TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/10/2025, n. 2425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2425 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 28.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. r.g. 3841/2017,
TRA nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ) Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Messina, Via Camiciotti presso lo studio dell'Avv. Emilia Bonfiglio che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
c.f. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore sig. , nato a [...] il [...] con sede legale in Roma, via Controparte_2
IA Recina n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Agnello, unitamente agli avv.ti dall'avv. Federica Ballistreri e prof. avv. Gandolfo Maurizio Ballistreri, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Catania, Via Orto Limoni n. 5, giusta procura in atti
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 31.7.2017 il sig. adiva questo Tribunale per sentir condannare la ditta Pt_1 Controparte_1 al pagamento delle differenze retributive pretese in forza del rapporto di lavoro
[...]
subordinato intercorso tra le parti.
Premetteva il ricorrente di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società resistente dal 17.4.2015 al 3.6.2016 essendo stato adibito al Cantiere edile per l'esecuzione dei lavori per la posa della rete metanifera nei comuni della riviera jonica messinese con la qualifica di Operaio I livello.
Nel corso di detto rapporto di lavoro deduceva di aver osservato il seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 6.00 alle ore 17.00, con un'ora di pausa per la consumazione del pasto, e nel mese di maggio 2016 anche il sabato, dalle ore 6.00 alle ore 16.00, con un'ora di pausa per la consumazione del pasto dalle ore 12.00 alle ore 13.00. Par Tanto premesso il lamentava la mancata percezione dei seguenti importi: Pt_1
- € 11.574,16 per differenze retributive per il lavoro ordinario e straordinario prestato per l'intera durata del rapporto di lavoro;
- € 70,40 per indennità di mensa del mese di gennaio 2016;
- € 281,60 per indennità di trasporto per il periodo gennaio/giugno 2016;
- € 303,13 per retribuzione spettante per n. 16 ore di frequenza ad un corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro – cui è stato assegnato dalla Società datrice di lavoro -
, nel marzo 2016, per retribuzione spettante per n. 2 giornate di lavoro e n. 1 giornata di
C.I.G.O. non contabilizzate nella busta paga di marzo 2016;
- € 473,96 per differenze sul trattamento per ferie e gratifica natalizia ex art. 18 CCNL-
Edili spettante per l'intera durata del rapporto di lavoro, avuto riguardo all'effettiva quantità del lavoro prestato;
- € 359,60 per indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento;
- € 857,34 per differenze sul Trattamento di Fine Rapporto, determinate sulla maggiore quantità di lavoro ordinario e straordinario prestato, rispetto a quella contabilizzata nelle buste paga, e così € 13.920,19 in totale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Si costituiva in giudizio la contestando le avverse pretese e Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
Eccepiva preliminarmente difetto di legittimazione passiva della società in bonis dalla data di assunzione del ricorrente fino alla data di revoca del sequestro preventivo di cui al decreto del 10/12/2015 emesso dalla Corte di Appello di Catania. Nel merito deduceva la nullità del ricorso per genericità e indeterminatezza delle domande;
infondatezza delle stesse in fatto e diritto;
erroneità dei conteggi.
La causa, istruita a mezzo prova testimoniale e CTU, andava in riserva previo scambio di note scritte.
2 ESAME DELLE DOMANDE DEL RICORRENTE
Il La rivendica il pagamento delle differenze retributive maturate a vario titolo in Pt_1 forza del rapporto di lavoro intercorso con la società resistente.
Le voci retributive richieste attengono a retribuzione ordinaria, retribuzione straordinaria e indennità varie.
Come noto, il regime probatorio richiesto dalla legge per dimostrare la legittimità delle pretese avanzate in giudizio varia a seconda della natura degli emolumenti richiesti.
Relativamente alle somme pretese a titolo di retribuzione ordinaria è principio consolidato in giurisprudenza che “…godono del regime probatorio più vantaggioso
(per cui il lavoratore creditore ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda) le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a ed alla 14a mensilità, al t.f.r., nonché l'indennità di mancato preavviso.” (da ultimo Trib. Cassino 664/23).
Nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato l'esistenza del rapporto di lavoro ed i termini del medesimo in quanto ad orario, paga oraria e durata.
Relativamente al lavoro straordinario, il regime probatorio è più rigido.
Infatti, “Incombe sul lavoratore che rivendichi il diritto ad una maggiore retribuzione per le ore di lavoro prestate in eccesso rispetto all'orario concordato, l'onere di fornire una prova rigorosa di tale tempo supplementare, secondo il principio generale di cui all'art 2697 c.c..” (Tribunale Sassari, sez. lav., n. 215/20)
Il in questo caso, non ha dato prova dello svolgimento dello straordinario nei Pt_1 termini sopra richiesti.
I testi escussi hanno fornito dichiarazioni contrastanti.
I testi e hanno dichiarato che la giornata lavorativa iniziava alle ore sei del Tes_1 Tes_2 mattino per terminare alle ore 17 del pomeriggio con un'ora di pausa pranzo dalle 12 alle 13.
