,68; Totale danno biologico temporaneo € 912,93. Per un totale complessivo di € 7.704,90, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno dell'evento sino al saldo.
Non sono stati prodotti documenti relativi a spese mediche, fisioterapiche o altre voci di pregiudizio economico.
Nulla, pertanto, può essere riconosciuto a tale titolo per difetto di prova documentale.
Non ricorre infine un autonomo profilo di danno morale, non potendo configurarsi duplicazione risarcitoria rispetto al danno biologico, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello principale va accolto nei limiti suddetti, con riforma parziale della sentenza impugnata nella sola parte relativa alla misura del danno.
L'appello incidentale proposto da deve essere Controparte_1
integralmente rigettato.
6 Visto la reciproca soccombenza, si ritiene che ricorrano giusti motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e sull'appello Parte_2 Parte_3
incidentale spiegato da quest'ultima:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, riforma la sentenza n. 6322/2019 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua
Vetere nella parte relativa alla quantificazione del danno, determinato in euro € 7.704,90 come da parte motiva, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno dell'evento sino al saldo;
- rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.;
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellata incidentale, dell'ulteriore contributo unificato.
Così, 16 ottobre 2025
Il Giudice
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