I testi e , viceversa, hanno confermato l'orario dedotto dal datore di Tes_3 CP_2
lavoro, ovvero, dalle 7 alle 16 con un'ora di pausa pranzo. Sul punto occorre anche rilevare che per un certo periodo il ricorrente ha percepito l'indennità di trasporto dal che si può dedurre che non si recava al punto di raccolta alle
6 per poi essere trasportato al cantiere alle 7; e così al termine della giornata non doveva tornare al punto di raccolta e poi prendere la propria auto e tornare ma poteva andare subito via.
Si deve, inoltre, rilevare che le deposizioni di e sono risultate generiche Tes_1 Tes_2 essendo riferite al personale nel suo complesso senza specificatamente che era il
[...] ad osservare l'orario dedotto in ricorso. Pt_1
CP_ Infine, si rileva che la resistente, nel corso del rapporto di lavoro ha corrisposto, quando dovuto, compenso per lavoro straordinario al ricorrente.
Per quanto riguarda l'indennità di trasporto, assume parte resistente che la stessa non sarebbe dovuta a termini di contratto in quanto al trasporto dei dipendenti provvedeva la stessa società datrice con mezzi propri.
Tuttavia, tale affermazione è documentalmente smentita dal fatto che sulle buste paga del ricorrente la suddetta indennità risulta regolarmente conteggiata e corrisposta, almeno per tutto l'anno 2015.
Di conseguenza, la difesa della appare contraddittoria in quanto non chiarisce CP_1
la ragione per la quale l'indennità in questione, prima regolarmente versata, non è stata più corrisposta.
Sull'indennità di mensa non vi è contestazione stante l'ammissione da parte della stessa CP_
resistente del mancato versamento di quanto dovuto nel mese di gennaio 2016 a causa di un mero errore.
Non è risultato, tuttavia, che l'ammanco sia stato saldato nel successivo mese di febbraio come affermato dalla resistente in quanto la relativa voce (arretrati mesi precedenti) non permette di accertare l'effettiva causale dell'accredito .
Di conseguenza l'importo risulta dovuto nei termini accertati dal CTU e limitatamente al mese di gennaio 2016 dato che il ricorrente nulla ha chiesto per gli altri mesi.
Relativamente alle retribuzioni dovute in relazione alla frequenza del corso di formazione di 16 ore il ricorrente ha dato prova della partecipazione tramite deposito dell'attestato.
Nessuna plausibile difesa ha svolto la per giustificare il mancato versamento CP_1
della corrispettiva retribuzione che di conseguenza va riconosciuta. In quanto all'indennità di mancato preavviso, la società resistente sostiene che non sia dovuta in quanto al ricorrente è stato regolarmente intimato il licenziamento nei termini previsti dal CCNL di categoria.
L'assunto, tuttavia, non è provato stante la mancata allegazione della presunta lettera di preavviso di licenziamento, essa, pertanto, risulta dovuta.
2.1 QUANTIFICAZIONE DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE DOVUTE
In merito al quantum dovuto al La in ragione delle pretese dedotte in giudizio si Pt_1 può fare riferimento alla integrazione CTU depositata in data 01/4/2025 fatto salvo il riconoscimento degli importi che, come dalle buste paga versate in atti, sono stati effettivamente corrisposti al ricorrente a titolo di lavoro straordinario. CP_ Sul punto la resistente ha correttamente posto rilievi al consulente che, tuttavia, non ha risposto e che sono stati riproposti in sede di memorie conclusive.
Appurata la fondatezza dei rilievi questo giudice ritiene corretto rettificare le conclusioni del Consulente quantificando gli importi dovuti al per le causali dedotte in Pt_1 giudizio in complessivi € 4.586,86 di cui: per differenze retributive comprensive di lavoro straordinario….….……... € 3.698,96
a detrarre importi relativi agli straordinari corrisposti in busta paga …………€ 879,15
per indennità di mensa mese gennaio 2016…………………………………… € 68,00
per ind. trasporto da gennaio a giugno 2016……………………….………… € 249,60
per n. 16 ore di formazione nel mese di marzo 2016…………………………. € 143,87
per n. 1 giornata di CIGO nel mese di marzo 2016……………………………. € 52,28
per n. 2 giornate di lavoro nel mese di marzo 2016………….………………. € 143,87
per indennità sostitutiva di preavviso………………………………………… € 359,67
per differenze grat. natalizia e ferie ex art. 18 CCNL……..…………………. € 396,07
per differenze TFR ………………………………..…………………………. € 353,69
3. ESAME ECCEZIONE DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA
SOCIETÀ IN BONIS DALLA DATA DI ASSUNZIONE FINO ALLA DATA DI
REVOCA DEL SEQUESTRO PREVENTIVO DI CUI AL DECRETO DEL 10/12/2015
EMESSO DALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA.
L'eccezione è infondata. L'azione del ricorrente, intervenuta successivamente alla remissione in bonis della società, non poteva che essere rivolta, per l'intero rapporto, alla odierna resistente in quanto, anche durante il sequestro, risultava essere la datrice di lavoro del Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, previa compensazione per metà in ragione dell'accoglimento solo parziale, ai sensi del D.M. 55/2014 e 147/22 come da dispositivo.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n.r.g. 3841/2017, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso condanna la ditta Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore
[...]
del ricorrente della complessiva somma di € 4.586,86 oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
2) Condanna la ditta in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite quantificate, già compensate, in € 1.313,00 oltre spese generali, cpa e iva come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico della Controparte_1
Così deciso in Messina il 29.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando